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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/12/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. SSA ANNA MARIA TORCHIA CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1596/2024 R.G.A.C., decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025 e vertente
TRA
, , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Stanislao De Santis Parte_6
RICORRENTI
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gregorio Controparte_1
Barba
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti < che codesta ecc.ma Corte, ritenuta la propria giurisdizione e la propria competenza, in accoglimento della presente domanda così provveda:
1) condanni il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dei Controparte_1 ricorrenti, della somma di € 687.209,48 dovuta a titolo di risarcimento del danno, ovvero di indennità, per l'occupazione illegittima, di cui in narrativa, dal 2 ottobre 2000 alla data odierna, oltre ulteriori accessori fino al soddisfo, ovvero della somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito del giudizio;
2) condanni altresì il al pagamento delle spese. Controparte_1 Per il resistente < “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
1) in via istruttoria, ammettere consulenza tecnica d'ufficio al fine di ac-certare e quantificare
l'esatto valore di mercato dell'area costituita dal terreno e dal complesso monumentale denominato
“Castello” commisurato alla effettiva natura, consistenza e caratteristiche dei beni per cui è giudizio di proprietà dei ricorrenti, avuto riguardo allo loro rilevanza esclusivamente storico-culturale e non anche commerciale, devalutato all'epoca dell'occupazione e su cui computare l'interesse del cinque per cento annuo sul valore così determinato a titolo di preteso risarcimento del danno ovvero di indennità per occupazione illegittima di cui all'art. 42 bis comma 3 ultima parte del DPR n.
327/2001, in ogni caso con gli inte-ressi calcolati fino alla data della Deliberazione commissariale di dissesto finanziario dell'Ente (28.04.2017) ai sensi dell'art. 248 comma 4 del D.lgs n. 267/2000 e con esclusione della rivalutazione monetaria;
2) nel merito:
(a) accertare e dichiarare estinto per prescrizione quinquennale il van-tato diritto di credito al risarcimento dei danni da mancato godimento del compendio immobiliare decorrente dalle singole annualità e, dunque, tutte le rivendicate annualità risarcitorie azionate nella presente sede civile (e relativi accessori) correlate alla occupazione abusiva che sono maturate fino ad ogni rispettivo quinquennio antecedente non coperte da eventuali atti dimostratamente interruttivi;
(b) per le motivazioni e causali dedotte e illustrate in narrativa, rigettare la domanda nei termini prospettati dai ricorrenti o, quantomeno, rimodularla e contenerla in applicazione di corretti criteri estimativi del co-pendio immobiliare, devalutato all'epoca dell'occupazione e su cui com-putare
l'interesse del cinque per cento annuo sul valore così determinato a titolo di preteso risarcimento del danno ovvero di indennità per occupazione illegittima di cui all'art. 42 bis comma 3 ultima parte del
DPR n. 327/2001, in ogni caso con gli interessi calcolati fino alla data della Deliberazione commissariale di dissesto finanziario dell'Ente(28.04.2017) ai sensi dell'art. 248 comma 4 del D.lgs.
n. 267/2000 e con esclusione della rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese e compensi legali con distrazione>
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti indicati in epigrafe hanno adito questa Corte esponendo: di essere proprietari di un vasto compendio immobiliare sito in agro del comune di CP_1 comprendente i ruderi di una antichissima fortificazione e che detto compendio nel 2000 era stato occupato in via d'urgenza dal comune di in vista della successiva espropriazione;
CP_1 che con sentenza n. 881 del 2000 ( successivamente confermata dal Consiglio di Stato ) il Tar
Calabria, su ricorso dei proprietari, ha dichiarato l'illegittimità dell'intera procedura espropriativa;
che il ha continuato ad occupare illegittimamente i beni, più volte manifestando la volontà CP_1 di adottare un provvedimento ex art. 42 bis dpr n. 327 del 2001, ma che tale volontà non si era mai concretizzata;
che i proprietari hanno quindi nuovamente adito il TAR chiedendo di dichiarare l'illegittimità dell'occupazione, l'obbligo del comune di acquisire il bene ex art. 42bis dpr n. 327 del 2001 o di restituirlo ai proprietari e la condanna del comune al risarcimento del danno per tutto il periodo dell'illegittima occupazione;
che il Tar con sentenza del 10 marzo 2021 ha integralmente accolto il ricorso ordinando al comune di adottare il provvedimento di acquisizione sanante o, in difetto, di restituire il bene ai proprietari.
La sentenza, dato atto che per effetto della dichiarazione di illegittimità della procedura espropriativa l'occupazione dei fondi è divenuta illegittima ex tunc, ha altresì riconosciuto il diritto dei proprietari al risarcimento del danno indicando come criterio di liquidazione il 5% del valore del bene moltiplicato per ciascun anno di occupazione;
che neanche a seguito dell'adozione di questa sentenza il comune ha perfezionato l'acquisizione.
Alla luce di tali premesse hanno chiesto che la Corte condannasse il a corrispondere l'importo CP_1 di € 687.209,48 pari al 5% annuo del valore del bene per come stimato da un tecnico di propria fiducia.
In punto di giurisdizione e competenza hanno precisato che la domanda andasse proposta alla stessa autorità giudiziaria competente sulla opposizione alla stima e che la possibilità di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'adozione del provvedimento acquisitivo è stata espressamente riconosciuta dalla Cassazione con la sentenza n. 20691/2021.
Fissata l'udienza e notificato il ricorso, si è costituito il eccependo la prescrizione Controparte_1 quinquennale del diritto al risarcimento del danno maturato anno per anno, deducendo che la dichiarazione di dissesto dell'ante aveva determinato il trasferimento dei poteri in ordine all'adozione dei provvedimenti di acquisizione in capo all'organo straordinario di liquidazione e contestando, in ogni caso, l'eccesiva quantificazione delle somme dovute.
Con ordinanza del 29 aprile 2025 il consigliere istruttore ha rimesso le parti davanti al collegio i sensi
275 bis c.p.c. invitandole nel contempo ad interloquire sulla questione della competenza funzionale e della giurisdizione del giudice adito.
L'udienza del 12 novembre 2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione.
Entrambe le parti hanno depositato le note.
La domanda proposta esula dalla competenza funzionale in unico grado della Corte d'Appello.
Deve qui darsi atto del fatto che a fronte della specifica sollecitazione del consigliere istruttore, i ricorrenti hanno precisato: di avere espressamente esposto nel proprio ricorso le ragioni che portano ad individuare nella Corte
d'Appello in unico grado il giudice competente a decidere sulla domanda risarcitoria;
che la possibilità proporre la domanda di risarcimento prima ancora dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante di cui all'art. 42 bis dpr n. 327 del 2001 è stata espressamente riconosciuta dalla Cassazione a Sezioni Unite nella pronuncia n. 20691/2021 e che la proposizione davanti al medesimo giudice competente sull'opposizione alla stima risponde al principio di concentrazione della tutela anch'esso più volte affermato dalla Cassazione.
L'assunto difensivo dei ricorrenti non può condiviso.
Deve qui partirsi dal dato incontestabile che la domanda proposta davanti a questa Corte è a tutti gli effetti una domanda risarcitoria fondata sul comportamento meramente materiale della pubblica amministrazione che, dopo avere appreso il bene nell'ambito di una procedura espropriativa, ha continuato ad occuparlo anche dopo la caducazione con efficacia ex tunc di quella procedura. Si tratta dunque di una responsabilità da fatto illecito rimessa certamente alla giurisdizione del giudice ordinario.
Deve tuttavia al contempo rilevarsi che la competenza funzionale della Corte d'Appello in unico grado riguarda esclusivamente l'obbligazione indennitaria gravante sulla pubblica amministrazione qualora questa abbia acquisito la definitiva titolarità del bene o per effetto di un provvedimento di espropriazione, o per effetto di un provvedimento di acquisizione sanante.
Proprio la sentenza delle Sezioni Unite invocata dai ricorrenti a sostegno delle proprie ragioni ha ribadito, disattendendo la richiesta formulata dalla sezione rimettente, che l'obbligazione di pagamento dell'interesse del 5% sul valore venale del bene disciplinata dall'art. 42 bis prima parte terzo comma, a dispetto dell'espressione utilizzata dal legislatore, deve considerarsi una obbligazione indennitaria e tanto perché con il provvedimento di acquisizione sanante si determina la trasformazione dell'illecito - costituito dalla abusiva occupazione dell'immobile - in un modo legittimo di acquisizione della proprietà da parte dell'ente. Nella medesima sentenza la Corte ha affermato che detta ricostruzione non è lesiva dei diritti delle parti né sotto il profilo della incompletezza del contraddittorio ottenibile in grado unico rispetto alla domanda risarcitoria, né sotto quello della predeterminazione del criterio di liquidazione, poiché quest'ultimo può essere sempre disatteso in favore del diverso importo che dovesse risultare provato nel caso concreto, mentre la tutela risarcitoria piena, anche dal punto di vista soggettivo e, quindi, della possibilità di azionare il diritto non solo nei confronti dell'amministrazione procedente ma anche dell'autore materiale dell'occupazione è assicurata dalla possibilità che il privato ha sempre di agire in via ordinaria per il risarcimento del danno anche prima dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante: tale ultima affermazione, su cui fa leva la prospettazione difensiva dei ricorrente, si riferisce però chiaramente alla possibilità di adire per via ordinaria il giudice naturalmente competente per il risarcimento del danno che, in nessun caso, può individuarsi nella Corte d'Appello in grado unico.
Non vale in contrario invocare il principio di concentrazione della tutela che, per come pure ribadito nella stessa pronuncia della Cassazione sopra richiamata, può valere a determinare un'attrazione di competenza solo a condizione che ricorrano a monte i presupposti per adire quel giudice. Nel caso in esame, non essendo stato adottato nessun provvedimento di acquisizione del bene, non è configurabile una competenza funzionale della Corte d'appello sulla obbligazione indennitaria che sola potrebbe attrarre quella secondaria sulle somme spettanti per l'occupazione illegittima del compendio.
Si confronti sul punto quanto espressamente affermato dalle Sezioni Unite sono devolute al giudice ordinario e alla corte di appello, in unico grado, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità espropriative, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto per l'acquisizione del bene utilizzato dall'autorità amministrativa per scopi di pubblica utilità ex art. 42 bis t. u. del 2001, in considerazione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene e globalmente inteso dal legislatore, come un «unicum» non scomponibile nelle diverse voci, con l'effetto non consentito di attribuire una diversa e autonoma natura e funzione a ciascuna di esse;
di conseguenza, l'attribuzione di una somma forfettariamente determinata a «titolo risarcitorio»
(pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del terzo comma dell'art. 42 bis) vale unicamente a far luce sulla genesi di uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato «senza titolo» dall'amministrazione) che vengono in considerazione per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora a un «indennizzo» (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della proprietà del bene), ora a un «risarcimento» di un danno scaturito da un comportamento originariamente con tra jus dell'amministrazione; appartengono invece alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione, per insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini della valutazione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, in relazione ai contrapposti interessi privati e all'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;
In definitiva deve affermarsi che secondo l'inequivoco tenore della pronuncia della Cassazione il ristoro del pregiudizio del privato derivante da una illegittima occupazione di un bene può essere richiesto alla Corte d'Appello in unico grado solo laddove per effetto del perfezionamento di una fattispecie di acquisizione quel pregiudizio si sia spogliato della sua natura originariamente risarcitoria diventando un credito indennitario. Nel caso in esame l'unico diritto fatto valere è quello risarcitorio derivante da un comportamento, di qui l'incompetenza funzionale del giudice adito sulla domanda che deve ritenersi rientrante nell'ordinaria competenza per valore e per territorio del Tribunale civile di Paola al quale spetterà altresì di valutare il diverso profilo della eventuale preclusione da giudicato nascente dall'esistenza di una pronuncia del TAR che ha già riconosciuto il diritto al risarcimento del danno.
Il rilievo d'ufficio della incompetenza funzionale giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno proposta da , , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
nei confronti del così provvede:
[...] Controparte_1 dichiara l'incompetenza funzionale della Corte d'Appello in unico grado;
indica come competente il Tribunale di Paola;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
La Presidente est.
SI FE