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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.5110/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.5110/2023 promossa da
C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante sig.ra elettivamente domiciliata in Parte_2
VIA SAN PIETRO 3, NOLA (NA), presso lo studio dell'avv. PARISI BRUNO
( ), che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione, C.F._1
ATTORE contro
(C.F. , in persona dei procuratori speciale signori Controparte_1 P.IVA_2
e , elettivamente domiciliati in VIA S. BARNABA 32, Controparte_2 Controparte_3
MILANO, presso lo studio dell'avv. MINUTOLO BONAVENTURA ( ), che C.F._2
lo rappresenta e difende, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. COFANO TERESA C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia il Tribunale adito: -accertare e dichiarare l'infondatezza ed insussistenza della giusta causa di recesso invocata da nei confronti della società e per l'effetto CP_1 Parte_1 condannare la società convenuta a corrispondere alla l'importo di €92.872,80 a titolo di somma Pt_1
aggiuntiva ex art.12 A-18 bis dell'ANA 2003; €31.603,00 a titolo di indennità di mancato preavviso ex pagina 1 di 6 art.13 ANA 2003; le indennità di risoluzione dovute in base agli articoli da 25 a 33 dell'Accordo
Nazionale nella misura che sarà determinata in corso di giudizio, tenendo conto peraltro che spettano in ogni caso di recesso le indennità di cui agli articoli da 27 a 33 dell'ANA; l'importo di €53.252,29 ex art.20 Accordo Nazionale Agenti e comunque condannare per le causali sopra esposte a CP_4
quell'importo maggiore o minore che l'adito Tribunale in sua giustizia e/o equità, riterrà dovuto, oltre interessi al tasso bancario, corrente e d'uso, ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per svalutazione monetaria, per la perdita della redditività del denaro e per ritardo nel pagamento, dalla data dell'evento al soddisfo, ed oltre interessi sulle somme dovute a titolo di interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo;
-condannare a risarcire il danno arrecato all'immagine dell'istante, CP_4
danno che per tutte le ragioni esposte in narrativa dovrà essere quantificato da Codesto Tribunale in via equitativa, tenuto conto del particolare pregiudizio arrecato;
-con vittoria delle spese e competenze professionali, in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria si chiede che l'adito Giudice rimetta la causa sul ruolo per l'ammissione e l'espletamento della istruttoria di cui alla memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., n.2, articolata sui capi di seguito riportati -Prova testimoniale: 1) vero che lo sbilancio temporaneo di €1.404,11 contestato dagli ispettori nell'ispezione del CP_4
28.06.2016 ha riguardato il pagamento di polizze emesse e incassate con bonifico del 24.6.2016 e accreditato sul conto corrente dedicato della il 28/29/-6 -2016; 2) vero che Parte_1
in costanza del rapporto di agenzia con la ha versato le CP_4 Parte_1
rimesse decadali nei termini contrattualmente convenuti;
3) vero che il subagente Servizi Assicurativi
s.r.l. del sig. opera per conto di diversi agenti assicurativi dell'area nolana;
4) Testimone_1 vero che il subagente Servizi Assicurativi s.r.l. del sig. utilizzava per l'incasso Testimone_1
delle polizze della conto dedicato;
5) vero che i pagamenti dei premi Parte_1 assicurativi di tutte le polizze emesse in favore dell' sono stati versati con operazioni CP_4 tracciate e verificate dagli ispettori 6) vero che l'emissione delle polizze motor CP_4
avveniva mediante sistema informatico fornito dalla (digital agency) a mezzo del quale CP_4
l'agente assicurativo inserisce solo il numero di targa del veicolo da assicurare ed il sistema informatico collegato alla banca dati ANIA inserisce tutti i dati tecnici del veicolo da assicurare;
7) vero che le polizze motor sono state rinnovate dall'agenzia subentrante Intermediass con gli stessi dati contestati dagli ispettori alla 8) vero che diverse polizze CP_4 Parte_1 storiche ASI sono state rinnovate dall'agente subentrante Intermediass s.r.l. con gli stessi dati contestati dagli ispettori alla 9) vero che successivamente alla revoca CP_4 Pt_1 Parte_1 del mandato di agenzia la ha cessato l'attività di agente CP_4 Parte_1
assicurativo. Si indicano a testi: residente in [...]; Testimone_1
pagina 2 di 6 residente in [...]; residente in Testimone_2 Tes_3
Casamarciano (NA) alla via Olivella 4. All'esito della espletata prova testimoniale, chiede, se ritenuto opportuno dall'adito Giudice, disporsi CTU contabile per la quantificazione delle indennità spettanti all'agente calcolate per recesso ad nutum come richiesto e conteggiato in citazione. Si oppone alla documentazione depositata dalla convenuta società con la terza memoria ex art.183, c.6, n.3 come dedotto nella rispettiva terza memoria di parte attrice giacché inammissibile attesa la tardività trattandosi di documenti che andavano depositati dalla parte entro la scadenza del secondo termine con conseguente intervenuta decadenza ed essendo la terza memoria deputata alla sola prova contraria. Si reitera altresì l'eccezione di inammissibilità dei capi di prova contraria articolati dalla controparte in quanto avente contenuto meramente assertivo e non qualificabile come prova contraria ed in ogni caso inammissibili in quanto contenenti valutazioni nonché articolati su documenti depositati tardivamente – capi b e d –e inerenti circostanze negative –capo d-.
Per il convenuto:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così giudicare: 1) respingere tutte le domande formulate dalla società attrice, confermando la sussistenza della giusta causa del recesso e -quindi –nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere applicabile l'Accordo Nazionale
Agenti del 2003, accertare e dichiarare che competono all'ex agente le sole indennità previste dagli articoli da 27 a 33 del citato Accordo, in conformità ai conteggi prodotti da , indennità che sono CP_1 già state versate all'ex agente mediante l'assegno prodotto da con la memoria ex art.183 co. 6 CP_1
n.1 c.p.c. 2) nella stessa ipotesi, accertare l'ammontare delle eventuali provvigioni ex art.20 ANA 2003 spettanti all'ex agente 3) procedere alla regolazione contabile tra gli importi spettanti alla società attrice, come sovra precisato, ed il saldo contabile a favore della PA convenuta sulla base degli estratti conto prodotti da parte convenuta in corso di causa 4) in ogni caso: condannare la società attrice al pagamento, a favore della società convenuta dei compensi professionali, nonché delle spese documentali e forfetarie (15% delle spese generali), oltre agli oneri accessori (IVA e CPA). Quanto alle istanze istruttorie, la difesa di reitera le opposizioni e istanze istruttorie formulate nella CP_1
memoria ex art.183 co. 6 n.3 c.p.c. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 01.02.2023, la Parte_1
ha convenuto avanti a questo tribunale la , deducendo di essere
[...] CP_4
divenuta agente di nel luglio 2014, quando la stessa ha acquisito il portafoglio polizze e clienti CP_1
pagina 3 di 6 di altresì, che, in esito ad ispezione avviata nel giugno 2016 e conclusasi nel luglio Controparte_5
2016, con missiva del 28.10.2016, la preponente, qui convenuta, ha comunicato il proprio recesso per giusta causa. Sul rilievo per cui tale recesso è privo di giusta causa, e si configura, piuttosto, recesso ad nutum, l'attore agisce qui per la condanna al pagamento delle indennità indicate in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata in data 19.07.2023, la convenuta ha concluso per il rigetto CP_1
delle avverse pretese attoree, ribadendo la legittimità del recesso per giusta causa.
Senza istruttoria, la causa è passata in decisione, decorsi i termini ex art.190 cpc.
Reputa questo giudice che la domanda attorea sia infondata e debba, perciò, essere respinta.
Come ha correttamente evidenziato la convenuta, la regola della tempestività ed immediatezza tra la scoperta del fatto che legittima il recesso per giusta causa e l'esercizio del correlativo diritto dev'essere intesa in senso, per così dire, relativo, cioè secondo il tempo necessario per l'accertamento del fatto medesimo e la valutazione di gravità dello stesso (in tema, Cass.n.1248/'16). Nel caso concreto,
l'accertamento dei plurimi profili d'inadempimento dell'agente è durato un mese e si è concluso a fine luglio 2016, sicché l'invio della missiva di recesso a metà ottobre 2016 rispetta la regola in parola.
Nel merito, contrariamente a quanto sostiene l'attore, le plurime irregolarità amministrative e gestionali accertate dagli ispettori, su cui l'agente non ha replicato alcunché di persuasivo, limitandosi, in sostanza, a sminuirne la gravità, sono idonee a sostenere la valutazione che il preponente ha fatto circa la gravità della condotta dell'agente (in tema, Cass.n.29290/'19).
Più precisamente, risulta dalla missiva dell'ottobre 2016 e, prima ancora, dal verbale d'ispezione del luglio 2016, che l'agente ha posto in essere, tra l'altro, le seguenti violazioni: sbilancio pari ad
€1.404,11 ripianato solo su espressa richiesta degli incaricati di in sede di verifica;
CP_4 ritardo nelle rimesse decadali alla PA per un totale di €107.534,32 (sette casi), in espressa violazione delle vigenti disposizioni in materia;
mancata separatezza patrimoniale ed irregolarità nella gestione dei conti correnti separati da parte del Vostro subagente, Servizi Assicurativi s.r.l., (rilevata la presenza di operazioni non riconducibili a premi assicurativi), del cui operato siete responsabili, in espressa violazione di quanto previsto ex art.117 d. lgs. n.209/2005 ed art.54 regolamento ISVAP
n.5/2006, con conseguente impossibilità, da parte della PA, di espletare le verifiche sulla rete, ex art.40 Regolamento ISVAP 5/2006 e le verifiche antiriciclaggio, ex art.17 Regolamento ISVAP
n.41/2012; gravi e svariate irregolarità nella gestione delle somme incassate, tra cui: inserimento della data di effettivo incasso non riscontrabile con la documentazione bancaria e determinante ai fini della copertura (1 caso), omessa presentazione del mezzo di pagamento (8 casi), irregolari intestazioni di pagina 4 di 6 assegni (15 casi), errata indicazione del mezzo di pagamento al giornale di cassa (9 casi), importi riscossi superiori al titolo incassato (4 casi), premi contabilizzati e non contestualmente riscossi (21 casi), per un totale di €135.274,83, il tutto in espressa violazione dell'obbligo contrattuale, legale, nonché delle policies di gruppo;
gravi irregolarità diffuse relative all'acquisizione di polizze motor, tra cui: errato inserimento dati tecnici veicolo (14 casi), errato inserimento data di prima immatricolazione
(4 casi), errato inserimento tipo alimentazione veicolo (3 casi), residenza proprietario difforme rispetto al dato riportato al PRA (7 casi), difformità tra i proprietari indicati in polizza e quanto risultante al
PRA (6 casi), in espressa violazione agli obblighi previsti ex art.183 d. lgs. n.209/2005 ed ex art.47
Regolamento IVASS n.5 del 2006 in riguardo al comportamento e alla diligenza a cui si devono attenere gli intermediari assicurativi;
emissione di contratti motor in assenza dei previsti requisiti di omologazione ASI, richiesta ai fini delle agevolazioni tariffarie (sette casi), in violazione delle disposizioni impartite dalla PA (atto di citazione, pagg.7-9).
Inoltre, sottolinea il preponente che “in 21 casi, per un importo complessivo di euro 135.274,83, erano stati contabilizzati premi non effettivamente incassati e quindi sostanzialmente, in aperta violazione delle disposizioni contrattuali, i clienti avevano usufruito di copertura assicurativa senza il contestuale versamento dei premi” (atto di citazione, pag.12), cui si aggiungono “l'inserimento della data di effettivo incasso non riscontrato con la documentazione bancaria, determinante ai fini della copertura
(un caso), omessa presentazione del mezzo di pagamento (8 casi), irregolari intestazioni di assegni (15 casi), errata indicazione del mezzo di pagamento al giornale di cassa (9 casi), l'importo riscosso superiore al titolo incassato (4 casi)” (ivi, pagg.13,14) e, ancora, quanto alla rete secondaria, di cui l'agenzia si avvaleva in allora e del cui operato era responsabile, “l'emissione di polizze dalle quali risulta che l'importo riscosso è superiore al premio di polizza e richiesta di un compenso per intermediazione assicurativa, come risultante dalle fatture rilasciate ai clienti (6 casi)” (ivi, pagg.14,15), come da verbale ispettivo.
La prova documentale prodotta dal convenuto è, dunque, idonea a sostenere la conclusione di legittimità del recesso per giusta causa, sicché le istanze istruttorie svolte dalle parti sono superflue.
Tenuto conto dell'importo versato dal convenuto all'attore e di cui a verbale di prima udienza -per indennità ex artt.27-33 ANA 2003 -e ritenuto che l'indennità per anzianità di gestione dev'essere computata solo per il periodo dal 15.02.2011, data del contratto di agenzia tra Milano Assicurazioni
Divisione SASA e parte attrice, cui, per la cessione di ramo d'azienda del giugno 2014, parte qui convenuta è succeduta, rimanendo estranea al periodo precedente al febbraio 2011, le domande attoree devono, perciò, essere respinte.
pagina 5 di 6 Quanto alle spese di lite, le stesse debbono essere poste a carico dell'attore, per la nettamente prevalente soccombenza del medesimo, sulla scorta dei rilievi che precedono e possono essere liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della lite, desunto dalla dichiarazione resa dall'attore in sede di costituzione in giudizio, in relazione alla vigente tabella forense.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) previo accertamento della legittimità del recesso per giusta causa comunicato dal convenuto all'attore con missiva CP_4 Parte_1
28.10.2016, e preso atto che, come da verbale di prima udienza del 13.09.2023, il convenuto ha versato a controparte, in data 25.07.2023, l'importo di euro 8.426,18, a titolo d'indennità di fine rapporto ed interessi sul capitale, che l'attore ha dichiarato di avere incassato e trattenuto a titolo d'acconto sulla maggior pretesa azionata in giudizio, dichiara che null'altro è dovuto dal preponente all'agente e respinge, perciò, le domande di parte attrice;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate in complessivi euro 20.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Milano, 15 maggio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.5110/2023 promossa da
C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante sig.ra elettivamente domiciliata in Parte_2
VIA SAN PIETRO 3, NOLA (NA), presso lo studio dell'avv. PARISI BRUNO
( ), che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione, C.F._1
ATTORE contro
(C.F. , in persona dei procuratori speciale signori Controparte_1 P.IVA_2
e , elettivamente domiciliati in VIA S. BARNABA 32, Controparte_2 Controparte_3
MILANO, presso lo studio dell'avv. MINUTOLO BONAVENTURA ( ), che C.F._2
lo rappresenta e difende, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. COFANO TERESA C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia il Tribunale adito: -accertare e dichiarare l'infondatezza ed insussistenza della giusta causa di recesso invocata da nei confronti della società e per l'effetto CP_1 Parte_1 condannare la società convenuta a corrispondere alla l'importo di €92.872,80 a titolo di somma Pt_1
aggiuntiva ex art.12 A-18 bis dell'ANA 2003; €31.603,00 a titolo di indennità di mancato preavviso ex pagina 1 di 6 art.13 ANA 2003; le indennità di risoluzione dovute in base agli articoli da 25 a 33 dell'Accordo
Nazionale nella misura che sarà determinata in corso di giudizio, tenendo conto peraltro che spettano in ogni caso di recesso le indennità di cui agli articoli da 27 a 33 dell'ANA; l'importo di €53.252,29 ex art.20 Accordo Nazionale Agenti e comunque condannare per le causali sopra esposte a CP_4
quell'importo maggiore o minore che l'adito Tribunale in sua giustizia e/o equità, riterrà dovuto, oltre interessi al tasso bancario, corrente e d'uso, ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per svalutazione monetaria, per la perdita della redditività del denaro e per ritardo nel pagamento, dalla data dell'evento al soddisfo, ed oltre interessi sulle somme dovute a titolo di interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo;
-condannare a risarcire il danno arrecato all'immagine dell'istante, CP_4
danno che per tutte le ragioni esposte in narrativa dovrà essere quantificato da Codesto Tribunale in via equitativa, tenuto conto del particolare pregiudizio arrecato;
-con vittoria delle spese e competenze professionali, in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria si chiede che l'adito Giudice rimetta la causa sul ruolo per l'ammissione e l'espletamento della istruttoria di cui alla memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., n.2, articolata sui capi di seguito riportati -Prova testimoniale: 1) vero che lo sbilancio temporaneo di €1.404,11 contestato dagli ispettori nell'ispezione del CP_4
28.06.2016 ha riguardato il pagamento di polizze emesse e incassate con bonifico del 24.6.2016 e accreditato sul conto corrente dedicato della il 28/29/-6 -2016; 2) vero che Parte_1
in costanza del rapporto di agenzia con la ha versato le CP_4 Parte_1
rimesse decadali nei termini contrattualmente convenuti;
3) vero che il subagente Servizi Assicurativi
s.r.l. del sig. opera per conto di diversi agenti assicurativi dell'area nolana;
4) Testimone_1 vero che il subagente Servizi Assicurativi s.r.l. del sig. utilizzava per l'incasso Testimone_1
delle polizze della conto dedicato;
5) vero che i pagamenti dei premi Parte_1 assicurativi di tutte le polizze emesse in favore dell' sono stati versati con operazioni CP_4 tracciate e verificate dagli ispettori 6) vero che l'emissione delle polizze motor CP_4
avveniva mediante sistema informatico fornito dalla (digital agency) a mezzo del quale CP_4
l'agente assicurativo inserisce solo il numero di targa del veicolo da assicurare ed il sistema informatico collegato alla banca dati ANIA inserisce tutti i dati tecnici del veicolo da assicurare;
7) vero che le polizze motor sono state rinnovate dall'agenzia subentrante Intermediass con gli stessi dati contestati dagli ispettori alla 8) vero che diverse polizze CP_4 Parte_1 storiche ASI sono state rinnovate dall'agente subentrante Intermediass s.r.l. con gli stessi dati contestati dagli ispettori alla 9) vero che successivamente alla revoca CP_4 Pt_1 Parte_1 del mandato di agenzia la ha cessato l'attività di agente CP_4 Parte_1
assicurativo. Si indicano a testi: residente in [...]; Testimone_1
pagina 2 di 6 residente in [...]; residente in Testimone_2 Tes_3
Casamarciano (NA) alla via Olivella 4. All'esito della espletata prova testimoniale, chiede, se ritenuto opportuno dall'adito Giudice, disporsi CTU contabile per la quantificazione delle indennità spettanti all'agente calcolate per recesso ad nutum come richiesto e conteggiato in citazione. Si oppone alla documentazione depositata dalla convenuta società con la terza memoria ex art.183, c.6, n.3 come dedotto nella rispettiva terza memoria di parte attrice giacché inammissibile attesa la tardività trattandosi di documenti che andavano depositati dalla parte entro la scadenza del secondo termine con conseguente intervenuta decadenza ed essendo la terza memoria deputata alla sola prova contraria. Si reitera altresì l'eccezione di inammissibilità dei capi di prova contraria articolati dalla controparte in quanto avente contenuto meramente assertivo e non qualificabile come prova contraria ed in ogni caso inammissibili in quanto contenenti valutazioni nonché articolati su documenti depositati tardivamente – capi b e d –e inerenti circostanze negative –capo d-.
Per il convenuto:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così giudicare: 1) respingere tutte le domande formulate dalla società attrice, confermando la sussistenza della giusta causa del recesso e -quindi –nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere applicabile l'Accordo Nazionale
Agenti del 2003, accertare e dichiarare che competono all'ex agente le sole indennità previste dagli articoli da 27 a 33 del citato Accordo, in conformità ai conteggi prodotti da , indennità che sono CP_1 già state versate all'ex agente mediante l'assegno prodotto da con la memoria ex art.183 co. 6 CP_1
n.1 c.p.c. 2) nella stessa ipotesi, accertare l'ammontare delle eventuali provvigioni ex art.20 ANA 2003 spettanti all'ex agente 3) procedere alla regolazione contabile tra gli importi spettanti alla società attrice, come sovra precisato, ed il saldo contabile a favore della PA convenuta sulla base degli estratti conto prodotti da parte convenuta in corso di causa 4) in ogni caso: condannare la società attrice al pagamento, a favore della società convenuta dei compensi professionali, nonché delle spese documentali e forfetarie (15% delle spese generali), oltre agli oneri accessori (IVA e CPA). Quanto alle istanze istruttorie, la difesa di reitera le opposizioni e istanze istruttorie formulate nella CP_1
memoria ex art.183 co. 6 n.3 c.p.c. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 01.02.2023, la Parte_1
ha convenuto avanti a questo tribunale la , deducendo di essere
[...] CP_4
divenuta agente di nel luglio 2014, quando la stessa ha acquisito il portafoglio polizze e clienti CP_1
pagina 3 di 6 di altresì, che, in esito ad ispezione avviata nel giugno 2016 e conclusasi nel luglio Controparte_5
2016, con missiva del 28.10.2016, la preponente, qui convenuta, ha comunicato il proprio recesso per giusta causa. Sul rilievo per cui tale recesso è privo di giusta causa, e si configura, piuttosto, recesso ad nutum, l'attore agisce qui per la condanna al pagamento delle indennità indicate in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata in data 19.07.2023, la convenuta ha concluso per il rigetto CP_1
delle avverse pretese attoree, ribadendo la legittimità del recesso per giusta causa.
Senza istruttoria, la causa è passata in decisione, decorsi i termini ex art.190 cpc.
Reputa questo giudice che la domanda attorea sia infondata e debba, perciò, essere respinta.
Come ha correttamente evidenziato la convenuta, la regola della tempestività ed immediatezza tra la scoperta del fatto che legittima il recesso per giusta causa e l'esercizio del correlativo diritto dev'essere intesa in senso, per così dire, relativo, cioè secondo il tempo necessario per l'accertamento del fatto medesimo e la valutazione di gravità dello stesso (in tema, Cass.n.1248/'16). Nel caso concreto,
l'accertamento dei plurimi profili d'inadempimento dell'agente è durato un mese e si è concluso a fine luglio 2016, sicché l'invio della missiva di recesso a metà ottobre 2016 rispetta la regola in parola.
Nel merito, contrariamente a quanto sostiene l'attore, le plurime irregolarità amministrative e gestionali accertate dagli ispettori, su cui l'agente non ha replicato alcunché di persuasivo, limitandosi, in sostanza, a sminuirne la gravità, sono idonee a sostenere la valutazione che il preponente ha fatto circa la gravità della condotta dell'agente (in tema, Cass.n.29290/'19).
Più precisamente, risulta dalla missiva dell'ottobre 2016 e, prima ancora, dal verbale d'ispezione del luglio 2016, che l'agente ha posto in essere, tra l'altro, le seguenti violazioni: sbilancio pari ad
€1.404,11 ripianato solo su espressa richiesta degli incaricati di in sede di verifica;
CP_4 ritardo nelle rimesse decadali alla PA per un totale di €107.534,32 (sette casi), in espressa violazione delle vigenti disposizioni in materia;
mancata separatezza patrimoniale ed irregolarità nella gestione dei conti correnti separati da parte del Vostro subagente, Servizi Assicurativi s.r.l., (rilevata la presenza di operazioni non riconducibili a premi assicurativi), del cui operato siete responsabili, in espressa violazione di quanto previsto ex art.117 d. lgs. n.209/2005 ed art.54 regolamento ISVAP
n.5/2006, con conseguente impossibilità, da parte della PA, di espletare le verifiche sulla rete, ex art.40 Regolamento ISVAP 5/2006 e le verifiche antiriciclaggio, ex art.17 Regolamento ISVAP
n.41/2012; gravi e svariate irregolarità nella gestione delle somme incassate, tra cui: inserimento della data di effettivo incasso non riscontrabile con la documentazione bancaria e determinante ai fini della copertura (1 caso), omessa presentazione del mezzo di pagamento (8 casi), irregolari intestazioni di pagina 4 di 6 assegni (15 casi), errata indicazione del mezzo di pagamento al giornale di cassa (9 casi), importi riscossi superiori al titolo incassato (4 casi), premi contabilizzati e non contestualmente riscossi (21 casi), per un totale di €135.274,83, il tutto in espressa violazione dell'obbligo contrattuale, legale, nonché delle policies di gruppo;
gravi irregolarità diffuse relative all'acquisizione di polizze motor, tra cui: errato inserimento dati tecnici veicolo (14 casi), errato inserimento data di prima immatricolazione
(4 casi), errato inserimento tipo alimentazione veicolo (3 casi), residenza proprietario difforme rispetto al dato riportato al PRA (7 casi), difformità tra i proprietari indicati in polizza e quanto risultante al
PRA (6 casi), in espressa violazione agli obblighi previsti ex art.183 d. lgs. n.209/2005 ed ex art.47
Regolamento IVASS n.5 del 2006 in riguardo al comportamento e alla diligenza a cui si devono attenere gli intermediari assicurativi;
emissione di contratti motor in assenza dei previsti requisiti di omologazione ASI, richiesta ai fini delle agevolazioni tariffarie (sette casi), in violazione delle disposizioni impartite dalla PA (atto di citazione, pagg.7-9).
Inoltre, sottolinea il preponente che “in 21 casi, per un importo complessivo di euro 135.274,83, erano stati contabilizzati premi non effettivamente incassati e quindi sostanzialmente, in aperta violazione delle disposizioni contrattuali, i clienti avevano usufruito di copertura assicurativa senza il contestuale versamento dei premi” (atto di citazione, pag.12), cui si aggiungono “l'inserimento della data di effettivo incasso non riscontrato con la documentazione bancaria, determinante ai fini della copertura
(un caso), omessa presentazione del mezzo di pagamento (8 casi), irregolari intestazioni di assegni (15 casi), errata indicazione del mezzo di pagamento al giornale di cassa (9 casi), l'importo riscosso superiore al titolo incassato (4 casi)” (ivi, pagg.13,14) e, ancora, quanto alla rete secondaria, di cui l'agenzia si avvaleva in allora e del cui operato era responsabile, “l'emissione di polizze dalle quali risulta che l'importo riscosso è superiore al premio di polizza e richiesta di un compenso per intermediazione assicurativa, come risultante dalle fatture rilasciate ai clienti (6 casi)” (ivi, pagg.14,15), come da verbale ispettivo.
La prova documentale prodotta dal convenuto è, dunque, idonea a sostenere la conclusione di legittimità del recesso per giusta causa, sicché le istanze istruttorie svolte dalle parti sono superflue.
Tenuto conto dell'importo versato dal convenuto all'attore e di cui a verbale di prima udienza -per indennità ex artt.27-33 ANA 2003 -e ritenuto che l'indennità per anzianità di gestione dev'essere computata solo per il periodo dal 15.02.2011, data del contratto di agenzia tra Milano Assicurazioni
Divisione SASA e parte attrice, cui, per la cessione di ramo d'azienda del giugno 2014, parte qui convenuta è succeduta, rimanendo estranea al periodo precedente al febbraio 2011, le domande attoree devono, perciò, essere respinte.
pagina 5 di 6 Quanto alle spese di lite, le stesse debbono essere poste a carico dell'attore, per la nettamente prevalente soccombenza del medesimo, sulla scorta dei rilievi che precedono e possono essere liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della lite, desunto dalla dichiarazione resa dall'attore in sede di costituzione in giudizio, in relazione alla vigente tabella forense.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) previo accertamento della legittimità del recesso per giusta causa comunicato dal convenuto all'attore con missiva CP_4 Parte_1
28.10.2016, e preso atto che, come da verbale di prima udienza del 13.09.2023, il convenuto ha versato a controparte, in data 25.07.2023, l'importo di euro 8.426,18, a titolo d'indennità di fine rapporto ed interessi sul capitale, che l'attore ha dichiarato di avere incassato e trattenuto a titolo d'acconto sulla maggior pretesa azionata in giudizio, dichiara che null'altro è dovuto dal preponente all'agente e respinge, perciò, le domande di parte attrice;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate in complessivi euro 20.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Milano, 15 maggio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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