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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1219/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2583/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione N. 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 335/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 60 e pubblicata il 12/07/2012
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK70111050892010 IRPEF IRAP IVA 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: parte appellante fa presente di aver aderito alla rottamazione "Quater" per cui chiede la cessazione della materia del contendere, avendo rinunciato al giudizio e pagato la prima rata, come richiede la norma.
Resistente/Appellato: parte appellata fa presente che l'adesione alla procedura della rottamazione cosiddetta "Quater" è inerente l'avviso di accertamento di cui è causa, fa presente di essere a conoscenza del pagamento della prima rata e del totale pagato, ma non delle singole rate, al di fuori della prima.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1, per quanto di ragione ed in sede di rinvio, riassumeva, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, il giudizio:
1. relativamente ad un accertamento posto in essere dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di
Roma, per l'annualità d'imposta 2005;
2. conseguentemente all'ordinanza numero 29408 del 2021 della Suprema Corte di Cassazione.
I Giudici di legittimità, con l'indicato provvedimento, cassavano con rinvio ad altra sezione di questa Corte la sentenza numero 60/01/14, pronunziata dall'allora Commissione tributaria regionale del Lazio in data 12 novembre 2013 e depositata in data 14 gennaio 2014.
In particolare accoglievano parzialmente l'unico motivo di ricorso, ritenendo necessario cassare la pronuncia resa dal giudice di merito in relazione ai prelevamenti, in ragione del contrasto rilevato con la richiamata pronuncia del giudice delle leggi (Cfr. Corte Costituzionale, sentenza numero 228 del 2014), mantenendo fermo l'accertamento in fatto del medesimo giudice con riferimento ai versamenti registrati sui conti della contribuente, la cui origine era rimasta priva di sufficiente riscontro probatorio.
Eccepiva la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 32, comma 1, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 in relazione ai princìpi di cui alla richiamata sentenza della Corte
Costituzionale.
Concludeva chiedendo la rideterminazione dei compensi presuntivamente percepiti dalla Signora Ricorrente_1
escludendo dagli stessi i prelevamenti risultanti dai conti correnti bancari. Spese vinte.
Radicatasi la lite si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma, Ufficio legale, contestando quanto ex adverso dedotto.
Concludeva chiedendo che fosse confermata la legittimità del proprio operato fatta salva la necessità di escludere dalla presunzione legale di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica numero
600 del 1973 l'ammontare dei prelevamenti accertati nella misura di euro 20.995,00 ma esclusi dai giudici di merito dall'ammontare dei compensi non dichiarati nella minore somma di euro 10.830,00, con la conseguenza che la differenza di euro 10.165,00 doveva essere detratta dall'ammontare dei compensi accertati e resisi definitivi in virtù della sentenza della Corte di Cassazione.
La Signora Ricorrente_1 presentava in data 19 aprile 2023 apposita dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi dal 231 al 252, della legge numero 197 del 2022, cd rottamazione quater, ricevendo la prescritta comunicazione delle somme dovute, suddivise in 17 rate, da parte dell'Agenzia delle Entrate – IS.
Ciò posto, in data 14 maggio 2024, la parte asseriva di aver effettuato il pagamento delle prime quattro rate chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della richiamata legge.
In data 7 novembre 2025 depositava ulteriori note difensive chiedendo, ai sensi dell'articolo 12 bis della legge numero 84 del 2025, l'estinzione del giudizio avendo provato l'avvenuto pagamento della prima rata, oltre alle successive tre, di quanto dovuto in relazione all'invocata rottamazione.
In data 3 febbraio 2026 depositava brevi note ribadendo di aver dichiarato e dimostrato di aver aderito alla procedura di rottamazione del debito sotteso all'impugnato atto.
Concludeva insistendo per la declaratoria di estinzione del giudizio.
La causa veniva discussa all'udienza del 16 febbraio 2026 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che l'articolo 12 bis del decreto legge numero 84 del 2025, introdotto dalla legge di conversione numero 108 del 2025, ha disposto che il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge numero 197 del 2022, debba interpretarsi nel senso che — ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti inclusi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui:
1. al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge numero 197 del 2022;
2. al comma 1 dell'articolo 3 bis del decreto legge numero 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 15 del 2025;
— l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute.
L'estinzione è dichiarata d'ufficio dal giudice previa presentazione, da parte del debitore, dell'Agenzia delle
Entrate - IS (ove parte in giudizio) o dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dall'articolo
1, comma 235, della legge numero 197 del 2022, della comunicazione di cui al comma 241 del medesimo articolo (ovvero di quella prevista dall'articolo 3 bis, comma 2, lettera c), del citato decreto legge numero
202 del 2024) e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
Ciò posto, evidenzia la produzione della ricevuta di pagamento della prima rata pari all'importo comunicato dall'Agente della riscossione.
L'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ha valore assorbente rispetto a ogni altra questione.
Le spese di lite dell'intero giudizio, comprese quelle di legittimità, sono compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese dell'intero giudizio, comprese quelle di legittimità.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2583/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione N. 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 335/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 60 e pubblicata il 12/07/2012
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK70111050892010 IRPEF IRAP IVA 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: parte appellante fa presente di aver aderito alla rottamazione "Quater" per cui chiede la cessazione della materia del contendere, avendo rinunciato al giudizio e pagato la prima rata, come richiede la norma.
Resistente/Appellato: parte appellata fa presente che l'adesione alla procedura della rottamazione cosiddetta "Quater" è inerente l'avviso di accertamento di cui è causa, fa presente di essere a conoscenza del pagamento della prima rata e del totale pagato, ma non delle singole rate, al di fuori della prima.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1, per quanto di ragione ed in sede di rinvio, riassumeva, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, il giudizio:
1. relativamente ad un accertamento posto in essere dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di
Roma, per l'annualità d'imposta 2005;
2. conseguentemente all'ordinanza numero 29408 del 2021 della Suprema Corte di Cassazione.
I Giudici di legittimità, con l'indicato provvedimento, cassavano con rinvio ad altra sezione di questa Corte la sentenza numero 60/01/14, pronunziata dall'allora Commissione tributaria regionale del Lazio in data 12 novembre 2013 e depositata in data 14 gennaio 2014.
In particolare accoglievano parzialmente l'unico motivo di ricorso, ritenendo necessario cassare la pronuncia resa dal giudice di merito in relazione ai prelevamenti, in ragione del contrasto rilevato con la richiamata pronuncia del giudice delle leggi (Cfr. Corte Costituzionale, sentenza numero 228 del 2014), mantenendo fermo l'accertamento in fatto del medesimo giudice con riferimento ai versamenti registrati sui conti della contribuente, la cui origine era rimasta priva di sufficiente riscontro probatorio.
Eccepiva la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 32, comma 1, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 in relazione ai princìpi di cui alla richiamata sentenza della Corte
Costituzionale.
Concludeva chiedendo la rideterminazione dei compensi presuntivamente percepiti dalla Signora Ricorrente_1
escludendo dagli stessi i prelevamenti risultanti dai conti correnti bancari. Spese vinte.
Radicatasi la lite si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma, Ufficio legale, contestando quanto ex adverso dedotto.
Concludeva chiedendo che fosse confermata la legittimità del proprio operato fatta salva la necessità di escludere dalla presunzione legale di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica numero
600 del 1973 l'ammontare dei prelevamenti accertati nella misura di euro 20.995,00 ma esclusi dai giudici di merito dall'ammontare dei compensi non dichiarati nella minore somma di euro 10.830,00, con la conseguenza che la differenza di euro 10.165,00 doveva essere detratta dall'ammontare dei compensi accertati e resisi definitivi in virtù della sentenza della Corte di Cassazione.
La Signora Ricorrente_1 presentava in data 19 aprile 2023 apposita dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi dal 231 al 252, della legge numero 197 del 2022, cd rottamazione quater, ricevendo la prescritta comunicazione delle somme dovute, suddivise in 17 rate, da parte dell'Agenzia delle Entrate – IS.
Ciò posto, in data 14 maggio 2024, la parte asseriva di aver effettuato il pagamento delle prime quattro rate chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della richiamata legge.
In data 7 novembre 2025 depositava ulteriori note difensive chiedendo, ai sensi dell'articolo 12 bis della legge numero 84 del 2025, l'estinzione del giudizio avendo provato l'avvenuto pagamento della prima rata, oltre alle successive tre, di quanto dovuto in relazione all'invocata rottamazione.
In data 3 febbraio 2026 depositava brevi note ribadendo di aver dichiarato e dimostrato di aver aderito alla procedura di rottamazione del debito sotteso all'impugnato atto.
Concludeva insistendo per la declaratoria di estinzione del giudizio.
La causa veniva discussa all'udienza del 16 febbraio 2026 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che l'articolo 12 bis del decreto legge numero 84 del 2025, introdotto dalla legge di conversione numero 108 del 2025, ha disposto che il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge numero 197 del 2022, debba interpretarsi nel senso che — ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti inclusi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui:
1. al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge numero 197 del 2022;
2. al comma 1 dell'articolo 3 bis del decreto legge numero 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 15 del 2025;
— l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute.
L'estinzione è dichiarata d'ufficio dal giudice previa presentazione, da parte del debitore, dell'Agenzia delle
Entrate - IS (ove parte in giudizio) o dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dall'articolo
1, comma 235, della legge numero 197 del 2022, della comunicazione di cui al comma 241 del medesimo articolo (ovvero di quella prevista dall'articolo 3 bis, comma 2, lettera c), del citato decreto legge numero
202 del 2024) e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
Ciò posto, evidenzia la produzione della ricevuta di pagamento della prima rata pari all'importo comunicato dall'Agente della riscossione.
L'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ha valore assorbente rispetto a ogni altra questione.
Le spese di lite dell'intero giudizio, comprese quelle di legittimità, sono compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese dell'intero giudizio, comprese quelle di legittimità.