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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 13/05/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 254/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice dr.ssa Veronica MESSANA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 254/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'avv. Abate Pietro Francesco che lo difende giusta procura in at- ti
E
nata in [...] il [...], elettivamente do- Controparte_1 miciliata presso lo studio dell'avv. Abate Pietro Francesco che la difende giusta pro- cura in atti
RICORRENTI
Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Premesso che con ricorso depositato in data 10.4.2024 i coniugi Parte_2
[... e hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della sepa- Controparte_1 razione alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre: che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.9.2024 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
1 che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa esse- re ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accol- ta, in quanto la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollera- bile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
che sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze;
che la domanda congiunta dei coniugi, in assenza di prole, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
che con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non so- no contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
che per quanto riguarda, infine la domanda di scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
che non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
Sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla richiesta congiunta dei due co- niugi, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2) omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARGHERITA
DI BELICE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli at- ti di matrimonio di detto Comune (anno 2017, n. 3, parte I, senza serie);
5) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimen- to, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Co- mune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
6) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 13.5.2025.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico
e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio Tri- coli.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice dr.ssa Veronica MESSANA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 254/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'avv. Abate Pietro Francesco che lo difende giusta procura in at- ti
E
nata in [...] il [...], elettivamente do- Controparte_1 miciliata presso lo studio dell'avv. Abate Pietro Francesco che la difende giusta pro- cura in atti
RICORRENTI
Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Premesso che con ricorso depositato in data 10.4.2024 i coniugi Parte_2
[... e hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della sepa- Controparte_1 razione alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre: che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.9.2024 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
1 che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa esse- re ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accol- ta, in quanto la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollera- bile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
che sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze;
che la domanda congiunta dei coniugi, in assenza di prole, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
che con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non so- no contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
che per quanto riguarda, infine la domanda di scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
che non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
Sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla richiesta congiunta dei due co- niugi, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2) omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARGHERITA
DI BELICE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli at- ti di matrimonio di detto Comune (anno 2017, n. 3, parte I, senza serie);
5) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimen- to, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Co- mune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
6) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 13.5.2025.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico
e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio Tri- coli.
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