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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/09/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1049/2021 del Registro Generale e promossa da
(in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
, con l'avv. DE TOMMASO Parte_2
DOMENICO Ricorrente nei confronti di
, Controparte_1 con la dott.ssa BALESTRIERI MARIA GRAZIA Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha impugnato e chiesto l'annullamento (o, in subordine, la riduzione dell'importo della relativa sanzione) dell'ordinanza-ingiunzione n.3/2021 emessa Cont dall' di con cui le è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria CP_1 per asserita violazione dell'art.3, co.3, d.l.12/2002, perché avrebbe impiegato per oltre 60 giorni i dipendenti , e senza Controparte_3 CP_4 Controparte_5 preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sanzione aumentata per e del 20 % per impiego di lavoratori beneficiari Controparte_3 CP_4 del RDC (ex art.3, co.3 quater, d.l.12/2002). Cont L' di Catanzaro-Crotone ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto dell'opposizione. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente essere rigettata la domanda della parte ricorrente di dichiarare la mancata redazione dei “verbali interlocutori atti a giustificare la prosecuzione degli accertamenti da parte degli ispettori”, la “inutilizzabilità delle relative risultanze istruttorie derivanti dalle attività compiute in data 8/1/2020 e 6/3/2020” e la nullità del VUAN presupposto all'impugnata ordinanza-ingiunzione.
1 In disparte qualsivoglia considerazione in ordine alla fondatezza o meno di tali doglianze, questo Giudice non può infatti emettere simili pronunce di mero accertamento, in quanto l'art.6 (co.12) del d.lgs.150/2011 prevede che, nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il Giudice possa soltanto annullare totalmente o parzialmente l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta (emettendo, dunque, delle sentenze di carattere costitutivo). Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che non coglie nel segno la lagnanza della parte ricorrente in ordine all'inosservanza del termine prescritto dall'art.14, l.689/1981 per la notificazione degli estremi della violazione posta a base dell'ordinanza- ingiunzione (inosservanza cui la norma in parola ricollega l'estinzione della pretesa sanzionatoria), considerato che nella fattispecie in esame l'ultimo atto di accertamento rilevante è costituito dall'acquisizione, da parte degli ispettori, delle dichiarazioni di
(intervenuta in data 8/1/2020), con la conseguenza che il termine di Controparte_3
90 giorni previsto dall'art.14, l.689/1981 decorre nel caso di specie da tale data (8/1/2020), dovendosi quindi ritenere che la notificazione degli estremi della violazione sia intervenuta tempestivamente (atteso che, nonostante il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione sia stato notificato in data 4/6/2020, il decorso del suddetto termine decadenziale è rimasto sospeso dal 23/2/2020 al 31/5/2020 ai sensi dell'art.103 -co.6 bis- d.l.18/2020). Come statuito dalla Suprema Corte, “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art.14, comma 2, della legge n.689 del 1981. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione” (Cass., Sez. Un., n.28210/2019). 2 Tanto premesso e venendo al merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta entro i seguenti limiti. Cont L'ordinanza-ingiunzione n.3/2021 in atti fu emessa dall' di sulla base del CP_1
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.2020-CC 09 del 4/6/2020 in atti, in cui (in qualità di amministratore della ditta “ Parte_1 Parte_2
) fu ritenuto responsabile di aver impiegato i lavoratori
[...] subordinati , e (senza preventiva Controparte_3 CP_4 Controparte_5 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro) per l'espletamento delle mansioni, rispettivamente, di barista, addetta alle pulizie e lavapiatti. Ciò in quanto: , e (i primi Controparte_3 CP_4 Controparte_5 due, all'epoca dei fatti di causa, beneficiari del RDC) furono trovati, in occasione dell'accesso ispettivo del 26/11/2019, intenti a effettuare lavorazioni, rispettivamente, di barista, addetta alle pulizie e lavapiatti, nella struttura alberghiera teatro dell'accesso ispettivo, tutti tra l'altro in abiti da lavoro;
la parte ricorrente non fornì alcuna prova documentale della regolare assunzione dei dipendenti intervenuta nei termini di legge (vedasi la lettera di assunzione in atti di datata 27/11/2019, cioè il giorno successivo a quello Controparte_3 dell'accesso ispettivo). La parte ricorrente non ha negato la natura subordinata dei rapporti instaurati con i suddetti lavoratori, né ha dedotto di averli assunti il giorno precedente a quello dell'accesso ispettivo, limitandosi a contestare il numero delle giornate lavorative attribuite a ciascuno dei dipendenti interessati dall'ordinanza-ingiunzione (e, nello Cont specifico, sostenendo che avrebbe iniziato a lavorare solo a far data CP_3 dall'1/11/2019, a partire dalla fine di settembre 2019 per 16 ore CP_4 settimanali e proprio il giorno dell'accesso ispettivo) e a lamentare Controparte_5
l'eccessività dell'importo della sanzione irrogatale. Nelle note di replica autorizzate depositate telematicamente in data 16/3/2022 la parte ricorrente ha poi corretto il tiro, ammettendo di aver impiegato per 12 volte, per circa Controparte_3 CP_4
20 volte e per 12 volte. Controparte_5
Ne consegue che l'ordinanza-ingiunzione impugnata nel presente giudizio deve Cont considerarsi essere stata legittimamente adottata dall di anche alla CP_1 luce delle dichiarazioni in atti rilasciate agli ispettori da Controparte_3
e (dotate di un elevato grado di attendibilità e CP_4 Controparte_5 genuinità, perché rese nell'immediatezza degli accertamenti ispettivi) e confermate in questa sede giudiziale (vedi, al riguardo, verbali di udienza del 9/2/2023, 15/6/2023 e 18/4/2024), cogliendo invece nel segno la doglianza della parte ricorrente in ordine all'eccessività dell'ammontare della sanzione inflittale. Invero, considerato che l'art.3, co.3, d.l.12/2002 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare nell'ipotesi (ricorrente nel caso di specie per quale dichiarò Persona_1
3 il 26/11/2019 agli ispettori di lavorare, a far data dal 14/9/2019, per due giorni alla settimana- e -la quale riferì il 26/11/2019 agli ispettori di lavorare, CP_4 dalla seconda settimana di settembre 2019, per due giorni alla settimana- ) di impiego fino a 30 giorni, e da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare nell'ipotesi (ricorrente nella fattispecie in esame per , il quale Controparte_3 dichiarò il 26/11/2019 agli ispettori di lavorare per sei giorni alla settimana, dovendosi inoltre ritenere che avesse iniziato a lavorare già il 14/9/2019 -stando a quanto riferito da agli ispettori il 26/11/2019- ) di impiego per oltre CP_5 sessanta giorni, e che tali importi devono essere maggiorati ai sensi dell'art.1, co.445, lett.d), punto 1, l.145/2018 e, solo limitatamente a e Controparte_3 CP_4 beneficiari del RDC, anche a mente dell'art.3, co.3 quater, d.l.12/2002, questo Giudice reputa più corretto ridurre a euro 12.000 l'importo complessivo della sanzione irrogata dagli ispettori nei confronti della parte ricorrente, anche in ragione dell'attenuante della condotta collaborativa tenuta dalla parte ricorrente nel corso degli accertamenti e dell'assenza di illeciti in materia di lavoro nell'ultimo quinquennio (circostanze ammesse dagli stessi ispettori nell'impugnata ordinanza- ingiunzione). Per quanto esposto, l'opposizione è fondata e deve essere accolta entro i suesposti Cont limiti, con conseguente modifica dell'ordinanza-ingiunzione n.3/2021 emessa dall' di (nel senso che l'importo della relativa sanzione amministrativa deve essere CP_1 ridotto a euro 12.000). La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, modifica l'ordinanza-ingiunzione Cont n.3/2021 adottata dall' di riducendo a euro 12.000 l'importo della relativa CP_1 sanzione amministrativa. Spese compensate. Crotone, 25/09/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
4
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1049/2021 del Registro Generale e promossa da
(in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
, con l'avv. DE TOMMASO Parte_2
DOMENICO Ricorrente nei confronti di
, Controparte_1 con la dott.ssa BALESTRIERI MARIA GRAZIA Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha impugnato e chiesto l'annullamento (o, in subordine, la riduzione dell'importo della relativa sanzione) dell'ordinanza-ingiunzione n.3/2021 emessa Cont dall' di con cui le è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria CP_1 per asserita violazione dell'art.3, co.3, d.l.12/2002, perché avrebbe impiegato per oltre 60 giorni i dipendenti , e senza Controparte_3 CP_4 Controparte_5 preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sanzione aumentata per e del 20 % per impiego di lavoratori beneficiari Controparte_3 CP_4 del RDC (ex art.3, co.3 quater, d.l.12/2002). Cont L' di Catanzaro-Crotone ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto dell'opposizione. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente essere rigettata la domanda della parte ricorrente di dichiarare la mancata redazione dei “verbali interlocutori atti a giustificare la prosecuzione degli accertamenti da parte degli ispettori”, la “inutilizzabilità delle relative risultanze istruttorie derivanti dalle attività compiute in data 8/1/2020 e 6/3/2020” e la nullità del VUAN presupposto all'impugnata ordinanza-ingiunzione.
1 In disparte qualsivoglia considerazione in ordine alla fondatezza o meno di tali doglianze, questo Giudice non può infatti emettere simili pronunce di mero accertamento, in quanto l'art.6 (co.12) del d.lgs.150/2011 prevede che, nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il Giudice possa soltanto annullare totalmente o parzialmente l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta (emettendo, dunque, delle sentenze di carattere costitutivo). Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che non coglie nel segno la lagnanza della parte ricorrente in ordine all'inosservanza del termine prescritto dall'art.14, l.689/1981 per la notificazione degli estremi della violazione posta a base dell'ordinanza- ingiunzione (inosservanza cui la norma in parola ricollega l'estinzione della pretesa sanzionatoria), considerato che nella fattispecie in esame l'ultimo atto di accertamento rilevante è costituito dall'acquisizione, da parte degli ispettori, delle dichiarazioni di
(intervenuta in data 8/1/2020), con la conseguenza che il termine di Controparte_3
90 giorni previsto dall'art.14, l.689/1981 decorre nel caso di specie da tale data (8/1/2020), dovendosi quindi ritenere che la notificazione degli estremi della violazione sia intervenuta tempestivamente (atteso che, nonostante il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione sia stato notificato in data 4/6/2020, il decorso del suddetto termine decadenziale è rimasto sospeso dal 23/2/2020 al 31/5/2020 ai sensi dell'art.103 -co.6 bis- d.l.18/2020). Come statuito dalla Suprema Corte, “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art.14, comma 2, della legge n.689 del 1981. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione” (Cass., Sez. Un., n.28210/2019). 2 Tanto premesso e venendo al merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta entro i seguenti limiti. Cont L'ordinanza-ingiunzione n.3/2021 in atti fu emessa dall' di sulla base del CP_1
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.2020-CC 09 del 4/6/2020 in atti, in cui (in qualità di amministratore della ditta “ Parte_1 Parte_2
) fu ritenuto responsabile di aver impiegato i lavoratori
[...] subordinati , e (senza preventiva Controparte_3 CP_4 Controparte_5 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro) per l'espletamento delle mansioni, rispettivamente, di barista, addetta alle pulizie e lavapiatti. Ciò in quanto: , e (i primi Controparte_3 CP_4 Controparte_5 due, all'epoca dei fatti di causa, beneficiari del RDC) furono trovati, in occasione dell'accesso ispettivo del 26/11/2019, intenti a effettuare lavorazioni, rispettivamente, di barista, addetta alle pulizie e lavapiatti, nella struttura alberghiera teatro dell'accesso ispettivo, tutti tra l'altro in abiti da lavoro;
la parte ricorrente non fornì alcuna prova documentale della regolare assunzione dei dipendenti intervenuta nei termini di legge (vedasi la lettera di assunzione in atti di datata 27/11/2019, cioè il giorno successivo a quello Controparte_3 dell'accesso ispettivo). La parte ricorrente non ha negato la natura subordinata dei rapporti instaurati con i suddetti lavoratori, né ha dedotto di averli assunti il giorno precedente a quello dell'accesso ispettivo, limitandosi a contestare il numero delle giornate lavorative attribuite a ciascuno dei dipendenti interessati dall'ordinanza-ingiunzione (e, nello Cont specifico, sostenendo che avrebbe iniziato a lavorare solo a far data CP_3 dall'1/11/2019, a partire dalla fine di settembre 2019 per 16 ore CP_4 settimanali e proprio il giorno dell'accesso ispettivo) e a lamentare Controparte_5
l'eccessività dell'importo della sanzione irrogatale. Nelle note di replica autorizzate depositate telematicamente in data 16/3/2022 la parte ricorrente ha poi corretto il tiro, ammettendo di aver impiegato per 12 volte, per circa Controparte_3 CP_4
20 volte e per 12 volte. Controparte_5
Ne consegue che l'ordinanza-ingiunzione impugnata nel presente giudizio deve Cont considerarsi essere stata legittimamente adottata dall di anche alla CP_1 luce delle dichiarazioni in atti rilasciate agli ispettori da Controparte_3
e (dotate di un elevato grado di attendibilità e CP_4 Controparte_5 genuinità, perché rese nell'immediatezza degli accertamenti ispettivi) e confermate in questa sede giudiziale (vedi, al riguardo, verbali di udienza del 9/2/2023, 15/6/2023 e 18/4/2024), cogliendo invece nel segno la doglianza della parte ricorrente in ordine all'eccessività dell'ammontare della sanzione inflittale. Invero, considerato che l'art.3, co.3, d.l.12/2002 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare nell'ipotesi (ricorrente nel caso di specie per quale dichiarò Persona_1
3 il 26/11/2019 agli ispettori di lavorare, a far data dal 14/9/2019, per due giorni alla settimana- e -la quale riferì il 26/11/2019 agli ispettori di lavorare, CP_4 dalla seconda settimana di settembre 2019, per due giorni alla settimana- ) di impiego fino a 30 giorni, e da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare nell'ipotesi (ricorrente nella fattispecie in esame per , il quale Controparte_3 dichiarò il 26/11/2019 agli ispettori di lavorare per sei giorni alla settimana, dovendosi inoltre ritenere che avesse iniziato a lavorare già il 14/9/2019 -stando a quanto riferito da agli ispettori il 26/11/2019- ) di impiego per oltre CP_5 sessanta giorni, e che tali importi devono essere maggiorati ai sensi dell'art.1, co.445, lett.d), punto 1, l.145/2018 e, solo limitatamente a e Controparte_3 CP_4 beneficiari del RDC, anche a mente dell'art.3, co.3 quater, d.l.12/2002, questo Giudice reputa più corretto ridurre a euro 12.000 l'importo complessivo della sanzione irrogata dagli ispettori nei confronti della parte ricorrente, anche in ragione dell'attenuante della condotta collaborativa tenuta dalla parte ricorrente nel corso degli accertamenti e dell'assenza di illeciti in materia di lavoro nell'ultimo quinquennio (circostanze ammesse dagli stessi ispettori nell'impugnata ordinanza- ingiunzione). Per quanto esposto, l'opposizione è fondata e deve essere accolta entro i suesposti Cont limiti, con conseguente modifica dell'ordinanza-ingiunzione n.3/2021 emessa dall' di (nel senso che l'importo della relativa sanzione amministrativa deve essere CP_1 ridotto a euro 12.000). La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, modifica l'ordinanza-ingiunzione Cont n.3/2021 adottata dall' di riducendo a euro 12.000 l'importo della relativa CP_1 sanzione amministrativa. Spese compensate. Crotone, 25/09/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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