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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/07/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5627/2019 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 13.03.2025 e vertente tra
(CF. ), anche quale titolare della “Orizzonte Casa di De SI LO”, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Angela Buttarazzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore, in Roma, alla via Carlo Dossi n. 45, come in atti;
Parte attrice e
(CF ), in persona del legale ONroparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Giovannoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore, in Velletri, alla via Virginia Vezzi n. 11, come in atti;
Parte convenuta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 13.03.2025 (per la parte attrice: “…si riporta agli scritti difensivi depositati e insiste nelle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. e in via istruttoria nelle istanze di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. Insiste nel rigetto della riconvenzionale avversaria”; per la parte convenuta: “…si riporta ai propri scritti difensivi e precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta”).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , anche nella sua qualità di titolare Parte_1 dell'impresa “Orizzonte Casa di De SI LO”, ha convenuto in giudizio la ONroparte_2 ON
(nel prosieguo solo “ ”, per brevità), chiedendo nel merito: “in via preliminare,
[...] ordinare alla in persona del legale rappresentante pro-tempore, ONroparte_2 qualora non vi avesse provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia dell'11.2.1991 n. 139 e ss.mm.ii., e di cancellare l'eventuale segnalazione a sofferenza che la convenuta possa aver effettuato a danno dell'attore anteriormente alla notifica del presente atto o successivamente all'instaurazione del giudizio;
nel merito, I) con riferimento ai rapporti di conto corrente n. CC0080010183 e CC0080526077 intercorsi tra il Sig. LO De SI, in proprio e quale titolare della Orizzonte Casa di De SI LO, e la
[...]
accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali ONroparte_2 stante l'assenza di idonea pattuizione, e comunque l'illegittimità dell'applicazione degli stessi, per violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. e dell'art. 117 del D.Lgs. 385/93, e, per l'effetto, applicare gli interessi al saggio legale per tempo vigente, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle corrispondenti somme in favore dell'attore da
1 quantificarsi meglio in corso di giudizio;
II) con riferimento ai rapporti di conto corrente n. CC0080010183 e CC0080526077 intercorsi tra il Sig. LO De SI, in proprio e quale titolare della Orizzonte Casa di De SI LO, e la per azioni, accertare e dichiarare la nullità della clausola di ONroparte_2 capitalizzazione trimestrale di interessi a favore della e comunque ONroparte_2
l'illegittimità dell'applicazione della stessa, in assenza di usi normativi, per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c., con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle corrispondenti somme in favore dell'attore da quantificarsi meglio in corso di giudizio;
III) con riferimento ai rapporti di conto corrente n. CC0080010183 e CC0080526077 intercorsi tra il Sig. LO De SI, in proprio e quale titolare della Orizzonte Casa di De SI LO, e la ONroparte_2
per azioni, accertare e dichiarare l'assenza di pattuizione e comunque la non debenza delle applicate
[...] commissioni di massimo scoperto oltre che delle altre spese e competenze, per l'effetto condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante protempore, alla restituzione delle ONroparte_2 corrispondenti somme in favore dell'attore da quantificarsi meglio in corso di giudizio;
IV) accertare e dichiarare l'inefficacia degli addebiti per anatocismo, usura, commissioni di massimo scoperto e spese applicati dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, pari complessivamente ad € ONroparte_2
111.487,53 …ovvero alla somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, e per l'effetto, compensare, per le quantità corrispondenti, l'importo di cui all'esito del giudizio la ONroparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, dovesse eventualmente essere creditrice con il predetto importo di € 111.487,53 …o con la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, e condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al Sig. LO ONroparte_2
De SI l'eventuale differenza che dovesse risultare dovuta a favore dell'attore, oltre gli interessi fino al soddisfo;
V) condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, ONroparte_2 al risarcimento dei danni subiti e subendi da parte del Sig. LO De SI per la mancata disponibilità delle somme imputate ad interessi usurari di cui alla L. 108/96, commissioni di massimo scoperto e spese non dovute quantificati in € 111.487,53 …ovvero nella diversa maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, anche ricorrendo ad una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; VI) condannare la ONroparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni, anche morali, subiti e subendi dal Sig. LO De SI in ragione dell'illegittimo comportamento della convenuta, quantificati in € 100.000,00 (centomila/00), ovvero nella diversa maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, anche ricorrendo ad una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.”, il tutto con il favore delle spese processuali, oltre alle spese per la consulenza tecnica di parte stragiudiziale, C.T.U. e C.T.P. e per il procedimento di mediazione. ON
Ha esposto l'attore, in estrema sintesi: di avere intrattenuto due rapporti di conto corrente con la , il primo identificato con il n. CC0080010183 e chiuso con un saldo debitore di € 14.326,41 che è stato girocontato sul secondo conto corrente e il secondo identificato con il n. CC0080526077, aperto in data 11.06.2008 e chiuso in data 09.10.2014 con un passaggio a sofferenza per l'importo del saldo a debito del correntista di € 37.115,14; che da un'analisi commissionata a un proprio consulente, effettuata tenendo conto dell'assenza di pattuizioni scritte recanti le condizioni economiche applicabili al primo rapporto e considerando, con riferimento al secondo conto, che il relativo contratto non riporta l'indicazione delle condizioni applicate, sono emersi tuttavia molteplici addebiti effettuati illegittimamente dalla banca e, segnatamente, interessi ultralegali, spese e commissioni non pattuite per iscritto, c.m.s. non concordate e comunque prive di causa, l'illegittima capitalizzazione trimestrale in assenza di un accordo scritto in tal senso, il superamento dei tassi soglia d'usura con riferimento al secondo conto corrente in n. 12 trimestri e il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 TUB, con la conseguenza che il saldo finale ricalcolato alla data del 09.10.2014 è pari in realtà a € 74.372,39 a credito del correntista, importo comprensivo anche del recupero riveniente dal ricalcolo del primo c/c; che, infatti, l'assenza di pattuizioni scritte in merito alle condizioni da applicare al primo conto e la previsione per iscritto per il secondo c/c soltanto di talune condizioni a far data dal 22.08.2012, allorché è stato sottoscritto il contratto d'apertura di credito sino a revoca di € 30.000,00, oltre a un fido assegni di € 20.000,00, determina la violazione dell'art. 117 TUB, oltre che di quanto già previsto dalla L. 154/1992, con la conseguente dovuta
2 applicazione dei soli tassi sostitutivi ex art. 117 TUB;
che per quanto le comunicazioni previste dall'art. 118 TUB non possano sostituirsi, poi, alla necessaria pattuizione scritta di un tasso ultralegale ex art. 1284 c.c., neppure tali comunicazioni sono state mai inviate al De SI, sicché anche le variazioni in peius dei tassi unilateralmente effettuate dalla banca nel corso dei rapporti dovranno essere disapplicate;
che, parimenti, devono essere espunte le c.m.s. poiché non pattuite e comunque perché prive di causa, trattandosi di commissioni che sono calcolate non su una somma messa a disposizione del cliente ma sugli utilizzi che lo stesso effettua sul conto corrente senza disporre di un fido o oltre i limiti del fido concesso e tale metodo di calcolo contraddice la funzione che è propria di tali commissioni, che dovrebbero remunerare la disponibilità accordata dalla banca al correntista di una determinata somma, dando luogo invece a una duplicazione degli interessi passivi;
che, inoltre, il consulente di parte ha riscontrato il superamento del tasso soglia d'usura per il secondo rapporto di c/c nel II, III e IV trimestre 2008, nel I trimestre 2009, in tutti i trimestri 2010 e nel I, II e III trimestre 2011, considerato che ai fini della verifica dell'usura deve tenersi conto di tutte le remunerazioni e le spese a vario titolo addebitate in corso di rapporto, comprese le commissioni di massimo scoperto, con la conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 18152 c.c. e l'esclusione di ogni interesse per tali periodi;
che sempre dall'esame dei conti correnti è emersa l'applicazione ad opera della banca della capitalizzazione periodica degli interessi debitori, la quale è vietata dall'art. 1283 cc., necessita di una pattuizione in forma scritta a far tempo dalla delibera CICR e deve ritenersi comunque preclusa a seguito dell'ulteriore modifica dell'art. 120 TUB introdotta con la L. 147/2013; che, infine, stante l'illegittimità di interessi, spese, oneri e ON remunerazioni percepite dalla , il De SI ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subìti “per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie”, avendo la banca anche violato il dovere di buona fede e correttezza ed avendo condotto l'attore a “…una situazione di grave sofferenza e svantaggio, di grave squilibrio …ed impedendogli di fatto di poter rientrare nel tempo della reale esposizione nei confronti della convenuta”, oltre ad avergli fatto sottoscrivere una sovvenzione chirografaria di € 70.000,00, nell'agosto 2012, che è almeno in parte ON immediatamente rientrata nella disponibilità della , il che “…a prescindere dalla palese nullità di tale forma di finanziamento, …legittima il Sig. De SI ad ottenere il risarcimento dei danni, anche morali…”. ON
Si è tempestivamente costituita in giudizio la , contestando le avverse domande e spiegando a sua volta domanda riconvenzionale. Queste le conclusioni riportate nella comparsa di risposta: “in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della citazione per violazione dell'art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.; sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla restituzione delle somme richieste qualsiasi, secondo il consolidato orientamento della sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 24418/2010; nel merito: respingere le domande attoree, in quanto del tutto infondate per tutti i motivi esposti;
in via riconvenzionale: condannare il Sig. De SI, in proprio e quale titolare della Orizzonte Casa di De SI LO, al pagamento in favore della della complessiva somma di euro 37.115,14, ovvero nella maggiore o minore somma ONroparte_4 da accertarsi in corso di causa, oltre interessi convenzionali maturati e maturandi sino al soddisfo, quale saldo debitore del conto corrente n. 526077. Con vittoria di spese ed onorari, comprensivi di spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Ha sostenuto la convenuta, in estrema sintesi: che in realtà alla base del conto corrente n. CC0080010183 vi è stata la sottoscrizione da parte del De SI, in data 07.08.1989, del relativo contratto, con le condizioni economiche applicate, documento di sintesi e foglio informativo e, del pari, quando è stato aperto in data 11.06.2008 il secondo conto corrente n. CC0080526077, distinto dal primo e non mera prosecuzione del precedente, l'attore ha sottoscritto il contratto con la previsione per iscritto di tutte le condizioni economiche per interessi, commissioni, spese e capitalizzazione, sicché “…risulta per tabulas l'assoluta correttezza dell'operato della Banca”, mentre è il De SI ad essere inadempiente per il saldo debitore di chiusura del c/c n. CC0080526077, alla data del 09.10.14, per € 37.115,14, oltre che per un importo ancora dovuto che è stato oggetto di decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo di € 73.938,63 in relazione alla sovvenzione chirografaria n. 8/632/657581; che va dichiarata inoltre la nullità dell'atto di citazione, perché l'attore ha lamentato l'illegittimità delle condizioni applicate al rapporto n. CC0080010183 ma non ha depositato i documenti
3 contrattuali che impugna, né ha dato prova del suo andamento, come sarebbe stato suo onere, mentre la perizia di parte depositata con l'atto introduttivo non ha valore probatorio, oltre ad essere priva di fondamento poiché basata su premesse erronee, calcolo errati e documentazione incompleta;
che, sempre in via preliminare, va dichiarata poi l'intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie del De SI, essendo trascorso oltre un decennio alla data dell'atto di citazione sia dalla chiusura del primo conto corrente, avvenuta il 10.07.2008, sia ancor prima dalla data dei singoli addebiti effettuati sul conto corrente, data quest'ultima da prendere in considerazione tenuto conto che se una prestazione è indebita lo è sin dall'inizio, indipendentemente dal momento in cui viene accertata la lamentata nullità del titolo in forza del quale la stessa è stata eseguita, e che anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non ricade, del resto, sulla banca l'onere di individuare quali versamenti abbiano avuto carattere solutorio;
che è prescritto, inoltre, il diritto al risarcimento del danno reclamato dall'attore, essendo già trascorso sia il termine quinquennale di prescrizione, sia quello decennale;
che le pretese attoree sono, comunque, prive di riferimenti ai rapporti contrattuali effettivamente intercorsi tra le parti, per i quali risultano pattuite tutte le condizioni applicate sia in punto di tassi d'interesse, sia in merito alla capitalizzazione periodica, la quale è sempre stata applicata dalla banca nel rispetto della condizione di reciprocità in conformità con l'art. 120 TUB, così come modificato dal d.lgs. 342/1999, e con la delibera CICR 09.02.2000, vigente alla data di apertura del conto, e parimenti è stata pattuita la c.m.s. con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per la sua applicazione, con la conseguenza che la domanda avversaria deve essere in ogni caso rigettata;
che, inoltre, non è veritiero che vi sia stata la violazione del divieto d'usura, considerato che a tale fine deve tenersi conto della formula per la determinazione del TEG che è stata individuata dalla Banca d'Italia, mentre la perizia di parte attrice poggia su premesse erronee e sull'impiego di una formula differente;
che è infondata anche la domanda di risarcimento dei danni, perché il De SI non ha allegato quali ON specifiche condotte della gli avrebbero causato pregiudizi e non è provato alcun danno effettivo;
che è il ON De SI, invece, a dover essere condannato al pagamento alla della somma ancora dovutale di € 37.115,14, oltre interessi convenzionali, quale saldo debitore del conto corrente alla data del 09.10.14.
Radicatosi così il contraddittorio ed espletato il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo, sono stati poi assegnati alle parti i termini ex art. 1836 c.p.c., come richiesti, e nel primo di tali termini è stata depositata dall'attore una memoria con la quale lo stesso, oltre a richiamare quanto dedotto e richiesto ON nell'atto di citazione, ha contestato le eccezioni di nullità di tale atto e di prescrizione sollevate dalla , evidenziando sinteticamente, con riferimento a quest'ultima, che le rimesse effettuate nel corso del rapporto di conto corrente si presumono ripristinatorie e non è onere del correntista dimostrarne la natura non solutoria, onere che nella specie è stato comunque assolto essendo stato depositato il contratto di apertura di credito sottoscritto inter partes. Inoltre, con riferimento alle contestazioni della banca in ordine alla mancata prova degli addebiti illegittimi, ha osservato il De SI che è stato prodotto con l'atto introduttivo il contratto relativo al c/c n. CC0080526077 “…privo del foglio informativo contenente le condizioni contrattuali in quanto mai allo stesso consegnato”, mentre in relazione al primo c/c alcun contratto è stato mai stipulato per iscritto, tanto da non ON averlo prodotto neppure la , ed “…è oggettivamente impossibile produrre in giudizio documenti mai sottoscritti”, spettando semmai alla banca che pretende di applicare tassi di interesse diversi da quelli legali di dimostrare l'avvenuta pattuizione in forma scritta degli stessi per entrambi i rapporti di conto corrente e, quanto alle modifiche successive, l'esistenza di una clausola che preveda la possibilità di una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, la specifica approvazione della stessa ad opera del cliente e l'avvenuta ricezione della comunicazione di modifica unilaterale, in uno al giustificato motivo che legittima l'istituto di credito a ON modificare in peius tali condizioni. Ha contestato, poi, l'attore le deduzioni della in merito alla capitalizzazione periodica, che non può considerarsi consentita neppure in virtù della delibera CICR, in contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., nonché quelle relative alle commissioni applicate e al superamento dei tassi soglia, superamento quest'ultimo da accertare considerando nel calcolo del TEG anche le commissioni di massimo scoperto, quale costo pur sempre collegato all'erogazione di un
4 credito da parte della banca. Anche sulla scorta di tali deduzioni, ha insistito dunque il De SI nelle proprie conclusioni, riportate nella sua prima memoria ex art. 1836 c.p.c. nei medesimi termini di quelle dell'atto introduttivo eccetto che per i punti I), II) e III), precisati in tale memoria (in relazione agli accertamenti e alla ON condanna della già domandati in citazione) con la richiesta di procedere alla “…conseguente corretta rideterminazione del reale saldo dare-avere del rapporto bancario alla data della citazione e, per l'effetto, con l'emananda sentenza ed alla luce delle risultanze istruttorie, statuire come di giustizia in ordine alla condanna dell'istituto di credito convenuto al riaccredito sul conto corrente n. CC0080526077 degli importi che risulteranno dalla espletanda ctu ovvero alla restituzione all'attore delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, previa eventuale compensazione, con quanto eventualmente ancora dovuto alla banca, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1241 e seguenti c.c.” (si v. pag. 23 e ss., prima memoria 1836).
Alcuna memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. è stata depositata invece dalla convenuta, rimanendo ferme, per l'effetto, le conclusioni già rassegnate nella sua comparsa di risposta.
La causa è stata istruita con i documenti depositati dalle parti e con l'espletamento di CTU contabile, integrata con la riconvocazione del consulente a chiarimenti e il deposito di relazioni integrative, come in atti.
Sottoposta ai contendenti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non accettata dall'attore, la causa è stata in seguito rinviata per la precisazione delle conclusioni così come da concorde richiesta delle parti ma, all'esito del deposito degli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c., con ordinanza del 04.07.2024, la stessa è stata rimessa sul ruolo per la ravvisata esigenza di sottoporre al contraddittorio la questione ivi rilevata in punto di interruzione del termine prescrizionale, nonché di disporre, comunque, un supplemento istruttorio con la riconvocazione del CTU anche ai fini delle verifiche e dei ricalcoli da questo effettuati in punto di capitalizzazione trimestrale (si v. ordinanza del 04.07.24).
Quindi, espletati tali incombenti così come da verbali di udienza del 24.09.2024 e del 14.01.2025, la causa è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, disponendo inizialmente per l'incombente le modalità della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed assegnando alle parti un termine per memorie difensive conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza del 13.03.2025.
A tale udienza, a parziale modifica dell'ordinanza già resa il 14.01.25, le parti sono state infine invitate alla precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 1 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile (anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. 149/2022), e sulle conclusioni da loro rassegnate (così come già richiamate in epigrafe) il giudizio è stato assunto in decisione senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. stante la rinuncia manifestata agli stessi dai contendenti.
Tanto premesso in sintesi sullo svolgimento del processo e i temi della lite, ritiene il decidente che ON vada preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla nella comparsa di risposta e da questa riproposta anche nella sua memoria conclusiva.
L'eccezione non ha pregio.
È noto che ai sensi all'art. 1644 c.p.c. la citazione può considerarsi viziata da nullità soltanto nel caso in cui sia omessa o risulti “assolutamente incerta” la determinazione della cosa oggetto della domanda (cfr. art. 1633 n. 3 c.p.c.) ovvero nel caso in cui manchi l'esposizione dei fatti allegati dall'attore a fondamento della medesima (cfr. art. 1633 n. 4 c.p.c.). Inoltre, come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo presuppone che si provveda sempre a una valutazione del contenuto complessivo dell'atto e che si tenga conto, altresì, della ratio che è sottesa alla previsione degli artt. 163 e 164 c.p.c., da individuare nell'esigenza di garantire il diritto al contraddittorio della parte convenuta, oltre che l'identificazione ad opera del giudice del thema decidendum (cfr. tra le altre, Cass. civ. 1681/2015, che ha osservato che la relativa verifica deve essere sempre effettuata “…in coerenza con la ragione ispiratrice della norma …con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte …se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa”, non
5 mancando di rimarcare che non può prescindersi al riguardo dal contegno concretamente assunto dalla parte convenuta, contegno da cui risulti che quest'ultima abbia preso posizione sul merito delle avverse prospettazioni, conducendo così a far escludere che non abbia realmente inteso quale sia l'oggetto e/o la ragione della pretesa avversaria).
Con riferimento al caso che occupa, non è ravvisabile alcuna omissione o “assoluta incertezza” nell'individuazione del petitum delle domande attoree e tantomeno è rimasta indeterminata la causa petendi di tali domande, avendo l'attore comunque individuato le ragioni per le quali il saldo debitore finale del rapporto di conto corrente chiuso in data 09.10.2014 non possa considerarsi, a suo dire, dovuto e debbano essergli ON restituiti dalla gli addebiti che sarebbero stati illegittimamente effettuati nel tempo, in quanto privi di una valida pattuizione scritta intervenuta tra le parti. Non a caso, la convenuta si è diffusamente difesa nel merito sulle prospettazioni e le pretese attoree, confermandone con ciò l'intellegibilità, mentre l'assunto secondo cui le deduzioni del De SI si sarebbero arrestate a contestazioni astratte e generiche e/o prive di prove a ON supporto - quale quello avanzato dalla in relazione all'eccezione in parola - attiene a ben vedere al merito, potendo rilevare, piuttosto, sul piano della fondatezza/infondatezza di una o più delle domande proposte dall'attore.
Ciò detto in rito e venendo all'esame delle domande proposte rispettivamente dal De SI e, in via riconvenzionale, da parte convenuta, occorre evidenziare, innanzi tutto, che l'odierno thema decidendum verte ON unicamente sui due rapporti di conto corrente che sono stati intrattenuti dall'attore con la identificati con i nn. 0080010183 e 0080526077, mentre è estraneo al giudizio l'ulteriore rapporto relativo alla sovvenzione chirografaria menzionata dalle parti nei rispettivi scritti difensivi. Alcuna domanda è stata infatti avanzata dall'attore con riferimento a tale finanziamento, così come è stato testualmente rimarcato da quest'ultimo nella sua memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. ed è incontroverso che in relazione al credito maturato per tale distinto ON rapporto la abbia, per parte sua, separatamente richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, secondo quanto allegato dalla stessa nella sua comparsa di risposta e mai contestato dal De SI.
Tanto chiarito, deve procedersi, in via preliminare, alla disamina dell'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dalla convenuta in relazione alla pretesa attorea volta ad ottenere la ripetizione delle somme oggetto degli addebiti intervenuti nel corso dei rapporti di conto corrente. L'eccezione è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
In linea generale, è noto che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, pronunciandosi sulla materia anche a Sezioni Unite, che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità di una o più condizioni contrattuali in applicazione delle quali siano intervenuti determinati addebiti sul conto corrente, soggiace all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre dalla data dell'annotazione in conto di ogni singola posta illegittimamente addebitata ove i versamenti effettuati sul conto corrente abbiano avuto funzione solutoria, mentre nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto soltanto una funzione ripristinatoria della provvista concessa al correntista sul conto la prescrizione inizia a decorrere non dalla data delle singole annotazioni ma da quella di estinzione del saldo di chiusura del conto (cfr. Cass. civ. sez. un. 24418/2010).
Il principio in parola muove dalla considerazione che, se è vero che l'azione di nullità non soggiace a prescrizione ai sensi dell'art. 1422 c.c., tuttavia, restano assoggettate all'ordinario termine prescrizionale decennale le pretese aventi ad oggetto la restituzione delle somme che si assumano indebitamente pagate in virtù della nullità del contratto o di sue singole clausole ex art. 2033 c.c. Al contempo, il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione presuppone, peraltro, che sia intervenuto un “pagamento” che il correntista assuma sia stato indebito, atteso che prima di quest'ultimo non è configurabile un diritto di ripetizione e, di conseguenza, non può decorrere il relativo termine prescrizionale ex art. 2935 c.c. In tal senso,
“…se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti),
6 in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così, invece, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano tecnicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere” (cfr. tra le ultime, Cass. civ. 3310/2024, che ha richiamato al riguardo i principi di cui a Cass. sez. 24418/10 cit.).
In relazione al tema della prescrizione assume rilevanza, così, la distinzione tra le cd. rimesse solutorie e le cd. rimesse ripristinatorie, distinzione che - giova rimarcarlo - si fonda però sull'esistenza di un'apertura di credito a valere sul conto corrente, dal momento che è in presenza di un affidamento che i versamenti effettuati nel tempo dal cliente possono atteggiarsi come meramente ripristinatori della provvista accordatagli dalla banca, mentre in difetto gli stessi si presentano sempre come solutori e legittimano, come tali, il correntista ad esigerne la ripetizione sin dal loro compimento. Pertanto - contrariamente a quanto sostenuto nel presente caso da parte attrice a proposito dell'asserita esistenza di una “generale presunzione” circa il carattere ripristinatorio di tutte le rimesse avvenute nel corso di un rapporto di conto corrente - è soltanto nel caso in cui il conto sia stato affidato (e cioè sia stato assistito dalla concessione di un'apertura di credito) e dal momento in cui è stato concesso dalla banca un affidamento a valere sul conto che i versamenti eseguiti su di esso dal cliente che abbiano avuto la semplice finalità di “ripristinare” l'entità del fido non potranno considerarsi come veri e propri “pagamenti” se non dopo che il rapporto di apertura di credito sia cessato e la banca abbia esatto dal cliente la restituzione del saldo debitore.
Inoltre, per quel che attiene il tema della dimostrazione di un'apertura di credito e della riconducibilità di uno o più versamenti a un mero ripristino del fido accordato al cliente dalla banca, è stato affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente che il relativo onere incombe sul correntista, giacché “…non compete alla banca che eccepisca la prescrizione dare prova dell'insussistenza dell'atto giuridico che ne precluda la decorrenza” (cfr. Cass. 3310/24 cit.).
Invero, per un verso, “…Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte proprio nella materia che qui interessa, l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce il «fatto principale» della fattispecie cui la legge ricollega l'effetto estintivo (cfr. Cass., SU, n. 15895 del 2019). In conseguenza, la banca potrà limitarsi ad allegare quella inerzia, deducendo che il correntista abbia mancato di pretendere in restituzione alcunché per l'intero arco del termine prescrizionale”; per altro verso, “…è colui che agisce in ripetizione …a dover provare l'apertura di credito che gli è stata concessa, poiché questa evenienza integra un fatto idoneo ad incidere sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione: un fatto che costituisce materia di una controeccezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione … Come è evidente, difatti, la rimessa del correntista, che avrebbe natura solutoria in assenza di una apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura ripristinatoria: ciò accadrà, precisamente, nei casi in cui tale rimessa ripiani l'esposizione maturata nel limite dell'affidamento, operando quindi su di un conto «passivo», e non «scoperto». Il contratto di apertura di credito, pertanto, si mostra idoneo ad escludere che la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma oggetto della rimessa decorra dal momento dell'attuato versamento: in base alla regola generale posta dall'art. 2697 cod. civ., dunque, sarà il correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione (avendo proprio riguardo al contestato suo decorso) ad essere onerato di provare l'esistenza del detto contratto…” (cfr. ancora Cass. 3310/24 cit.; si v. inoltre, tra le altre, Cass. 26897/2024 e già, nello stesso senso, Cass. civ. 27705/2018, che ha affermato che “…poiché la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti, essa sussiste sempre in mancanza di un'apertura di credito …onde, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel pagamento come mero ripristino della disponibilità accordata”).
Relativamente all'esistenza o meno di un affidamento a valere sul conto corrente, è poi corretto il rilievo - sostanzialmente operato nella specie dal De SI nella sua memoria conclusiva - che la stessa possa emergere anche nei termini di un cd. fido di fatto, pur in assenza di un contratto scritto di apertura di credito
7 concluso tra banca e correntista, atteso che prima della L. 154/1992 neppure era prevista la forma scritta per la conclusione dei contratti bancari e che anche successivamente è stato consentito, in realtà, che un'apertura di credito possa essere concessa dall'istituto di credito senza la stipula di un contratto in forma scritta (così come è stato previsto in particolare, in attuazione dell'art. 117 TUB, dalla delibera CICR 04.03.2003). Inoltre, non può trascurarsi che l'obbligo della forma scritta ex art. 117 cit. è imposto ad esclusivo vantaggio del cliente, ai sensi dell'art. 1272 TUB, di modo che deve escludersi che la sua eventuale mancata osservanza, in occasione della concessione di un affidamento, possa andare a suo discapito, così come avverrebbe ove l'accertamento dell'esistenza di un affidamento si ritenesse impedito per l'insussistenza di un contratto concluso per iscritto con l'istituto bancario. In tal senso, è possibile dunque che l'esistenza di un'apertura di credito venga dimostrata dal correntista onerato anche con il ricorso a prove indirette e presuntive e la sua dimostrazione, ove tempestivamente acquisita al processo, può e deve essere utilizzata, per la verità, dal giudicante ai fini dell'accertamento della prescrizione anche nel caso in cui di tale apertura di credito sia mancata una precisa allegazione del correntista - come correttamente allegato, anche qui, dal De SI nella sua memoria conclusiva
- venendo in rilievo un impedimento al decorso della prescrizione e, quindi, un'eccezione cd. in senso lato, non riservata all'iniziativa della parte interessata (cfr. anche sul punto, Cass. 3310/24 cit.).
Nondimeno, va anche rammentato che l'esistenza di un affidamento non può prospettarsi soltanto sul presupposto che il conto corrente sia risultato in passivo senza che la banca abbia richiesto al cliente di rientrare dello scoperto, ovvero che quest'ultima abbia consentito che vi fossero scoperti sul conto in maniera anche ripetuta e per un ammontare significativo, atteso che simili situazioni ben possono essere ricondotte anche a un atteggiamento di semplice tolleranza dell'istituto nei confronti del cliente (si v. già Cass. civ. 8160/1999, Cass. civ. 12947/1992 e, più di recente, Cass. civ. 2226/2017, Cass. civ. 26897/2024).
Diversamente è a dirsi, invece, ove ricorra per esempio una stabilità nel tempo di un'esposizione a debito sul conto accompagnata dall'applicazione da parte della banca di distinti tassi debitori a seconda dell'entità dell'esposizione, ovvero dall'addebito di voci annotate dalla stessa come relative a un fido esistente sul conto corrente, o ancora nel caso in cui vi siano stati altri contegni specificamente tenuti dall'istituto di credito idonei a porsi come rivelatori dell'esistenza di un fido concesso al cliente, quali la trasmissione di segnalazioni effettuata alla “Centrale rischi” e ad altri organismi di raccolta di informazioni creditizie in merito alla sussistenza e all'ammontare di un fido o la presenza di altra documentazione a valenza sostanzialmente
“confessoria” in ordine all'avvenuta concessione di un affidamento (cfr. ancora Cass. 26897/24 cit.).
Sempre in relazione alla prescrizione, infine, occorre rammentare che è stato chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità - con statuizioni alle quali questo giudice ritiene di doversi uniformare poiché recanti principi che risultano oramai consolidati, alla luce delle molteplici pronunce espressesi in questo senso
- che “…nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (si v. tra le altre, Cass. civ. 17287/2024, nonché Cass. civ. 7721/2023; cfr. inoltre, Cass. civ. 9141/2020).
Si è osservato al riguardo che l'individuazione delle rimesse solutorie ai fini dell'accertamento della prescrizione del diritto alla ripetizione del correntista non può essere effettuata, infatti, sulla base degli estratti conto elaborati dalla banca, considerato che, nel caso in cui venga accertata la nullità del contratto o di sue singole clausole, tali dati sono “alterati” dal compimento di annotazioni che non avrebbero dovuto essere effettuate nei modi in cui ciò è avvenuto da parte dell'istituto di credito. D'altro canto, ciò non equivale a contraddire la previsione di cui all'art. 1422 c.c., che sancisce l'imprescrittibilità dell'azione di nullità facendo salva la prescrizione del diritto a ripetere quanto indebitamente pagato in virtù di un titolo nullo, poiché
8 “…l'individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista: ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, …si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato” (cfr. tra le altre, Cass. 7721/23 cit.).
Ora, posti i rilievi sin qui operati in diritto, si osserva in fatto, con riferimento al caso che occupa, che ON è risultato anzitutto pacifico che il De SI abbia intrattenuto con la un primo rapporto di conto corrente sin dal lontano 1989, identificato con il n. 0080010183 (da ora, per brevità, solo “10183”) e chiuso il 10.07.2008 con un saldo debitore finale che è stato estinto con un corrispondente addebito sul secondo conto corrente già aperto in precedenza tra le parti in data 11.06.2008 e avente n. 0080526077 (nel prosieguo soltanto “526077”; cfr. doc. 5 fasc. attoreo, doc. 5 fasc. convenuta).
Occorre sin da ora evidenziare inoltre, in relazione al rapporto tra tali due conti correnti, che è da escludere che gli stessi siano da ricondurre a un unico rapporto e che il secondo abbia costituito, dunque, una mera “prosecuzione” del primo senza soluzione di continuità.
Per quanto tale profilo non appare assumere concreta rilevanza ai fini che interessano - alla luce di quanto si dirà qui di seguito a proposito dell'iniziale inesistenza, comunque, di un'apertura di credito concessa ON al correntista dalla a valere sul primo conto corrente - occorre infatti considerare che il c/c n. 526077 è stato aperto prima (nello specifico, in data 11.06.08) della chiusura del primo conto n. 10183 e non può ritenersi che vi sia stata una “continuità” tra i due conti soltanto perché il saldo debitore del primo conto è stato estinto con un'operazione contabile di “giroconto”, con la quale - come è stato chiarito anche dal CTU nella sua prima relazione integrativa del 22.11.22 - il suddetto saldo è stato “pagato” (sia pure senza la materiale consegna di denaro) con una corrispondente annotazione di addebito sul secondo conto. Non solo, ma è persino pacifico che per il c/c n. 526077 le parti abbiano provveduto alla sottoscrizione di un contratto in data 11.06.08 recante la regolamentazione del rapporto e - come meglio si dirà nel prosieguo - la pattuizione delle condizioni economiche applicabili, con la conseguenza che sostenere che i due rapporti siano stati in realtà un tutt'uno equivarrebbe a contraddire la volontà manifestata dalle parti con la sottoscrizione di tale contratto, e ciò tanto più che l'assunto sostenuto dal De SI nella sua memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. - e tal quale ribadito anche nella memoria conclusiva - secondo cui il secondo conto corrente sarebbe stato aperto ON
“su richiesta della si è arrestato a una deduzione generica e apodittica, oltre che contraddetta da tale documentazione contrattuale e mai supportata da prove dal medesimo. La circostanza, poi, che su tale secondo c/c sia stati inizialmente annotati solo prelevamenti o altre operazioni a debito del cliente - così come evidenziato dall'attore nei suoi scritti difensivi - non vale, da sé sola, a far superare il dato rappresentato dalla volontà manifestata dai contendenti con la sottoscrizione del contratto dell'11.06.08, spiegandosi al contrario - come peraltro ammesso dallo stesso De SI con le allegazioni avanzate sul punto - in ragione ON della concessione ad opera della di un affidamento a valere su tale secondo conto sin dalla relativa apertura, quale rilevata, come si dirà, anche dal CTU alla luce degli estratti conto del rapporto n. 526077 (cfr. ancora doc. 5 cit.).
Tenuto conto dell'avvenuta sottoscrizione del contratto dell'11.06.08 e dell'originaria contemporanea operatività dei due conti, va escluso quindi che vi sia stata una “continuità” tra di essi nel senso prospettato dal De SI e che il primo conto non sia stato in realtà mai chiuso ma sia “proseguito” - come si opina - con il secondo conto n. 526077. Ciò non toglie peraltro - è bene chiarirlo sin da ora - che il suddetto “giroconto”
- e quindi la rimessa da un conto all'altro di un ammontare pari al saldo del primo conto ancorché con spostamento di denaro soltanto virtuale - rilevi in questa sede ai fini del complessivo accertamento dei rapporti ON di dare/avere tra le parti e dell'effettiva esistenza in capo alla di un credito residuo nei confronti del De
9 SI avente ad oggetto il saldo finale del c/c n. 526077 , a suo dire di € 37.115,14, atteso che è evidente che per effetto di tale operazione abbiano pur sempre inciso sul saldo di tale secondo conto corrente anche l'andamento del primo conto e il relativo saldo finale. Ciò stante, pur escludendo una “continuità” tra i due conti, ritiene il giudicante che la rideterminazione che deve effettuarsi - come si dirà - dell'andamento e degli addebiti del c/c n. 10183 non possa che riflettersi, nel presente caso, sul secondo conto corrente.
Ciò detto e venendo alla questione della prescrizione, deve poi rilevarsi che nemmeno può dirsi accertato - contrariamente a quanto pretenderebbe l'attore - che il primo conto sia stato assistito ab origine da un'apertura di credito, tale che tutte le rimesse intervenute nel corso del rapporto dovrebbero considerarsi ON come meramente ripristinatorie della provvista accordata dalla a valere su tale conto.
Infatti, in primo luogo, l'esistenza di un simile affidamento non risulta essere stata allegata, in verità, dal De SI né nell'atto introduttivo, né nella sua memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., se si considera che la sola apertura di credito alla quale quest'ultimo ha fatto riferimento in tali scritti difensivi è quella concessagli a valere sul conto n. 526077 dell'agosto 2012. Il rilievo in parola - per quanto di per sé non decisivo a far escludere che possa esservi stata comunque un'apertura di credito anche nel corso del rapporto n. 10183 - conduce a ritenere che l'esistenza di un affidamento sul primo conto corrente non dovesse essere, dunque, ON specificamente contestata dalla con la sua comparsa di risposta - come sembrerebbe aver preteso invece l'attore nella sua prima memoria ex art. 1836 cit. - posto che è evidente che l'onere di contestare uno o più fatti determinati presupponga logicamente che tali fatti siano stati allegati dall'altra parte che intende avvalersene.
In secondo luogo, è vero che con la CTU espletata è emerso che il primo conto corrente - di cui, come si dirà, non sono stati depositati gli estratti conto, bensì una lista delle movimentazioni tempo per tempo intervenute - sia stato caratterizzato di frequente dall'esistenza di saldi passivi anche di entità rilevante, e ON dunque di uno scoperto di cui la non ha richiesto l'immediato rientro al correntista. Nondimeno, tale solo elemento non è idoneo, di per sé, a far concludere per l'esistenza di un affidamento concesso a quest'ultimo dall'istituto bancario - come anche correttamente rilevato dal consulente officiato sin dalla sua prima relazione peritale del 14.06.22 - trattandosi di dato che non è in sé univoco e che, in quanto tale, ben può spiegarsi in considerazione di un atteggiamento di tolleranza manifestato dalla banca rispetto agli scoperti del conto corrente del cliente, anche in considerazione della (pacifica) risalenza temporale dei rapporti intrattenuti con lo stesso e dell'entità obiettivamente elevata delle somme movimentate dal cliente su tale conto, risultando avvenute su di esso frequenti operazioni attive di ammontare altrettanto consistente (cfr. ancora doc. 5 cit. fasc. attoreo;
si v. anche rel. CTU 14.06.22).
Non può non rilevarsi, d'altro canto, che non risulta che siano mai avvenuti, segnatamente sino al 31.12.2004 (data che, come si vedrà, assume rilevanza ai fini che occupano, alla luce dell'atto interruttivo della prescrizione che risulta posto in essere dal De SI il 22.10.14), addebiti indicativi dell'esistenza di un fido concesso sul c/c n. 10183, emergendo al contrario annotazioni relative a “spese ” soltanto Parte_2 nell'ultimo periodo di tale rapporto di conto corrente, tra il settembre 2006 e il luglio 2008, il che, all'evidenza, depone semmai per l'esistenza di un fido di fatto concesso al correntista soltanto in quest'ultimo periodo, mentre non rileva per il periodo precedente durante il quale tali annotazioni mai risultano effettuate (cfr. ancora doc. 5 cit. fasc. attoreo).
Né è stato specificamente allegato e, comunque, dimostrato dall'attore onerato che vi sia stata inoltre una distinzione tra i tassi applicati dalla banca sul c/c 10183 nel tempo a seconda dell'entità dell'esposizione maturata, rivelandosi la deduzione al riguardo operata dal De SI, riportata nella sua memoria conclusiva, astratta e generica e in ogni caso priva di alcun riscontro nella documentazione versata in atti.
Ed infine, il solo ulteriore elemento addotto dall'attore nella sua memoria conclusiva a preteso supporto di un affidamento già esistente sin dall'inizio sul c/c n. 10183 mediante il richiamo della deduzione ON che è stata compiuta dalla nella sua comparsa conclusionale - nel riferirsi all'insussistenza di una
“continuità” tra i due conti - secondo cui tale primo conto è stato utilizzato dal cliente anche nel periodo in cui
10 era stato già aperto ed era operativo il secondo c/c 526077 “…per sfruttare gli affidamenti tramite prelevamenti di sportello o con Bancomat e pagamenti a mezzo pos”, non vale a far concludere nel senso che pretenderebbe il De SI, spiegandosi al contrario proprio sulla scorta di quanto sopra osservato a proposito dell'esistenza di un fido di fatto soltanto nell'ultimo periodo del primo rapporto di conto corrente, il solo in cui risultano intervenute - significativamente - annotazioni di “spesa tenuta fido”.
Esclusa l'originaria esistenza di un fido a valere sul primo rapporto di c/c, giacché non specificamente allegata né dimostrata dall'attore che vi sarebbe stato onerato, e comunque non emersa dall'istruttoria espletata, ne consegue che le rimesse intervenute su tale conto devono qualificarsi per il suddetto periodo di tipo solutorio, non ripristinatorio, e che il termine prescrizionale decennale per la ripetizione delle somme addebitate, qui domandata dal De SI, vada fatto decorrere pertanto dalla data del compimento di ciascun addebito ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Al contempo, vi è però da considerare che in data 22.10.2014 risulta per tabulas che l'attore abbia ON recapitato alla una missiva con cui ha lamentato l'erroneità del saldo debitore del conto n. 10183, sostenendo che lo stesso sarebbe stato in realtà a suo credito, oltre all'avvenuta applicazione di condizioni ivi indicate come “vessatorie”, diffidando la banca a provvedere al ricalcolo dei rapporti di dare/avere e chiedendole il “risarcimento dei danni” così arrecatigli (cfr. doc. 4 fasc. attoreo).
Ebbene, tenuto conto di tale missiva - richiamata a ben guardare da parte attrice sin dal suo atto introduttivo - ritiene il giudicante che il termine di prescrizione decennale, per quanto decorrente dalle singole annotazioni sul conto n. 10183 degli addebiti per competenze passive a carico del correntista, sia stato interrotto per effetto della missiva in parola, con la conseguenza che può e deve ritenersi prescritto il diritto alla ripetizione delle somme oggetto di addebito soltanto per il periodo anteriore ai dieci anni precedenti la ricezioni della stessa da parte della banca, mentre per i pagamenti avvenuti nel periodo successivo il diritto alla ripetizione esercitato dal De SI non può dirsi estinto per prescrizione non essendo ancora trascorso in parte qua il termine di dieci anni alla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio (07.09.2019), termine già interrotto con la richiamata comunicazione e, in seguito, con l'ulteriore missiva pacificamente inviata alla banca del 18.05.2018 (cfr. doc. 7 fasc. attoreo)
Non merita condivisione, del resto, il solo assunto avanzato dalla convenuta all'udienza del 24.09.2024, a seguito dell'ordinanza di rimessione sul ruolo della causa del 04.07.24 recante anche il rilievo di tale questione e l'invito alle parti al contraddittorio sulla stessa, secondo cui la comunicazione del 22.10.14 non potrebbe ritenersi un idoneo atto interruttivo “…in quanto non specifica le modalità di calcolo e soprattutto non ha richiesto la ripetizione di somme ma genericamente una condanna al risarcimento danni, invitando e diffidando la banca al riconteggio dei saldi” (si v. verbale ud. 24.09.24).
Infatti, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che l'interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c. si verifica ogni volta che il titolare manifesta in maniera univoca, ancorché implicita, la volontà di esercitare il proprio diritto e tale manifestazione è ravvisabile anche ove il medesimo ponga in essere iniziative volte ad ottenere una finalità che, seppur diversa, è teleologicamente connessa all'esercizio del diritto stesso (cfr. tra le altre, Cass. civ. 16293/2016).
Del resto, è agevole rilevare che quel che interessa ai fini dell'art. 2943 c.c. è la conoscibilità che l'atto è idoneo ad assicurare all'altra parte - contro la quale il diritto viene fatto valere e che deve avere ricevuto infatti l'atto stesso - della volontà del titolare di avvalersi del suo diritto, sicché non vale ad interrompere il termine prescrizionale un atto a contenuto soltanto generico, mentre va ritenuto idoneo quello che contenga una chiara individuazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo) e l'esplicitazione o comunque l'inequivoca manifestazione di una pretesa che si intenda esercitare verso di esso (elemento oggettivo). E tale ultimo elemento “…non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura …quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il
11 soddisfacimento del proprio diritto” (cfr. Cass. civ. 18546/2020). ON
Con riferimento al presente caso, è incontroverso (per averlo evidenziato la stessa all'udienza del 24.09.24) e comunque documentato che il De SI abbia diffidato la banca al riconteggio dei saldi, lamentandone l'erroneità, e tale riconteggio richiesto dal correntista a rapporti ormai cessati non vi è dubbio che implichi anche la sua pretesa di ottenere una ripetizione di somme indebitamente annotate in conto dalla banca. La circostanza che in tale missiva non siano state specificate anche “le modalità di calcolo” non vale, inoltre, da sé sola a far escludere l'idoneità della stessa ad interrompere il termine prescrizionale, dal momento che tale profilo non toglie che vi sia stata comunque una manifestazione della volontà del cliente di ottenere dalla banca che venissero “rettificati” lo svolgimento e il saldo del conto corrente ed escluso qualsivoglia credito di quest'ultima (cfr. ancora doc. 4 cit.).
In virtù di tanto, deve quindi concludersi che si è estinto, per l'inutile decorso del termine ON prescrizionale, il diritto dell'attore ad ottenere la restituzione delle somme versate alla nel corso del rapporto di c/c 10183 nel periodo antecedente il 22.10.04, mentre l'eccezione di prescrizione deve essere disattesa per i pagamenti intervenuti successivamente a tale data e per quelli avvenuti nel corso dell'ulteriore rapporto di c/c (al quale pure si riferisce la missiva suddetta e per il quale rileva in ogni caso anche la successiva missiva pacificamente inviata dall'attore alla convenuta in data 18.05.18: si v. ancora doc. 4 cit., nonché doc. 7 cit. fasc. attoreo).
Sotto ulteriore profilo, per quel che attiene le modalità con le quali va effettuata l'individuazione delle rimesse da ritenere prescritte, si è già anticipato, poi, che l'orientamento ormai consolidatosi nella più recente giurisprudenza di legittimità è nel senso che la stessa vada operata non sul “saldo banca”, bensì sul “saldo rettificato”, e che pertanto occorre prima individuare ed elidere le competenze che siano state applicate dalla banca ed accertate effettivamente come non dovute in ragione della nullità del titolo contrattuale sottostante, per poi procedere, avendo come riferimento il saldo che ne risulta, ad individuare la parte solutoria dei singoli versamenti effettuati dal cliente coperti dalla prescrizione decennale.
Il tema della prescrizione viene quindi ad intersecarsi, nel caso che occupa, con la disamina delle doglianze che sono state avanzate dal De SI in relazione al c/c n. 10183, relative alla nullità delle condizioni ON economiche applicate dalla nel corso di tale rapporto in quanto non pattuite per iscritto.
Passando quindi all'esame di tali doglianze, per come già richiamate in premessa, si osserva che non può avere seguito l'obiezione della convenuta secondo cui sarebbe stato onere dell'attore “depositare” la documentazione contrattuale relativa a tale conto corrente.
Infatti, va evidenziato che è vero che in applicazione del principio di cui all'art. 26971 c.c. l'attore deve allegare e dimostrare l'invalidità lamentata con riferimento a una o più delle condizioni economiche o normative previste ed applicate al rapporto di conto corrente, suffragando così la sua pretesa volta alla rideterminazione del saldo mediante la produzione del relativo contratto, oltre che degli estratti del c/c da cui risulti l'avventa applicazione di tali addebiti asseritamente illegittimi (cfr. tra le altre, Cass. civ. 30822/2018 e, più di recente, Cass. civ. 20490/2022).
Tuttavia, come è stato condivisibilmente chiarito sempre dal giudice di legittimità, l'onere in parola si misura sulle prospettazioni e sulle pretese esercitate in giudizio dal correntista, giacché è in relazione ad esse che si delinea l'onere della prova ex art. 26971 cit. Così, nel caso in cui venga lamentato dal cliente che non vi sia stata la conclusione con la banca di un contratto di conto corrente in forma scritta, lo stesso non può essere gravato della prova dell'esistenza della documentazione contrattuale, incombendo semmai sulla banca convenuta che ne adduca l'avvenuta conclusione in forma scritta l'onere di darne positivo riscontro, e ciò tanto più che la dimostrazione ad opera del primo del fatto negativo da lui lamentato (i.e. l'assenza di una pattuizione scritta posta a base del conto corrente) mediante la prova dei fatti positivi contrari è offerta, a ben vedere, dalla dimostrazione dell'esistenza di tale conto corrente, quale risultante dalla relativa documentazione contabile, mentre è sulla banca che incombe appunto, a fronte di tanto, l'onere di provare
12 che vi sia stata in realtà la stipulazione di un contratto in forma scritta, quale fatto impeditivo della pretese avversaria ex art. 26972 c.c. (si v. tra le altre, Cass. civ. 3310/2024).
Non solo ma nel caso che occupa va anche considerato che le domande oggetto di cognizione non ON sono soltanto quelle proposte dal De SI, avendo anche la agito, in via riconvenzionale, onde ottenere il pagamento della somma che a suo dire le sarebbe ancora dovuta da parte dell'attore.
Ebbene, nei casi in cui alla domanda del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito si contrapponga la domanda della banca diretta al pagamento del preteso saldo passivo del conto, è evidente che entrambe le parti siano onerate della prova delle contrapposte pretese aventi ad oggetto, rispettivamente, l'inesistenza e l'esistenza del credito dell'istituto bancario, sicché ciascuno dei due contendenti deve dimostrare quali siano state le operazioni, in uno al titolo contrattuale posto a fondamento degli addebiti intervenuti nel corso del rapporto ove gli stessi siano contestati. Così, “…proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all'interno del giudizio, è inconcepibile che l'una e l'altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell'onere probatorio della controparte” (cfr. Cass. civ. 23852/2020).
Le medesime considerazioni valgono poi con riferimento all'onere di produzione di tutti gli estratti conto, onere che indubbiamente deve essere correlato alle richieste avanzate dal correntista che agisca in giudizio per ottenere l'accertamento del saldo effettivo del rapporto di conto corrente e così, per esempio,
“…nel chiedere la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla banca, non è necessariamente tenuto a produrre tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto se i fatti costitutivi del proprio diritto, ovvero i pagamenti e l'inesistenza di una causa che li giustifichi, siano allegati solo a partire da un certo periodo in poi, così dimostrando di accettare per il periodo precedente, in cui non vi sono contestazioni, le annotazioni della banca” (cfr. da ultimo, Cass. civ. 4214/2024).
Inoltre, richiamando quanto è stato dedotto in questo caso dal De SI in corso di causa, è vero che in linea di principio, in presenza della proposizione di contrapposte domande di banca e correntista, ciascuno dei contendenti è gravato, come visto, dell'onere della prova delle proprie pretese, tale che, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o di altre competenze passive a carico del cliente e si riscontri la mancanza di parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del correntista, deve procedersi all'accertamento dei rapporti di dare e avere, con riguardo al periodo successivo documentato dagli estratti conto, muovendo dall'azzeramento del saldo iniziale del primo di tali estratti. Tale principio vale, tuttavia, se e nei limiti in cui non vi siano elementi che, nel singolo caso oggetto di cognizione, non consentano di accertare il saldo del primo periodo non documentato, sicché ove il saldo iniziale del periodo documentato, seppur a debito del correntista, non sia stato specificamente contestato da quest'ultimo, il quale abbia richiesto piuttosto di procedere alla rettifica del saldo finale per il periodo documentato senza investire anche il periodo precedente di contestazioni e richieste specifiche, è evidente che non vi è luogo per l'applicazione della regola del cd. saldo zero (cfr. tra le altre, Cass. civ. 11735/2024, nonché ancora Cass. 23852/20 cit.).
Ed infine, è d'uopo osservare che ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere tra le parti è possibile per il giudice di merito procedere alla ricostruzione anche in difetto della produzione integrale degli estratti conto del rapporto, ove vi siano mezzi di prova ulteriori che risultino comunque idonei, se del caso anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, a fornire indicazioni certe e complete in ordine all'andamento del rapporto stesso nel periodo che, in base a quanto appena osservato, risulti oggetto di accertamento (cfr. tra più recenti, Cass. 11735/24 cit.).
Ora, fatte tale considerazioni, si è anticipato che nel caso di specie il De SI ha lamentato che alla base del rapporto di c/c n. 10183 non vi sia stata la conclusione tra le parti di un contratto scritto e su tale ON scorta è stato da lui sostenuto che illegittimamente la ha addebitato sul conto interessi diversi da quelli legali, commissioni e spese non concordate e la capitalizzazione trimestrale. Poste tali prospettazioni e tenuto ON conto che la , pur sostenendo che vi sia stata invece la sottoscrizione da parte dell'attore di un contratto
13 recante le condizioni applicabili, non ha fornito prova di tale suo assunto, ritiene il giudicante che l'assenza di documentazione contrattuale fatta sottoscrivere al De SI per il c/c 10183, recante l'accettazione delle condizioni economiche applicabili, costituisca circostanza processualmente acclarata, dovendosi escludere per quanto sopra evidenziato - contrariamente a quanto opinato dalla convenuta - che fosse onere dell'attore depositare documentazione contrattuale che per sua stessa allegazione non è mai esistita, bensì spettando alla ON
di dimostrarne l'allegata esistenza.
Se è vero che nel 1989, allorché è stato aperto pacificamente il conto n. 10183, non vigeva ancora un obbligo di forma scritta per i contratti bancari, introdotto con la L. 154/1992 e successivamente riportato nell'art. 117 TUB, è al contempo evidente del resto che l'applicazione di tassi d'interesse debitori diversi da quelli legali avrebbe dovuto essere oggetto di una pattuizione scritta tenuto conto di quanto già previsto al riguardo dall'art. 1284 c.c., sicché deve ritenersi che gli interessi addebitati dalla banca in misura superiore nel corso del rapporto, per il periodo che - come ora si dirà - è stato documentato dalla lista dei movimenti e degli addebiti intervenuti nel tempo sino alla chiusura del 10.07.08, siano da considerare come non dovuti, dovendo piuttosto trovare applicazione i tassi d'interesse previsti ex lege, così come avvenuto con la rideterminazione del complessivo rapporto di dare/avere tra le parti effettuato dal CTU in corso d'istruttoria. ON
Non diversamente è a dirsi, inoltre, per le commissioni applicate sul c/c n. 10183 da parte della , atteso che a fronte della contestazione del cliente di non avere mai accettato simili condizioni alcuna prova è stata offerta dalla banca in senso contrario, non avendo questa documentato (né essendosi offerta di provare altrimenti) l'avvenuta pattuizione delle stesse con il cliente, ed analogamente vanno eliminati gli addebiti che l'istituto ha effettuato in virtù della capitalizzazione trimestrale, quest'ultima neppure consentita prima dell'introduzione dell'art. 120 TUB e successivamente ammessa sino al 2014 - come di seguito meglio si dirà in sede di esame delle doglianze relative al secondo rapporto di c/c - soltanto nei limiti previsti dalla delibera CICR 09.02.2000.
Tenuto conto di ciò, devono ritenersi indebiti, pertanto, gli addebiti effettuati a tale titolo dalla banca con la conseguente rideterminazione del saldo del rapporto n. 10183, ed in proposito, per quanto non siano stati depositati tutti gli estratti conto, è pacifico - per averlo dedotto entrambe le parti - che la documentazione contabile prodotta dall'attore sin dall'atto di citazione riporti, comunque, i movimenti di Per_1 intervenuti nel periodo dal 05.01.1999 sino alla chiusura del conto e gli addebiti effettuati tempo per tempo dalla banca a titolo di competenze passive (sia pure non indicando poi, per queste ultime, anche gli importi singolarmente conteggiati dall'istituto a carico del cliente per interessi e commissioni), tanto da essere stato in grado il consulente officiato di individuare l'andamento del rapporto e gli addebiti comunque intervenuti per interessi e commissioni a carico del correntista (si v. doc. 5 fasc. attoreo, e già rel. CTU 14.06.22, ove è stato evidenziato che la lista dei movimenti in atti “…ricostruisce comunque in maniera analitica la movimentazione del conto corrente”).
Tenuto conto di tale documentazione contabile prodotta dal De SI a fondamento della sua domanda volta alla rideterminazione del dare/avere tra le parti per il corrispondente periodo, può e deve procedersi quindi all'eliminazione dei suddetti addebiti per interessi ultralegali e altre competenze passive di cui non è provata la pattuizione con il cliente, così come avvenuto da parte del consulente officiato. In virtù di quanto già osservato in punto di prescrizione, inoltre, è sul saldo “rettificato” che deve procedersi all'individuazione dei pagamenti effettuati nel tempo dal De SI da ritenere coperti dalla prescrizione decennale e, stante la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta per il periodo sopra già indicato, ne segue che deve essere recepita in questa sede la rideterminazione del c/c 10183 effettuata dal CTU con l'ultima relazione suppletiva depositata in data 07.01.2025, al punto A1), per la quale il consulente ha rappresentato (nel richiamare i criteri già impiegati nella sua relazione integrativa del 13.06.2023 e rielaborandone i conteggi) di avere appunto provveduto, dapprima, all'eliminazione degli addebiti per competenze passive non dovute e poi alla verifica delle rimesse solutorie la cui ripetizione deve
14 considerarsi prescritta, individuate in tutte quelle anteriori ai dieci anni prima della missiva del 22.10.2014 sino all'addebito a titolo di competenze del 1.10.2004 coperto da rimessa solutoria. La rideterminazione così operata dal CTU per il c/c 10183 sulla base dei suoi conteggi, rimasti immuni da specifiche contestazioni delle parti in ordine alla loro correttezza, è stata poi “riportata” dal consulente officiato - in risposta alle indagini demandate - sul secondo conto corrente n. 526077, essendo stato il saldo del primo conto “girocontato”, come detto, e dunque addebitato e virtualmente “pagato” su tale secondo conto, con l'effetto di influenzare anche l'andamento del relativo rapporto e il suo saldo finale (si v. rel. CTU 07.01.25).
Per quel attiene poi le domande attoree in relazione a tale secondo rapporto e la conseguente determinazione del saldo finale, si osserva quanto segue.
È documentato che per il conto in parola sia intervenuta tra le parti la conclusione per iscritto di un contratto di conto corrente in data 11.06.2008 e al riguardo, contrariamente a quanto lamentato dal De SI, emerge che tale contratto abbia previsto, in realtà, le condizioni anche economiche applicabili, considerato che contestualmente alla sua sottoscrizione è stata accettata e firmata dall'attore anche l'allegata documentazione recante il foglio informativo e il documento di sintesi, con la specifica elencazione di tutte le condizioni, sia per interessi debitori e creditori, sia per commissioni e altre spese per le varie operazioni (cfr. doc. 1 fasc. attoreo, nonché doc. 2 fasc. convenuta).
Per quanto il De SI abbia genericamente sostenuto, nell'ambito della sua memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., di avere ricevuto la “consegna” del solo contratto e non anche del foglio informativo contenente le condizioni contrattuali, non può non rilevarsi che la documentazione suindicata riporti, infatti, anch'essa la sua sottoscrizione (si v. doc. 2 cit. fasc. convenuta, ove risultano sia il foglio informativo n. 36, recante alla pag. 7 di 7 la firma apposta dal De SI in data 11.06.08, con l'espressa dichiarazione di “…accettare le condizioni economiche riportate nelle pagg. da 1 e 7 del foglio informativo, che, allegate al contratto da me… sottoscritto in data odierna, ne formano parte integrante ed essenziale”, sia il documento di sintesi n. 36, recante anch'esso alla pag. 8 di 8 la sottoscrizione dell'attore, con la dichiarazione di accettazione quale “…parte integrante e sostanziale della documentazione contrattuale relativa al rapporto c/c ordinario n. 526077 del 11.06.2008”), mentre a nulla rileva, a fronte di tale risultanza e in assenza di alcun disconoscimento della firma e del contenuto di tali documenti ad opera del De SI, che quest'ultimo abbia optato per la facoltà di non ottenere copia del testo contrattuale, seppur offertagli (come si legge sempre in tale documentazione;
si v. ancora doc. 2 cit. fasc. convenuta).
Risulta dunque intervenuta la necessaria pattuizione in forma scritta, ai sensi dell'art. 117 TUB, delle condizioni applicabili per tale secondo rapporto di conto corrente e, segnatamente, emerge che siano stati accettati dal correntista i tassi debitori operanti in presenza di un affidamento a valere su di esso (tasso nominale annuo debitore dell'11,80%, tasso effettivo risultante dagli effetti della capitalizzazione trimestrale del 12,3325%), i tassi debitori applicabili per le maggiorazioni extrafido o in assenza di fido (tasso nominale annuo 13,80%, tasso effettivo 14,5307%), i tassi operanti per eventi anticipi in conto corrente su documenti e per sconto di portafoglio, le spese per le singole operazioni, quelle mensili di tenuta del conto, quelle di liquidazione a credito a debito e quelle finali di estinzione (si v. ancora doc. 2 cit.).
Sempre con riferimento alla documentazione contrattuale, è poi pacifico che in data 22.08.2012 sia stato sottoscritto un contratto recante la concessione di un'apertura di credito a valere sul c/c per € 30.000,00, sino a revoca, oltre a un rapporto anticipi per € 20.000,00 a tempo indeterminato, e in questo caso le condizioni applicabili sono state riportate sul documento di sintesi n. 31 del 22.08.12, anch'esso sottoscritto dal De SI e recante, con riferimento al tasso debitore annuo applicabile al fido, la pattuizione di un tasso nominale pari all'indice IB a 3 mesi, base 365, + 7,50 p.p., corrispondente alla data della stipula al 9,34%, mentre il tasso di interesse debitore annuo per gli utilizzi eccedenti il fido concesso è stato indicato nel 12,80% (cfr. doc. 2 fasc. attoreo, doc. 4 fasc. convenuta). ON
Già in precedenza, in data 07.12.2011, è stato inoltre sottoscritto dal De SI con la un contratto di apertura di credito per l'importo di € 80.000,00, oltre a un rapporto anticipi per € 20.000,00, entrambi a tempo
15 indeterminato, ed in tal caso il tasso debitore per l'affidamento è stato convenuto in misura pari all'indice IB a 3mesi, base 365, maggiorato di 7,50 punti percentuali (cfr. doc. 3 fasc. convenuta).
Ne consegue l'infondatezza della doglianza del De SI secondo cui non vi sarebbe stata alcuna pattuizione dei tassi applicabili al rapporto di c/c sino all'avvenuta sottoscrizione del contratto di apertura di credito dell'agosto 2012, mentre residua la disamina in merito alla validità delle singole pattuizioni, in specie con riferimento all'asserita usurarietà delle condizioni applicate a carico del cliente, alla legittimità delle c.m.s. e alla capitalizzazione degli interessi. D'altro canto, sempre in relazione all'insussistenza di pattuizioni poste a fondamento degli interessi applicati dalla banca nel corso del rapporto, si osserva che la contestazione del De SI risulta essersi arrestata a una doglianza generica, priva dell'indicazione di quali sarebbero stati i tassi applicati in corso di rapporto diversi da quelli risultanti dalla suddetta documentazione contrattuale, ed è stato altresì accertato con la CTU espletata, alla luce degli estratti conto in atti per tale rapporto sin dalla data della sua apertura (si v. doc. 5 fasc. convenuta), che il tasso originariamente pattuito in data 11.06.08 non è stato in realtà mai superato fino a quanto è avvenuta la conclusione del contratto del 07.12.11. Non solo ma come ha osservato il consulente officiato non risulta che sia stato mai neppure applicato sul c/c n. 526077, prima della stipula dei contratti di apertura di credito, un tasso di interesse per utilizzi extra fido, tanto che per tale rapporto di conto corrente è stato condivisibilmente evidenziato dal CTU che “Pur non avendo a disposizione il contratto di affidamento in ONo corrente relativo al primo periodo (2008-2011) si può desumere dagli estratti conto depositati e dal tasso applicato che tale affidamento fosse presente in quanto, nel periodo in questione, non è mai stato applicato un tasso di interesse per utilizzo extra fido”, ed ulteriormente, a seguito della stipula dei nuovi contratti del 07.02.11 e del 22.08.12, ha evidenziato il CTU che non vi sono stati superamenti dei tassi previsti, non essendovi state variazioni peggiorative (mai puntualmente lamentate, del resto, dall'attore con la specifica individuazione di tassi in tesi diversi da quelli concordati), ma piuttosto la semplice fluttuazione del tasso dovuta alla natura variabile dell'indice IB (cfr. già rel. CTU 14.06.2022).
Va escluso invece, ad avviso del giudicante, che siano effettivamente dovuti gli addebiti effettuati nel corso del rapporto a titolo di commissione di massimo scoperto, non risultando che vi siano state pattuizioni in merito alla quantificazione della c.m.s. alla luce dell'anzidetta documentazione contrattuale.
Infatti, tralasciando la contestazione attorea in ordine all'assenza di causa degli addebiti effettuati dalla banca a tale titolo, si legge nella documentazione sottoscritta in data 11.06.08, in sede di apertura del conto corrente, soltanto la previsione di una “commissione trimestrale di massimo scoperto” con l'indicazione dell'aliquota applicabile dello 0,9000%, mentre non è stata ivi concordata - a dispetto di quanto sostenuto dalla convenuta sin dalla sua comparsa di risposta - la base di calcolo sulla quale applicare la percentuale appena indicata, come anche rilevato condivisibilmente dal CTU sin dalla sua iniziale relazione del 14.06.2022 (cfr. doc. 2 cit. fasc. convenuta, nonché rel. CTU 14.06.22). ON
ONrariamente a quanto opinato dalla non risulta inoltre riportato in alcuna condizione sottoscritta dal De SI che tale commissione consisterebbe nel “corrispettivo pagato dal cliente per compensare la banca dall'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare l'utilizzo (da parte del titolare del conto corrente) delle somme di denaro concesse in affidamento, quando il saldo del conto risulti a debito per un periodo continuativo superiore a trenta giorni”, non emergendo alcunché a tal proposito nella documentazione sopra richiamata inerente il rapporto di conto corrente n. 526077 (cfr. doc. 2 cit.).
Considerato il contenuto di tale documentazione, deve dunque ritenersi (se non altro in difetto di ON diverse deduzioni operate dalla nei suoi scritti difensivi e/o nella relazione originariamente depositata a firma del suo consulente di parte, sub doc. 7 fasc. convenuta) che l'assunto secondo cui sarebbe stata anche
“definita” la “base di calcolo” della c.m.s. sia stato avanzato unicamente in virtù della “denominazione” attribuita a tale commissione, la quale tuttavia non vale a rappresentare in quali termini dovrebbe intendersi il “massimo scoperto” - e ciò anche e soprattutto in rapporto all'eventuale presenza di affidamenti concessi sul c/c, quali ON quelli richiamati dalla stessa a proposito dell'asserita “definizione” contrattualmente attribuita a tale voce
16 di spesa - né è idonea a dar conto della riferibilità della “trimestralità” all'entità dell'aliquota prevista e/o alla periodicità dell'addebito sul conto della commissione.
Non è dato rinvenire inoltre nella documentazione contrattuale un qualche altro elemento idoneo a individuare in maniera chiara e univoca le modalità di computo di tale commissione, se si considera che la trimestralità della liquidazione è stata espressamente riferita nel contratto agli interessi e non anche alla c.m.s., e deve escludersi, ad avviso del giudicante, che possa darsi rilevanza, ai fini della determinatezza della clausola in esame, alla considerazione delle modalità con le quali la c.m.s. è stata comunque applicata in concreto dall'istituto bancario - trattandosi di profilo diverso ed estraneo all'originaria stipulazione di un valido accordo con il cliente avente ad oggetto la commissione - e/o della prassi generalmente in uso presso le banche di conteggiare la commissione sulla punta massima di scoperto raggiunta sul conto corrente in un dato periodo, considerato che per i contratti bancari, alla stregua dell'art. 117 TUB, è da escludere la validità di una clausola che contenga un generico rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicabili a carico del cliente.
Tenuto conto di quanto precede e considerato che è stato chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità che “…deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è …in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca” (cfr. Cass. civ. 19825/2022; si v. inoltre in merito Cass. civ. 18664/2023), ne deriva che vanno elisi dalla rideterminazione del saldo del rapporto di c/c tutti gli addebiti che risultano avvenuti a titolo di c.m.s. – come richiamati dal CTU già nella sua relazione del 14.06.22
- trattandosi di addebiti non dovuti in assenza di un'effettiva pattuizione intervenuta per iscritto tra banca e correntista recante la determinazione della commissione in parola.
Sempre con riferimento alle contestazioni sollevate dal De SI, si è detto che quest'ultimo ha poi ON sostenuto che nel corso del rapporto di c/c 526077 sarebbero state perpetrate dalla violazioni del divieto d'usura, con la conseguente operatività, a suo dire, della sanzione di cui all'art. 18152 c.c. e l'esclusione per i trimestri in cui sarebbe avvenuto il superamento del tasso soglia di ogni interesse addebitato dalla banca.
Tale doglianza va però disattesa per i motivi che seguono.
In via generale, occorre premettere che è vero che il legislatore ha dato rilevanza, nel sancire il divieto d'usura nell'ambito dell'art. 644 c.p. (previsione alla quale deve farsi riferimento, ai fini della definizione dell'usura cd. oggettiva, anche ai fini civilistici e agli effetti di cui all'art. 18152 c.c.), a tutte le “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito” (cfr. art. 6445 cit.). Ciò non implica però - contrariamente a quanto sembra essere stato preteso nella specie da parte dell'attore - che possa concludersi per la praticabilità di una generalizzata e indiscriminata “sommatoria” di qualsivoglia voce economica comunque prevista dalla banca a carico del cliente onde sostenere, su tale scorta, che vi sia stata una violazione delle soglie d'usura. Infatti, deve rilevarsi che è lo stesso dettato legislativo appena richiamato ad esigere che si tratti di voci di spesa che si presentino pur sempre “collegate all'erogazione del credito”, sicché è da escludere che possano rilevare anche oneri e spese che non siano destinati, direttamente o indirettamente, a remunerare la concessione di un prestito (in qualunque forma lo stesso venga accordato)
o che non siano intesi quantomeno a garantirne il rimborso, contribuendo così a delineare il complessivo peso economico dello stesso che grava su colui che ne fruisce e che è tenuto alla restituzione. Restano escluse, dunque, quelle condizioni economiche che, sebbene contemplate nel contratto come oneri a carico del cliente, tuttavia non sono destinate, per loro natura e funzione, ad assicurare la remunerazione o la restituzione del finanziamento accordato dalla banca, quali per esempio le spese di liquidazione trimestrale del conto, che prescindono dal fatto che sia stato concesso un credito al cliente e che ricorrono anche nel caso in cui il conto sia in attivo, mirando a remunerare soltanto l'attività svolta dalla banca in relazione al conto corrente di corrispondenza secondo la sua funzione tipica, di deposito e gestione di flussi di denaro e dei movimenti in
17 entrata e in uscita.
In secondo luogo, va poi evidenziato che anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il doveroso assoggettamento al divieto d'usura di determinate voci di spesa anche diverse dagli interessi corrispettivi o da altri oneri correlati con certezza alla concessione del prestito (quali sono, per esempio, quelle per le commissioni per scoperti di conto o altre spese assimilabili, addebitate al correntista per la messa a disposizione di somme da parte della banca) non implica, di per sé, che tali spese possano e debbano essere senz'altro “sommate” agli interessi e alle altre spese fisiologicamente applicabili nel corso di un “ordinario” svolgimento del rapporto tra banca e cliente, dovendosi tenere conto, anche qui, della specifica funzione e del meccanismo applicativo di tali ulteriori voci, ove le stesse si atteggino, in particolare, come meramente eventuali o non siano comunque destinate a trovare applicazione unitamente agli interessi corrispettivi e alle altre spese correlate in via “ordinaria” alla concessione del prestito (arg. tra le altre, Cass. civ. 7352/2022, con riferimento all'esclusione di una “sommatoria” tra il tasso d'interesse corrispettivo e la cd. commissione di estinzione anticipata prevista in relazione a un finanziamento quale voce di costo che assolve a una propria specifica funzione e che presenta presupposti applicativi ben distinti dagli interessi corrispettivi;
si v. inoltre, sempre di recente, Cass. civ. 31615/2021, relativamente agli interessi moratori, ove è stato ribadito quanto già evidenziato da Cass. civ. sez. un. 19597/2020 a proposito dell'assoggettamento al divieto d'usura degli interessi moratori, assoggettamento che non comporta però che si possa procedere a un cumulo materiale tra tasso di interesse corrispettivo e tasso moratorio, trattandosi di interessi aventi natura e funzione diverse).
Con riferimento alle commissioni di massimo scoperto e/o ad altre commissioni assimilabili, applicate dalla banca in relazione a un rapporto di conto corrente, è stato specificamente chiarito inoltre dalla giurisprudenza di legittimità - pronunciatasi sull'argomento a Sezioni Unite - che tali spese non possono sottrarsi in effetti al necessario rispetto delle soglie d'usura, integrando pur sempre una “fisiologica” remunerazione dovuta alla banca per l'erogazione di un credito quale è uno scoperto del conto corrente che la stessa consenta al cliente di “impiegare” e/o un affidamento concesso dalla prima a quest'ultimo, chiedendogli appunto un corrispettivo in ragione dell'onere di procurarsi la necessaria liquidità. L'inclusione di tali commissioni in sede di rilevazioni periodiche dei TEGM, e conseguentemente nell'ambito della determinazione trimestrale delle soglie d'usura tempo per tempo applicabili ai sensi della L. 108/1996, è avvenuta però soltanto a seguito della previsione introdotta dal legislatore con l'art. 2 bis D.L. 185/2008, così come modificato dalla L. 2/2009, con il quale è stato espressamente previsto che anche le commissioni comunque denominate, previste in favore della banca in dipendenza dell'utilizzazione di fondi da parte del correntista, devono considerarsi rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina dell'usura. Tenuto conto dell'esigenza di confrontare, per quanto possibile, dati tra loro omogenei, è stato quindi osservato che per i periodi anteriori all'adeguamento a tale nuova disciplina la verifica dell'usurarietà della c.m.s. e delle commissioni assimilabili che eventualmente siano state applicate nel corso del rapporto di conto corrente non può essere effettuata “sommando” il relativo importo a quello degli interessi e degli altri costi praticati dalla banca al cliente, per poi confrontarlo con la soglia d'usura ricavata dal TEGM rilevato trimestralmente dai decreti ministeriali, stante che nella determinazione del TEGM l'importo di tali commissioni non veniva preso in considerazione nel periodo anteriore all'anzidetto adeguamento. La verifica può e deve essere operata, piuttosto, considerando la rilevazione periodica operata relativamente a tali commissioni, la quale, indicando comunque, sia pure “a parte”, l'entità delle c.m.s. medie generalmente praticate sul mercato dagli istituti bancari, consente egualmente, in maniera coerente con i principi suesposti, di effettuare la comparazione delle commissioni in concreto applicate nel singolo rapporto con il limite d'usura fissato dalla legge, individuando, sulla scorta di tali commissioni mediamente praticate sul mercato, quale sia la “c.m.s. soglia” e verificando così se quelle applicate nel rapporto oggetto di causa possano dirsi usurarie appunto perché del tutto “fuori mercato” (cfr. Cass. civ. sez. un. 16303/2018).
Ed ancora, sempre in relazione alle premesse di cui deve tenersi conto ai fini dello scrutinio della
18 doglianza in tema di usura cd. oggettiva, è opportuno rammentare che quel che rileva ai fini dell'accertamento della violazione di tale divieto e della conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 18152 c.c. è soltanto l'eventuale superamento delle soglie di cui alla L. 108/96 avvenuto in occasione della stipula del contratto tra banca e cliente, ovvero al momento della conclusione tra gli stessi di un nuovo accordo in ordine a tassi e spese applicabili al rapporto o dell'eventuale esercizio da parte dell'istituto bancario dello ius variandi previsto in suo favore (usura cd. originaria). La disciplina in parola non trova invece applicazione nelle ipotesi di cd. usura sopravvenuta, derivante dalla fisiologica variazione dei tassi soglia d'usura tempo per tempo ricavati dalle rilevazioni trimestrali previste dall'art. 2 L. 108/96, atteso che - come è stato evidenziato, anche qui, dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite - sulla scorta dell'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 18152 c.c. contenuta nell'art. 1 D.L. 394/2000 “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, con la conseguenza che “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata …per un tasso non eccedente tale soglia …al momento della stipula”. Oltre al suddetto indice normativo, rileva d'altra parte in questo senso - come è stato ancora chiarito dal giudice di legittimità - la ratio che è sottesa alle disposizioni sanzionatorie sopra richiamate, la quale esige che si consideri “il profilo della volontà e dunque della responsabilità dell'agente”, e tantomeno potrebbe sostenersi che il fatto che la banca continui a praticare al cliente tassi d'interesse rispettosi alla data della loro previsione della soglia d'usura, e poi divenuti superiori a tale soglia in virtù della sua fisiologica variazione oggetto delle rilevazioni periodiche, integri per ciò solo una violazione del divieto generale di buona fede e correttezza (cfr. Cass. civ. sez. un. 24675/2017, nonché Cass. civ. 14869/2022, ove tali principi sono stati ribaditi anche con riferimento ai rapporti di conto corrente).
Poste tali premesse, si osserva, con riferimento al caso che occupa, che la CTU espletata è valsa a far escludere che vi sia stata una violazione del divieto d'usura, contrariamente a quanto inizialmente lamentato dal De SI in relazione al rapporto n. 526077.
Ha infatti evidenziato il consulente già nell'ambito della sua originaria relazione peritale che i tassi contrattualmente previsti non superano le soglie d'usura e tale conclusione, corroborata dalla considerazione dei tassi soglia ricavabili dai decreti applicabili nei trimestri nei quali sono stati conclusi il contratto dell'11.06.08, quello del 07.12.11 e quello del 22.08.12 (da cui è dato trarre, invero, il tasso soglia del 14,82% per le “aperture di credito in conto corrente oltre 5.000” e del 19,265% per le “aperture di credito in conto corrente fino a 5.000”, si v. DM. 18.03.2008 recante i dati rilevanti per il II trimestre 2008, le soglie del 15,5250% e del 17,8375% per le aperture di credito, rispettivamente, di oltre € 5.000 o inferiori a € 5.000 e del 22,2250% e del 21,4750% per gli scoperti senza affidamento sino a € 1.500 e oltre 1.500, si v. DM.26.09.11 recante i dati rilevanti per il IV trimestre 2011, e le soglie del 18,050% e del 16,4125% per le aperture di credito sino e oltre € 5.000 e del 22,10% e 21,8750% per gli scoperti senza affidamento, si v. DM. recante i dati rilevanti per il III trimestre 2012), nonché, quanto alle c.m.s., dallo specifico riscontro effettuato dal CTU delle “CMS soglia” rilevanti ex L. 108/96, non è stata in alcun modo contestata e confutata neppure da parte attrice nel corso delle oo.pp. (non avendo il suo c.t. avanzato alcun rilievo sul punto: si v. osservazioni c.t.p. attoreo in allegato alla rel. CTU 14.06.22) o nei successivi scritti difensivi, né potrebbe dirsi contraddetta, in ogni caso, dalla perizia contabile originariamente prodotta dal De SI con l'atto di citazione, risultando tale perizia inficiata da premesse non condivisibili giacché contrastanti con i rilievi sopra esposti in merito alla considerazione da annettere alle varie voci di spesa ai fini della verifica del rispetto delle soglie d'usura, in specie in relazione all'esclusione di una mera “sommatoria” degli interessi con gli addebiti intervenuti a titolo di c.m.s. nel periodo antecedente al 01.01.2010, prima dell'intervenuto inserimento delle c.m.s. nell'ambito del TEGM rilevato trimestralmente nei decreti ministeriali (cfr. doc. 6 fasc. attoreo).
19 Non solo ma, come si è anticipato in premessa, è stato sostenuto dall'attore che la violazione del divieto d'usura si sarebbe verificata solo in alcuni trimestri del rapporto e, segnatamente, oltre che per il II trimestre 2008 (per le quali valgono le considerazioni sin qui operate), nel corso del rapporto di c/c per i trimestri III e IV 2008, per il I trimestre 2009, nel I, II, III e IV trimestre 2010 e nel I, II e III trimestre 2011, senza che tale assunto sia stato accompagnato, tuttavia, da parte del De SI - che pure vi sarebbe stato onerato - dalla specifica allegazione di variazioni peggiorative dei tassi effettuate dalla banca, da ritenersi invece necessaria alla luce di quanto sopra rilevato con riferimento all'operatività della sanzione di cui all'art. 1815 c.c. soltanto in presenza di una cd. usura originaria, non anche di cd. usura sopravvenuta determinata dal fisiologico mutamento di trimestre in trimestre delle soglie rilevanti alla stregua della L. 108/96 (si v. atto di citazione, memoria attorea ex art. 1836 n. 1 ed ancora doc. 6 cit.).
Tenuto conto della genericità della doglianza che è stata sollevata al riguardo dal De SI ed essendo stato oltretutto escluso dal CTU, come si è visto, che vi siano state variazioni peggiorative dei tassi (mediante rilievi che non sono stati specificamente contestati e confutati dall'attore in corso di oo.pp. e successivamente), ne deriva, anche per tale via, che non può concludersi nel senso della sussistenza del divieto d'usura.
Per quel che concerne, invece, l'ulteriore pretesa attorea volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità della capitalizzazione periodica applicata nel corso del rapporto n. 526077, con la conseguente elisione degli addebiti effettuati dalla banca a tale titolo, ritiene il decidente che la stessa si sia rivelata soltanto parzialmente fondata. Infatti, va al riguardo considerato che - contrariamente a quanto sembrerebbe aver preteso il De SI nella sua memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. - è stato originariamente consentito agli istituti bancari, con la modifica dell'art. 1202 TUB introdotta con il d.lgs. 342/1999, di prevedere nell'ambito dei contratti di conto corrente, in deroga alla previsione generale dettata in tema di anatocismo dall'art. 1283 c.c., la capitalizzazione periodica degli interessi, alla condizione che quest'ultima fosse pattuita in conformità con le modalità e i criteri dettati in materia con delibera adottata dal CICR e assicurando, in ogni caso, che nei confronti della clientela fosse praticata la medesima periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. In attuazione di tale disposizione il CICR ha quindi provveduto ad adottare la delibera del 9.02.2000, consentendo l'introduzione dell'anatocismo nell'ambito della contrattazione bancaria purché quest'ultimo fosse pattuito dalle parti nel contratto unitamente all'indicazione, in ipotesi di capitalizzazione infrannuale, dell'entità del tasso effettivo, debitore e creditore, risultante da tale capitalizzazione e a condizione che quest'ultima fosse praticata, appunto, con una periodicità identica nel conteggio degli interessi sia a debito sia a credito del correntista (cfr. delibera CICR 9.02.2000; nella giurisprudenza di legittimità, tra le altre, Cass. civ. 26769/2019, nonché Cass. civ. 4321/2022 e Cass. civ. 18664/2023, le quali ultime hanno chiarito, in particolare, che la previsione nel contratto della capitalizzazione periodica non accompagnata dall'indicazione del TAE debitore e/o creditore non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera CICR “…secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”). Solo successivamente alla L. 147/2013, a decorrere dal 01.1.2014, è stato previsto invece all'art. 120 TUB che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” (cfr. art. 120 cit., nel testo risultante dalla modifica sopra citata, anch'esso rilevante ratione temporis per la fattispecie oggetto di causa). Pur con alcune incertezze terminologiche, la disposizione appena richiamata (successivamente innovata, poi, con il D.L. 18/2016, conv. in L. 49/2016, allorché il rapporto di conto corrente di cui si tratta era tuttavia già cessato) ha così reintrodotto, a ben guardare, un generale divieto di anatocismo con riferimento ai
20 rapporti di conto corrente bancario, stabilendo che tutti gli interessi sia a debito che a credito del correntista dovessero essere liquidati con la medesima periodicità e che, tuttavia, una loro “capitalizzazione” (o per meglio dire “contabilizzazione”) non potesse condurre all'applicazione di “interessi ulteriori” e dunque, per l'appunto, di interessi anatocistici. In proposito, risulta chiaro infatti, ad avviso di questo giudicante, il riferimento operato dal legislatore al termine “conteggio” degli interessi (si v. lett. a), art. 1202 cit.), il quale allude, di per sé, a un'operazione meramente contabile, indicando in sostanza con quale periodicità gli interessi debbano essere quantificati e siano quindi suscettibili di essere annotati in conto (periodicità che deve essere, appunto, la medesima sia per gli interessi a credito sia a debito), con tutte le conseguenze da ciò derivanti anche in una prospettiva di compensazione (impropria) fra annotazioni di segno opposto. Nel successivo periodo della disposizione (si v. lett. b), art. 1202 cit.), è stato inoltre specificato, in stretta connessione con il periodo precedente, che tale conteggio non avrebbe potuto comportare però la produzione di “interessi ulteriori”, i quali devono essere calcolati dunque solo sul capitale originario, con ciò vietandosi, per l'effetto, che l'operazione del conteggio periodico degli interessi potesse determinare in ogni caso un prodotto anatocistico. Avuto riguardo al tenore di tale novella è stato quindi evidenziato anche da parte di altra giurisprudenza di merito che a far data dal 01.01.14 l'anatocismo è stato, in realtà, nuovamente vietato dal legislatore nell'ambito dei rapporti di conto corrente bancari e che tale divieto dev'essere considerato, altresì, già di per sé operativo a prescindere dall'adozione di una delibera da parte del CICR, in luogo di quella del 09.02.2000, tenuto conto che una volta imposto il divieto con la disposizione in parola e rimesso al CICR soltanto il compito di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (e non più, significativamente, di prevedere “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi”, come invece nell'art. 120 TUB ante novella 2013) nessuna specificazione di carattere secondario poteva e può considerarsi necessaria ai fini dell'operatività del divieto stesso, e ciò tanto più che è da escludere che una normativa di rango secondario potesse e possa “interpretare” e/o
“circoscrivere” la chiara portata di una disposizione di fonte legislativa. Trattandosi di un divieto di portata immediatamente precettiva, deve ritenersi, così, che il legislatore abbia senz'altro precluso, con la modifica dell'art. 120 TUB, l'applicazione della capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei rapporti di conto corrente a far data dal 2014, a nulla rilevando che il CICR non abbia poi provveduto, come noto, ad adottate la menzionata delibera in luogo di quella del 09.02.2000, contenente la normativa attuativa e di dettaglio di tale previsione già da sé inequivoca, per quanto detto, nel senso di statuire il divieto di anatocismo (cfr. in relazione a quanto sin qui osservato, già Trib. Milano 3.04.2015 e più di recente, tra le altre, Trib. Torino 466/2022, Trib. Roma 18437/2020). Orbene, posti i rilievi che precedono, si osserva con riferimento al presente caso che nell'ambito della documentazione contrattuale sottoscritta dal De SI in data 11.06.08 risulta riportata, in verità, la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi mediante una clausola che è stata anche specificamente accettata dallo stesso, è stata indicata la periodicità trimestrale di tale capitalizzazione a condizioni di reciprocità per interessi a debito e a credito ed è stato esplicitato l'ammontare del tasso d'interesse effettivo creditore e debitore (TAE) risultante dalla considerazione della capitalizzazione (si v. ancora doc. 2 cit. fasc. convenuta). In virtù di tanto, risultano rispettate le condizioni previste dall'art. 120 cit. e dalla delibera CICR 09.02.2000, in vigore alla data della sottoscrizione del contratto di c/c n. 526077, così come evidenziato dalla ON
sin dalla sua comparsa di risposta. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento ai successivi contratti del 07.12.11 e del 22.08.12, dal momento che in occasione di questi ultimi e dell'avvenuta pattuizione dei nuovi tassi ivi previsti non emerge che vi sia stato il rispetto delle suddette condizioni alle quali è subordinata la legittimità della capitalizzazione periodica degli interessi, della quale è stata soltanto ribadita la trimestralità senza alcuna indicazione dei tassi effettivi (TAE) scaturenti dalla capitalizzazione stessa (cfr. ancora doc. 3, 4 cit. fasc. convenuta).
21 Inoltre, per quel che attiene il periodo dal 01.01.14, nel corso del quale il rapporto di conto corrente è proseguito sia pure soltanto fino al 09.10.2014, si è detto che la capitalizzazione periodica sia stata vietata alla luce della modifica dell'art. 120 cit., sino alla successiva nuova modifica della disposizione intervenuta nel ON 2016, e da tanto deriva che per tale periodo debbano escludersi gli addebiti effettuati a tale titolo dalla . Sulla scorta dei rilievi che precedono va dunque recepita la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 526077 effettuata da ultimo dal CTU con la sua relazione integrativa del 07.01.2025, nella quale la capitalizzazione periodica praticata dalla banca sul c/c è stata mantenuta per il periodo decorrente dalla stipula del contratto dell'11.06.08 e sino alla pattuizione dei nuovi e diversi tassi debitori applicabili avvenuta con i contratti del 07.12.11 e del 22.08.12, nell'ambito dei quali la capitalizzazione periodica, seppur indicata, non è stata accompagnata dalla contestuale previsione del TAE così come prescritto dalla delibera CICR 09.02.2000, venendo per l'effetto esclusa per il periodo successivo e sino alla conclusione del rapporto (cfr. rel. CTU 07.01.25). Di contro, non può recepirsi il diverso riconteggio che era stato effettuato dal CTU con la sua relazione conclusiva del 13.06.2023, anteriormente all'ordinanza di rimessione sul ruolo del 04.07.2024, poiché in tale relazione risulta che il consulente abbia proceduto alla rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti
“con l'elisione della capitalizzazione periodica per tutta la durata del rapporto”, nonostante che tale capitalizzazione sia stata validamente pattuita per l'iniziale periodo sopra indicato (cfr. pag. 9, rel. CTU 13.06.23). Considerati tutti i rilievi che precedono, il saldo finale di chiusura del conto corrente n. 526077, comprensivo anche della considerazione delle rettifiche effettuate sul c/c 10183, è pari all'ammontare di € ON 16.596,83 a debito del cliente, in luogo del maggior importo indicato dalla di € 37.115,14, così come quantificato dal CTU, in assenza di alcuna specifica contestazione delle parti, nella suddetta ultima relazione (cfr. ancora rel. CTU 07.01.25, pag. 5, punto 1), ove è stato evidenziato che “Il Saldo complessivo del conto n. 526077 con riporto del saldo finale del conto n. 10183 (indicato al punto A1 del presente elaborato) considerando i saldi rideterminati e tenendo conto della nuova prescrizione, è pari a € - 16.596,83”). In relazione alla parziale fondatezza delle doglianze e delle pretese attoree e alla conseguente rideterminazione del saldo finale nell'ammontare appena riportato ne segue, inoltre, che la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per il pagamento di quanto ancora dovutole dal De SI (domanda ON che non si vede, per la verità, come possa ritenersi “non contestata”, a dispetto di quanto opinato dalla nella sua memoria conclusiva) deve essere conseguentemente accolta soltanto parzialmente, sussistendo in capo alla convenuta il minor credito di € 16.596,83, da versare da parte dell'attore unitamente agli interessi al ON tasso convenzionale come richiesto dalla dalla data del 10.10.2014 e sino al soddisfo. Infine, restano da esaminare la domanda proposta dal De SI volta ad ottenere che venga ordinato alla convenuta “…qualora non vi avesse provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia dell'11.2.1991 n. 139 e ss.mm.ii., e di cancellare l'eventuale segnalazione a sofferenza che la convenuta possa aver effettuato a danno dell'attore anteriormente alla notifica del presente atto o successivamente all'instaurazione del giudizio”, nonché la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni per la lamentata ON inosservanza da parte della della normativa in tema di contrattazione bancaria e delle pattuizioni intercorse. Tali ulteriori domande vanno disattese, in ragione delle assorbenti considerazioni che seguono. Relativamente alla prima, si osserva che non è stato neppure allegato dall'attore se e quando vi sarebbe stata una segnalazione in “Centrale dei Rischi”, essendosi limitato il De SI ad avanzare la domanda in esame semplicemente “ipotizzando” l'esistenza di una simile segnalazione, di cui nulla è stato specificamente e concretamente dedotto però, né comunque dimostrato, per l'intero corso del giudizio, a tanto non bastando la missiva inviatagli dalla convenuta il 17.10.14, con la quale quest'ultima, nel ribadire la costituzione in mora del cliente per il pagamento dell'esposizione debitoria maturata, si è limitata soltanto a comunicare la
22 segnalazione in conto sofferenza “ove dovuta” ed essendo piuttosto onere dell'attore dimostrare che vi sia stata, poi, una segnalazione in Centrale Rischi e che la stessa sia ancora in essere onde suffragare la sua richiesta di cancellazione. Con riferimento alla domanda risarcitoria, tralasciando per economia processuale la disamina ON dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla anche in relazione a tale pretesa, è sufficiente osservare inoltre che la nozione di “danno risarcibile” accolta dall'ordinamento non si identifica, come è noto, con la lesione che l'interessato assume sia stata arrecata a una sua situazione giuridica - sia nel caso in cui venga prospettata una violazione del divieto generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., sia nell'ipotesi in cui sia lamentata l'inottemperanza agli obblighi gravanti sulla controparte nell'ambito di un preesistente rapporto ai sensi dell'art. 1218 c.c. - dal momento che tale lesione costituisce, semmai, il presupposto per l'eventuale ricorrenza di un danno giuridicamente rilevante, riportato dal medesimo quale conseguenza della lesione stessa e, come tale, suscettibile di un concreto ristoro ai sensi dell'art. 1223 c.c. Così, ben lungi dal costituire una conseguenza sostanzialmente “automatica” del fatto illecito o dell'inadempimento che pure sia stato accertato a carico della parte convenuta, il diritto al risarcimento impone che l'attore soddisfi l'onere di allegare, anzitutto, in maniera specifica, e quindi poi anche di dimostrare, che per effetto del contegno tenuto dall'altra parte si sia verificata una qualche concreta “perdita” a suo carico, sia essa di natura patrimoniale o non patrimoniale, che costituisca la conseguenza del fatto illecito o dell'inadempimento, perdita che, soltanto, può giustificare il riconoscimento di un ristoro per equivalente pecuniario ai sensi dell'art. 1223 cit., tenuto conto della funzione non puramente sanzionatoria, ma per l'appunto riparatoria, che il sistema della responsabilità civile attribuisce al rimedio del risarcimento (cfr. per tutte, Cass. civ. sez. un. 15350/2015; si v. inoltre, tra le altre, Cass. civ. 13536/2021, che ha evidenziato che “Pacificamente… va distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo eventuale, in quanto il danno non è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere. In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 c.c., è necessario individuare, quindi, un effetto della violazione incidente su di un determinato bene perché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del danno stesso”). Ebbene, in relazione al presente caso, non risulta che sia stato prospettato alcun concreto pregiudizio ON da parte del De SI, essendosi questo limitato a lamentare che la abbia tenuto un contegno contrario alle prescrizioni di legge e/o al generale dovere di correttezza e buona fede senza nemmeno individuare - prima ancora che dimostrare - quali conseguenze pregiudizievoli - evidentemente diverse dagli addebiti effettuati dalla banca sui conti correnti e richiesti in ripetizione dall'attore - ne sarebbero derivate sul piano patrimoniale, così come pure su quello “morale”, né nell'atto di citazione, né nella sua memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. Inoltre, non può annettersi rilevanza alla documentazione prodotta da parte attrice con la memoria ex art. 1836 n. 2 c.p.c., con la quale lo stesso ha sostenuto in sede conclusiva di avere “dimostrato” di non essere
“…riuscito a pagare regolarmente imposte, tasse e contributi (allegato 23) nonché il mantenimento dovuta per la figlia (allegato 24) per poter far fronte alle esposizioni nei confronti della banca”, atteso che tali produzioni avrebbero dovuto essere precedute da una specifica allegazione di uno o più pregiudizi in tesi riportati effettuata dall'onerato nei termini per le cd. preclusioni assertive (e dunque nell'atto introduttivo o, al più, nella sua prima memoria), e tantomeno risulta che anche nella memoria ex art. 1836 n. 2 (o in quella di cui all'art. 1836 n. 3 c.p.c.) tale attività assertiva sia stata comunque posta in essere, non rinvenendosi anche qui alcuna ON specifica prospettazione volta ad illustrare se ed in quali termini il contegno tenuto dalla avrebbe effettivamente impedito al De SI di far fronte alle altre spese appena richiamate e quali ne sarebbero stati gli effetti, in termini di danno patrimoniale o non patrimoniale, da ascrivere a una responsabilità, alla stregua dell'art. 1223 c.c. La domanda risarcitoria attorea deve essere quindi rigettata, mancando in radice l'allegazione, prima ancora che la dimostrazione, di concreti e specifici pregiudizi causalmente riconducibili al comportamento
23 ON tenuto dalla nell'effettuare sui conti correnti gli addebiti da ritenere, nei soli limiti sin qui evidenziati, non dovuti. La regolamentazione delle spese di lite, comprensive anche di quelle della procedura di mediazione, deve essere effettuata, infine, tenendo conto dell'esito del giudizio, che ha condotto all'accoglimento soltanto di parte delle domande proposte dall'attore, oltre che al parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, in uno alla particolare complessità in fatto e in diritto dell'odierna controversia, attestata anche dalle molteplici integrazioni della CTU resesi necessarie in corso di causa, nonché derivante dalle molteplici questioni in discussione, in parte oggetto di pronunce della giurisprudenza di legittimità intervenute di recente in pendenza della presente causa, così come sopra già richiamate. Considerati tali elementi si ravvisano dunque i presupposti previsti dall'art. 922 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione tra i contendenti delle spese processuali. Per le medesime ragioni e tenuto conto della parziale infondatezza delle domande proposte dall'attore sulla scorta della sua consulenza di parte, non merita inoltre accoglimento la richiesta del De SI volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per quest'ultima. Infine, tenuto conto dei motivi per i quali la CTU è stata disposta e degli esiti della stessa in relazione alle diverse questioni controverse, si giustifica la ripartizione tra le parti delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, le quali vanno poste definitivamente, nei rapporti interni tra i contendenti, in misura pari al 50% per ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, le domande proposte da volte all'accertamento della nullità Parte_1 delle condizioni economiche applicate per interessi passivi, commissioni e capitalizzazione periodica ai due rapporti di conto corrente n. 0080010183 e n. 0080526077 intrattenuti dal De SI con la
[...]
nei termini e nei limiti di cui in parte motiva, e per l'effetto accerta e ONroparte_2 dichiara l'ammontare del saldo finale del conto corrente n. 0080526077, comprensivo anche degli effetti delle rettifiche del conto corrente n. 0080010183, in € 16.596,83 alla data del 09.10.2014 a debito di;
Parte_1
- In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della ONroparte_2 condanna al pagamento in favore della stessa della somma sopra
[...] Parte_1 indicata di € 16.596,83, oltre agli interessi da calcolare su tale saldo finale al tasso convenzionale dal 10.10.2014 sino al soddisfo;
- Rigetta ogni ulteriore domanda proposta reciprocamente dalle parti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c.;
- Pone le spese della CTU assunta in corso di causa a carico delle parti, nei loro rapporti interni, in misura pari al 50% per ciascuna. Così deciso in Velletri in data 11.07.2025. Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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