TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Specializzata Agraria nella seguente composizione collegiale:
dott.ssa Alessandra Venturini Presidente
dott. Giorgio Bertola Giudice Relatore
dott. Emanuele Croci Giudice
agr. Antonio Chizzoni Esperto
agr. Davide Lorenzi Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 17/10/2023 al n. 2481/2023
R.G., promossa con ricorso depositato in data 17/10/2023
Da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv. CARRA GUIDO e FERRAZZI PIETRO, elettivamente domiciliato in
PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 7 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. CARRA GUIDO
RICORRENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. NEGRINI ELENA, elettivamente domiciliata in VIA PASINI 11
46035 OSTIGLIA presso lo studio dell'avv. NEGRINI ELENA
CONVENUTA avente per oggetto: Azione di condanna al rilascio del fondo per altri motivi,
Conclusioni:
- “• condannare la proprietaria Email_1 CP_1
a rilasciare i terreni e i fabbricati descritti nel ricorso introduttivo,
[...]
nel pieno e pacifico possesso del sig. quale titolare Parte_1
dell'omonima azienda agricola individuale.
• Condannare la proprietaria al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni subiti e subendi dal sig. quale titolare dell'omonima Parte_1
azienda agricola individuale a far tempo da gennaio 2023, sino all'effettiva
immissione nel possesso dei terreni e fabbricati di cui sopra. Con vittoria di
spese, diritti e onorari della presente causa”;
- “IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare la carenza Controparte_1
di legittimazione processuale del sig. , trattandosi di Parte_1
soggetto sottoposto a liquidazione controllata del patrimonio.
NEL MERITO: Rigettare la richiesta del ricorrente volta all'accertamento dell'affittanza agraria per tutte le motivazioni di cui supra e conseguentemente
rigettare la domanda di rilascio e la domanda di risarcimento danni.
Condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio come da nota che
si allega e al pagamento ai sensi dell'art. 96 /3 cpc di una somma equitativamente determinata in favore della controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è ricorso alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Parte_1
Mantova per ottenere l'accertamento della sussistenza, tra di lui e la sorella di un contratto di affitto agrario, per un canone annuo di € Controparte_1
6.000,00, avente ad oggetto i terreni censiti al C.T. del Comune di Marmirolo al
Fg. 47 mappali 474, 475, 541, 555, 658, 659, 660, 661, 638, 639, 640, 641 e 642
ed i fabbricati censiti al C.F. del medesimo Comune al Fg. 47, mappali 606 sub. pagina 2 di 6 6 porzione adibita a magazzino ricovero attrezzi agricoli, mappale 607 (stalla ricovero fieno) e mappale 609 sub 2 porzione adibita a deposito (ex piccola stalla), della durata legale di 15 anni a far tempo da gennaio 2022 sino a gennaio
2037 o per il diverso periodo ritenuto di giustizia.
Ha dedotto in particolare che tale contratto sarebbe stato stipulato verbalmente dal gennaio 2022 avente ad oggetto i terreni agricoli ed i fabbricati pervenuti alla signora mediante divisione degli immobili con il fratello CP_1 Parte_1
nel corso di procedura divisionale incardinata avanti a questo ufficio.
Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto della domanda, eccependo la improcedibilità ed inammissibilità della domanda per essere il ricorrente sottoposto a procedura di liquidazione del patrimonio e non autorizzato a proseguire alcuna attività agricola.
Alla prima udienza, ritenuta la causa documentale, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 21 marzo 2025 per la discussione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Come ha già avuto modo di precisare la parte convenuta, il ricorrente, pur non avendolo dichiarato, è stato sottoposto a procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012.
In primo luogo, quindi, il ricorrente non può giuridicamente avere la proprietà di alcun bene per esercitare l'impresa agricola che dovrebbe essere ricollegata al presunto contratto di affitto verbale stipulato con la sorella, perché se avesse beni di proprietà sarebbero stati acquisiti dalla procedura. Quindi il ricorrente è privo degli strumenti per esercitare l'attività di impresa de quo.
In ogni caso il ricorrente non ha documentato di aver ottenuto alcuna autorizzazione dal liquidatore a continuare ad esercitare la presunta attività di impresa.
pagina 3 di 6 In realtà è documentale che sia la di lui compagna ad esercitare attività agricola di cui in atti vi prova del pagamento del prezzo per gli sfalci sui terreni e per questo motivo il ricorrente è privo della legittimazione ad agire.
Anzi emerge come nell'anno 2022 le erbe spontanee cresciute sul terreno che poi sarebbe stato assegnato alla convenuta a seguito di divisione avvenuta proprio nel 2022, sono state raccolte dalla signora compagna del Persona_1
ricorrente, che ha riconosciuto alla convenuta un corrispettivo per i vari sfalci effettuati per euro 6.000,00 come si evince dalla causale dei bonifici in data 30
giugno 2022 e 23 settembre 2022.
Quindi non solo non vi è alcuna prova del presunto contratto stipulato tra il ricorrente e la convenuta, ma anzi vi è prova del contrario, ovvero che il rapporto contrattuale per gli sfalci fosse intercorso tra la convenuta e la compagna del ricorrente e poi con altra società con la quale è stato stipulato regolare contratto a marzo 2023.
La diversa causale che compare nel secondo bonifico è stata immediatamente contestata, prova questa evidente che non vi fosse alcun accordo in tal senso e che in ogni caso ancora una volta proverrebbe non già dal ricorrente, ma da parte pagina 4 di 6 di soggetto diverso sicché il ricorrente non è titolare della situazione giuridica di cui chiede tutela in giudizio e di questo offre egli stesso una prova documentale.
Nel proprio ricorso il afferma che: “E' stato quindi il Sig. CP_1 Parte_1
ad effettuare, tramite le proprie attrezzature agricole, le uniche
[...]
attività agronomiche richieste per i prati stabili. ha anche Parte_1
provveduto, personalmente e direttamente, alla manutenzione e pulizia dei fossi
e dei rivali, alla rullatura e strigliatura dei prati e a numerose irrigazioni. Si
evidenzi inoltre che la sorella non possiede nessuna attrezzatura CP_1
agricola né ha mai eseguito, nella sua vita attività agricole (abitando a circa 50
km dai luoghi).
- Il corrispettivo è stato pattuito in misura fissa tra le parti (6.000,00 annui come
da allegati) e dunque in maniera del tutto indipendente dalla quantità di fieno
raccolto. In tal modo il rischio di impresa correlato alla resa dei terreni
(quintali prodotti per ettaro e numero degli sfalci) che dipendete dalla
variabilità delle condizioni meteorologiche e dalla qualità e quantità dei
trattamenti eseguiti (solo dal Sig. sui terreni è stato Parte_1
trasferito esclusivamente sul Sig.
. Parte_1
Il ricorrente omette però di riferire che nel 2023 egli è stato sottoposto alla procedura di liquidazione del patrimonio sicché egli ha perso la titolarità di qualsivoglia attrezzatura per esercitare l'impresa agricola il cui esercizio in continuità non è mai stato autorizzato dal Liquidatore che infatti ha provveduto a vendere tutti i beni del debitore liquidato.
Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato anche se non si rinvengono i presupposti per applicare l'art. 96 c. 3 c.p.c., come richiesto dalla parte convenuta, apparendo solo infondato il ricorso e non già temerario.
pagina 5 di 6 Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, evidenziando in particolare che nella presente causa, anche in ragione della speditezza e della semplicità delle questioni giuridiche trattate, non si ritiene di discostarsi dalla richiesta formulata nella nota spese dalla convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Mantova Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così decide:
1) Rigetta il ricorso perché infondato;
2) Condanna (C.F. a Parte_1 C.F._1
rifondere a C.F. le spese di Controparte_1 C.F._2
lite del presente procedimento che si liquidano in € 7.122,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014,
C.N.P.A. ed I.V.A..
Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 21/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Giorgio Bertola dott.ssa Alessandra Venturini
pagina 6 di 6