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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11957 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 11955/2025 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Vicidomini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla via Castaldo n.64;
-APPELLANTE-
CONTRO
c.f.: ), in persona del p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 domiciliato in in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che CP_1 lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella;
[...]
(c.f.: ); Parte_2 C.F._1
-APPELLATO contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12/2025 del Giudice di Pace di Capri, pubbl. il 12/01/2025, relativa al procedimento civile n. R.G. 475/2024
Conclusioni: all'udienza 29 ottobre 2025, l'appellante ha concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Capri, chiedendone la riforma.
Più precisamente, l'opponente in primo grado ha spiegato opposizione avverso la cartella esattoriale n. 01720170000619661000 emessa per contravvenzioni al Codice della Strada elevata dal nel 2012 e della quale ha dichiarato di Controparte_1 avere avuto conoscenza solo a seguito del diniego di un finanziamento. Il giudice di prime cure, a mezzo della sentenza gravata, ha accolto l'opposizione proposta dall'istante e annullato la cartella impugnata con la seguente motivazione: “(…) essendo il credito richiesto dai convenuti nei confronti del ricorrente già estinto, nessun diritto hanno le stesse parti convenute nel richiedere la somma portata con l'ingiunzione impugnata e pertanto il ricorso deve essere accolto”. Ha altresì condannato le parti opposte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti e in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello l'
[...]
adducendo, in via preliminare, quale motivo di gravame Parte_3
l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo e la manifesta infondatezza della dichiarata prescrizione del titolo azionato. In via subordinata, inoltre, l'appellante ha contestato la sentenza gravata per aver omesso il giudice di pace di Capri di accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio in favore del giudice di pace di Su tali premesse, ha concluso per l'accoglimento delle spiegate CP_1 eccezioni, nonché per la declaratoria di genericità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e infondatezza della domanda. Il concessionario ha chiesto, altresì, che venisse dichiarata l'assoluta carenza di legittimazione passiva o di titolarità a contraddire, nonché accertata la correttezza del suo contegno al fine di essere reso indenne da ogni conseguenza pregiudizievole, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito il aderendo alla prospettazione difensiva formulata Controparte_1 dalla parte appellante ed insistendo per l'accoglimento del gravame proposto.
, sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Parte_2
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 29 ottobre 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
- 2 -
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di . Parte_2
Venendo al merito, riveste carattere preliminare ed assorbente la censura relativa all'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La giurisprudenza è giunta di recente ad un orientamento pacifico.
Inizialmente, si ammetteva l'impugnabilità della cartella di pagamento (e/o del ruolo) non validamente notificata e della quale il contribuente avesse avuto conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dietro sua richiesta dal concessionario (C. Cass. SS.UU. 19740/2015). La medesima pronuncia ravvisava la sussistenza di un interesse ad agire da parte dell'opponente, affermando che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19, co. 3° D.lgs. n. 546/1992, “impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.
Tuttavia, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Tale norma ha disposto quale principio generale la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, limitando a tre i casi tassativi in cui si ammetteva un'autonoma e diretta impugnazione delle cartelle di pagamento invalidamente notificate. La norma nella sua iniziale formulazione così disponeva: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
- 3 -
Ciò premesso, e posto che il d.P.R. n. 602/1973 ha ad oggetto le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, è da escludere che le nuove regole in materia di impugnazione dell'estratto di ruolo trovino applicazione solo quando esso si riferisca a crediti di carattere tributario. Sul punto, gli colorano la Parte_4 disposizione in esame di carattere generale, precisando che la medesima si applica a tutti i crediti pubblici, anche di carattere extra-tributario, recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, compresi quelli relativi a sanzioni amministrative per violazione del C.d.S. (C. Cass. SS.UU. 26283/2022).
Affermano, inoltre, che l'art. 3-bis è applicabile anche ai processi pendenti, poiché specifica l'interesse ad una tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Oggetto dell'impugnazione non è già l'estratto di ruolo, bensì l'atto impositivo o riscossivo menzionato all'interno dello stesso estratto: ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata, o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione della cartella di pagamento (C. Cass. SS.UU. 26283/2022).
Sul punto si è pronunciata di recente la Corte costituzionale con sentenza n.
190/2023, dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione. La Corte ha ritenuto necessario un intervento multidirezionale, volto tanto ad estendere il perimetro di tutela “anticipata” a fattispecie ulteriori rispetto a quelle contemplate dalla norma in esame, quanto ad agire direttamente sulle criticità del sistema italiano della riscossione, “dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore”.
Questa prospettiva è ribadita anche dalla sentenza resa dalla Corte di cassazione a Sezioni unite n. 12459 del 7 maggio 2024, ove si riscontra che, in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 non generano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una tutela più ampia in fase esecutiva e tenuto conto della necessità di un intervento normativo di sistema.
Il legislatore, a tal proposito, con d.lgs. 110/2024, ha introdotto tre ulteriori ipotesi di impugnazione diretta della cartella di pagamento. Nello specifico si può procedere in tal senso nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio “d) nell'ambito delle procedure previste dal codice
- 4 -
della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Si aggiunga che la Corte di cassazione, con sentenza n. 24552/2024, ha affermato l'inammissibilità dell'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo allorquando si deducano fatti estintivi successivi, come la prescrizione del credito, non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo al netto di una situazione di obiettiva incertezza, se nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione.
Per tali ragioni, l'appello merita di essere accolto in quanto non viene in rilievo una delle ipotesi tassativamente contemplate dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si pongono a carico del contribuente appellato in quanto il giudizio di primo grado è stato introdotto nel 2024, allorquando l'orientamento giurisprudenziale in materia (applicazione del d.l.
126/2021) era già divenuto pacifico. Esse si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. alla luce del valore della controversia (sino a € 1.100,00) e dell'effettiva attività processuale espletata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e del Parte_1 Parte_2 Controparte_1 iscritta al n. 11955/2025 del R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Parte_2
2. accoglie l'appello proposto;
per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta in primo grado da;
Parte_2
4. condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida per Parte_2 il primo grado in favore di in € 346,00 per Parte_1 compenso professionale, per il secondo grado in favore di
[...]
e del in € 662,00 ciascuna;
€ 32,50 in Parte_1 Controparte_1 favore dell'Erario per spese prenotate a debito in grado d'appello; per
- 5 -
entrambi i gradi, oltre le spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 6 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 11955/2025 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Vicidomini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla via Castaldo n.64;
-APPELLANTE-
CONTRO
c.f.: ), in persona del p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 domiciliato in in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che CP_1 lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella;
[...]
(c.f.: ); Parte_2 C.F._1
-APPELLATO contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12/2025 del Giudice di Pace di Capri, pubbl. il 12/01/2025, relativa al procedimento civile n. R.G. 475/2024
Conclusioni: all'udienza 29 ottobre 2025, l'appellante ha concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Capri, chiedendone la riforma.
Più precisamente, l'opponente in primo grado ha spiegato opposizione avverso la cartella esattoriale n. 01720170000619661000 emessa per contravvenzioni al Codice della Strada elevata dal nel 2012 e della quale ha dichiarato di Controparte_1 avere avuto conoscenza solo a seguito del diniego di un finanziamento. Il giudice di prime cure, a mezzo della sentenza gravata, ha accolto l'opposizione proposta dall'istante e annullato la cartella impugnata con la seguente motivazione: “(…) essendo il credito richiesto dai convenuti nei confronti del ricorrente già estinto, nessun diritto hanno le stesse parti convenute nel richiedere la somma portata con l'ingiunzione impugnata e pertanto il ricorso deve essere accolto”. Ha altresì condannato le parti opposte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti e in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello l'
[...]
adducendo, in via preliminare, quale motivo di gravame Parte_3
l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo e la manifesta infondatezza della dichiarata prescrizione del titolo azionato. In via subordinata, inoltre, l'appellante ha contestato la sentenza gravata per aver omesso il giudice di pace di Capri di accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio in favore del giudice di pace di Su tali premesse, ha concluso per l'accoglimento delle spiegate CP_1 eccezioni, nonché per la declaratoria di genericità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e infondatezza della domanda. Il concessionario ha chiesto, altresì, che venisse dichiarata l'assoluta carenza di legittimazione passiva o di titolarità a contraddire, nonché accertata la correttezza del suo contegno al fine di essere reso indenne da ogni conseguenza pregiudizievole, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito il aderendo alla prospettazione difensiva formulata Controparte_1 dalla parte appellante ed insistendo per l'accoglimento del gravame proposto.
, sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Parte_2
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 29 ottobre 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
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MOTIVAZIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di . Parte_2
Venendo al merito, riveste carattere preliminare ed assorbente la censura relativa all'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La giurisprudenza è giunta di recente ad un orientamento pacifico.
Inizialmente, si ammetteva l'impugnabilità della cartella di pagamento (e/o del ruolo) non validamente notificata e della quale il contribuente avesse avuto conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dietro sua richiesta dal concessionario (C. Cass. SS.UU. 19740/2015). La medesima pronuncia ravvisava la sussistenza di un interesse ad agire da parte dell'opponente, affermando che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19, co. 3° D.lgs. n. 546/1992, “impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.
Tuttavia, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Tale norma ha disposto quale principio generale la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, limitando a tre i casi tassativi in cui si ammetteva un'autonoma e diretta impugnazione delle cartelle di pagamento invalidamente notificate. La norma nella sua iniziale formulazione così disponeva: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
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Ciò premesso, e posto che il d.P.R. n. 602/1973 ha ad oggetto le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, è da escludere che le nuove regole in materia di impugnazione dell'estratto di ruolo trovino applicazione solo quando esso si riferisca a crediti di carattere tributario. Sul punto, gli colorano la Parte_4 disposizione in esame di carattere generale, precisando che la medesima si applica a tutti i crediti pubblici, anche di carattere extra-tributario, recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, compresi quelli relativi a sanzioni amministrative per violazione del C.d.S. (C. Cass. SS.UU. 26283/2022).
Affermano, inoltre, che l'art. 3-bis è applicabile anche ai processi pendenti, poiché specifica l'interesse ad una tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Oggetto dell'impugnazione non è già l'estratto di ruolo, bensì l'atto impositivo o riscossivo menzionato all'interno dello stesso estratto: ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata, o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione della cartella di pagamento (C. Cass. SS.UU. 26283/2022).
Sul punto si è pronunciata di recente la Corte costituzionale con sentenza n.
190/2023, dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione. La Corte ha ritenuto necessario un intervento multidirezionale, volto tanto ad estendere il perimetro di tutela “anticipata” a fattispecie ulteriori rispetto a quelle contemplate dalla norma in esame, quanto ad agire direttamente sulle criticità del sistema italiano della riscossione, “dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore”.
Questa prospettiva è ribadita anche dalla sentenza resa dalla Corte di cassazione a Sezioni unite n. 12459 del 7 maggio 2024, ove si riscontra che, in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 non generano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una tutela più ampia in fase esecutiva e tenuto conto della necessità di un intervento normativo di sistema.
Il legislatore, a tal proposito, con d.lgs. 110/2024, ha introdotto tre ulteriori ipotesi di impugnazione diretta della cartella di pagamento. Nello specifico si può procedere in tal senso nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio “d) nell'ambito delle procedure previste dal codice
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della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Si aggiunga che la Corte di cassazione, con sentenza n. 24552/2024, ha affermato l'inammissibilità dell'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo allorquando si deducano fatti estintivi successivi, come la prescrizione del credito, non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo al netto di una situazione di obiettiva incertezza, se nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione.
Per tali ragioni, l'appello merita di essere accolto in quanto non viene in rilievo una delle ipotesi tassativamente contemplate dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si pongono a carico del contribuente appellato in quanto il giudizio di primo grado è stato introdotto nel 2024, allorquando l'orientamento giurisprudenziale in materia (applicazione del d.l.
126/2021) era già divenuto pacifico. Esse si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. alla luce del valore della controversia (sino a € 1.100,00) e dell'effettiva attività processuale espletata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e del Parte_1 Parte_2 Controparte_1 iscritta al n. 11955/2025 del R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Parte_2
2. accoglie l'appello proposto;
per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta in primo grado da;
Parte_2
4. condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida per Parte_2 il primo grado in favore di in € 346,00 per Parte_1 compenso professionale, per il secondo grado in favore di
[...]
e del in € 662,00 ciascuna;
€ 32,50 in Parte_1 Controparte_1 favore dell'Erario per spese prenotate a debito in grado d'appello; per
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entrambi i gradi, oltre le spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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