Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1454
CS
Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Error in iudicando

    La domanda risarcitoria in appello è stata modificata rispetto a quella di primo grado, chiedendo il risarcimento di danni diversi (costi di progettazione, oneri concessori, mancato guadagno) rispetto alla perdita del contributo originariamente richiesta. Tale modifica è inammissibile in appello.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del danno e del nesso causale

    L'appellante non ha assolto all'onere probatorio circa l'esistenza del danno (tipologia di contributo e costi sostenuti) e il nesso causale tra il ritardo del Comune nel rilascio del permesso di costruire e la perdita del finanziamento. In particolare, si evidenzia che la rinuncia al finanziamento è avvenuta dopo che la Regione aveva concesso una proroga e che la ditta non ha ottemperato tempestivamente alle richieste documentali del Comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1454
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1454
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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