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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8551.2023 R.A.C.L., promossa da:
SE Parte_1
con il proc. avv. Foresio
CONTRO
CP_1
avvocatura
Parte ricorrente ha adito questo Giudice, ex art.445 cis cpc, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione della pensione ex l.118.71 con conseguente condanna di all'erogazione della prestazione riconosciuta, oltre ad interessi e rivalutazione a far tempo CP_1 dalla domanda amministrativa;
il tutto con vittoria di spese e di onorari da distrarsi a favore della difesa antistataria.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita lamentando l'infondatezza del ricorso.
Ciò detto, giova ricordare come la pensione di inabilità civile ex art.12 l.30 marzo 1971 n.118 sia concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, ai mutilati ed invalidi civili di età compresa tra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno (e dal 2018, ex art.24, co.8 dl.201.11 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed ex art.12 dl 78.2010, 66 anni e 7 mesi ed infine 67 anni), nei cui confronti, in sede di visita medico sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
La legge prevede, quindi, una triplice condizione di conseguimento della prestazione assistenziale della pensione di inabilità, essendo necessaria l'emergenza tanto di un requisito sanitario che di uno reddituale oltre alla presentazione della domanda. Su tale ultimo rilievo, giova osservare come la prevista decorrenza del beneficio dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda amministrativa si traduce nel riconoscimento di una funzione costitutiva a detto atto di impulso di parte.
In ordine al requisito sanitario, occorre evidenziare come lo stesso debba essere inteso secondo un approccio di tipo funzionale, svincolato dalla rigidità ragionieristica delle tabelle elaborate dalla letteratura scientifica e dalla Pubblica Amministrazione.
Infatti, la totale inabilità lavorativa necessaria al fine del conseguimento della prestazione assistenziale de qua deve essere intesa quale assoluta e permanente impossibilità di svolgere non già una qualsiasi attività, ma una attività lavorativa. Conseguentemente detta condizione non può essere esclusa sulla scorta, ad esempio, del mero rilievo che l'infermità riscontrata consenta tuttavia al soggetto di far fronte, anche se con difficoltà, alle esigenze domestiche specie che si consideri come tale attività neppure sia equiparabile all'attività propria del lavoro domestico subordinato.
Del resto, trova applicazione anche in questa materia la previsione di cui all'art.149 disp. att cpc in base al quale, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, oltre a tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso del procedimento amministrativo oppure giudiziario, senza che sussista la necessità di una nuova domanda amministrativa e senza che sia configurabile alcuno spazio per una nuova determinazione da parte della P.A. (art.7 l.533 del 1973). Che è quanto si riverbera poi sulla decorrenza degli accessori e quindi sui margini di applicabilità dell'art.442 cpc, dovendosi ritenere che rivalutazione ed interessi decorrano comunque, a prescindere dalla imputabilità del ritardo dell'ente erogatore, a partire dalla data dalla quale è dovuta la prestazione assistenziale, benché in ipotesi successiva alla conclusione del procedimento amministrativo ma anteriore alla proposizione della domanda amministrativa.
Per l'affermazione del diritto alla percezione della pensione di inabilità ovvero dell'assegno di invalidità ex l.118 del 1971 si impone quindi al giudice la verifica della sussistenza del requisito reddituale che costituisce elemento costitutivo del diritto e non mera condizione di erogabilità. E' quanto del resto afferma la giurisprudenza maggioritaria, benché non manchino isolate pronunce in base alle quali la rilevabilità d'ufficio (ovvero la deducibilità da parte delle parti) dell'inosservanza di un elemento costitutivo è esclusa allorché la sussistenza di tale elemento debba ritenersi pacifica tra le parti e perciò estranea al thema decidendum. Tuttavia, occorre ricordare come la Cassazione abbia ritenuto l'inammissibilità di un'azione volta ad accertare la sussistenza del solo requisito sanitario, essendo diretta ad accertare la sussistenza di uno solo dei fatti costitutivi del diritto.
Ritiene questo Decidente come, stante la natura costitutiva del diritto, il ricorrente sia tenuto ad allegare e provare anche la sussistenza delle condizioni reddituali.
Invero detto onere probatorio, traducendosi nella prova di fatti negativi, si deve ritenere soddisfatto anche attraverso il meccanismo presuntivo ex art.2729 c.c.
All'uopo, tuttavia, nessun valore può essere riconosciuto alle dichiarazioni sostitutive rese ex l.15\1968 ed alle autocertificazioni;
invero, l'equiparazione probatoria tra la dichiarazione resa dal soggetto interessato e quella resa da terzi (tracciata dall'art.4 l.15\68) esaurisce la propria operatività nell'ambito del procedimento amministrativo e non in quello dinanzi all'autorità giudiziaria.
Ci si pone, allora, nel solco tracciato dalla Corte Suprema (cfr. Cass.26.2.2001, n.2628; Sezioni Unite 14 ottobre 1998, 10153) secondo cui nessun valore probatorio, neppure indiziario, può essere riconosciuto nel giudizio civile (strutturato sul principio dell'onere probatorio) alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati e qualità personali dedotti a sostegno della domanda ed eccezione. Altrimenti, si correrebbe il rischio di violare il principio secondo cui la parte non può derivare, ai fini del soddisfacimento del proprio onere probatorio, elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni.
Semmai, siccome affermato da Cass.12.8.2001 n.11031, i requisiti reddituali possono essere provati in sede amministrativa con autocertificazione dell'interessato; atto questo che, se non contrastato dalle risultanze certificative acquisite dalla Pubblica Amministrazione, è suscettibile di valutazione anche da parte del giudice ex art.116, I comma, cpc purchè già prodotto nella fase amministrativa.
Nella fattispecie risulta documentata la situazione reddituale sino al 2023.
Ebbene, il ctu ha accertato come parte ricorrente, nata in data [...], sia invalida in misura del 100% sin dal febbraio 2022 essendo affetta dalle patologie in consulenza meglio individuate. Tanto premesso in linea di diritto, ritiene il giudicante che nel merito le risultanze della c.t.u. medico-legale possono condividersi in questa sede e fornire la base per la decisione, atteso che è emerso che siano state tratte a seguito di opportuni accertamenti diagnostici e di un'accurata disamina condotta con iter logico ineccepibile e facendo ricorso a corretti criteri tecnici, cosicché si presentano complete, precise e persuasive e sicuramente non minate dalle opposte argomentazioni svolte dalla parte interessata.
Occorre pertanto dichiarare che la parte ricorrente sia invalida nella suddetta misura dalla data CP_ indicata dal consulente tecnico d'ufficio e conseguentemente condannare alla corresponsione della connessa prestazione con decorrenza ex lege oltre interessi e rivalutazione, salvo il superamento del prescritto limite reddituale. In proposito, vale ricordare come nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione [Cassazione civile , sez. III, 19 giugno 2008, n. 16621].
Inoltre vale evidenziare come sulla scorta della sentenza della Consulta n.156 del 1991, la materia degli interessi e della rivalutazione monetaria in tema di prestazioni previdenziali sia stata ridisegnata dal legislatore. Infatti, come è noto, l'art.16, comma VI, l.30.12.91 n.412 prevede per i crediti previdenziali la non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria, dovendo semmai l'importo dovuto a titolo di interessi essere portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del suo credito.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite che devono essere liquidate considerate la natura ed il valore della controversia, la non particolare importanza ed il modesto numero delle questioni trattate, il grado dell'autorità adita con particolare riguardo alla attività svolta dalla difesa ed alla serialità dell'oggetto del contendere e delle connesse difese;
ritenuto del resto che la liquidazione delle spese processuali sottintende l'accertamento e l'emergenza di un accertamento in concreto in ordine all'esistenza di un rapporto funzionale tra attività e processo.
Pqm
Il Giudice,
rigettata ogni altra domanda,
dichiara che la parte ricorrente è invalida in misura del 100% dal febbraio 2022 e CP_ conseguentemente condanna, salvo il superamento del prescritto limite reddituale, alla corresponsione della pensione per cui è causa con decorrenza ex lege oltre interessi e rivalutazione (siccome specificato in parte motiva) ed a tenere indenne parte ricorrente per le spese di lite che liquida complessivamente in euro 911,00 (in relazione alla fase dell'Atp) ed euro 1775,00 (per la fase dell'opposizione all'Atp) per competenze, oltre accessori ex lege, da distrarsi alla difesa antistataria. CP_ Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio siccome liquidate a carico di
Lecce, 24/09/2025
Lorenzo Bellanova
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8551.2023 R.A.C.L., promossa da:
SE Parte_1
con il proc. avv. Foresio
CONTRO
CP_1
avvocatura
Parte ricorrente ha adito questo Giudice, ex art.445 cis cpc, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione della pensione ex l.118.71 con conseguente condanna di all'erogazione della prestazione riconosciuta, oltre ad interessi e rivalutazione a far tempo CP_1 dalla domanda amministrativa;
il tutto con vittoria di spese e di onorari da distrarsi a favore della difesa antistataria.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita lamentando l'infondatezza del ricorso.
Ciò detto, giova ricordare come la pensione di inabilità civile ex art.12 l.30 marzo 1971 n.118 sia concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, ai mutilati ed invalidi civili di età compresa tra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno (e dal 2018, ex art.24, co.8 dl.201.11 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed ex art.12 dl 78.2010, 66 anni e 7 mesi ed infine 67 anni), nei cui confronti, in sede di visita medico sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
La legge prevede, quindi, una triplice condizione di conseguimento della prestazione assistenziale della pensione di inabilità, essendo necessaria l'emergenza tanto di un requisito sanitario che di uno reddituale oltre alla presentazione della domanda. Su tale ultimo rilievo, giova osservare come la prevista decorrenza del beneficio dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda amministrativa si traduce nel riconoscimento di una funzione costitutiva a detto atto di impulso di parte.
In ordine al requisito sanitario, occorre evidenziare come lo stesso debba essere inteso secondo un approccio di tipo funzionale, svincolato dalla rigidità ragionieristica delle tabelle elaborate dalla letteratura scientifica e dalla Pubblica Amministrazione.
Infatti, la totale inabilità lavorativa necessaria al fine del conseguimento della prestazione assistenziale de qua deve essere intesa quale assoluta e permanente impossibilità di svolgere non già una qualsiasi attività, ma una attività lavorativa. Conseguentemente detta condizione non può essere esclusa sulla scorta, ad esempio, del mero rilievo che l'infermità riscontrata consenta tuttavia al soggetto di far fronte, anche se con difficoltà, alle esigenze domestiche specie che si consideri come tale attività neppure sia equiparabile all'attività propria del lavoro domestico subordinato.
Del resto, trova applicazione anche in questa materia la previsione di cui all'art.149 disp. att cpc in base al quale, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, oltre a tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso del procedimento amministrativo oppure giudiziario, senza che sussista la necessità di una nuova domanda amministrativa e senza che sia configurabile alcuno spazio per una nuova determinazione da parte della P.A. (art.7 l.533 del 1973). Che è quanto si riverbera poi sulla decorrenza degli accessori e quindi sui margini di applicabilità dell'art.442 cpc, dovendosi ritenere che rivalutazione ed interessi decorrano comunque, a prescindere dalla imputabilità del ritardo dell'ente erogatore, a partire dalla data dalla quale è dovuta la prestazione assistenziale, benché in ipotesi successiva alla conclusione del procedimento amministrativo ma anteriore alla proposizione della domanda amministrativa.
Per l'affermazione del diritto alla percezione della pensione di inabilità ovvero dell'assegno di invalidità ex l.118 del 1971 si impone quindi al giudice la verifica della sussistenza del requisito reddituale che costituisce elemento costitutivo del diritto e non mera condizione di erogabilità. E' quanto del resto afferma la giurisprudenza maggioritaria, benché non manchino isolate pronunce in base alle quali la rilevabilità d'ufficio (ovvero la deducibilità da parte delle parti) dell'inosservanza di un elemento costitutivo è esclusa allorché la sussistenza di tale elemento debba ritenersi pacifica tra le parti e perciò estranea al thema decidendum. Tuttavia, occorre ricordare come la Cassazione abbia ritenuto l'inammissibilità di un'azione volta ad accertare la sussistenza del solo requisito sanitario, essendo diretta ad accertare la sussistenza di uno solo dei fatti costitutivi del diritto.
Ritiene questo Decidente come, stante la natura costitutiva del diritto, il ricorrente sia tenuto ad allegare e provare anche la sussistenza delle condizioni reddituali.
Invero detto onere probatorio, traducendosi nella prova di fatti negativi, si deve ritenere soddisfatto anche attraverso il meccanismo presuntivo ex art.2729 c.c.
All'uopo, tuttavia, nessun valore può essere riconosciuto alle dichiarazioni sostitutive rese ex l.15\1968 ed alle autocertificazioni;
invero, l'equiparazione probatoria tra la dichiarazione resa dal soggetto interessato e quella resa da terzi (tracciata dall'art.4 l.15\68) esaurisce la propria operatività nell'ambito del procedimento amministrativo e non in quello dinanzi all'autorità giudiziaria.
Ci si pone, allora, nel solco tracciato dalla Corte Suprema (cfr. Cass.26.2.2001, n.2628; Sezioni Unite 14 ottobre 1998, 10153) secondo cui nessun valore probatorio, neppure indiziario, può essere riconosciuto nel giudizio civile (strutturato sul principio dell'onere probatorio) alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati e qualità personali dedotti a sostegno della domanda ed eccezione. Altrimenti, si correrebbe il rischio di violare il principio secondo cui la parte non può derivare, ai fini del soddisfacimento del proprio onere probatorio, elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni.
Semmai, siccome affermato da Cass.12.8.2001 n.11031, i requisiti reddituali possono essere provati in sede amministrativa con autocertificazione dell'interessato; atto questo che, se non contrastato dalle risultanze certificative acquisite dalla Pubblica Amministrazione, è suscettibile di valutazione anche da parte del giudice ex art.116, I comma, cpc purchè già prodotto nella fase amministrativa.
Nella fattispecie risulta documentata la situazione reddituale sino al 2023.
Ebbene, il ctu ha accertato come parte ricorrente, nata in data [...], sia invalida in misura del 100% sin dal febbraio 2022 essendo affetta dalle patologie in consulenza meglio individuate. Tanto premesso in linea di diritto, ritiene il giudicante che nel merito le risultanze della c.t.u. medico-legale possono condividersi in questa sede e fornire la base per la decisione, atteso che è emerso che siano state tratte a seguito di opportuni accertamenti diagnostici e di un'accurata disamina condotta con iter logico ineccepibile e facendo ricorso a corretti criteri tecnici, cosicché si presentano complete, precise e persuasive e sicuramente non minate dalle opposte argomentazioni svolte dalla parte interessata.
Occorre pertanto dichiarare che la parte ricorrente sia invalida nella suddetta misura dalla data CP_ indicata dal consulente tecnico d'ufficio e conseguentemente condannare alla corresponsione della connessa prestazione con decorrenza ex lege oltre interessi e rivalutazione, salvo il superamento del prescritto limite reddituale. In proposito, vale ricordare come nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione [Cassazione civile , sez. III, 19 giugno 2008, n. 16621].
Inoltre vale evidenziare come sulla scorta della sentenza della Consulta n.156 del 1991, la materia degli interessi e della rivalutazione monetaria in tema di prestazioni previdenziali sia stata ridisegnata dal legislatore. Infatti, come è noto, l'art.16, comma VI, l.30.12.91 n.412 prevede per i crediti previdenziali la non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria, dovendo semmai l'importo dovuto a titolo di interessi essere portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del suo credito.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite che devono essere liquidate considerate la natura ed il valore della controversia, la non particolare importanza ed il modesto numero delle questioni trattate, il grado dell'autorità adita con particolare riguardo alla attività svolta dalla difesa ed alla serialità dell'oggetto del contendere e delle connesse difese;
ritenuto del resto che la liquidazione delle spese processuali sottintende l'accertamento e l'emergenza di un accertamento in concreto in ordine all'esistenza di un rapporto funzionale tra attività e processo.
Pqm
Il Giudice,
rigettata ogni altra domanda,
dichiara che la parte ricorrente è invalida in misura del 100% dal febbraio 2022 e CP_ conseguentemente condanna, salvo il superamento del prescritto limite reddituale, alla corresponsione della pensione per cui è causa con decorrenza ex lege oltre interessi e rivalutazione (siccome specificato in parte motiva) ed a tenere indenne parte ricorrente per le spese di lite che liquida complessivamente in euro 911,00 (in relazione alla fase dell'Atp) ed euro 1775,00 (per la fase dell'opposizione all'Atp) per competenze, oltre accessori ex lege, da distrarsi alla difesa antistataria. CP_ Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio siccome liquidate a carico di
Lecce, 24/09/2025
Lorenzo Bellanova