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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1447/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
previa espunzione dal fascicolo della memoria di costituzione depositata in data 24.01.2024,
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 11 marzo 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n.1447/2020 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Clemente Massimiani (Cod. Fisc. ), che dichiara di voler C.F._2
ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC) ed al numero di Fax 095/8991644, ed Email_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto procuratore e difensore in IA, Via Vincenzo De
Simone n. 7;
ricorrente contro
, in persona del Direttore pro-tempore, c.f. Controparte_1 P.IVA_1
che, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., chiede di ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ai recapiti PEC , con domicilio digitale eletto come Email_2
da PEC di cui ai Registri di Giustizia, rappresentata e difesa nel presente giudizio ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., rappresentata e difesa nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 417-bis
del c.p.c., sia congiuntamente che disgiuntamente, dal dott. (c.f. Controparte_2
) e dal dott. (c.f. , in C.F._3 Controparte_3 C.F._4 servizio presso la Direzione Centrale Affari Legali;
resistente
Avente ad oggetto: mobbing e risarcimento danni.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso al giudice del lavoro di Enna, depositato in Cancelleria in data 30.09.2020, il ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio l'agenzia resistente per ottenere l'accertamento del compimento di distinte e reiterate pratiche vessatorie ai suoi danni, e per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (sub specie di danno esistenziale, ed all'immagine) cagionatigli dalla condotta asseritamente mobbizzante praticata nei suoi confronti.
Elencava tutta una serie di atti e comportamenti posti in essere nei suoi confronti in particolare nell'arco temporale intercorrente tra il mese di ottobre dell'anno 2015 e la fine dell'anno 2016.
Dette condotte, perpetrate dall'Amministrazione resistente, venivano sì riassunte:
• • illegittimo trasferimento dall' all' Controparte_4 [...]
(cfr. nota prot. n. 66589 del 28.10.2015), in aperta violazione dell'art. 33, co. Controparte_5
5, L. n. 104/1992 (in ragione dell'assistenza prestata a persona portatrice di handicap in condizione di gravità ex art. 3, co. 3, L. n. 104/1992), oltretutto perpetrato nei confronti di soggetto già
riconosciuto invalido civile al 50% e mantenuto, a fronte delle diverse istanze dell'interessato,
financo a fronte di vacanza di posizioni dirigenziali per pensionamenti;
• • illegittimo e gravoso procedimento disciplinare avviato senza alcun fondamento e
difatti poi archiviato con nota prot. n. 183300 del 2.11.2016;
• • illegittima privazione della retribuzione di risultato per gli anni 2015 e 2016. Adiva l'intestato Tribunale formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare, nei confronti del ricorrente, la nullità e/o illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per
- nullità e/o illegittimità del trasferimento disposto con nota prot. n. 66589 del 28.10.2015;
- illegittimo esercizio dei poteri di controllo e disciplinare confluiti nel procedimento disciplinare disposto con nota prot. n. 121011 del 28.07.2016, archiviato con nota prot. n. 183300 del 2.11.2016;
- illegittima valutazione e privazione della retribuzione di risultato degli anni 2015 e 2016;
- accertare e dichiarare la sussistenza di una condotta di mobbing od in subordine di straining nei confronti del ricorrente;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per effetto della condotta dell'Amministrazione resistente, come esposti in narrativa e complessivamente quantificati nell'importo di Euro 63.924,13 a titolo di danni patrimoniali – di cui Euro 33.282,44 per illegittima privazione della retribuzione di risultato degli anni 2015 e 2016, ed Euro 30.641,69 per pregiudizio alla professionalità – ed Euro 42.000,00 a titolo di danni non patrimoniali – di cui Euro 28.000,00 quale voce di pregiudizio esistenziale ed Euro
14.000,00 per pregiudizio all'immagine, alla dignità, all'onore ed alla reputazione – o nelle diverse voci e/o nei diversi importi maggiori o minori ritenuti di giustizia, anche in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al ristoro, nei confronti del ricorrente, dei suddetti pregiudizi;
- in ogni caso, accertare e dichiarare nulle e/o illegittime le schede di valutazione del ricorrente degli anni 2015 e 2016;
- accertare e dichiarare, indi, il diritto del ricorrente alla retribuzione di risultato degli anni 2015 e
2016, e, per l'effetto, ove non già riconosciuta quale posta risarcitoria, condannare l'Amministrazione
resistente alla corresponsione, nei confronti del ricorrente, della retribuzione di risultato degli anni o minore ritenuto di giustizia, anche a mezzo disponenda CTU e/o anche in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- in via gradata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla nuova e legittima valutazione per gli anni 2015 e 2016, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla suddetta valutazione e ad ogni conseguente statuizione in punto di attribuzione della retribuzione di risultato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società resistente che contestava la fondatezza delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
Ammessa in parte ed espletata la prova testimoniale dedotta dalla ricorrente, all'odierna udienza previsa espunzione della memoria di costituzione depositata in data 24.01.2024 lo scrivente giudice ha emesso la seguente sentenza.
********
Preliminarmente si da atto, in accoglimento dei rilievi di parte ricorrente di cui alle note sostitutive d'udienza del 06.02.2024, della inutilizzabilità della memoria di costituzione depositata dall'agenzia resistente in data 24 gennaio 2024.
Se ne rileva la assoluta irritualità ed inammissibilità in ragione del fatto che l'agenzia risultava già
costituita con memoria del 05.11.2021, motivo per cui tale ulteriore deposito costituisce un'indebita duplicazione di atti difensivi.
Né tale atto può valutarsi alla stregua di note difensive giacchè, a parte l'inequivoco nomen impiegato di “memoria di costituzione nel giudizio ex art. 414 c.p.c.”, si rileva per un verso, come tale deposito non siano mai stato autorizzato (l'udienza del 07.02.2024 successiva al deposito della memoria, costituiva rinvio d'ufficio dell'udienza del 08.03.2023 fissata per comparizione delle parti dopo l'esperimento della prova delegata al gop, mentre il decreto che prevedeva la trattazione scritta dell'udienza del 07.02.2024 ed il deposito di note in sostituzione d'udienza ex art 127 ter, è successivo al deposito della memoria incriminata, recando data 30.01.2024) e per altro come l'atto contenga narrazione di fatti ed eccezioni diversi da quelli contenuti nella (prima) memoria di costituzione.
Ne viene dunque disposta la espunzione dal fascicolo.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.
Il ricorrente chiede che sia accertata la reiterata messa in atto, nell'ambiente di lavoro, e nei propri confronti, di comportamenti e pratiche di tipo persecutorio e vessatorio attuati dai propri superiori integranti nel loro complesso mobbing.
Occorre in primo luogo passare al vaglio i singoli episodi denunciati dal ricorrente.
1. SULL ILLEGITTIMO TRASFERIMENTO
Il ricorrente, già invalido al 50%, dalla sede di IA, veniva trasferito ad con provvedimento CP_5
del 28.10.2015, nonostante l'assistenza prestata a persona portatrice di handicap in condizione di gravità ex art. 3, co. 3, L. n. 104/1992 (dato, quest'ultimo, documentato ed incontestato)
A suo dire, il superiore provvedimento, veniva adottato in spregio della tutela della disabilità
riconosciuta dall'ordinamento in favore del soggetto che assiste congiunta portatrice di handicap in condizione di gravità, nonché del diritto alla sede scolpito nell'art. 33, co. 5, L. n. 104/1992, e financo nell'assoluta noncuranza delle istanze provenienti dallo stesso interessato e della rispettiva condizione di invalido.
La doglianza è fondata.
La risoluzione della controversia dipende dall'interpretazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma
5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b),
della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado
(…) “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da
assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. L'interpretazione si giova dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia l'istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della “persona handicappata”, nè la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso
“ove possibile” (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997). Nel più
recente intervento sulla norma, è stato specificamente precisato che la possibilità di applicazione può
essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002).
Le posizioni espresse dal Giudice delle leggi hanno ispirato l'orientamento della Suprema Corte, che ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l'inciso “ove possibile” richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico -potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass.
829/2001, 12692/2002 e da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27.03.2008, n. 7945).
Ciò posto, il dissenso opposto dal ricorrente al trasferimento appare legittimo.
Innanzitutto nella specie, appare superabile il rilievo secondo cui il diritto di cui all'art 33, sarebbe in realtà condizionato, ciò poichè nella presente vertenza l'amministrazione resistente non allega,
tanto meno prova, quali siano le specifiche esigenze economiche ed organizzative che avrebbero di fatto impedito la libera esplicazione del diritto di scelta previsto dalla legge. Il dato risulta dirimente tanto più alla luce del fatto, puntualmente documentato dal ricorrente, secondo cui le sue rimostranze si fondavano, tra l'altro, sulla eccepita ed effettiva esistenza di posti dirigenziali vacanti su IA a seguito di pensionamenti (il rilievo non è poi oggetto di contestazione). Inoltre, del tutto inconferenti risultano le difese spiegate dall' l'amministrazione sul punto nella misura in cui si prende posizione, dilungandosi anche con plurimi richiami giurisprudenziali, sulla supposta mancata violazione dell'art 33 comma 6 della legge 104/92, mai dedotta ed eccepita dal ricorrente, afferendo quella previsione normativa, ad ipotesi affatto distinta da quella sub iudice, ove si pone piuttosto l'accento sulla denunciata violazione dei diritti dell'assistito (garantiti dal comma
5) prima ancora che del lavoratore disabile.
Risulta pertanto, per quanto sopra rilevato la plateale illegittimità del disposto trasferimento giacchè
attuato in plateale violazione e spregio dell'art 33 comma 5 della legge 104/92.
Per quanto sopra va ritenuta la illegittimità del disposto trasferimento.
2. SULLA INGIUSTA VESSAZIONE PATITA IN OCCASIONE DEL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE INTENTATO NEI SUOI CONFRONTI.
Il ricorrente assume che la vicenda in oggetto costituirebbe ulteriore vessazione per i seguenti motivi:
Il suo operato veniva messo sotto la lente di ingrandimento per un periodo superiore ai 7 mesi, e precisamente dall'1.11.2015 (data di decorrenza del trasferimento) al 24.05.2016.
Dette prolungate indagini confluivano nell'instaurazione in data 02.08.2016 (con nota prot. n.
121011 del 28.07.2016) – già tardiva per violazione del principio di immediatezza (risalendo i fatti addirittura a 9 mesi prima) oltre che per violazione del termine dei 20 giorni scolpito nel precedente art. 55-bis, commi 2 e 4, D. Lgs. n. 165/2001, nel testo vigente pro tempore (in ragione di notifica intervenuta il 2.08.2016, a fronte di notizia dell'8.07.2016) – di un procedimento disciplinare pretestuoso, gravoso, inquisitorio e del tutto infondato, fino al punto che lo stesso
[...]
in esito alle difese presentate dall'interessato, si trovava costretto ad Controparte_6
archiviarlo in data 02.11.2016 (cfr. allegato 11.3).
E' pacifico come, a prescindere dai denunciati (ed effettivamente sussistenti) errores in procedendo in cui la resistente incorreva e dalle eccepite irregolarità commesse (tutte esistenti ed effettive) il procedimento de quo, si sia concluso con l'archiviazione. D'altra parte lo è altrettanto, che per le modalità con cui si è esplicata l'attività d'indagine (avviata proprio in occasione dell'insediamento del ricorrente ad ea articolatasi in un arco temporale obiettivamente eccessivo, in assenza di CP_5
elementi indiziari che sarebbe stato onere della resistente indicare) e per le ragioni che hanno portato all'atto di archiviazione, in cui sostanzialmente si rileva la assoluta, plateale ed evidente infondatezza e pretestuosità delle accuse, si disveli una condotta gratuitamente vessatoria ed un evidente intento persecutorio specie se letto in correlazione al trasferimento da poco disposto ai danni ( è il caso di dirlo) del ed in chiara violazione di legge. Pt_1
Cont L'intento vessatorio è in re ipsa risulta infatti che “Lo stesso si trovava costretto a constatare nella circostanza che, in risposta alle rispettive richieste istruttorie, la – che aveva Parte_2
dato abbrivio alla illegittima azione inquisitoria, punitiva e vessatoria – aveva prodotto documentazione atta a confermare «quanto esplicitato dal dirigente in oggetto in sede di memorie
difensive» (cfr. provvedimento di archiviazione prot. 0183300 del 2.11.2016).
In sostanza veniva avviato e condotto, con attività investigativa protrattasi per oltre 7 mesi, per una durata complessiva di quasi un anno, un procedimento disciplinare fondato su addebiti smentiti da documentazione già in possesso del soggetto ( ) che tale procedimento aveva Parte_2
inteso avviare e di fatto condotto.
La motivazione esplicitata nel provvedimento di archiviazione rivela pertanto in modo inequivoco la mala fede e la scorrettezza dell'autorità procedente.
3. SULLA MANCATA EROGAZIONE DELLA INDENNITà DI RISULTATO.
Si premetta che il sistema di valutazione della dirigenza dell' prende le mosse, Controparte_1
oltre che dalla c.d. riforma Brunetta approvata con D.Lgs. n. 150/2009, dal D.P.C.M. n. 158/2016 e dal sistema “S.I.R.I.O.” (“Sistema Integrato di Risultati, Indicatori ed Obiettivi”) applicato ai dirigenti dell' sin dall'anno 2002. CP_1
Detto sistema di valutazione, in rilievo nella fattispecie, contemplava n. 2 voti, uno per i risultati conseguiti ed uno per le competenze. Il primo controllo rigorosamente oggettivo, basato sul raffronto tra i risultati-obiettivi prefissati e quelli conseguiti dal dirigente, è sfociato in un giudizio ampiamente positivo. Risultano infatti brillantemente conseguiti dal ricorrente tutti gli obiettivi affidatigli, come è dato desumere dall'impiego costante ( per 3 periodi su 4) nella relativa scheda valutativa della formula “superiore alle aspettative” ( mentre per un solo bimestre, ovvero nei mesi di novembre-dicembre 2015, ovvero in concomitanza con l' insediamento nella nuova sede la formula è “ in linea con le aspettative”).
E, viceversa, per quanto riguarda la valutazione sulle competenze essa si rivelava insufficiente. Così
si attribuivano al ricorrente rispettivamente 8 centesimi e 5 centesimi di punto in meno del dovuto.
Ora, in disparte la considerazione che appare quanto meno singolare (ai limiti della preordinazione ad arte) che la valutazione si discosti di una manciata di centesimi da quella utile, e che dunque sia fuori discussione che il giudizio di inadeguatezza in parte qua, non sia frutto di una valutazione fondata su parametri e rilievi trancianti, si osserva come taluni delle voci di giudizio presentino evidenti profili di contraddittorietà, sia rispetto alla valutazione afferente ai risultati (basti pensare che il viene valutato in relazione a tutti gli obiettivi in modo eccellente atteso il rilevato Pt_1
conseguimento di risultati superiori alle aspettative mentre poi si afferma che tende a appiattirsi su
standard minimi o che non ha piena padronanza del proprio mestiere) che nel raffronto interno (
afferente a tutte le voci complessivamente considerate di tale griglia).
Da un lato, infatti, si asseriva in riferimento al ricorrente : “non ha piena padronanza del proprio mestiere”; “assume l'iniziativa ma stenta a mantenerla”; “tende ad appiattirsi sugli standard minimi”;
“si adegua, pur con qualche incoerenza, alle regole deontologiche dell'Agenzia”; “esprime un'idea di assertività prevalentemente formalistica”; “delega compiti routinari”.
Dall'altro e nella medesima griglia si asseriva: “applica criticamente solide conoscenze teoriche”;
“applica le nuove conoscenze al proprio ambiente di lavoro”; “ha sufficiente capacità di iniziativa”;
“stabilisce propri parametri di miglioramento”; “applica le regole in modo flessibile”; “rispetta gli standards”; “ha successo nel confronto diretto”; “evita accuratamente situazioni di conflitto d'interessi”; “fa osservare le regole”; “delega compiti che non sono di mera routine”; “promuove l'efficacia del gruppo”.
Si tratta di giudizi palesemente illogici e contraddittori e soprattutto non supportati da dati oggettivi
(come meglio si dirà infra).
Senza contare che anche il contesto temporale ha il suo peso.
Ed invero la mancata erogazione della indennità di risultato, si riferisce al biennio 2015 e 2016
Ora, il rapporto di lavoro sino al 31.10.2015, si era svolto presso la sede di IA, fase temporale
(pari a 5/6 di annualità per l'anno 2015) in relazione alla quale nessun appunto era mai stato mosso nei confronti dell'interessato, da sempre premiato ed elogiato.
I rilievi riguardano il lavoro svolto presso la nuova sede di CP_5
Quindi si ha che il ricorrente viene privato della retribuzione di risultato in relazione all'anno 2015
pur avendo svolto ben 10 mesi di lavoro preso la sede catanese senza che mai alcun rilievo gli fosse mosso, tanto ciò vero (ovvero che nell'anno in oggetto i risultati dell'ufficio globalmente inteso erano stati conseguiti) che il successore del ricorrente per i restanti mesi di reggenza ( 2) percepiva per quell'anno regolarmente la suddetta retribuzione (vedasi testimonianza del teste ). Tes_1
In relazione ai restanti due mesi in cui il ricorrente dirigeva la sede di venivano raggiunti gli CP_5
obiettivi e la valutazione negativa veniva affidata ai contraddittori, per come si è visto, indicatori sulle competenze.
Altro aspetto degno di nota afferisce al fatto per cui i giudizi in esame provenivano da CP_8
che mai risultavano essersi recati in loco (ad oltre un centinaio di Km) a conoscere l'operato
[...]
del ricorrente.
La circostanza che ha trovato conferma all'esito della esperita prova orale (testi e Tes_2
) risulta quanto meno anomala. Tes_3
Se a ciò si aggiunga che l'unica difesa sul punto attiene alla rappresentata circostanza per cui tutti i
valutatori valutano la prestazione non solo attraverso l'osservazione diretta, ma anche raccogliendo
informazioni da chi ha potuto osservare più da vicino la prestazione e valutando la documentazione disponibile (es. note emanate dal Dirigente, ordini di servizio, monitoraggi sugli obiettivi, ecc.) e che di tali pretesi atti interni volti a connotare negativamente le competenze del ricorrente (note, atti di monitoraggio, ordini di servizio) non vi è traccia in atti, si trae ulteriore conferma della assoluta non conformità alle regole di correttezza e buona fede dei giudizi espressi nei confronti del nel Pt_1
caso specifico.
Infine la valutazione degli anni 2015 e 2016 si appalesa illegittima, altresì, per la violazione dell'art. 7, co.
2-bis, D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., per la mancata istituzione delle procedure di conciliazione a garanzia dei valutati. Il dato non è in alcun modo oggetto di contestazione.
Se a tutto ciò si aggiunge che il ricorrente aveva sempre ottenuto valutazione positive, essendo risultato negli anni costantemente destinatario della retribuzione di risultato ( ciò fino all'anno 2014)
e che tale riconoscimento veniva negato per la prima volta, all'indomani (ovvero in breve successione temporale) degli accadimenti che avevano visto le plausibili rimostranze del ricorrente dapprima per l'illegittimo trasferimento subito, di poi in relazione alle a dir poco singolare vicenda afferente al procedimento disciplinare incomprensibilmente (per come rilevato) avviato nei suoi confronti, ne segue che anche sotto il profilo della sua collocazione temporale, la decisione di negare il premio di risultato al ricorrente si incardina in una sequenza di fatti ed azioni, (di cui è culmine),
univocamente tesi a penalizzare il ed a vessarlo con plurime condotte dalla chiara Pt_1
connotazione persecutoria, e in riferimento all'ultima evenienza, altresì, dall'indubbio tenore punitivo.
Le considerazioni che precedono portano a ritenere del tutto indebita la negazione al , della Pt_1
indennità di risultato nel biennio in oggetto. Né si tratta di sostituirsi arbitrariamente alle valutazioni degli organi a ciò adibiti, ritenendo questo decidente da una parte, rilevanti e probanti i giudizi espressi in ordine ai risultati raggiunti dal , e dall'altra rivelatrici in modo dirimente della non Pt_1
aderenza alla realtà delle cose, le gravi ed insanabili contraddizioni ravvisate in punto di valutazioni sulle competenze del predetto. Al ricorrente va pertanto riconosciuto il suddetto emolumento che conformemente a quanto indicato in ricorso ( in assenza di specifiche e puntuali contestazioni sul punto da parte della resistente) può
essere quantificato nell'importo di Euro 16.641,22 (risultante dalla media delle retribuzioni di risultato degli anni 2010-2014) x 2 annualità, vale a dire nell'importo di Euro 33.282,44.
Tutto ciò premesso appare opportuno, a questo punto, preliminarmente, svolgere alcune brevi considerazioni di ordine generale.
Il mobbing, come viene comunemente inteso dalle scienze mediche, sociologiche e giuridiche non si esaurisce nella sommatoria di comportamenti già vietati dalle norme, ma postula ed esige un elemento aggiuntivo, è caratterizzato da una connotazione complessiva che rende vietati comportamenti altrimenti leciti, ed aggrava il significato giuridico e sociale di comportamenti già vietati e per i quali l'ordinamento già assicura tutela.
Alla base del mobbing vi è, infatti, un elemento psicologico, una ratio discriminatoria, che costituisce un quid pluris in grado di connotare una tipologia di comportamenti di per se stessi non sempre illeciti,
ma che, in quanto convergenti verso un fine ultimo vessatorio, ed organizzati in sequela (cioè reiterati e continuativi nel tempo), oltre ad arrecare un maggior danno, perseguono un intento di degrado che il singolo atto non sarebbe altrimenti in grado di conseguire.
In tutti i casi spetta al giudice verificare, di volta in volta, in concreto, se il comportamento datoriale risponda a logiche di razionalità e coerenza rispetto ai fini organizzativi perseguiti, ovvero se lo stesso sia espressione di un atteggiamento ostile o penalizzante nei confronti del lavoratore eventualmente pretermesso in modo ingiustificato, ovvero, ancora, se lo stesso comportamento sia inquadrabile nell'ambito della normale conflittualità connaturata ad un luogo ad alta densità emotiva qual è
l'ambiente di lavoro.
Qui c'è da indagare un animus, un aspetto soggettivo che però, in quanto tale, per essere giuridicamente sanzionabile si deve concretare in una voluta afflizione del lavoratore. La ratio della tutela contro il mobbing è da rinvenire, nella volontà di perseguire e punire quelle condotte che abbiano un quid pluris di antigiuridicità rispetto a quelle tipizzate o già ex se sanzionate dal legislatore o individuarne altre "atipiche" ma tutte ugualmente lesive della dignità della persona del lavoratore e volte alla realizzazione di finalità illecite.
In questo contesto sarà il lavoratore a dover offrire la prova anche della volontà persecutoria, oltre che, successivamente, del danno alla salute prospettato e dello stretto nesso di causalità tra questo e la condotta datoriale.
Ciò chiarito, venendo al caso di specie, risulta comprovata la reiterazione di condotte chiaramente vessatorie ai danni del ricorrente ( l'illegittimo trasferimento, penalizzante sotto l'aspetto professionale e dei disagi connessi agli spostamenti quotidiani cui il ricorrente è stato costretto, la pretestuosità del procedimento disciplinare incoato ai danni del ricorrente protrattosi per quasi un anno con tutte le implicazioni in termini di disagi psicologici ingiustamente arrecati al , Pt_1
infine, la indebita – per le ragioni ampiamente esposte - negazione del premio di risultato). Trattasi
di una trama di atti e comportamenti dal marcato carattere persecutorio, promananti dai superiori del ricorrente che non possono, proprio per la pervicacia che li connota, non considerarsi indice di un chiaro accanimento nei confronti del ricorrente, rivelatore dell'intento precipuo, neanche troppo celato, di calpestarne la professionalità e soprattutto di mortificarne la dignità di persona.
In conclusione ricorre una sequenza sistematica di atti vessatori ed è altresì riscontrabile l'esistenza di una vera e propria strategia persecutoria attuata ai danni del ricorrente.
L'elemento persecutorio e intrinsecamente illecito del mobbing, cioè il quid pluris di offensività,
giustifica, peraltro, il risarcimento del danno "ulteriore" (rispetto alla oggettiva vulnerazione del rapporto contrattuale) arrecato al lavoratore.
Per quanto riguarda i danni patrimoniali essi si risolvono nella mancata erogazione della dovuta indennità di risultato per il biennio in esame.
Si tratta ora di valutare i danni non patrimoniali concretamente subiti dal ricorrente. Non si ravvisa il paventato pregiudizio alla professionalità.
Il fatto che il ricorrente sia stato inviato a dirigere una sede con un bacino di utenza notevolmente inferiore rispetto a quella di provenienza, non integra di per se in mancanza di altri indici che sarebbe stato onere del ricorrente allegare e provare (specie sotto il profilo eccepito della supposta perdita di chance) un pregiudizio alla professionalità tanto più se si considera la limitatezza del periodo di tale adibizione (circa un anno).
Sono invece risarcibili il danno esistenziale ed all'immagine asseritamente subiti.
Si osserva in premessa come il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato.
Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di “danno evento”.
E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesioni di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo. ( cfr. S.U. 11/11/2008 n. 26972, Pres. Carbone Est. Preden, in Orient. della
giur. del lav. 2009, 1).
Nel caso di specie non solo tali danni sono stati puntualmente individuati dal ricorrente ma gli stessi emergono pacificamente dagli atti di causa.
Ed invero, accertato per come sopra chiarito che ingiustamente ed illegittimamente veniva disposto il trasferimento del ricorrente presso la sede di risultano giocoforza implicitamente dimostrati CP_5
tutti i danni esistenziali – conseguenza dedotti ovvero:
i disagi connessi ai tempi di percorrenza, tempo rispetto alla sede pregressa ed alla propria residenza
(ubicata ad oltre 120 Km dalla nuova sede, a fronte dei 38 Km circa percorsi in precedenza, nonché
ad oltre un'ora e mezza di percorrenza stradale, a fronte dei 37 minuti circa richiesti in precedenza;
,
quelli correlati al radicale cambiamento in senso peggiorativo delle abitudini e condizioni di vita del ricorrente , tanto più in relazione alla propria condizione di invalido civile al 50% ed al proprio obbligo di assistenza a familiare disabile grave. Sussiste l'ulteriore pregiudizio all' immagine, all'evidenza scaturito dall'illegittimo procedimento disciplinare subito anche in relazione alle modalità particolarmente gravose e penalizzanti con cui la vicenda si svolse, giacchè il veniva fatto bersaglio di indagini, sfociate in addebiti del tutto Pt_1
pretestuosi, per circa 7 mesi, e veniva messo sotto scacco per un anno intero (sino al 2.11.2016),
nonchè costretto alla gravosa difesa addirittura nel corso del periodo feriale.
Senza contare i riflessi sulla sulla reputazione del , sino ad allora considerato dirigente Pt_1
produttivo ( aveva sempre ottenuto la corresponsione dell'emolumento in questione fino all'anno prima 2014) e stimato (vedansi anche gli articoli di stampa prodotti ) scaturiti dall'illegittima (come si è detto) privazione della retribuzione di risultato.
Tali danni non patrimoniali possono essere complessivamente liquidati in via equitativa e quantificati nell' ammontare di euro 15 mila ( ovvero mille euro in ragione di ogni mese di illegittima adibizione presso la sede di . CP_5
Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
In accoglimento del ricorso, previa declaratoria di illegittimità del trasferimento disposto nei confronti del ricorrente e degli atti datoriali che hanno comportato la privazione della retribuzione di risultato in favore del negli anni 2015 e 2016, accerta e dichiara che nei confronti del ricorrente sono Pt_1
state attuate condotte e pratiche vessatorie ascrivibili a mobbing;
condanna la società resistente a risarcire al ricorrente il danno patrimoniale da mancata erogazione della retribuzione di risultato in relazione agli anni 2015 e 2016 nella misura di Euro 33.282,44 e condanna altresì la resistente a risarcire i danni non patrimoniali subiti nella misura di euro 15.000,00
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
Condanna la resistente in persona legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi € 8815,00, oltre a spese generali IVA e CPA come per legge.
Enna, 11.03.2025
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Il Giudice del lavoro
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2015 e 2016, come sopra quantificata nell'importo di Euro 33.282,44 o nel diverso importo maggiore