Articolo 13 della Legge 28 marzo 2001, n. 149
Articolo 12Articolo 14
Versione
27 aprile 2001
Art. 13. 1. L'articolo 14 della legge n.184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. Il tribunale per i minorenni puo' disporre, prima della dichiarazione di adottabilita', la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione puo' riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione e' disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione e' comunicata ai servizi sociali locali competenti perche' adottino le iniziative opportune".
Entrata in vigore il 27 aprile 2001