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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/04/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1492/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della dott. Carmen Arcellaschi, in funzione di giudice unico,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1492/2023 promossa con atto di citazione avanti il
Tribunale di Como notificato in data 13.4.2022 e riassunto avanti questo Tribunale con atto di citazione in riassunzione notificato a mezzo pec in data 12.2.2023 da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (C.F. Parte_2
), nato il [...] e residente a[...], Giussano, elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio dell'avv. MEZZENA LAURA WANDA LINDA MARIA che li rappresenta e difende come da procura
ATTORI contro
(C.F. ) rappresentata dagli Avv. Mauro Navio (C.F. Controparte_1 C.F._3
PEC e Avv. Benedetta Piro (C.F. C.F._4 Email_1
, PEC , C.F._5 Email_2
CONVENUTA
OGGETTO. ALTRI ISTITUTI DI DIRITTO DI FAMIGLIA
CONCLUSIONI per Parte_1 Parte_2 Voglia l'Ecc.mo Tribunale Di Monza per le ragioni ed i motivi sopra riportati, ricorrendone i presupposti di legge , così giudicare
In via principale e nel merito:
pagina 1 di 9 - Dichiarare ed accertare la responsabilità della sig.ra per violazione dei doveri Controparte_1 genitoriali di cui all'art. 315 bis c.c, in particolare in relazione al dovere di mantenimento, cura, istruzione, educazione ed assistenza morale e materiale;
- Condannare la sig.ra al risarcimento dei danni, patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali, patiti e patendi dagli attori.e pari ad un danno biologico di € 80.00,00 per ciascuna parte attrice, a cui deve aggiungersi un danno patrimoniale pari ad € 100.00,00 per ciascuna parte attrice ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia . Con vittoria di spese e competenze di tutto il giudizio a favore dell'avv. Mezzena che si dichiara anticipatario e anche in revoca della ordinanza del Tribunale di Como ingiusta e gravatoria per eccessività dell'importo liquidato per la fase . Si rinnova la richiesta di acquisizione al giudizio di rinnovazione del fascicolo d'ufficio del procedimento RG 1517/2022 - svoltosi avanti il Tribunale di Como - Giudice dott. Bertollini Paolo
IN VIA ISTRUTTORIA
Si mantengono le richieste per le prove elencate nelle memorie ex artt183 comma 6 nn2/3 cpc
Salvezze illimitate.
per Controparte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, così pronunciare: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile e/o irrituale e/o comunque rigettare in quanto priva dei presupposti di legge la richiesta di sospensione dell'ordinanza resa dal Tribunale di Como in data 30.11.22 in punto di liquidazione delle spese di lite.
IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori relativamente alla domanda di corresponsione di qualsivoglia somma a titolo di omesso mantenimento e/o danno patrimoniale;
NEL MERITO: rigettare integralmente le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto e in diritto ovvero, in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, ridurre il quantum richiesto secondo equità.
IN OGNI CASO:
- disporre la compensazione di qualsivoglia eventuale credito accertato in favore degli attori nei confronti della Sig.ra con il credito dalla stessa vantato a titolo di spese legali Controparte_1 liquidate con ordinanza del Tribunale di Como in data 30.11.22, pari ad € 8.788,28, oltre interessi legali dal 30.11.22 al soddisfo/compensazione.
- condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre a 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per Legge, ed oltre alle spese di C.T.U. e C.T.P..
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che nel novembre 1999 la Sig.ra poneva fine alla relazione affettiva con il Sig. CP_1
a causa dei continui problemi economici dello stesso nonché della frequentazione di Persona_1 bar in Giussano frequentati da clienti pregiudicati, che le creava stato di ansia e agitazione.
2. Vero che, in seguito alla comunicazione di cui al capitolo 1., il Sig. allontanava la Sig.ra Pt_1 dai figli e comunicando alla stessa, anche tramite il Sig. CP_1 Pt_1 Pt_2 Persona_2
pagina 2 di 9 (amico del Sig. pregiudicato e in seguito collaboratore di giustizia), l'intenzione di occuparsi Pt_1 dei figli da solo.
- ammettersi prova per interrogatorio formale degli attori sulla seguente circostanza:
6. Vero che i Sigg. e attualmente prestano attività lavorativa e/o sono Pt_2 Parte_1 economicamente autosufficienti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla relazione sentimentale iniziata nel 1995 tra e. sono nati Controparte_1 Persona_1 in data 05.08.1996 e in data 24.02.1999. Parte_2 Parte_1
I figli, odierni attori, allegano che, pochi mesi dopo la nascita di precisamente nel novembre Pt_1
1999, la madre decideva di interrompere la convivenza con il proprio compagno per avviare una nuova relazione, senza, tuttavia, fornire alcuna spiegazione, negandosi a qualsiasi tentativo di dialogo e contatto. In particolare, la mattina del 18 novembre 1999 la madre portava i propri figli, e Pt_1 dai nonni paterni, dichiarando a questi ultimi che sarebbe tornata a riprenderli al termine del Pt_2 suo orario di lavoro.
La madre non faceva ritorno, né forniva alcuna notizia di sé. Solo dopo plurimi tentativi di contatto telefonico da parte di , la stessa si limitava a comunicare la sua intenzione di non far Persona_1 rientro presso la casa familiare.
Per circa due anni, sino al 2001, i figli ricevano le visite della madre e di sua sorella. La madre faceva rientro presso la casa familiare nel marzo 2000 e tentava, invano, di persuaderla a Persona_1 intrattenere una relazione con i figli nel loro superiore interesse. Ciò non avveniva, in un'occasione sarebbe avvenuto un episodio particolarmente traumatico per il vissuto emotivo del figlio che, Pt_2 all'epoca di quattro anni, cadeva rovinosamente a terra nel tentativo di inseguire la madre a fronte della sua totale indifferenza.
Da quel momento provvedevano alla cura, educazione e mantenimento dei due figli il padre ed i suoi familiari. La madre non si interessava dei figli, ancorché i familiari paterni nonché la sorella Per_3 tentavano invano di mettersi in contatto per invitarla a intrattenere delle relazioni con gli attori al fine di provvedere alla loro cura e ai lori bisogni. Le rare volte in cui rispondeva alle chiamate ricevute declinava sempre gli inviti, non mostrando alcuna preoccupazione per i figli, anche se malati o per le loro ricorrenze.
Solo nel 2003, in occasione del ricovero ospedaliero della figlia a causa di una Pt_1 broncopolmonite, la madre si recava presso il Nosocomio per visitare la minore, promettendole che ogni sabato avrebbero trascorso del tempo insieme. Tale promessa veniva, tuttavia, disattesa, in quanto la convenuta solo in qualche occasione si presentava, salvo poi interrompere totalmente qualsiasi contatto, con grave malessere e trauma per . Pt_1
Quest'ultima, crescendo, nel 2007 tentava di contattarla presso il suo ufficio di lavoro, ove le veniva detto che la sig.ra on era disponibile e che, comunque, la stessa non aveva figli. CP_1
Solo nel 2010, dietro contatto telefonico per la firma necessaria per la richiesta di carta di identità del figlio la madre si presentava, salvo poi sparire nuovamente. Pt_2
Sino ad oggi, la madre non intrattiene alcun rapporto con i propri figli.
pagina 3 di 9 Gli odierni attori, per il tramite del proprio legale, rivolgevano richiesta di risarcimento dei danni, materiali e non, patiti e patendi a causa della condotta della sig.ra con missiva del Controparte_1
04.10.21.
A tale comunicazione la convenuta rispondeva mediante il proprio legale (all.2) contestando le circostanze addebitate ed ascrivendo le ragioni del suo comportamento alla scarsa affidabilità, al dubbio stile di vita, alle frequentazioni 'criminali' e alle intimidazioni del sig. . Persona_1
Ciò premesso, i figli convenivano in giudizio rassegnando le conclusioni trascritte in Controparte_1 epigrafe.
Si costituiva in giudizio la convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento dei danni e non patrimoniali, eccependo, quanto ai danni patrimoniali, che gli attori erano privi di legittimazione attiva.
Allegava di non aver potuto vedere i figli da una certa data in poi, in quanto il padre e i suoi familiari glielo avevano impedito, ricorrendo anche a minacce.
La causa veniva istruita con l'assunzione dei testi e trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
---
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza 11.12.2023, che ha ammesso in parte le prove orali della convenuta e gli attori a prova contraria.
ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Relativamente alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali da omesso mantenimento l'eccezione della convenuta è fondata, in quanto i figli sono stati mantenuti dal padre e, forse, anche dai nonni paterni, i soli che possano vantare il diritto alla restituzione o al risarcimento dei danni patiti a tale titolo.
DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE
Non è contestato che, dall'autunno del 1999, quando la ha comunicato al compagno la CP_1 decisione di interrompere la convivenza, il padre si sia occupato in via esclusiva dei figli, del loro mantenimento e accudimento. Sino al 2001 la madre faceva visite ai figli, per poi interrompere ogni rapporto, ad eccezione della visita in ospedale a nel 2003. Pt_1
La resistente allega che il padre sarebbe giunto ad assumere atteggiamenti intimidatori, anche con il supporto di terze persone di cui la convenuta aveva serio timore in quanto notoriamente legate al mondo della criminalità organizzata.
La convenuta ha tentato di continuare a vedere i figli almeno nei fine settimana, ma sarebbe stata indotta a desistere a causa delle condotte minacciose dell'ex convivente e della sua cerchia familiare, che avrebbero determinato la sua progressiva estromissione della stessa dalla vita dei figli, a cui la convenuta non ha potuto reagire temendo ripercussioni per sé e per i figli avuti dal nuovo convivente.
pagina 4 di 9 Allega che gli stessi figli, al contrario di quanto ex adverso affermato, non hanno sostanzialmente mai cercato la madre, probabilmente consapevoli del disappunto che ciò avrebbe determinato nel padre.
Sostiene che l'allontanamento degli attori dalla madre non è avvenuto per causa a lei imputabile, bensì
a causa del censurabile comportamento del padre, unico responsabile di eventuali danni derivati ai figli in conseguenza di tale distacco.
I testi escussi hanno dichiarato:
nato a [...] il [...] residente a [...], Testimone_1 fratello di Controparte_1
Sui capitoli della memoria ex art. 183 VI comma nr. 2 c.p.c. della convenuta: sul cap. 3:”Confermo che il signor consentiva a mia sorella di vedere i figli solo nei fine Pt_1 settimana”: sul cap. 4:”Mia sorella mi confidò al telefono che il dal 2001 le impediva di vedere i figli Pt_1 anche nel fine settimana”.
Sul cap. 5:”Mia sorella mi disse che era stata minacciata da un poco di buono, che il le aveva Pt_1 detto che se avesse cercato di vedere i figli ci sarebbero state ripercussioni su di lei e sul suo compagno.”
nato a [...] il [...] residente a [...], sono Persona_4 il fratello di compagno di Persona_5 Controparte_1
Sui cap.
3-4 e 5: “Mia mamma che era una collega di lavoro di mi ha detto di aver Controparte_1 saputo da che il le consentiva di vedere i figli sono nei fine settimana. CP_1 Pt_1
Mia madre mi ha detto che il avrebbe detto a di lasciare stare i figli, si sarebbe Pt_1 CP_1 arrangiato lui a seguirli.
ha detto a mia mamma che le avrebbe detto di lasciare perdere i figli altrimenti CP_1 Pt_1 avrebbe passato dei guai.”
nata a [...] il [...] residente in [...], sorella Persona_6 di e zia di e Persona_1 Pt_1 Pt_2
A prova contraria sui capitoli di controparte ammessa:” era libera di venire in Controparte_1 qualsiasi giorno a vedere i figli, non è vero che mio fratello avrebbe limitato le visite, né le ha mia impedito di vedere i bambini.
Io vivo ad una paio di km. da dove abita mio fratello con mia mamma, mi sono sempre occupata di
a Pt_1 Pt_2
nata a [...] il [...] residente a [...], Persona_7 sorella del papà degli attori.
A prova contraria sui capitoli di controparte ammessi risponde:”Non è vero che mio fratello abbia detto a di vedere i figli sono nei fine settimana e poi le avrebbe impedito di vedere i figli.Vivo a 4 CP_1 km. da mio fratello, venivano la nonna e la zia materni a vedere i ragazzi, anche è venuta CP_1 diverse volte, poteva anche portarli a casa sua.”
pagina 5 di 9 Non è contestato ed è stato provato all'esito delle testimonianze assunte o che la convenuta, ad un certo punto, almeno dal 2001 non è più andata a trovare i figli, che vivevano con il padre e non li ha più tenuti, troncando ogni rapporto con loro, all'epoca ancora in tenera età. Anche laddove ci fossero state condotte del padre tali da ostacolare i rapporti tra la madre e i figli, nulla ha fatto per poter Pt_1 vedere i figli, non assumendo alcuna iniziativa giudiziaria che le consentisse di poter svolgere il suo ruolo genitoriale. Il fatto che i figli non l'abbiano cercata non può costituire una giustificazione della sua condotta, poiché, quando la a lasciato la casa familiare, i figli erano in tenera età e non è CP_1 pensabile che potessero attivarsi loro per avere un rapporto con la madre.
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dai figli merita accoglimento.
La madre ha interrotto ogni rapporto con i figli, in tenera età e non si è attivata in alcun modo per poter recuperare detto rapporto, per cui sono cresciuti con il padre e i suoi familiari, che li hanno accuditi in via esclusiva.
L'articolo 30 Carta costituzionale stabilisce che E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Declinando tale precetto nella normativa primaria, l'articolo 315-bis c.c. prescrive che Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita', delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Nello stesso senso, nell'ambito del rapporto coniugale, l'articolo 147 c.c.
La Carta Costituzionale e quindi il codice civile impongono dunque ai padri ed alle madri di istruire, educare e mantenere i figli;
tale obbligo deve essere inteso come dovere per chi metta al mondo dei figli di accompagnarne la crescita, mediante l'assunzione di concrete responsabilità nelle scelte educative con un ruolo di riferimento nel percorso di sviluppo del minore.
Le previsioni normative dianzi citate valgono ad evitare, in estrema sintesi, l'abbandono dei figli a loro stessi dopo la procreazione, giacchè nessuno può diventare adulto senza accanto figure – a loro volte adulte - che ne accompagnino, guidino, sorveglino lo sviluppo.
Ciò, a prescindere dai rapporti in essere con l'altro genitore e dalle personali condizioni di vita: diversamente opinando, la semplice sussistenza di difficoltà relazionali con l'altro genitore, o un preesistente status coniugale legittimerebbero il totale disinteresse nei confronti del figlio.
Se esiste un dovere dei genitori di istruire, educare, mantenere i figli, da intendere nel senso dianzi esposto, esiste anche un diritto – di rango costituzionale – dei figli ad essere accompagnati nella crescita, ed affiancati nel cammino verso l'età adulta.
L'adempimento dell'obbligo di accompagnare la crescita, di essere figura di riferimento per la prole, richiede certamente il farsi presente al figlio, in primo luogo palesandosi come genitore.
Alla luce di quanto dianzi esposto appaiono integrati i presupposti del richiesto risarcimento, poiché il comportamento della madre, contrario agli obblighi sullo stesso gravanti ex art. 30 Cost. e 147 c.c. ha certamente privato i figli se non dell'affetto (che non è coercibile) certamente di quel partecipe accompagnamento della crescita che invece è diritto – costituzionalmente tutelato – di ogni figlio.
pagina 6 di 9 Con riferimento alla tipologia di illecito, e come recentemente, ampiamente argomentato da Cass. sent.
n. 11097/2020, esso non è configurabile né come istantaneo (il che è prospettabile quando la violazione di obblighi genitoriali consiste in una singolare condotta inadempiente la cui natura, omissiva o commissiva, è comunque di rilievo così elevato da attingere il disvalore costituzionale, come nel caso di diniego del genitore all'effettuazione da parte del figlio di trattamenti sanitari necessari – cfr. Cass. sent. 6833/ 2016), né come istantaneo ad effetti permanenti, non essendo ravvisabile un unico comportamento illecito con ripercussioni dannose nel tempo.
Trattasi di illecito permanente, in quanto protrazione reiterata nel tempo del disinteresse verso il figlio;
è proprio la considerevole protrazione temporale a portare al livello del disvalore costituzionale la condotta illecita, la quale, se investisse invece soltanto un tempo così limitato da potersi definire episodica (per esempio, soltanto qualche giorno), integrerebbe soltanto una violazione delle norme ordinarie relative agli obblighi genitoriali (cfr. sul punto Cass. sent. n. 11097/2020).
Con riferimento alle conseguenze dannose dell'illecito, deve evidenziarsi che nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione (Cass. Sez. Unite sent. n. 26972/2008, più di recente Cass. sent. n. 24015/2011).
Tale principio deve certamente trovare applicazione nel caso di specie, ove si domanda il ristoro delle conseguenze derivanti dalla privazione del rapporto parentale: tali conseguenze - consistenti nella sofferenza psichica, nella impossibilità di godimento del congiunto, nella preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, nella mancanza del supporto affettivo e di accudimento che il familiare avrebbe garantito – debbono trovare adeguato ed unitario ristoro, in quanto tutte derivanti dalla illecita privazione di un'unica situazione soggettiva di rango Costituzionale (cfr. Cass. sent. n. 16946/2003), senza possibilità di duplicazione del risarcimento per effetto della ripartizione tra pregiudizio morale e da privazione del rapporto parentale.
Ciò doverosamente chiarito, nel caso di specie non è contestato che i figli siano stati cresciuti dal padre e dai suoi familiari, senza venire a contatto con la figura materna almeno a far tempo dal 2001, ad eccezione di una visita a in ospedale nel 2003. Pt_1
È dunque agevole inferire presuntivamente le conseguenze pregiudizievoli che la mancanza di una figura genitoriale di riferimento può aver creato ai figli, in termini di insicurezza anche relazionale, di sentimenti di privazione di cura ed attenzioni, di mancanza di sostegno morale e materiale.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha peraltro, sul punto, chiarito che “Non può dubitarsi come il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determini un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela”.(Cass. sent. n. 5652/2012).
pagina 7 di 9 Cass. sent. n. 3079/2015: “Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti da un rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della
Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento di tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole;
nello stesso senso anche Cass. sent. n.
26205/2013.
Ne consegue l'accertamento del diritto degli attori al risarcimento del danno.
La quantificazione dello stesso avviene necessariamente in via equitativa ex articolo 1226 c.c..
Onde evitare che l'equità divenga arbitrio, la quantificazione qui effettuata prende le mosse dalle c.d. Tabelle del Tribunale di Milano nel caso di perdita di rapporto parentale patito da un figlio privato di un genitore, e ciò in applicazione del principio fatto proprio anche da Cass. ord. n. 34986/2022:” In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.”
Le predette Tabelle, per giurisprudenza consolidata, rappresentano invero un parametro uniforme, che garantisce, pur nell'ambito di una liquidazione equitativa, il riferimento a criteri certi (Cass. sent. n. 12408/2011).
La perdita del rapporto parentale dovrà peraltro essere evidentemente intesa, nel caso di specie, come privazione pressoché totale, in quanto risalente nel tempo del sostegno morale e materiale derivante dalla figura genitoriale per fatto e colpa del genitore stesso.
Applicando il valore punto base (euro 3.911) delle tabelle del Tribunale di Milano per la perdita del rapporto parentale nella misura massima prevista per il dato anagrafico (essendo gli attori privati della figura genitoriale fin dalla più tenera età) e dunque con coefficiente 28 si ottiene l'importo di euro 109.508.
Detto importo viene ridotto ad un terzo, considerato che: a) la privazione del rapporto parentale nel caso di specie non consegue ad un tragico evento luttuoso;
b) nulla è dato sapere in ordine alla qualità dell'apporto che la convenuta avrebbe potuto in concreto fornire al percorso di crescita dei figli Pt_2
e , anche per il fatto che ha intrapreso una relazione con un nuovo compagno dal quale ha avuto Pt_1 dei figli;
c) l'assunzione da parte della madre di un fattivo ruolo genitoriale sarebbe stata comunque parzialmente limitata dall'assenza di rapporti tra i due genitori, di talché il ruolo genitoriale della madre non avrebbe potuto comunque caratterizzarsi per un quotidiano coinvolgimento in ogni difficoltà, successo o scelta di crescita, come avrebbe potuto accadere in caso di convivenza con i figli (cfr. Cass. sent. n. 1203/2007).
Alla luce dei suesposti criteri, appare equa nel caso di specie la quantificazione del danno nella misura di euro 33.000,00 (somma già rivalutata) per ciascun figlio.
Sulla predetta maturano gli interessi legali (compensativi) computati (previa devalutazione della somma di euro 30.000,00 alla data di messa in mora, 4.10.2021) sugli scaglioni di rivalutazione annui. pagina 8 di 9 (cfr. tra gli altri Cass. 1712//1995). Gli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma devalutata pari ad euro 28.645,83 ammontano ad euro 2.958,02 alla data del 28.2.2025. Sono,inoltre dovuti, gli interessi legali da calcolare su euro 33.000 dal 1.3.2025 al saldo effettivo.
La convenuta devono essere quindi condannata al risarcimento del danno, in favore degli attori, nella complessiva misura di Euro 33.000,00 in favore di ciascun figlio, somma liquidata in moneta attuale, oltre agli interessi compensativi, calcolati come dianzi esposto, dalla data del 4.10.2021 al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della convenuta per la soccombenza. Sono liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 scaglione da 26.001 a 52.000, valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna a pagare a e a la somma di euro Controparte_1 Parte_1 Parte_2
33.000 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito oltre interessi legali sulla somma devalutata e sugli scaglioni di rivalutazione annui dal 4.10.2021 pari ad euro
2.958,02 fino alla data del 28.2.2025, oltre gli interessi legali sulla somma di euro 33.000 dal
1.3.2025 al saldo effettivo;
2) Dichiara la carenza di legittimazione attiva in relazione alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali per omesso mantenimento;
3) Condanna a rimborsare agli attori le spese del presente giudizio che liquida in Controparte_1 euro 3.800 per compensi oltre spese forfetarie 15%, Iva e cpa.
Monza, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carmen Arcellaschi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della dott. Carmen Arcellaschi, in funzione di giudice unico,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1492/2023 promossa con atto di citazione avanti il
Tribunale di Como notificato in data 13.4.2022 e riassunto avanti questo Tribunale con atto di citazione in riassunzione notificato a mezzo pec in data 12.2.2023 da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (C.F. Parte_2
), nato il [...] e residente a[...], Giussano, elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio dell'avv. MEZZENA LAURA WANDA LINDA MARIA che li rappresenta e difende come da procura
ATTORI contro
(C.F. ) rappresentata dagli Avv. Mauro Navio (C.F. Controparte_1 C.F._3
PEC e Avv. Benedetta Piro (C.F. C.F._4 Email_1
, PEC , C.F._5 Email_2
CONVENUTA
OGGETTO. ALTRI ISTITUTI DI DIRITTO DI FAMIGLIA
CONCLUSIONI per Parte_1 Parte_2 Voglia l'Ecc.mo Tribunale Di Monza per le ragioni ed i motivi sopra riportati, ricorrendone i presupposti di legge , così giudicare
In via principale e nel merito:
pagina 1 di 9 - Dichiarare ed accertare la responsabilità della sig.ra per violazione dei doveri Controparte_1 genitoriali di cui all'art. 315 bis c.c, in particolare in relazione al dovere di mantenimento, cura, istruzione, educazione ed assistenza morale e materiale;
- Condannare la sig.ra al risarcimento dei danni, patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali, patiti e patendi dagli attori.e pari ad un danno biologico di € 80.00,00 per ciascuna parte attrice, a cui deve aggiungersi un danno patrimoniale pari ad € 100.00,00 per ciascuna parte attrice ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia . Con vittoria di spese e competenze di tutto il giudizio a favore dell'avv. Mezzena che si dichiara anticipatario e anche in revoca della ordinanza del Tribunale di Como ingiusta e gravatoria per eccessività dell'importo liquidato per la fase . Si rinnova la richiesta di acquisizione al giudizio di rinnovazione del fascicolo d'ufficio del procedimento RG 1517/2022 - svoltosi avanti il Tribunale di Como - Giudice dott. Bertollini Paolo
IN VIA ISTRUTTORIA
Si mantengono le richieste per le prove elencate nelle memorie ex artt183 comma 6 nn2/3 cpc
Salvezze illimitate.
per Controparte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, così pronunciare: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile e/o irrituale e/o comunque rigettare in quanto priva dei presupposti di legge la richiesta di sospensione dell'ordinanza resa dal Tribunale di Como in data 30.11.22 in punto di liquidazione delle spese di lite.
IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori relativamente alla domanda di corresponsione di qualsivoglia somma a titolo di omesso mantenimento e/o danno patrimoniale;
NEL MERITO: rigettare integralmente le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto e in diritto ovvero, in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, ridurre il quantum richiesto secondo equità.
IN OGNI CASO:
- disporre la compensazione di qualsivoglia eventuale credito accertato in favore degli attori nei confronti della Sig.ra con il credito dalla stessa vantato a titolo di spese legali Controparte_1 liquidate con ordinanza del Tribunale di Como in data 30.11.22, pari ad € 8.788,28, oltre interessi legali dal 30.11.22 al soddisfo/compensazione.
- condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre a 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per Legge, ed oltre alle spese di C.T.U. e C.T.P..
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che nel novembre 1999 la Sig.ra poneva fine alla relazione affettiva con il Sig. CP_1
a causa dei continui problemi economici dello stesso nonché della frequentazione di Persona_1 bar in Giussano frequentati da clienti pregiudicati, che le creava stato di ansia e agitazione.
2. Vero che, in seguito alla comunicazione di cui al capitolo 1., il Sig. allontanava la Sig.ra Pt_1 dai figli e comunicando alla stessa, anche tramite il Sig. CP_1 Pt_1 Pt_2 Persona_2
pagina 2 di 9 (amico del Sig. pregiudicato e in seguito collaboratore di giustizia), l'intenzione di occuparsi Pt_1 dei figli da solo.
- ammettersi prova per interrogatorio formale degli attori sulla seguente circostanza:
6. Vero che i Sigg. e attualmente prestano attività lavorativa e/o sono Pt_2 Parte_1 economicamente autosufficienti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla relazione sentimentale iniziata nel 1995 tra e. sono nati Controparte_1 Persona_1 in data 05.08.1996 e in data 24.02.1999. Parte_2 Parte_1
I figli, odierni attori, allegano che, pochi mesi dopo la nascita di precisamente nel novembre Pt_1
1999, la madre decideva di interrompere la convivenza con il proprio compagno per avviare una nuova relazione, senza, tuttavia, fornire alcuna spiegazione, negandosi a qualsiasi tentativo di dialogo e contatto. In particolare, la mattina del 18 novembre 1999 la madre portava i propri figli, e Pt_1 dai nonni paterni, dichiarando a questi ultimi che sarebbe tornata a riprenderli al termine del Pt_2 suo orario di lavoro.
La madre non faceva ritorno, né forniva alcuna notizia di sé. Solo dopo plurimi tentativi di contatto telefonico da parte di , la stessa si limitava a comunicare la sua intenzione di non far Persona_1 rientro presso la casa familiare.
Per circa due anni, sino al 2001, i figli ricevano le visite della madre e di sua sorella. La madre faceva rientro presso la casa familiare nel marzo 2000 e tentava, invano, di persuaderla a Persona_1 intrattenere una relazione con i figli nel loro superiore interesse. Ciò non avveniva, in un'occasione sarebbe avvenuto un episodio particolarmente traumatico per il vissuto emotivo del figlio che, Pt_2 all'epoca di quattro anni, cadeva rovinosamente a terra nel tentativo di inseguire la madre a fronte della sua totale indifferenza.
Da quel momento provvedevano alla cura, educazione e mantenimento dei due figli il padre ed i suoi familiari. La madre non si interessava dei figli, ancorché i familiari paterni nonché la sorella Per_3 tentavano invano di mettersi in contatto per invitarla a intrattenere delle relazioni con gli attori al fine di provvedere alla loro cura e ai lori bisogni. Le rare volte in cui rispondeva alle chiamate ricevute declinava sempre gli inviti, non mostrando alcuna preoccupazione per i figli, anche se malati o per le loro ricorrenze.
Solo nel 2003, in occasione del ricovero ospedaliero della figlia a causa di una Pt_1 broncopolmonite, la madre si recava presso il Nosocomio per visitare la minore, promettendole che ogni sabato avrebbero trascorso del tempo insieme. Tale promessa veniva, tuttavia, disattesa, in quanto la convenuta solo in qualche occasione si presentava, salvo poi interrompere totalmente qualsiasi contatto, con grave malessere e trauma per . Pt_1
Quest'ultima, crescendo, nel 2007 tentava di contattarla presso il suo ufficio di lavoro, ove le veniva detto che la sig.ra on era disponibile e che, comunque, la stessa non aveva figli. CP_1
Solo nel 2010, dietro contatto telefonico per la firma necessaria per la richiesta di carta di identità del figlio la madre si presentava, salvo poi sparire nuovamente. Pt_2
Sino ad oggi, la madre non intrattiene alcun rapporto con i propri figli.
pagina 3 di 9 Gli odierni attori, per il tramite del proprio legale, rivolgevano richiesta di risarcimento dei danni, materiali e non, patiti e patendi a causa della condotta della sig.ra con missiva del Controparte_1
04.10.21.
A tale comunicazione la convenuta rispondeva mediante il proprio legale (all.2) contestando le circostanze addebitate ed ascrivendo le ragioni del suo comportamento alla scarsa affidabilità, al dubbio stile di vita, alle frequentazioni 'criminali' e alle intimidazioni del sig. . Persona_1
Ciò premesso, i figli convenivano in giudizio rassegnando le conclusioni trascritte in Controparte_1 epigrafe.
Si costituiva in giudizio la convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento dei danni e non patrimoniali, eccependo, quanto ai danni patrimoniali, che gli attori erano privi di legittimazione attiva.
Allegava di non aver potuto vedere i figli da una certa data in poi, in quanto il padre e i suoi familiari glielo avevano impedito, ricorrendo anche a minacce.
La causa veniva istruita con l'assunzione dei testi e trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
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Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza 11.12.2023, che ha ammesso in parte le prove orali della convenuta e gli attori a prova contraria.
ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Relativamente alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali da omesso mantenimento l'eccezione della convenuta è fondata, in quanto i figli sono stati mantenuti dal padre e, forse, anche dai nonni paterni, i soli che possano vantare il diritto alla restituzione o al risarcimento dei danni patiti a tale titolo.
DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE
Non è contestato che, dall'autunno del 1999, quando la ha comunicato al compagno la CP_1 decisione di interrompere la convivenza, il padre si sia occupato in via esclusiva dei figli, del loro mantenimento e accudimento. Sino al 2001 la madre faceva visite ai figli, per poi interrompere ogni rapporto, ad eccezione della visita in ospedale a nel 2003. Pt_1
La resistente allega che il padre sarebbe giunto ad assumere atteggiamenti intimidatori, anche con il supporto di terze persone di cui la convenuta aveva serio timore in quanto notoriamente legate al mondo della criminalità organizzata.
La convenuta ha tentato di continuare a vedere i figli almeno nei fine settimana, ma sarebbe stata indotta a desistere a causa delle condotte minacciose dell'ex convivente e della sua cerchia familiare, che avrebbero determinato la sua progressiva estromissione della stessa dalla vita dei figli, a cui la convenuta non ha potuto reagire temendo ripercussioni per sé e per i figli avuti dal nuovo convivente.
pagina 4 di 9 Allega che gli stessi figli, al contrario di quanto ex adverso affermato, non hanno sostanzialmente mai cercato la madre, probabilmente consapevoli del disappunto che ciò avrebbe determinato nel padre.
Sostiene che l'allontanamento degli attori dalla madre non è avvenuto per causa a lei imputabile, bensì
a causa del censurabile comportamento del padre, unico responsabile di eventuali danni derivati ai figli in conseguenza di tale distacco.
I testi escussi hanno dichiarato:
nato a [...] il [...] residente a [...], Testimone_1 fratello di Controparte_1
Sui capitoli della memoria ex art. 183 VI comma nr. 2 c.p.c. della convenuta: sul cap. 3:”Confermo che il signor consentiva a mia sorella di vedere i figli solo nei fine Pt_1 settimana”: sul cap. 4:”Mia sorella mi confidò al telefono che il dal 2001 le impediva di vedere i figli Pt_1 anche nel fine settimana”.
Sul cap. 5:”Mia sorella mi disse che era stata minacciata da un poco di buono, che il le aveva Pt_1 detto che se avesse cercato di vedere i figli ci sarebbero state ripercussioni su di lei e sul suo compagno.”
nato a [...] il [...] residente a [...], sono Persona_4 il fratello di compagno di Persona_5 Controparte_1
Sui cap.
3-4 e 5: “Mia mamma che era una collega di lavoro di mi ha detto di aver Controparte_1 saputo da che il le consentiva di vedere i figli sono nei fine settimana. CP_1 Pt_1
Mia madre mi ha detto che il avrebbe detto a di lasciare stare i figli, si sarebbe Pt_1 CP_1 arrangiato lui a seguirli.
ha detto a mia mamma che le avrebbe detto di lasciare perdere i figli altrimenti CP_1 Pt_1 avrebbe passato dei guai.”
nata a [...] il [...] residente in [...], sorella Persona_6 di e zia di e Persona_1 Pt_1 Pt_2
A prova contraria sui capitoli di controparte ammessa:” era libera di venire in Controparte_1 qualsiasi giorno a vedere i figli, non è vero che mio fratello avrebbe limitato le visite, né le ha mia impedito di vedere i bambini.
Io vivo ad una paio di km. da dove abita mio fratello con mia mamma, mi sono sempre occupata di
a Pt_1 Pt_2
nata a [...] il [...] residente a [...], Persona_7 sorella del papà degli attori.
A prova contraria sui capitoli di controparte ammessi risponde:”Non è vero che mio fratello abbia detto a di vedere i figli sono nei fine settimana e poi le avrebbe impedito di vedere i figli.Vivo a 4 CP_1 km. da mio fratello, venivano la nonna e la zia materni a vedere i ragazzi, anche è venuta CP_1 diverse volte, poteva anche portarli a casa sua.”
pagina 5 di 9 Non è contestato ed è stato provato all'esito delle testimonianze assunte o che la convenuta, ad un certo punto, almeno dal 2001 non è più andata a trovare i figli, che vivevano con il padre e non li ha più tenuti, troncando ogni rapporto con loro, all'epoca ancora in tenera età. Anche laddove ci fossero state condotte del padre tali da ostacolare i rapporti tra la madre e i figli, nulla ha fatto per poter Pt_1 vedere i figli, non assumendo alcuna iniziativa giudiziaria che le consentisse di poter svolgere il suo ruolo genitoriale. Il fatto che i figli non l'abbiano cercata non può costituire una giustificazione della sua condotta, poiché, quando la a lasciato la casa familiare, i figli erano in tenera età e non è CP_1 pensabile che potessero attivarsi loro per avere un rapporto con la madre.
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dai figli merita accoglimento.
La madre ha interrotto ogni rapporto con i figli, in tenera età e non si è attivata in alcun modo per poter recuperare detto rapporto, per cui sono cresciuti con il padre e i suoi familiari, che li hanno accuditi in via esclusiva.
L'articolo 30 Carta costituzionale stabilisce che E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Declinando tale precetto nella normativa primaria, l'articolo 315-bis c.c. prescrive che Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita', delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Nello stesso senso, nell'ambito del rapporto coniugale, l'articolo 147 c.c.
La Carta Costituzionale e quindi il codice civile impongono dunque ai padri ed alle madri di istruire, educare e mantenere i figli;
tale obbligo deve essere inteso come dovere per chi metta al mondo dei figli di accompagnarne la crescita, mediante l'assunzione di concrete responsabilità nelle scelte educative con un ruolo di riferimento nel percorso di sviluppo del minore.
Le previsioni normative dianzi citate valgono ad evitare, in estrema sintesi, l'abbandono dei figli a loro stessi dopo la procreazione, giacchè nessuno può diventare adulto senza accanto figure – a loro volte adulte - che ne accompagnino, guidino, sorveglino lo sviluppo.
Ciò, a prescindere dai rapporti in essere con l'altro genitore e dalle personali condizioni di vita: diversamente opinando, la semplice sussistenza di difficoltà relazionali con l'altro genitore, o un preesistente status coniugale legittimerebbero il totale disinteresse nei confronti del figlio.
Se esiste un dovere dei genitori di istruire, educare, mantenere i figli, da intendere nel senso dianzi esposto, esiste anche un diritto – di rango costituzionale – dei figli ad essere accompagnati nella crescita, ed affiancati nel cammino verso l'età adulta.
L'adempimento dell'obbligo di accompagnare la crescita, di essere figura di riferimento per la prole, richiede certamente il farsi presente al figlio, in primo luogo palesandosi come genitore.
Alla luce di quanto dianzi esposto appaiono integrati i presupposti del richiesto risarcimento, poiché il comportamento della madre, contrario agli obblighi sullo stesso gravanti ex art. 30 Cost. e 147 c.c. ha certamente privato i figli se non dell'affetto (che non è coercibile) certamente di quel partecipe accompagnamento della crescita che invece è diritto – costituzionalmente tutelato – di ogni figlio.
pagina 6 di 9 Con riferimento alla tipologia di illecito, e come recentemente, ampiamente argomentato da Cass. sent.
n. 11097/2020, esso non è configurabile né come istantaneo (il che è prospettabile quando la violazione di obblighi genitoriali consiste in una singolare condotta inadempiente la cui natura, omissiva o commissiva, è comunque di rilievo così elevato da attingere il disvalore costituzionale, come nel caso di diniego del genitore all'effettuazione da parte del figlio di trattamenti sanitari necessari – cfr. Cass. sent. 6833/ 2016), né come istantaneo ad effetti permanenti, non essendo ravvisabile un unico comportamento illecito con ripercussioni dannose nel tempo.
Trattasi di illecito permanente, in quanto protrazione reiterata nel tempo del disinteresse verso il figlio;
è proprio la considerevole protrazione temporale a portare al livello del disvalore costituzionale la condotta illecita, la quale, se investisse invece soltanto un tempo così limitato da potersi definire episodica (per esempio, soltanto qualche giorno), integrerebbe soltanto una violazione delle norme ordinarie relative agli obblighi genitoriali (cfr. sul punto Cass. sent. n. 11097/2020).
Con riferimento alle conseguenze dannose dell'illecito, deve evidenziarsi che nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione (Cass. Sez. Unite sent. n. 26972/2008, più di recente Cass. sent. n. 24015/2011).
Tale principio deve certamente trovare applicazione nel caso di specie, ove si domanda il ristoro delle conseguenze derivanti dalla privazione del rapporto parentale: tali conseguenze - consistenti nella sofferenza psichica, nella impossibilità di godimento del congiunto, nella preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, nella mancanza del supporto affettivo e di accudimento che il familiare avrebbe garantito – debbono trovare adeguato ed unitario ristoro, in quanto tutte derivanti dalla illecita privazione di un'unica situazione soggettiva di rango Costituzionale (cfr. Cass. sent. n. 16946/2003), senza possibilità di duplicazione del risarcimento per effetto della ripartizione tra pregiudizio morale e da privazione del rapporto parentale.
Ciò doverosamente chiarito, nel caso di specie non è contestato che i figli siano stati cresciuti dal padre e dai suoi familiari, senza venire a contatto con la figura materna almeno a far tempo dal 2001, ad eccezione di una visita a in ospedale nel 2003. Pt_1
È dunque agevole inferire presuntivamente le conseguenze pregiudizievoli che la mancanza di una figura genitoriale di riferimento può aver creato ai figli, in termini di insicurezza anche relazionale, di sentimenti di privazione di cura ed attenzioni, di mancanza di sostegno morale e materiale.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha peraltro, sul punto, chiarito che “Non può dubitarsi come il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determini un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela”.(Cass. sent. n. 5652/2012).
pagina 7 di 9 Cass. sent. n. 3079/2015: “Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti da un rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della
Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento di tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole;
nello stesso senso anche Cass. sent. n.
26205/2013.
Ne consegue l'accertamento del diritto degli attori al risarcimento del danno.
La quantificazione dello stesso avviene necessariamente in via equitativa ex articolo 1226 c.c..
Onde evitare che l'equità divenga arbitrio, la quantificazione qui effettuata prende le mosse dalle c.d. Tabelle del Tribunale di Milano nel caso di perdita di rapporto parentale patito da un figlio privato di un genitore, e ciò in applicazione del principio fatto proprio anche da Cass. ord. n. 34986/2022:” In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.”
Le predette Tabelle, per giurisprudenza consolidata, rappresentano invero un parametro uniforme, che garantisce, pur nell'ambito di una liquidazione equitativa, il riferimento a criteri certi (Cass. sent. n. 12408/2011).
La perdita del rapporto parentale dovrà peraltro essere evidentemente intesa, nel caso di specie, come privazione pressoché totale, in quanto risalente nel tempo del sostegno morale e materiale derivante dalla figura genitoriale per fatto e colpa del genitore stesso.
Applicando il valore punto base (euro 3.911) delle tabelle del Tribunale di Milano per la perdita del rapporto parentale nella misura massima prevista per il dato anagrafico (essendo gli attori privati della figura genitoriale fin dalla più tenera età) e dunque con coefficiente 28 si ottiene l'importo di euro 109.508.
Detto importo viene ridotto ad un terzo, considerato che: a) la privazione del rapporto parentale nel caso di specie non consegue ad un tragico evento luttuoso;
b) nulla è dato sapere in ordine alla qualità dell'apporto che la convenuta avrebbe potuto in concreto fornire al percorso di crescita dei figli Pt_2
e , anche per il fatto che ha intrapreso una relazione con un nuovo compagno dal quale ha avuto Pt_1 dei figli;
c) l'assunzione da parte della madre di un fattivo ruolo genitoriale sarebbe stata comunque parzialmente limitata dall'assenza di rapporti tra i due genitori, di talché il ruolo genitoriale della madre non avrebbe potuto comunque caratterizzarsi per un quotidiano coinvolgimento in ogni difficoltà, successo o scelta di crescita, come avrebbe potuto accadere in caso di convivenza con i figli (cfr. Cass. sent. n. 1203/2007).
Alla luce dei suesposti criteri, appare equa nel caso di specie la quantificazione del danno nella misura di euro 33.000,00 (somma già rivalutata) per ciascun figlio.
Sulla predetta maturano gli interessi legali (compensativi) computati (previa devalutazione della somma di euro 30.000,00 alla data di messa in mora, 4.10.2021) sugli scaglioni di rivalutazione annui. pagina 8 di 9 (cfr. tra gli altri Cass. 1712//1995). Gli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma devalutata pari ad euro 28.645,83 ammontano ad euro 2.958,02 alla data del 28.2.2025. Sono,inoltre dovuti, gli interessi legali da calcolare su euro 33.000 dal 1.3.2025 al saldo effettivo.
La convenuta devono essere quindi condannata al risarcimento del danno, in favore degli attori, nella complessiva misura di Euro 33.000,00 in favore di ciascun figlio, somma liquidata in moneta attuale, oltre agli interessi compensativi, calcolati come dianzi esposto, dalla data del 4.10.2021 al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della convenuta per la soccombenza. Sono liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 scaglione da 26.001 a 52.000, valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna a pagare a e a la somma di euro Controparte_1 Parte_1 Parte_2
33.000 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito oltre interessi legali sulla somma devalutata e sugli scaglioni di rivalutazione annui dal 4.10.2021 pari ad euro
2.958,02 fino alla data del 28.2.2025, oltre gli interessi legali sulla somma di euro 33.000 dal
1.3.2025 al saldo effettivo;
2) Dichiara la carenza di legittimazione attiva in relazione alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali per omesso mantenimento;
3) Condanna a rimborsare agli attori le spese del presente giudizio che liquida in Controparte_1 euro 3.800 per compensi oltre spese forfetarie 15%, Iva e cpa.
Monza, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carmen Arcellaschi
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