Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/05/2025, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 49/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito DEudienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi DEart. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via Teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi DEart. 281 undecies c.p.c. da nata in [...]-Brasile), in data 09 Aprile Parte_1
1987, residente in [...](RS-Brasile), Rua Navegantes n.4164, Pinhal Sul;
rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Cattaneo, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni:
“Previo eventuale accertamento e declaratoria di sussistenza dei presupposti di esperibilità della presenta azione giudiziale di status civitatis e di conseguente legittimità della stessa,
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento della cittadinanza Italiana iure sanguinis - dalla nascita - in favore della IG nata in [...]
Porto Alegre (RS-Brasile), in data 09 Aprile 1987, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa.
Per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro pro-tempore e, per Controparte_1 esso, all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02 2011
n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché
nonché ad emettere - ove di necessità, tenuto conto del Parte_1 riconoscimento già statuito con l'emananda Sentenza - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege”.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto che venga dichiarato lo status di cittadina italiana in virtù della discendenza da (o o o ) (cfr. il certificato Persona_1 Persona_1 Persona_2 Persona_2
negativo di naturalizzazione doc. 5 fascicolo ricorrenti) nato a [...] - fraz. Borgo
Valsugana (BL) il 28/06/1849, successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto.
Ciò premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia DEAmministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
L'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza della ricorrente dall'avo indicato.
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova DEeventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali
“
1. In data 27 Giugno 1849, in Italia, nella Frazione di Villa di Villa del Comune di Borgo
Valbelluna, Provincia di Belluno, nasceva il GN figlio legittimo di Persona_1 [...]
e di , come comprovato dal ”Certificato di Battesimo”, anno 1849 Per_3 Persona_4 datato 07.11.2022, emesso dall'Incaricato Diocesano della Curia Vescovile di Vittorio Veneto, munito di visto di autentica della firma datato 07.11.2022 emesso dal Cancelliere Vescovile della Curia di Vittorio Veneto, che si produce (doc.03).
2. In data 21 Febbraio 1876, in Italia, nel Comune di Mel (soppresso il 30.01.2019 per costituire, mediante fusione con i comuni di e , il nuovo comune di Borgo Pt_2 Parte_3
Valbelluna), Provincia di Belluno, il GN contraeva matrimonio con la Persona_1 IG , cittadina Italiana, come comprovato dall'”Estratto per riassunto Persona_5 DEatto di Matrimonio”, N.10, anno 1876 datato 12.09.2022, emesso dall'Ufficiale di Civile del Comune di Borgo Valbelluna (Belluno), che si produce (doc.04).
3. Il GN - denominato in atti anche come - non ha mai Persona_1 Persona_2
rinunciato alla cittadinanza Italiana, come comprovato dal “Certificato Negativo di
Naturalizzazione” n.000.893.519.893/2022 datato 14.11.2022, emesso dal Ministero della
Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento Stranieri, che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.05).
4. Dall'unione coniugale tra il GN e la IG (denominata Persona_1 Persona_5
in atto, ), nasceva in AL CH (RS-Brasile), in data 24 Maggio 1895, Controparte_2 il GN come comprovato dalla ”Trascrizione integrale di atto di Nascita”, Parte_4
matricola 100040.01.55.1895.1.00009.193.0000856-25 datato 03.10.2022, emessa dall'Ufficiale del Registro di Stato Civile del Municipio di Veranòpolis (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja
05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.06).
5. In data 16 Marzo 1918, in AL CH (RS-Brasile), il GN Parte_4
(denominato in atto, contraeva matrimonio con la IG Per_6 Persona_7
, cittadina Brasiliana, come comprovato dalla ”Trascrizione integrale di atto di
[...]
Matrimonio”, matricola 100040.01.55.1918.2.00008.010.0000007-76 datato 29.09.2021, emessa dall'Ufficiale del Registro di Stato Civile del Municipio di Veranòpolis (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja
05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.07).
6. Dall'unione coniugale tra il GN (denominato in atto, Parte_4 Per_8
e la IG (denominata in atto, ),
[...] Persona_7 Persona_9
nasceva in AL CH (RS-Brasile), in data 05 Febbraio 1924, la IG Per_10
- cognome così attribuito in atto - come comprovato dalla ”Trascrizione integrale di
[...] atto di Nascita”, matricola 100164.01.55.1943.1.00013.048.0004970-65 datato 13.09.2021, emessa dall'Ufficiale del Registro di Stato Civile del Municipio di Sarandi (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja
05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.08).
7. La cittadinanza Italiana iure sanguinis DEAV NO , del figlio legittimo Persona_1
e della nipote legittima risulta espressamente e Parte_4 Persona_10
formalmente accertata, ad ogni effetto di legge, dal Tribunale di Venezia, Sez.Immigrazione, con Ordinanza ex art.702-ter c.p.c. di “Accoglimento totale n. cronol. 15346/2023 del
06/11/2023 - RG n. 1771/2023”, passata in giudicato, che si produce (doc.09).
8. Dall'unione tra la IG ed il GN , Persona_10 Parte_5
cittadino Brasiliano, nasceva, in Canoas (RS-Brasile),in data 23 Ottobre 1951, la IG
come comprovato dalla ”Trascrizione integrale di atto di Parte_6
Nascita”, matricola 098111.01.55.1951.1.00001.157.0000626-10 datato 24.07.2024, emessa dall'Ufficiale del Registro di Stato Civile della 2^ Zona del Municipio di Canoas (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja
05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.10).
9. In data 01 Luglio 1972, in Porto Alegre (RS-Brasile), la IG Parte_6
- da coniugata, passata ad adottare il cognome
[...] Parte_7
- contraeva matrimonio con il GN cittadino Brasiliano, come Persona_11 comprovato dalla ”Trascrizione integrale di atto di Matrimonio”, matricola
099002.01.55.1972.2.00022.126.0008944-72 datato 17.07.2024, emessa dall'Ufficiale del
Registro di Stato Civile della 5^ Zona del Municipio di Porto Alegre (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja
05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.11).
10. Dall'unione coniugale tra la IG ed il GN Parte_7
in Porto Alegre (RS-Brasile), in data 09 Aprile 1987, la IG Persona_11
come comprovato dalla ”Trascrizione integrale di atto di Parte_1
Nascita”, matricola 096602.01.55.1987.1.00162.168.0065461-69 datato 19.06.2024, emessa dall'Ufficiale del Registro di Stato Civile del 1° Ufficio del Municipio di Porto Alegre (RS-
Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della
Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.12)”. Considerato che la ricorrente ha prodotto l'ordinanza passata in giudicato emessa da questo
Tribunale in data 6.11.2023 (cfr. doc. 9) nella quale si accerta che nato il 27 Giugno Persona_1
1849 a Borgo Valbelluna è cittadino italiano e che ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio e ai suoi discendenti;
considerato che
tuttavia il nominativo dei ricorrenti Parte_4
non è specificato in motivazione, né soccorre il dispositivo consegue che non è possibile individuare i limiti della estensione soggettiva ed oggettiva del giudicato di cui la ricorrente può beneficiare in questo giudizio dovendosi pertanto procedere all'accertamento dei requisiti dando per presupposto unicamente l'accertamento della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis da al figlio Persona_1 Pt_4
La linea di discendenza da nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a Parte_4
mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 8, 10, 12).
Si tratta di linea che subisce un passaggio per linea femminile dovuto alla nascita di
[...]
[(di madre cittadina italiana ( ) in quanto discendente dal Parte_6 Persona_10
cittadino italiano ] da padre brasiliano. Parte_4
Un ulteriore passaggio per linea femminile si ha con il matrimonio di Parte_6
con il cittadino brasiliano in data 1.7.1972 dal quale è nato
[...] Persona_11
in data 9/4/1977 la ricorrente.
Tali passaggi generazionali per linea femminile non interrompono la continuità della linea di trasmissione della cittadinanza italiana.
Con riguardo al primo, si osserva che in ordine alla questione DEacquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene
(…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Con riguardo al secondo passaggio generazionale evidenziato, si osserva che l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n.
151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi DEart. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali evidenziati.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere DEAmministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che la ricorrente è cittadina italiana e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
49/2025, promossa da contro il , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia DEAmministrazione intimata;
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente è cittadina italiana per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite Persona_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria dott.ssa . CP_3 Testimone_1
Venezia, 20/05/2025
Il Giudice
Dott. Mauro
Brambullo