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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/10/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1783 del RGAC dell'anno 2022 vertente
TRA
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza Parte_1 P.IVA_1 di procura allegata al presente atto, dagli avv.ti Paolo Bonalume (C.F.: – pec: C.F._1
Email_1
- parte attrice -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_2 in Marcedusa (CZ), Piazza Municipio, 13 – CAP 88050 – pec: Email_2
-parte convenuta contumace -
Oggetto: cessazione materia del contendere per rinuncia agli atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha citato il per sentire accertare e dichiarare, in via principale, il Parte_1 Controparte_1 diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente convenuto dei seguenti crediti e, per Parte_1
l'effetto, condannare quest'ultimo al relativo pagamento in favore di € 6.472,69 per sorte Parte_1 capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto in atti;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: -“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 1.200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 , per il mancato pagamento dellefatture costituenti la predetta sorte capitale.
In via subordinata ha chiesto di: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento Parte_1 da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento in favore di di ogni CP_2 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: sorte capitale;
interessi moratori maturati e Parte_1 maturandi sulla sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
In via ulteriormente subordinata ha chiesto di: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere Parte_1 il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di Parte_1 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
2. Sebbene regolarmente citato, il non ha provveduto a costituirsi. Controparte_1
3. Nel corso di causa il difensore di parte attrice, munito del relativo potere, ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del presente giudizio, chiedendo che il Giudice dichiarasse l'estinzione del giudizio.
4. Nel caso di specie il processo si è estinto e deve dichiararsene l'estinzione ai sensi dell'art. 306, 3° comma,
c.p.c., tenuto anche conto che la rinuncia agli atti del giudizio non deve essere notificata al convenuto contumace, non rientrando tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c. (cfr. Corte d'appello di Roma,
Sentenza n. 4108/2022 del 15-06-2022), né ovviamente è necessaria la sua accettazione.
4.1 La pronuncia del Giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, infatti, non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione (cfr. in tal senso: Tribunale Cagliari 28 aprile 1993 in Riv. giur. Sarda 1994, 367 e, implicitamente, Cass. Civile, sez. VI, 06 settembre 2012 n. 14971 in Giust. civ. Mass. 2012, 9, 1096).
4.2 Si deve soltanto aggiungere che l'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, condividendo l'indirizzo secondo cui il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile
2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004,
4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n.
14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829).
PQM
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2611/2022 R.G., nel contraddittorio delle parti:
Dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Catanzaro, lì 2.10.2025
Il G.O.P.
dott. Vitullio Marzullo