L'estradizione del cittadino puo' essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non puo' in alcun caso essere ammessa per reati politici. ((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto (con l'articolo unico) che l'ultimo comma del presente articolo non si applica ai delitti di genocidio.