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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/05/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3105/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3105/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 30 maggio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. Sara Lepore in sostituzione dell'avv. BEATRICE FRANCESCO Parte_1
CELESTE Per 'avv. Davide Veschi in sostituzione dell'Avv. SOAVE GIAN CARLO Controparte_1
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti contestando quelle avversi. L'Avv. Veschi in particolare contesta la richiesta di personalizzazione del danno in quanto infondata e non provata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3105/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BEATRICE Parte_1 C.F._1
FRANCESCO CELESTE, elettivamente domiciliato in Via Santa Chiara n. 14 47921 47921 CP_1
Italia presso il difensore avv. BEATRICE FRANCESCO CELESTE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOAVE GIAN CARLO Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in C/O AVV. DAVIDE VESCHI - VIA ORTLES 9 RICCIONE presso il difensore avv. SOAVE GIAN CARLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice deduceva in citazione che il 20.11.2021, stava procedendo, a bordo della Parte_1
propria bici, in loc. Rivabella, Via Coletti quando giunta sul ponte del fiume Marecchia CP_1
imboccava la pista ciclabile e di lì a pochi metri la bicicletta finiva in una rottura del tavolato, le scivolava via e la faceva rovinare al suolo battendo la testa, la spalla, il gomito ed il ginocchio destro.
Esponeva altresì che pista ciclabile si componeva di due parti, divisa al centro da una striscia metallica di cm 16, ovalizzata e completamente levigata e che tale striscia metallica, con la pioggia, con la nebbia e con l'umidità del mare, diventava molto scivolosa, pericolosa e costituiva insidia oltre a non essere a norma.
Aggiungeva che non vi era alcuna presegnalazione e che le sue giunture non erano allineate, ma presentavano dei “balzi”; inoltre il tavolato della pista era vecchio, usurato, scivoloso, viscido, non fissato e con rotture che al passaggio si trasformavano in buche.
pagina 2 di 11 In conseguenza della caduta, subiva lesioni con invalidità temporanea e danno permanente biologico, come da certificati, nonché sosteneva esborsi per spese mediche per € 1.640,35.
Rilevava molti altri ciclisti erano caduti, su quella pista ciclabile, per gli stessi motivi e che a seguito dei vari incidenti e segnalazioni, il aveva provveduto prima alla chiusura della pista Controparte_1
e poi alla sua modifica nonché alla sostituzione del tavolato ed al rappezzo ove si erano formate le buche ed il tavolato era traballante..
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, condannare esso convenuto, per i fatti e motivi di diritto di cui in premessa, al pagamento in favore dell'attrice,
, della somma di € 35.905,00 (S. e. & o.), o di quella diversa somma, che risulterà Parte_1
provata e di Giustizia in corso di causa, oltre alla svalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Celeste Beatrice quale antistatario”.
Il convenuto costituendosi in giudizio, eccepiva in via preliminare la nullità della Controparte_1
citazione, contestava nel merito, la domanda attorea sia in ordine all'an che al quantum. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ill.mo sig. giudice del Tribunale civile di Rimini, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso, ove ritenuto anche incidenter tantum: in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per le causali di cui in premessa e conseguentemente dichiarare nulla e/o inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile l'azione proposta dall'attrice e comunque, nullo l'atto introduttivo e/o inammissibile e/o improcedibile e/o invalido il procedimento con lo stesso radicato, con ogni conseguenza di legge. con vittoria di spese di lite tutte. - ove mai fosse accertata la dinamica dei fatti e la fondatezza della domanda attorea, nonché fosse accertato che l'effettiva causa dell'asserito evento fosse riconducibile a difetti strutturali e/o costruttivi e/o manutentivi della passerella in questione, il convenuto ente, intendendo essere manlevato e/o garantito da con sede in via della lontra n.30 con la quale il CP_2 CP_1 comune di ha stipulato contratto di appalto avente ad oggetto tra l'altro anche la passerella di CP_1 cui si discute, chiede all'ill.mo sig. giudice di valutare l'opportunità di chiamare in causa la citata ex art.107 c.p.c. o in alternativa, previa remissione in termini, autorizzare la chiamata in CP_2
causa di detta società affinchè la stessa tenga manlevata / indenne il comparente comune di idi CP_1 quanto lo stesso dovesse essere condannato a pagare all'attrice a qualsiasi titolo e/o ragione e/o quota. con vittoria di spese di lite tutte. in via principale nel merito: senza che ciò comporti in alcun modo quale rinuncia alla suestesa eccezione che anzi si ribadisce, rigettarsi la domanda attorea in quanto inammissibile e/o improcedibile e, comunque, perchè infondata in fatto ed in diritto, non provata ed eccessiva, o come meglio, con ogni conseguente provvedimento. con vittoria di spese di lite
pagina 3 di 11 tutte. in via subordinata nel merito: - nel denegato caso in cui venisse ritenuta non accoglibile
l'eccezione preliminare di cui sopra e/o la domanda principale e, contestualmente, ravvisata una qualche responsabilità in capo alla convenuta liquidarsi a parte attrice quanto CP_3
strettamente di giustizia nei limiti di quanto accertato in punto an et quantum debeatur - opportunamente decurtato dell'ammontare riferito all'eventuale concorso della stessa parte attrice (ex art. 1227 codice civile), nella causazione del danno e delle somme eventualmente già percepite a titolo di indennizzo in forza d altre polizze o da altri soggetti / enti terzi .vinte le spese di lite tutte, anche di ctu o, quanto meno compensate. in ogni caso con reiezione del richiesto cumulo degli interessi e/o ulteriore richiesta a qualsivoglia titolo in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque eccessiva.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante espletamento di prove orali e CTU medico-legale.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità della citazione ex art. 164 cpc essendo nel libello introduttivo sufficientemente enunciate le ragioni della domanda così come va pure dichiarata l'inammissibilità della chiamata in causa di terzo essendosi il convenuto costituito in giudizio in data
19.1.2023 vale a dire oltre il termine fissato dal combinato disposto degli artt. 167 e 269 cpc (vecchio rito) a pena di decadenza dalla chiamata in causa di terzo.
Occorre poi premettere che la qualificazione giuridica del rapporto su cui si fonda la domanda è compito esclusivo del Giudice, il quale ha il potere-dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione (eventualmente erronea) che la parte abbia usato e con il solo limite di non alterare il petitum e la causa petendi (cfr. Cass. n. 5719/1998; n. 398/1994).
Ciò precisato è necessario inquadrare la fattispecie in esame nella previsione di cui all'art. 2051 cod. civ..
Con riguardo all'applicabilità della disciplina in esame anche agli enti pubblici, con numerose pronunce la Suprema Corte ha precisato che l'esenzione del custode del bene pubblico dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. deve essere valutata non solo e non tanto in considerazione dell'estensione dello stesso e della possibilità di un effettivo controllo, quanto piuttosto anche in ragione della causa concreta da cui è derivato il danno, in quanto se quest'ultimo “è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa
è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ..” (cfr. Cass.
n. 15042/2008; n. 20427/2008).
pagina 4 di 11 La ratio dell'esclusione della responsabilità a titolo di custodia è, dunque, fondata sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo del bene, non per la natura propria di bene demaniale ma in quanto soggetto all'uso diretto da parte della generalità degli utenti e di estensione e dimensioni tali da rendere impossibile l'esercizio di un controllo adeguato, sia dalla individuazione della causa concreta del danno in fattori estrinseci al bene in sé e ineliminabili neanche con l'uso della diligenza richiesta rispetto alla destinazione propria del bene.
Ne consegue che, allorquando per le caratteristiche proprie del bene deve ritenersi consentita ed esigibile un'adeguata attività di vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, va affermata l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. anche nei confronti della pubblica amministrazione proprietaria del bene. (Cass. 27.11.1995, n. 13114; Cass. n. 1542/2008; n.
24529/2009; n. 6101/2013; n. 8935/2013).
Ciò posto, nel caso di specie, il rapporto di custodia tra l'ente comunale e la strada sita in di CP_1 non è oggetto di contestazione e deve, pertanto ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. CP_1
L'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. non può, pertanto, essere posta in dubbio.
Inquadrata la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2051 cc, si rammenta che in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore danneggiato compete, sempre ed unicamente, di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre l'onere probatorio della parte convenuta deve riguardare l'esistenza di un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) idoneo ad interrompere tale nesso causale ovvero a superare la sua presunzione di responsabilità, presentando i caratteri tipici del fortuito, che sono l'imprevedibilità e l'eccezionalità
(Cass. n. 1947/94, n. 5031/98).
Infatti secondo l'orientamento espresso in numerose occasioni dalla S.C., “la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla
pagina 5 di 11 condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima”. (cfr. Cass. n. 2563/2007; n. 4279/2008; n.
4476/2011).
Inoltre, - per quanto non rilevi ai fini dell'affermazione della responsabilità per i richiamati principi sulla natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio”, Cass. n. 4476/2011; Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811) - sull'ente comunale, considerata la destinazione propria del bene in cui si è verificato il fatto, ossia una strada aperta al pubblico transito, gravava uno specifico obbligo di manutenzione del suddetto bene.
Ciò premesso, la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia si fonda, da un lato, nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto in essa e dall'altro, nell'esistenza di un concreto potere fisico del custode sulla cosa ossia di una effettiva relazione di custodia intercorrente tra il soggetto e la cosa. In presenza di questi due elementi l'art. 2051 cod. civ. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità dell'evento dannoso che può essere vinta solo dalla prova che il danno è derivato esclusivamente dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. tra le altre Cass. 20427/2008; n. 5578/2003; n. 5031/1998).
Pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare i due indicati requisiti sui quali si basa la responsabilità, presunta iuris tantum del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare che la causa del danno sia estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico la causa ignota, (Cass. n. 30776/2017), con la precisazione che ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, incombe, altresì, sull'attore dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza,
pagina 6 di 11 atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (cfr.
Cass. n. 11526/2017; n. 12895/2016).
Va altresì rilevato che secondo i noti arresti della Suprema Corte (Cass. Civ. 1691/2009) il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade diparte del territorio comunale costituisce lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente cod. str., per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai CP_1
sensi dell'art. 2051 c.c.
In altri termini, come si è già evidenziato, le imprese addette alla manutenzione costituiscono una longa manus del ma non lo soppiantano nella custodia del bene di cui resta l'esclusivo titolare CP_1
formale.
Nel caso di specie, va, poi, segnalato che, l'evento dannoso si è verificato non su un “cantiere stradale” inaccessibile (nel qual caso potrebbe semmai valere l'opposto principio per cui la consegna è sufficiente a trasferire il potere di fatto sul bene all'appaltatore che deve eseguirvi opere di riparazione,
e, con esso. la relativa custodia) bensì su una normale strada rimasta aperta al “pubblico transito di persone e veicoli", per la quale, proprio in forza dei doveri istituzionali prima richiamati, la custodia permane anche in capo all'ente proprietario.
Nel caso in esame non è in contestazione né il rapporto di custodia tra l'ente convenuto e la strada in cui l'evento ebbe a verificarsi.
Circa la specifica ricostruzione del sinistro de quo, infatti, il teste oculare escusso, della cui attendibilità non sussistono specifiche ragioni per dubitare, ha confermato la dinamica dedotta in citazione.
In particolare la teste ha affermato: “ … si è vero mi trovavo anch'io in Testimone_1 bicicletta dietro di lei. Ero a circa una decina di metri dietro di lei quando l'ho vista cadere. La bicicletta ha fatto una specie di sobbalzo e poi lei è caduta andando a sbattere la testa contro la balaustra. Mi sono recata subito a soccorrerla e lei si teneva la testa e si teneva il braccio destro. Io ho poi visto perché non avevo capito il motivo della caduta che c'erano dove lei era passata delle tavole non stabili cioè che si muovevano al passaggio” aggiungendo “ confermo che le fotografie rappresentano la pista ciclabile in questione” … “ le tavole non erano stabili e dopo il sinistro sono state sostituite come si vede anche nelle altre fotografie che mi si mostrano sub doc. 9 fascicolo attoreo
…”.
Se ne ricava, pertanto, in conclusione che il sinistro si verificava in un tratto di pista ciclabile accessibile al transito.
pagina 7 di 11 Nella specifica ipotesi dedotta in giudizio, allora, in adesione ai principi sopra esposti, permane la presunzione di responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 cc, dell'ente proprietario della strada, in forza della inalterata posizione di custodia gravante su di esso, con il conseguente obbligo di impedire che i lavori sulla via pubblica effettuati anche ad opera di terzi costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti.
In applicazione di tali principi, va affermata la responsabilità del nella causazione Controparte_1
del sinistro, il quale non ha a sua volta fornito, secondo lo schema di responsabilità ex art. 2051 c.c, la prova liberatoria della ricorrenza del «caso fortuito», che avrebbe dovuto avere ad oggetto la dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dello stesso, di tutta la normale attività di vigilanza, esigibile in relazione alla specificità della situazione, in modo da evitare che da essa potessero derivare danni ai terzi utenti della strada.
Il fatto storico può, dunque, dirsi senz'altro provato, così come il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento.
Risulta dunque provato che il tavolato - costituito da assi di legno e da una striscia di metallo di cui era composta la pista ciclabile - non ben ancorato a terra abbia causato la caduta dell'attrice al suo passaggio in bicicletta, provocandole le lesioni accertate in corso di causa dal CTU all'uopo nominato.
Non possono invece esonerare l'ente convenuto da responsabilità, neppure parzialmente, le circostanze da quest'ultimo addotte. Ciò vale, in primo luogo, per l'asserita esistenza di generici fattori estranei non imputabili al . Controparte_1
Occorre poi osservare che la caduta è dipesa dal fatto che alcune parti del tavolato erano prive di giunture o comunque non allineate, circostanza che ha intralciato il percorso della ciclista in modo imprevedibile ed inevitabile. Per le medesime ragioni non vale rilevare che l'incidente si sia verificato di giorno essendo stato il sinistro causato, lo si ripete, dall'imprevedibile movimento del tavolato.
Il comportamento dell'attrice è apparso dunque adeguato al tratto di strada, non essendo provata una condotta pericolosa, nè essendo stato altresì possibile per l'attrice prevedere e riconoscere la sussistenza del pericolo presente ed attivare le necessarie e richieste condotte diligenti secondo il principio di autoresponsabilità.
In conclusione, l'attrice ha provato gli elementi costitutivi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., avendo fornito dimostrazione del danno e del nesso di causalità tra questo e la cosa nella custodia dell'ente convenuto. Di contro, il convenuto non ha assolto l'onere di fornire la prova liberatoria richiesta dalla norma, né ha dimostrato che il comportamento della vittima possa aver concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c. Va quindi dichiarata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità dell'ente convenuto per l'evento dannoso subito dall'attrice.
pagina 8 di 11 In altri termini sussiste, dunque, responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c., avendo l'attrice CP_1
provato il danno ed il nesso di causalità. Diversamente, il sul quale incombeva il relativo CP_1 onere, non ha provato l'evento imprevedibile ed imprevenibile causativo dell'evento dannoso.
Venendo alla quantificazione dei pregiudizi allegati dall'attrice per quanto concerne i danni conseguenti alle lesioni fisiche riportate dal medesimo, ci si riporta alle conclusioni della CTU medico- legale, in quanto immuni da vizi logico-giuridici.
Conseguentemente, sulla base delle conclusioni della Ctu, per le menomazioni subite, deve riconoscersi a parte attrice un danno biologico permanente del 4% per cento.
Alla luce dell'evoluzione clinica documentata in atti, devono, altresì, essere riconosciuti a parte attrice giorni 6 di I.T.P. al 75% , giorni 20 al 50% e giorni 20 al 25%.
Pertanto, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età che la danneggiata aveva al momento del sinistro alla luce della tipologia delle lesioni riportate dalla stessa e descritte nella relazione del Ctu, si ritiene equo liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale nelle seguenti somme:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 73 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto danno biologico € 1.654,52
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 413,63
Punto danno non patrimoniale € 2.068,15
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 6
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 4.236,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 5.294,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 517,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
pagina 9 di 11 Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.242,50
Spese mediche € 1.300,35
Totale generale: € 8.836,85
Può essere riconosciuto l'incremento per sofferenza soggettiva ma non la personalizzazione, in assenza di adeguata allegazione e prova dei relativi presupposti. L'importo così determinato deve essere devalutato alla data dei fatti e successivamente maggiorato di interessi e rivalutazione,
trattandosi di obbligazione di valore.
Pertanto, per le causali di cui sopra, il convento comune di andrà condannato al pagamento in CP_1
favore dell'attrice della somma predetta, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo effettivo.
Parte attrice ha inoltre allegato spese di CTP per euro 500,20 che risultano congrue e rientrano del vaglio delle spese processuali.
Le spese di c.t.u., in ragione della soccombenza, vanno poste integralmente carico del convenuto.
Il convenuto va poi condannato alla integrale refusione all'attrice delle spese di lite del presente giudizio, liquidate nei valori medi tabellari per tutte le fasi, scaglione corrispondente all'importo effettivamente riconosciuto come dovuto.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il al risarcimento del danno in Controparte_1
favore di liquidato in € 8.836,85 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1
come indicati in parte motiva;
2. condanna il alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del giudizio che liquida Controparte_1 in € 5.077,00 per compensi ed € 572,20 per spese oltre accessori come per legge;
spese da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Celeste Beatrice dichiaratosi antistatario;
3. condanna il alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di ctu e di ctp come Controparte_1
anticipate e documentate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione pagina 10 di 11 al verbale.
Rimini, 30 maggio 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3105/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 30 maggio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. Sara Lepore in sostituzione dell'avv. BEATRICE FRANCESCO Parte_1
CELESTE Per 'avv. Davide Veschi in sostituzione dell'Avv. SOAVE GIAN CARLO Controparte_1
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti contestando quelle avversi. L'Avv. Veschi in particolare contesta la richiesta di personalizzazione del danno in quanto infondata e non provata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3105/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BEATRICE Parte_1 C.F._1
FRANCESCO CELESTE, elettivamente domiciliato in Via Santa Chiara n. 14 47921 47921 CP_1
Italia presso il difensore avv. BEATRICE FRANCESCO CELESTE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOAVE GIAN CARLO Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in C/O AVV. DAVIDE VESCHI - VIA ORTLES 9 RICCIONE presso il difensore avv. SOAVE GIAN CARLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice deduceva in citazione che il 20.11.2021, stava procedendo, a bordo della Parte_1
propria bici, in loc. Rivabella, Via Coletti quando giunta sul ponte del fiume Marecchia CP_1
imboccava la pista ciclabile e di lì a pochi metri la bicicletta finiva in una rottura del tavolato, le scivolava via e la faceva rovinare al suolo battendo la testa, la spalla, il gomito ed il ginocchio destro.
Esponeva altresì che pista ciclabile si componeva di due parti, divisa al centro da una striscia metallica di cm 16, ovalizzata e completamente levigata e che tale striscia metallica, con la pioggia, con la nebbia e con l'umidità del mare, diventava molto scivolosa, pericolosa e costituiva insidia oltre a non essere a norma.
Aggiungeva che non vi era alcuna presegnalazione e che le sue giunture non erano allineate, ma presentavano dei “balzi”; inoltre il tavolato della pista era vecchio, usurato, scivoloso, viscido, non fissato e con rotture che al passaggio si trasformavano in buche.
pagina 2 di 11 In conseguenza della caduta, subiva lesioni con invalidità temporanea e danno permanente biologico, come da certificati, nonché sosteneva esborsi per spese mediche per € 1.640,35.
Rilevava molti altri ciclisti erano caduti, su quella pista ciclabile, per gli stessi motivi e che a seguito dei vari incidenti e segnalazioni, il aveva provveduto prima alla chiusura della pista Controparte_1
e poi alla sua modifica nonché alla sostituzione del tavolato ed al rappezzo ove si erano formate le buche ed il tavolato era traballante..
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, condannare esso convenuto, per i fatti e motivi di diritto di cui in premessa, al pagamento in favore dell'attrice,
, della somma di € 35.905,00 (S. e. & o.), o di quella diversa somma, che risulterà Parte_1
provata e di Giustizia in corso di causa, oltre alla svalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Celeste Beatrice quale antistatario”.
Il convenuto costituendosi in giudizio, eccepiva in via preliminare la nullità della Controparte_1
citazione, contestava nel merito, la domanda attorea sia in ordine all'an che al quantum. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ill.mo sig. giudice del Tribunale civile di Rimini, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso, ove ritenuto anche incidenter tantum: in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per le causali di cui in premessa e conseguentemente dichiarare nulla e/o inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile l'azione proposta dall'attrice e comunque, nullo l'atto introduttivo e/o inammissibile e/o improcedibile e/o invalido il procedimento con lo stesso radicato, con ogni conseguenza di legge. con vittoria di spese di lite tutte. - ove mai fosse accertata la dinamica dei fatti e la fondatezza della domanda attorea, nonché fosse accertato che l'effettiva causa dell'asserito evento fosse riconducibile a difetti strutturali e/o costruttivi e/o manutentivi della passerella in questione, il convenuto ente, intendendo essere manlevato e/o garantito da con sede in via della lontra n.30 con la quale il CP_2 CP_1 comune di ha stipulato contratto di appalto avente ad oggetto tra l'altro anche la passerella di CP_1 cui si discute, chiede all'ill.mo sig. giudice di valutare l'opportunità di chiamare in causa la citata ex art.107 c.p.c. o in alternativa, previa remissione in termini, autorizzare la chiamata in CP_2
causa di detta società affinchè la stessa tenga manlevata / indenne il comparente comune di idi CP_1 quanto lo stesso dovesse essere condannato a pagare all'attrice a qualsiasi titolo e/o ragione e/o quota. con vittoria di spese di lite tutte. in via principale nel merito: senza che ciò comporti in alcun modo quale rinuncia alla suestesa eccezione che anzi si ribadisce, rigettarsi la domanda attorea in quanto inammissibile e/o improcedibile e, comunque, perchè infondata in fatto ed in diritto, non provata ed eccessiva, o come meglio, con ogni conseguente provvedimento. con vittoria di spese di lite
pagina 3 di 11 tutte. in via subordinata nel merito: - nel denegato caso in cui venisse ritenuta non accoglibile
l'eccezione preliminare di cui sopra e/o la domanda principale e, contestualmente, ravvisata una qualche responsabilità in capo alla convenuta liquidarsi a parte attrice quanto CP_3
strettamente di giustizia nei limiti di quanto accertato in punto an et quantum debeatur - opportunamente decurtato dell'ammontare riferito all'eventuale concorso della stessa parte attrice (ex art. 1227 codice civile), nella causazione del danno e delle somme eventualmente già percepite a titolo di indennizzo in forza d altre polizze o da altri soggetti / enti terzi .vinte le spese di lite tutte, anche di ctu o, quanto meno compensate. in ogni caso con reiezione del richiesto cumulo degli interessi e/o ulteriore richiesta a qualsivoglia titolo in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque eccessiva.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante espletamento di prove orali e CTU medico-legale.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità della citazione ex art. 164 cpc essendo nel libello introduttivo sufficientemente enunciate le ragioni della domanda così come va pure dichiarata l'inammissibilità della chiamata in causa di terzo essendosi il convenuto costituito in giudizio in data
19.1.2023 vale a dire oltre il termine fissato dal combinato disposto degli artt. 167 e 269 cpc (vecchio rito) a pena di decadenza dalla chiamata in causa di terzo.
Occorre poi premettere che la qualificazione giuridica del rapporto su cui si fonda la domanda è compito esclusivo del Giudice, il quale ha il potere-dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione (eventualmente erronea) che la parte abbia usato e con il solo limite di non alterare il petitum e la causa petendi (cfr. Cass. n. 5719/1998; n. 398/1994).
Ciò precisato è necessario inquadrare la fattispecie in esame nella previsione di cui all'art. 2051 cod. civ..
Con riguardo all'applicabilità della disciplina in esame anche agli enti pubblici, con numerose pronunce la Suprema Corte ha precisato che l'esenzione del custode del bene pubblico dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. deve essere valutata non solo e non tanto in considerazione dell'estensione dello stesso e della possibilità di un effettivo controllo, quanto piuttosto anche in ragione della causa concreta da cui è derivato il danno, in quanto se quest'ultimo “è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa
è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ..” (cfr. Cass.
n. 15042/2008; n. 20427/2008).
pagina 4 di 11 La ratio dell'esclusione della responsabilità a titolo di custodia è, dunque, fondata sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo del bene, non per la natura propria di bene demaniale ma in quanto soggetto all'uso diretto da parte della generalità degli utenti e di estensione e dimensioni tali da rendere impossibile l'esercizio di un controllo adeguato, sia dalla individuazione della causa concreta del danno in fattori estrinseci al bene in sé e ineliminabili neanche con l'uso della diligenza richiesta rispetto alla destinazione propria del bene.
Ne consegue che, allorquando per le caratteristiche proprie del bene deve ritenersi consentita ed esigibile un'adeguata attività di vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, va affermata l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. anche nei confronti della pubblica amministrazione proprietaria del bene. (Cass. 27.11.1995, n. 13114; Cass. n. 1542/2008; n.
24529/2009; n. 6101/2013; n. 8935/2013).
Ciò posto, nel caso di specie, il rapporto di custodia tra l'ente comunale e la strada sita in di CP_1 non è oggetto di contestazione e deve, pertanto ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. CP_1
L'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. non può, pertanto, essere posta in dubbio.
Inquadrata la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2051 cc, si rammenta che in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore danneggiato compete, sempre ed unicamente, di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre l'onere probatorio della parte convenuta deve riguardare l'esistenza di un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) idoneo ad interrompere tale nesso causale ovvero a superare la sua presunzione di responsabilità, presentando i caratteri tipici del fortuito, che sono l'imprevedibilità e l'eccezionalità
(Cass. n. 1947/94, n. 5031/98).
Infatti secondo l'orientamento espresso in numerose occasioni dalla S.C., “la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla
pagina 5 di 11 condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima”. (cfr. Cass. n. 2563/2007; n. 4279/2008; n.
4476/2011).
Inoltre, - per quanto non rilevi ai fini dell'affermazione della responsabilità per i richiamati principi sulla natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio”, Cass. n. 4476/2011; Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811) - sull'ente comunale, considerata la destinazione propria del bene in cui si è verificato il fatto, ossia una strada aperta al pubblico transito, gravava uno specifico obbligo di manutenzione del suddetto bene.
Ciò premesso, la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia si fonda, da un lato, nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto in essa e dall'altro, nell'esistenza di un concreto potere fisico del custode sulla cosa ossia di una effettiva relazione di custodia intercorrente tra il soggetto e la cosa. In presenza di questi due elementi l'art. 2051 cod. civ. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità dell'evento dannoso che può essere vinta solo dalla prova che il danno è derivato esclusivamente dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. tra le altre Cass. 20427/2008; n. 5578/2003; n. 5031/1998).
Pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare i due indicati requisiti sui quali si basa la responsabilità, presunta iuris tantum del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare che la causa del danno sia estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico la causa ignota, (Cass. n. 30776/2017), con la precisazione che ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, incombe, altresì, sull'attore dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza,
pagina 6 di 11 atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (cfr.
Cass. n. 11526/2017; n. 12895/2016).
Va altresì rilevato che secondo i noti arresti della Suprema Corte (Cass. Civ. 1691/2009) il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade diparte del territorio comunale costituisce lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente cod. str., per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai CP_1
sensi dell'art. 2051 c.c.
In altri termini, come si è già evidenziato, le imprese addette alla manutenzione costituiscono una longa manus del ma non lo soppiantano nella custodia del bene di cui resta l'esclusivo titolare CP_1
formale.
Nel caso di specie, va, poi, segnalato che, l'evento dannoso si è verificato non su un “cantiere stradale” inaccessibile (nel qual caso potrebbe semmai valere l'opposto principio per cui la consegna è sufficiente a trasferire il potere di fatto sul bene all'appaltatore che deve eseguirvi opere di riparazione,
e, con esso. la relativa custodia) bensì su una normale strada rimasta aperta al “pubblico transito di persone e veicoli", per la quale, proprio in forza dei doveri istituzionali prima richiamati, la custodia permane anche in capo all'ente proprietario.
Nel caso in esame non è in contestazione né il rapporto di custodia tra l'ente convenuto e la strada in cui l'evento ebbe a verificarsi.
Circa la specifica ricostruzione del sinistro de quo, infatti, il teste oculare escusso, della cui attendibilità non sussistono specifiche ragioni per dubitare, ha confermato la dinamica dedotta in citazione.
In particolare la teste ha affermato: “ … si è vero mi trovavo anch'io in Testimone_1 bicicletta dietro di lei. Ero a circa una decina di metri dietro di lei quando l'ho vista cadere. La bicicletta ha fatto una specie di sobbalzo e poi lei è caduta andando a sbattere la testa contro la balaustra. Mi sono recata subito a soccorrerla e lei si teneva la testa e si teneva il braccio destro. Io ho poi visto perché non avevo capito il motivo della caduta che c'erano dove lei era passata delle tavole non stabili cioè che si muovevano al passaggio” aggiungendo “ confermo che le fotografie rappresentano la pista ciclabile in questione” … “ le tavole non erano stabili e dopo il sinistro sono state sostituite come si vede anche nelle altre fotografie che mi si mostrano sub doc. 9 fascicolo attoreo
…”.
Se ne ricava, pertanto, in conclusione che il sinistro si verificava in un tratto di pista ciclabile accessibile al transito.
pagina 7 di 11 Nella specifica ipotesi dedotta in giudizio, allora, in adesione ai principi sopra esposti, permane la presunzione di responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 cc, dell'ente proprietario della strada, in forza della inalterata posizione di custodia gravante su di esso, con il conseguente obbligo di impedire che i lavori sulla via pubblica effettuati anche ad opera di terzi costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti.
In applicazione di tali principi, va affermata la responsabilità del nella causazione Controparte_1
del sinistro, il quale non ha a sua volta fornito, secondo lo schema di responsabilità ex art. 2051 c.c, la prova liberatoria della ricorrenza del «caso fortuito», che avrebbe dovuto avere ad oggetto la dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dello stesso, di tutta la normale attività di vigilanza, esigibile in relazione alla specificità della situazione, in modo da evitare che da essa potessero derivare danni ai terzi utenti della strada.
Il fatto storico può, dunque, dirsi senz'altro provato, così come il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento.
Risulta dunque provato che il tavolato - costituito da assi di legno e da una striscia di metallo di cui era composta la pista ciclabile - non ben ancorato a terra abbia causato la caduta dell'attrice al suo passaggio in bicicletta, provocandole le lesioni accertate in corso di causa dal CTU all'uopo nominato.
Non possono invece esonerare l'ente convenuto da responsabilità, neppure parzialmente, le circostanze da quest'ultimo addotte. Ciò vale, in primo luogo, per l'asserita esistenza di generici fattori estranei non imputabili al . Controparte_1
Occorre poi osservare che la caduta è dipesa dal fatto che alcune parti del tavolato erano prive di giunture o comunque non allineate, circostanza che ha intralciato il percorso della ciclista in modo imprevedibile ed inevitabile. Per le medesime ragioni non vale rilevare che l'incidente si sia verificato di giorno essendo stato il sinistro causato, lo si ripete, dall'imprevedibile movimento del tavolato.
Il comportamento dell'attrice è apparso dunque adeguato al tratto di strada, non essendo provata una condotta pericolosa, nè essendo stato altresì possibile per l'attrice prevedere e riconoscere la sussistenza del pericolo presente ed attivare le necessarie e richieste condotte diligenti secondo il principio di autoresponsabilità.
In conclusione, l'attrice ha provato gli elementi costitutivi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., avendo fornito dimostrazione del danno e del nesso di causalità tra questo e la cosa nella custodia dell'ente convenuto. Di contro, il convenuto non ha assolto l'onere di fornire la prova liberatoria richiesta dalla norma, né ha dimostrato che il comportamento della vittima possa aver concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c. Va quindi dichiarata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità dell'ente convenuto per l'evento dannoso subito dall'attrice.
pagina 8 di 11 In altri termini sussiste, dunque, responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c., avendo l'attrice CP_1
provato il danno ed il nesso di causalità. Diversamente, il sul quale incombeva il relativo CP_1 onere, non ha provato l'evento imprevedibile ed imprevenibile causativo dell'evento dannoso.
Venendo alla quantificazione dei pregiudizi allegati dall'attrice per quanto concerne i danni conseguenti alle lesioni fisiche riportate dal medesimo, ci si riporta alle conclusioni della CTU medico- legale, in quanto immuni da vizi logico-giuridici.
Conseguentemente, sulla base delle conclusioni della Ctu, per le menomazioni subite, deve riconoscersi a parte attrice un danno biologico permanente del 4% per cento.
Alla luce dell'evoluzione clinica documentata in atti, devono, altresì, essere riconosciuti a parte attrice giorni 6 di I.T.P. al 75% , giorni 20 al 50% e giorni 20 al 25%.
Pertanto, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età che la danneggiata aveva al momento del sinistro alla luce della tipologia delle lesioni riportate dalla stessa e descritte nella relazione del Ctu, si ritiene equo liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale nelle seguenti somme:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 73 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto danno biologico € 1.654,52
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 413,63
Punto danno non patrimoniale € 2.068,15
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 6
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 4.236,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 5.294,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 517,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
pagina 9 di 11 Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.242,50
Spese mediche € 1.300,35
Totale generale: € 8.836,85
Può essere riconosciuto l'incremento per sofferenza soggettiva ma non la personalizzazione, in assenza di adeguata allegazione e prova dei relativi presupposti. L'importo così determinato deve essere devalutato alla data dei fatti e successivamente maggiorato di interessi e rivalutazione,
trattandosi di obbligazione di valore.
Pertanto, per le causali di cui sopra, il convento comune di andrà condannato al pagamento in CP_1
favore dell'attrice della somma predetta, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo effettivo.
Parte attrice ha inoltre allegato spese di CTP per euro 500,20 che risultano congrue e rientrano del vaglio delle spese processuali.
Le spese di c.t.u., in ragione della soccombenza, vanno poste integralmente carico del convenuto.
Il convenuto va poi condannato alla integrale refusione all'attrice delle spese di lite del presente giudizio, liquidate nei valori medi tabellari per tutte le fasi, scaglione corrispondente all'importo effettivamente riconosciuto come dovuto.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il al risarcimento del danno in Controparte_1
favore di liquidato in € 8.836,85 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1
come indicati in parte motiva;
2. condanna il alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del giudizio che liquida Controparte_1 in € 5.077,00 per compensi ed € 572,20 per spese oltre accessori come per legge;
spese da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Celeste Beatrice dichiaratosi antistatario;
3. condanna il alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di ctu e di ctp come Controparte_1
anticipate e documentate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione pagina 10 di 11 al verbale.
Rimini, 30 maggio 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
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