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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 13/02/2026, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1286/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2940/2018 depositato il 25/05/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01CA03248/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01CA03248/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01CA03248/2017 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.5.2018 Ricorrente_1 ha impugnato un avviso di accertamento (meglio descritto in ricorso) notificatale in data 11.12.2017, relativo al recupero a tassazione di Irpef e relative addizionali per l'anno d'imposta 2012, per redditi conseguiti quale socia al 50% della “Società_1 SRL”.
Lamenta la ricorrente, in sintesi:
che la detta società è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 4.10.2016;
che l'avviso opposto non sarebbe stato ritualmente sottoscritto;
che le conclusioni dell'avviso emesso nei confronti della Società_1 SRL quanto alla determinazione del maggior reddito da questa prodotto, erano errate ed era altresì errato l'assunto secondo cui – trattandosi di società a ristretta base sociale – le verifiche bancarie erano state estese ai soci;
che il maggior reddito imponibile accertato – in via presuntiva - nei confronti della società avevano dato luogo all'ulteriore presunzione di distribuzione ai soci di tale maggior reddito ma che tale seconda presunzione era l'unico elemento indiziario che aveva indotto l'Ufficio all'emissione dell'avviso di accertamento nei confronti dei soci, tra cui essa ricorrente, peraltro senza tenere conto dei costi necessari alla produzione del reddito.
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi l'annullamento dell'avviso opposto e non dovuta alcuna somma per le causali in questione;
vinte le spese.
L'Agenzia delle Entrate, si è costituita contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, siccome infondato con il favore delle spese.
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
Con ordinanza resa il 12.4.2021 giudizio è stato sospeso sino alla definizione di quello promosso dalla Società_1 SRL avverso l'avviso di accertamento da cui discende quello controverso in questa sede.
Indi la ricorrete ha riassunto il giudizio a seguito della pronunzia della Suprema Corte (che ha rigettato con ordinanza del 15.07.2025 il ricorso della società e dei soci) per effetto della quale l'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 SRL, per l'anno d'imposta 2012, è divenuto definitivo.
Ripristinato il contraddittorio, all'udienza pubblica del giorno 29.1.2026, presenti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di fatto giova premettere che la pretesa tributaria in esame discende – come è pacifico tra le parti
- dall'accertamento di utili extra bilancio in capo alla Società_1 SRL, contenuto nell'avviso di accertamento n.TYS03CA03188/2017 (relativo all'anno d'imposta 2012) e quindi dal susseguente recupero delle maggiori imposte dovute (per quanto rileva nel presente giudizio) sulla distribuzione di tale utili, presuntivamente avvenuta in favore dell'odierna ricorrente, titolare del 50% delle quote del relativo capitale sociale.
Il detto avviso di accertamento emesso nei confronti della società partecipata è stato impugnato dalla stessa
(nonché dai soci Nominativo_2 e Ricorrente_1) ma il relativo giudizio è stato definito con pronunzia di rigetto del ricorso, ormai passata in cosa giudicata (per il rigetto del ricorso in cassazione proposto avverso la pronunzia di appello n. 903/06/2022, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sez.
6, depositata il 03.02.2022, favorevole all'Ufficio).
Ciò premesso, per ragioni di ordine logico-giuridico s'impone, in primo luogo, l'esame della doglianza concernente la (prospettata) invalidità dell'avviso opposto perché sottoscritto da funzionario non validamente delegato.
A parere del collegio la doglianza è infondata.
Occorre tenere conto che - a norma dell'art. 42, comma 1 del DPR 600/73 - l'avviso di accertamento può essere sottoscritto, oltre che dal capo dell'ufficio, da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
Nella specie l'avviso in questione è sottoscritto dalla dott.ssa Sauro, impiegata appartenente alla carriera direttiva munita di delega di firma da parte del direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Catania, dirigente di ruolo e titolare del potere rappresentativo dell'Ufficio, come si evince dalla documentazione prodotta dall'Ufficio resistente.
Va soggiunto – per completezza – che l'atto risulta, senza contestazione alcuna, riconducibile all'autorità delegante ed all'Ufficio che lo ha emanato sicchè deve reputarsi comunque valido, come affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 220/2014).
Anche i restanti motivi – strettamente connessi e quindi suscettibili di esame congiunto – sono infondati e vanno disattesi, dovendosi rilevare l'inammissibilità della nuova documentazione prodotta dalla ricorrente solo come allegato alla memoria dell'8.1.2026 sicchè detti documenti non possono assumere valenza probatoria alcuna.
Contrariamente a quanto si assume in ricorso (nonché con la citata memoria dell'8.1.2026) l'Ufficio non si
è limitato a dedurre – in via presuntiva – un maggior reddito della Amodeo dalla mera circostanza che la stessa, nell'anno 2012, detenesse il 50 % delle quote del relativo patrimonio (mentre le restanti quote si appartenevano al coniuge Nominativo_2) ma ha considerato la circostanza che la stessa Ricorrente_1 eseguisse pagamenti (dal proprio conto corrente personale) rientranti nella gestione della società, caratterizzata da una compagine estremamente ristretta.
Su tale ultimo aspetto nessuna specifica contestazione è stata sollevata in seno al ricorso introduttivo, dovendosi rimarcare che la Ricorrente_1 si è limitata a prospettare (in seno al ricorso) una separazione di fatto dal Nominativo_2 che non ha inciso – almeno sino all'anno di riferimento – sulla persistenza del rapporto di coniugio né tantomeno sulla titolarità giuridica ed effettiva del 50 % delle quote del capitale sociale.
Del resto, a ben vedere, le univoche risultanze dell'avviso di accertamento smentiscono l'assunto svolto dalla Ricorrente_1 con la memoria dell'8.1.2026 (ossia la propria estraneità alla gestione della società che sarebbe stata svolta dal Nominativo_2, quale amministratore unico, senza alcun coinvolgimento della socia): basti considerare che la Ricorrente_1 stessa ha effettuato svariati pagamenti di fatture passive attingendo dal proprio conto corrente (per un importo, non giustificato, di oltre euro 46.000,00 nel solo anno d'imposta 2012, cfr. pagg.5/20 dell'avviso, somma ampiamente superiore alla movimentazione in uscita dal conto del Nominativo_2) mentre non è stata offerta alcuna prova che gli utili extra bilancio prodotti dalla Società_1 SRL, (accertati induttivamente, ma in via definitiva, con l'avviso di accertamento n.TYS03CA03188/2017) siano stati destinati ed impiegati diversamente rispetto alla distribuzione agli (unici) due soci della stessa.
Ne deriva che la presunzione di distribuzione ai due soci (all'epoca legati da rapporto di coniugio) degli utili extra bilancio non ha trovato smentita in alcun elemento di valutazione e può, alla luce delle considerazioni sopra svolte, reputarsi provata.
In conclusione, a giudizio del Collegio il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese di lite - liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 1.600,00 per compensi.
Cosi deciso in Catania, 29 gennaio 2026.
Il Presidente est.
dott. Roberto Paolo Cordio
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2940/2018 depositato il 25/05/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01CA03248/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01CA03248/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01CA03248/2017 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.5.2018 Ricorrente_1 ha impugnato un avviso di accertamento (meglio descritto in ricorso) notificatale in data 11.12.2017, relativo al recupero a tassazione di Irpef e relative addizionali per l'anno d'imposta 2012, per redditi conseguiti quale socia al 50% della “Società_1 SRL”.
Lamenta la ricorrente, in sintesi:
che la detta società è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 4.10.2016;
che l'avviso opposto non sarebbe stato ritualmente sottoscritto;
che le conclusioni dell'avviso emesso nei confronti della Società_1 SRL quanto alla determinazione del maggior reddito da questa prodotto, erano errate ed era altresì errato l'assunto secondo cui – trattandosi di società a ristretta base sociale – le verifiche bancarie erano state estese ai soci;
che il maggior reddito imponibile accertato – in via presuntiva - nei confronti della società avevano dato luogo all'ulteriore presunzione di distribuzione ai soci di tale maggior reddito ma che tale seconda presunzione era l'unico elemento indiziario che aveva indotto l'Ufficio all'emissione dell'avviso di accertamento nei confronti dei soci, tra cui essa ricorrente, peraltro senza tenere conto dei costi necessari alla produzione del reddito.
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi l'annullamento dell'avviso opposto e non dovuta alcuna somma per le causali in questione;
vinte le spese.
L'Agenzia delle Entrate, si è costituita contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, siccome infondato con il favore delle spese.
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
Con ordinanza resa il 12.4.2021 giudizio è stato sospeso sino alla definizione di quello promosso dalla Società_1 SRL avverso l'avviso di accertamento da cui discende quello controverso in questa sede.
Indi la ricorrete ha riassunto il giudizio a seguito della pronunzia della Suprema Corte (che ha rigettato con ordinanza del 15.07.2025 il ricorso della società e dei soci) per effetto della quale l'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 SRL, per l'anno d'imposta 2012, è divenuto definitivo.
Ripristinato il contraddittorio, all'udienza pubblica del giorno 29.1.2026, presenti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di fatto giova premettere che la pretesa tributaria in esame discende – come è pacifico tra le parti
- dall'accertamento di utili extra bilancio in capo alla Società_1 SRL, contenuto nell'avviso di accertamento n.TYS03CA03188/2017 (relativo all'anno d'imposta 2012) e quindi dal susseguente recupero delle maggiori imposte dovute (per quanto rileva nel presente giudizio) sulla distribuzione di tale utili, presuntivamente avvenuta in favore dell'odierna ricorrente, titolare del 50% delle quote del relativo capitale sociale.
Il detto avviso di accertamento emesso nei confronti della società partecipata è stato impugnato dalla stessa
(nonché dai soci Nominativo_2 e Ricorrente_1) ma il relativo giudizio è stato definito con pronunzia di rigetto del ricorso, ormai passata in cosa giudicata (per il rigetto del ricorso in cassazione proposto avverso la pronunzia di appello n. 903/06/2022, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sez.
6, depositata il 03.02.2022, favorevole all'Ufficio).
Ciò premesso, per ragioni di ordine logico-giuridico s'impone, in primo luogo, l'esame della doglianza concernente la (prospettata) invalidità dell'avviso opposto perché sottoscritto da funzionario non validamente delegato.
A parere del collegio la doglianza è infondata.
Occorre tenere conto che - a norma dell'art. 42, comma 1 del DPR 600/73 - l'avviso di accertamento può essere sottoscritto, oltre che dal capo dell'ufficio, da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
Nella specie l'avviso in questione è sottoscritto dalla dott.ssa Sauro, impiegata appartenente alla carriera direttiva munita di delega di firma da parte del direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Catania, dirigente di ruolo e titolare del potere rappresentativo dell'Ufficio, come si evince dalla documentazione prodotta dall'Ufficio resistente.
Va soggiunto – per completezza – che l'atto risulta, senza contestazione alcuna, riconducibile all'autorità delegante ed all'Ufficio che lo ha emanato sicchè deve reputarsi comunque valido, come affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 220/2014).
Anche i restanti motivi – strettamente connessi e quindi suscettibili di esame congiunto – sono infondati e vanno disattesi, dovendosi rilevare l'inammissibilità della nuova documentazione prodotta dalla ricorrente solo come allegato alla memoria dell'8.1.2026 sicchè detti documenti non possono assumere valenza probatoria alcuna.
Contrariamente a quanto si assume in ricorso (nonché con la citata memoria dell'8.1.2026) l'Ufficio non si
è limitato a dedurre – in via presuntiva – un maggior reddito della Amodeo dalla mera circostanza che la stessa, nell'anno 2012, detenesse il 50 % delle quote del relativo patrimonio (mentre le restanti quote si appartenevano al coniuge Nominativo_2) ma ha considerato la circostanza che la stessa Ricorrente_1 eseguisse pagamenti (dal proprio conto corrente personale) rientranti nella gestione della società, caratterizzata da una compagine estremamente ristretta.
Su tale ultimo aspetto nessuna specifica contestazione è stata sollevata in seno al ricorso introduttivo, dovendosi rimarcare che la Ricorrente_1 si è limitata a prospettare (in seno al ricorso) una separazione di fatto dal Nominativo_2 che non ha inciso – almeno sino all'anno di riferimento – sulla persistenza del rapporto di coniugio né tantomeno sulla titolarità giuridica ed effettiva del 50 % delle quote del capitale sociale.
Del resto, a ben vedere, le univoche risultanze dell'avviso di accertamento smentiscono l'assunto svolto dalla Ricorrente_1 con la memoria dell'8.1.2026 (ossia la propria estraneità alla gestione della società che sarebbe stata svolta dal Nominativo_2, quale amministratore unico, senza alcun coinvolgimento della socia): basti considerare che la Ricorrente_1 stessa ha effettuato svariati pagamenti di fatture passive attingendo dal proprio conto corrente (per un importo, non giustificato, di oltre euro 46.000,00 nel solo anno d'imposta 2012, cfr. pagg.5/20 dell'avviso, somma ampiamente superiore alla movimentazione in uscita dal conto del Nominativo_2) mentre non è stata offerta alcuna prova che gli utili extra bilancio prodotti dalla Società_1 SRL, (accertati induttivamente, ma in via definitiva, con l'avviso di accertamento n.TYS03CA03188/2017) siano stati destinati ed impiegati diversamente rispetto alla distribuzione agli (unici) due soci della stessa.
Ne deriva che la presunzione di distribuzione ai due soci (all'epoca legati da rapporto di coniugio) degli utili extra bilancio non ha trovato smentita in alcun elemento di valutazione e può, alla luce delle considerazioni sopra svolte, reputarsi provata.
In conclusione, a giudizio del Collegio il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese di lite - liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 1.600,00 per compensi.
Cosi deciso in Catania, 29 gennaio 2026.
Il Presidente est.
dott. Roberto Paolo Cordio