Articolo 26 della Costituzione
Articolo 25Articolo 27
Versione
1 gennaio 1948
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Versione
18 luglio 1967
Art. 26.
L'estradizione del cittadino puo' essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non puo' in alcun caso essere ammessa per reati politici. ((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto (con l'articolo unico) che l'ultimo comma del presente articolo non si applica ai delitti di genocidio.

Entrata in vigore il 18 luglio 1967
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