Art. 21. (Intervento dei consiglieri per la validita' delle deliberazioni)
Il Consiglio regionale delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali sia prescritta una maggioranza speciale.
Il Consiglio regionale delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali sia prescritta una maggioranza speciale.