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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Marialuisa Crucittti ________ Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti _________ Consigliere rel.
3) dott. Ginevra Chinè _________ Consigliere
Nella causa celebrata con le forme cartolari ex art.127 ter cpc , ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 782/2021 R.G.L. e vertente
TRA in persona del suo legale Parte_1 rappresentante p.t. C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Di P.IVA_1
Buono
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariangela Laganà Controparte_1
APPELLATO
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di GL,
Cont
conveniva in giudizio la e la al fine di Controparte_1 CP_3 ottenere la loro condanna in solido al pagamento delle spettanze retributive dovute a titolo di TFR, ferie e permessi residui, 13^ e 14^ mensilità per un totale di 13.486,16.
Si costituiva in giudizio, la eccependo preliminarmente l' CP_3 CP_5 incompetenza territoriale;
nel merito, contestava la quantificazione delle differenze retributive poiché superiore a quanto riportato nella busta paga di chiusura del rapporto di lavoro, che produceva , mai contestata dal lavoratore, dalla quale si evinceva che le spettanze dovute ammontavano ad € 12.188,88, calcolate al lordo. Cont Restava contumace la egolarmente intimata.
Il Giudice di prime cure, dopo aver riconosciuto la propria competenza territoriale, stante la mancata contestazione da parte del convenuto dell'esistenza di un ufficio a
Gioia Tauro dove il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa, ha condannato e . FER. al pagamento, in solido, in favore del di € CP_4 CP_3 CP_1
10.518,02 per Trattamento di fine rapporto maturato alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, € 832,68 per indennità sostitutiva delle ferie e permessi non goduti, € 390,56 per permessi ex festività soppresse, € 348,98 per rateo tredicesima mensilità per il periodo 1.1.2020 - 29.2.2020, € 1.395,92 per rateo quattordicesima mensilità per il periodo 1.7.2019 - 29.2.2020, per un totale di euro € 13.486,16.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_2
Cont resisteva , mentre estava contumace. CP_1
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine del 15.7.2025 fissato ex art. 127 ter c.p.c. è stato dato atto del mancato deposito di note di trattazione scritta , rinviando all' udienza del 25.9.2025 (differita d' ufficio al 10.10.2025 con decreto ritualmente comunicato) , con l'avvertimento che “se nessuna delle parti avrà depositato le note nel termine fissato, verrà disposta la cancellazione della causa dal ruolo e sarà dichiarata l'estinzione del processo”.
Ora, posto che neppure nel nuoco termine del 10.10.2025 le parti hanno depositato nota di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c.
Nulla deve essere disposto per le spese di questo secondo grado, che a norma dell'art. 310 ultimo comma cpc restano a carico delle parti anticipatarie .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da contro Parte_2 CP_1
e nei confronti di avverso la sentenza n.
[...] Controparte_6
1702/2021 emessa l'1.12.2021 dal Tribunale-GL di Reggio Calabria così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Marialuisa Crucittti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Marialuisa Crucittti ________ Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti _________ Consigliere rel.
3) dott. Ginevra Chinè _________ Consigliere
Nella causa celebrata con le forme cartolari ex art.127 ter cpc , ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 782/2021 R.G.L. e vertente
TRA in persona del suo legale Parte_1 rappresentante p.t. C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Di P.IVA_1
Buono
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariangela Laganà Controparte_1
APPELLATO
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di GL,
Cont
conveniva in giudizio la e la al fine di Controparte_1 CP_3 ottenere la loro condanna in solido al pagamento delle spettanze retributive dovute a titolo di TFR, ferie e permessi residui, 13^ e 14^ mensilità per un totale di 13.486,16.
Si costituiva in giudizio, la eccependo preliminarmente l' CP_3 CP_5 incompetenza territoriale;
nel merito, contestava la quantificazione delle differenze retributive poiché superiore a quanto riportato nella busta paga di chiusura del rapporto di lavoro, che produceva , mai contestata dal lavoratore, dalla quale si evinceva che le spettanze dovute ammontavano ad € 12.188,88, calcolate al lordo. Cont Restava contumace la egolarmente intimata.
Il Giudice di prime cure, dopo aver riconosciuto la propria competenza territoriale, stante la mancata contestazione da parte del convenuto dell'esistenza di un ufficio a
Gioia Tauro dove il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa, ha condannato e . FER. al pagamento, in solido, in favore del di € CP_4 CP_3 CP_1
10.518,02 per Trattamento di fine rapporto maturato alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, € 832,68 per indennità sostitutiva delle ferie e permessi non goduti, € 390,56 per permessi ex festività soppresse, € 348,98 per rateo tredicesima mensilità per il periodo 1.1.2020 - 29.2.2020, € 1.395,92 per rateo quattordicesima mensilità per il periodo 1.7.2019 - 29.2.2020, per un totale di euro € 13.486,16.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_2
Cont resisteva , mentre estava contumace. CP_1
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine del 15.7.2025 fissato ex art. 127 ter c.p.c. è stato dato atto del mancato deposito di note di trattazione scritta , rinviando all' udienza del 25.9.2025 (differita d' ufficio al 10.10.2025 con decreto ritualmente comunicato) , con l'avvertimento che “se nessuna delle parti avrà depositato le note nel termine fissato, verrà disposta la cancellazione della causa dal ruolo e sarà dichiarata l'estinzione del processo”.
Ora, posto che neppure nel nuoco termine del 10.10.2025 le parti hanno depositato nota di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c.
Nulla deve essere disposto per le spese di questo secondo grado, che a norma dell'art. 310 ultimo comma cpc restano a carico delle parti anticipatarie .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da contro Parte_2 CP_1
e nei confronti di avverso la sentenza n.
[...] Controparte_6
1702/2021 emessa l'1.12.2021 dal Tribunale-GL di Reggio Calabria così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Marialuisa Crucittti)