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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11686/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11686/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Ingrid Lapiccirella Parte_1
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. Andrea De RO
Pasquale
-resistente-
nonché
AVV. LAURA DUTTO nella qualità di curatrice speciale dei minori
[...]
e ON Persona_2
-terzo intervenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
pagina 1 di 14 - Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
in considerazione del grave pregiudizio che la Sig.ra subirebbe con il rientro in Italia a causa Pt_1
delle gravi condotte messe in atto dal Sig. contro l'integrità fisica e morale della moglie P_
- Revocare l'affido esclusivo al padre, disposto con i provvedimenti temporanei ed urgenti e disporre
l'affido dei minori e alla madre, con collocazione presso la casa familiare materna, Per_1 Per_2
stabilendo un regime di contatti tra i minori ed il padre al fine di mantenere e coltivare una relazione
costante;
Considerato che il Sig. non ha fornito alcuna busta paga né altri documenti relativi alla sua P_
situazione economico-patrimoniale e che, per quanto a conoscenza della moglie, la remunerazione
annua, comprensiva di bonus annuale e benefits è ben più alta rispetto a quella dichiarata
- Disporre indagini a mezzo della Polizia Tributaria, al fine di conoscere l'esatta situazione reddituale
del Sig. , di cui la moglie è stata volontariamente tenuta all'oscuro, per determinare un assegno P_
in favore della moglie e dei figli che, sulla base dell'alto tenore di vita sino ad ora tenuto, viene così
quantificato:
- Porre a carico del Sig. un assegno mensile a titolo di mantenimento dei figli, di € 10.000,00 P_
da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
già comprensivo del 100% delle spese extra, in considerazione delle evidenti difficoltà della madre a
relazionarsi ogni mese con il marito e la sua impossibilità economica, ad anticipare qualunque tipo di
spesa a causa della totale mancanza di reddito;
- Porre a carico del marito un assegno mensile a titolo di mantenimento della moglie di € 7.000,00 da
corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Con il favore delle spese e degli onorari di causa.
Per parte resistente
voglia l'ILL.MO TRIBUNALE, respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa:
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1) …Omissis…
2) disporre che nessun contributo di mantenimento è dovuto alla moglie;
pagina 2 di 14 3) disporre l'affidamento super esclusivo dei figli minori e in capo al padre, tenuto conto Per_1 Per_2
dei comportamenti materni e delle condizioni psichiche in cui la sig.ra attualmente versa, così Pt_1
come emerse in sede di compari-zione delle parti in via telematica e per avere la stessa totalmente disatteso l'impegno assunto in quella sede (udienza del 29.2.2024) di permettere un dia-logo padre-
figli, almeno telefonico;
4) disporre la fissazione della residenza e collocazione principale dei minori presso il padre, che li
manterrà quale genitore collocatario non appena gli stessi rientreranno in Italia, e con facoltà per la
madre di vederli secondo il desiderio dei medesimi, previa comunicazione tra i genitori e, in ogni caso,
secondo il calendario che l'Ill.mo Tribunale riterrà di disporre;
5) disporre un percorso di sostegno personale e alla genitorialità per la sig.ra all'esito del Pt_1
quale si dovrà conoscere la trattabilità o non trattabilità della stessa, anche per poter eventualmente
ritornare ad un affidamento con-diviso dei figli;
6) assegnare la casa coniugale sita in Chieri, strada Baldissero n. 196, con gli ar-redi che la
compongono, al sig. , siccome affidatario della prole;
P_
7) disporre che la sig.ra contribuisca alle spese extra per i figli corrispondendo al sig. , Pt_1 P_
padre affidatario, il 50% delle stesse, come da Protocollo d'Intesa magistrati e avvocati del Tribunale
di Torino del 15 marzo 2016;
8) statuire il luogo di residenza stabile dei minori in Italia ordinando il rientro de-gli stessi nel
territorio italiano, e il divieto all'espatrio degli stessi, in mancanza di esplicito e formale consenso del
padre affidatario.
9) …Omissis...
Con reiterazione di tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, VI comma, nn. 1, 2 e
3, c.p.c., nei limiti di quanto non ammesso e opposizione a quelle avversarie nonché alla produzione
documentale del 29.12.2023 con riferimento agli allegati dal 96 al 100, tardiva e non autorizzata
dall'Ill.mo Tribunale.
In ogni caso con il favore delle spese, diritti e onorari del giudizio.
Per il curatore speciale
Voglia il Tribunale di Torino,
pagina 3 di 14 respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare l'ordine di rientro dei minori presso il padre;
confermare l'affidamento c.d. esclusivo rafforzato ex art. 337 quater, terzo comma, Cod. Civ. dei
minori al padre;
dichiarare la madre decaduta dalla responsabilità genitoriale sui figli ai sensi dell'art. 330 Cod. Civ.
Per il Pubblico Ministero
Nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 RO
contraevano matrimonio a Vienna in data 29/11/2004.
Dal matrimonio sono nati i figli: e in data 13/9/2011. ON Persona_2
Con ricorso depositato in data 21/06/2022 chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano entrambe le parti. Per parte ricorrente compariva solo il difensore. Nel mese di settembre 2022, infatti, la ricorrente si era già allontanata dall'Italia, recandosi nelle Filippine unitamente ai figli.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data12.12.2022,
assumeva i provvedimenti provvisori e disponeva il passaggio alla fase istruttoria. In particolare,
affidava i figli minori al padre con assegnazione della casa coniugale, prevedeva un calendario di visita madre-figli, prevedeva il divieto di vacanze all'estero salvo il consenso di entrambi i genitori, il mantenimento dei minori in capo al padre, un contributo al mantenimento in favore della ricorrente per euro € 2500,00 mensili, la prosecuzione della presa in carico da parte dei servizi sociali e della NPI.
Nominava curatrice speciale dei minori l'avv. Laura Dutto.
La curatrice speciale si costituiva in data 23.02.2023, evidenziando la necessità che la madre riconducesse i minori in Italia, luogo di loro residenza abituale.
Avanti al Giudice Istruttore nominato le parti si costituivano.
L'istruttoria si svolgeva mediante indagine psicosociale ed acquisizione documentale. In particolare,
venivano versati in atti la richiesta di archiviazione e poi il decreto di archiviazione del procedimento pagina 4 di 14 penale per il reato di cui all'art. 572, 483 cp nei confronti del convenuto e l'avviso della conclusione delle indagini preliminari nel procedimento per il reato di cui all'art. 574 bis cp nei confronti della ricorrente.
Alla luce delle restituzioni dei servizi sociali, il Giudice disponeva la trasmissione delle stesse al PM, che concludeva chiedendo l'affidamento esclusivo al padre.
All'udienza del 29/02/2024 mediante collegamento da remoto sulla piattaforma Teams venivano sentite le parti congiuntamente ai loro difensori. All'esito veniva disposto un rinvio dell'udienza con le medesime modalità al 09/05/2024 per verificare la collaborazione e le volontà della madre quanto ai contatti giornalieri padre-figli.
All'udienza del 03/10/2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di separazione, in forza dell'art. 3
del Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi, al momento dell'introduzione del presente giudizio, si trovava in Italia.
Peraltro, è stata la stessa ricorrente ad individuare la giurisdizione del giudice italiano depositando il ricorso innanzi all'intestato Tribunale. A ciò si aggiunga che il regolamento UE n. 2019/1111 del
Consiglio è diretto ad istituire norme uniformi di conflitto in materia di separazione e di divorzio per assicurare una libera circolazione delle persone quanto più ampia possibile. Di conseguenza, il regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che, secondo il dodicesimo considerando del regolamento n. 1347/2000, si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza (Corte Giustizia dell'Unione Europea, sent. 29 novembre 2007, causa C-68/07),
così come evidentemente esistente nel caso in esame.
pagina 5 di 14 Va, invece, riconosciuta l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della legge italiana ai sensi dell'art. 8
comma 1, lett. d) del Regolamento (UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010. In assenza di una scelta ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento, infatti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Anche la predetta normativa ha carattere universale in forza dell'art. 4 che recita: “La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante”.
Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, comprendente l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita, sussiste la giurisdizione italiana, in forza del disposto di cui all'art. 7 del Regolamento 2019/1111, a mente del quale “Le autorità giurisdizionali di
uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un
minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi” (cfr. in giurisprudenza, Cassazione n. 30646\2011, Corte di Giustizia 16.7.2015 n. 479 su rinvio della Corte di
Cassazione Italiana, Cass. S.U. n. 27091\2017).
Con riferimento alla legge applicabile rileva il Collegio come, fermo il disposto dell'art. 36 della L. 31
maggio 1995, n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale,
alla legge nazionale del figlio), in aderenza alla più recente giurisprudenza (da ultimo, Cass. SU 19
gennaio 2017 n. 1310), i provvedimenti incidenti sulla responsabilità dei genitori, perseguendo una finalità di protezione del minore, rientrino nel campo di applicazione dell'art. 42 della L. 31 maggio
1995, n. 218, il quale rinvia ancora alla precedente Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 che attribuisce la competenza, per l'adozione delle misure in materia di protezione, alle autorità dello Stato
di residenza abituale del minore. Peraltro, è nel frattempo intervenuta, ad opera della L. 18 giugno
2015, n. 101 , la ratifica della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 "sulla competenza, la legge
applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e
di misure di protezione dei minori", in vigore in Italia dall'1 gennaio 2016 (per effetto del deposito, in data 30.9.2015, dello strumento di ratifica, ai sensi dell'art. 61, par. 2, lett. a).
Gli artt. 16 e 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 rinviano direttamente, per quanto riguarda la disciplina dell'attribuzione e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alla legge dello
Stato di residenza abituale del minore.
pagina 6 di 14 Nella fattispecie concreta, poiché i minori risiedevano stabilmente in Italia al momento della presentazione del ricorso, salvo essere stati trasferiti dalla madre in altro Paese dopo alcuni mesi dall'instaurazione del giudizio, peraltro senza consenso paterno, risulta applicabile la legge italiana.
Troverebbe in ogni caso applicazione la legge italiana anche in forza dell'art. 36 bis della L. 31 maggio
1995, n. 218, introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 , in vigore dal 7.2.2014, a norma del quale, "nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano
che: a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;
b) stabiliscono il dovere di
entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
c) attribuiscono al giudice il potere di
adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte
pregiudizievoli per il figlio".
Si tratta, infatti, di una norma di applicazione necessaria, che impone di applicare inderogabilmente i principi del diritto italiano - rispetto alle disposizioni della legge straniera richiamate dalle norme di conflitto - nella materia della responsabilità genitoriale e degli obblighi, di entrambi i genitori, di mantenimento dei figli.
La competenza a decidere sulla responsabilità genitoriale attrae la domanda di mantenimento per la prole minorenne, con la conseguenza che va ritenuta la giurisdizione italiana anche con riferimento a tale istanza (cfr. art. 7 Reg. UE 2019\1111 e art 3 Reg. CE n. 4 del 2009 sub lett. d;
Corte di Giustizia n
479\2015: secondo la Corte di Giustizia qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di una controversia sul vincolo coniugale e un altro sia chiamano sull'azione relativa alla responsabilità
genitoriale, la domanda di natura alimentare relativa ai figli minori è accessoria a quella riguardante la responsabilità genitoriale, così dovendosi interpretare la nozione euro-unitaria di accessorietà derivante dalla lettura coordinata delle lett. c) e d) del Regolamento CE n.4 del 2009).
Questo Tribunale ha giurisdizione altresì in ordine alla domanda di mantenimento del coniuge, ai sensi dell'art. 3 reg. 4/09, in quanto il creditore risiede abitualmente in Italia;
per la determinazione delle legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti dell'ex coniuge, occorre riferirsi all'articolo
5 del Protocollo dell'Aja 2007 nel quale è richiamato il principio generale di cui all'art 3 del citato
Protocollo (applicazione della legge del luogo di residenza abituale del creditore alimentare). Nel caso pagina 7 di 14 in esame la ricorrente, creditrice, al momento dell'instaurazione del giudizio risiedeva stabilmente in
Italia.
Infine, alla domanda sull'addebito appare applicabile l'art. 3 del reg. 2201/2003 (oggi sostituito dal reg.
2019/1111) come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente che ha chiarito: “Si deve tuttavia rilevare
come, nel nostro sistema, la richiesta di addebito pur costituendo una domanda autonoma e soltanto
eventuale (v. Cass. Sez. un.
3.12.2001 n. 15248, Cass. Sez. un.
4.12.2001 n. 15279, Cass.
8.2.2006 n.
2818, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 30.3.2012 n. 5173, Cass. 22.1.2014 n. 1278) - risulti
inscindibilmente connessa alla domanda di separazione personale, tanto da non poter essere proposta
in un diverso giudizio (v. Cass. 30.7.1999 n. 8272, Cass. 29.3.2005 n. 6625… La dichiarazione di
addebito prevista dall'art 151, 2° comma, cc si pone, infatti, come una variante dell'accertamento della
improseguibilità della convivenza, ossia come una modalità accessoria della pronuncia della
separazione (v. Cass.
7.12.1994 n. 10512, Cass. 17.3.1995 n. 3098) Da ciò consegue che la richiesta di
addebito non appare assoggettabile, nell'ordinamento processuale vigente, a norme sulla giurisdizione
diverse da quelle previste (nella specie, dal Regolamento CE n. 2201/2003) per la domanda principale
di separazione personale” (v. fra le altre Trib. Belluno 30.12.2011 in Foro it. 2012, I, 939, e in Riv.
Dir. Int. Priv. Proc., 2012, 452).
Domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione a carico del marito.
La domanda si fonderebbe su asserite violenze e maltrattamenti posti in essere dal marito nei confronti della ricorrente in costanza di matrimonio. Di dette circostanze la ricorrente non ha fornito alcuna prova. La stessa, infatti, nel corso del presente procedimento, non ha formulato alcuna istanza istruttoria. A ciò si aggiunga che il procedimento penale nei confronti del sig. è stato archiviato P_
pagina 8 di 14 dal GIP anche a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione del PM (doc. 56 di parte convenuta).
La domanda non può dunque trovare accoglimento e deve essere rigettata.
Sulla domanda di decadenza, sull'affidamento e sulla collocazione dei minori
Il presente procedimento è caratterizzato dal fatto che la ricorrente, dal mese di agosto 2022, prima ancora dello svolgimento dell'udienza presidenziale nell'ambito di un procedimento instaurato per volontà della stessa appena due mesi prima, si è allontanata con i figli portandoli, nonostante il dissenso paterno, con sé nelle Filippine, lontani dal padre, dal loro centro di interessi e dal mondo sino ad allora dagli stessi conosciuto.
Tale allontanamento ha impedito qualsiasi accertamento nell'ambito del presente procedimento, sia in ordine alle capacità genitoriali, sia alla volontà dei minori.
Ciò che è certo è che, a seguito del trasferimento, il padre è stato estraniato completamente dalla vita dei minori. Ciò è emerso chiaramente dai tentativi fatti, anche da questo giudice mediante ben due udienze da remoto (in data 29.02.2024 e 9.05.2024), di mediare fra i genitori.
La madre aveva dapprima iscritto i figli presso un istituto scolastico internazionale nelle Filippine, ma quando apprendeva che il marito era riuscito a mettersi in contatto con il corpo docente cambiava loro scuola, scegliendo un istituto che pare non essere riconosciuto e con cui il sig. non è mai P_
riuscito a mettersi in contatto. Da informazioni apprese dal convenuto, la scuola ove attualmente risulterebbero iscritti i minori, la Living Saints, con sede nelle Filippine, è un centro di supporto per la scuola domiciliare, senza classi determinate e senza insegnati e compagni di classe.
Nonostante gli impegni della madre a far sentire telefonicamente i figli con il padre, inoltre, continua ad essere impedito al sig. di mettersi in contatto con i minori (cfr doc 57 di parte convenuta). P_
Da quanto riferito dal resistente, inoltre, dai contatti avuti con i parenti della moglie emergerebbe che i figli trascorrano le giornate in casa, senza contatti con l'esterno.
Quanto alle relazioni psicologiche depositate da parte ricorrente, trattasi di documenti di parte redatti quando già i minori erano stati allontanati da tempo dal padre con cui non avevano più contatti e privi di rilevanza in questa sede: non è stato, infatti, possibile, a causa del comportamento materno,
pagina 9 di 14 verificare lo stato di salute psicofisico dei minori e della madre a mezzo di consulenti terzi ed imparziali ed in assenza di eventuali condizionamenti materni sui figli.
I predetti gravissimi comportamenti posti in essere dalla madre in danno dei figli minori, giustificano l'accoglimento della domanda di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e Per_1 Per_2
La decadenza dalla responsabilità genitoriale è disciplinata dall'art. 330, cod. civ. secondo il quale può
essere pronunciata quando il genitore vìola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figli.
La pronuncia di decadenza richiede esigenze di tutela dell'incolumità dei minori derivanti dalla condotta pregiudizievole del genitore;
dunque, il presupposto è la grave violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale, prescindendo in linea generale dal concreto pericolo di reiterazione del comportamento lesivo o dalla coscienza di tale lesività.
Trattasi di misura estrema e protettiva verso i figli, con carattere “sanzionatorio” per gli inadempimenti già commessi dal genitore, ma anche potenzialmente “preventivo”, in quanto mirante ad evitare la ripetizione dei danni già causati o la protrazione dei loro effetti.
Nel caso di specie il comportamento posto in essere dalla madre, che ha completamente allontanato i figli dal padre e dal loro habitat sociale e relazionale, impedendo ogni contatto degli stessi con l'altro genitore ed estromettendo quest'ultimo dalla loro vita, non garantendo ai minori una corretta educazione, integra certamente una grave violazione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale che giustificano la dichiarazione di decadenza come richiesta dalla curatrice speciale.
Conseguentemente, si ritiene che i figli minori debbano essere affidati al padre, demandando allo stesso altresì le decisioni di maggiore importanza per i minori, con residenza anagrafica e dimora abituale presso tale genitore.
Quanto ai rapporti con la madre, dal momento in cui i minori faranno rientro in Italia, si dispone che gli incontri possano avvenire esclusivamente alla presenza di un educatore, secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali competenti, onde scongiurare nuovi comportamenti illeciti da parte della OR a danno dei minori. Pt_1
Mantenimento dei minori pagina 10 di 14 In ordine alle questioni economiche, deve evidenziarsi come nessuna parte sia stata diligente nel depositare la documentazione reddituale richiesta.
Il sig. , in ogni caso, ha documentato redditi mensili netti pari ad euro 12.600 circa (su 12 P_
mensilità, cfr CU 2024).
La OR come da ultimo allegato dal convenuto in comparsa conclusionale e non Pt_1
specificatamente contestato dalla ricorrente in memroia di replica, proviene da una nota famiglia aristocratica delle Filippine ed il padre era un noto avvocato e uomo d'affari che ha ricoperto importanti ruoli professionali. La ricchezza famigliare, con la morte del padre, si è trasferita ai figli, tra cui, la ricorrente. L'eredità comprenderebbe:
-casa familiare nel villaggio di Bel Air (KA-Manila), ossia un immobile di tre piani, ricostruito ex novo circa 5 anni fa, e che si compone di oltre 1.000 mq., con annessa una piscina, per un valore non inferiore a 3.000.000,00/4.000.000,00 di euro;
-diversi appezzamenti di terreno, di cui uno, quello di Baguio, recentemente venduti per circa
300.000,00 euro;
- un appezzamento agricolo di oltre 45.000 mq a Quezon Province;
-conto corrente bancario di circa 440.000,00 euro;
-quote in società per azioni quali KA Finance Corporation, Società di Sviluppo Amalgamated
Development e AR Development Corporation che, tra l'altro, posseggono diversi beni immobiliari come, ad esempio, il Multinational Ban-corporation Centre, grattacielo nel quartiere centrale degli affari di KA, oltre agli investimenti per la Primus Mega Realty and Development
Corporation, proprietaria di immobili che producono reddito da locazione, con un capitale di circa
200.000,00 euro.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il collegio che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento diretto dei figli quando li ha con sé e che le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Torino, dovranno essere suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Sul contributo al mantenimento del coniuge.
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a pagina 11 di 14 disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf.
Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Alla luce di ciò, valutate le disponibilità dei coniugi come sopra indicate, il Collegio ritiene che nulla sia dovuto dal resistente alla moglie a titolo di assegno di mantenimento.
Spese di giudizio
Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (scaglione da
26.000 a 52.000 euro, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), della difficoltà della causa, delle questioni trattate e della durata del giudizio.
Le spese sostenute dal curatore speciale, come liquidate in dispositivo tenuto conto degli importi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (scaglione da 26.000 a 52.000 euro,
ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), della difficoltà della causa, delle questioni trattate e della durata del giudizio, devono essere poste a carico di parte ricorrente essendosi la nomina resa necessaria a causa del comportamento tenuto dalla madre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; RO
pagina 12 di 14 RIGETTA la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
DICHIARA la sig.ra decaduta dall'esercizio della responsabilità Parte_1
genitoriale in favore dei figli e ON [...]
, nati il 13.9.2011; Persona_2
AFFIDA i minori in via esclusiva al padre sig. RO P_
, demandando al medesimo altresì le decisioni di maggior interesse per i minori e disponendo
[...]
che gli stessi abbiano residenza anagrafica e dimora abituale presso il padre;
DISPONE che la madre, dal momento in cui i minori faranno rientro in Italia, possa incontrare i figli esclusivamente alla presenza di un educatore, secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali competenti;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento dei minori quando li ha con sé;
DISPONE che le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino vengano sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento per la OR;
Pt_1
CONDANNA a rimborsare a Parte_1 RO
le spese di lite, che si liquidano, ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in
[...]
complessivi € 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, €
1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%,
IVA, CPA e accessori di legge.
pagina 13 di 14 CONDANNA a pagare in favore dello Stato le spese di lite sostenute Parte_1
dal curatore speciale Avv. Dutto, che si liquidano, ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi
€ 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso in Torino, il 28.02.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11686/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Ingrid Lapiccirella Parte_1
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. Andrea De RO
Pasquale
-resistente-
nonché
AVV. LAURA DUTTO nella qualità di curatrice speciale dei minori
[...]
e ON Persona_2
-terzo intervenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
pagina 1 di 14 - Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
in considerazione del grave pregiudizio che la Sig.ra subirebbe con il rientro in Italia a causa Pt_1
delle gravi condotte messe in atto dal Sig. contro l'integrità fisica e morale della moglie P_
- Revocare l'affido esclusivo al padre, disposto con i provvedimenti temporanei ed urgenti e disporre
l'affido dei minori e alla madre, con collocazione presso la casa familiare materna, Per_1 Per_2
stabilendo un regime di contatti tra i minori ed il padre al fine di mantenere e coltivare una relazione
costante;
Considerato che il Sig. non ha fornito alcuna busta paga né altri documenti relativi alla sua P_
situazione economico-patrimoniale e che, per quanto a conoscenza della moglie, la remunerazione
annua, comprensiva di bonus annuale e benefits è ben più alta rispetto a quella dichiarata
- Disporre indagini a mezzo della Polizia Tributaria, al fine di conoscere l'esatta situazione reddituale
del Sig. , di cui la moglie è stata volontariamente tenuta all'oscuro, per determinare un assegno P_
in favore della moglie e dei figli che, sulla base dell'alto tenore di vita sino ad ora tenuto, viene così
quantificato:
- Porre a carico del Sig. un assegno mensile a titolo di mantenimento dei figli, di € 10.000,00 P_
da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
già comprensivo del 100% delle spese extra, in considerazione delle evidenti difficoltà della madre a
relazionarsi ogni mese con il marito e la sua impossibilità economica, ad anticipare qualunque tipo di
spesa a causa della totale mancanza di reddito;
- Porre a carico del marito un assegno mensile a titolo di mantenimento della moglie di € 7.000,00 da
corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Con il favore delle spese e degli onorari di causa.
Per parte resistente
voglia l'ILL.MO TRIBUNALE, respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa:
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1) …Omissis…
2) disporre che nessun contributo di mantenimento è dovuto alla moglie;
pagina 2 di 14 3) disporre l'affidamento super esclusivo dei figli minori e in capo al padre, tenuto conto Per_1 Per_2
dei comportamenti materni e delle condizioni psichiche in cui la sig.ra attualmente versa, così Pt_1
come emerse in sede di compari-zione delle parti in via telematica e per avere la stessa totalmente disatteso l'impegno assunto in quella sede (udienza del 29.2.2024) di permettere un dia-logo padre-
figli, almeno telefonico;
4) disporre la fissazione della residenza e collocazione principale dei minori presso il padre, che li
manterrà quale genitore collocatario non appena gli stessi rientreranno in Italia, e con facoltà per la
madre di vederli secondo il desiderio dei medesimi, previa comunicazione tra i genitori e, in ogni caso,
secondo il calendario che l'Ill.mo Tribunale riterrà di disporre;
5) disporre un percorso di sostegno personale e alla genitorialità per la sig.ra all'esito del Pt_1
quale si dovrà conoscere la trattabilità o non trattabilità della stessa, anche per poter eventualmente
ritornare ad un affidamento con-diviso dei figli;
6) assegnare la casa coniugale sita in Chieri, strada Baldissero n. 196, con gli ar-redi che la
compongono, al sig. , siccome affidatario della prole;
P_
7) disporre che la sig.ra contribuisca alle spese extra per i figli corrispondendo al sig. , Pt_1 P_
padre affidatario, il 50% delle stesse, come da Protocollo d'Intesa magistrati e avvocati del Tribunale
di Torino del 15 marzo 2016;
8) statuire il luogo di residenza stabile dei minori in Italia ordinando il rientro de-gli stessi nel
territorio italiano, e il divieto all'espatrio degli stessi, in mancanza di esplicito e formale consenso del
padre affidatario.
9) …Omissis...
Con reiterazione di tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, VI comma, nn. 1, 2 e
3, c.p.c., nei limiti di quanto non ammesso e opposizione a quelle avversarie nonché alla produzione
documentale del 29.12.2023 con riferimento agli allegati dal 96 al 100, tardiva e non autorizzata
dall'Ill.mo Tribunale.
In ogni caso con il favore delle spese, diritti e onorari del giudizio.
Per il curatore speciale
Voglia il Tribunale di Torino,
pagina 3 di 14 respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare l'ordine di rientro dei minori presso il padre;
confermare l'affidamento c.d. esclusivo rafforzato ex art. 337 quater, terzo comma, Cod. Civ. dei
minori al padre;
dichiarare la madre decaduta dalla responsabilità genitoriale sui figli ai sensi dell'art. 330 Cod. Civ.
Per il Pubblico Ministero
Nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 RO
contraevano matrimonio a Vienna in data 29/11/2004.
Dal matrimonio sono nati i figli: e in data 13/9/2011. ON Persona_2
Con ricorso depositato in data 21/06/2022 chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano entrambe le parti. Per parte ricorrente compariva solo il difensore. Nel mese di settembre 2022, infatti, la ricorrente si era già allontanata dall'Italia, recandosi nelle Filippine unitamente ai figli.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data12.12.2022,
assumeva i provvedimenti provvisori e disponeva il passaggio alla fase istruttoria. In particolare,
affidava i figli minori al padre con assegnazione della casa coniugale, prevedeva un calendario di visita madre-figli, prevedeva il divieto di vacanze all'estero salvo il consenso di entrambi i genitori, il mantenimento dei minori in capo al padre, un contributo al mantenimento in favore della ricorrente per euro € 2500,00 mensili, la prosecuzione della presa in carico da parte dei servizi sociali e della NPI.
Nominava curatrice speciale dei minori l'avv. Laura Dutto.
La curatrice speciale si costituiva in data 23.02.2023, evidenziando la necessità che la madre riconducesse i minori in Italia, luogo di loro residenza abituale.
Avanti al Giudice Istruttore nominato le parti si costituivano.
L'istruttoria si svolgeva mediante indagine psicosociale ed acquisizione documentale. In particolare,
venivano versati in atti la richiesta di archiviazione e poi il decreto di archiviazione del procedimento pagina 4 di 14 penale per il reato di cui all'art. 572, 483 cp nei confronti del convenuto e l'avviso della conclusione delle indagini preliminari nel procedimento per il reato di cui all'art. 574 bis cp nei confronti della ricorrente.
Alla luce delle restituzioni dei servizi sociali, il Giudice disponeva la trasmissione delle stesse al PM, che concludeva chiedendo l'affidamento esclusivo al padre.
All'udienza del 29/02/2024 mediante collegamento da remoto sulla piattaforma Teams venivano sentite le parti congiuntamente ai loro difensori. All'esito veniva disposto un rinvio dell'udienza con le medesime modalità al 09/05/2024 per verificare la collaborazione e le volontà della madre quanto ai contatti giornalieri padre-figli.
All'udienza del 03/10/2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di separazione, in forza dell'art. 3
del Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi, al momento dell'introduzione del presente giudizio, si trovava in Italia.
Peraltro, è stata la stessa ricorrente ad individuare la giurisdizione del giudice italiano depositando il ricorso innanzi all'intestato Tribunale. A ciò si aggiunga che il regolamento UE n. 2019/1111 del
Consiglio è diretto ad istituire norme uniformi di conflitto in materia di separazione e di divorzio per assicurare una libera circolazione delle persone quanto più ampia possibile. Di conseguenza, il regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che, secondo il dodicesimo considerando del regolamento n. 1347/2000, si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza (Corte Giustizia dell'Unione Europea, sent. 29 novembre 2007, causa C-68/07),
così come evidentemente esistente nel caso in esame.
pagina 5 di 14 Va, invece, riconosciuta l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della legge italiana ai sensi dell'art. 8
comma 1, lett. d) del Regolamento (UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010. In assenza di una scelta ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento, infatti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Anche la predetta normativa ha carattere universale in forza dell'art. 4 che recita: “La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante”.
Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, comprendente l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita, sussiste la giurisdizione italiana, in forza del disposto di cui all'art. 7 del Regolamento 2019/1111, a mente del quale “Le autorità giurisdizionali di
uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un
minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi” (cfr. in giurisprudenza, Cassazione n. 30646\2011, Corte di Giustizia 16.7.2015 n. 479 su rinvio della Corte di
Cassazione Italiana, Cass. S.U. n. 27091\2017).
Con riferimento alla legge applicabile rileva il Collegio come, fermo il disposto dell'art. 36 della L. 31
maggio 1995, n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale,
alla legge nazionale del figlio), in aderenza alla più recente giurisprudenza (da ultimo, Cass. SU 19
gennaio 2017 n. 1310), i provvedimenti incidenti sulla responsabilità dei genitori, perseguendo una finalità di protezione del minore, rientrino nel campo di applicazione dell'art. 42 della L. 31 maggio
1995, n. 218, il quale rinvia ancora alla precedente Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 che attribuisce la competenza, per l'adozione delle misure in materia di protezione, alle autorità dello Stato
di residenza abituale del minore. Peraltro, è nel frattempo intervenuta, ad opera della L. 18 giugno
2015, n. 101 , la ratifica della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 "sulla competenza, la legge
applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e
di misure di protezione dei minori", in vigore in Italia dall'1 gennaio 2016 (per effetto del deposito, in data 30.9.2015, dello strumento di ratifica, ai sensi dell'art. 61, par. 2, lett. a).
Gli artt. 16 e 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 rinviano direttamente, per quanto riguarda la disciplina dell'attribuzione e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alla legge dello
Stato di residenza abituale del minore.
pagina 6 di 14 Nella fattispecie concreta, poiché i minori risiedevano stabilmente in Italia al momento della presentazione del ricorso, salvo essere stati trasferiti dalla madre in altro Paese dopo alcuni mesi dall'instaurazione del giudizio, peraltro senza consenso paterno, risulta applicabile la legge italiana.
Troverebbe in ogni caso applicazione la legge italiana anche in forza dell'art. 36 bis della L. 31 maggio
1995, n. 218, introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 , in vigore dal 7.2.2014, a norma del quale, "nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano
che: a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;
b) stabiliscono il dovere di
entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
c) attribuiscono al giudice il potere di
adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte
pregiudizievoli per il figlio".
Si tratta, infatti, di una norma di applicazione necessaria, che impone di applicare inderogabilmente i principi del diritto italiano - rispetto alle disposizioni della legge straniera richiamate dalle norme di conflitto - nella materia della responsabilità genitoriale e degli obblighi, di entrambi i genitori, di mantenimento dei figli.
La competenza a decidere sulla responsabilità genitoriale attrae la domanda di mantenimento per la prole minorenne, con la conseguenza che va ritenuta la giurisdizione italiana anche con riferimento a tale istanza (cfr. art. 7 Reg. UE 2019\1111 e art 3 Reg. CE n. 4 del 2009 sub lett. d;
Corte di Giustizia n
479\2015: secondo la Corte di Giustizia qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di una controversia sul vincolo coniugale e un altro sia chiamano sull'azione relativa alla responsabilità
genitoriale, la domanda di natura alimentare relativa ai figli minori è accessoria a quella riguardante la responsabilità genitoriale, così dovendosi interpretare la nozione euro-unitaria di accessorietà derivante dalla lettura coordinata delle lett. c) e d) del Regolamento CE n.4 del 2009).
Questo Tribunale ha giurisdizione altresì in ordine alla domanda di mantenimento del coniuge, ai sensi dell'art. 3 reg. 4/09, in quanto il creditore risiede abitualmente in Italia;
per la determinazione delle legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti dell'ex coniuge, occorre riferirsi all'articolo
5 del Protocollo dell'Aja 2007 nel quale è richiamato il principio generale di cui all'art 3 del citato
Protocollo (applicazione della legge del luogo di residenza abituale del creditore alimentare). Nel caso pagina 7 di 14 in esame la ricorrente, creditrice, al momento dell'instaurazione del giudizio risiedeva stabilmente in
Italia.
Infine, alla domanda sull'addebito appare applicabile l'art. 3 del reg. 2201/2003 (oggi sostituito dal reg.
2019/1111) come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente che ha chiarito: “Si deve tuttavia rilevare
come, nel nostro sistema, la richiesta di addebito pur costituendo una domanda autonoma e soltanto
eventuale (v. Cass. Sez. un.
3.12.2001 n. 15248, Cass. Sez. un.
4.12.2001 n. 15279, Cass.
8.2.2006 n.
2818, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 30.3.2012 n. 5173, Cass. 22.1.2014 n. 1278) - risulti
inscindibilmente connessa alla domanda di separazione personale, tanto da non poter essere proposta
in un diverso giudizio (v. Cass. 30.7.1999 n. 8272, Cass. 29.3.2005 n. 6625… La dichiarazione di
addebito prevista dall'art 151, 2° comma, cc si pone, infatti, come una variante dell'accertamento della
improseguibilità della convivenza, ossia come una modalità accessoria della pronuncia della
separazione (v. Cass.
7.12.1994 n. 10512, Cass. 17.3.1995 n. 3098) Da ciò consegue che la richiesta di
addebito non appare assoggettabile, nell'ordinamento processuale vigente, a norme sulla giurisdizione
diverse da quelle previste (nella specie, dal Regolamento CE n. 2201/2003) per la domanda principale
di separazione personale” (v. fra le altre Trib. Belluno 30.12.2011 in Foro it. 2012, I, 939, e in Riv.
Dir. Int. Priv. Proc., 2012, 452).
Domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione a carico del marito.
La domanda si fonderebbe su asserite violenze e maltrattamenti posti in essere dal marito nei confronti della ricorrente in costanza di matrimonio. Di dette circostanze la ricorrente non ha fornito alcuna prova. La stessa, infatti, nel corso del presente procedimento, non ha formulato alcuna istanza istruttoria. A ciò si aggiunga che il procedimento penale nei confronti del sig. è stato archiviato P_
pagina 8 di 14 dal GIP anche a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione del PM (doc. 56 di parte convenuta).
La domanda non può dunque trovare accoglimento e deve essere rigettata.
Sulla domanda di decadenza, sull'affidamento e sulla collocazione dei minori
Il presente procedimento è caratterizzato dal fatto che la ricorrente, dal mese di agosto 2022, prima ancora dello svolgimento dell'udienza presidenziale nell'ambito di un procedimento instaurato per volontà della stessa appena due mesi prima, si è allontanata con i figli portandoli, nonostante il dissenso paterno, con sé nelle Filippine, lontani dal padre, dal loro centro di interessi e dal mondo sino ad allora dagli stessi conosciuto.
Tale allontanamento ha impedito qualsiasi accertamento nell'ambito del presente procedimento, sia in ordine alle capacità genitoriali, sia alla volontà dei minori.
Ciò che è certo è che, a seguito del trasferimento, il padre è stato estraniato completamente dalla vita dei minori. Ciò è emerso chiaramente dai tentativi fatti, anche da questo giudice mediante ben due udienze da remoto (in data 29.02.2024 e 9.05.2024), di mediare fra i genitori.
La madre aveva dapprima iscritto i figli presso un istituto scolastico internazionale nelle Filippine, ma quando apprendeva che il marito era riuscito a mettersi in contatto con il corpo docente cambiava loro scuola, scegliendo un istituto che pare non essere riconosciuto e con cui il sig. non è mai P_
riuscito a mettersi in contatto. Da informazioni apprese dal convenuto, la scuola ove attualmente risulterebbero iscritti i minori, la Living Saints, con sede nelle Filippine, è un centro di supporto per la scuola domiciliare, senza classi determinate e senza insegnati e compagni di classe.
Nonostante gli impegni della madre a far sentire telefonicamente i figli con il padre, inoltre, continua ad essere impedito al sig. di mettersi in contatto con i minori (cfr doc 57 di parte convenuta). P_
Da quanto riferito dal resistente, inoltre, dai contatti avuti con i parenti della moglie emergerebbe che i figli trascorrano le giornate in casa, senza contatti con l'esterno.
Quanto alle relazioni psicologiche depositate da parte ricorrente, trattasi di documenti di parte redatti quando già i minori erano stati allontanati da tempo dal padre con cui non avevano più contatti e privi di rilevanza in questa sede: non è stato, infatti, possibile, a causa del comportamento materno,
pagina 9 di 14 verificare lo stato di salute psicofisico dei minori e della madre a mezzo di consulenti terzi ed imparziali ed in assenza di eventuali condizionamenti materni sui figli.
I predetti gravissimi comportamenti posti in essere dalla madre in danno dei figli minori, giustificano l'accoglimento della domanda di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e Per_1 Per_2
La decadenza dalla responsabilità genitoriale è disciplinata dall'art. 330, cod. civ. secondo il quale può
essere pronunciata quando il genitore vìola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figli.
La pronuncia di decadenza richiede esigenze di tutela dell'incolumità dei minori derivanti dalla condotta pregiudizievole del genitore;
dunque, il presupposto è la grave violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale, prescindendo in linea generale dal concreto pericolo di reiterazione del comportamento lesivo o dalla coscienza di tale lesività.
Trattasi di misura estrema e protettiva verso i figli, con carattere “sanzionatorio” per gli inadempimenti già commessi dal genitore, ma anche potenzialmente “preventivo”, in quanto mirante ad evitare la ripetizione dei danni già causati o la protrazione dei loro effetti.
Nel caso di specie il comportamento posto in essere dalla madre, che ha completamente allontanato i figli dal padre e dal loro habitat sociale e relazionale, impedendo ogni contatto degli stessi con l'altro genitore ed estromettendo quest'ultimo dalla loro vita, non garantendo ai minori una corretta educazione, integra certamente una grave violazione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale che giustificano la dichiarazione di decadenza come richiesta dalla curatrice speciale.
Conseguentemente, si ritiene che i figli minori debbano essere affidati al padre, demandando allo stesso altresì le decisioni di maggiore importanza per i minori, con residenza anagrafica e dimora abituale presso tale genitore.
Quanto ai rapporti con la madre, dal momento in cui i minori faranno rientro in Italia, si dispone che gli incontri possano avvenire esclusivamente alla presenza di un educatore, secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali competenti, onde scongiurare nuovi comportamenti illeciti da parte della OR a danno dei minori. Pt_1
Mantenimento dei minori pagina 10 di 14 In ordine alle questioni economiche, deve evidenziarsi come nessuna parte sia stata diligente nel depositare la documentazione reddituale richiesta.
Il sig. , in ogni caso, ha documentato redditi mensili netti pari ad euro 12.600 circa (su 12 P_
mensilità, cfr CU 2024).
La OR come da ultimo allegato dal convenuto in comparsa conclusionale e non Pt_1
specificatamente contestato dalla ricorrente in memroia di replica, proviene da una nota famiglia aristocratica delle Filippine ed il padre era un noto avvocato e uomo d'affari che ha ricoperto importanti ruoli professionali. La ricchezza famigliare, con la morte del padre, si è trasferita ai figli, tra cui, la ricorrente. L'eredità comprenderebbe:
-casa familiare nel villaggio di Bel Air (KA-Manila), ossia un immobile di tre piani, ricostruito ex novo circa 5 anni fa, e che si compone di oltre 1.000 mq., con annessa una piscina, per un valore non inferiore a 3.000.000,00/4.000.000,00 di euro;
-diversi appezzamenti di terreno, di cui uno, quello di Baguio, recentemente venduti per circa
300.000,00 euro;
- un appezzamento agricolo di oltre 45.000 mq a Quezon Province;
-conto corrente bancario di circa 440.000,00 euro;
-quote in società per azioni quali KA Finance Corporation, Società di Sviluppo Amalgamated
Development e AR Development Corporation che, tra l'altro, posseggono diversi beni immobiliari come, ad esempio, il Multinational Ban-corporation Centre, grattacielo nel quartiere centrale degli affari di KA, oltre agli investimenti per la Primus Mega Realty and Development
Corporation, proprietaria di immobili che producono reddito da locazione, con un capitale di circa
200.000,00 euro.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il collegio che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento diretto dei figli quando li ha con sé e che le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Torino, dovranno essere suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Sul contributo al mantenimento del coniuge.
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a pagina 11 di 14 disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf.
Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Alla luce di ciò, valutate le disponibilità dei coniugi come sopra indicate, il Collegio ritiene che nulla sia dovuto dal resistente alla moglie a titolo di assegno di mantenimento.
Spese di giudizio
Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (scaglione da
26.000 a 52.000 euro, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), della difficoltà della causa, delle questioni trattate e della durata del giudizio.
Le spese sostenute dal curatore speciale, come liquidate in dispositivo tenuto conto degli importi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (scaglione da 26.000 a 52.000 euro,
ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), della difficoltà della causa, delle questioni trattate e della durata del giudizio, devono essere poste a carico di parte ricorrente essendosi la nomina resa necessaria a causa del comportamento tenuto dalla madre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; RO
pagina 12 di 14 RIGETTA la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
DICHIARA la sig.ra decaduta dall'esercizio della responsabilità Parte_1
genitoriale in favore dei figli e ON [...]
, nati il 13.9.2011; Persona_2
AFFIDA i minori in via esclusiva al padre sig. RO P_
, demandando al medesimo altresì le decisioni di maggior interesse per i minori e disponendo
[...]
che gli stessi abbiano residenza anagrafica e dimora abituale presso il padre;
DISPONE che la madre, dal momento in cui i minori faranno rientro in Italia, possa incontrare i figli esclusivamente alla presenza di un educatore, secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali competenti;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento dei minori quando li ha con sé;
DISPONE che le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino vengano sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento per la OR;
Pt_1
CONDANNA a rimborsare a Parte_1 RO
le spese di lite, che si liquidano, ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in
[...]
complessivi € 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, €
1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%,
IVA, CPA e accessori di legge.
pagina 13 di 14 CONDANNA a pagare in favore dello Stato le spese di lite sostenute Parte_1
dal curatore speciale Avv. Dutto, che si liquidano, ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi
€ 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso in Torino, il 28.02.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
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