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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
37
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 232/2024 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. BONTEMPO PATRIZIA e dall'Avv. DE Pt_1
CARLO ANNA ROSA
APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. CORTINA VINCENZO Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 20/2024 del Tribunale di Frosinone, pubblicata il 9.1.2024
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 2.800 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
Pone il compenso del c.t.u., liquidato con separato provvedimento, definitivamente a carico dell'appellante. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 11/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 25/03/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
Svolgimento del processo
Con atto depositato il 2.2.2024 l' ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la Pt_1
quale il Tribunale di Frosinone, pronunciando sul ricorso proposto da Controparte_1
(qualificatosi operaio alle dipendenze, dal mese di aprile del 1977 al 1981, della ditta Parte_2
( ), nel periodo in cui era in costruzione il locale aziendale, con mansioni di
[...] Parte_3 muratore, poi sino al 1981 addetto presso l'industria casearia Monte Gemma fino al 1996, dove si occupava del carico e scarico delle “brocche” piene di latte, del peso di circa 70 kg ciascuna, latte che veniva versato nel serbatoio del caseificio e, ancora, operario edile dal 2000 al 2018) il quale aveva domandato accertarsi la natura professionale delle patologie ipoacusia e sindrome del tunnel carpale bilaterale, così ha statuito:
“Dichiara che il ricorrente è affetto da malattia professionale da cui è derivata una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari complessivamente al 15% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
Dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 15% e condanna l' ad erogare la Pt_1
prestazione di cui sopra, con la decorrenza di legge e con gli interessi legali;
Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento dei residui 2/3 delle spese di lite Pt_1
che liquida in euro 1.200,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, da distrarsi;
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., a favore del Dott. Pt_1 Parte_4
liquidate nell'importo di euro 580,00, oltre IVA se dovuta”.
[...]
Il Tribunale di Frosinone, al riguardo, ha ritenuto che l'istruttoria svolta con i testimoni e avesse consentito di accertare lo svolgimento dell'attività Testimone_1 Tes_2
lavorativa descritta nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio da parte del ricorrente odierno appellato e ha condiviso le conclusioni alle quali era giunto il c.t.u. medico legale, il quale aveva accertato che le patologie invalidanti del (sindrome del tunnel carpale bilaterale e CP_1
ipoacusia neurosensoriale bilaterale) fossero attribuibili a malattia professionale e che dalle stesse fossero postumi permanenti con limitazione funzionale valutabile, rispettivamente, nella misura del
5% e dell'1% a far data dalla domanda amministrativa. In sede di chiarimenti il c.t.u. di primo grado aveva precisato che, tenendo conto della precedente menomazione della integrità psicofisica riconosciuta in ambito in misura pari al 10% (per sindrome algo-disfunzionale lombo-sacrale), Pt_1
la valutazione complessiva era pari al 15%. Con il proprio appello l' ha lamentato l'erroneità della decisione gravata per avere la Pt_1
stessa acriticamente recepito le fallaci conclusioni alle quali era giunto il consulente tecnico di ufficio medico legale, nominato dal Tribunale, in particolare per contrasto con le risultanze mediche esaminate e per aver proceduto sulla base induttiva di semplici elementi indiziari.
L'appellato si è costituito, contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è infondato, dovendosi confermare la decisione gravata, seppure con motivazione in parte differente da quella utilizzata dal Tribunale.
Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio medico legale sulla persona dell'appellato, per la valutazione delle censure sottoposte a questa Corte dall'Istituto, l'ausiliare nominato dal Collegio, con valutazione scevra da vizi logici o di metodo e, come tale, pienamente utilizzabile ai fini della decisione, ha concluso che la patologia del tunnel carpale bilaterale, accertata in capo al CP_1 determini un'invalidità permanente nella misura del 6% dal 2018, ossia da epoca precedente la domanda amministrativa, presentata nel 2020, sulla base della quale è stato introdotto il presente giudizio.
Sul punto il c.t.u. nominato dal Collegio ha puntualmente osservato che, la diversa conclusione del c.t.u. di primo grado, il quale aveva limitato la percentuale invalidante ascrivibile alla STC al 5%, era stata basata sulla sola valutazione della sindrome del tunnel carpale destro e non di quella bilaterale, invece risultante dagli atti.
Ne consegue che, malgrado sia da escludere, per la consulenza tecnica di ufficio svolta nel presente grado, alcuna ipoacusia ascrivibile all'attività lavorativa, in ogni caso per effetto delle patologie lamentate nel presente giudizio è derivata comunque un'incapacità lavorativa permanente del 6%, esattamente come concluso dal Tribunale.
Percentuale sulla base della quale, senza alcuna critica sul punto nell'atto di appello, la sentenza gravata ha affermato che la sommatoria con la preesistente invalidità accertata nella misura del 10%, ha portato a una situazione finale totale di invalidità al 15%.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va respinto. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 13, comma primo c.p.c.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 2.800 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
Pone il compenso del c.t.u., liquidato con separato provvedimento, definitivamente a carico dell'appellante. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 11/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, lì 25/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 232/2024 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. BONTEMPO PATRIZIA e dall'Avv. DE Pt_1
CARLO ANNA ROSA
APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. CORTINA VINCENZO Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 20/2024 del Tribunale di Frosinone, pubblicata il 9.1.2024
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 2.800 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
Pone il compenso del c.t.u., liquidato con separato provvedimento, definitivamente a carico dell'appellante. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 11/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 25/03/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
Svolgimento del processo
Con atto depositato il 2.2.2024 l' ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la Pt_1
quale il Tribunale di Frosinone, pronunciando sul ricorso proposto da Controparte_1
(qualificatosi operaio alle dipendenze, dal mese di aprile del 1977 al 1981, della ditta Parte_2
( ), nel periodo in cui era in costruzione il locale aziendale, con mansioni di
[...] Parte_3 muratore, poi sino al 1981 addetto presso l'industria casearia Monte Gemma fino al 1996, dove si occupava del carico e scarico delle “brocche” piene di latte, del peso di circa 70 kg ciascuna, latte che veniva versato nel serbatoio del caseificio e, ancora, operario edile dal 2000 al 2018) il quale aveva domandato accertarsi la natura professionale delle patologie ipoacusia e sindrome del tunnel carpale bilaterale, così ha statuito:
“Dichiara che il ricorrente è affetto da malattia professionale da cui è derivata una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari complessivamente al 15% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
Dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 15% e condanna l' ad erogare la Pt_1
prestazione di cui sopra, con la decorrenza di legge e con gli interessi legali;
Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento dei residui 2/3 delle spese di lite Pt_1
che liquida in euro 1.200,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, da distrarsi;
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., a favore del Dott. Pt_1 Parte_4
liquidate nell'importo di euro 580,00, oltre IVA se dovuta”.
[...]
Il Tribunale di Frosinone, al riguardo, ha ritenuto che l'istruttoria svolta con i testimoni e avesse consentito di accertare lo svolgimento dell'attività Testimone_1 Tes_2
lavorativa descritta nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio da parte del ricorrente odierno appellato e ha condiviso le conclusioni alle quali era giunto il c.t.u. medico legale, il quale aveva accertato che le patologie invalidanti del (sindrome del tunnel carpale bilaterale e CP_1
ipoacusia neurosensoriale bilaterale) fossero attribuibili a malattia professionale e che dalle stesse fossero postumi permanenti con limitazione funzionale valutabile, rispettivamente, nella misura del
5% e dell'1% a far data dalla domanda amministrativa. In sede di chiarimenti il c.t.u. di primo grado aveva precisato che, tenendo conto della precedente menomazione della integrità psicofisica riconosciuta in ambito in misura pari al 10% (per sindrome algo-disfunzionale lombo-sacrale), Pt_1
la valutazione complessiva era pari al 15%. Con il proprio appello l' ha lamentato l'erroneità della decisione gravata per avere la Pt_1
stessa acriticamente recepito le fallaci conclusioni alle quali era giunto il consulente tecnico di ufficio medico legale, nominato dal Tribunale, in particolare per contrasto con le risultanze mediche esaminate e per aver proceduto sulla base induttiva di semplici elementi indiziari.
L'appellato si è costituito, contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è infondato, dovendosi confermare la decisione gravata, seppure con motivazione in parte differente da quella utilizzata dal Tribunale.
Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio medico legale sulla persona dell'appellato, per la valutazione delle censure sottoposte a questa Corte dall'Istituto, l'ausiliare nominato dal Collegio, con valutazione scevra da vizi logici o di metodo e, come tale, pienamente utilizzabile ai fini della decisione, ha concluso che la patologia del tunnel carpale bilaterale, accertata in capo al CP_1 determini un'invalidità permanente nella misura del 6% dal 2018, ossia da epoca precedente la domanda amministrativa, presentata nel 2020, sulla base della quale è stato introdotto il presente giudizio.
Sul punto il c.t.u. nominato dal Collegio ha puntualmente osservato che, la diversa conclusione del c.t.u. di primo grado, il quale aveva limitato la percentuale invalidante ascrivibile alla STC al 5%, era stata basata sulla sola valutazione della sindrome del tunnel carpale destro e non di quella bilaterale, invece risultante dagli atti.
Ne consegue che, malgrado sia da escludere, per la consulenza tecnica di ufficio svolta nel presente grado, alcuna ipoacusia ascrivibile all'attività lavorativa, in ogni caso per effetto delle patologie lamentate nel presente giudizio è derivata comunque un'incapacità lavorativa permanente del 6%, esattamente come concluso dal Tribunale.
Percentuale sulla base della quale, senza alcuna critica sul punto nell'atto di appello, la sentenza gravata ha affermato che la sommatoria con la preesistente invalidità accertata nella misura del 10%, ha portato a una situazione finale totale di invalidità al 15%.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va respinto. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 13, comma primo c.p.c.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 2.800 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
Pone il compenso del c.t.u., liquidato con separato provvedimento, definitivamente a carico dell'appellante. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 11/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, lì 25/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi