Articolo 3 della Legge 28 luglio 1961, n. 723
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 agosto 1961
Art. 3.
Il personale della carriera di concetto attende ai servizi contabili, amministrativi e archivistici alla immediata dipendenza e sotto la direzione del capo dello Archivio.
Salvo quanto e' disposto nel successivo articolo 6, il predetto personale presta servizio negli Archivi di maggiore importanza in relazione al numero delle sedi notarili assegnate al rispettivo distretto.
Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, da emanarsi in occasione delle singole revisioni della tabella prevista dall' articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , verranno stabiliti gli Archivi notarili distrettuali ai quali e' assegnato il personale della carriera di concetto.
L' articolo 2 del regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876 , e l'articolo 1, terzo ed ultimo comma, del regio decreto 10 ottobre 1941, n. 1273 , sono abrogati.
Entrata in vigore il 25 agosto 1961