Articolo 1 della Legge 21 giugno 1967, n. 497
Articolo 2
Versione
21 luglio 1967
Art. 1.
Il secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625 , sono sostituiti dai seguenti:
"Il medico provinciale puo' designare in sua sostituzione a far parte della Commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale d'igiene. Il medico provinciale e' tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della Commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo".
"Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa o da un impiegato del ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanita' o da un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno o da un funzionario della carriera direttiva dello Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o dal segretario del Comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la Commissione".
Entrata in vigore il 21 luglio 1967