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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13745 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Alfredo Landi Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 56588 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 riunito ai procedimenti R.G. 58135/2021 e 57842/2021, ritenuta in decisione all'udienza del 21.5.2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Roberto Savarese;
Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) con gli Avv.ti Francesco Caselli e Giuseppe Sellaro e CA BA
[...] C.F._2
(C.F. con l'Avv. Danila Paparusso e Stefano Di Santo;
C.F._3
Opponenti
E
(C.F. P. IVA ) con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Lucio Ghia;
Opposta
E
(C.F. ) con l'Avv. Giovanna Martire;
Controparte_2 P.IVA_3
1 E
(C.F.: ) con l'Avv. Giovanna Martire;
Controparte_3 P.IVA_4
OGGETTO: opposizione a d.i. n. 11989/2021 (R.G. 32025/2021) emesso dal Tribunale di
Roma in data 22.06.2021
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 21.5.2025 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 20.9.2021, regolarmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale, domandando la revoca del decreto CP_4
ingiuntivo n. 11989/2021 con il quale è stato condannato al pagamento, in solido con Parte_2
e CA BA, della somma pari ad € 86.622,76 oltre interessi e spese.
[...]
Lo stesso ha rappresentato che in data 18.2.2015 la società ha ottenuto da Parte_3
Cont parte di un finanziamento per l'importo nominale di € 95.000,00, con l'intervento ulteriore dello stesso e di e CA BA, tutti soci di detta società, quali garanti Parte_1 Parte_2
dell'indicato finanziamento.
L'opponente ha inoltre affermato che in data 29.3.2017 la ha concluso con la Parte_3
società RE GE un contratto di cessione di ramo d'azienda (doc. 2 di parte opponente),
prevedendo, come modalità di pagamento parziale del prezzo, l'accollo, da parte della cessionaria,
Cont del finanziamento concesso da
A fronte dell'inadempimento del suddetto contratto di finanziamento, l'opposta ha attivato la garanzia fideiussoria richiedendo e ottenendo, innanzi al Tribunale di Roma, il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei tre soci/garanti.
1.2. Avverso il citato decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione autonoma anche e CA BA. Parte_2
Le cause sono state successivamente riunite con provvedimento del 13.10.2022, vista la connessione soggettiva e oggettiva tra il procedimento in esame i procedimenti sorti a seguito delle opposizioni degli altri due ingiunti (R.G. 58135/2021 e 57842/2021).
2 1.3. Con comparsa di costituzione depositata in data 20.9.2022 si è costituita in giudizio
[...]
contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione promossa da e CP_4 Parte_1
chiedendo, al contempo, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la quale è stata poi disposta con ordinanza del 13.10.2022.
1.4. Con comparsa di costituzione in prosecuzione ex art. 111 c.p.c. si è costituita in giudizio qualificandosi quale procuratrice speciale della società Controparte_2 Controparte_5
L'intervenuta ha affermato che la società di cui è procuratrice specie era titolare del credito oggetto del presente in giudizio, essendo questo stato oggetto di una cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. avvenuta in corso di giudizio (docc. 1 e 2 di . Controparte_6
1.5. Con comparsa di costituzione in prosecuzione ex art. 111 c.p.c. si è costituita in giudizio qualificandosi quale seconda cessionaria in blocco del credito sub iudice in Controparte_3
forza di un ulteriore contratto di cessione concluso con la precedente cessionaria, Controparte_5
(docc. 1, 2 e 3 di . Controparte_3
1.6. La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del
21.5.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Preliminarmente, si osserva che sussistono le condizioni di procedibilità per l'esame nel merito della controversia, avendo introdotto un procedimento di mediazione nei CP_4
confronti degli odierni opponenti concluso con esito negativo a causa della mancata partecipazione di . Parte_1
3. La prima questione che necessita di essere esaminata attiene all'effettiva titolarità del credito azionato in via monitoria da parte di in capo alle due società intervenute, CP_4 [...]
e CP_2 Controparte_3
La mancata prova della riconduzione del credito azionato in via monitoria, nell'ambito delle due cessioni dei crediti in blocco che si sono avvicendate in corso di giudizio, è stata oggetto di una puntuale eccezione da parte dell'opponente BA (cfr. memoria ex art. 183 c. 6 n. II c.p.c. e comparsa conclusionale).
3 Sul punto, si richiama in via adesiva un pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione
per la quale “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in
detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione
sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020)”.
Trattasi di una declinazione, nell'ambito delle cessioni di crediti in blocco, della generale regola dettata dall'art 2697 c.c., per cui chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Tanto premesso, l'eccezione è fondata e merita accoglimento.
3.1. Con riguardo alla cessione intercorsa tra e rispetto alla quale CP_4 Controparte_5
si è costituita in giudizio quale procuratrice speciale della società cessionaria, Controparte_2
dall'analisi del contratto prodotto in atti (cfr. doc. 1 risulta assente l'allegato Controparte_2
contenente l'indicazione dei crediti ceduti, rendendo, così, impossibile l'accertamento giudiziale sulla ricomprensione del credito azionato in via monitoria tra quelli oggetto di cessione.
3.2. Similarmente, con riguardo alla seconda cessione intercorsa tra e CP_5 [...]
quest'ultima, pur avendo prodotto il contratto di cessione e l'avviso di pubblicazioni CP_3
in G.U. (cfr. docc. 1, 2 e 3 di , non ha fornito prova specifica della Controparte_3
ricomprensione del credito per cui è causa nell'ambito di quelli ceduti in blocco.
3.3. Alla luce di quanto esposto, l'accoglimento dell'eccezione concernente la mancata prova della titolarità del credito da parte delle parti intervenute impedisce di accogliere le relative domande indirizzate nei confronti degli opponenti, che vanno quindi rigettate.
Cont
3.5. La permanenza di all'interno del giudizio, sebbene la stessa non abbia più compiuto alcuna attività difensiva dal momento dell'intervento in giudizio di impone la Controparte_2
decisione sulla domanda originariamente promossa dalla stessa, non costituendo il mancato deposito di scritti difensivi un contegno qualificabile in termini di rinuncia tacita alla domanda originariamente proposta (ex multiis Cass. sent. 5018/2024).
4 Deve procedersi, pertanto, all'esame dell'eventuale fondatezza dei motivi di opposizione articolati dalle parti opponenti.
4. In primo luogo, dato l'accoglimento dell'eccezione relativa alla mancata prova della ricomprensione del credito sub iudice nell'ambito delle cessioni dei crediti in blocco susseguitesi in corso di giudizio, è assorbito l'esame del motivo di opposizione relativo alla mancata iscrizione di nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. Controparte_2
5. Con riguardo al motivo di opposizione fondato sulla dedotta nullità del contratto di finanziamento del 18.2.2015 per riproduzione, nella fideiussione per cui è causa, dello schema predisposto dell'ABI, dichiarato parzialmente nullo nel 2005 da parte della Banca D'Italia per violazione della normativa anticoncorrenziale, si evidenzia la mancanza dei presupposti per l'applicazione del principio di diritto sancito dalla nota sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte
n. 41994/2021.
L'orientamento di legittimità prevalente afferma infatti che “la natura anticoncorrenziale
pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus,
per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina
l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di
contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai
possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da
addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di
diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò
anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (Cass. Sez. 1 -
, Sentenza n. 21841 del 02/08/2024).
Ciò premesso, l'analisi testuale dell'art. 5 del contratto di finanziamento dedotto in atti – il quale recita testualmente che “i garanti dichiarano di prestare fideiussione […] per il pieno e
puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla debitrice con il presente contratto” –
non lascia margini di incertezza sulla natura specifica di tale fideiussione, in quanto volta a garantire l'adempimento delle sole obbligazioni scaturenti dal contratto di mutuo del 18.2.2015.
5 Ciò posto, la questione afferente all'applicabilità alla “fideiussione specifica”, ossia prestata a garanzia di una determinata obbligazione, della nullità parziale per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza,
soprattutto a seguito del citato arresto delle Sezioni unite della Suprema Corte con cui – per quanto illustrato - è stata predicata la nullità parziale dei “contratti a valle” dell'intesa illecita di cui al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, quindi la relativa soluzione postula un'approfondita analisi degli orientamenti in materia.
Invero, l'indirizzo attualmente prevalente in giurisprudenza non ritiene sussumibili le fideiussioni specifiche nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus, da intendersi come l'operazione con cui il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale. L'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib. Napoli
n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022).
Infatti, “l'accertamento della Banca d'Italia, (…) ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle
fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in
particolare il punto 2 e il punto 9 del provvedimento n. 55 del 2005, ove si chiarisce che
“l'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni
bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a
6 beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca” (Trib. Milano, 6
settembre 2022, n. 7015; Trib. Milano, 21 giugno 2022, n. 5481; conforme Corte d'Appello Milano del 4 ottobre 2022, n. 3082).
Si è espressa di recente la Suprema Corte affermando, per quanto qui di interesse, che “il
provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non
a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente
prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale
strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato
dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa
può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” (cfr. Cassazione
civile sez. I, 17/01/2025, n. 1170).
Ritiene in conclusione il Collegio che non possa applicarsi la giurisprudenza citata non trattandosi nel caso di specie di fideiussione omnibus in quanto non relativa a eventuali e futuri rapporti bancari di “qualsiasi natura” con l'istituto di credito la cui caratteristica ontologica è
quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie, ma di fideiussione legata a specifici rapporti, come specificato.
Il contrario orientamento minoritario valorizza, invece, in via esclusiva l'elemento oggettivo della corrispondenza delle clausole contrattuali allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e sottoposto alla Banca d'Italia, che lo ha ritenuto parzialmente invalido limitatamente agli artt. 2, 6 e 8, in quanto applicati in modo uniforme, per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990,
ritenendo applicabile la sanzione della nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, anche alle fideiussioni specifiche (cfr. Trib. Prato 16/1/2021; Trib, Matera 6/7/2020).
Il motivo esaminato è, pertanto, infondato e non merita accoglimento.
6. Come ulteriore motivo di opposizione viene eccepita la mancata prova del credito azionato in via monitoria, non essendo un mero saldaconto in grado di fornire la piena prova del credito, come si richiede nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in seno al
7 quale l'opposta ha veste di attore in senso sostanziale e, conseguentemente, è tenuta a dimostrare la sussistenza del proprio credito secondo le ordinarie regole probatorie.
Tale motivo si fonda sull'orientamento giurisprudenziale per cui “l'art. 102 della legge 7
marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento
diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo
come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri
elementi ugualmente significativi” (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023).
Il motivo è infondato.
Come affermato da Cass, sez. 6, ord. 2 gennaio 2023 n. 21, che in questa sede si richiama in via adesiva, “il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il
pagamento del saldo debitore di un conto corrente bancario, per la prova del quale può trovare
applicazione la disposizione di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, che consente alla Banca di
avvalersi di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti, ma il
rimborso di un mutuo, ai fini del quale non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del
rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo
e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca […]”.
La presenza agli atti del contratto di mutuo con allegato il relativo piano di ammortamento,
sottoscritto anche dai garanti, unitamente al saldaconto, consentono di ritenere sufficientemente provata la pretesa creditoria azionata in via monitoria da parte di CP_4
A fronte della specifica allegazione dell'inadempimento del piano di ammortamento da parte del soggetto finanziato, sarebbe spettato al debitore – o ai garanti – provare invece l'avvenuto adempimento: gli odierni opponenti, invece, si sono limitati a dedurre la mancata prova del fatto costitutivo del credito, senza contestare l'inadempimento del suddetto piano di ammortamento.
Pertanto, ritenuto provato il fatto costitutivo e il quantum del credito restitutorio azionato in via monitoria da ne deriva l'infondatezza del presente motivo di opposizione. CP_4
8 7. Quale ulteriore motivo di opposizione viene altresì dedotto che l'applicazione del piano di ammortamento c.d. alla francese vizia di per sé il contratto concluso, in quanto andrebbe a generare un costo occulto e non dovuto di natura anatocistica.
Anche il motivo di opposizione in esame è infondato e non merita accoglimento.
L'ammortamento alla francese si connota per la circostanza che vengono previste rate mensili costanti con la peculiarità che, guardando alla proiezione temporale del piano di rimborso,
all'interno della singola rata le due componenti del capitale e degli interessi vivono in maniera contrapposta, in quanto la quota interessi è inizialmente predominante, per poi decrescere progressivamente.
Il lento decremento della quota capitale, determinando la produzione di una più alta quota totale di interessi, ha indotto taluni a sostenere che andrebbe a realizzare una forma di anatocismo occulto.
Tuttavia, come chiaramente affermato nella recente pronuncia delle SS.UU. della Corte di
Cassazione n. 15130/2024, tale tesi non risulta condivisibile: “l'ammortamento alla francese
prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato
benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi
di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da
subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi
scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è,
piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione
ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo
astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che
trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”.
Gli opponenti non potevano, quindi, limitarsi, in modo telegrafico, a dedurre l'illegittimità
del finanziamento concesso da per la sola circostanza che si è convenuto un piano di CP_4
ammortamento c.d. alla francese, in quanto avrebbero dovuto allegare gli elementi specifici e ulteriori volti a dimostrare la produzione del dedotto costo occulto prodottosi ai danni del soggetto finanziato e – di riflesso – dei garanti.
9 La mancata allegazione e prova di tali ulteriori elementi destituisce di fondamento il motivo di opposizione che, quindi, non merita accoglimento.
8. Quale altro motivo di opposizione viene dedotta la violazione della normativa anti-usura,
l'applicazione di interessi anatocistici e di interessi ultra-legali non espressamente pattuiti.
Il motivo di opposizione è da ritenersi infondato per la genericità con cui è stato articolato.
Le allegazioni circa le dedotte violazioni risultano, infatti, del tutto non circostanziate,
mancando qualsiasi riferimento alle specificità del finanziamento per cui è causa.
Il difetto di allegazione e prova dei fatti posti a fondamento del motivo ne impediscono,
quindi, l'accoglimento.
9. Quale ulteriore motivo di impugnazione viene dedotto il mancato rispetto del beneficio d'ordine nascente dall'accollo del finanziamento compiuto dalla società RE GE in sede di acquisto del ramo d'azienda di società originariamente finanziata. Parte_3
In particolare, si è dedotto che avrebbe dovuto dapprima richiedere il pagamento CP_4
nei confronti di RE GE e, solo successivamente, attivare la garanzia fideiussoria.
Il motivo di opposizione è infondato e prescinde dalla qualificazione del dedotto accollo del debito quale accollo interno o esterno.
Nell'ambito della garanzia fideiussoria, il creditore garantito, a fronte dell'inadempimento del debitore principale, può liberamente indirizzare le proprie richieste di pagamento direttamente nei confronti del fideiussore, in quanto coobbligato solidale, salvo che non sia stato espressamente pattuito un apposito beneficio d'ordine o d'escussione a favore del garante.
Nella vicenda per cui è causa, nessun beneficio di questo genere è stato espressamente convenuto.
Ciò premesso, qualificando l'accollo del debito dedotto dagli opponenti come interno, tale accollo non avrebbe alcuna rilevanza nei confronti della banca garantita, in quanto contratto a effetti obbligatori finalizzato al solo spostamento del peso economico del debito sull'accollante,
senza tuttavia realizzare una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio.
Diversamente, anche ipotizzando la qualifica dell'accollo esterno cumulativo, si giungerebbe alle medesime conclusioni: sebbene all'accollo esterno cumulativo si ritenga applicabile
10 analogicamente il beneficio d'ordine previsto in tema di delegazione dall'art. 1268 c.c. (Cassazione
civile, Sez. III, sentenza n. 9982 del 24 maggio 2004), di tale beneficio gioverebbe solo il debitore accollato, non anche i relativi garanti.
L'accollo del mutuo non determina infatti il sorgere di un nuovo debito, ma una mera modifica soggettiva del rapporto obbligatorio: la richiesta di pagamento indirizzata direttamente nei confronti dei fideiussori è quindi legittima, in quanto gli stessi, in conseguenza dell'accollo cumulativo del debito, risultano essere anche garanti dell'accollante e, in assenza di un beneficio d'ordine o d'escussione espressamente pattuito in loro favore, il creditore, a seguito dell'inadempimento del piano di ammortamento del mutuo, era autorizzato a domandare il pagamento direttamente nei confronti dei fideiussori.
10. Infine, il solo opponente ha chiesto di essere manlevato nei confronti dell'opposta Pt_2
in forza della scrittura privata del 12.10.2015.
Per come formulata, in applicazione di detto patto di manleva l'opponente chiede, di Pt_2
fatto, l'esclusione della qualifica quale soggetto passivo del rapporto obbligatorio, avendo infatti lo stesso domandato l'accertamento della non debenza del pagamento da parte sua, assumendo quindi che lo stesso abbia una sua rilevanza esterna.
Il patto di manleva è tuttavia un contratto atipico che non può incidere sui rapporti esterni con chi non ne è parte, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1372 c. 2 c.c.
Ove il soggetto manlevato avesse voluto beneficiare degli effetti del patto, avrebbe dovuto proporre un'apposita domanda riconvenzionale trasversale indirizzata nei confronti degli altri due opponenti.
Così posto, il motivo di opposizione è quindi infondato e non merita accoglimento.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di
Impresa, nella composizione Collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
11 - rigetta le opposizioni proposte da e CA BA e, Parte_1 Parte_2
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 11989/2021 (R.G. 32025/2021) emesso dal
Tribunale di Roma in data 22.06.2021;
- rigetta le domande avanzate da ed Controparte_3 Controparte_2
- condanna e CA BA, in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
rimborso nei confronti di delle spese di lite che si liquidano in € 2.090,00, oltre spese CP_4
generali nella misura del 15% e oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna e in solido tra loro, al rimborso delle Controparte_6 Controparte_3
spese di lite nei confronti di e CA BA, che si liquidano Parte_1 Parte_2
per ciascuno in € 4.217,00 oltre spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 1.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi dott. Giuseppe Di Salvo
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott. Mattia Di Ciollo CP_7
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Alfredo Landi Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 56588 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 riunito ai procedimenti R.G. 58135/2021 e 57842/2021, ritenuta in decisione all'udienza del 21.5.2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Roberto Savarese;
Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) con gli Avv.ti Francesco Caselli e Giuseppe Sellaro e CA BA
[...] C.F._2
(C.F. con l'Avv. Danila Paparusso e Stefano Di Santo;
C.F._3
Opponenti
E
(C.F. P. IVA ) con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Lucio Ghia;
Opposta
E
(C.F. ) con l'Avv. Giovanna Martire;
Controparte_2 P.IVA_3
1 E
(C.F.: ) con l'Avv. Giovanna Martire;
Controparte_3 P.IVA_4
OGGETTO: opposizione a d.i. n. 11989/2021 (R.G. 32025/2021) emesso dal Tribunale di
Roma in data 22.06.2021
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 21.5.2025 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 20.9.2021, regolarmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale, domandando la revoca del decreto CP_4
ingiuntivo n. 11989/2021 con il quale è stato condannato al pagamento, in solido con Parte_2
e CA BA, della somma pari ad € 86.622,76 oltre interessi e spese.
[...]
Lo stesso ha rappresentato che in data 18.2.2015 la società ha ottenuto da Parte_3
Cont parte di un finanziamento per l'importo nominale di € 95.000,00, con l'intervento ulteriore dello stesso e di e CA BA, tutti soci di detta società, quali garanti Parte_1 Parte_2
dell'indicato finanziamento.
L'opponente ha inoltre affermato che in data 29.3.2017 la ha concluso con la Parte_3
società RE GE un contratto di cessione di ramo d'azienda (doc. 2 di parte opponente),
prevedendo, come modalità di pagamento parziale del prezzo, l'accollo, da parte della cessionaria,
Cont del finanziamento concesso da
A fronte dell'inadempimento del suddetto contratto di finanziamento, l'opposta ha attivato la garanzia fideiussoria richiedendo e ottenendo, innanzi al Tribunale di Roma, il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei tre soci/garanti.
1.2. Avverso il citato decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione autonoma anche e CA BA. Parte_2
Le cause sono state successivamente riunite con provvedimento del 13.10.2022, vista la connessione soggettiva e oggettiva tra il procedimento in esame i procedimenti sorti a seguito delle opposizioni degli altri due ingiunti (R.G. 58135/2021 e 57842/2021).
2 1.3. Con comparsa di costituzione depositata in data 20.9.2022 si è costituita in giudizio
[...]
contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione promossa da e CP_4 Parte_1
chiedendo, al contempo, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la quale è stata poi disposta con ordinanza del 13.10.2022.
1.4. Con comparsa di costituzione in prosecuzione ex art. 111 c.p.c. si è costituita in giudizio qualificandosi quale procuratrice speciale della società Controparte_2 Controparte_5
L'intervenuta ha affermato che la società di cui è procuratrice specie era titolare del credito oggetto del presente in giudizio, essendo questo stato oggetto di una cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. avvenuta in corso di giudizio (docc. 1 e 2 di . Controparte_6
1.5. Con comparsa di costituzione in prosecuzione ex art. 111 c.p.c. si è costituita in giudizio qualificandosi quale seconda cessionaria in blocco del credito sub iudice in Controparte_3
forza di un ulteriore contratto di cessione concluso con la precedente cessionaria, Controparte_5
(docc. 1, 2 e 3 di . Controparte_3
1.6. La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del
21.5.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Preliminarmente, si osserva che sussistono le condizioni di procedibilità per l'esame nel merito della controversia, avendo introdotto un procedimento di mediazione nei CP_4
confronti degli odierni opponenti concluso con esito negativo a causa della mancata partecipazione di . Parte_1
3. La prima questione che necessita di essere esaminata attiene all'effettiva titolarità del credito azionato in via monitoria da parte di in capo alle due società intervenute, CP_4 [...]
e CP_2 Controparte_3
La mancata prova della riconduzione del credito azionato in via monitoria, nell'ambito delle due cessioni dei crediti in blocco che si sono avvicendate in corso di giudizio, è stata oggetto di una puntuale eccezione da parte dell'opponente BA (cfr. memoria ex art. 183 c. 6 n. II c.p.c. e comparsa conclusionale).
3 Sul punto, si richiama in via adesiva un pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione
per la quale “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in
detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione
sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020)”.
Trattasi di una declinazione, nell'ambito delle cessioni di crediti in blocco, della generale regola dettata dall'art 2697 c.c., per cui chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Tanto premesso, l'eccezione è fondata e merita accoglimento.
3.1. Con riguardo alla cessione intercorsa tra e rispetto alla quale CP_4 Controparte_5
si è costituita in giudizio quale procuratrice speciale della società cessionaria, Controparte_2
dall'analisi del contratto prodotto in atti (cfr. doc. 1 risulta assente l'allegato Controparte_2
contenente l'indicazione dei crediti ceduti, rendendo, così, impossibile l'accertamento giudiziale sulla ricomprensione del credito azionato in via monitoria tra quelli oggetto di cessione.
3.2. Similarmente, con riguardo alla seconda cessione intercorsa tra e CP_5 [...]
quest'ultima, pur avendo prodotto il contratto di cessione e l'avviso di pubblicazioni CP_3
in G.U. (cfr. docc. 1, 2 e 3 di , non ha fornito prova specifica della Controparte_3
ricomprensione del credito per cui è causa nell'ambito di quelli ceduti in blocco.
3.3. Alla luce di quanto esposto, l'accoglimento dell'eccezione concernente la mancata prova della titolarità del credito da parte delle parti intervenute impedisce di accogliere le relative domande indirizzate nei confronti degli opponenti, che vanno quindi rigettate.
Cont
3.5. La permanenza di all'interno del giudizio, sebbene la stessa non abbia più compiuto alcuna attività difensiva dal momento dell'intervento in giudizio di impone la Controparte_2
decisione sulla domanda originariamente promossa dalla stessa, non costituendo il mancato deposito di scritti difensivi un contegno qualificabile in termini di rinuncia tacita alla domanda originariamente proposta (ex multiis Cass. sent. 5018/2024).
4 Deve procedersi, pertanto, all'esame dell'eventuale fondatezza dei motivi di opposizione articolati dalle parti opponenti.
4. In primo luogo, dato l'accoglimento dell'eccezione relativa alla mancata prova della ricomprensione del credito sub iudice nell'ambito delle cessioni dei crediti in blocco susseguitesi in corso di giudizio, è assorbito l'esame del motivo di opposizione relativo alla mancata iscrizione di nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. Controparte_2
5. Con riguardo al motivo di opposizione fondato sulla dedotta nullità del contratto di finanziamento del 18.2.2015 per riproduzione, nella fideiussione per cui è causa, dello schema predisposto dell'ABI, dichiarato parzialmente nullo nel 2005 da parte della Banca D'Italia per violazione della normativa anticoncorrenziale, si evidenzia la mancanza dei presupposti per l'applicazione del principio di diritto sancito dalla nota sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte
n. 41994/2021.
L'orientamento di legittimità prevalente afferma infatti che “la natura anticoncorrenziale
pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus,
per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina
l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di
contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai
possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da
addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di
diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò
anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (Cass. Sez. 1 -
, Sentenza n. 21841 del 02/08/2024).
Ciò premesso, l'analisi testuale dell'art. 5 del contratto di finanziamento dedotto in atti – il quale recita testualmente che “i garanti dichiarano di prestare fideiussione […] per il pieno e
puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla debitrice con il presente contratto” –
non lascia margini di incertezza sulla natura specifica di tale fideiussione, in quanto volta a garantire l'adempimento delle sole obbligazioni scaturenti dal contratto di mutuo del 18.2.2015.
5 Ciò posto, la questione afferente all'applicabilità alla “fideiussione specifica”, ossia prestata a garanzia di una determinata obbligazione, della nullità parziale per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza,
soprattutto a seguito del citato arresto delle Sezioni unite della Suprema Corte con cui – per quanto illustrato - è stata predicata la nullità parziale dei “contratti a valle” dell'intesa illecita di cui al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, quindi la relativa soluzione postula un'approfondita analisi degli orientamenti in materia.
Invero, l'indirizzo attualmente prevalente in giurisprudenza non ritiene sussumibili le fideiussioni specifiche nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus, da intendersi come l'operazione con cui il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale. L'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib. Napoli
n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022).
Infatti, “l'accertamento della Banca d'Italia, (…) ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle
fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in
particolare il punto 2 e il punto 9 del provvedimento n. 55 del 2005, ove si chiarisce che
“l'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni
bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a
6 beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca” (Trib. Milano, 6
settembre 2022, n. 7015; Trib. Milano, 21 giugno 2022, n. 5481; conforme Corte d'Appello Milano del 4 ottobre 2022, n. 3082).
Si è espressa di recente la Suprema Corte affermando, per quanto qui di interesse, che “il
provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non
a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente
prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale
strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato
dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa
può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” (cfr. Cassazione
civile sez. I, 17/01/2025, n. 1170).
Ritiene in conclusione il Collegio che non possa applicarsi la giurisprudenza citata non trattandosi nel caso di specie di fideiussione omnibus in quanto non relativa a eventuali e futuri rapporti bancari di “qualsiasi natura” con l'istituto di credito la cui caratteristica ontologica è
quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie, ma di fideiussione legata a specifici rapporti, come specificato.
Il contrario orientamento minoritario valorizza, invece, in via esclusiva l'elemento oggettivo della corrispondenza delle clausole contrattuali allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e sottoposto alla Banca d'Italia, che lo ha ritenuto parzialmente invalido limitatamente agli artt. 2, 6 e 8, in quanto applicati in modo uniforme, per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990,
ritenendo applicabile la sanzione della nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, anche alle fideiussioni specifiche (cfr. Trib. Prato 16/1/2021; Trib, Matera 6/7/2020).
Il motivo esaminato è, pertanto, infondato e non merita accoglimento.
6. Come ulteriore motivo di opposizione viene eccepita la mancata prova del credito azionato in via monitoria, non essendo un mero saldaconto in grado di fornire la piena prova del credito, come si richiede nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in seno al
7 quale l'opposta ha veste di attore in senso sostanziale e, conseguentemente, è tenuta a dimostrare la sussistenza del proprio credito secondo le ordinarie regole probatorie.
Tale motivo si fonda sull'orientamento giurisprudenziale per cui “l'art. 102 della legge 7
marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento
diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo
come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri
elementi ugualmente significativi” (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023).
Il motivo è infondato.
Come affermato da Cass, sez. 6, ord. 2 gennaio 2023 n. 21, che in questa sede si richiama in via adesiva, “il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il
pagamento del saldo debitore di un conto corrente bancario, per la prova del quale può trovare
applicazione la disposizione di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, che consente alla Banca di
avvalersi di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti, ma il
rimborso di un mutuo, ai fini del quale non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del
rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo
e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca […]”.
La presenza agli atti del contratto di mutuo con allegato il relativo piano di ammortamento,
sottoscritto anche dai garanti, unitamente al saldaconto, consentono di ritenere sufficientemente provata la pretesa creditoria azionata in via monitoria da parte di CP_4
A fronte della specifica allegazione dell'inadempimento del piano di ammortamento da parte del soggetto finanziato, sarebbe spettato al debitore – o ai garanti – provare invece l'avvenuto adempimento: gli odierni opponenti, invece, si sono limitati a dedurre la mancata prova del fatto costitutivo del credito, senza contestare l'inadempimento del suddetto piano di ammortamento.
Pertanto, ritenuto provato il fatto costitutivo e il quantum del credito restitutorio azionato in via monitoria da ne deriva l'infondatezza del presente motivo di opposizione. CP_4
8 7. Quale ulteriore motivo di opposizione viene altresì dedotto che l'applicazione del piano di ammortamento c.d. alla francese vizia di per sé il contratto concluso, in quanto andrebbe a generare un costo occulto e non dovuto di natura anatocistica.
Anche il motivo di opposizione in esame è infondato e non merita accoglimento.
L'ammortamento alla francese si connota per la circostanza che vengono previste rate mensili costanti con la peculiarità che, guardando alla proiezione temporale del piano di rimborso,
all'interno della singola rata le due componenti del capitale e degli interessi vivono in maniera contrapposta, in quanto la quota interessi è inizialmente predominante, per poi decrescere progressivamente.
Il lento decremento della quota capitale, determinando la produzione di una più alta quota totale di interessi, ha indotto taluni a sostenere che andrebbe a realizzare una forma di anatocismo occulto.
Tuttavia, come chiaramente affermato nella recente pronuncia delle SS.UU. della Corte di
Cassazione n. 15130/2024, tale tesi non risulta condivisibile: “l'ammortamento alla francese
prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato
benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi
di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da
subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi
scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è,
piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione
ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo
astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che
trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”.
Gli opponenti non potevano, quindi, limitarsi, in modo telegrafico, a dedurre l'illegittimità
del finanziamento concesso da per la sola circostanza che si è convenuto un piano di CP_4
ammortamento c.d. alla francese, in quanto avrebbero dovuto allegare gli elementi specifici e ulteriori volti a dimostrare la produzione del dedotto costo occulto prodottosi ai danni del soggetto finanziato e – di riflesso – dei garanti.
9 La mancata allegazione e prova di tali ulteriori elementi destituisce di fondamento il motivo di opposizione che, quindi, non merita accoglimento.
8. Quale altro motivo di opposizione viene dedotta la violazione della normativa anti-usura,
l'applicazione di interessi anatocistici e di interessi ultra-legali non espressamente pattuiti.
Il motivo di opposizione è da ritenersi infondato per la genericità con cui è stato articolato.
Le allegazioni circa le dedotte violazioni risultano, infatti, del tutto non circostanziate,
mancando qualsiasi riferimento alle specificità del finanziamento per cui è causa.
Il difetto di allegazione e prova dei fatti posti a fondamento del motivo ne impediscono,
quindi, l'accoglimento.
9. Quale ulteriore motivo di impugnazione viene dedotto il mancato rispetto del beneficio d'ordine nascente dall'accollo del finanziamento compiuto dalla società RE GE in sede di acquisto del ramo d'azienda di società originariamente finanziata. Parte_3
In particolare, si è dedotto che avrebbe dovuto dapprima richiedere il pagamento CP_4
nei confronti di RE GE e, solo successivamente, attivare la garanzia fideiussoria.
Il motivo di opposizione è infondato e prescinde dalla qualificazione del dedotto accollo del debito quale accollo interno o esterno.
Nell'ambito della garanzia fideiussoria, il creditore garantito, a fronte dell'inadempimento del debitore principale, può liberamente indirizzare le proprie richieste di pagamento direttamente nei confronti del fideiussore, in quanto coobbligato solidale, salvo che non sia stato espressamente pattuito un apposito beneficio d'ordine o d'escussione a favore del garante.
Nella vicenda per cui è causa, nessun beneficio di questo genere è stato espressamente convenuto.
Ciò premesso, qualificando l'accollo del debito dedotto dagli opponenti come interno, tale accollo non avrebbe alcuna rilevanza nei confronti della banca garantita, in quanto contratto a effetti obbligatori finalizzato al solo spostamento del peso economico del debito sull'accollante,
senza tuttavia realizzare una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio.
Diversamente, anche ipotizzando la qualifica dell'accollo esterno cumulativo, si giungerebbe alle medesime conclusioni: sebbene all'accollo esterno cumulativo si ritenga applicabile
10 analogicamente il beneficio d'ordine previsto in tema di delegazione dall'art. 1268 c.c. (Cassazione
civile, Sez. III, sentenza n. 9982 del 24 maggio 2004), di tale beneficio gioverebbe solo il debitore accollato, non anche i relativi garanti.
L'accollo del mutuo non determina infatti il sorgere di un nuovo debito, ma una mera modifica soggettiva del rapporto obbligatorio: la richiesta di pagamento indirizzata direttamente nei confronti dei fideiussori è quindi legittima, in quanto gli stessi, in conseguenza dell'accollo cumulativo del debito, risultano essere anche garanti dell'accollante e, in assenza di un beneficio d'ordine o d'escussione espressamente pattuito in loro favore, il creditore, a seguito dell'inadempimento del piano di ammortamento del mutuo, era autorizzato a domandare il pagamento direttamente nei confronti dei fideiussori.
10. Infine, il solo opponente ha chiesto di essere manlevato nei confronti dell'opposta Pt_2
in forza della scrittura privata del 12.10.2015.
Per come formulata, in applicazione di detto patto di manleva l'opponente chiede, di Pt_2
fatto, l'esclusione della qualifica quale soggetto passivo del rapporto obbligatorio, avendo infatti lo stesso domandato l'accertamento della non debenza del pagamento da parte sua, assumendo quindi che lo stesso abbia una sua rilevanza esterna.
Il patto di manleva è tuttavia un contratto atipico che non può incidere sui rapporti esterni con chi non ne è parte, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1372 c. 2 c.c.
Ove il soggetto manlevato avesse voluto beneficiare degli effetti del patto, avrebbe dovuto proporre un'apposita domanda riconvenzionale trasversale indirizzata nei confronti degli altri due opponenti.
Così posto, il motivo di opposizione è quindi infondato e non merita accoglimento.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di
Impresa, nella composizione Collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
11 - rigetta le opposizioni proposte da e CA BA e, Parte_1 Parte_2
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 11989/2021 (R.G. 32025/2021) emesso dal
Tribunale di Roma in data 22.06.2021;
- rigetta le domande avanzate da ed Controparte_3 Controparte_2
- condanna e CA BA, in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
rimborso nei confronti di delle spese di lite che si liquidano in € 2.090,00, oltre spese CP_4
generali nella misura del 15% e oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna e in solido tra loro, al rimborso delle Controparte_6 Controparte_3
spese di lite nei confronti di e CA BA, che si liquidano Parte_1 Parte_2
per ciascuno in € 4.217,00 oltre spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 1.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi dott. Giuseppe Di Salvo
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott. Mattia Di Ciollo CP_7
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