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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/06/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3619 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
( p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MEDA KATIA, con domicilio eletto in Oderzo, alla via Savonarola n.11 presso il difensore avv. MEDA
KATIA;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
( p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. IACOBELLI FRANCESCO, con domicilio eletto in Genova alla via Fieschi n.8/10, presso il difensore avv. IACOBELLI FRANCESCO;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo N. 1109/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 21 luglio 2024, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 26.937,23 oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio, in virtù del contratto stipulato inter partes in data 13.06.2023 avente ad oggetto l'esecuzione di opere di efficientamento energetico presso un immobile sito in Cogoleto alla via Gioventù n.5.
A sostegno della proposta opposizione ha dedotto di non aver potuto corrispondere quanto richiesto a Parte_1 causa della mancata maturazione dei crediti fiscali relativi al presso cui sono stati effettuati i lavori e CP_2 dunque ha dedotto l'impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Ha chiesto quindi di accogliere l'opposizione e per l'effetto ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita parte opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto a sostegno della proposta opposizione chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiutivo opposto con condanna di parte opponente ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa, dopo la pronunzia in merito alla provvisoria esecutività del decreto opposto, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
- 1 - L'opposizione è infondata e va rigettata.
Occorre prima di tutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e di prova, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza;
quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Il credito di cui è lite è stato ingiunto sulla base di un contratto e di due fatture commerciali.
E' noto che in tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa nell'inadempimento (vedi ex plurimis Cass. 11692/99).
E' altresì principio pacifico in giurisprudenza che in caso di rapporto non contestato le fatture possano costituire prova sufficiente del credito per la somma ingiunta anche in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Ed invero, 'La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto' (così Trib. Roma 01 marzo 2017 n. 4026; cfr. Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2006, n. 13651; cfr. Cass. Civ., 11 marzo 2011, n. 5915).
Ciò precisato e venendo alle doglianze di parte opponente va osservato quanto segue.
Nel caso di specie, la parte opponente non contesta l'esistenza del rapporto tra le parti né l'esecuzione dei lavori da parte dell'opposta.
Deduce l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per la mancata maturazione dei crediti fiscali che erano stai ceduti all'opponente ( general contractor) da parte del . CP_2
Ebbene in via generale si osserva che con l'espressione general contractor - mutuata dal diritto degli appalti pubblici (art. 194 codice dei contratti pubblici) - si identifica una persona fisica o, più frequentemente come nel caso di specie, una società dotata di idonea capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria a cui il committente affida l'intera pratica del bonus fiscale e che, quindi, si occupa di gestire e ottimizzare tutte le procedure che caratterizzano un intervento edilizio, da quella burocratica a quella esecutiva di completa realizzazione dell'opera.
Questo soggetto, più precisamente, si impegna ad eseguire, con organizzazione e mezzi propri, le opere e le forniture occorrenti alla realizzazione degli interventi.
Inoltre, vista la possibilità di convertire l'agevolazione fiscale usufruibile in credito di imposta cedibile sul
- 2 - corrispettivo dovuto, il general contractor gestisce, per conto del committente, anche tutte le conseguenziali attività legali, amministrative, tecniche e contabili, il tutto con proprie risorse professionali direttamente individuate e contrattualizzate.
In altri termini, tale figura riveste il ruolo di garante del rispetto di tutti gli adempimenti burocratici nonché delle scadenze tecniche previste per la realizzazione delle opere, osservanza necessaria per poter accedere alle agevolazioni fiscali.
Orbene, la odierna parte opponente si è resa inadempiente rispetto al pagamento dei lavori effettuati dall'odierna opposta ma deduce una impossibilità sopravvenuta della prestazione per non aver potuto monetizzare i crediti fiscali che sono stati rifiutati dall'Agenzia delle Entrate.
Ciò detto, nel caso di specie, non può venire in rilievo una impossibilità sopravvenuta della prestazione atteso il difetto dei requisiti della non prevedibilità dell'evento impeditivo dell'adempimento e della non imputabilità dello stesso al debitore per le ragioni che seguono.
nella qualità di general contractor e, pertanto, in relazione agli obblighi e rischi connessi a tale ruolo, Parte_1 nonché in ossequio al principio di buona fede e correttezza che deve investire tutte le fasi negoziali avrebbe dovuto valutare già durante la fase delle trattative e prima della stipula del contratto con la parte opposta la possibilità di monetizzare il futuro credito fiscale che il Condominio committente avrebbe - e, di fatto, ha- ceduto a titolo di corrispettivo dell'appalto, rivolgendosi ad istituti bancari ovvero a società finanziarie all'uopo abilitate con la conseguenza che in caso di impossibilità di reperire un soggetto cessionario e, quindi, rilevata la difficoltà di monetizzare il credito fiscale, la stessa non avrebbe dovuto concludere l'appalto non potendo, di fatto, garantire il rispetto dei futuri obblighi contrattuali.
A ciò si aggiunge che la monetizzazione del credito fiscale mediante cessione a istituti bancari rappresenta uno dei modi per poter conseguire più agevolmente liquidità tale da poter pagare le ditte esecutrici degli interventi edilizi appaltati, ma non l'unico.
In altri termini, se una società assume la qualifica di general contractor e, quindi tra gli altri, l'obbligo di liquidare le opere appaltate deve possedere la capacità finanziaria idonea a tal fine.
In difetto di una siffatta consistenza finanziaria, e dunque di risorse proprie, deve attivarsi per individuare una modalità alternativa per conseguire liquidità mediante, ad esempio- come accade nella maggioranza dei casi- la monetizzazione del credito fiscale tramite cessione dello stesso ad istituti bancari con la conseguenza che se non ricorrono le condizioni tali da poter garantire il futuro adempimento dell'obbligo di pagamento dei SAL
l'impresa dovrà astenersi dallo stipulare il contratto di appalto, senza poter, di contro, invocare la estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta.
L'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., estingue l'obbligazione è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e non si identifica, pertanto, con una semplice difficoltà di adempiere (cfr. Cass. 7-2-1979 n. 845), e cioè con una qualsiasi causa che renda più oneroso l'adempimento (Cass. 14-4-1975 n. 1409), ma consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento; il che, “alla stregua del principio secondo cui genus nunquam perit, può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro” (Cass.
16.3.1987 n. 2691; Cass. 17.6.1980 n. 3844; Cass. 15.7.1968 n. 2555; nello stesso senso Cass. 30.4.2012 n.
- 3 - 6594).
Pertanto, “l'estinzione di una obbligazione può derivare unicamente dal sopravvenire di un evento che oggettivamente e in modo assoluto impedisca la possibilità della relativa prestazione” (Cass. sez. II n. 25777,
15.11.2013).
La natura fungibile del denaro, per le ragioni sopra esposte, non può giustificare l'eccezione di cui all'art. 1256
c.c., stante che si tratta di bene individuabile nel suo genere e non nella sua specificità.
Ne consegue che l'asserito mancato ottenimento della monetizzazione del credito non esonera il committente dall'obbligo di saldare l'operato del subappaltatore, da adempiere, se non attraverso l'introito ottenuto dalla monetizzazione del credito, con risorse di carattere pecuniario aliunde rinvenute.
In assenza di specifiche previsioni contrattuali ( non presenti nel caso di specie) non si può pregiudicare il pagamento del corrispettivo del subappaltatore ( e cioè dell'odierna parte opposta), il quale è estraneo alle dinamiche interne al rapporto instaurato tra il Condominio e l'odierna parte opponente.
La cessione del credito è infatti incerta nell'an e nel quando: il credito oggetto di cessione, infatti, non è vincolato ad un'unica modalità di sfruttamento, potendo lo stesso essere capitalizzato ovvero anche opposto in compensazione con debiti della medesima natura fiscale.
Rispetto ai diversificati profili di utilizzo, il subappaltatore è estraneo, non potendo su costui ricadere la scelta di come impiegare il credito suddetto.
Alla luce di tali motivazioni, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Riguardo infine alla domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta, essa non può trovare accoglimento posto che non possono essere rinvenuti profili di fondatezza “tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare(almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, più equitativa, del danno lamentato” (Cass. sez. III del 27.10.2015, n. 21798). Nel caso di specie, invero, parte opposta si è limitata a proporre tale domanda, senza specificare le conseguenze pregiudizievoli concretamente patite, né la loro ascrivibilità alla condotta colposa dell'opponente.
In ogni caso, considerata la complessità delle questioni contrattuali sorte a seguito dell'introduzione del bonus
110% e delle successive e ripetute modifiche normative intervenute non sussistono neppure i presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e introduttiva e i parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie) e decisionale (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 26.001,00 e 52.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1109/2024 emesso dal G.U. presso il Tribunale di Busto Parte_1
Arsizio in data 21 luglio 2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 1109/2024
- 4 - che dichiara esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese processuali che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 5.261,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 25/06/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 5 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3619 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
( p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MEDA KATIA, con domicilio eletto in Oderzo, alla via Savonarola n.11 presso il difensore avv. MEDA
KATIA;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
( p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. IACOBELLI FRANCESCO, con domicilio eletto in Genova alla via Fieschi n.8/10, presso il difensore avv. IACOBELLI FRANCESCO;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo N. 1109/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 21 luglio 2024, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 26.937,23 oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio, in virtù del contratto stipulato inter partes in data 13.06.2023 avente ad oggetto l'esecuzione di opere di efficientamento energetico presso un immobile sito in Cogoleto alla via Gioventù n.5.
A sostegno della proposta opposizione ha dedotto di non aver potuto corrispondere quanto richiesto a Parte_1 causa della mancata maturazione dei crediti fiscali relativi al presso cui sono stati effettuati i lavori e CP_2 dunque ha dedotto l'impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Ha chiesto quindi di accogliere l'opposizione e per l'effetto ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita parte opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto a sostegno della proposta opposizione chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiutivo opposto con condanna di parte opponente ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa, dopo la pronunzia in merito alla provvisoria esecutività del decreto opposto, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
- 1 - L'opposizione è infondata e va rigettata.
Occorre prima di tutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e di prova, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza;
quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Il credito di cui è lite è stato ingiunto sulla base di un contratto e di due fatture commerciali.
E' noto che in tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa nell'inadempimento (vedi ex plurimis Cass. 11692/99).
E' altresì principio pacifico in giurisprudenza che in caso di rapporto non contestato le fatture possano costituire prova sufficiente del credito per la somma ingiunta anche in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Ed invero, 'La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto' (così Trib. Roma 01 marzo 2017 n. 4026; cfr. Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2006, n. 13651; cfr. Cass. Civ., 11 marzo 2011, n. 5915).
Ciò precisato e venendo alle doglianze di parte opponente va osservato quanto segue.
Nel caso di specie, la parte opponente non contesta l'esistenza del rapporto tra le parti né l'esecuzione dei lavori da parte dell'opposta.
Deduce l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per la mancata maturazione dei crediti fiscali che erano stai ceduti all'opponente ( general contractor) da parte del . CP_2
Ebbene in via generale si osserva che con l'espressione general contractor - mutuata dal diritto degli appalti pubblici (art. 194 codice dei contratti pubblici) - si identifica una persona fisica o, più frequentemente come nel caso di specie, una società dotata di idonea capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria a cui il committente affida l'intera pratica del bonus fiscale e che, quindi, si occupa di gestire e ottimizzare tutte le procedure che caratterizzano un intervento edilizio, da quella burocratica a quella esecutiva di completa realizzazione dell'opera.
Questo soggetto, più precisamente, si impegna ad eseguire, con organizzazione e mezzi propri, le opere e le forniture occorrenti alla realizzazione degli interventi.
Inoltre, vista la possibilità di convertire l'agevolazione fiscale usufruibile in credito di imposta cedibile sul
- 2 - corrispettivo dovuto, il general contractor gestisce, per conto del committente, anche tutte le conseguenziali attività legali, amministrative, tecniche e contabili, il tutto con proprie risorse professionali direttamente individuate e contrattualizzate.
In altri termini, tale figura riveste il ruolo di garante del rispetto di tutti gli adempimenti burocratici nonché delle scadenze tecniche previste per la realizzazione delle opere, osservanza necessaria per poter accedere alle agevolazioni fiscali.
Orbene, la odierna parte opponente si è resa inadempiente rispetto al pagamento dei lavori effettuati dall'odierna opposta ma deduce una impossibilità sopravvenuta della prestazione per non aver potuto monetizzare i crediti fiscali che sono stati rifiutati dall'Agenzia delle Entrate.
Ciò detto, nel caso di specie, non può venire in rilievo una impossibilità sopravvenuta della prestazione atteso il difetto dei requisiti della non prevedibilità dell'evento impeditivo dell'adempimento e della non imputabilità dello stesso al debitore per le ragioni che seguono.
nella qualità di general contractor e, pertanto, in relazione agli obblighi e rischi connessi a tale ruolo, Parte_1 nonché in ossequio al principio di buona fede e correttezza che deve investire tutte le fasi negoziali avrebbe dovuto valutare già durante la fase delle trattative e prima della stipula del contratto con la parte opposta la possibilità di monetizzare il futuro credito fiscale che il Condominio committente avrebbe - e, di fatto, ha- ceduto a titolo di corrispettivo dell'appalto, rivolgendosi ad istituti bancari ovvero a società finanziarie all'uopo abilitate con la conseguenza che in caso di impossibilità di reperire un soggetto cessionario e, quindi, rilevata la difficoltà di monetizzare il credito fiscale, la stessa non avrebbe dovuto concludere l'appalto non potendo, di fatto, garantire il rispetto dei futuri obblighi contrattuali.
A ciò si aggiunge che la monetizzazione del credito fiscale mediante cessione a istituti bancari rappresenta uno dei modi per poter conseguire più agevolmente liquidità tale da poter pagare le ditte esecutrici degli interventi edilizi appaltati, ma non l'unico.
In altri termini, se una società assume la qualifica di general contractor e, quindi tra gli altri, l'obbligo di liquidare le opere appaltate deve possedere la capacità finanziaria idonea a tal fine.
In difetto di una siffatta consistenza finanziaria, e dunque di risorse proprie, deve attivarsi per individuare una modalità alternativa per conseguire liquidità mediante, ad esempio- come accade nella maggioranza dei casi- la monetizzazione del credito fiscale tramite cessione dello stesso ad istituti bancari con la conseguenza che se non ricorrono le condizioni tali da poter garantire il futuro adempimento dell'obbligo di pagamento dei SAL
l'impresa dovrà astenersi dallo stipulare il contratto di appalto, senza poter, di contro, invocare la estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta.
L'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., estingue l'obbligazione è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e non si identifica, pertanto, con una semplice difficoltà di adempiere (cfr. Cass. 7-2-1979 n. 845), e cioè con una qualsiasi causa che renda più oneroso l'adempimento (Cass. 14-4-1975 n. 1409), ma consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento; il che, “alla stregua del principio secondo cui genus nunquam perit, può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro” (Cass.
16.3.1987 n. 2691; Cass. 17.6.1980 n. 3844; Cass. 15.7.1968 n. 2555; nello stesso senso Cass. 30.4.2012 n.
- 3 - 6594).
Pertanto, “l'estinzione di una obbligazione può derivare unicamente dal sopravvenire di un evento che oggettivamente e in modo assoluto impedisca la possibilità della relativa prestazione” (Cass. sez. II n. 25777,
15.11.2013).
La natura fungibile del denaro, per le ragioni sopra esposte, non può giustificare l'eccezione di cui all'art. 1256
c.c., stante che si tratta di bene individuabile nel suo genere e non nella sua specificità.
Ne consegue che l'asserito mancato ottenimento della monetizzazione del credito non esonera il committente dall'obbligo di saldare l'operato del subappaltatore, da adempiere, se non attraverso l'introito ottenuto dalla monetizzazione del credito, con risorse di carattere pecuniario aliunde rinvenute.
In assenza di specifiche previsioni contrattuali ( non presenti nel caso di specie) non si può pregiudicare il pagamento del corrispettivo del subappaltatore ( e cioè dell'odierna parte opposta), il quale è estraneo alle dinamiche interne al rapporto instaurato tra il Condominio e l'odierna parte opponente.
La cessione del credito è infatti incerta nell'an e nel quando: il credito oggetto di cessione, infatti, non è vincolato ad un'unica modalità di sfruttamento, potendo lo stesso essere capitalizzato ovvero anche opposto in compensazione con debiti della medesima natura fiscale.
Rispetto ai diversificati profili di utilizzo, il subappaltatore è estraneo, non potendo su costui ricadere la scelta di come impiegare il credito suddetto.
Alla luce di tali motivazioni, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Riguardo infine alla domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta, essa non può trovare accoglimento posto che non possono essere rinvenuti profili di fondatezza “tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare(almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, più equitativa, del danno lamentato” (Cass. sez. III del 27.10.2015, n. 21798). Nel caso di specie, invero, parte opposta si è limitata a proporre tale domanda, senza specificare le conseguenze pregiudizievoli concretamente patite, né la loro ascrivibilità alla condotta colposa dell'opponente.
In ogni caso, considerata la complessità delle questioni contrattuali sorte a seguito dell'introduzione del bonus
110% e delle successive e ripetute modifiche normative intervenute non sussistono neppure i presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e introduttiva e i parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie) e decisionale (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 26.001,00 e 52.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1109/2024 emesso dal G.U. presso il Tribunale di Busto Parte_1
Arsizio in data 21 luglio 2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 1109/2024
- 4 - che dichiara esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese processuali che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 5.261,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 25/06/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 5 -