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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/07/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 1420/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
nato il [...] a [...], (c.f. Parte_1
), residente a [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Elisa Larentis, del foro di TO (pec , giusta Email_1 procura alle liti rilasciata in calce al ricorso introduttivo, e presso il di lei studio, sito in TO, via Brigata Aqui n. 4, elettivamente domiciliato;
e nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Larentis, del foro di TO (pec , giusta procura alle liti rilasciata Email_1 in calce al ricorso introduttivo, e presso il di lei studio, sito in TO, via Brigata Aqui n. 4, elettivamente domiciliata;
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto. CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 27-03-2025, così come successivamente confermate all'udienza del 26-06-2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127-ter, c.c., introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
Il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del
14/3/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 27-03-2025.
All'udienza del 26-06-2025, le parti hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
Per_ Per_ 2. affidare i figli , e ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con loro Per_2 collocamento prevalente presso la residenza della madre;
3. il padre si recherà ogni qual volta possibile a POs ove, di comune accordo con la madre, potrà stare con i figli, senza limitazioni particolari;
ciò anche per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali, così come quelle estive;
4. i genitori si accordano sin d'ora che la frequentazione dei figli potrà avvenire, previo accordo fra di loro, anche in maniera diversa dal punto 3, nel rispetto delle loro esigenze sia scolastiche che extrascolastiche;
5. il sig. provvederà al mantenimento ordinario mensile a favore dei propri figli Parte_1
nell'ammontare di 1.500,00 euro complessivi (500,00 euro ciascuno) da versarsi tramite bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, CP_1
soggetto a rivalutazione ISTAT;
6. il sig. contribuirà alle spese straordinarie dei figli nella misura del 100%. Ai Parte_1 fini dell'individuazione delle spese straordinarie si fa riferimento alle Linee Guida del
Consiglio Nazionale Forense (doc. 6);
7. gli assegni in aiuto alla famiglia e l'assegno unico universale spetteranno alla sig.
[...]
a prescindere da chi ne faccia richiesta;
CP_1 8. le detrazioni fiscali dei figli saranno a favore del sig. al 100%, stante l'integrale Parte_1
pagamento delle spese straordinarie a suo carico.”
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
La causa va, inoltre, rimessa sul ruolo avendo, nel ricorso introduttivo del giudizio, le parti avanzato anche pronuncia di divorzio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 27-03-2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato il 18 settembre 2007 a Bucimas-Albania, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di TO al n. 344 - P. II Serie C - Anno
2017);
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza ai fini della pronuncia di divorzio.
Si comunichi.
Così deciso in TO, nella Camera di Consiglio del giorno 28 giugno 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi