Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 241/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Maddaleni Giovanni Presidente
Dott. Matteo Gatti Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRIA (RC), il 13/04/1971, residente in [...]17/1 16154
GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. IANNINI NUNZIA ROBERTA (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , naao a Controparte_1 C.F._3
GENOVA (GE), il 15/08/1974, residente in [...]17/1 16154
GENOVA [GE] ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. IANNINI NUNZIA ROBERTA (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 23/06/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
le seguenti condizioni essenziali prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1. Il SI. continuerà a risiedere e ad abitare nella casa di Via Parte_1
dei Costo n. 17/1, abitazione di sua esclusiva proprietà, unitamente al figlio
; Controparte_3
2. La SI.ra , potrà continuare a risiedere e abitare presso Controparte_1
l'abitazione del SI. , che sul punto nulla ha da obiettare, sino Parte_1
a che non reperirà una nuova collocazione abitativa;
3. Il SI. verserà alla SInora la cifra di Parte_1 Controparte_1
Euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento entro il giorno venti del mese”;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2001, Numero 235, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 18/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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