Articolo 1 della Legge 12 marzo 1968, n. 286
Articolo 2
Versione
19 aprile 1968
Art. 1.
Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567 , emanate in attuazione dell' articolo 10 della legge 30 gennaio 1963, n. 141 , si applicano, ai fini dell'inquadramento nei ruoli dello ispettorato generale dell'aviazione civile, al personale militare dell'aeronautica militare ed al personale civile del Ministero della difesa e di altre amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo, che sia in servizio presso il predetto ispettorato generale e relativi organi periferici almeno dal 31 dicembre 1966, previa valutazione favorevole del consiglio di amministrazione dell'ispettorato stesso.
Il personale inquadrato nei ruoli dell'ispettorato generale dell'aviazione civile, ai sensi del precedente comma, e' collocato nei ruoli stessi, anche in soprannumero da riassorbire, in ragione di meta' delle vacanze che si verificheranno nelle relative qualifiche di inquadramento.
Entrata in vigore il 19 aprile 1968