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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10361 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 63591/2022 R.G. il 19.10.2022 e vertente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo De Santis e Valerio Giallombardo, Parte_1
giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
e
e CP_1 CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni delle parti: l'attore concludeva come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.10.2022, il sig. , premesso l'indebito Parte_1
utilizzo, da parte degli odierni convenuti e del sig. (oggi deceduto), delle somme Controparte_3
rivenienti dalla vendita dell'immobile sito in Roma, alla via di Valle Aurelia, n. 134 ed a lui spettanti in forza della scrittura privata del 10.7.2010, chiedeva condannarsi i convenuti alla restituzione in suo favore dell'importo di € 122.000,00 ovvero, in subordine, dell'importo di €
40.550,00; chiedeva dichiararsi, in ogni caso, la natura di donazione indiretta, da parte della sig.ra ,i dell'immobile sito in Roma, alla via Luigi Pagliani, n. 1, in favore dei sigg.ri Persona_1
e , per essere stato il relativo acquisto effettuato con provvista CP_2 Controparte_3 proveniente dalla predetta;
nonostante regolare notifica, i convenuti non si costituivano in giudizio e, all'udienza del 9.6.2023, ne veniva dichiarata la contumacia.
In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie ed ammesso l'interrogatorio formale deferito dall'attore, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 21.5.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.) allorquando la causa, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., a seguito del deposito di comparsa conclusionale dell'attore, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
Preliminarmente si rileva che, per verosimile errore materiale, nelle conclusioni rassegnate in via di subordine, parte attrice ha richiesto la condanna delle controparti al pagamento del medesimo importo (€ 122.000,00) già oggetto della domanda principale, in luogo del minor importo di € 40.550,00 (corrispondente alla quota di sua spettanza riveniente dalla vendita dell'immobile di via di Valle Aurelia, n. 134), indicato, proprio quale domanda subordinata, nella parte espositiva, al primo capoverso della pagina 6 dell'atto di citazione.
Nel merito, si osserva che la domanda formulata dall'attore nell'ambito del presente giudizio risulta, sostanzialmente, priva della compiuta e specifica allegazione della causa petendi che dovrebbe costituirne il fondamento;
in particolare, il richiamo al secondo comma dell'art. 1298
c.c., nel rinviare alla disciplina della solidarietà e nel postulare, di conseguenza, la sussistenza di un'obbligazione solidale in capo agli odierni convenuti, non è, tuttavia, sufficiente alla compiuta identificazione del titolo giuridico (da cui dovrebbe scaturire l'obbligazione solidale dei predetti) sotteso alla pretesa restitutoria avanzata dall'attore.
Anche laddove, dalla complessiva disamina della prospettazione difensiva offerta da parte attrice, potesse enuclearsi una specifica causa petendi ed individuarla nell'asserito diritto dell'attore alla restituzione delle somme di sua spettanza utilizzate dalle controparti, ovvero al risarcimento del danno correlato alla responsabilità ex art. 2043 c.c. degli odierni convenuti per l'indebita appropriazione dei predetti importi, la domanda risulterebbe comunque infondata e non meritevole di accoglimento. La scrittura privata del 10.7.2010, lungi dal prevedere qualsivoglia obbligo di pagamento in capo a ciascuno dei contraenti, costituisce un mero accordo di divisione del ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Roma, alla via di Valle Aurelia, n. 134 e prevede l'attribuzione, in favore dei tre fratelli , dell'importo di € 122.000,00 ciascuno (in deroga all'effettiva spettanza in CP_3
proporzione alle rispettive quota di titolarità dell'immobile), con l'ulteriore specificazione dell'accredito del complessivo importo ricavato dalla compravendita sul conto corrente cointestato tra i sigg.ri e . CP_1 CP_2 Parte_1
Dalla contrattazione in parola, cui resta sottesa la volontà donativa della sig.ra (che, CP_1
nella implicita e sostanziale rinuncia all'importo che le sarebbe derivato dalla compravendita in oggetto, attribuiva in quote uguali ai tre figli i proventi della compravendita immobiliare di sua spettanza), non trae origine alcuna reciproca obbligazione di pagamento in favore e contro i tre condividenti.
Alcun obbligo di pagamento di somme risulta essere stato assunto dagli odierni convenuti in favore dell'attore, il quale, cointestatario del conto e, in quanto tale, nella piena disponibilità
degli importi a lui spettanti, bene avrebbe potuto prelevarli e girarli su conto corrente di sua esclusiva intestazione, come previsto, del resto, al penultimo capoverso della scrittura privata in oggetto.
Appare evidente che l'emissione degli assegni di cui l'attore ha fornito prova in atti, sia avvenuta con il suo (almeno tacito) consenso e che non abbia, pertanto, integrato alcuna indebita appropriazione degli importi da parte dei convenuti, ben potendo l'odierno attore, in caso di disaccordo, prelevare le somme di sua spettanza dal conto corrente cointestato ed impedirne, di conseguenza, la possibilità di utilizzo da parte dei familiari;
pare verosimile e logico ritenere che la mancata esecuzione dell'accordo divisionale, nei termini concordati nella scrittura privata del
10.7.2010, sia da correlarsi alla tacita volontà dei cointestatari del conto che, con ogni evidenza,
hanno di comune accordo e per fatti concludenti (ovvero con la mancata opposizione e l'implicito consenso dell'attore) deciso di utilizzarne la giacenza per l'acquisto dell'immobile sito in Roma,
alla via Pagliani, n.
1. Da ciò consegue che, nella palese assenza di qualsivoglia responsabilità obbligatoria dei convenuti per il pagamento delle somme di spettanza dell'odierno attore e, di conseguenza, di qualsivoglia solidarietà passiva tra gli stessi, alcun diritto di credito può dirsi insorto in capo al per il pagamento di somme delle quali era nel pieno possesso e di cui aveva la libera CP_3
disponibilità, stante il loro accredito su conto corrente del quale era cointestatario.
Nemmeno può configurarsi alcuna responsabilità risarcitoria/restitutoria in capo ai convenuti in ordine all'asserito utilizzo della giacenza del conto corrente cointestato per l'acquisto dell'unità
immobiliare sita in Roma, alla via Luigi Pagliani, n. 1; l'attore non ha fornito adeguata e specifica dimostrazione delle circostanze di fatto sulle quali dovrebbe riposare il fondamento della sua domanda.
In primo luogo, si osserva che non vi è alcuna prova dell'avvenuto accredito del complessivo importo di € 366.000,00 (come indicato nella scrittura privata del 10.7.2010) sul conto corrente cointestato, dal momento che l'estratto conto in atti, limitato al periodo 1.1.2010 – 31.12.2010,
fornisce contezza del solo accredito dell'importo di € 165.000,00 in data 23.7.2010 (ossia in epoca immediatamente prossima alla compravendita immobiliare) e dell'emissione di due assegni, rispettivamente di € 48.000,00 e 92.000,00 alla data del 2.8.2010, di due assegni,
rispettivamente di € 12.500,00 e di € 2.090,00 alla data del 13.9.2010 e di un assegno di €
10.000,00 alla data del 15.9.2010, oltre a diversi prelievi per contanti ed accrediti di vario genere.
Non risulta, pertanto, comprovato che l'importo di € 122.000,00 di spettanza dell'attore sia mai stato depositato sul conto corrente cointestato né che lo stesso sia stato utilizzato per l'emissione degli assegni indicati in atti;
non risulta fornita prova della effettiva consistenza della provvista del conto corrente cointestato al momento dei prelievi (ammesso che siano stati effettuati dagli odierni convenuti) e della emissione dei singoli assegni, sicché risulta impossibile verificare se i prelievi e gli assegni emessi dai convenuti abbiano superato la quota di loro spettanza per intaccare quella di pertinenza dell'odierno attore;
risultano, infine, del tutto irrilevanti i prelievi effettuati o gli assegni emessi in epoca antecedente la compravendita immobiliare del 22.7.2010,
in riferimento alla quale sarebbe stata stipulata la scrittura privata del 10.7.2010. Del tutto infondata e non sorretta da alcun valido (e giuridicamente rilevante) interesse ad agire la domanda di declaratoria della natura di donazione indiretta da parte della sig.ra CP_1
dell'immobile sito in Roma, alla via Luigi Pagliani, n. 1, in favore dei sigg.ri e CP_2 CP_3
, per essere stato il relativo acquisto effettuato con provvista proveniente dalla predetta;
[...]
si rileva in primo luogo che, in relazione a tale capo di domanda, difetta la compiuta integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. , ovvero dei suoi eredi, che non risultano Controparte_3
essere mai stati citati nel presente giudizio;
ed inoltre, non si comprende quale possa essere,
allo stato, l'interesse dell'attore ad una simile declaratoria che potrebbe assumere rilievo giuridico soltanto nel caso di apertura della successione della sig.ra e della conseguente CP_1
proposizione di domanda di collazione/riduzione delle donazioni dalla stessa effettuate.
Dalle considerazioni che precedono discende l'integrale rigetto della domanda;
nulla per le spese in considerazione della contumacia delle parti convenute.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con atto Parte_1
di citazione notificato in data 27.10.2022 nei confronti di e , CP_1 CP_2
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
---
- nulla per le spese.---
Roma, 8.7.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi