Versione
18 marzo 1953
18 marzo 1953
Art. 21. (Intervento dei consiglieri per la validita' delle deliberazioni)
Il Consiglio regionale delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali sia prescritta una maggioranza speciale.
Il Consiglio regionale delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali sia prescritta una maggioranza speciale.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Napoli, sez. III, sentenza 23/02/2016, n. 976Provvedimento: N. 05636/2015 REG.RIC. N. 00976/2016 REG.PROV.COLL. N. 05636/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5636 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Physio Control Italy Sales S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giorgia Romitelli, Vittoria Chiacchio, con domicilio eletto presso Vittoria Chiacchio in Napoli, Via dei Mille N.74; contro Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le risorse strumentali – U.O.D. Centrale Acquisti e Stazione Unica appaltante in persona del …Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- art. 41 c.p.a.·
- requisiti generali dei concorrenti·
- appalti pubblici·
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- sostituzione delle batterie nei defibrillatori·
- modifica dell'offerta in gara·
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- tempi di impugnazione del bando di gara·
- valutazione di anomalia dell'offerta·
- art. 3, comma 25 d.lgs. n. 163/2006·
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