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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2024, n. 16119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16119 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RT MA nato a [...] il [...] RR EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16119 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 20/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato AN PO e AR RA colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti (PO, capi A,C,D,F,T; RA, capi A, F, - trattasi di associazione a delinquere di stampo mafioso e di alcuni reati contro il patrimonio) condannandoli alle pene ritenute di giustizia - ha rideterminato il trattamento sanzionatorio a ciascuno inflitto, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Ricorre per cassazione AN PO, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato IC De SA, il quale svolge un unico motivo, denunciando omessa motivazione in merito al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti oggetto di precedente giudicato per il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. La Corte territoriale - si assume - ha del tutto omesso di valutare elementi significativi della uniformità materiale e logica tra i fatti giudicati e quelli sub judice, emergenti dal mero confronto della sentenza irrevocabile con quella di primo grado nel presente giudizio. 3. Ricorre per cassazione AR RA, con il patrocinio dell'avvocato Rocco Maria Spina, il quale si affida a un unico motivo, denunciando erronea applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione con riguardo alla commisurazione della pena concretamente inflitta e all'eccessivo aumento per la continuazione. 4. Il difensore di AN PO ha depositato memoria integrativa in replica alle conclusioni del P.G., insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono entrambi infondati. 1.Con riguardo al ricorso proposto nell'interesse di AN PO, la Corte d'appello - contrariamente a quanto dedotto con il ricorso - ha specificamente scrutinato ( pg. 16) il tema della possibile continuazione con i fatti già giudicati con la precedente sentenza, escludendo di potere ravvisare il medesimo disegno criminoso con adeguata motivazione, evidenziando come la condotta giudicata in tale sentenza sia riconducibile ad un'attività di spaccio -detenzione di una piccola quantità di stupefacente, svolta in proprio dall'imputato, non avendo, evidentemente, ravvisato una continuità con la condotta associativa oggetto del presente procedimento e nel cui ambito ha ritenuto inseriti i delitti -fine, tra cui quello di cui al capo T, per cui pure è stata riconosciuta la sua responsabilità, con riconoscimento della continuazione interna. 1.1. La motivazione della sentenza impugnata è coerente con la natura dell'istituto della continuazione, e conforme a consolidati canoni ermeneutici, secondo i quali, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose;
essa non coincide con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, la sua opzione a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure 2 dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelino una generale propensione alla devianza che si concretiz2:a, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni e opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 -dep. 18/04/2016, Rv. 266615). Si vuole dire che non può la mera inclinazione a commettere reati e a reiterare violazioni della stessa specie, quand'anche dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, integrare di per sè l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, che, per caratterizzare l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., debbono risultare già insieme presenti alla mente del reo ( Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896). Insomma, non vanno confuse la ricaduta nel reato o l'abitualità a delinquere con gli elementi distintivi dell'istituto della continuazione, ovvero con il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione abbracciante i diversi reati commessi) necessario alla riduzione ad unità quoad poenam, dei vari episodi delittuosi compiuti (Sez. 2, n. 2932 del 24/09/1982 (dep. 1983 ) Rv. 158309). Ed è per questo, per l'autonomia di tali piani valutativi, giacchè l'art. 81 cod. pen. non pone limiti temporali all'applicazione dell'istituto della continuazione, che si afferma come, in astratto, la continuazione nel reato non sia esclusa dal fatto che un notevole lasso di tempo separi la commissione di un episodio delittuoso dagli altri, purchè emerga da dati positivi, sia pure in via indiretta e logica, l'appartenenza dei fatti delittuosi ad un'unica matrice ideativa (Sez. 4, n. 6386 del 05/11/1981 (dep. 1982 ) Rv. 154388). Mentre, al contrario, non si riconosce l'unicità del disegno criminoso, ai fini della affermazione della sussistenza del vincolo della continuazione, sulla sola base del non eccessivo intervallo di tempo intercorso tra i vari episodi criminosi e della identità delle norme violate, non essendo tali elementi di per sè idonei a dimostrare che tutti gli episodi anzidetti siano stati frutto di una originaria determinazione volitiva, e non invece di un generico programma di attività delinquenziale, il quale ben può realizzarsi nella commissione, anche a distanza ravvicinata, di identiche violazioni di legge ciascuna delle quali, però, occasionata da impulsi contingenti (Sez. 1, n. 2059 del 11/05/1992, Rv. 190530). 1.2. Ciò che rileva, ai fini in esame, è che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo. Ed è tale programma crirninoso a dovere essere positivamente e rigorosamente provato, gravando il relativo onere sulla parte che invochi la continuazione, non giovando a tale fine neppure la mera indicazione dell'identità delle norme di legge violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze costituenti indici sintomatici non di at:uazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti concernenti i singoli reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 -dep. 30/08/2016, Rv. 267580), e non probanti della preventiva deliberazione a 3 delinquere che ne avrebbe unificato l'ideazione anteriormente alla loro singola commissione.»(Sez. 1, n. 5618 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196545). 1.3.Di tali coordinate ermeneutiche la Corte di appello ha fatto corretta applicazione, avendo operato una valutazione congrua e logica, che ha posto in luce la eterogeneità della condotta già giudicata rispetto ai reati sub judice, e in specie anche rispetto a quello rubricato sub T, senza che un tale approdo mostri il fianco alla censura di illogicità rispetto al giudizio con il quale, invece, la sentenza ha riconosciuto il vincolo della continuazione all'interno di un altro gruppo di reati, essendo evidente che il giudizio si è fondato sui altri elementi di valutazione, e su una diversa considerazione del profilo criminale dell'imputato, rispetto ai fatti precedentemente giudicati (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Rv. 248862). 1.4. In quanto logicamente supportata e giuridicamente corretta, la motivazione del provvedimento impugnato resiste al sindacato di legittimità, giacchè la valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018 (dep. 2019 ) Rv. 275222). 2.Anche il ricorso nell'interesse di AR RA è infondato. 2.1. Le valutazioni operate dalla Corte di appello in merito al trattamento sanzionatorio sono chiaramente desumibili dalla motivazione da cui emerge la correlazione con le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato che - a fronte dell'incontestato giudizio di colpevolezza per gravi fatti di reato - ha giustificato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del quale è stata operata una rimodulazione al ribasso della pena inflitta in primo grado;
quanto agli aumenti per la continuazione, essi sono stati commisurati esattamente nella medesima entità della sentenza di primo grado. Deve, del resto, ribadirsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243), e richiedendosi una giustificazione della scelta compiuta tanto più esaustiva, quanto più ampia è la "forbice" tra la sanzione irrogata e quella massima edittale per consentire al condannato di comprendere il procedimento logico-giuridico seguito;
assicurando, in tal modo, alla pena lo svolgimento della sua funzione special-preventiva. Nel caso di specie, la pena base individuata dalla Corte di appello per il reato più grave (anni otto e mesi tre di reclusione) è di poco superiore al medio edittale (anni sette e mesi sei di reclusione, rispetto a una pena edittale da cinque a dieci anni di reclusione). Le censure difensive non hanno, quindi, pregio. 4 g.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, addì, 20 febbraio 2024 Il Corhigliere estensore i
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16119 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 20/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato AN PO e AR RA colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti (PO, capi A,C,D,F,T; RA, capi A, F, - trattasi di associazione a delinquere di stampo mafioso e di alcuni reati contro il patrimonio) condannandoli alle pene ritenute di giustizia - ha rideterminato il trattamento sanzionatorio a ciascuno inflitto, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Ricorre per cassazione AN PO, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato IC De SA, il quale svolge un unico motivo, denunciando omessa motivazione in merito al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti oggetto di precedente giudicato per il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. La Corte territoriale - si assume - ha del tutto omesso di valutare elementi significativi della uniformità materiale e logica tra i fatti giudicati e quelli sub judice, emergenti dal mero confronto della sentenza irrevocabile con quella di primo grado nel presente giudizio. 3. Ricorre per cassazione AR RA, con il patrocinio dell'avvocato Rocco Maria Spina, il quale si affida a un unico motivo, denunciando erronea applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione con riguardo alla commisurazione della pena concretamente inflitta e all'eccessivo aumento per la continuazione. 4. Il difensore di AN PO ha depositato memoria integrativa in replica alle conclusioni del P.G., insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono entrambi infondati. 1.Con riguardo al ricorso proposto nell'interesse di AN PO, la Corte d'appello - contrariamente a quanto dedotto con il ricorso - ha specificamente scrutinato ( pg. 16) il tema della possibile continuazione con i fatti già giudicati con la precedente sentenza, escludendo di potere ravvisare il medesimo disegno criminoso con adeguata motivazione, evidenziando come la condotta giudicata in tale sentenza sia riconducibile ad un'attività di spaccio -detenzione di una piccola quantità di stupefacente, svolta in proprio dall'imputato, non avendo, evidentemente, ravvisato una continuità con la condotta associativa oggetto del presente procedimento e nel cui ambito ha ritenuto inseriti i delitti -fine, tra cui quello di cui al capo T, per cui pure è stata riconosciuta la sua responsabilità, con riconoscimento della continuazione interna. 1.1. La motivazione della sentenza impugnata è coerente con la natura dell'istituto della continuazione, e conforme a consolidati canoni ermeneutici, secondo i quali, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose;
essa non coincide con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, la sua opzione a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure 2 dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelino una generale propensione alla devianza che si concretiz2:a, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni e opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 -dep. 18/04/2016, Rv. 266615). Si vuole dire che non può la mera inclinazione a commettere reati e a reiterare violazioni della stessa specie, quand'anche dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, integrare di per sè l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, che, per caratterizzare l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., debbono risultare già insieme presenti alla mente del reo ( Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896). Insomma, non vanno confuse la ricaduta nel reato o l'abitualità a delinquere con gli elementi distintivi dell'istituto della continuazione, ovvero con il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione abbracciante i diversi reati commessi) necessario alla riduzione ad unità quoad poenam, dei vari episodi delittuosi compiuti (Sez. 2, n. 2932 del 24/09/1982 (dep. 1983 ) Rv. 158309). Ed è per questo, per l'autonomia di tali piani valutativi, giacchè l'art. 81 cod. pen. non pone limiti temporali all'applicazione dell'istituto della continuazione, che si afferma come, in astratto, la continuazione nel reato non sia esclusa dal fatto che un notevole lasso di tempo separi la commissione di un episodio delittuoso dagli altri, purchè emerga da dati positivi, sia pure in via indiretta e logica, l'appartenenza dei fatti delittuosi ad un'unica matrice ideativa (Sez. 4, n. 6386 del 05/11/1981 (dep. 1982 ) Rv. 154388). Mentre, al contrario, non si riconosce l'unicità del disegno criminoso, ai fini della affermazione della sussistenza del vincolo della continuazione, sulla sola base del non eccessivo intervallo di tempo intercorso tra i vari episodi criminosi e della identità delle norme violate, non essendo tali elementi di per sè idonei a dimostrare che tutti gli episodi anzidetti siano stati frutto di una originaria determinazione volitiva, e non invece di un generico programma di attività delinquenziale, il quale ben può realizzarsi nella commissione, anche a distanza ravvicinata, di identiche violazioni di legge ciascuna delle quali, però, occasionata da impulsi contingenti (Sez. 1, n. 2059 del 11/05/1992, Rv. 190530). 1.2. Ciò che rileva, ai fini in esame, è che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo. Ed è tale programma crirninoso a dovere essere positivamente e rigorosamente provato, gravando il relativo onere sulla parte che invochi la continuazione, non giovando a tale fine neppure la mera indicazione dell'identità delle norme di legge violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze costituenti indici sintomatici non di at:uazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti concernenti i singoli reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 -dep. 30/08/2016, Rv. 267580), e non probanti della preventiva deliberazione a 3 delinquere che ne avrebbe unificato l'ideazione anteriormente alla loro singola commissione.»(Sez. 1, n. 5618 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196545). 1.3.Di tali coordinate ermeneutiche la Corte di appello ha fatto corretta applicazione, avendo operato una valutazione congrua e logica, che ha posto in luce la eterogeneità della condotta già giudicata rispetto ai reati sub judice, e in specie anche rispetto a quello rubricato sub T, senza che un tale approdo mostri il fianco alla censura di illogicità rispetto al giudizio con il quale, invece, la sentenza ha riconosciuto il vincolo della continuazione all'interno di un altro gruppo di reati, essendo evidente che il giudizio si è fondato sui altri elementi di valutazione, e su una diversa considerazione del profilo criminale dell'imputato, rispetto ai fatti precedentemente giudicati (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Rv. 248862). 1.4. In quanto logicamente supportata e giuridicamente corretta, la motivazione del provvedimento impugnato resiste al sindacato di legittimità, giacchè la valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018 (dep. 2019 ) Rv. 275222). 2.Anche il ricorso nell'interesse di AR RA è infondato. 2.1. Le valutazioni operate dalla Corte di appello in merito al trattamento sanzionatorio sono chiaramente desumibili dalla motivazione da cui emerge la correlazione con le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato che - a fronte dell'incontestato giudizio di colpevolezza per gravi fatti di reato - ha giustificato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del quale è stata operata una rimodulazione al ribasso della pena inflitta in primo grado;
quanto agli aumenti per la continuazione, essi sono stati commisurati esattamente nella medesima entità della sentenza di primo grado. Deve, del resto, ribadirsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243), e richiedendosi una giustificazione della scelta compiuta tanto più esaustiva, quanto più ampia è la "forbice" tra la sanzione irrogata e quella massima edittale per consentire al condannato di comprendere il procedimento logico-giuridico seguito;
assicurando, in tal modo, alla pena lo svolgimento della sua funzione special-preventiva. Nel caso di specie, la pena base individuata dalla Corte di appello per il reato più grave (anni otto e mesi tre di reclusione) è di poco superiore al medio edittale (anni sette e mesi sei di reclusione, rispetto a una pena edittale da cinque a dieci anni di reclusione). Le censure difensive non hanno, quindi, pregio. 4 g.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, addì, 20 febbraio 2024 Il Corhigliere estensore i