Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/1963, n. 2216
CASS
Sentenza 7 agosto 1963

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Nel caso che il creditore ipotecario estenda il pignoramento a beni non ipotecati, l'art 558 cod proc civ conferisce al giudice il potere alternativo di disporre la riduzione del pignoramento ai beni ipotecati ovvero di sospendere la vendita dei beni non ipotecati fino all'esaurimento di quello dei beni ipotecati. Codesto potere di riduzione o sospensione presuppone che l'esistenza dell'ipoteca non sia contestata, non potendo il giudice dell'esecuzione risolvere le controversie relative senza esorbitare dai limiti della sua Competenza, strettamente attinente al procedimento esecutivo, per incidere nell'ambito di contestazioni che, data la loro natura,sono proponibili in Sede di opposizione all'esecuzione, riflettendo la legittimita dell'Azione esecutiva. La circostanza che il giudice decida di non avvalersi del potere anzidetto, non gli preclude l'Esercizio dell'altro potere, che al giudice spetta, di delimitare con la ordinanza di vendita il compendio dei beni che alla vendita debbono essere assoggettabili.*

La vendita forzata e il risultato dell'incontro non gia di due volonta negoziali, cioe di quella del debitore proprietario e di quella dell'aggiudicatario, ma della volonta di quest'ultimo e del provvedimento del giudice dell'esecuzione, per cui non S'inquadra nello schema tipico dei contratti, bensi tra i provvedimenti giurisdizionali, con la conseguenza che, nelle controversie relative all'identificazione dell'oggetto della vendita, non va indagata, ne interpretata la volonta delle parti circa la consistenza e l'estensione dei beni venduti, ma, a tale effetto, devono essere tenuti presenti soltanto gli elementi risultanti dagli Atti che accompagnarono la esecuzione. ( V 1872/59, 3603/56, 99/53).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/1963, n. 2216
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2216
    Data del deposito : 7 agosto 1963

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