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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11296 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 658/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 2 dicembre 2025 innanzi al giudice AM RA, assistita dall'addetta al processo
IS Provvedi, sono comparsi: per parte attrice l'avv. STEFANIA RUSSO per delega dell'avv. BUCCIERO MASSIMO;
nessuno è comparso per la controparte.
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
L'avv. STEFANIA RUSSO conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
Il difensore rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
AM RA
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice AM RA, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 658/2023 promossa da:
, c.f.: elett.te dom. in Napoli alla Via Louis Parte_1 C.F._1
Armstrong n. 27/B, presso lo studio dell'avv. BUCCIERO MASSIMO,
c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine C.F._2
dell'atto di citazione;
-APPELLANTE
CONTRO con sede in Roma al viale Cesare Pavese n. 385; Controparte_1
- APPELLATO CONTUMACE
E
, c.f.: residente in [...]in Piazzetta S. Carlo alle CP_2 C.F._3
Mortelle n.7;
-APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, Parte_1 CP_2
in qualità di proprietario del veicolo Fiat Multipla T.G. CH690JJ, e
[...] CP_3
in persona del legale rapp.te p.t., in qualità di impresa di assicurazione del predetto
[...] veicolo, chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente di pagina 2 di 5 quest'ultimo, la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati complessivamente in 3.422,94 euro, subiti in occasione del sinistro verificatosi il 28.04.2014, alle ore 10,00 circa, in Napoli alla via Emilio Scaglione, allorquando alla guida del veicolo
Toyota Rav4 T.G. DB563PH, di proprietà di e dopo Parte_2 Parte_3 essersi fermato per esigenze di traffico, veniva tamponato dalla Fiat Multipla il cui conducente percorrendo la strada a velocità non adeguata non si accorgeva che il veicolo era fermo.
e anche se regolarmente citati sono rimasti contumaci. CP_2 Controparte_4
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di una consulenza medica tecnica al fine di verificare la compatibilità delle lesioni subite con l'evento e, all'esito il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 39823\22, accoglieva la domanda condannando i convenuti, in solido, al pagamento dell'importo di 2.674,18 euro a titolo di risarcimento del danno ed al pagamento delle spese di lite e della consulenza tecnica.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello censurando la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace non ha riconosciuto il rimborso delle spese della
CTP nella misura di 150,00 euro per l'elaborazione della consulenza di parte e di 150,00 euro sostenute per l'intervenuta assistenza del CTP alla CTU e nella parte in cui ha liquidato le spese vive nella misura complessiva di 550,00 euro comprensivi delle spese della CTU pari a 488,00 euro senza prendere in considerazione gli ulteriori costi sostenuti ed indicati nella nota spese depositata, segnatamente il costo del contributo unificato nella misura di 98,00 euro, della marca da bollo per l'iscrizione a ruolo nella misura di 27,00 euro, il costo per la spedizione di 6 racc. a.r. (6,30x2 + 5,45 x 2 + 7,40 x 2), il costo della negoziazione assistita nella misura di
11,50 euro, il costo per il rilascio di un estratto cronologico al PRA di Napoli nella misura di
29,00 euro, il costo per la notifica e rinotifica dell'atto di citazione (nella misura di 14,93 +
10,47 +0,52 + 16,00 euro), il costo per la formazione fascicolo nella misura di 3,00 euro, per la partecipazione alle udienze (5,00 euro X 5), per la notifica di 5 atti di citazione ai testi nella misura di 65,00 euro, per la corrispondenza informativa e per la dattilo e collazione degli atti nella misura di 55,00 euro, per cui ha concluso chiedendo accogliere l'appello e, per l'effetto, condannare i convenuti, attuali appellanti, in solido, alla refusione delle predette spese.
pagina 3 di 5 e anche se regolarmente citati sono rimasti contumaci CP_2 Controparte_4
anche nel presente grado di giudizio.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dall'appellante.
Venendo al merito dell'appello, in ordine al rimborso delle spese della CTP giova premettere che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che < tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del codice di procedura civile della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza>> (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 08/09/2021, n. 24188).
Pertanto, sono dovute, ed in ciò ha errato il Giudice di Pace a non riconoscerle, le spese di CTP sostenute per la redazione della perizia medico-legale di parte ante causam e per l' intervenuta assistenza alla CTU per l'importo complessivo di euro 300,00 (iva inclusa), strumentali all'accertamento del dovuto, non superflue e non eccessive.
Parimenti sono dovute le spese vive sostenute per il pagamento del contributo unificato nella misura di 98,00 euro, della marca da bollo per l'iscrizione a ruolo nella misura di 27,00 euro
Non possono essere, invece, riconosciute, le ulteriori spese richieste in mancanza di idonea documentazione attestante l'effettivo esborso.
Quindi, l'importo complessivo delle spese di lite, al cui rimborso l'appellante ha diritto, sono pari a 425,00 euro (300,00+98,00+27,00) e considerato che l'importo riconosciuto dal Giudice di Pace all'appellante a titolo di spese vive è di 62,00 euro (550,00 euro da cui sottrarre le spese della CTU nella misura di 488,00) in parziale riforma della sentenza impugnata all'appellante va riconosciuto l'ulteriore importo di 363,00 euro a titolo di spese processuali (425,00-62,00).
Al parziale accoglimento dell'appello consegue la compensazione di 1\3 delle spese di lite del presente giudizio con conseguente condanna di e della in CP_2 Controparte_3
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento dei restanti 2\3 che si liquidano in dispositivo pagina 4 di 5 tenuto conto dei parametri medi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a 1.100,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito di note conclusionali).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_4 in p.l.r.p.t., e , avverso la sentenza n. 39823\22 del Giudice di Pace di Napoli, CP_2 così provvede:
1.accoglie parzialmente l'appello ed, in riforma la sentenza n. 39823\22 del Giudice di Pace di
Napoli, limitatamente al capo relativo alle spese processuali, condanna in Controparte_4
p.l.r.p.t., e al pagamento, in solido, di ulteriori 363,00 euro a titolo di spese, CP_2 confermandola nel resto, da attribuirsi all'avv. Massimo Bucciero dichiaratosi antistatario;
2.compensa di 1\3 delle spese di lite con conseguente condanna di e della CP_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento dei restanti 2\3 che si Controparte_3 liquidano in 61,00 euro per spese e 362,00 euro per compensi, spese generali (15%), IVA e
CPA secondo le aliquote vigenti per legge, da attribuirsi all'avv. Massimo Bucciero dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 02/12/2025
Il giudice
AM RA
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 2 dicembre 2025 innanzi al giudice AM RA, assistita dall'addetta al processo
IS Provvedi, sono comparsi: per parte attrice l'avv. STEFANIA RUSSO per delega dell'avv. BUCCIERO MASSIMO;
nessuno è comparso per la controparte.
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
L'avv. STEFANIA RUSSO conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
Il difensore rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
AM RA
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice AM RA, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 658/2023 promossa da:
, c.f.: elett.te dom. in Napoli alla Via Louis Parte_1 C.F._1
Armstrong n. 27/B, presso lo studio dell'avv. BUCCIERO MASSIMO,
c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine C.F._2
dell'atto di citazione;
-APPELLANTE
CONTRO con sede in Roma al viale Cesare Pavese n. 385; Controparte_1
- APPELLATO CONTUMACE
E
, c.f.: residente in [...]in Piazzetta S. Carlo alle CP_2 C.F._3
Mortelle n.7;
-APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, Parte_1 CP_2
in qualità di proprietario del veicolo Fiat Multipla T.G. CH690JJ, e
[...] CP_3
in persona del legale rapp.te p.t., in qualità di impresa di assicurazione del predetto
[...] veicolo, chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente di pagina 2 di 5 quest'ultimo, la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati complessivamente in 3.422,94 euro, subiti in occasione del sinistro verificatosi il 28.04.2014, alle ore 10,00 circa, in Napoli alla via Emilio Scaglione, allorquando alla guida del veicolo
Toyota Rav4 T.G. DB563PH, di proprietà di e dopo Parte_2 Parte_3 essersi fermato per esigenze di traffico, veniva tamponato dalla Fiat Multipla il cui conducente percorrendo la strada a velocità non adeguata non si accorgeva che il veicolo era fermo.
e anche se regolarmente citati sono rimasti contumaci. CP_2 Controparte_4
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di una consulenza medica tecnica al fine di verificare la compatibilità delle lesioni subite con l'evento e, all'esito il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 39823\22, accoglieva la domanda condannando i convenuti, in solido, al pagamento dell'importo di 2.674,18 euro a titolo di risarcimento del danno ed al pagamento delle spese di lite e della consulenza tecnica.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello censurando la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace non ha riconosciuto il rimborso delle spese della
CTP nella misura di 150,00 euro per l'elaborazione della consulenza di parte e di 150,00 euro sostenute per l'intervenuta assistenza del CTP alla CTU e nella parte in cui ha liquidato le spese vive nella misura complessiva di 550,00 euro comprensivi delle spese della CTU pari a 488,00 euro senza prendere in considerazione gli ulteriori costi sostenuti ed indicati nella nota spese depositata, segnatamente il costo del contributo unificato nella misura di 98,00 euro, della marca da bollo per l'iscrizione a ruolo nella misura di 27,00 euro, il costo per la spedizione di 6 racc. a.r. (6,30x2 + 5,45 x 2 + 7,40 x 2), il costo della negoziazione assistita nella misura di
11,50 euro, il costo per il rilascio di un estratto cronologico al PRA di Napoli nella misura di
29,00 euro, il costo per la notifica e rinotifica dell'atto di citazione (nella misura di 14,93 +
10,47 +0,52 + 16,00 euro), il costo per la formazione fascicolo nella misura di 3,00 euro, per la partecipazione alle udienze (5,00 euro X 5), per la notifica di 5 atti di citazione ai testi nella misura di 65,00 euro, per la corrispondenza informativa e per la dattilo e collazione degli atti nella misura di 55,00 euro, per cui ha concluso chiedendo accogliere l'appello e, per l'effetto, condannare i convenuti, attuali appellanti, in solido, alla refusione delle predette spese.
pagina 3 di 5 e anche se regolarmente citati sono rimasti contumaci CP_2 Controparte_4
anche nel presente grado di giudizio.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dall'appellante.
Venendo al merito dell'appello, in ordine al rimborso delle spese della CTP giova premettere che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che < tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del codice di procedura civile della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza>> (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 08/09/2021, n. 24188).
Pertanto, sono dovute, ed in ciò ha errato il Giudice di Pace a non riconoscerle, le spese di CTP sostenute per la redazione della perizia medico-legale di parte ante causam e per l' intervenuta assistenza alla CTU per l'importo complessivo di euro 300,00 (iva inclusa), strumentali all'accertamento del dovuto, non superflue e non eccessive.
Parimenti sono dovute le spese vive sostenute per il pagamento del contributo unificato nella misura di 98,00 euro, della marca da bollo per l'iscrizione a ruolo nella misura di 27,00 euro
Non possono essere, invece, riconosciute, le ulteriori spese richieste in mancanza di idonea documentazione attestante l'effettivo esborso.
Quindi, l'importo complessivo delle spese di lite, al cui rimborso l'appellante ha diritto, sono pari a 425,00 euro (300,00+98,00+27,00) e considerato che l'importo riconosciuto dal Giudice di Pace all'appellante a titolo di spese vive è di 62,00 euro (550,00 euro da cui sottrarre le spese della CTU nella misura di 488,00) in parziale riforma della sentenza impugnata all'appellante va riconosciuto l'ulteriore importo di 363,00 euro a titolo di spese processuali (425,00-62,00).
Al parziale accoglimento dell'appello consegue la compensazione di 1\3 delle spese di lite del presente giudizio con conseguente condanna di e della in CP_2 Controparte_3
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento dei restanti 2\3 che si liquidano in dispositivo pagina 4 di 5 tenuto conto dei parametri medi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a 1.100,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito di note conclusionali).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_4 in p.l.r.p.t., e , avverso la sentenza n. 39823\22 del Giudice di Pace di Napoli, CP_2 così provvede:
1.accoglie parzialmente l'appello ed, in riforma la sentenza n. 39823\22 del Giudice di Pace di
Napoli, limitatamente al capo relativo alle spese processuali, condanna in Controparte_4
p.l.r.p.t., e al pagamento, in solido, di ulteriori 363,00 euro a titolo di spese, CP_2 confermandola nel resto, da attribuirsi all'avv. Massimo Bucciero dichiaratosi antistatario;
2.compensa di 1\3 delle spese di lite con conseguente condanna di e della CP_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento dei restanti 2\3 che si Controparte_3 liquidano in 61,00 euro per spese e 362,00 euro per compensi, spese generali (15%), IVA e
CPA secondo le aliquote vigenti per legge, da attribuirsi all'avv. Massimo Bucciero dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 02/12/2025
Il giudice
AM RA
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