Sentenza 26 aprile 1972
Massime • 2
Secondo il sistema adottato negli artt 615 e 617 cod proc civ, il criterio distintivo tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli Atti esecutivi consiste nel fatto che,mentre l'opposizione all'esecuzione tende ad investire l'an dell'Azione esecutiva,avendo per oggetto ogni contestazione sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta,per difetto cioe di titolo,sia relativamente ad alcuni beni dei quali il debitore eccepisca l'impignorabilita, l'opposizione agli Atti esecutivi attiene al quo modo dell'Azione esecutiva,avendo per oggetto le questioni circa l'esistenza di irregolarita formali del titolo esecutivo,del precetto e di qualsiasi altro atto del procedimento esecutivo o attinenti a vizi di notificazione degli stessi. ( Conf 396'68,mass n 331383).*
I vizi formali che danno luogo all'opposizione agli Atti esecutivi, disciplinata dall'art 617 cod proc civ - ivi compresi quelli comportanti nullita astrattamente rilevabili d'ufficio - debbono essere denunciati con citazione o ricorso entro il termine perentorio di cinque giorni da quello della notificazione del titolo esecutivo e del precetto e,per i singoli Atti di esecuzione,da quello del compimento dei medesimi.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1972, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1972 |
Testo completo
Secondo il sistema adottato negli artt 615 e 617 cod proc civ, il criterio distintivo tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli Atti esecutivi consiste nel fatto che,mentre l'opposizione all'esecuzione tende ad investire l'an dell'Azione esecutiva,avendo per oggetto ogni contestazione sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta,per difetto cioe di titolo,sia relativamente ad alcuni beni dei quali il debitore eccepisca l'impignorabilita, l'opposizione agli Atti esecutivi attiene al quo modo dell'Azione esecutiva,avendo per oggetto le questioni circa l'esistenza di irregolarita formali del titolo esecutivo,del precetto e di qualsiasi altro atto del procedimento esecutivo o attinenti a vizi di notificazione degli stessi. ( Conf 396'68,mass n 331383).*