Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
I Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 06/03/2025, lette le note depositate dal difensore di parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 8104/2024 R.G.
TRA
OI IC (C.F. [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Sergio Marotta (C.F. [...]), con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Quarto (Na), alla Via E. De Nicola, n. 6, il quale chiede che le comunicazioni al procuratore costituito vengano effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: sergiomarotta@legpec.it
RICORRENTE
E
Eprom s.r.l. (già Cytec S.r.l.), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in
Pozzuoli (Na), alla via Carlo Rosini n. 10, P.Iva: 06000771219
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.04.2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso: di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della Eprom S.r.l., con sede legale in Pozzuoli (NA), alla Via Carlo Rossini n. 10, dal 07.11.2022 sino al
19.01.2023, data in cui il suddetto rapporto di lavoro cessava a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
che la Eprom s.r.l., una volta interrotto il rapporto di lavoro in parola, ometteva di versargli le somme dovute a titolo di differenze retributive oltre che di trattamento per fine rapporto;
che in data 28.02.2023, di comune accordo, al fine di dirimere bonariamente la vertenza sorta, sottoscrivevano verbale di conciliazione sindacale ai sensi del combinato disposto ex artt. 2113 co. 4 e artt. 410 e
411 co. 3 c.p.c., alla presenza del Dott. Duraccio Antonio nella qualità di conciliatore designato dalla Filca Cisl Campania di Napoli;
che con il predetto accordo, la Eprom
s.r.l. si obbligava alla corresponsione in suo favore della somma netta di € 2.630,00
(duemilaseicentotrenta/00), di cui € 272,98 a titolo di Tfr, a saldo delle spettanze derivanti dal descritto rapporto di lavoro, con le seguenti modalità: € 600,00
(seicento/00) entro il 15.03.2023; € 600,00 (seicento/00) entro il 15.04.2023; € 600,00
(seicento/00) entro il 15.05.2023; € 830,00 (ottocentotrenta/00) entro il 15.06.2023; che la società convenuta versava soltanto 3 (tre) della 4 (quattro) rate concordate, rendendosi, pertanto, inadempiente agli obblighi assunti in sede sindacale rimanendo debitrice del residuo importo di € 830,00. nonostante sia ampiamente elasso il termine a tal uopo stabilito;
che il verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dalle parti in data 28.02.2023 non superava, a causa di mere irregolarità, il vaglio dell'Ispettorato del Lavoro-Direzione territoriale di Napoli propedeutico al suo deposito presso la cancelleria del Tribunale per cui non era suscettibile di esecutorietà a norma dell'art. 411 comma 3 c.p.c. Tanto premesso adiva questo Giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'inadempimento della Eprom S.r.l. con riferimento all'obbligazione di pagamento statuita nel verbale di conciliazione del
28.02.2023 e, per l'effetto, condannare la resistente società, al pagamento in favore del sig. OI IC della somma residua di Euro 830,00 (ottocentatrenta/00) per le esposte causali, oltre interessi e danni da svalutazione monetaria decorrenti dalla scadenza del termine convenuto per il pagamento fino alla data dell'effettivo soddisfo”. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Malgrado la rituale notifica del ricorso introduttivo la Eprom S.r.l. non si costituiva e, quindi, va dichiarata contumace.
Ritenuta la causa matura per la decisione, non necessitando attività istruttoria, questo
Giudice rinviava all'udienza del 06.03.2025 disponendo che detta udienza fosse sostituita dal deposito di note di TS.
Indi, all'esito del deposito delle note sostitutive della udienza ai sensi dell'art 127 ter cpc la causa è decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
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Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Eprom S.r.l. stante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e pedissequo decreto di fissazione udienza.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il credito per cui agisce il ricorrente è provato per tabulas sulla scorta del verbale di conciliazione sindacale col quale è stata transatta ogni questione connessa con l'intercorso rapporto di lavoro e concordato l'importo da corrispondere al lavoratore a tacitazione delle pretese creditorie (vedi verbale in atti).
Inoltre, risultano depositate in atti copie delle ricevute dei bonifici effettuati dalla
Eprom S.r.l., con relativa imputazione, per il pagamento delle prime 3 rate di cui all'accordo transattivo;
mentre, stante la contumacia della resistente, nulla è stato dedotto/provato in merito al pagamento della 4^ rata a saldo del dovuto, con ogni conseguenza sul piano processuale. Infatti, sarebbe stato onere della società resistente fornire piena dimostrazione dell'esatto adempimento delle obbligazioni retributive sorte nei confronti del proprio dipendente in virtù del prefato verbale del conciliazione.
Quindi, la Eprom S.r.l., non può che essere soccombente sul punto.
Quanto alla validità dell'accordo conciliativo va precisato che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2113 c.c., il negozio transattivo stipulato in sede conciliativa, giudiziale o stragiudiziale, è assoggettato a un regime giuridico derogatorio della regola generale
- stabilita dai commi secondo e terzo della predetta norma - dell'impugnabilità nel termine decadenziale di sei mesi, perché l'intervento del terzo investito di una funzione pubblica (giudice, autorità amministrativa o associazione di categoria) è ritenuto idoneo a superare la presunzione di non libertà del consenso del lavoratore (Cass. 12 giugno 1995 n. 6611).
Tanto chiarito è evidente che una volta avvenuta la conciliazione resta perfezionato l'incontro delle volontà delle parti, rispetto alle quali gli adempimenti previsti dall'art. 411 c.p.c. (deposito presso ufficio del lavoro;
deposito nella cancelleria del Tribunale) si pongono come formalità esterne: sono formalità estranee rispetto all'essenza negoziale della conciliazione. Invero il deposito presso l'Ufficio del Lavoro tende unicamente ad una garanzia di autenticità, mentre quello in Cancelleria è previsto ai fini della esecutività del verbale di conciliazione: tutto ciò si evince con certezza dal testo dell'ultimo comma dell'art. 411 c.p.c.
Nel verbale di conciliazione di cui è causa risultano, in definitiva, presenti tutti gli elementi determinativi della sua validità, oltre che della sua portata.
Di conseguenza v'è prova documentale sia sull'an che sul quantum in riferimento al giudizio per cui è causa.
Inoltre, il pagamento delle prime 3 rate da parte della Eprom S.r.l., documentato dalle ricevute dei bonifici effettuati, costituisce ulteriore prova del credito quivi richiesto, in quanto secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, il pagamento parziale del debito costituisce riconoscimento del debito stesso.
In conclusione, il credito vantato dal ricorrente nel suo preciso ammontare è provato per tabulas alla luce della documentazione prodotta in atti, mentre la resistente, rimanendo contumace, non ha fornito prova di circostanze estintive o modificative del medesimo.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della società resistente, come in dispositivo.
P.Q.M.
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Eprom S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 830,00
(ottocentotrenta/00), oltre accessori di legge;
- condanna la società resistente in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 641,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore, antistatario.
Si comunichi
Napoli, 18.03.2025
Il Giudice del lavoro
(dott. Marisa Barbato)