Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
R.G. 2957/2024
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
Federica Benvenuti Presidente
Gianluca Brol Giudice relatore
Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 19-ter D.Lgs. n. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c. promosso da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. MAZZI CLAUDIA
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
FATTO E DIRITTO
§1 Svolgimento del processo
Con ricorso dd. 15/02/2024 ha Parte_1 Parte_1 impugnato il diniego di protezione speciale, notificato il 16/01/2024.
Con decreto dd. 07/03/2024 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
Con il medesimo decreto, il Collegio ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusionali. La difesa ha depositato note il 24/03/2025.
1
Il Collegio, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, ha discusso il ricorso alla camera di consiglio del 01/04/2025.
§2 Motivi della decisione
Il ricorso è fondato, per i motivi di séguito esposti.
L'art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998, nella versione ratione temporis vigente, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto “della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine”1.
Sulla base di tali principi, il ricorrente ha diritto alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale. Egli, infatti, risulta ormai integrato nel contesto sociale ospitante.
Il richiedente è in grado di inviare periodiche rimesse alla propria famiglia, rimasta nel Paese di origine (cfr. ricorso del 15/02/2024, doc. 13 – rimesse 2023).
Egli ha frequentato un corso di lingua italiana di livello A2 nel 2023, presso la Scuola
Superiore per Mediatori linguistici – CIELS, conseguendo il relativo certificato di competenze linguistiche (cfr. ricorso del 15/02/2024, doc. 11 – dichiarazione di presenza all'esame finale;
nota di deposito del 24/03/2025, doc. 8 – certificato competenze linguistiche).
Ha, poi, dimostrato la volontà di rendersi indipendente dal punto di vista economico, mediante la ricerca di opportunità lavorative. Ha, infatti, lavorato per la società Controparte_2 per vari periodi negli anni 2019 – 2023, con la qualifica di addetto alle pulizie (cfr. ricorso del 15/02/2024, doc. 8 – CUD 2020-CUD 2021, doc. 9 – CUD 2022-CUD 2023, doc. 10 – comunicazione . indeterminato;
nota di deposito del 24/03/2025, doc. 3 – CUD CP_3
2024-CUD 2025; doc. 7 – copia estratto conto previdenziale ). CP_4 Ha, altresì, lavorato con la qualifica di tecnico di cantiere edile alle dipendenze della società
a r.l.s. Re CO (cfr. ricorso del 15/02/2024, doc. 10 – comunicazione . CP_3
contratto a tempo determinato dal 21/12/2022 al 31/01/2023, buste paga dicembre 2022- gennaio 2023, rinnovo contratto dal 10/03/2023 al 30/04/2023, busta paga aprile 2023; nota di deposito del 24/03/2025, doc. 7 – copia estratto dal 07/04/2023 al 31/05/2023). CP_4
Risulta che egli abbia lavorato presso la società (cfr. ricorso del 15/02/2024, Controparte_5 doc. 10 – comunicazione . indeterminato;
nota di deposito del 24/03/2025, doc. 4 – CP_3
CUD 2024, buste paga gennaio-luglio2024).
Inoltre, ha lavorato come manovale edile anche per la ditta LDM CO s.r.l.s. a tempo determinato dal 01/10/2024 al 31/12/2024 (cfr. nota di deposito del 24/03/2025, doc. 5 – comunicazione ., doc. 7 – copia estratto ). CP_3 CP_4
Attualmente, il ricorrente sta lavorando con medesima qualifica di manovale edile presso l'impresa Urbana S.c.a.r.l. con contratto a tempo determinato dal 05/02/2025, prorogato fino al 04/06/2025 (cfr. nota di deposito del 24/03/2025, doc. 6 – comunicazione . CP_3 proroga).
Tali circostanze vanno qualificate alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr.
Cass. Civ. n. 21240/2020); l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 8373/2022); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass. Civ. n. 23571/2022).
Applicando tali principi al caso di specie può, quindi, affermarsi che il rimpatrio inciderebbe in maniera significativa e deteriore sulla qualità di vita del Sig. Parte_1
L'allontanamento dal territorio dello Stato determinerebbe una lesione del diritto alla vita privata non giustificata da motivi di carattere generale. Non sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.
Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Va, dunque, accolta la domanda di protezione speciale.
§3 Spese di lite
3 Si compensano integralmente le spese di lite, stante la compiuta emersione delle circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento in epoca successiva alla decisione in sede amministrativa ed alla introduzione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
− RICONOSCE a (C.F. Parte_1
nato in [...] il [...], il diritto al permesso di C.F._1 soggiorno per protezione speciale ex artt. 19 co.
1.1 del T.U. immigrazione
− COMPENSA integralmente le spese di lite
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 01/04/2025
Il Giudice est.
Gianluca Brol Il Presidente
Federica Benvenuti
[Provvedimento redatto con la collaborazione della Funzionaria UPP Maria Paola
Cosmetico]
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Cassazione, in sede di prima interpretazione, ha chiarito che l'art. 19 co.
1.1. D.Lgs. n. 286/198 individua diversi parametri di radicamento sul territorio del cittadino straniero: 1) la situazione familiare;
2) la dimensione sociale;
3) la durata del soggiorno sul territorio nazionale;
4) le relazioni lavorative ed economiche, “le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (cfr. Cass. Civ. n. 7861 del 2022).
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