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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 10481/2021 R.G. promossa da:
, (c.f. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Torino, via Goffredo Casalis 4, presso C.F._2
e nello studio dell'avv. GREPPI LUISELLA, che li rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione
- ATTORI -
-
contro
-
, c.f. , elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 in Torino, Piazza Camillo Benso Cavour n. 3, presso e nello studio dell'avv. DI TORO
MARCO e FRANCESCA GANDOLFO, che la rappresentano e difendono per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA –
- e
contro
- cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_2
Torino in via Cardinal Maurizio 8f, presso e nello studio dell'avvocato MAURIZIO CURTI, che la rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- TERZA CHIAMATA –
OGGETTO: risarcimento danni – contratto fornitura acqua potabile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 38 Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via istruttoria:
- tenuto conto di quanto dedotto nel presente atto, nonché della circostanza che il
Giudice, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 61 c. 1 e 68 c. 1 c.p.c. può disporre una consulenza tecnica in ogni momento del processo, disporre CTU al fine di accertare il valore degli immobili di proprietà degli attori ubicati in Pinerolo, strada ai SA n. 57, in quanto essa non riveste carattere esplorativo ma unicamente integrativo di fatti già allegati, dedotti, accertati e provati dai richiedenti, demandando al nominando CTU il seguente quesito: “Acquisite allo scopo tutte le necessarie informazioni, accerti il CTU quale sia il valore di mercato minimo e massimo degli enti immobiliari, di proprietà degli attori, ubicati in Pinerolo strada ai SA n. 57 oggetto del presente giudizio nel merito:
- condannare la convenuta all'integrale risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali derivati agli attori a seguito dell'evento accaduto in data 20/11/2012 descritto in narrativa e specificamente la somma di € 40.062,83 oltre
IVA 22% € 8.813,82, così per complessivi € 48.876,65, liquidata dal CTU in sede di ATP
a titolo di ristoro dei costi sostenuti e da sostenere da parte degli attori per ripristinare la propria rete idrica interna danneggiata, oltre ad una somma da individuare nel 7% del valore totale accertando dell'immobile a titolo di ristoro per il deprezzamento subito dall'immobile degli attori indicato dal CTU in sede di ATP, ed all'ulteriore somma di €
20.000,00 o la diversa maggiore o minore somma ritenuta equa dal Giudice a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito dagli attori per il mancato utilizzo per lunghi periodi della rete idrica dell'immobile in cui vivono;
condannare inoltre la convenuta a rimborsare integralmente le spese sostenute dagli attori nel giudizio per ATP e specificamente € 5.247,01 per la difesa legale, € 18.694,25 per rimborso spese di consulente di parte ed € 8.097,53 per spese liquidate al CTU, nonché le spese di CTU ad oggi sostenute in questo giudizio comprensive delle spese delle analisi presso l'Istituto
Giordano per totali € 3.195,31 compresa IVA e le spese dei consulenti di parte di cui si è
pagina 2 di 38 avvalsa la difesa degli attori in questo giudizio quantificabili ad oggi in € 7.649,40 compresa IVA, come da fatture prodotte in memoria 6/10/23.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. .”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA PRINCIPALE respingere tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto
IN SUBORDINE nella denegata ipotesi in cui fosse rinvenibile qualsiasi responsabilità da parte di
[...]
dichiarare tenuta e condannare la società Controparte_1 [...]
assicuratrice della responsabilità civile della convenuta Controparte_3 [...]
a tenere indenne e manlevare quest'ultima da qualsiasi Controparte_1 richiesta risarcitoria ex adverso formulata.
IN OGNI CASO
Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio .”
Per parte terza chiamata:
“Piaccia al tribunale Ill.mo, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni, qualora non ritenesse di dover assolvere da ogni avversaria Controparte_1 domanda, contenere le pretese di manleva avanzate nei confronti di
[...]
– rispetto alle domande azionate da e – CP_2 Parte_1 Parte_3 entro i precisi limiti negoziali contemplati nella polizza versata in atti.
Con il favore delle spese di lite”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10.5.2021, e Parte_1 [...]
hanno allegato: Parte_3
1. di essere proprietari di un immobile sito in Pinerolo, Strada ai SA n. 57-59, di ampia dimensione e grande pregio, ultimato nel 2010, comprendente una piscina con pagina 3 di 38 spa interna ed una seconda piscina esterna di mq 150 circa, immobile in cui gli attori abitano dal 25/7/2011 dalla data della sua ultimazione;
Part
2. che in forza della stipulazione in data 20/04/2006 con i sigg. e Parte_2 dei contratti n. 656 (codice servizio 12211488) e n. 657 (codice servizio 12211387), la
– società che si occupa servizio di distribuzione pubblica di acqua potabile CP_1 nell'area in cui è sita la proprietà degli attori e cui fa capo anche la manutenzione e custodia dell'intera rete idrica attraverso la quale viene erogata l'acqua - si è impegnata a garantire loro una fornitura regolare e continua di acqua adatta al consumo umano secondo quanto previsto dal Decreto L.vo n. 31/2001 attuativo della direttiva CE
98/83/CE;
3. che in data 20.11.2012 alcuni operai della Società Controparte_1 stavano lavorando ad una condotta di carico dell'acqua potabile situata in via
[...]
Costagrande 74, a valle della proprietà degli attori;
4. che nel corso di tali lavori, per un errore operativo degli addetti, il condotto dell'acqua potabile incamerava terra, detriti e melma, senza che gli stessi o si accorgessero o si rendessero conto della gravità dell'accaduto, tant'è che essi al termine dell'intervento rendevano nuovamente operativa la condotta, senza eseguire alcuna pulizia;
5. che in conseguenza di questi fatti, i depositi di terra e melma si propagavano nella tubazione sino a raggiungere il fondo della linea, dove si trova la villa degli odierni attori che segnalavano senza indugio la situazione all' che, il giorno stesso, inviava CP_1 dei tecnici per cercare di rimediare al danno causato;
6. che in un primo momento le tubazioni si presentarono piene d'aria, poi iniziò ad uscire acqua mista ad una enorme quantità di limo e sabbia, mentre nei giorni successivi si verificò la fuoriuscita di terra ed acqua da ogni tubazione della casa, l'inquinamento dell'acqua di entrambe le piscine, l'otturazione dei filtri e/o delle cartucce di tutte le utenze idriche e idrosanitarie, la trafilatura di acqua mista a terra dalle flange della centrale di distribuzione, il blocco e trafilatura di acqua mista a terra dalle elettrovalvole di sezionamento dell'impianto;
pagina 4 di 38 7. a quasi dieci anni di distanza, l'evento ha comportato dei danni permanenti alle condutture dorsali dell'immobile, costringendo gli attori a sostenere importanti spese per cercare di risolvere i problemi, quantificate in € 28.315,40 almeno fino al 18.4.2018
(come da perizia del Geom. ), cui va aggiunto il disagio subito per non aver Per_1 potuto utilizzare per lunghi periodi l'acqua potabile, nonché gli ulteriori danni derivanti dal danneggiamento irreversibile delle tubazioni ed apparecchiature dell'immobile, che ne diminuiscono il valore commerciale e richiedono inevitabili periodici interventi di manutenzione;
8. che già in data 08.05.2013 l'avv. Greppi con raccomandata indirizzata alla CP_1 ed al broker Willis Italia Spa, richiedeva formalmente il pronto e totale risarcimento di tutti i danni patiti dai ricorrenti e nonostante alcuni sopralluoghi inizialmente effettuati dal perito della compagnia, stante l'inerzia della convenuta e dell'assicurazione, in data
4.5.2018 veniva inviata nuova PEC di sollecito per trovare una soluzione stragiudiziale definitiva che tuttavia non sortiva alcun esito;
9. che gli attori promuovevano ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (RG 10775/19) e nel relativo procedimento si costituiva , veniva licenziata CTU e l'ing. con il CP_1 Per_2 proprio elaborato peritale del 29.6.2020 concludeva accertando che “il fenomeno verificatosi nel novembre 2012 (di cui viene dato atto nella comparsa di parte resistente) ed i conseguenti danni lamentati in citazioni sono sul piano eziologico completamente riconducibili ai lavori eseguiti da nel novembre 2012, 2. si ritiene che l'assenza di CP_1 elementi di protezione quali filtri non possa aver concorso alla causazione del danno, 3. in riferimento ai danni diretti la somma complessiva ritenuta congrua dovuta sia ai costi già sostenuti sia a quelli da sostenere per la riparazione o sostituzione precoce delle apparecchiature installate ammonta ad € 40.062,83 + IVA. In riferimento ai danni indiretti, il deprezzamento massimo dell'immobile ritenuto congruo è pari al 7% del valore di mercato”.
Hanno concluso invocando sia la responsabilità contrattuale di , ex art. 1218 CP_1
e 1228 c.c. in forza dei contratti di fornitura di acqua potabile conclusi con gli attori, sia la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 e 2049 c.c., avuto riguardo all'origine del fatto illecito da individuarsi nel comportamento colposo posto in essere dai suoi pagina 5 di 38 dipendenti nell'esecuzione di lavori di manutenzione, sia la responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo custode dell'intera rete idrica CP_1 dell'acquedotto in quanto soggetto giuridico avente il compito di gestire il ciclo integrato dell'acqua, quindi instando per la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e quantificati in € 48.876,65 (a titolo di ristoro dei costi sostenuti e da sostenere da parte degli attori per ripristinare la propria rete idrica interna danneggiata, come quantificati al CTU in ATP) nonché in una somma da individuare nel 7% del valore totale accertando dell'immobile, a titolo di ristoro per il deprezzamento subito ed infine nell'ulteriore somma di € 20.000,00 o la diversa maggiore o minore somma ritenuta equa dal Giudice, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito dagli attori per il mancato utilizzo per lunghi periodi della rete idrica dell'immobile in cui vivono, oltre al rimborso delle spese, legali e tecniche, riferita al procedimento di ATP.
Con comparsa in data 15.9.2021 si è costituita in giudizio
[...]
Controparte_1
- non contestando le circostanze di cui ai punti 1, 2, 3, 8 e 9;
- contestando le ulteriori circostanze ed eccependo:
a) che nel luogo ove il giorno 20.11.2012 veniva segnalata una perdita d'acqua
(localizzata nel Comune di Pinerolo, strada Costagrande, nei pressi del civico 74), erano presenti due condotte indipendenti e parallele di adduzione e precisamente la condotta Fe DN 100 e la condotta Fe DN 150;
b) che dalla condotta Fe DN 150 si dirama la tubazione PEAD DN 160 a servizio dell'immobile di proprietà degli Attori, mentre la tubazione Fe DN 100 (cfr. docc.
n. 1 e n. 2) non comunica fisicamente in alcun modo con la tubazione PEAD DN
160 a servizio dell'immobile degli Attori;
c) che intervenuti in loco i tecnici nel prendere atto della fuoriuscita CP_1 dell'acqua, procedevano allo scavo, successivamente alla interruzione del flusso idrico per entrambe le tubazioni a monte ed infine alla riparazione vera e propria, la quale concerneva la rottura della sola condotta Fe DN 100, mediante scopertura della tubazione e successivo posizionamento del “calzato” intorno al tubo, poi fissato con bulloni serrati con chiave dinanometrica, negando che pagina 6 di 38 potesse in tal modo essersi verificata alcuna infiltrazione di terra da scavo nelle condotte;
d) che la condotta FN DN 150 che adduce l'acqua potabile – tra gli altri – all'immobile degli Attori non era stata oggetto di alcun intervento;
e) che, in seguito al predetto intervento, nessuna delle altre unità abitative servite dalle due condutture in questione (circa 1120), fatta eccezione per quella attorea, aveva segnalato alcuna anomalia di sorta;
f) che le analisi eseguite non hanno mai dimostrato la presenza di terra e melma all'interno dell'impianto attoreo, essendo in realtà emersa una contaminazione maggiormente compatibile con problematiche chimico fisiche interne allo stesso;
g) che ricevuta la diffida 7.12.2012 denunciava il sinistro al proprio Broker CP_1 assicurativo che, a sua volta, lo trasmetteva alla Compagnia assicuratrice che apriva il sinistro ed eseguiva alcuni rilievi e verifiche valendosi di Parte_4 consulenti di propria fiducia e concludeva l'istruttoria affermando l'assenza di responsabilità di;
CP_1
h) che il danno relativo al presunto deprezzamento dell'immobile è stato arbitrariamente determinato dal CTU nella relazione di ATP, senza alcun riferimento a circostanze di tipo concreto.
Ha concluso eccependo, in via preliminare, l'inutilizzabilità della relazione di ATP ed opponendosi alla sua acquisizione ed, in ogni caso, contestandone le risultanze, instando per la sua rinnovazione nel presente giudizio.
Nel merito, ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande attoree e in subordine, per il caso di un'eventuale sua condanna, ha chiesto essere manlevata e garantita dalla propria Compagnia assicurativa per la RC, all'uopo evocata in giudizio.
Con comparsa in data 16.12.2021 si è costituita in giudizio Controparte_3
- associandosi alle difese dispiegate dalla propria assicurata;
- non contestando l'esistenza della polizza n°0080900039255 [ex e Parte_5 richiamandone i limiti dell'operatività, quali:
. massimale €uro 150.000 per quello che riguarda i danni provocati da lavori di scavo, posa e reinterro (di cui all'art. 11 lettera m) ovvero pari ad €uro 250.000 per pagina 7 di 38 quanto concerne i danni a condutture negli impianti sotterrane i R.C. Aziende Industriali
(di cui all'art. 11 lettera k) e con uno scoperto del 10% (con il minimo di € 500) sul danno liquidato;
. copertura R.C.T. prevista per i soli danni corporali e/o materiali causati a terzi dall'assicurata con esclusione dei danni di natura patrimoniale.
Ha concluso per il rigetto di ogni domanda e, per il caso di accoglimento delle domande attoree, di contenimento delle pretese in manleva entro i limiti del contrattualmente previsto e del provato.
Nel corso del giudizio è stata disposta l'acquisizione del procedimento di istruzione preventiva (RG 10775/19) nonché, con ordinanza in data 4.7.2022,
l'integrazione della CTU già ivi disposta, demandando all'ausiliario di prendere posizione su quanto sostenuto e prodotto da nel presente procedimento, con particolare CP_1 riferimento all'esistenza di una condotta parallela a quella individuata in sede di primo accertamento peritale, sulla quale sarebbe stato eseguito l'intervento del 20.11.2012, nonché la sua rilevanza sul piano eziologico in relazione ai fatti di cui è causa ovvero con riferimento ai fenomeni pregiudizievoli lamentati da parte attrice.
Depositato l'elaborato peritale in data 15.5.2023 e sua integrazione in data
11.9.2023 (a seguito dei rilievi critici mossi da parte convenuta), veniva celebrata udienza di disamina della CTU alla presenza delle parti e rispettivi tecnici in data
24.1.2024, all'esito della quale, rigettata l'istanza di sostituzione del CTU ex art. 196
c.p.c. non ricorrendo “gravi motivi”, venivano ammessi (alcuni dei) capitoli di prova orale indicati dalle parti.
Escussi dunque i testi reciprocamente ammessi, con ordinanza in data
17.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe precisate dalle parti, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e di replica.
**********
1. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie – onere della prova
La presente fattispecie trae origine dalla domanda di risarcimento promossa da e da , volta ad ottenere l'accertamento della Parte_1 Parte_2
pagina 8 di 38 responsabilità della , quale ente gestore del Controparte_1 servizio idrico locale, per il verificarsi dell'immissione di detriti durante un intervento manutentivo curato dai tecnici della predetta società, il 20.11.2012, su di una condotta dell'acquedotto a valle della loro proprietà, la quale avrebbe provocato un intasamento delle tubazioni del loro impianto privato e cagionato agli attori danni legati all'impossibilità, per un periodo iniziale, di utilizzare l'acqua potabile per via del provocato inquinamento ed alla necessità di sostenere costi elevati per attività di pulizia e sostituzione di componentistica dell'impianto stesso.
Ora, nonostante parte attrice abbia dedotto anche una responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., nonché oggettiva da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ritiene questo giudice che debba trovare applicazione il disposto di cui agli artt. 1218 e ss c.c. vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale.
La distinzione tra le due responsabilità si fonda non sulla natura dell'interesse leso bensì sull'esistenza o meno di una pregressa relazione tra soggetti e quindi di un programma specifico di comportamento (Cass. 21619/07).
Ed invero parte attrice ha documentato la stipulazione dei contratti per la fornitura di acqua potabile n. 656 e 657, conclusi in data 20.4.2006 con , per CP_1
l'immobile di strada ai SA 63 (cfr. allegati alla perizia geom. doc. 8 fasc. Per_1 attoreo).
In forza dei predetti accordi, il gestore del sistema idrico locale ha assunto nei confronti degli attori-utenti l'obbligazione di fornitura regolare e continuativa di acqua potabile, adatta al consumo umano, nonché quella di manutenere e custodire l'intera rete idrica acquedottizia locale, mediante interventi sulla rete a cura del proprio personale tecnico, onde fornire acqua potabile fino al contatore dei singoli utenti.
L'inadempimento allegato dagli attori è consistito appunto nell'aver CP_1 mancato di adeguatamente intervenire sulla tubatura di carico dell'acqua posta a valle della propria abitazione, provocando un danno all'impianto idrico interno alla stessa.
Sotto il profilo dell'onere probatorio trovano applicazione i principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/01: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la pagina 9 di 38 risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. 13685/19).
In ogni caso, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. 12760/24) la previsione dell'art. 1218 cod.civ., esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento.
Infatti, nella responsabilità contrattuale, l'onere della prova del nesso causale è a carico del creditore-attore, con la conseguenza che, ove la causa del danno resti ignota, il risarcimento non spetta e la domanda va rigettata;
non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica, secondo il principio del "più probabile che non" o della regola della preponderanza dell'evidenza (Cass. 10741/2009, conf. Cass. 576/2008 SU, Cass. 5118/23 Corte d'Appello Perugia 692/2022); sempre con riferimento alla prova dei fatti costitutivi, spetta all'attore l'onere di provare il nesso di pagina 10 di 38 causalità tra il comportamento del convenuto e il danno di cui si chiede il risarcimento
(C. 21511/2024; C. 7026/2001).
Va infine ricordato, che secondo l'art. 1228 c.c. salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, posto che il creditore ha nessun rapporto con costoro, cosìcché attesi i limiti soggettivi del rapporto obbligatorio, non potrebbe, in caso di inadempimento, rivolgersi ai terzi stessi per il risarcimento del danno.
Parte attrice ha dunque provato il titolo – contratti per la fornitura di acqua potabile – ed ha allegato l'inadempimento di – consistito nel disservizio patito CP_1 nelle giornate del 20 e 21.11.2012 – deducendo inoltre come a causa dell'afflusso di acqua contenente detriti all'impianto interno dell'abitazione, si sarebbero verificati fenomeni di inquinamento delle acque e fuoriuscita di materiali – sabbia, terra, limo – dai rubinetti (causalità materiale), con la conseguenza che detto fenomeno avrebbe costretto gli attori a sostenere ingenti costi manutentivi, per pulizia e sostituzione di componentista degli impianti, oltre a determinare una limitazione nell'utilizzo e godimento dell'abitazione ed una riduzione del valore di mercato della stessa (causalità giuridica).
Per contro, parte convenuta, ha eccepito che i fenomeni dannosi descritti dagli attori non sarebbero imputabili all'opera della stessa, deducendo, in primo luogo, che i lavori conseguiti ad una perdita segnalata nella zona a valle dell'immobile attoreo il
20.11.2012, avrebbe riguardato una tubatura mai posta al servizio dello stesso, in secondo luogo, che dette opere sono state realizzate prima eseguendo lo scavo per portare a “nudo” la tubatura su cui intervenire, potendosi dunque escludere che al suo interno durante la riparazione possa essere confluito materiale di risulta del predetto scavo ed, infine, che la problematica lamentata sarebbe esclusivamente riconducibile ad un processo chimico-fisico innescatosi direttamente all'interno dell'impianto privato.
2. Sull'istruttoria condotta a mezzo di CTU e sul nesso di causa
Occorre, anzitutto, rilevare come il presente giudizio sia stato preceduto dall'espletamento di una CTU, nell'ambito di un procedimento di istruzione preventiva, su ricorso ex art. 696 bis c.p.c. introdotto dagli attori.
pagina 11 di 38 Ora, merita di essere ribadito quanto già osservato dal giudice nel corso del presente giudizio, laddove ha ritenuto di procedere all'acquisizione del fascicolo di ATP, osservando come nessun dubbio sussista in ordine alla sua utilizzabilità nel successivo instaurato giudizio di merito, quale fonte per l'accertamento dei fatti di causa (cfr. Cass.
n. 6591/16 e Cass. n. 23693/09) e come l'art. 696 bis c.p.c. preveda che l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva possa essere disposto, anche al di fuori delle condizioni previste dal primo comma dell'art. 696 c.p.c. (ovvero in assenza del presupposto dell'urgenza), non solo per la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatti illeciti, ma anche per l'accertamento degli stessi, quindi non solo nelle limitate ipotesi in cui il contrasto tra le parti investa solo la quantificazione del danno ma anche se vi sia contestazione sull'an debeaturi, rilevando inoltre come nel caso di specie il procedimento per accertamento tecnico preventivo sia stato ritenuto ammissibile (né peraltro risultava in allora contestata l'ammissibilità dell'istanza).
Inoltre, detto accertamento può certamente essere utilizzato nel presente giudizio, anche nei confronti della terza chiamata , come peraltro CP_3 ritenuto recentemente dalla Suprema Corte in una fattispecie analoga (“La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare” Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 8496 del 24/03/2023).
In ogni caso parte convenuta sin dal proprio atto costitutivo ha rilevato che la propria compagnia assicuratrice abbia assunto la difesa diretta dell'assicurato nel pagina 12 di 38 giudizio di ATP ed inoltre nel costituirsi nel presente procedimento, la , CP_3 lungi dal contestare tale assunto, ha svolto difese nel merito relativamente alla copertura ed ai limiti della polizza, limitandosi genericamente ad aderire alle difese del proprio assicurato e senza nulla contestare in merito alla valenza probatoria, come dispiegata anche nei propri confronti, delle risultanze dell'accertamento svolto in ATP.
Venendo, dunque, all'utilità dell'accertamento, occorre rilevare come sia stato demandato al CTU di individuare l'eziologia del fenomeno dannoso lamentato dagli attori, nonché di accertare l'eventuale concorso causale dell'inadeguatezza e/o assenza degli elementi protettivi (filtri) posti a servizio della rete idrica privata all'interno della proprietà degli attori, ed infine di provvedere alla quantificazione dei danni anche futuri Part subiti dai sig.ri e . Parte_2
E' noto che il giudice “può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (cfr. Cass. n. 26854/22 conf.
Cass. 13736/20, conf. Cass. 1190/15).
Ebbene il CTU, con argomentazioni lineari ed immuni da vizi logici, ha adempiuto all'incarico peritale conferitogli e, con riferimento all'eziologia dei fenomeni dannosi dedotti dagli attori, ha accertato che “il fenomeno verificatosi ed i conseguenti danni lamentati in citazione siano sul piano eziologico completamente riconducibili ai lavori eseguiti d nel novembre 2012” in quanto: CP_1
. “l'esecuzione delle prove di laboratorio sullo spezzone di tubazione prelevato in occasione delle operazioni peritali (rapporto di prova dell'Istituto Giordano n. 369441
(Allegato 14 alla relazione di CTU in ATP) ha consentito di escludere che il fenomeno fosse legato al rilascio di materiale proveniente dal degrado delle tubazioni metalliche costituenti l'impianto interno della proprietà , in quanto la tubazione, una Parte_6 volta eliminati i sedimenti depositati sulle superfici interne della medesima, è stata riscontrata come “caratterizzata da una superficie interna “liscia ed omogenea, di colore grigio scuro e priva di crateri, cricche o fessurazioni macroscopiche”, la cui sezione pagina 13 di 38 denota “una struttura omogenea, con ben visibile la saldatura del tubo”, con ciò deducendosi che “il materiale intervenuto all'interno delle tubazioni provenga dall'esterno della rete idrica privata e non sia frutto del degrado delle tubazioni della rete interna privata”;
. la documentazione fotografica in atti (allegata alla perizia di parte geom. del Per_1
18.4.2018) ha messo in evidenza l'entità del fenomeno dannoso dato che le impurità hanno totalmente intasato il fascio tubiero del produttore di acqua calda sanitaria, oltre ad aver riempito tutti i raccordi, curve, valvole, apparecchiature igienico-sanitarie presenti nell'immobile, potendosi ritenere che “una quantità così importante di sedimenti non poteva che essere derivata dalla rete acquedottizia”;
. l'analisi dei materiali depositati sulle superficie interne delle tubazioni (rapporto di prova n. 370061 dell'Istituto Giordano (Allegato 14 alla relazione di CTU in ATP) ha evidenziato trattarsi, per la parte preponderante di “ossidi ed idrossidi di ferro” , elementi che non provengono dalla rete di tubazioni interna ma dalla rete acquedottizia, considerato peraltro che “la tubazione principale in strada Costagrande in corrispondenza della quale venne eseguito l'intervento del 20 novembre 2012 era in acciaio del diametro di 150mm, per cui i depositi ferrosi sono compatibili con eventuali distacchi di materiale dalle pareti della vecchia tubazion ”; CP_1
. infine, le analisi delle acque prelevate confermano che “il deposito delle sostanze ferrose avvenne nell'evento del novembre 2012” non essendo invece perdurato nel tempo “poiché il rapporto di prova dell'Istituto Giordano n. 370075 (Allegato 14 alla presente relazione) evidenzia che solo nella rete interna all'edificio dei Sigg. Parte_7
presente ancor oggi un livello di Ferro elevato (superiore di circa il doppio rispetto
[...] ai limiti normativi UNI EN ISO 17294-2:2016), mentre nella rete acquedottizia di i CP_1 livelli sono contenuti entro i limiti normativi”, e ciò è dovuto al fatto che il ferro si è accumulato nelle tubazioni della rete idrica attorea, in particolare “nelle curve a gomito, nei raccordi filettati, nei restringimenti delle valvole, con distacco periodico di particelle che ritornando in sospensione vanno ad incrementare i livelli di ferro presenti nell'acqua”.
pagina 14 di 38 Il CTU ha, inoltre, chiarito che la rete idrica privata posta all'interno della proprietà attorea non dovesse essere munita di elementi di protezione, “in quanto non richiesti dalla normativa vigente e neppure dagli schemi di allacciamento di ”, CP_1 precisando ulteriormente come non siano prevedibili “sistemi di protezione da un ingresso di materiali in sospensione della portata di quelli visibili nella documentazione fotografica in atti, i cui residui sono ancora stati riscontrati in seguito alle prove di laboratorio condotte durante lo svolgimento delle operazioni peritali a distanza di oltre sette anni dall'evento” e dunque escludendo che l'assenza di elementi di protezione quali filtri possa aver concorso alla causazione del danno.
La relazione è stata sottoposta ai CT delle parti, i quali hanno formulato le proprie osservazioni.
In particolare, il CT di parte convenuta arch. , con riferimento alle Per_3 conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario in merito alla riferibilità eziologica tra l'evento del novembre 2012 e i danni lamentati dagli attori, ha formulato rilievi critici, anzitutto, relativamente al non aver reperito durante i sopralluoghi condotti, “terra” bensì polveri minerali;
sul punto il CTU ha chiarito che il termine “terra” non sia assolutamente sinonimo di “materiale organico” ed inoltre elementi come quelli riscontrati – rame, zinco e ferro - possono essere contenuti in sedimenti “terrosi”, essendo peraltro assolutamente plausibile che la fuoriuscita ingente di materiale in sospensione dalla tubazione sia stata inizialmente definita dagli attori come “terra”, non avendo essi a disposizione alcuna analisi circa la composizione del sedimento.
Inoltre, il CT di parte convenuta arch. ha contestato l'assunto per cui se vi Per_3 fosse rilascio dalle tubazioni in ferro dell'acquedotto di particelle metalliche, questa situazione si verificherebbe continuativamente e non solo dopo una riparazione ed in ogni caso, risulterebbe “idraulicamente impossibile che un sedimento possa risalire fino alla proprietà e solo ed esclusivamente in questa”; rilievi rispetto ai Parte_6 quali il CTU ha osservato che fosse “sufficiente che l'unico utente che avesse un allacciamento attivo al momento della riparazione fosse proprio tale edificio con una portata tale da “scaricare” al suo interno tutto il “tappo” di materiale generatosi per effetto dell'intervento di riparazione”, peraltro senza potersi escludere che il sedime pagina 15 di 38 presente nella tubazione in seguito alla riparazione di via Costagrande possa aver interessato anche altre utenze, ma in modo certamente meno imponente e comunque tale da non richiedere la segnalazione ad , data la presenza di impianti meno CP_1 sofisticati, delicati ed estesi di quello attoreo che “tirava” grandi quantità d'acqua dal sistema idrico pubblico.
Ora, nel costituirsi nel presente giudizio di merito, ha tuttavia assunto una CP_1 linea difensiva parzialmente difforme da quella sostenuta in sede di ATP, ove, a ben vedere, aveva confermato il proprio inadempimento e l'esistenza del nesso causale tra i lavori di manutenzione eseguiti su di una tubatura di carico del sistema acquedottizio e la presenza di detriti e sedimi nelle tubature dell'immobile attoreo, riferendo tuttavia che potesse aver assunto un'efficacia causale concorrente se non esclusiva, l'esistenza di eventuali carenze protettive nell'impianto privato degli attori (cfr. comparsa di costituzione nel procedimento di ATP doc 12 fasc. attoreo, pag. 3 e 4). CP_1
Con la propria comparsa del 15.9.2021 ha, invece, nel presente giudizio, CP_1 contestato qualsiasi riferibilità dei danni lamentati dagli attori al proprio operato, deducendo l'esistenza di elementi impeditivi, contrari ed incompatibili con la ricostruzione attorea, anche e soprattutto sotto il profilo dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità materiale.
L'odierna convenuta ha infatti affermato, da un lato, che la tipologia di riparazione seguita – mediante scavo, scopertura della tubazione e successivo posizionamento del “calzato” intorno al tubo, poi fissato con bulloni serrati con chiave dinanometrica – esclude la possibilità che si sia verificata alcuna infiltrazione di terra da scavo nelle condotte e, dall'altro, che l'intervento di riparazione ha interessato una condotta – la FE DN 100 – che non adduce, né ha mai addotto, acqua potabile all'immobile attoreo.
Per accertare anche l'eventuale sussistenza dei predetti elementi, è stata disposta un'integrazione di CTU, affidata al medesimo tecnico che aveva svolto l'incarico nel procedimento di ATP, al quale è stato chiesto di chiarire se nel corso delle OOPP e del precedente accertamento fosse emersa l'esistenza di due tubazioni (la FE DN 100 e la FE DN 150), nonché di accertare su quale delle due fossero stati svolti i lavori di pagina 16 di 38 manutenzione/riparazione il 20.11.2012, nonché l'eventuale incidenza della condotta parallela sotto il profilo eziologico, rispetto all'insorgenza dei pregiudizi lamentati dagli attori.
Il CTU ha, dunque, risposto ai quesiti integrativi, con relazione depositata in data
15.5.2023, chiarendo che nel corso delle OOPP erano stati eseguiti due saggi (l'uno all'incrocio tra Via ai SA e strada Costagrande e l'latro in strada Costagrande a circa
75 metri a monte del civico 74), allo scopo di mettere in luce le condotte oggetto di causa ed al fine di individuare il tratto oggetto dell'intervento del 20.11.2012 ed erano stati prelevati ulteriori campioni d'acqua dal sistema idrico attoreo ed uno spezzone di tubatura dalla condotta acquedottizia FE DN 100, poi esaminati in laboratorio, accertando, dunque:
. la presenza di due condotte parallele lungo la via Costagrande, entrambe in ferro aventi diametro rispettivamente pari a 100 mm e pari a 150 mm;
. che al momento dello svolgimento delle OOPP (2023) la condotta di diametro pari a
100 mm risultava effettivamente dismessa, quantomeno nel tratto oggetto di indagine
(dalla stazione di pompaggio di Villa Turvani all'incrocio tra via Costagrande e via Ai
SA) e la sola tubazione in funzione era solo più quella da 150 mm;
. che il collare di riparazione sulla condotta DN 100 in ferro, tipica delle riparazioni speditive eseguite da sulle proprie condotte, reperito presso lo scavo di strada CP_1
Costagrande nei pressi del civico 74 ed indicato da come probabile punto di CP_1 intervento del 2012 (come ribadito al CT di parte convenuta ing. nella relazione Per_4 preliminare dell'8.3.2023, all. 11 alla relazione integrativa, pag. 1, ove lo stesso riporta
“Nel corso del sopralluogo si è potuto constatare il punto della perdita e la relativa riparazione”), non è attribuibile all'evento per cui è causa in quanto di ben più recente costruzione, come confermato dall'impresa produttrice che lo ha datato luglio 2017, dunque prodotto 5 anni dopo l'evento;
. che non si può affermare con certezza che la tubazione da 100 mm non abbia mai servito le utenze di Strada ai SA, posto che l'all. A9 al verbale delle OOPP dell'8.11.2022 individua una tubazione DN 80 in ferro che si dipartiva dalla tubazione DN
100 in ferro del 1985 a servizio proprio di Strada ai SA ed infine il tratto dismesso pagina 17 di 38 della tubazione DN 100 – nel 2019 – sembrerebbe soltanto nel tratto dalla stazione di pompaggio di Villa Turvani fino all'incrocio a monte di quello di Strada ai SA, come evincibile dall'all. A8 al verbale delle OOPP dell'8.11.2022;
. che è possibile affermare che al momento delle OOPP del 2023 (11 anni dopo l'evento oggetto di contenzioso) la condotta di alimentazione della diramazione da via
Costagrande a Strada ai SA sia solo più quella di diametro DN 150 mm, ma che quantomeno fino al luglio 2017 la condotta DN 100 mm fosse ancora attiva e non ci sono elementi ad oggi per escludere in modo certo che la Strada ai SA non fosse allacciata a tale condotta prima di tale data;
. che all'epoca dell'evento oggetto di contenzioso (2012) entrambe le condotte – la DN
100 e la DN 150 - entrambe in ferro, erano attive ed alimentate dalla rete aquedottizia e dalla stazione di pompaggio di Villa Turvani, ma non si è potuto accertare se l'allacciamento di Strada ai SA fosse sull'una piuttosto che sull'altra condotta all'epoca dell'evento oggetto di contenzioso;
. che le due tubazioni sono in ferro e quindi simili come tipologia e paragonabili anche come vetustà delle medesime (la tubazione “vecchia” DN 100 è del 1985 – 38 anni di età, ma quella più “recente” DN 150 è comunque del 1992 – 31 anni di età);
. che la pressione di rete nel tratto in oggetto è molto elevata (18 bar) e un fermo con successiva riattivazione potrebbe aver mobilizzato una quantità di materiale significativo;
. che l'esame delle prove condotte sulla rete interna dell'immobile di proprietà eseguite nel corso dell'ATP confermavano la buona qualità delle Parte_6 tubazioni e l'assenza di fenomeni corrosivi interni alla rete privata, mentre l'esame visivo e le risultanze delle prove di laboratorio sullo spezzone di tubo DN100 hanno portato ad individuare quantità significative di materiale (soprattutto ferroso) mobilizzabile dall'interno delle tubazioni della rete acquedottizia pubblica;
. che le prove condotte sulla rete interna alla proprietà rivelavano la Parte_6 presenza preponderante dell'elemento Ferro, così come la tubazione DN 100 sottoposta a prova in seguito al prelievo dell'ultima sessione peritale, che rivela una percentuale di ferro nei sedimenti ancora superiore (si passa dal 37% al 55,7%, come riscontrabile dal confronto delle due tabelle delle rispettive spettrofotometrie);
pagina 18 di 38 . che la presenza di elementi come zinco, alluminio e rame nei sedimenti delle tubazioni della rete privata interna potrebbe essere legata all'azione abrasiva dei sedimenti provenienti dalla rete acquedottizia esterna provocata durante l'evento accidentale sulle pareti di gomiti, curve o apparecchiature interne alla rete privata.
L'ing. ha quindi concluso confermando le considerazioni già Persona_5 espresse in sede di ATP, in particolare ribadendo, quanto al nesso eziologico tra l'evento per cui è causa ed i fenomeni dannosi lamentati dagli attori, che siccome il gestore dell'acquedotto non aveva fornito nessuna evidenza di dove potesse essere avvenuto realmente il fatto accidentale che aveva generato la riparazione del 20/11/2012, “vista la quantità di materiale (principalmente ferroso) accumulatasi all'interno della rete privata in occasione dell'evento del 20/11/2012” e “poiché sia la tubazione DN 150 sia quella DN 100 sono in ferro e quindi della stessa tipologia e paragonabili anche come vetustà delle medesime … il materiale poteva essere trasportato da entrambe le condotte”.
Quanto alle osservazioni ed ai rilievi critici mossi dal CT di parte convenuta CP_1 ing. , il CTU ha ulteriormente precisato che: Per_4
. il punto di ispezione durante le OOPP era stato indicato dalla stessa , quale CP_1 punto esatto della riparazione, come evincibile dalla relazione di parte cui all. 11
(relazione del CT di parte convenuta ing. allegata alla relazione integrativa di Per_4
CTU, nella quale alla pagina 1, viene identificata la sezione scavata e oggetto di prelievo del giunto come “punto della perdita e la relativa riparazione”) e dalla circostanza che già in data 17/03/2022 aveva effettuato lo scavo ed infatti in data 15/12/2022 CP_1 non ha avuto dubbi nel procedere allo scavo proprio nel punto indicato nel doc. 9 citato”
(cfr. relazione ing. del 17.3.2022 doc. 9 fasc. convenuta) mentre, come già Per_4 sopra rilevato, il collare di riparazione reperito è stato prodotto nel 2017 e dunque non può riferirsi alla riparazione oggetto di giudizio verificatasi il 20.11.2012;
. entrambe le tubazioni sono realizzate in ferro e in tempi ravvicinati, per cui l'effetto provocato dall'una o dall'altra tubazione non sarebbe molto diverso (presupponendo un deterioramento e una condizione interna paragonabili alla data dell'evento oggetto di causa), ma statisticamente se il numero di utenze è di gran lunga superiore sulla pagina 19 di 38 condotta DN 150 (migliaia), sarebbe meno probabile che nessuna altra utenza fosse
“aperta” nel periodo di immissione di acqua con sedimenti ferrosi in modo tale da non risentirne a livello impiantistico interno, se invece la tubazione serviva un numero ristretto di utenze quali quelle di via Ai SA (poche decine – All. 10 di parte convenuta in sede di ATP), tra le quali alcune di fine linea, è statisticamente verosimile che un impianto con una portata significativa rispetto alle altre quale quello dei sig.ri
[...]
sia l'impianto che ne riceve il maggior danno, senza potersi escludere che Parte_7 le due condotte parallele non presentassero interconnessioni;
. in riferimento alla presenza di metalli quali alluminio, zinco e rame ritrovati nella rete interna e non nei sedimi della tubazione DN 100, alla data di accadimento dell'evento oggetto di causa la reimmissione di acqua alla pressione elevata può aver generato sbalzi di pressione non indifferenti (i 18 bar di pompaggio), flussi intermittenti con materiale trasportato tale da “sabbiare” i tubi, i raccordi e le apparecchiature attraversate. Il materiale generato dalla “sabbiatura” delle tubazioni si accumula successivamente nei gomiti o nei fine linea interni alla rete interna dei ricorrenti per essere rilasciato a distanze temporali elevate, per cui si concorda sul fatto che l'azione erosiva non si verifichi più a distanza di anni, ma vengano rilasciate soltanto le porzioni di deposito presenti nei tratti a minor velocità interna all'impianto.
In ogni caso il CTU – anche in risposta alle osservazioni del CT della terza chiamata – ha evidenziato che “l'elemento di gran lunga preponderante rilevato nella rete interna privata è comunque il , non presente nelle tubazioni ed Pt_8 apparecchiature dei ricorrenti”.
Nelle proprie conclusioni il CTU, sulla scorta delle valutazioni come poc'anzi riportate, ha quindi affermato che:
. “non ci sono elementi per escludere in modo certo che la Strada ai SA non fosse allacciata alla condotta DN 100 mm in data 20 novembre 2012. Allo stato attuale la condotta DN 100 mm risulta dismessa. La dismissione è avvenuta dopo il 2017”;
. “all'epoca dell'evento oggetto di contenzioso (anno 2012) entrambe le condotte, entrambe in ferro, [erano] attive ed alimentate dalla rete aquedottizia e dalla stazione di pompaggio di Villa Turvani”
pagina 20 di 38 . “dal punto di vista del nesso eziologico, vista la quantità di materiale (principalmente ferroso) accumulatasi all'interno della rete privata in occasione dell'evento del
20/11/2012, poiché sia la tubazione DN 150 sia quella DN 100 sono in ferro e quindi della stessa tipologia e paragonabili anche come vetustà delle medesime … il materiale poteva essere trasportato da entrambe le condotte”
. “poiché il numero di utenze è di gran lunga superiore sulla condotta DN 150 (migliaia di prese), è meno probabile che nessuna altra utenza fosse “aperta” nel periodo di immissione di acqua con sedimenti ferrosi in modo tale da non risentirne a livello impiantistico interno. Se invece la tubazione al momento dell'evento oggetto di causa serviva un numero ristretto di utenze quali le prime utenze di via Costagrande e quelle di via Ai SA (poche decine di prese – All. 10 di parte convenuta in sede di ATP), tra le quali alcune di fine linea, è statisticamente verosimile che un impianto con una portata significativa rispetto alle altre quale quello dei ricorrenti sia l'impianto che ne ha ricevuto il maggior danno”.
La relazione è stata oggetto di ulteriori critiche da parte della convenuta, nelle note scritte del 19.6.2023 e ciò ha indotto il giudice a richiedere ulteriori chiarimenti, poi forniti con la relazione dell'11.9.23 ed infine ulteriormente ribaditi e precisati all'udienza del 24.1.2024.
Ora, le risultanze della CTU risultano del tutto condivisibili, in quanto esenti da vizi logici e non contraddittorie, ampiamente motivate, assunte nel contraddittorio con i
CTP, oltre che adottando una corretta metodologia d'indagine (come reso evidente dalle parti della relazione sopra riportate).
Il CTU ha confermato la sussistenza del nesso eziologico tra le “caratteristiche della rete acquedottizia pubblica in tubi di ferro alimentati da una stazione di pompaggio a pressione molto elevata e da tubazioni vetuste” e “l'introduzione di sedimenti caratterizzati dalla preponderanza di ossidi e idrossidi di ferro all'interno della rete idrica privata durante l'evento accidentale di cui all'oggetto di contenzioso” (cfr. CTU integrativa del 15.5.2023 pag. 18).
Tale conclusione è motivata alla luce della significativa presenza di ossidi ed idrossidi di ferro nell'acqua della rete idrica di proprietà che non Parte_9
pagina 21 di 38 può aver avuto origine interna, sia per la conformazione delle tubature – in acciaio mannesman zincato – sia per l'assenza di evidenti segni di degrado del rivestimento interno (cfr. CTU in ATP pag. 9), considerato anche il carattere relativamente recente dell'impianto (l'allaccio risale al 2006, come da contratti di fornitura di acqua potabile agli atti, all. al doc. 7 e 8 fasc. attoreo), nonché dell'assenza di elementi minerali (quali appunto il ferro) in livelli così elevati nell'acqua presente nell'impianto interno dell'abitazione attorea, registrati in passato, come evincibile dalle analisi eseguite nel mese di gennaio 2012 (cfr. doc. 26, non oggetto di contestazione da parte della convenuta) che attestavano la conformità del campione di acqua prelevato entro i limiti di legge, trattandosi, peraltro, di analisi condotte in un periodo in cui il sistema idrico interno era certamente utilizzato dagli attori che ivi già risiedevano stabilmente (il certificato di agibilità è stato rilasciato a far data dal 23.8.2011, cfr. all. alla relazione di
CTU in ATP).
Si reputa in ogni caso certamente ragionevole, da un punto di vista logico prima ancora che meramente teorico o tecnico, ritenere che l'evento di danno allegato dagli attori sia diretta conseguenza di un disservizio legato all'attività posta in essere dal gestore della rete idrica acquedottizia, tenuto conto delle notevoli dimensioni del fenomeno infiltrativo, sia in termini quantitativi che di durata, nonché della consequenzialità temporale tra l'intervento pacificamente eseguito dai tecnici su di CP_1 una tubatura a valle dell'abitazione degli attori il 20.11.2012 ed il manifestarsi della fuoriuscita di materiale tipo terriccio, sedimenti o limo rossastro dai rubinetti dell'impianto idrico interno dei signori . Pt_9 Parte_2
Deve quindi certamente concludersi ritenendo che secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", il fenomeno verificatosi ed i conseguenti danni lamentati in citazione siano, sul piano eziologico, direttamente riconducibili ai lavori eseguiti da nel novembre 2012. CP_1
Peraltro è appena il caso di osservare che per giurisprudenza costante, “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve pagina 22 di 38 necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (cfr. Cass. n.
33742/22, nonché Cass. 11081/20 e Cass. n. 1815/15).
3. Sulla mancata prova liberatoria e sull'inattendibilità dei testi escussi per
CP_1
All'esito del giudizio e dell'istruttoria condotta deve ritenersi che abbia CP_1 mancato di provare che il verificarsi degli eventi pregiudizievoli lamentati dagli attori sia imputabile a causa altra rispetto ai lavori dalla stessa eseguiti il 20.11.2012.
In primo luogo, non è stato provato che la riparazione eseguita abbia riguardato una tubatura - la FE DN 100 - non posta al servizio dell'impianto idrico attoreo nel 2012.
Parte convenuta ha rilevato che l'intervento avrebbe riguardato la condotta FE DN
100 che, costruita nel 1985, sarebbe stata dismessa definitivamente nel 2019 e che, tenuto conto della data di costruzione dell'immobile attoreo (2005/2010), la stessa non sarebbe stata collegata alla predetta conduttura, essendo invece connessa ad altra più recente – FE DN 150 – installata nel 1992, cui è a sua volta collegata la DN 160, posizionata nel 1999 e servente via ai SA.
Tuttavia, è emerso in giudizio che la linea FE DN 100 all'epoca del sinistro era sicuramente ancora attiva (il collare della riparazione rinvenuto nel corso dello scavo era stato fabbricato nel 2017) e la linea – sottostante la strada Costagrande – risultava connessa alla linea DN 80, posta al servizio di strada ai SA, rispetto alla quale non è stato chiarito né provato il momento dell'effettiva dismissione.
Sul punto meritano di essere integralmente richiamate le risultanze della CTU, contenute nell'accertamento condotto in seno al presente giudizio, laddove l'ing.
[...]
ha osservato che “vista la quantità di materiale (principalmente ferroso) Per_5 accumulatasi all'interno della rete privata in occasione dell'evento del 20/11/2012, poiché sia la tubazione DN 150 sia quella DN 100 sono in ferro e quindi della stessa pagina 23 di 38 tipologia e paragonabili anche come vetustà delle medesime … il materiale poteva essere trasportato da entrambe le condotte”.
Peraltro, anche a voler ritenere che l'intervento abbia effettivamente riguardato la conduttura FE DN 100 che all'epoca (2012) poteva essere ancora posta a servizio dell'impianto degli attori, devono richiamarsi le risultanze della CTU le quali hanno evidenziato come, se la tubazione al momento dell'evento oggetto di causa avesse servito effettivamente un ristretto numero di utenze, anche in ragione della posizione della villa degli attori all'epoca (cfr. dich. teste “negli anni 2010-2012 l'abitazione Tes_1
Part dei sig.ri in via SA sulla collina di Pinerolo, era l'ultima casa della strada”) “è statisticamente verosimile che un impianto con una portata significativa rispetto alle altre quale quello dei ricorrenti sia l'impianto che ne ha ricevuto il maggior danno” (cfr.
CTU relazione integrativa del 15.5.2023).
In secondo luogo, non è stato possibile individuare la riparazione effettivamente realizzata nel novembre 2012, che parte convenuta individua come certamente concernente la tubatura FE DN 100.
Come già sopra rilevato, nel corso degli scavi condotti durante le OOPP, il collare di riparazione sulla condotta DN 100 in ferro, reperito presso lo scavo di strada
Costagrande nei pressi del civico 74 ed indicato da come probabile punto di CP_1 intervento del 2012 (come ribadito al CT di parte convenuta ing. nella relazione Per_4 preliminare dell'8.3.2023, all. 11 alla relazione integrativa, pag. 1, ove lo stesso riporta
“Nel corso del sopralluogo si è potuto constatare il punto della perdita e la relativa riparazione”), non è attribuibile all'evento per cui è causa, in quanto di ben più recente costruzione, come confermato dall'impresa produttrice che lo ha datato luglio 2017, dunque prodotto 5 anni dopo l'evento.
Neppure soccorre a tal fine quanto dichiarato dai testi escussi – , Testimone_2 responsabile dell'esercizio reti acquedotto dell' dal 2003 e , CP_1 Testimone_3 dirigente servizio idrico dal 29.12.2014 – rispetto ai quali peraltro sono emersi in giudizio profili di inattendibilità, sia in relazione al ruolo da entrambi svolto nel corso delle OOPP svoltesi in sede di ATP, anche alla luce degli incarichi apicali ricoperti nell'azienda pagina 24 di 38 convenuta, sia in ragione della contraddittorietà delle dichiarazioni rese in sede testimoniale rispetto al contegno serbato appunto in precedenza.
Ed invero, si osserva che nella “seconda sessione operazioni peritali” del
19.12.2019 i predetti testi hanno partecipato in veste di Dirigente SII e CP_1
Responsabile Esercizio Reti ed in quell'occasione hanno consegnato al CTU CP_1
“planimetrie … riportanti l'area servita dalla condotta oggetto di riparazione il giorno
20.11.2012 e il tracciato della condotta a cui è collegata l'utenza”; dette planimetrie allegate alla CTU riportano invero il solo tracciato della FE DN 150 e non dunque dell'altra condotta, asseritamente oggetto di intervento.
In quella sede alcuno ha segnalato al CTU la presenza di due condotte parallele né tanto meno la circostanza che la riparazione avesse riguardato altra condotta, diversa dall'unica indicata nelle sopracitate planimetrie.
Inoltre, gli stessi hanno sottoscritto la “relazione tecnica riassuntiva” del
15.9.2021 (doc. 1 fasc. convenuta) ed hanno accompagnato l'ing. nelle CP_4 operazioni di scavo condotte il 17.3.2022 in strada Costagrande all'altezza del civico 74 a circa 50 metri a monte del civico, “scavo mirato ad accertare la riparazione eseguita su una tubazione dell'acquedotto in funzione in anni precedenti ed ora dismessa”; durante dette operazioni è stata appunto reperita la riparazione “collocata a circa 15 metri a valle dal portone carraio esistente sul lato destro” (cfr. doc. 9 fasc. convenuta).
Ora, il punto di scavo è il medesimo indicato al CTU nel corso delle OOPP del
2022/2023 (cfr. verbale OOPP del 15.12.2022, ove si dà atto che lo scavo è stato effettuato a 75 metri a monte del civico 74 di strada Costagrande) e, reperito il collare di riparazione ed acquisite informazioni in merito alla sua fabbricazione, è stato appurato che detta riparazione non coincide con quella effettuata il 20.11.2012, posto che detto giunto è stato fabbricato nel 2017 (cfr. integrazione CTU del 15.5.2023).
Orbene, nel corso della loro escussione il teste sul punto ha riferito che Tes_2
“non è possibile avere certezza che quella riparazione sia esattamente quella che è stata fatta nel novembre del 2012, sia in quanto l'ubicazione indicata dal tecnico è imprecisa in relazione allo stato dei luoghi stante la distanza tra un civico e l'altro e sia in quanto vi sono stati negli anni numerosi interventi su quella linea che in effetti è stata poi pagina 25 di 38 dismessa nel 2019 “ e la teste ha riferito “abbiamo cercato la “riparazione tipo” Tes_3 perché non avevamo conoscenza del punto esatto in cui venne fatta la riparazione del novembre 2012, in quanto sapevamo solo che era stata fatta “nei pressi” del civico 74 ” così, dunque, contraddicendo, a ben vedere, quanto invece riscontrato dagli stessi in precedenza, nella stessa perizia di parte e nella relazione dell'ing. , CP_1 Per_4 rispetto alla ricerca dell'effettiva riparazione avvenuta nel 2012.
Inoltre, la teste ha anche riportato una dichiarazione difforme rispetto a Tes_3 quanto registrato nel corso delle OOPP relativamente allo scavo eseguito a circa 75 mt dal civico 74 di strada Costagrande, affermando una circostanza non riscontrata dal verbale delle operazioni redatto dal CTU e firmato da tutti i tecnici intervenuti vale a dire che “… abbiamo iniziato a scavare davanti al civico 74 e non abbiamo trovato niente;
quindi, abbiamo allargato lo scavo di circa 75 mt. Preciso che non abbiamo esposto la conduttura per 75 mt ma abbiamo effettuato un secondo scavo a circa 75 mt dal primo”.
Peraltro, i testi hanno anche confermato che non sussisterebbe alcun “registro degli interventi” antecedente il 2019.
In conclusione, non è stato dimostrato, da parte convenuta, che la riparazione abbia effettivamente riguardato la conduttura FE DN 100, né che la stessa non fosse posta al servizio dell'impianto attoreo nel 2012.
Orbene, per tutte le ragioni che precedono, avendo parte convenuta mancato di provare l'interruzione del nesso causale o la ricorrenza di una causa a sé non imputabile, deve ritenersi che l'evento di danno patito dagli attori abbia avuto la sua genesi proprio nelle operazioni di riparazione eseguite dai tecnici il 20.11.2012, data peraltro CP_1
l'assenza, come ampiamento argomentato, di fattori causali o concausali alternativi o concorrenti.
4. Sui danni
Vengono quindi in esame le voci di danno allegate dagli attori, i quali hanno chiesto, anzitutto, il ristoro dei costi sostenuti per gli interventi già posti in essere per la pulizia dell'impianto idrico interno al loro immobile e per la sostituzione di componenti danneggiati e non più utilizzabili a causa delle predette infiltrazioni di materiali ferrosi,
pagina 26 di 38 producendo all'uopo fatture relative agli esborsi già effettuati per € 28.315,40 sostenuti fino al 18.4.2018 (cfr. doc. 7 e 8 fasc. attoreo).
Chiamato ad esprimersi sulla quantificazione dei danni direttamente riconducibili all'evento infiltrativo per cui è causa, nonché a valutare la congruità del costo delle opere di ripristino già realizzate, il CTU in sede di ATP, premettendo di aver tenuto in considerazione le dimensioni dell'immobile degli attori e degli impianti ivi presenti serviti dall'acquedotto (i quali alimentano tra gli altri, due piscine di rilevante metratura ed una spa interna), rapportate all'entità dell'evento di intasamento delle tubazioni e di tutte le apparecchiature servite, osservando inoltre che si è cercato di risolvere per gradi il problema e che “sia l'esame visivo dell'interno delle tubazioni, sia le analisi chimico- fisiche condotte durante lo svolgimento delle operazioni peritali hanno messo in evidenza come vi sia ancora oggi la presenza di sedimenti principalmente ferrosi depositati sulle superfici interne delle tubazioni ma anche in sospensione nell'acqua erogata dalle apparecchiature igienico-sanitarie” , ha accertato che “le voci delle fatture di spesa depositate in atti sono state ritenute direttamente collegate ai rimedi necessari per riparare il danno dovuto al fenomeno verificatosi nel novembre 2012, fatta eccezione per la voce di cui alla fattura del 09/03/2015 (Allegato L alla perizia del Geom.
) relativa alla “fornitura e posa pompa ricircolo riscaldamento (pannelli solari)” ed Per_1 individuando la somma scaturente dall'analisi delle ulteriori fatture in € 26.766,00 oltre
IVA (pag. 15 relazione di ATP).
L'ing. ha peraltro osservato come le fatture rechino una parte Persona_5 preponderante costituita dal costo della manodopera, la quale tuttavia deve ritenersi congrua e dovuta, posto che “si è trattato principalmente di pulire, disincrostare, asportare per quanto possibile i sedimenti che avevano intasato le tubature e le apparecchiature di erogazione dell'acqua sanitaria” ; inoltre vi sono fatture relative alla sostituzione di due caldaie a condensazione e di alcune valvole, parti del sistema di debatterizzazione a raggi U.V., un sistema di controllo elettronico per le pompe di calore, un soffione doccia (cfr. CTU in ATP pag. 15).
Il CTU, applicando il prezziario della Regione Piemonte (ed. 2019) alle voci riportate nelle varie fatture d'intervento, dunque redigendo un computo metrico pagina 27 di 38 estimativo allegato all'elaborato (all. 16), ha ottenuto un importo complessivo di €
47.395,49 comprensivo di IVA, il quale, rappresenterebbe a ben vedere, l'importo totale Part che sarebbe stato applicato se i signori – non avessero beneficiato Parte_2 dello sconto effettivamente applicato dagli installatori chiamati ad intervenire in seguito all'evento del novembre 2012, concludendo dunque nel senso di ritenere che “risulta in definitiva che i lavori sono stati eseguiti con un ribasso di circa il 43,5% rispetto al
Prezziario Regionale, valore che si riscontra abbastanza frequentemente per lavori di tipo impiantistico” e che dunque “gli importi esposti per le opere di ripristino già eseguite siano congrui rispetto agli interventi realizzati” (CTU in ATP pag. 16).
In parziale accoglimento delle considerazioni sollevata dal CT di parte attrice alla bozza, il CTU in sede di ATP ha inoltre riconosciuto come occorra tenere in considerazione un “precoce fine vita utile delle apparecchiature installate” così ritenendo congruo riconoscere un danno futuro ulteriore pari al “20% dell'importo preventivato per la sostituzione delle pompe di calore, per un valore medio preventivato pari ad €
61.484,13 x 20% = €13.296,83 (già comprensivi della sostituzione della pompa di ricircolo dei pannelli solari e di un importo forfettario di € 1.000,00 per tenere in conto il fine vita precoce delle valvole di regolazione del sistema Honeywell)”, giungendo a determinare quindi i danni direttamente subiti dagli attori per l'evento del novembre
2012 in complessivi € 40.062,83 (€ 26.766,00 + 13.296,83) oltre IVA e dunque complessivamente € 48.876,65.
Il CT di parte convenuta, nell'ambito delle osservazioni alla bozza della CTU, non
è entrata nel merito della quantificazione dei danni diretti (cfr. CTU in ATP pag. 31 e all.
19 osservazioni ing. ); né peraltro sono state sollevate significative e puntuali Per_3 contestazioni da parte di in merito alla determinazione di tale voce di danno, CP_1 nell'ambito del presente giudizio.
Condividendo dunque le argomentazioni svolte dal CTU nel proprio elaborato depositato nell'ambito del procedimento di ATP, devono essere certamente riconosciuti i danni diretti come sopra quantificati, tenuto conto che gli stessi sono appunto riferibili ai costi già sostenuti da parte degli attori per ovviare alle problematiche dell'impurità dell'acqua presente all'interno del proprio sistema idrico interno e che dovranno essere pagina 28 di 38 ragionevolmente sostenuti in futuro con riferimento a componenti ed apparecchiature, precocemente destinate ad essere sostituite a causa dei residui presenti nelle tubature.
Trattandosi di debito di valore, il danno come sopra determinato, ma con esclusivo riferimento alla componente relativa alle spese già sostenute dagli attori per €
26.766,00 oltre IVA e dunque € 32.654,52, deve essere maggiorato degli interessi calcolati sulla somma via via rivalutata (per praticità a far data dall'ultimo esborso sostenuto del 28.4.2016, cfr. all. perizia , doc. 7 fasc. attoreo, pag. 52) sino alla Per_1 data odierna: sviluppando il relativo calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 43.720,15.
A detto importo va aggiunta la spesa futura stimata dal CTU per € 13.296,83, oltre Iva e dunque € 16.222,13, trattandosi di esborso non ancora sostenuto.
L'importo finale dovuto è dunque pari a € 59.942,28, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Gli attori hanno inoltre domandato il ristoro del danno non patrimoniale asseritamente subito sotto forma di disagio abitativo, per non aver potuto utilizzare la rete idrica interna per lunghi periodi e tenuto conto che ancora nel 2020 e nel 2023, all'epoca in cui furono svolte le diverse OOPP nel corso della prima CTU e del successivo aggiornamento, si evidenziava la fuoriuscita di particelle di colore rossastro nell'acqua interna all'immobile, quantificando la pretesa nella somma di € 20.000,00, od in altra maggiore o minore equitativamente determinata.
Ai fini del riconoscimento di tale voce di danno soccorre la giurisprudenza sviluppatasi in materia di immissioni nocive che, da un lato, ritiene tradizionalmente risarcibile il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni, indipendentemente dal fatto che sia integrato anche un danno biologico, trattandosi di diritto costituzionalmente garantito, ”la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd. "comunitarizzazione" della Cedu” (Cass. 20927/2015 conf. Cass. SU 2611/2017 conf. Cass. 21649/21) e, dall'altro, tuttavia esclude che possa addivenirsi ad un suo riconoscimento “in re ipsa”, atteso che diversamente si giungerebbe “ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie,
pagina 29 di 38 quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa” (Cass.
19434/19).
A ciò consegue dunque che “il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità”
(Cass. 19434/19, conf. Cass. 21649/21, Cass. 2203/24) ed inoltre esso deve “consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. 28742/18).
Nel caso di specie, gli attori hanno dedotto l'impossibilità di utilizzo dell'acqua potabile per un lungo periodo iniziale, conseguito all'evento per cui è causa, avendo riferito essere stati impossibilitati a cucinare ed a lavarsi utilizzando la rete idrica interna all'immobile.
Le predette allegazioni hanno trovato riscontro nell'assunzione delle prove orali Part disposte: la teste (collaboratrice domestica dei sig.ri dall'1.11.2010) ha Tes_4 riferito che quando aveva “iniziato a lavorare per loro, l'acqua dai rubinetti scorreva normalmente, era bevibile, limpida, non c'erano problemi” e che in seguito al disservizio verificatosi nel mese di novembre 2012, l'acqua “nei mesi successivi continuava a uscire dai rubinetti sporca e con dei sedimenti. Nel senso che usciva dell'acqua limacciosa o con dei sedimenti di terra”, confermando che i signori “hanno Parte_7 dovuto utilizzare dell'acqua alternativa per cuocere i cibi e lavarsi. Compravano acqua in bottiglia”.
La teste ha tuttavia riferito non ricordare per quanto tempo sia perdurata la situazione di disagio, contenendola comunque in termini di “mesi” e di aver continuato ad occuparsi delle faccende domestiche, dovendo “ far scorrere l'acqua per molto tempo pagina 30 di 38 e approfittare di quei momenti in cui veniva meno sporca anche se torbida e utilizzarla per le pulizie”. Part
Anche il teste (la cui moglie è cugina del sig. , ha riferito di Testimone_5 essersi recato presso l'abitazione degli attori la sera in cui si verificò l'ammanco dell'acqua e di aver visto i tecnici intenti a lavorare in un “pozzetto o tombino” CP_1 davanti al cancello dell'abitazione e di aver constatato che una volta informati della riattivazione del servizio, ha iniziato ad uscire dai rubinetti “dell'acqua rossastra con dentro del limo, sembrava terra o creta o fanghiglia”, nonché di esser tornato dopo circa una settimana riferendo di aver visto che “l'acqua che usciva dai rubinetti non era limpida, sembrava quelle delle pozzanghere, era ambrata giallognola, scendevano anche Part delle briciole”, confermando che per tale motivo “i sig.ri compravano dell'acqua in bottiglia per cucinare”, pur non essendo a conoscenza del fatto che la usassero anche per lavarsi.
Anche il teste ha confermato che “il problema dell'acqua limpida si è Tes_1 trascinato a lungo nel senso che anche adesso a volte non hanno l'acqua a posto”, pur Part escludendo che ancora attualmente i signori – utilizzino l'acqua in Parte_2 bottiglia per cucinare.
Orbene, avuto riguardo alle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, deve ritenersi che gli attori abbiano sufficientemente dato prova del disagio sofferto in conseguenza del sinistro per cui è causa, essendo stati limitati nel godimento della propria abitazione e nell'utilizzazione dell'acqua potabile, secondo le comuni abitudini del vivere quotidiano, legate all'impossibilità di utilizzo dell'acqua attingendo direttamente al sistema idrico interno;
va tuttavia considerato come in seguito all'episodio del novembre
2012, l'impossibilità di utilizzare l'acqua potabile fornita dall'impianto interno all'abitazione sia stata transitoria (“mesi”) e che, nonostante anche il CTU abbia affermato che ancora nel corso delle analisi svoltesi nel 2023 e dunque ad oltre 10 anni di distanza, sia stata ancora riscontrata la presenza di particelle di colore ambrato/rossastro (cfr. cfr. CTU relazione integrativa del 15.5.2023 pag. 17, verbali operazioni peritali del 15.12.2022 all. a CTU relazione integrativa pag. 67), ciò invero non sembra abbia impedito negli anni successivi l'impiego di acqua potabile per usi pagina 31 di 38 domestici, sanitari e per il riempimento delle piscine e ciò anche in ragione degli interventi di pulizia e sostituzione della componentistica avviati dagli attori.
Potendosi ritenere che il disagio patito dai signori Parte_7 nell'espletamento delle normali attività di vita quotidiana, pur di rilievo, attenendo ad una limitazione nella possibilità di utilizzo ed impiego di un bene primario, sia stato tuttavia circoscritto ad un periodo iniziale e più prossimo al verificarsi dell'evento, si reputa equo contenere l'ammontare del danno non patrimoniale concretamente risarcibile entro la somma di € 7.500,00, già liquidati all'attualità ed oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Infine, parte attrice ha domandato riconoscersi il deprezzamento del valore dell'immobile conseguito alla presenza di inquinanti tutt'ora esistenti nel sistema idrico e che non sarebbero eliminabili se non con il completo rifacimento delle tubazioni e la sostituzione delle valvole, rubinetterie, soffioni ed apparecchiature (cfr. CTU in ATP pag.
17); dunque, considerato anche l'unicum dell'immobile (trattandosi di villa di lusso, cat.
A/8, di ampie dimensioni, elevata a due piani f.t., dotata di due piscine, una esterna di
150 mq ed una interna dotata di zona relax e SPA privata, cfr. comparsa conclusionale attorea pag. 34) e la complessità dell'impianto idraulico posto al suo servizio, l'avvenuto suo danneggiamento comporterebbe, a mente della ricostruzione attorea, una significazione riduzione del possibile prezzo di vendita.
Occorre anzitutto confermare sul punto l'insussistenza dei presupposti per disporre una CTU estimativa (e, conseguentemente per la rimessione della causa sul ruolo a tal fine), posto che deve ribadirsi come fosse onere degli attori provare il quantum del danno di cui domandano il risarcimento, trattandosi peraltro di danno patrimoniale, dimostrando il valore dell'immobile – attuale ed alla data della verifica dell'evento di danno – onde poter operare l'eventuale riduzione percentuale riconosciuta dal CTU ing. già in sede di ATP quale deprezzamento dell'immobile. Persona_5
Va infatti richiamato il risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'articolo 1218 C.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento,
pagina 32 di 38 infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno” (Cass. n. 5960/2005; Cass. 21140/2007, da ultimo, Cass. 23512/2022 e nella giurisprudenza di merito, Tribunale Bari sez. II, 10/09/2024), con l'ulteriore precisazione che “per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità”
(Cass. 24632/2015 e nella giurisprudenza di merito, Tribunale Biella, sentenza n. 122 del
15.01.2020).
Per i principi poc'anzi esposti, l'art. 1218 c.c. non determina un'inversione del riparto dell'onere probatorio, restando a carico dell'attore-danneggiato l'onere di dimostrare la esistenza per intero del danno risarcibile (dunque, an e quantum debeatur), quale conseguenza effettiva del riscontrato inadempimento contrattuale
(danni che sono conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c. secondo il criterio della causalità giuridica).
In ogni caso ed indipendentemente dall'allegazione e prova del valore dell'immobile, nel merito, si osserva che parte attrice abbia omesso di dimostrare che le problematiche afferenti l'impianto idrico interno all'abitazione ne abbiano effettivamente e definitivamente compromesso, anche solo parzialmente, il suo utilizzo, sì dà escluderne il pieno godimento.
Invero, come sopra rilevato quanto al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale conseguito alla transitoria inutilizzabilità dell'acqua potabile per scopi alimentari, sanitari e di igiene, non è stato provato per testi né risulta diversamente evincibile dalla documentazione prodotta in atti, che la presenza di residui – pur ancora riscontrati dal CTU nel corso delle OOPP svolte nel 2023, ancorché in quantità ridotte rispetto al 2020 - abbiano compromesso la possibilità di utilizzo delle apparecchiature collegate all'impianto oppure la fruizione delle piscine e spa presenti nell'abitazione.
A ciò si aggiunga, che il quesito conferito al CTU già in sede di ATP richiedeva procedersi alla quantificazione della riduzione del valore di mercato dell'immobile ove si pagina 33 di 38 fossero riscontrate conseguenze ineliminabili;
tuttavia lo stesso CTU nella propria relazione afferma che il danno sia riconducibile ad una maggiore manutenzione degli impianti e ad un precoce invecchiamento delle apparecchiature ed ha invero operato una maggiorazione dei costi diretti onde considerare quelli futuri prevedibili (cfr. CTU in
ATP pag. 19).
Di contro, l'affermazione secondo cui sarebbe “evidente che un immobile che presenti una difettosità tale da non poter considerare potabile l'acqua erogata dai rubinetti al suo interno (difettosità visibile a occhio nudo vista la colorazione ambrata tipo ruggine riscontrata durante le operazioni peritali) subisce un deprezzamento significativo” (cfr. CTU in ATP pag. 17) sembra sconfessata da un dato oggettivo, vale a dire l'utilizzo che a tutt'oggi è stato condotto da parte degli attori dell'immobile e delle apparecchiature e pertinenze dell'impianto idrico;
invero, quanto affermato dal CTU sembrerebbe far concludere per un quasi completo inutilizzo dell'impianto, circostanza che tuttavia non ha trovato riscontro in giudizio, posto peraltro che gli interventi di pulizia si sono effettivamente susseguiti negli anni 2013, 2014 e 2016 e non risultano in seguito documentati ulteriori interventi.
Infine, ed a ben vedere, il danno così come allegato, oltreché generico, appare meramente teorico ed ipotetico, non essendo stato dedotta alcuna volontà di alienare l'immobile o commercializzarlo.
L'istanza risarcitoria legata alla presunta riduzione del valore di mercato dell'immobile deve conclusivamente essere disattesa.
Complessivamente, dunque, il danno subito dai signori per il Parte_7 sinistro de quo ammonta ad € 67.442,28 (€ 59.942,28+7.500,00), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
5. Sulla domanda di manleva nei confronti d CP_3
ha convenuto in giudizio quale terza chiamata onde vedersi CP_1 CP_3 manlevata e garantita per il caso della condanna, in forza della polizza n.
0080900039255 (ex (doc. 3 fasc. convenuta). Parte_5
pagina 34 di 38 La copertura assicurativa risulta prestata anche per la responsabilità civile verso terzi con un massimale indicato in € 10.000.000,00 (cfr. frontespizio) “per ogni persona ferita o deceduta” e “per danni a cose e animali se appartenenti a più persone”.
In forza dell'art. 9 delle CG rubricato “oggetto dell'assicurazione – RCT” si evince che “la società si obbliga a tenere indenne l'azienda, nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questa, in conseguenza del fatto accidentale accaduto durante il tempo dell'assicurazione (anche se conosciuto e ho denunciato dopo tale periodo), debba pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni corporali e/o danni materiali in dipendenza della responsabilità derivante dall'esercizio delle attività o competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate all'azienda stessa da leggi, da regolamenti, dall'atto costitutivo, dallo statuto sociale o altri atti amministrativi”.
Il glossario indica il danno materiale quale “la distruzione, il deterioramento,
l'alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose” e quale danno corporale “la morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale”.
Orbene, posto che i danni come sopra quantificati e riconosciuti in favore degli attori sono conseguiti all'intervento di riparazione effettuato da personale su una CP_1 tubatura di carico acquedottizia, dunque certamente nell'ambito di un'attività eseguita dall'azienda in qualità di gestore del sistema idrico locale e che gli stessi sono consistiti, per una parte, in danni materiali – quali costi sostenuti e futuri, per il ripristino della funzionalità dell'impianto idrico interno dell'abitazione attorea –, gli stessi rientrano certamente nella copertura assicurativa.
Diversamente invece per la componente del danno non patrimoniale declinato in termini di disagio sofferto dagli attori in dipendenza della difficile vivibilità della casa nel periodo successivo il verificarsi del disservizio, il quale non può invece rientrare nell'ambito della polizza invocata che, quanto ai pregiudizi non patrimoniali conseguenti all'esercizio delle attività istituzionalmente conferite all'azienda assicurata, si limita a coprire i danni definiti corporali, quali danno biologico e morale conseguenti alla morte o lesione del soggetto terzo, ipotesi pacificamente non verificatasi nel caso di specie.
pagina 35 di 38 Detta somma, dunque, resta a carico dell'assicurato che la sosterrà in proprio, essendo esclusa dalla copertura assicurativa invocata.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite, nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta, seguono la soccombenza e sono poste interamente a carico di quest'ultima.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come modificato dal DM n. 147/22 (per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore), tenendo conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 5 TF, in base al criterio del decisum (scaglione da € 52.000,00 a €
260.000,00), delle questioni trattate, dell'attività svolta e della nota spese del difensore, così applicandosi i valori medi proporzionalmente aumentati, oltre agli esborsi sostenuti
(CU, marca e spese per intimazione testi documentate, per complessivi € 563,15).
Vengono altresì riconosciute le spese sostenute dagli attori per il procedimento di istruzione preventiva: infatti, “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. ex plurimis Cass. n. 9735/20 e Cass. n. 15942/19).
Esse vengono liquidate avuto riguardo alle tabelle vigenti all'epoca della definizione del relativo procedimento, in base al DM 55/2014 come modif. dal DM 37/2018, tenuto conto del valore della domanda, in base al criterio del decisum (scaglione da €
52.000,00 a € 260.000,00), e così applicandosi i valori medi proporzionalmente aumentati, oltre agli esborsi documentati (CU e marca, per complessivi € 286).
Quanto alle spese di CTP, sostenute dagli attori nel procedimento di istruzione preventiva e nel presente giudizio, esse “rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr. Cass. n. 30289/19, Cass. n. 3380/15 e Cass. n. 84/13), ferma in ogni caso la necessità di provarne l'esborso (cfr. Cass. n. 21402/22).
pagina 36 di 38 Parte attrice ha depositato la Parcella n. 107 del 04/08/2023 intestata a
[...]
, ossia consulente di parte che ha assistito i Controparte_5
Part signori – nel procedimento di ATP, per € 3.843,00, nonché la parcella Parte_2
FPR 34/23 del 30.5.2023 dello Studio Rosso Ingegneri e associati s.r.l., ossia consulente Part di parte che ha assistito i signori – nel presente procedimento per € Parte_2
3.806,40 (Vd. Allegati a note scritte del 06.10.2023); detti importi vengono riportati in dispositivo come esborsi relativi, rispettivamente, al procedimento di ATP e al presente giudizio.
Le spese di CTU come già liquidate nel presente giudizio – con decreto del 22.6.23
- e nel giudizio di ATP – con decreto del 14.9.2020 -, sono poste in via definitiva a carico della parte convenuta.
Nei rapporti tra parte convenuta e terza chiamata si dispone la liquidazione in favore dell'assicurata, a carico della compagnia, delle spese di lite sostenute solo per il presente giudizio (come richiesto), di chiamata e resistenza, che vengono determinate in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM n. 147/22 (per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore), tenendo conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 5 TF, in base al criterio del decisum
(scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00), delle questioni trattate e dell'attività svolta, così applicandosi i valori medi proporzionalmente aumentati, oltre agli esborsi sostenuti
(CU, marca e spese per intimazione testi documentate, per complessivi € 597,70); non risultano documentati esborsi per CTP.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Dichiara tenuta e condanna al pagamento Controparte_1 in favore di e della somma di € 67.442,28, oltre Parte_1 Parte_2 interessi legali dalla pronuncia al saldo;
▪ Condanna al rimborso in favore di Controparte_1 [...]
e delle spese di lite del procedimento di accertamento Pt_1 Parte_2
pagina 37 di 38 tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. che liquida in € 4.129,00 per esborsi, oltre €
4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
▪ Condanna al rimborso in favore di Controparte_1 [...]
e delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € Pt_1 Parte_2
4.369,55 per esborsi, oltre € 17.630,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
▪ Pone in via definitiva le spese di CTU come già liquidate nel presente giudizio – con decreto del 22.6.23 - e nel giudizio di ATP – con decreto del 14.9.2020 -, a carico di
; Controparte_1
▪ dichiara tenuta e condanna a tenere indenne e Controparte_2 manlevare - nel rispetto delle condizioni di polizza Controparte_1
- di quanto questa è tenuta a pagare all'attrice per capitale, interessi e spese di giudizio, in forza della presente sentenza, con esclusione della somma di € 7.500,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, quale danno non patrimoniale, che resta a carico dell'assicurato;
▪ condanna a rimborsare ad Controparte_2 Controparte_1
le spese di lite, che liquida in € 597,70 per esborsi ed € 17.630,00
[...] per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, il 09/04/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 38 di 38
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 10481/2021 R.G. promossa da:
, (c.f. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Torino, via Goffredo Casalis 4, presso C.F._2
e nello studio dell'avv. GREPPI LUISELLA, che li rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione
- ATTORI -
-
contro
-
, c.f. , elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 in Torino, Piazza Camillo Benso Cavour n. 3, presso e nello studio dell'avv. DI TORO
MARCO e FRANCESCA GANDOLFO, che la rappresentano e difendono per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA –
- e
contro
- cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_2
Torino in via Cardinal Maurizio 8f, presso e nello studio dell'avvocato MAURIZIO CURTI, che la rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- TERZA CHIAMATA –
OGGETTO: risarcimento danni – contratto fornitura acqua potabile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 38 Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via istruttoria:
- tenuto conto di quanto dedotto nel presente atto, nonché della circostanza che il
Giudice, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 61 c. 1 e 68 c. 1 c.p.c. può disporre una consulenza tecnica in ogni momento del processo, disporre CTU al fine di accertare il valore degli immobili di proprietà degli attori ubicati in Pinerolo, strada ai SA n. 57, in quanto essa non riveste carattere esplorativo ma unicamente integrativo di fatti già allegati, dedotti, accertati e provati dai richiedenti, demandando al nominando CTU il seguente quesito: “Acquisite allo scopo tutte le necessarie informazioni, accerti il CTU quale sia il valore di mercato minimo e massimo degli enti immobiliari, di proprietà degli attori, ubicati in Pinerolo strada ai SA n. 57 oggetto del presente giudizio nel merito:
- condannare la convenuta all'integrale risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali derivati agli attori a seguito dell'evento accaduto in data 20/11/2012 descritto in narrativa e specificamente la somma di € 40.062,83 oltre
IVA 22% € 8.813,82, così per complessivi € 48.876,65, liquidata dal CTU in sede di ATP
a titolo di ristoro dei costi sostenuti e da sostenere da parte degli attori per ripristinare la propria rete idrica interna danneggiata, oltre ad una somma da individuare nel 7% del valore totale accertando dell'immobile a titolo di ristoro per il deprezzamento subito dall'immobile degli attori indicato dal CTU in sede di ATP, ed all'ulteriore somma di €
20.000,00 o la diversa maggiore o minore somma ritenuta equa dal Giudice a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito dagli attori per il mancato utilizzo per lunghi periodi della rete idrica dell'immobile in cui vivono;
condannare inoltre la convenuta a rimborsare integralmente le spese sostenute dagli attori nel giudizio per ATP e specificamente € 5.247,01 per la difesa legale, € 18.694,25 per rimborso spese di consulente di parte ed € 8.097,53 per spese liquidate al CTU, nonché le spese di CTU ad oggi sostenute in questo giudizio comprensive delle spese delle analisi presso l'Istituto
Giordano per totali € 3.195,31 compresa IVA e le spese dei consulenti di parte di cui si è
pagina 2 di 38 avvalsa la difesa degli attori in questo giudizio quantificabili ad oggi in € 7.649,40 compresa IVA, come da fatture prodotte in memoria 6/10/23.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. .”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA PRINCIPALE respingere tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto
IN SUBORDINE nella denegata ipotesi in cui fosse rinvenibile qualsiasi responsabilità da parte di
[...]
dichiarare tenuta e condannare la società Controparte_1 [...]
assicuratrice della responsabilità civile della convenuta Controparte_3 [...]
a tenere indenne e manlevare quest'ultima da qualsiasi Controparte_1 richiesta risarcitoria ex adverso formulata.
IN OGNI CASO
Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio .”
Per parte terza chiamata:
“Piaccia al tribunale Ill.mo, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni, qualora non ritenesse di dover assolvere da ogni avversaria Controparte_1 domanda, contenere le pretese di manleva avanzate nei confronti di
[...]
– rispetto alle domande azionate da e – CP_2 Parte_1 Parte_3 entro i precisi limiti negoziali contemplati nella polizza versata in atti.
Con il favore delle spese di lite”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10.5.2021, e Parte_1 [...]
hanno allegato: Parte_3
1. di essere proprietari di un immobile sito in Pinerolo, Strada ai SA n. 57-59, di ampia dimensione e grande pregio, ultimato nel 2010, comprendente una piscina con pagina 3 di 38 spa interna ed una seconda piscina esterna di mq 150 circa, immobile in cui gli attori abitano dal 25/7/2011 dalla data della sua ultimazione;
Part
2. che in forza della stipulazione in data 20/04/2006 con i sigg. e Parte_2 dei contratti n. 656 (codice servizio 12211488) e n. 657 (codice servizio 12211387), la
– società che si occupa servizio di distribuzione pubblica di acqua potabile CP_1 nell'area in cui è sita la proprietà degli attori e cui fa capo anche la manutenzione e custodia dell'intera rete idrica attraverso la quale viene erogata l'acqua - si è impegnata a garantire loro una fornitura regolare e continua di acqua adatta al consumo umano secondo quanto previsto dal Decreto L.vo n. 31/2001 attuativo della direttiva CE
98/83/CE;
3. che in data 20.11.2012 alcuni operai della Società Controparte_1 stavano lavorando ad una condotta di carico dell'acqua potabile situata in via
[...]
Costagrande 74, a valle della proprietà degli attori;
4. che nel corso di tali lavori, per un errore operativo degli addetti, il condotto dell'acqua potabile incamerava terra, detriti e melma, senza che gli stessi o si accorgessero o si rendessero conto della gravità dell'accaduto, tant'è che essi al termine dell'intervento rendevano nuovamente operativa la condotta, senza eseguire alcuna pulizia;
5. che in conseguenza di questi fatti, i depositi di terra e melma si propagavano nella tubazione sino a raggiungere il fondo della linea, dove si trova la villa degli odierni attori che segnalavano senza indugio la situazione all' che, il giorno stesso, inviava CP_1 dei tecnici per cercare di rimediare al danno causato;
6. che in un primo momento le tubazioni si presentarono piene d'aria, poi iniziò ad uscire acqua mista ad una enorme quantità di limo e sabbia, mentre nei giorni successivi si verificò la fuoriuscita di terra ed acqua da ogni tubazione della casa, l'inquinamento dell'acqua di entrambe le piscine, l'otturazione dei filtri e/o delle cartucce di tutte le utenze idriche e idrosanitarie, la trafilatura di acqua mista a terra dalle flange della centrale di distribuzione, il blocco e trafilatura di acqua mista a terra dalle elettrovalvole di sezionamento dell'impianto;
pagina 4 di 38 7. a quasi dieci anni di distanza, l'evento ha comportato dei danni permanenti alle condutture dorsali dell'immobile, costringendo gli attori a sostenere importanti spese per cercare di risolvere i problemi, quantificate in € 28.315,40 almeno fino al 18.4.2018
(come da perizia del Geom. ), cui va aggiunto il disagio subito per non aver Per_1 potuto utilizzare per lunghi periodi l'acqua potabile, nonché gli ulteriori danni derivanti dal danneggiamento irreversibile delle tubazioni ed apparecchiature dell'immobile, che ne diminuiscono il valore commerciale e richiedono inevitabili periodici interventi di manutenzione;
8. che già in data 08.05.2013 l'avv. Greppi con raccomandata indirizzata alla CP_1 ed al broker Willis Italia Spa, richiedeva formalmente il pronto e totale risarcimento di tutti i danni patiti dai ricorrenti e nonostante alcuni sopralluoghi inizialmente effettuati dal perito della compagnia, stante l'inerzia della convenuta e dell'assicurazione, in data
4.5.2018 veniva inviata nuova PEC di sollecito per trovare una soluzione stragiudiziale definitiva che tuttavia non sortiva alcun esito;
9. che gli attori promuovevano ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (RG 10775/19) e nel relativo procedimento si costituiva , veniva licenziata CTU e l'ing. con il CP_1 Per_2 proprio elaborato peritale del 29.6.2020 concludeva accertando che “il fenomeno verificatosi nel novembre 2012 (di cui viene dato atto nella comparsa di parte resistente) ed i conseguenti danni lamentati in citazioni sono sul piano eziologico completamente riconducibili ai lavori eseguiti da nel novembre 2012, 2. si ritiene che l'assenza di CP_1 elementi di protezione quali filtri non possa aver concorso alla causazione del danno, 3. in riferimento ai danni diretti la somma complessiva ritenuta congrua dovuta sia ai costi già sostenuti sia a quelli da sostenere per la riparazione o sostituzione precoce delle apparecchiature installate ammonta ad € 40.062,83 + IVA. In riferimento ai danni indiretti, il deprezzamento massimo dell'immobile ritenuto congruo è pari al 7% del valore di mercato”.
Hanno concluso invocando sia la responsabilità contrattuale di , ex art. 1218 CP_1
e 1228 c.c. in forza dei contratti di fornitura di acqua potabile conclusi con gli attori, sia la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 e 2049 c.c., avuto riguardo all'origine del fatto illecito da individuarsi nel comportamento colposo posto in essere dai suoi pagina 5 di 38 dipendenti nell'esecuzione di lavori di manutenzione, sia la responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo custode dell'intera rete idrica CP_1 dell'acquedotto in quanto soggetto giuridico avente il compito di gestire il ciclo integrato dell'acqua, quindi instando per la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e quantificati in € 48.876,65 (a titolo di ristoro dei costi sostenuti e da sostenere da parte degli attori per ripristinare la propria rete idrica interna danneggiata, come quantificati al CTU in ATP) nonché in una somma da individuare nel 7% del valore totale accertando dell'immobile, a titolo di ristoro per il deprezzamento subito ed infine nell'ulteriore somma di € 20.000,00 o la diversa maggiore o minore somma ritenuta equa dal Giudice, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito dagli attori per il mancato utilizzo per lunghi periodi della rete idrica dell'immobile in cui vivono, oltre al rimborso delle spese, legali e tecniche, riferita al procedimento di ATP.
Con comparsa in data 15.9.2021 si è costituita in giudizio
[...]
Controparte_1
- non contestando le circostanze di cui ai punti 1, 2, 3, 8 e 9;
- contestando le ulteriori circostanze ed eccependo:
a) che nel luogo ove il giorno 20.11.2012 veniva segnalata una perdita d'acqua
(localizzata nel Comune di Pinerolo, strada Costagrande, nei pressi del civico 74), erano presenti due condotte indipendenti e parallele di adduzione e precisamente la condotta Fe DN 100 e la condotta Fe DN 150;
b) che dalla condotta Fe DN 150 si dirama la tubazione PEAD DN 160 a servizio dell'immobile di proprietà degli Attori, mentre la tubazione Fe DN 100 (cfr. docc.
n. 1 e n. 2) non comunica fisicamente in alcun modo con la tubazione PEAD DN
160 a servizio dell'immobile degli Attori;
c) che intervenuti in loco i tecnici nel prendere atto della fuoriuscita CP_1 dell'acqua, procedevano allo scavo, successivamente alla interruzione del flusso idrico per entrambe le tubazioni a monte ed infine alla riparazione vera e propria, la quale concerneva la rottura della sola condotta Fe DN 100, mediante scopertura della tubazione e successivo posizionamento del “calzato” intorno al tubo, poi fissato con bulloni serrati con chiave dinanometrica, negando che pagina 6 di 38 potesse in tal modo essersi verificata alcuna infiltrazione di terra da scavo nelle condotte;
d) che la condotta FN DN 150 che adduce l'acqua potabile – tra gli altri – all'immobile degli Attori non era stata oggetto di alcun intervento;
e) che, in seguito al predetto intervento, nessuna delle altre unità abitative servite dalle due condutture in questione (circa 1120), fatta eccezione per quella attorea, aveva segnalato alcuna anomalia di sorta;
f) che le analisi eseguite non hanno mai dimostrato la presenza di terra e melma all'interno dell'impianto attoreo, essendo in realtà emersa una contaminazione maggiormente compatibile con problematiche chimico fisiche interne allo stesso;
g) che ricevuta la diffida 7.12.2012 denunciava il sinistro al proprio Broker CP_1 assicurativo che, a sua volta, lo trasmetteva alla Compagnia assicuratrice che apriva il sinistro ed eseguiva alcuni rilievi e verifiche valendosi di Parte_4 consulenti di propria fiducia e concludeva l'istruttoria affermando l'assenza di responsabilità di;
CP_1
h) che il danno relativo al presunto deprezzamento dell'immobile è stato arbitrariamente determinato dal CTU nella relazione di ATP, senza alcun riferimento a circostanze di tipo concreto.
Ha concluso eccependo, in via preliminare, l'inutilizzabilità della relazione di ATP ed opponendosi alla sua acquisizione ed, in ogni caso, contestandone le risultanze, instando per la sua rinnovazione nel presente giudizio.
Nel merito, ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande attoree e in subordine, per il caso di un'eventuale sua condanna, ha chiesto essere manlevata e garantita dalla propria Compagnia assicurativa per la RC, all'uopo evocata in giudizio.
Con comparsa in data 16.12.2021 si è costituita in giudizio Controparte_3
- associandosi alle difese dispiegate dalla propria assicurata;
- non contestando l'esistenza della polizza n°0080900039255 [ex e Parte_5 richiamandone i limiti dell'operatività, quali:
. massimale €uro 150.000 per quello che riguarda i danni provocati da lavori di scavo, posa e reinterro (di cui all'art. 11 lettera m) ovvero pari ad €uro 250.000 per pagina 7 di 38 quanto concerne i danni a condutture negli impianti sotterrane i R.C. Aziende Industriali
(di cui all'art. 11 lettera k) e con uno scoperto del 10% (con il minimo di € 500) sul danno liquidato;
. copertura R.C.T. prevista per i soli danni corporali e/o materiali causati a terzi dall'assicurata con esclusione dei danni di natura patrimoniale.
Ha concluso per il rigetto di ogni domanda e, per il caso di accoglimento delle domande attoree, di contenimento delle pretese in manleva entro i limiti del contrattualmente previsto e del provato.
Nel corso del giudizio è stata disposta l'acquisizione del procedimento di istruzione preventiva (RG 10775/19) nonché, con ordinanza in data 4.7.2022,
l'integrazione della CTU già ivi disposta, demandando all'ausiliario di prendere posizione su quanto sostenuto e prodotto da nel presente procedimento, con particolare CP_1 riferimento all'esistenza di una condotta parallela a quella individuata in sede di primo accertamento peritale, sulla quale sarebbe stato eseguito l'intervento del 20.11.2012, nonché la sua rilevanza sul piano eziologico in relazione ai fatti di cui è causa ovvero con riferimento ai fenomeni pregiudizievoli lamentati da parte attrice.
Depositato l'elaborato peritale in data 15.5.2023 e sua integrazione in data
11.9.2023 (a seguito dei rilievi critici mossi da parte convenuta), veniva celebrata udienza di disamina della CTU alla presenza delle parti e rispettivi tecnici in data
24.1.2024, all'esito della quale, rigettata l'istanza di sostituzione del CTU ex art. 196
c.p.c. non ricorrendo “gravi motivi”, venivano ammessi (alcuni dei) capitoli di prova orale indicati dalle parti.
Escussi dunque i testi reciprocamente ammessi, con ordinanza in data
17.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe precisate dalle parti, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e di replica.
**********
1. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie – onere della prova
La presente fattispecie trae origine dalla domanda di risarcimento promossa da e da , volta ad ottenere l'accertamento della Parte_1 Parte_2
pagina 8 di 38 responsabilità della , quale ente gestore del Controparte_1 servizio idrico locale, per il verificarsi dell'immissione di detriti durante un intervento manutentivo curato dai tecnici della predetta società, il 20.11.2012, su di una condotta dell'acquedotto a valle della loro proprietà, la quale avrebbe provocato un intasamento delle tubazioni del loro impianto privato e cagionato agli attori danni legati all'impossibilità, per un periodo iniziale, di utilizzare l'acqua potabile per via del provocato inquinamento ed alla necessità di sostenere costi elevati per attività di pulizia e sostituzione di componentistica dell'impianto stesso.
Ora, nonostante parte attrice abbia dedotto anche una responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., nonché oggettiva da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ritiene questo giudice che debba trovare applicazione il disposto di cui agli artt. 1218 e ss c.c. vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale.
La distinzione tra le due responsabilità si fonda non sulla natura dell'interesse leso bensì sull'esistenza o meno di una pregressa relazione tra soggetti e quindi di un programma specifico di comportamento (Cass. 21619/07).
Ed invero parte attrice ha documentato la stipulazione dei contratti per la fornitura di acqua potabile n. 656 e 657, conclusi in data 20.4.2006 con , per CP_1
l'immobile di strada ai SA 63 (cfr. allegati alla perizia geom. doc. 8 fasc. Per_1 attoreo).
In forza dei predetti accordi, il gestore del sistema idrico locale ha assunto nei confronti degli attori-utenti l'obbligazione di fornitura regolare e continuativa di acqua potabile, adatta al consumo umano, nonché quella di manutenere e custodire l'intera rete idrica acquedottizia locale, mediante interventi sulla rete a cura del proprio personale tecnico, onde fornire acqua potabile fino al contatore dei singoli utenti.
L'inadempimento allegato dagli attori è consistito appunto nell'aver CP_1 mancato di adeguatamente intervenire sulla tubatura di carico dell'acqua posta a valle della propria abitazione, provocando un danno all'impianto idrico interno alla stessa.
Sotto il profilo dell'onere probatorio trovano applicazione i principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/01: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la pagina 9 di 38 risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. 13685/19).
In ogni caso, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. 12760/24) la previsione dell'art. 1218 cod.civ., esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento.
Infatti, nella responsabilità contrattuale, l'onere della prova del nesso causale è a carico del creditore-attore, con la conseguenza che, ove la causa del danno resti ignota, il risarcimento non spetta e la domanda va rigettata;
non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica, secondo il principio del "più probabile che non" o della regola della preponderanza dell'evidenza (Cass. 10741/2009, conf. Cass. 576/2008 SU, Cass. 5118/23 Corte d'Appello Perugia 692/2022); sempre con riferimento alla prova dei fatti costitutivi, spetta all'attore l'onere di provare il nesso di pagina 10 di 38 causalità tra il comportamento del convenuto e il danno di cui si chiede il risarcimento
(C. 21511/2024; C. 7026/2001).
Va infine ricordato, che secondo l'art. 1228 c.c. salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, posto che il creditore ha nessun rapporto con costoro, cosìcché attesi i limiti soggettivi del rapporto obbligatorio, non potrebbe, in caso di inadempimento, rivolgersi ai terzi stessi per il risarcimento del danno.
Parte attrice ha dunque provato il titolo – contratti per la fornitura di acqua potabile – ed ha allegato l'inadempimento di – consistito nel disservizio patito CP_1 nelle giornate del 20 e 21.11.2012 – deducendo inoltre come a causa dell'afflusso di acqua contenente detriti all'impianto interno dell'abitazione, si sarebbero verificati fenomeni di inquinamento delle acque e fuoriuscita di materiali – sabbia, terra, limo – dai rubinetti (causalità materiale), con la conseguenza che detto fenomeno avrebbe costretto gli attori a sostenere ingenti costi manutentivi, per pulizia e sostituzione di componentista degli impianti, oltre a determinare una limitazione nell'utilizzo e godimento dell'abitazione ed una riduzione del valore di mercato della stessa (causalità giuridica).
Per contro, parte convenuta, ha eccepito che i fenomeni dannosi descritti dagli attori non sarebbero imputabili all'opera della stessa, deducendo, in primo luogo, che i lavori conseguiti ad una perdita segnalata nella zona a valle dell'immobile attoreo il
20.11.2012, avrebbe riguardato una tubatura mai posta al servizio dello stesso, in secondo luogo, che dette opere sono state realizzate prima eseguendo lo scavo per portare a “nudo” la tubatura su cui intervenire, potendosi dunque escludere che al suo interno durante la riparazione possa essere confluito materiale di risulta del predetto scavo ed, infine, che la problematica lamentata sarebbe esclusivamente riconducibile ad un processo chimico-fisico innescatosi direttamente all'interno dell'impianto privato.
2. Sull'istruttoria condotta a mezzo di CTU e sul nesso di causa
Occorre, anzitutto, rilevare come il presente giudizio sia stato preceduto dall'espletamento di una CTU, nell'ambito di un procedimento di istruzione preventiva, su ricorso ex art. 696 bis c.p.c. introdotto dagli attori.
pagina 11 di 38 Ora, merita di essere ribadito quanto già osservato dal giudice nel corso del presente giudizio, laddove ha ritenuto di procedere all'acquisizione del fascicolo di ATP, osservando come nessun dubbio sussista in ordine alla sua utilizzabilità nel successivo instaurato giudizio di merito, quale fonte per l'accertamento dei fatti di causa (cfr. Cass.
n. 6591/16 e Cass. n. 23693/09) e come l'art. 696 bis c.p.c. preveda che l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva possa essere disposto, anche al di fuori delle condizioni previste dal primo comma dell'art. 696 c.p.c. (ovvero in assenza del presupposto dell'urgenza), non solo per la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatti illeciti, ma anche per l'accertamento degli stessi, quindi non solo nelle limitate ipotesi in cui il contrasto tra le parti investa solo la quantificazione del danno ma anche se vi sia contestazione sull'an debeaturi, rilevando inoltre come nel caso di specie il procedimento per accertamento tecnico preventivo sia stato ritenuto ammissibile (né peraltro risultava in allora contestata l'ammissibilità dell'istanza).
Inoltre, detto accertamento può certamente essere utilizzato nel presente giudizio, anche nei confronti della terza chiamata , come peraltro CP_3 ritenuto recentemente dalla Suprema Corte in una fattispecie analoga (“La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare” Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 8496 del 24/03/2023).
In ogni caso parte convenuta sin dal proprio atto costitutivo ha rilevato che la propria compagnia assicuratrice abbia assunto la difesa diretta dell'assicurato nel pagina 12 di 38 giudizio di ATP ed inoltre nel costituirsi nel presente procedimento, la , CP_3 lungi dal contestare tale assunto, ha svolto difese nel merito relativamente alla copertura ed ai limiti della polizza, limitandosi genericamente ad aderire alle difese del proprio assicurato e senza nulla contestare in merito alla valenza probatoria, come dispiegata anche nei propri confronti, delle risultanze dell'accertamento svolto in ATP.
Venendo, dunque, all'utilità dell'accertamento, occorre rilevare come sia stato demandato al CTU di individuare l'eziologia del fenomeno dannoso lamentato dagli attori, nonché di accertare l'eventuale concorso causale dell'inadeguatezza e/o assenza degli elementi protettivi (filtri) posti a servizio della rete idrica privata all'interno della proprietà degli attori, ed infine di provvedere alla quantificazione dei danni anche futuri Part subiti dai sig.ri e . Parte_2
E' noto che il giudice “può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (cfr. Cass. n. 26854/22 conf.
Cass. 13736/20, conf. Cass. 1190/15).
Ebbene il CTU, con argomentazioni lineari ed immuni da vizi logici, ha adempiuto all'incarico peritale conferitogli e, con riferimento all'eziologia dei fenomeni dannosi dedotti dagli attori, ha accertato che “il fenomeno verificatosi ed i conseguenti danni lamentati in citazione siano sul piano eziologico completamente riconducibili ai lavori eseguiti d nel novembre 2012” in quanto: CP_1
. “l'esecuzione delle prove di laboratorio sullo spezzone di tubazione prelevato in occasione delle operazioni peritali (rapporto di prova dell'Istituto Giordano n. 369441
(Allegato 14 alla relazione di CTU in ATP) ha consentito di escludere che il fenomeno fosse legato al rilascio di materiale proveniente dal degrado delle tubazioni metalliche costituenti l'impianto interno della proprietà , in quanto la tubazione, una Parte_6 volta eliminati i sedimenti depositati sulle superfici interne della medesima, è stata riscontrata come “caratterizzata da una superficie interna “liscia ed omogenea, di colore grigio scuro e priva di crateri, cricche o fessurazioni macroscopiche”, la cui sezione pagina 13 di 38 denota “una struttura omogenea, con ben visibile la saldatura del tubo”, con ciò deducendosi che “il materiale intervenuto all'interno delle tubazioni provenga dall'esterno della rete idrica privata e non sia frutto del degrado delle tubazioni della rete interna privata”;
. la documentazione fotografica in atti (allegata alla perizia di parte geom. del Per_1
18.4.2018) ha messo in evidenza l'entità del fenomeno dannoso dato che le impurità hanno totalmente intasato il fascio tubiero del produttore di acqua calda sanitaria, oltre ad aver riempito tutti i raccordi, curve, valvole, apparecchiature igienico-sanitarie presenti nell'immobile, potendosi ritenere che “una quantità così importante di sedimenti non poteva che essere derivata dalla rete acquedottizia”;
. l'analisi dei materiali depositati sulle superficie interne delle tubazioni (rapporto di prova n. 370061 dell'Istituto Giordano (Allegato 14 alla relazione di CTU in ATP) ha evidenziato trattarsi, per la parte preponderante di “ossidi ed idrossidi di ferro” , elementi che non provengono dalla rete di tubazioni interna ma dalla rete acquedottizia, considerato peraltro che “la tubazione principale in strada Costagrande in corrispondenza della quale venne eseguito l'intervento del 20 novembre 2012 era in acciaio del diametro di 150mm, per cui i depositi ferrosi sono compatibili con eventuali distacchi di materiale dalle pareti della vecchia tubazion ”; CP_1
. infine, le analisi delle acque prelevate confermano che “il deposito delle sostanze ferrose avvenne nell'evento del novembre 2012” non essendo invece perdurato nel tempo “poiché il rapporto di prova dell'Istituto Giordano n. 370075 (Allegato 14 alla presente relazione) evidenzia che solo nella rete interna all'edificio dei Sigg. Parte_7
presente ancor oggi un livello di Ferro elevato (superiore di circa il doppio rispetto
[...] ai limiti normativi UNI EN ISO 17294-2:2016), mentre nella rete acquedottizia di i CP_1 livelli sono contenuti entro i limiti normativi”, e ciò è dovuto al fatto che il ferro si è accumulato nelle tubazioni della rete idrica attorea, in particolare “nelle curve a gomito, nei raccordi filettati, nei restringimenti delle valvole, con distacco periodico di particelle che ritornando in sospensione vanno ad incrementare i livelli di ferro presenti nell'acqua”.
pagina 14 di 38 Il CTU ha, inoltre, chiarito che la rete idrica privata posta all'interno della proprietà attorea non dovesse essere munita di elementi di protezione, “in quanto non richiesti dalla normativa vigente e neppure dagli schemi di allacciamento di ”, CP_1 precisando ulteriormente come non siano prevedibili “sistemi di protezione da un ingresso di materiali in sospensione della portata di quelli visibili nella documentazione fotografica in atti, i cui residui sono ancora stati riscontrati in seguito alle prove di laboratorio condotte durante lo svolgimento delle operazioni peritali a distanza di oltre sette anni dall'evento” e dunque escludendo che l'assenza di elementi di protezione quali filtri possa aver concorso alla causazione del danno.
La relazione è stata sottoposta ai CT delle parti, i quali hanno formulato le proprie osservazioni.
In particolare, il CT di parte convenuta arch. , con riferimento alle Per_3 conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario in merito alla riferibilità eziologica tra l'evento del novembre 2012 e i danni lamentati dagli attori, ha formulato rilievi critici, anzitutto, relativamente al non aver reperito durante i sopralluoghi condotti, “terra” bensì polveri minerali;
sul punto il CTU ha chiarito che il termine “terra” non sia assolutamente sinonimo di “materiale organico” ed inoltre elementi come quelli riscontrati – rame, zinco e ferro - possono essere contenuti in sedimenti “terrosi”, essendo peraltro assolutamente plausibile che la fuoriuscita ingente di materiale in sospensione dalla tubazione sia stata inizialmente definita dagli attori come “terra”, non avendo essi a disposizione alcuna analisi circa la composizione del sedimento.
Inoltre, il CT di parte convenuta arch. ha contestato l'assunto per cui se vi Per_3 fosse rilascio dalle tubazioni in ferro dell'acquedotto di particelle metalliche, questa situazione si verificherebbe continuativamente e non solo dopo una riparazione ed in ogni caso, risulterebbe “idraulicamente impossibile che un sedimento possa risalire fino alla proprietà e solo ed esclusivamente in questa”; rilievi rispetto ai Parte_6 quali il CTU ha osservato che fosse “sufficiente che l'unico utente che avesse un allacciamento attivo al momento della riparazione fosse proprio tale edificio con una portata tale da “scaricare” al suo interno tutto il “tappo” di materiale generatosi per effetto dell'intervento di riparazione”, peraltro senza potersi escludere che il sedime pagina 15 di 38 presente nella tubazione in seguito alla riparazione di via Costagrande possa aver interessato anche altre utenze, ma in modo certamente meno imponente e comunque tale da non richiedere la segnalazione ad , data la presenza di impianti meno CP_1 sofisticati, delicati ed estesi di quello attoreo che “tirava” grandi quantità d'acqua dal sistema idrico pubblico.
Ora, nel costituirsi nel presente giudizio di merito, ha tuttavia assunto una CP_1 linea difensiva parzialmente difforme da quella sostenuta in sede di ATP, ove, a ben vedere, aveva confermato il proprio inadempimento e l'esistenza del nesso causale tra i lavori di manutenzione eseguiti su di una tubatura di carico del sistema acquedottizio e la presenza di detriti e sedimi nelle tubature dell'immobile attoreo, riferendo tuttavia che potesse aver assunto un'efficacia causale concorrente se non esclusiva, l'esistenza di eventuali carenze protettive nell'impianto privato degli attori (cfr. comparsa di costituzione nel procedimento di ATP doc 12 fasc. attoreo, pag. 3 e 4). CP_1
Con la propria comparsa del 15.9.2021 ha, invece, nel presente giudizio, CP_1 contestato qualsiasi riferibilità dei danni lamentati dagli attori al proprio operato, deducendo l'esistenza di elementi impeditivi, contrari ed incompatibili con la ricostruzione attorea, anche e soprattutto sotto il profilo dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità materiale.
L'odierna convenuta ha infatti affermato, da un lato, che la tipologia di riparazione seguita – mediante scavo, scopertura della tubazione e successivo posizionamento del “calzato” intorno al tubo, poi fissato con bulloni serrati con chiave dinanometrica – esclude la possibilità che si sia verificata alcuna infiltrazione di terra da scavo nelle condotte e, dall'altro, che l'intervento di riparazione ha interessato una condotta – la FE DN 100 – che non adduce, né ha mai addotto, acqua potabile all'immobile attoreo.
Per accertare anche l'eventuale sussistenza dei predetti elementi, è stata disposta un'integrazione di CTU, affidata al medesimo tecnico che aveva svolto l'incarico nel procedimento di ATP, al quale è stato chiesto di chiarire se nel corso delle OOPP e del precedente accertamento fosse emersa l'esistenza di due tubazioni (la FE DN 100 e la FE DN 150), nonché di accertare su quale delle due fossero stati svolti i lavori di pagina 16 di 38 manutenzione/riparazione il 20.11.2012, nonché l'eventuale incidenza della condotta parallela sotto il profilo eziologico, rispetto all'insorgenza dei pregiudizi lamentati dagli attori.
Il CTU ha, dunque, risposto ai quesiti integrativi, con relazione depositata in data
15.5.2023, chiarendo che nel corso delle OOPP erano stati eseguiti due saggi (l'uno all'incrocio tra Via ai SA e strada Costagrande e l'latro in strada Costagrande a circa
75 metri a monte del civico 74), allo scopo di mettere in luce le condotte oggetto di causa ed al fine di individuare il tratto oggetto dell'intervento del 20.11.2012 ed erano stati prelevati ulteriori campioni d'acqua dal sistema idrico attoreo ed uno spezzone di tubatura dalla condotta acquedottizia FE DN 100, poi esaminati in laboratorio, accertando, dunque:
. la presenza di due condotte parallele lungo la via Costagrande, entrambe in ferro aventi diametro rispettivamente pari a 100 mm e pari a 150 mm;
. che al momento dello svolgimento delle OOPP (2023) la condotta di diametro pari a
100 mm risultava effettivamente dismessa, quantomeno nel tratto oggetto di indagine
(dalla stazione di pompaggio di Villa Turvani all'incrocio tra via Costagrande e via Ai
SA) e la sola tubazione in funzione era solo più quella da 150 mm;
. che il collare di riparazione sulla condotta DN 100 in ferro, tipica delle riparazioni speditive eseguite da sulle proprie condotte, reperito presso lo scavo di strada CP_1
Costagrande nei pressi del civico 74 ed indicato da come probabile punto di CP_1 intervento del 2012 (come ribadito al CT di parte convenuta ing. nella relazione Per_4 preliminare dell'8.3.2023, all. 11 alla relazione integrativa, pag. 1, ove lo stesso riporta
“Nel corso del sopralluogo si è potuto constatare il punto della perdita e la relativa riparazione”), non è attribuibile all'evento per cui è causa in quanto di ben più recente costruzione, come confermato dall'impresa produttrice che lo ha datato luglio 2017, dunque prodotto 5 anni dopo l'evento;
. che non si può affermare con certezza che la tubazione da 100 mm non abbia mai servito le utenze di Strada ai SA, posto che l'all. A9 al verbale delle OOPP dell'8.11.2022 individua una tubazione DN 80 in ferro che si dipartiva dalla tubazione DN
100 in ferro del 1985 a servizio proprio di Strada ai SA ed infine il tratto dismesso pagina 17 di 38 della tubazione DN 100 – nel 2019 – sembrerebbe soltanto nel tratto dalla stazione di pompaggio di Villa Turvani fino all'incrocio a monte di quello di Strada ai SA, come evincibile dall'all. A8 al verbale delle OOPP dell'8.11.2022;
. che è possibile affermare che al momento delle OOPP del 2023 (11 anni dopo l'evento oggetto di contenzioso) la condotta di alimentazione della diramazione da via
Costagrande a Strada ai SA sia solo più quella di diametro DN 150 mm, ma che quantomeno fino al luglio 2017 la condotta DN 100 mm fosse ancora attiva e non ci sono elementi ad oggi per escludere in modo certo che la Strada ai SA non fosse allacciata a tale condotta prima di tale data;
. che all'epoca dell'evento oggetto di contenzioso (2012) entrambe le condotte – la DN
100 e la DN 150 - entrambe in ferro, erano attive ed alimentate dalla rete aquedottizia e dalla stazione di pompaggio di Villa Turvani, ma non si è potuto accertare se l'allacciamento di Strada ai SA fosse sull'una piuttosto che sull'altra condotta all'epoca dell'evento oggetto di contenzioso;
. che le due tubazioni sono in ferro e quindi simili come tipologia e paragonabili anche come vetustà delle medesime (la tubazione “vecchia” DN 100 è del 1985 – 38 anni di età, ma quella più “recente” DN 150 è comunque del 1992 – 31 anni di età);
. che la pressione di rete nel tratto in oggetto è molto elevata (18 bar) e un fermo con successiva riattivazione potrebbe aver mobilizzato una quantità di materiale significativo;
. che l'esame delle prove condotte sulla rete interna dell'immobile di proprietà eseguite nel corso dell'ATP confermavano la buona qualità delle Parte_6 tubazioni e l'assenza di fenomeni corrosivi interni alla rete privata, mentre l'esame visivo e le risultanze delle prove di laboratorio sullo spezzone di tubo DN100 hanno portato ad individuare quantità significative di materiale (soprattutto ferroso) mobilizzabile dall'interno delle tubazioni della rete acquedottizia pubblica;
. che le prove condotte sulla rete interna alla proprietà rivelavano la Parte_6 presenza preponderante dell'elemento Ferro, così come la tubazione DN 100 sottoposta a prova in seguito al prelievo dell'ultima sessione peritale, che rivela una percentuale di ferro nei sedimenti ancora superiore (si passa dal 37% al 55,7%, come riscontrabile dal confronto delle due tabelle delle rispettive spettrofotometrie);
pagina 18 di 38 . che la presenza di elementi come zinco, alluminio e rame nei sedimenti delle tubazioni della rete privata interna potrebbe essere legata all'azione abrasiva dei sedimenti provenienti dalla rete acquedottizia esterna provocata durante l'evento accidentale sulle pareti di gomiti, curve o apparecchiature interne alla rete privata.
L'ing. ha quindi concluso confermando le considerazioni già Persona_5 espresse in sede di ATP, in particolare ribadendo, quanto al nesso eziologico tra l'evento per cui è causa ed i fenomeni dannosi lamentati dagli attori, che siccome il gestore dell'acquedotto non aveva fornito nessuna evidenza di dove potesse essere avvenuto realmente il fatto accidentale che aveva generato la riparazione del 20/11/2012, “vista la quantità di materiale (principalmente ferroso) accumulatasi all'interno della rete privata in occasione dell'evento del 20/11/2012” e “poiché sia la tubazione DN 150 sia quella DN 100 sono in ferro e quindi della stessa tipologia e paragonabili anche come vetustà delle medesime … il materiale poteva essere trasportato da entrambe le condotte”.
Quanto alle osservazioni ed ai rilievi critici mossi dal CT di parte convenuta CP_1 ing. , il CTU ha ulteriormente precisato che: Per_4
. il punto di ispezione durante le OOPP era stato indicato dalla stessa , quale CP_1 punto esatto della riparazione, come evincibile dalla relazione di parte cui all. 11
(relazione del CT di parte convenuta ing. allegata alla relazione integrativa di Per_4
CTU, nella quale alla pagina 1, viene identificata la sezione scavata e oggetto di prelievo del giunto come “punto della perdita e la relativa riparazione”) e dalla circostanza che già in data 17/03/2022 aveva effettuato lo scavo ed infatti in data 15/12/2022 CP_1 non ha avuto dubbi nel procedere allo scavo proprio nel punto indicato nel doc. 9 citato”
(cfr. relazione ing. del 17.3.2022 doc. 9 fasc. convenuta) mentre, come già Per_4 sopra rilevato, il collare di riparazione reperito è stato prodotto nel 2017 e dunque non può riferirsi alla riparazione oggetto di giudizio verificatasi il 20.11.2012;
. entrambe le tubazioni sono realizzate in ferro e in tempi ravvicinati, per cui l'effetto provocato dall'una o dall'altra tubazione non sarebbe molto diverso (presupponendo un deterioramento e una condizione interna paragonabili alla data dell'evento oggetto di causa), ma statisticamente se il numero di utenze è di gran lunga superiore sulla pagina 19 di 38 condotta DN 150 (migliaia), sarebbe meno probabile che nessuna altra utenza fosse
“aperta” nel periodo di immissione di acqua con sedimenti ferrosi in modo tale da non risentirne a livello impiantistico interno, se invece la tubazione serviva un numero ristretto di utenze quali quelle di via Ai SA (poche decine – All. 10 di parte convenuta in sede di ATP), tra le quali alcune di fine linea, è statisticamente verosimile che un impianto con una portata significativa rispetto alle altre quale quello dei sig.ri
[...]
sia l'impianto che ne riceve il maggior danno, senza potersi escludere che Parte_7 le due condotte parallele non presentassero interconnessioni;
. in riferimento alla presenza di metalli quali alluminio, zinco e rame ritrovati nella rete interna e non nei sedimi della tubazione DN 100, alla data di accadimento dell'evento oggetto di causa la reimmissione di acqua alla pressione elevata può aver generato sbalzi di pressione non indifferenti (i 18 bar di pompaggio), flussi intermittenti con materiale trasportato tale da “sabbiare” i tubi, i raccordi e le apparecchiature attraversate. Il materiale generato dalla “sabbiatura” delle tubazioni si accumula successivamente nei gomiti o nei fine linea interni alla rete interna dei ricorrenti per essere rilasciato a distanze temporali elevate, per cui si concorda sul fatto che l'azione erosiva non si verifichi più a distanza di anni, ma vengano rilasciate soltanto le porzioni di deposito presenti nei tratti a minor velocità interna all'impianto.
In ogni caso il CTU – anche in risposta alle osservazioni del CT della terza chiamata – ha evidenziato che “l'elemento di gran lunga preponderante rilevato nella rete interna privata è comunque il , non presente nelle tubazioni ed Pt_8 apparecchiature dei ricorrenti”.
Nelle proprie conclusioni il CTU, sulla scorta delle valutazioni come poc'anzi riportate, ha quindi affermato che:
. “non ci sono elementi per escludere in modo certo che la Strada ai SA non fosse allacciata alla condotta DN 100 mm in data 20 novembre 2012. Allo stato attuale la condotta DN 100 mm risulta dismessa. La dismissione è avvenuta dopo il 2017”;
. “all'epoca dell'evento oggetto di contenzioso (anno 2012) entrambe le condotte, entrambe in ferro, [erano] attive ed alimentate dalla rete aquedottizia e dalla stazione di pompaggio di Villa Turvani”
pagina 20 di 38 . “dal punto di vista del nesso eziologico, vista la quantità di materiale (principalmente ferroso) accumulatasi all'interno della rete privata in occasione dell'evento del
20/11/2012, poiché sia la tubazione DN 150 sia quella DN 100 sono in ferro e quindi della stessa tipologia e paragonabili anche come vetustà delle medesime … il materiale poteva essere trasportato da entrambe le condotte”
. “poiché il numero di utenze è di gran lunga superiore sulla condotta DN 150 (migliaia di prese), è meno probabile che nessuna altra utenza fosse “aperta” nel periodo di immissione di acqua con sedimenti ferrosi in modo tale da non risentirne a livello impiantistico interno. Se invece la tubazione al momento dell'evento oggetto di causa serviva un numero ristretto di utenze quali le prime utenze di via Costagrande e quelle di via Ai SA (poche decine di prese – All. 10 di parte convenuta in sede di ATP), tra le quali alcune di fine linea, è statisticamente verosimile che un impianto con una portata significativa rispetto alle altre quale quello dei ricorrenti sia l'impianto che ne ha ricevuto il maggior danno”.
La relazione è stata oggetto di ulteriori critiche da parte della convenuta, nelle note scritte del 19.6.2023 e ciò ha indotto il giudice a richiedere ulteriori chiarimenti, poi forniti con la relazione dell'11.9.23 ed infine ulteriormente ribaditi e precisati all'udienza del 24.1.2024.
Ora, le risultanze della CTU risultano del tutto condivisibili, in quanto esenti da vizi logici e non contraddittorie, ampiamente motivate, assunte nel contraddittorio con i
CTP, oltre che adottando una corretta metodologia d'indagine (come reso evidente dalle parti della relazione sopra riportate).
Il CTU ha confermato la sussistenza del nesso eziologico tra le “caratteristiche della rete acquedottizia pubblica in tubi di ferro alimentati da una stazione di pompaggio a pressione molto elevata e da tubazioni vetuste” e “l'introduzione di sedimenti caratterizzati dalla preponderanza di ossidi e idrossidi di ferro all'interno della rete idrica privata durante l'evento accidentale di cui all'oggetto di contenzioso” (cfr. CTU integrativa del 15.5.2023 pag. 18).
Tale conclusione è motivata alla luce della significativa presenza di ossidi ed idrossidi di ferro nell'acqua della rete idrica di proprietà che non Parte_9
pagina 21 di 38 può aver avuto origine interna, sia per la conformazione delle tubature – in acciaio mannesman zincato – sia per l'assenza di evidenti segni di degrado del rivestimento interno (cfr. CTU in ATP pag. 9), considerato anche il carattere relativamente recente dell'impianto (l'allaccio risale al 2006, come da contratti di fornitura di acqua potabile agli atti, all. al doc. 7 e 8 fasc. attoreo), nonché dell'assenza di elementi minerali (quali appunto il ferro) in livelli così elevati nell'acqua presente nell'impianto interno dell'abitazione attorea, registrati in passato, come evincibile dalle analisi eseguite nel mese di gennaio 2012 (cfr. doc. 26, non oggetto di contestazione da parte della convenuta) che attestavano la conformità del campione di acqua prelevato entro i limiti di legge, trattandosi, peraltro, di analisi condotte in un periodo in cui il sistema idrico interno era certamente utilizzato dagli attori che ivi già risiedevano stabilmente (il certificato di agibilità è stato rilasciato a far data dal 23.8.2011, cfr. all. alla relazione di
CTU in ATP).
Si reputa in ogni caso certamente ragionevole, da un punto di vista logico prima ancora che meramente teorico o tecnico, ritenere che l'evento di danno allegato dagli attori sia diretta conseguenza di un disservizio legato all'attività posta in essere dal gestore della rete idrica acquedottizia, tenuto conto delle notevoli dimensioni del fenomeno infiltrativo, sia in termini quantitativi che di durata, nonché della consequenzialità temporale tra l'intervento pacificamente eseguito dai tecnici su di CP_1 una tubatura a valle dell'abitazione degli attori il 20.11.2012 ed il manifestarsi della fuoriuscita di materiale tipo terriccio, sedimenti o limo rossastro dai rubinetti dell'impianto idrico interno dei signori . Pt_9 Parte_2
Deve quindi certamente concludersi ritenendo che secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", il fenomeno verificatosi ed i conseguenti danni lamentati in citazione siano, sul piano eziologico, direttamente riconducibili ai lavori eseguiti da nel novembre 2012. CP_1
Peraltro è appena il caso di osservare che per giurisprudenza costante, “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve pagina 22 di 38 necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (cfr. Cass. n.
33742/22, nonché Cass. 11081/20 e Cass. n. 1815/15).
3. Sulla mancata prova liberatoria e sull'inattendibilità dei testi escussi per
CP_1
All'esito del giudizio e dell'istruttoria condotta deve ritenersi che abbia CP_1 mancato di provare che il verificarsi degli eventi pregiudizievoli lamentati dagli attori sia imputabile a causa altra rispetto ai lavori dalla stessa eseguiti il 20.11.2012.
In primo luogo, non è stato provato che la riparazione eseguita abbia riguardato una tubatura - la FE DN 100 - non posta al servizio dell'impianto idrico attoreo nel 2012.
Parte convenuta ha rilevato che l'intervento avrebbe riguardato la condotta FE DN
100 che, costruita nel 1985, sarebbe stata dismessa definitivamente nel 2019 e che, tenuto conto della data di costruzione dell'immobile attoreo (2005/2010), la stessa non sarebbe stata collegata alla predetta conduttura, essendo invece connessa ad altra più recente – FE DN 150 – installata nel 1992, cui è a sua volta collegata la DN 160, posizionata nel 1999 e servente via ai SA.
Tuttavia, è emerso in giudizio che la linea FE DN 100 all'epoca del sinistro era sicuramente ancora attiva (il collare della riparazione rinvenuto nel corso dello scavo era stato fabbricato nel 2017) e la linea – sottostante la strada Costagrande – risultava connessa alla linea DN 80, posta al servizio di strada ai SA, rispetto alla quale non è stato chiarito né provato il momento dell'effettiva dismissione.
Sul punto meritano di essere integralmente richiamate le risultanze della CTU, contenute nell'accertamento condotto in seno al presente giudizio, laddove l'ing.
[...]
ha osservato che “vista la quantità di materiale (principalmente ferroso) Per_5 accumulatasi all'interno della rete privata in occasione dell'evento del 20/11/2012, poiché sia la tubazione DN 150 sia quella DN 100 sono in ferro e quindi della stessa pagina 23 di 38 tipologia e paragonabili anche come vetustà delle medesime … il materiale poteva essere trasportato da entrambe le condotte”.
Peraltro, anche a voler ritenere che l'intervento abbia effettivamente riguardato la conduttura FE DN 100 che all'epoca (2012) poteva essere ancora posta a servizio dell'impianto degli attori, devono richiamarsi le risultanze della CTU le quali hanno evidenziato come, se la tubazione al momento dell'evento oggetto di causa avesse servito effettivamente un ristretto numero di utenze, anche in ragione della posizione della villa degli attori all'epoca (cfr. dich. teste “negli anni 2010-2012 l'abitazione Tes_1
Part dei sig.ri in via SA sulla collina di Pinerolo, era l'ultima casa della strada”) “è statisticamente verosimile che un impianto con una portata significativa rispetto alle altre quale quello dei ricorrenti sia l'impianto che ne ha ricevuto il maggior danno” (cfr.
CTU relazione integrativa del 15.5.2023).
In secondo luogo, non è stato possibile individuare la riparazione effettivamente realizzata nel novembre 2012, che parte convenuta individua come certamente concernente la tubatura FE DN 100.
Come già sopra rilevato, nel corso degli scavi condotti durante le OOPP, il collare di riparazione sulla condotta DN 100 in ferro, reperito presso lo scavo di strada
Costagrande nei pressi del civico 74 ed indicato da come probabile punto di CP_1 intervento del 2012 (come ribadito al CT di parte convenuta ing. nella relazione Per_4 preliminare dell'8.3.2023, all. 11 alla relazione integrativa, pag. 1, ove lo stesso riporta
“Nel corso del sopralluogo si è potuto constatare il punto della perdita e la relativa riparazione”), non è attribuibile all'evento per cui è causa, in quanto di ben più recente costruzione, come confermato dall'impresa produttrice che lo ha datato luglio 2017, dunque prodotto 5 anni dopo l'evento.
Neppure soccorre a tal fine quanto dichiarato dai testi escussi – , Testimone_2 responsabile dell'esercizio reti acquedotto dell' dal 2003 e , CP_1 Testimone_3 dirigente servizio idrico dal 29.12.2014 – rispetto ai quali peraltro sono emersi in giudizio profili di inattendibilità, sia in relazione al ruolo da entrambi svolto nel corso delle OOPP svoltesi in sede di ATP, anche alla luce degli incarichi apicali ricoperti nell'azienda pagina 24 di 38 convenuta, sia in ragione della contraddittorietà delle dichiarazioni rese in sede testimoniale rispetto al contegno serbato appunto in precedenza.
Ed invero, si osserva che nella “seconda sessione operazioni peritali” del
19.12.2019 i predetti testi hanno partecipato in veste di Dirigente SII e CP_1
Responsabile Esercizio Reti ed in quell'occasione hanno consegnato al CTU CP_1
“planimetrie … riportanti l'area servita dalla condotta oggetto di riparazione il giorno
20.11.2012 e il tracciato della condotta a cui è collegata l'utenza”; dette planimetrie allegate alla CTU riportano invero il solo tracciato della FE DN 150 e non dunque dell'altra condotta, asseritamente oggetto di intervento.
In quella sede alcuno ha segnalato al CTU la presenza di due condotte parallele né tanto meno la circostanza che la riparazione avesse riguardato altra condotta, diversa dall'unica indicata nelle sopracitate planimetrie.
Inoltre, gli stessi hanno sottoscritto la “relazione tecnica riassuntiva” del
15.9.2021 (doc. 1 fasc. convenuta) ed hanno accompagnato l'ing. nelle CP_4 operazioni di scavo condotte il 17.3.2022 in strada Costagrande all'altezza del civico 74 a circa 50 metri a monte del civico, “scavo mirato ad accertare la riparazione eseguita su una tubazione dell'acquedotto in funzione in anni precedenti ed ora dismessa”; durante dette operazioni è stata appunto reperita la riparazione “collocata a circa 15 metri a valle dal portone carraio esistente sul lato destro” (cfr. doc. 9 fasc. convenuta).
Ora, il punto di scavo è il medesimo indicato al CTU nel corso delle OOPP del
2022/2023 (cfr. verbale OOPP del 15.12.2022, ove si dà atto che lo scavo è stato effettuato a 75 metri a monte del civico 74 di strada Costagrande) e, reperito il collare di riparazione ed acquisite informazioni in merito alla sua fabbricazione, è stato appurato che detta riparazione non coincide con quella effettuata il 20.11.2012, posto che detto giunto è stato fabbricato nel 2017 (cfr. integrazione CTU del 15.5.2023).
Orbene, nel corso della loro escussione il teste sul punto ha riferito che Tes_2
“non è possibile avere certezza che quella riparazione sia esattamente quella che è stata fatta nel novembre del 2012, sia in quanto l'ubicazione indicata dal tecnico è imprecisa in relazione allo stato dei luoghi stante la distanza tra un civico e l'altro e sia in quanto vi sono stati negli anni numerosi interventi su quella linea che in effetti è stata poi pagina 25 di 38 dismessa nel 2019 “ e la teste ha riferito “abbiamo cercato la “riparazione tipo” Tes_3 perché non avevamo conoscenza del punto esatto in cui venne fatta la riparazione del novembre 2012, in quanto sapevamo solo che era stata fatta “nei pressi” del civico 74 ” così, dunque, contraddicendo, a ben vedere, quanto invece riscontrato dagli stessi in precedenza, nella stessa perizia di parte e nella relazione dell'ing. , CP_1 Per_4 rispetto alla ricerca dell'effettiva riparazione avvenuta nel 2012.
Inoltre, la teste ha anche riportato una dichiarazione difforme rispetto a Tes_3 quanto registrato nel corso delle OOPP relativamente allo scavo eseguito a circa 75 mt dal civico 74 di strada Costagrande, affermando una circostanza non riscontrata dal verbale delle operazioni redatto dal CTU e firmato da tutti i tecnici intervenuti vale a dire che “… abbiamo iniziato a scavare davanti al civico 74 e non abbiamo trovato niente;
quindi, abbiamo allargato lo scavo di circa 75 mt. Preciso che non abbiamo esposto la conduttura per 75 mt ma abbiamo effettuato un secondo scavo a circa 75 mt dal primo”.
Peraltro, i testi hanno anche confermato che non sussisterebbe alcun “registro degli interventi” antecedente il 2019.
In conclusione, non è stato dimostrato, da parte convenuta, che la riparazione abbia effettivamente riguardato la conduttura FE DN 100, né che la stessa non fosse posta al servizio dell'impianto attoreo nel 2012.
Orbene, per tutte le ragioni che precedono, avendo parte convenuta mancato di provare l'interruzione del nesso causale o la ricorrenza di una causa a sé non imputabile, deve ritenersi che l'evento di danno patito dagli attori abbia avuto la sua genesi proprio nelle operazioni di riparazione eseguite dai tecnici il 20.11.2012, data peraltro CP_1
l'assenza, come ampiamento argomentato, di fattori causali o concausali alternativi o concorrenti.
4. Sui danni
Vengono quindi in esame le voci di danno allegate dagli attori, i quali hanno chiesto, anzitutto, il ristoro dei costi sostenuti per gli interventi già posti in essere per la pulizia dell'impianto idrico interno al loro immobile e per la sostituzione di componenti danneggiati e non più utilizzabili a causa delle predette infiltrazioni di materiali ferrosi,
pagina 26 di 38 producendo all'uopo fatture relative agli esborsi già effettuati per € 28.315,40 sostenuti fino al 18.4.2018 (cfr. doc. 7 e 8 fasc. attoreo).
Chiamato ad esprimersi sulla quantificazione dei danni direttamente riconducibili all'evento infiltrativo per cui è causa, nonché a valutare la congruità del costo delle opere di ripristino già realizzate, il CTU in sede di ATP, premettendo di aver tenuto in considerazione le dimensioni dell'immobile degli attori e degli impianti ivi presenti serviti dall'acquedotto (i quali alimentano tra gli altri, due piscine di rilevante metratura ed una spa interna), rapportate all'entità dell'evento di intasamento delle tubazioni e di tutte le apparecchiature servite, osservando inoltre che si è cercato di risolvere per gradi il problema e che “sia l'esame visivo dell'interno delle tubazioni, sia le analisi chimico- fisiche condotte durante lo svolgimento delle operazioni peritali hanno messo in evidenza come vi sia ancora oggi la presenza di sedimenti principalmente ferrosi depositati sulle superfici interne delle tubazioni ma anche in sospensione nell'acqua erogata dalle apparecchiature igienico-sanitarie” , ha accertato che “le voci delle fatture di spesa depositate in atti sono state ritenute direttamente collegate ai rimedi necessari per riparare il danno dovuto al fenomeno verificatosi nel novembre 2012, fatta eccezione per la voce di cui alla fattura del 09/03/2015 (Allegato L alla perizia del Geom.
) relativa alla “fornitura e posa pompa ricircolo riscaldamento (pannelli solari)” ed Per_1 individuando la somma scaturente dall'analisi delle ulteriori fatture in € 26.766,00 oltre
IVA (pag. 15 relazione di ATP).
L'ing. ha peraltro osservato come le fatture rechino una parte Persona_5 preponderante costituita dal costo della manodopera, la quale tuttavia deve ritenersi congrua e dovuta, posto che “si è trattato principalmente di pulire, disincrostare, asportare per quanto possibile i sedimenti che avevano intasato le tubature e le apparecchiature di erogazione dell'acqua sanitaria” ; inoltre vi sono fatture relative alla sostituzione di due caldaie a condensazione e di alcune valvole, parti del sistema di debatterizzazione a raggi U.V., un sistema di controllo elettronico per le pompe di calore, un soffione doccia (cfr. CTU in ATP pag. 15).
Il CTU, applicando il prezziario della Regione Piemonte (ed. 2019) alle voci riportate nelle varie fatture d'intervento, dunque redigendo un computo metrico pagina 27 di 38 estimativo allegato all'elaborato (all. 16), ha ottenuto un importo complessivo di €
47.395,49 comprensivo di IVA, il quale, rappresenterebbe a ben vedere, l'importo totale Part che sarebbe stato applicato se i signori – non avessero beneficiato Parte_2 dello sconto effettivamente applicato dagli installatori chiamati ad intervenire in seguito all'evento del novembre 2012, concludendo dunque nel senso di ritenere che “risulta in definitiva che i lavori sono stati eseguiti con un ribasso di circa il 43,5% rispetto al
Prezziario Regionale, valore che si riscontra abbastanza frequentemente per lavori di tipo impiantistico” e che dunque “gli importi esposti per le opere di ripristino già eseguite siano congrui rispetto agli interventi realizzati” (CTU in ATP pag. 16).
In parziale accoglimento delle considerazioni sollevata dal CT di parte attrice alla bozza, il CTU in sede di ATP ha inoltre riconosciuto come occorra tenere in considerazione un “precoce fine vita utile delle apparecchiature installate” così ritenendo congruo riconoscere un danno futuro ulteriore pari al “20% dell'importo preventivato per la sostituzione delle pompe di calore, per un valore medio preventivato pari ad €
61.484,13 x 20% = €13.296,83 (già comprensivi della sostituzione della pompa di ricircolo dei pannelli solari e di un importo forfettario di € 1.000,00 per tenere in conto il fine vita precoce delle valvole di regolazione del sistema Honeywell)”, giungendo a determinare quindi i danni direttamente subiti dagli attori per l'evento del novembre
2012 in complessivi € 40.062,83 (€ 26.766,00 + 13.296,83) oltre IVA e dunque complessivamente € 48.876,65.
Il CT di parte convenuta, nell'ambito delle osservazioni alla bozza della CTU, non
è entrata nel merito della quantificazione dei danni diretti (cfr. CTU in ATP pag. 31 e all.
19 osservazioni ing. ); né peraltro sono state sollevate significative e puntuali Per_3 contestazioni da parte di in merito alla determinazione di tale voce di danno, CP_1 nell'ambito del presente giudizio.
Condividendo dunque le argomentazioni svolte dal CTU nel proprio elaborato depositato nell'ambito del procedimento di ATP, devono essere certamente riconosciuti i danni diretti come sopra quantificati, tenuto conto che gli stessi sono appunto riferibili ai costi già sostenuti da parte degli attori per ovviare alle problematiche dell'impurità dell'acqua presente all'interno del proprio sistema idrico interno e che dovranno essere pagina 28 di 38 ragionevolmente sostenuti in futuro con riferimento a componenti ed apparecchiature, precocemente destinate ad essere sostituite a causa dei residui presenti nelle tubature.
Trattandosi di debito di valore, il danno come sopra determinato, ma con esclusivo riferimento alla componente relativa alle spese già sostenute dagli attori per €
26.766,00 oltre IVA e dunque € 32.654,52, deve essere maggiorato degli interessi calcolati sulla somma via via rivalutata (per praticità a far data dall'ultimo esborso sostenuto del 28.4.2016, cfr. all. perizia , doc. 7 fasc. attoreo, pag. 52) sino alla Per_1 data odierna: sviluppando il relativo calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 43.720,15.
A detto importo va aggiunta la spesa futura stimata dal CTU per € 13.296,83, oltre Iva e dunque € 16.222,13, trattandosi di esborso non ancora sostenuto.
L'importo finale dovuto è dunque pari a € 59.942,28, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Gli attori hanno inoltre domandato il ristoro del danno non patrimoniale asseritamente subito sotto forma di disagio abitativo, per non aver potuto utilizzare la rete idrica interna per lunghi periodi e tenuto conto che ancora nel 2020 e nel 2023, all'epoca in cui furono svolte le diverse OOPP nel corso della prima CTU e del successivo aggiornamento, si evidenziava la fuoriuscita di particelle di colore rossastro nell'acqua interna all'immobile, quantificando la pretesa nella somma di € 20.000,00, od in altra maggiore o minore equitativamente determinata.
Ai fini del riconoscimento di tale voce di danno soccorre la giurisprudenza sviluppatasi in materia di immissioni nocive che, da un lato, ritiene tradizionalmente risarcibile il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni, indipendentemente dal fatto che sia integrato anche un danno biologico, trattandosi di diritto costituzionalmente garantito, ”la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd. "comunitarizzazione" della Cedu” (Cass. 20927/2015 conf. Cass. SU 2611/2017 conf. Cass. 21649/21) e, dall'altro, tuttavia esclude che possa addivenirsi ad un suo riconoscimento “in re ipsa”, atteso che diversamente si giungerebbe “ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie,
pagina 29 di 38 quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa” (Cass.
19434/19).
A ciò consegue dunque che “il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità”
(Cass. 19434/19, conf. Cass. 21649/21, Cass. 2203/24) ed inoltre esso deve “consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. 28742/18).
Nel caso di specie, gli attori hanno dedotto l'impossibilità di utilizzo dell'acqua potabile per un lungo periodo iniziale, conseguito all'evento per cui è causa, avendo riferito essere stati impossibilitati a cucinare ed a lavarsi utilizzando la rete idrica interna all'immobile.
Le predette allegazioni hanno trovato riscontro nell'assunzione delle prove orali Part disposte: la teste (collaboratrice domestica dei sig.ri dall'1.11.2010) ha Tes_4 riferito che quando aveva “iniziato a lavorare per loro, l'acqua dai rubinetti scorreva normalmente, era bevibile, limpida, non c'erano problemi” e che in seguito al disservizio verificatosi nel mese di novembre 2012, l'acqua “nei mesi successivi continuava a uscire dai rubinetti sporca e con dei sedimenti. Nel senso che usciva dell'acqua limacciosa o con dei sedimenti di terra”, confermando che i signori “hanno Parte_7 dovuto utilizzare dell'acqua alternativa per cuocere i cibi e lavarsi. Compravano acqua in bottiglia”.
La teste ha tuttavia riferito non ricordare per quanto tempo sia perdurata la situazione di disagio, contenendola comunque in termini di “mesi” e di aver continuato ad occuparsi delle faccende domestiche, dovendo “ far scorrere l'acqua per molto tempo pagina 30 di 38 e approfittare di quei momenti in cui veniva meno sporca anche se torbida e utilizzarla per le pulizie”. Part
Anche il teste (la cui moglie è cugina del sig. , ha riferito di Testimone_5 essersi recato presso l'abitazione degli attori la sera in cui si verificò l'ammanco dell'acqua e di aver visto i tecnici intenti a lavorare in un “pozzetto o tombino” CP_1 davanti al cancello dell'abitazione e di aver constatato che una volta informati della riattivazione del servizio, ha iniziato ad uscire dai rubinetti “dell'acqua rossastra con dentro del limo, sembrava terra o creta o fanghiglia”, nonché di esser tornato dopo circa una settimana riferendo di aver visto che “l'acqua che usciva dai rubinetti non era limpida, sembrava quelle delle pozzanghere, era ambrata giallognola, scendevano anche Part delle briciole”, confermando che per tale motivo “i sig.ri compravano dell'acqua in bottiglia per cucinare”, pur non essendo a conoscenza del fatto che la usassero anche per lavarsi.
Anche il teste ha confermato che “il problema dell'acqua limpida si è Tes_1 trascinato a lungo nel senso che anche adesso a volte non hanno l'acqua a posto”, pur Part escludendo che ancora attualmente i signori – utilizzino l'acqua in Parte_2 bottiglia per cucinare.
Orbene, avuto riguardo alle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, deve ritenersi che gli attori abbiano sufficientemente dato prova del disagio sofferto in conseguenza del sinistro per cui è causa, essendo stati limitati nel godimento della propria abitazione e nell'utilizzazione dell'acqua potabile, secondo le comuni abitudini del vivere quotidiano, legate all'impossibilità di utilizzo dell'acqua attingendo direttamente al sistema idrico interno;
va tuttavia considerato come in seguito all'episodio del novembre
2012, l'impossibilità di utilizzare l'acqua potabile fornita dall'impianto interno all'abitazione sia stata transitoria (“mesi”) e che, nonostante anche il CTU abbia affermato che ancora nel corso delle analisi svoltesi nel 2023 e dunque ad oltre 10 anni di distanza, sia stata ancora riscontrata la presenza di particelle di colore ambrato/rossastro (cfr. cfr. CTU relazione integrativa del 15.5.2023 pag. 17, verbali operazioni peritali del 15.12.2022 all. a CTU relazione integrativa pag. 67), ciò invero non sembra abbia impedito negli anni successivi l'impiego di acqua potabile per usi pagina 31 di 38 domestici, sanitari e per il riempimento delle piscine e ciò anche in ragione degli interventi di pulizia e sostituzione della componentistica avviati dagli attori.
Potendosi ritenere che il disagio patito dai signori Parte_7 nell'espletamento delle normali attività di vita quotidiana, pur di rilievo, attenendo ad una limitazione nella possibilità di utilizzo ed impiego di un bene primario, sia stato tuttavia circoscritto ad un periodo iniziale e più prossimo al verificarsi dell'evento, si reputa equo contenere l'ammontare del danno non patrimoniale concretamente risarcibile entro la somma di € 7.500,00, già liquidati all'attualità ed oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Infine, parte attrice ha domandato riconoscersi il deprezzamento del valore dell'immobile conseguito alla presenza di inquinanti tutt'ora esistenti nel sistema idrico e che non sarebbero eliminabili se non con il completo rifacimento delle tubazioni e la sostituzione delle valvole, rubinetterie, soffioni ed apparecchiature (cfr. CTU in ATP pag.
17); dunque, considerato anche l'unicum dell'immobile (trattandosi di villa di lusso, cat.
A/8, di ampie dimensioni, elevata a due piani f.t., dotata di due piscine, una esterna di
150 mq ed una interna dotata di zona relax e SPA privata, cfr. comparsa conclusionale attorea pag. 34) e la complessità dell'impianto idraulico posto al suo servizio, l'avvenuto suo danneggiamento comporterebbe, a mente della ricostruzione attorea, una significazione riduzione del possibile prezzo di vendita.
Occorre anzitutto confermare sul punto l'insussistenza dei presupposti per disporre una CTU estimativa (e, conseguentemente per la rimessione della causa sul ruolo a tal fine), posto che deve ribadirsi come fosse onere degli attori provare il quantum del danno di cui domandano il risarcimento, trattandosi peraltro di danno patrimoniale, dimostrando il valore dell'immobile – attuale ed alla data della verifica dell'evento di danno – onde poter operare l'eventuale riduzione percentuale riconosciuta dal CTU ing. già in sede di ATP quale deprezzamento dell'immobile. Persona_5
Va infatti richiamato il risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'articolo 1218 C.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento,
pagina 32 di 38 infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno” (Cass. n. 5960/2005; Cass. 21140/2007, da ultimo, Cass. 23512/2022 e nella giurisprudenza di merito, Tribunale Bari sez. II, 10/09/2024), con l'ulteriore precisazione che “per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità”
(Cass. 24632/2015 e nella giurisprudenza di merito, Tribunale Biella, sentenza n. 122 del
15.01.2020).
Per i principi poc'anzi esposti, l'art. 1218 c.c. non determina un'inversione del riparto dell'onere probatorio, restando a carico dell'attore-danneggiato l'onere di dimostrare la esistenza per intero del danno risarcibile (dunque, an e quantum debeatur), quale conseguenza effettiva del riscontrato inadempimento contrattuale
(danni che sono conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c. secondo il criterio della causalità giuridica).
In ogni caso ed indipendentemente dall'allegazione e prova del valore dell'immobile, nel merito, si osserva che parte attrice abbia omesso di dimostrare che le problematiche afferenti l'impianto idrico interno all'abitazione ne abbiano effettivamente e definitivamente compromesso, anche solo parzialmente, il suo utilizzo, sì dà escluderne il pieno godimento.
Invero, come sopra rilevato quanto al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale conseguito alla transitoria inutilizzabilità dell'acqua potabile per scopi alimentari, sanitari e di igiene, non è stato provato per testi né risulta diversamente evincibile dalla documentazione prodotta in atti, che la presenza di residui – pur ancora riscontrati dal CTU nel corso delle OOPP svolte nel 2023, ancorché in quantità ridotte rispetto al 2020 - abbiano compromesso la possibilità di utilizzo delle apparecchiature collegate all'impianto oppure la fruizione delle piscine e spa presenti nell'abitazione.
A ciò si aggiunga, che il quesito conferito al CTU già in sede di ATP richiedeva procedersi alla quantificazione della riduzione del valore di mercato dell'immobile ove si pagina 33 di 38 fossero riscontrate conseguenze ineliminabili;
tuttavia lo stesso CTU nella propria relazione afferma che il danno sia riconducibile ad una maggiore manutenzione degli impianti e ad un precoce invecchiamento delle apparecchiature ed ha invero operato una maggiorazione dei costi diretti onde considerare quelli futuri prevedibili (cfr. CTU in
ATP pag. 19).
Di contro, l'affermazione secondo cui sarebbe “evidente che un immobile che presenti una difettosità tale da non poter considerare potabile l'acqua erogata dai rubinetti al suo interno (difettosità visibile a occhio nudo vista la colorazione ambrata tipo ruggine riscontrata durante le operazioni peritali) subisce un deprezzamento significativo” (cfr. CTU in ATP pag. 17) sembra sconfessata da un dato oggettivo, vale a dire l'utilizzo che a tutt'oggi è stato condotto da parte degli attori dell'immobile e delle apparecchiature e pertinenze dell'impianto idrico;
invero, quanto affermato dal CTU sembrerebbe far concludere per un quasi completo inutilizzo dell'impianto, circostanza che tuttavia non ha trovato riscontro in giudizio, posto peraltro che gli interventi di pulizia si sono effettivamente susseguiti negli anni 2013, 2014 e 2016 e non risultano in seguito documentati ulteriori interventi.
Infine, ed a ben vedere, il danno così come allegato, oltreché generico, appare meramente teorico ed ipotetico, non essendo stato dedotta alcuna volontà di alienare l'immobile o commercializzarlo.
L'istanza risarcitoria legata alla presunta riduzione del valore di mercato dell'immobile deve conclusivamente essere disattesa.
Complessivamente, dunque, il danno subito dai signori per il Parte_7 sinistro de quo ammonta ad € 67.442,28 (€ 59.942,28+7.500,00), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
5. Sulla domanda di manleva nei confronti d CP_3
ha convenuto in giudizio quale terza chiamata onde vedersi CP_1 CP_3 manlevata e garantita per il caso della condanna, in forza della polizza n.
0080900039255 (ex (doc. 3 fasc. convenuta). Parte_5
pagina 34 di 38 La copertura assicurativa risulta prestata anche per la responsabilità civile verso terzi con un massimale indicato in € 10.000.000,00 (cfr. frontespizio) “per ogni persona ferita o deceduta” e “per danni a cose e animali se appartenenti a più persone”.
In forza dell'art. 9 delle CG rubricato “oggetto dell'assicurazione – RCT” si evince che “la società si obbliga a tenere indenne l'azienda, nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questa, in conseguenza del fatto accidentale accaduto durante il tempo dell'assicurazione (anche se conosciuto e ho denunciato dopo tale periodo), debba pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni corporali e/o danni materiali in dipendenza della responsabilità derivante dall'esercizio delle attività o competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate all'azienda stessa da leggi, da regolamenti, dall'atto costitutivo, dallo statuto sociale o altri atti amministrativi”.
Il glossario indica il danno materiale quale “la distruzione, il deterioramento,
l'alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose” e quale danno corporale “la morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale”.
Orbene, posto che i danni come sopra quantificati e riconosciuti in favore degli attori sono conseguiti all'intervento di riparazione effettuato da personale su una CP_1 tubatura di carico acquedottizia, dunque certamente nell'ambito di un'attività eseguita dall'azienda in qualità di gestore del sistema idrico locale e che gli stessi sono consistiti, per una parte, in danni materiali – quali costi sostenuti e futuri, per il ripristino della funzionalità dell'impianto idrico interno dell'abitazione attorea –, gli stessi rientrano certamente nella copertura assicurativa.
Diversamente invece per la componente del danno non patrimoniale declinato in termini di disagio sofferto dagli attori in dipendenza della difficile vivibilità della casa nel periodo successivo il verificarsi del disservizio, il quale non può invece rientrare nell'ambito della polizza invocata che, quanto ai pregiudizi non patrimoniali conseguenti all'esercizio delle attività istituzionalmente conferite all'azienda assicurata, si limita a coprire i danni definiti corporali, quali danno biologico e morale conseguenti alla morte o lesione del soggetto terzo, ipotesi pacificamente non verificatasi nel caso di specie.
pagina 35 di 38 Detta somma, dunque, resta a carico dell'assicurato che la sosterrà in proprio, essendo esclusa dalla copertura assicurativa invocata.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite, nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta, seguono la soccombenza e sono poste interamente a carico di quest'ultima.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come modificato dal DM n. 147/22 (per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore), tenendo conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 5 TF, in base al criterio del decisum (scaglione da € 52.000,00 a €
260.000,00), delle questioni trattate, dell'attività svolta e della nota spese del difensore, così applicandosi i valori medi proporzionalmente aumentati, oltre agli esborsi sostenuti
(CU, marca e spese per intimazione testi documentate, per complessivi € 563,15).
Vengono altresì riconosciute le spese sostenute dagli attori per il procedimento di istruzione preventiva: infatti, “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. ex plurimis Cass. n. 9735/20 e Cass. n. 15942/19).
Esse vengono liquidate avuto riguardo alle tabelle vigenti all'epoca della definizione del relativo procedimento, in base al DM 55/2014 come modif. dal DM 37/2018, tenuto conto del valore della domanda, in base al criterio del decisum (scaglione da €
52.000,00 a € 260.000,00), e così applicandosi i valori medi proporzionalmente aumentati, oltre agli esborsi documentati (CU e marca, per complessivi € 286).
Quanto alle spese di CTP, sostenute dagli attori nel procedimento di istruzione preventiva e nel presente giudizio, esse “rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr. Cass. n. 30289/19, Cass. n. 3380/15 e Cass. n. 84/13), ferma in ogni caso la necessità di provarne l'esborso (cfr. Cass. n. 21402/22).
pagina 36 di 38 Parte attrice ha depositato la Parcella n. 107 del 04/08/2023 intestata a
[...]
, ossia consulente di parte che ha assistito i Controparte_5
Part signori – nel procedimento di ATP, per € 3.843,00, nonché la parcella Parte_2
FPR 34/23 del 30.5.2023 dello Studio Rosso Ingegneri e associati s.r.l., ossia consulente Part di parte che ha assistito i signori – nel presente procedimento per € Parte_2
3.806,40 (Vd. Allegati a note scritte del 06.10.2023); detti importi vengono riportati in dispositivo come esborsi relativi, rispettivamente, al procedimento di ATP e al presente giudizio.
Le spese di CTU come già liquidate nel presente giudizio – con decreto del 22.6.23
- e nel giudizio di ATP – con decreto del 14.9.2020 -, sono poste in via definitiva a carico della parte convenuta.
Nei rapporti tra parte convenuta e terza chiamata si dispone la liquidazione in favore dell'assicurata, a carico della compagnia, delle spese di lite sostenute solo per il presente giudizio (come richiesto), di chiamata e resistenza, che vengono determinate in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM n. 147/22 (per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore), tenendo conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 5 TF, in base al criterio del decisum
(scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00), delle questioni trattate e dell'attività svolta, così applicandosi i valori medi proporzionalmente aumentati, oltre agli esborsi sostenuti
(CU, marca e spese per intimazione testi documentate, per complessivi € 597,70); non risultano documentati esborsi per CTP.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Dichiara tenuta e condanna al pagamento Controparte_1 in favore di e della somma di € 67.442,28, oltre Parte_1 Parte_2 interessi legali dalla pronuncia al saldo;
▪ Condanna al rimborso in favore di Controparte_1 [...]
e delle spese di lite del procedimento di accertamento Pt_1 Parte_2
pagina 37 di 38 tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. che liquida in € 4.129,00 per esborsi, oltre €
4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
▪ Condanna al rimborso in favore di Controparte_1 [...]
e delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € Pt_1 Parte_2
4.369,55 per esborsi, oltre € 17.630,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
▪ Pone in via definitiva le spese di CTU come già liquidate nel presente giudizio – con decreto del 22.6.23 - e nel giudizio di ATP – con decreto del 14.9.2020 -, a carico di
; Controparte_1
▪ dichiara tenuta e condanna a tenere indenne e Controparte_2 manlevare - nel rispetto delle condizioni di polizza Controparte_1
- di quanto questa è tenuta a pagare all'attrice per capitale, interessi e spese di giudizio, in forza della presente sentenza, con esclusione della somma di € 7.500,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, quale danno non patrimoniale, che resta a carico dell'assicurato;
▪ condanna a rimborsare ad Controparte_2 Controparte_1
le spese di lite, che liquida in € 597,70 per esborsi ed € 17.630,00
[...] per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, il 09/04/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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