Art. 1. 1. A decorrere dell'anno finanziario 1989, il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma, fissato in lire 76 milioni annui dalla legge 28 dicembre 1950, n. 1138 , e' elevato di lire 10.000 milioni annui.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1, comma 1:
La legge n. 1138/1950 reca: "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma da lire 26 milioni a lire 76 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1, comma 1:
La legge n. 1138/1950 reca: "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma da lire 26 milioni a lire 76 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51".