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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/06/2024, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
R.G.N. 2243/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott.ssa Laura Petitti Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Claudia Musola Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2243/2023 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Bagheria, VIA Parte_1
CIRO SCIANNA n. 174, presso e nello studio dell'Avv. DI SALVO ANTONINO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Bagheria, Parte_2
VIA PETRONIO n. 9/A, presso e nello studio dell'Avv. BONFANTE LOREDANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 29.4.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 25.9.2023, così come integrato dalle note di trattazione scritta telematicamente depositate in data 29.4.2024.
1 R.G.N. 2243/2023
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 3 maggio 2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e precisato nelle note scritte telematicamente depositate in data
29.4.2024, che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 c.p.c.), tenuto conto del contenuto dell'accordo.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 25.9.2023, così come integrate dalle note di trattazione scritta telematicamente depositate in data 29.4.2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 23.8.2000 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Altavilla
Milicia al n.
4 - P. 1 – Anno 2000).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 28 maggio 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Rossana Musumeci Laura Petitti
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott.ssa Laura Petitti Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Claudia Musola Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2243/2023 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Bagheria, VIA Parte_1
CIRO SCIANNA n. 174, presso e nello studio dell'Avv. DI SALVO ANTONINO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Bagheria, Parte_2
VIA PETRONIO n. 9/A, presso e nello studio dell'Avv. BONFANTE LOREDANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 29.4.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 25.9.2023, così come integrato dalle note di trattazione scritta telematicamente depositate in data 29.4.2024.
1 R.G.N. 2243/2023
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 3 maggio 2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e precisato nelle note scritte telematicamente depositate in data
29.4.2024, che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 c.p.c.), tenuto conto del contenuto dell'accordo.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 25.9.2023, così come integrate dalle note di trattazione scritta telematicamente depositate in data 29.4.2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 23.8.2000 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Altavilla
Milicia al n.
4 - P. 1 – Anno 2000).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 28 maggio 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Rossana Musumeci Laura Petitti
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