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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10773 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
in persona della dr. Mariaelena Francone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 29918 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 16.7.2025 e vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 [...]
con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del Pt_3
procuratore avvocato Mario Trezza, rappresentante e difensore per procura in calce all'atto di intimazione
PARTE ATTRICE
E
in persona Controparte_1
del lrpt con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Fabrizio Moriconi, rappresentante e difensore per procura in calce all'atto di intimazione
PARTE CONVENUTA
E
con domicilio eletto in Controparte_2
Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Claudio Arcadi, rappresentante e difensore per procura in calce all'atto di intimazione
1 2
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: pagamento spese legali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione debitamente notificato parte attrice, premesso di essere proprietaria dell'immobile situato in Roma, Via
Aurelia nn. 48-56 concesso in locazione alla convenuta con contratto stipulato in data 1.7.2017, regolarmente registrato al n. 9045/3T in data
4.7.17, ha proposto intimazione di sfratto per morosità per il mancato pagamento del canone dal mese di luglio 2023, maturando una morosità pari ad €10.000,00 – canone mensile pari ad €2.000,00-, oltre ad €240,00 per la registrazione del contratto in quota parte.
All'udienza del 17.7.24 parte attrice dava atto del pagamento parziale della morosità e delle somme residue chiedendo la convalida dello sfratto e, in subordine, il mutamento del rito per la declaratoria di risoluzione. Si costituiva parte convenuta che contestava quanto riportato da parte attrice nei termini riportati in comparsa. Interveniva in giudizio anche la comproprietaria che concludeva come riportato in comparsa. CP_2
La causa, documentalmente istruita, era discussa e decisa all'udienza del 16.7.2025. Parte attrice e parte intervenuta davano atto che medio tempore era intervenuta una convalida di sfratto e quindi insistevano per la sola condanna alle spese di lite. Le parti, attrice ed intervenuta, riferivano che il bene era stato rilasciato a maggio del 2025 pertanto andava dichiarata cessata la materia del contendere anche su questo punto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda di risoluzione contrattuale, sulla conseguente pronuncia di condanna al rilascio, avvenuto a maggio del 2025, ed infine sulla domanda di condanna al pagamento delle somme non corrisposte a
2 3
titolo di canoni dal momento che medio tempore è intervenuta una pronuncia di convalida e la parte attrice ha inteso procedere per la sola condanna alle spese di lite.
Non v'è dubbio che le spese seguono la virtuale soccombenza ed in questo senso si rende necessario un breve excursus in ordine al merito della vicenda.
Appare di tutta evidenza che il ritardo nel pagamento del canone avrebbe influito sul sinallagma contrattuale tipico della locazione creando uno squilibrio nelle posizioni contrattuali e giuridiche delle parti. Parte convenuta ha corrisposto in ritardo ben 5 ratei di canone accumulando una morosità di €10.000,00.
Il pagamento, quindi, risulta tardivo ed ha certamente legittimato il locatore a chiedere la risoluzione contrattuale per grave inadempimento per i motivi di seguito riportati.
La nozione di grave inadempimento deve essere ricondotta alla normativa dettata in materia. Come è noto, ai sensi dell'art. 1453, ultimo comma, c.c., il debitore, una volta introdotto il giudizio di risoluzione per inadempimento, non può più adempiere la prestazione: è però superfluo dire che questa regola, applicata al contratto di locazione — contratto, a latere conductoris, ad esecuzione periodica —, non sta a significare che il locatario, successivamente alla citazione per convalida, non debba più pagare, giacché, anzi, egli deve il corrispettivo convenuto fino al rilascio, ai sensi dell'art. 1591 c.c..
Dopo l'introduzione del giudizio di risoluzione, in altri termini, il conduttore deve proseguire nel pagamento di una somma pari al canone, ma tale pagamento non si atteggia più quale estinzione dell'obbligazione derivante dal contratto, bensì quale adempimento dell'obbligazione risarcitoria prevista dal citato art. 1591 c.c.. Il pagamento a lite instaurata, dunque, non impedisce la pronuncia di risoluzione, salvo che non si
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inalvei nel congegno di sanatoria giudiziale — ove applicabile — contemplato dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978.
Ciò posto, come emerge dagli atti di causa, l'intimato ha effettuato i pagamenti in ritardo come emerge dalla elencazione dei pagamenti offerta dallo stesso conduttore.
La questione deve quindi essere risolta sulla scorta della vicenda nel suo insieme.
Il conduttore ha posto in essere numerosi ritardi nei pagamenti e ciò avrebbe costituito elemento fondante una eventuale richiesta di risoluzione contrattuale.
In conclusione, la condotta del panificio ha determinato uno squilibrio insanabile fra le controprestazioni andando inesorabilmente ad incidere sul sinallagma contrattuale.
In questo senso va censurata la condotta della parte convenuta che risulta soccombente con ogni conseguenza di legge.
Tanto premesso il in persona del lrpt Controparte_1
dovrà essere condannato al pagamento delle spese di lite che verranno liquidate come da dispositivo.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice e parte intervenuta nei confronti del Controparte_1
in persona del lrpt, così provvede:
[...]
1.- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di risoluzione contrattuale, sulla domanda di condanna al rilascio e sulla domanda di condanna al pagamento dei ratei di canone;
2.- condanna in persona del lrpt alla Controparte_1
rifusione in favore della parte attrice e della parte intervenuta delle spese sostenute per questo giudizio che vengono liquidate in complessivi euro
4 5
3.550,00 di cui euro 380,00 per spese oltre rimborso forfettario – 15%-
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 16.7.2025
Il Giudice.
Dott.ssa Mariaelena Francone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
in persona della dr. Mariaelena Francone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 29918 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 16.7.2025 e vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 [...]
con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del Pt_3
procuratore avvocato Mario Trezza, rappresentante e difensore per procura in calce all'atto di intimazione
PARTE ATTRICE
E
in persona Controparte_1
del lrpt con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Fabrizio Moriconi, rappresentante e difensore per procura in calce all'atto di intimazione
PARTE CONVENUTA
E
con domicilio eletto in Controparte_2
Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Claudio Arcadi, rappresentante e difensore per procura in calce all'atto di intimazione
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PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: pagamento spese legali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione debitamente notificato parte attrice, premesso di essere proprietaria dell'immobile situato in Roma, Via
Aurelia nn. 48-56 concesso in locazione alla convenuta con contratto stipulato in data 1.7.2017, regolarmente registrato al n. 9045/3T in data
4.7.17, ha proposto intimazione di sfratto per morosità per il mancato pagamento del canone dal mese di luglio 2023, maturando una morosità pari ad €10.000,00 – canone mensile pari ad €2.000,00-, oltre ad €240,00 per la registrazione del contratto in quota parte.
All'udienza del 17.7.24 parte attrice dava atto del pagamento parziale della morosità e delle somme residue chiedendo la convalida dello sfratto e, in subordine, il mutamento del rito per la declaratoria di risoluzione. Si costituiva parte convenuta che contestava quanto riportato da parte attrice nei termini riportati in comparsa. Interveniva in giudizio anche la comproprietaria che concludeva come riportato in comparsa. CP_2
La causa, documentalmente istruita, era discussa e decisa all'udienza del 16.7.2025. Parte attrice e parte intervenuta davano atto che medio tempore era intervenuta una convalida di sfratto e quindi insistevano per la sola condanna alle spese di lite. Le parti, attrice ed intervenuta, riferivano che il bene era stato rilasciato a maggio del 2025 pertanto andava dichiarata cessata la materia del contendere anche su questo punto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda di risoluzione contrattuale, sulla conseguente pronuncia di condanna al rilascio, avvenuto a maggio del 2025, ed infine sulla domanda di condanna al pagamento delle somme non corrisposte a
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titolo di canoni dal momento che medio tempore è intervenuta una pronuncia di convalida e la parte attrice ha inteso procedere per la sola condanna alle spese di lite.
Non v'è dubbio che le spese seguono la virtuale soccombenza ed in questo senso si rende necessario un breve excursus in ordine al merito della vicenda.
Appare di tutta evidenza che il ritardo nel pagamento del canone avrebbe influito sul sinallagma contrattuale tipico della locazione creando uno squilibrio nelle posizioni contrattuali e giuridiche delle parti. Parte convenuta ha corrisposto in ritardo ben 5 ratei di canone accumulando una morosità di €10.000,00.
Il pagamento, quindi, risulta tardivo ed ha certamente legittimato il locatore a chiedere la risoluzione contrattuale per grave inadempimento per i motivi di seguito riportati.
La nozione di grave inadempimento deve essere ricondotta alla normativa dettata in materia. Come è noto, ai sensi dell'art. 1453, ultimo comma, c.c., il debitore, una volta introdotto il giudizio di risoluzione per inadempimento, non può più adempiere la prestazione: è però superfluo dire che questa regola, applicata al contratto di locazione — contratto, a latere conductoris, ad esecuzione periodica —, non sta a significare che il locatario, successivamente alla citazione per convalida, non debba più pagare, giacché, anzi, egli deve il corrispettivo convenuto fino al rilascio, ai sensi dell'art. 1591 c.c..
Dopo l'introduzione del giudizio di risoluzione, in altri termini, il conduttore deve proseguire nel pagamento di una somma pari al canone, ma tale pagamento non si atteggia più quale estinzione dell'obbligazione derivante dal contratto, bensì quale adempimento dell'obbligazione risarcitoria prevista dal citato art. 1591 c.c.. Il pagamento a lite instaurata, dunque, non impedisce la pronuncia di risoluzione, salvo che non si
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inalvei nel congegno di sanatoria giudiziale — ove applicabile — contemplato dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978.
Ciò posto, come emerge dagli atti di causa, l'intimato ha effettuato i pagamenti in ritardo come emerge dalla elencazione dei pagamenti offerta dallo stesso conduttore.
La questione deve quindi essere risolta sulla scorta della vicenda nel suo insieme.
Il conduttore ha posto in essere numerosi ritardi nei pagamenti e ciò avrebbe costituito elemento fondante una eventuale richiesta di risoluzione contrattuale.
In conclusione, la condotta del panificio ha determinato uno squilibrio insanabile fra le controprestazioni andando inesorabilmente ad incidere sul sinallagma contrattuale.
In questo senso va censurata la condotta della parte convenuta che risulta soccombente con ogni conseguenza di legge.
Tanto premesso il in persona del lrpt Controparte_1
dovrà essere condannato al pagamento delle spese di lite che verranno liquidate come da dispositivo.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice e parte intervenuta nei confronti del Controparte_1
in persona del lrpt, così provvede:
[...]
1.- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di risoluzione contrattuale, sulla domanda di condanna al rilascio e sulla domanda di condanna al pagamento dei ratei di canone;
2.- condanna in persona del lrpt alla Controparte_1
rifusione in favore della parte attrice e della parte intervenuta delle spese sostenute per questo giudizio che vengono liquidate in complessivi euro
4 5
3.550,00 di cui euro 380,00 per spese oltre rimborso forfettario – 15%-
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 16.7.2025
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