Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Viola Mario, ricorrente;
Parte_1
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, opposto;
e in persona del rappresentante legale in Controparte_2 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Lara Valzano, opposto;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 22.9.2023, ha proposto opposizione Parte_1 alla intimazione di pagamento n. 05920229004562037000 notificata da
[...]
in relazione ai crediti di cui ai seguenti titoli: Controparte_3
a) Avviso di addebito n. 3520120002379851000, asseritamente notificato il 10/10/2012, CP_ per il presunto mancato pagamento di contributi IVS, ente impositore sede di Lecce, relativo agli anni 2011, per euro 1.122,20; b) Avviso di addebito n. 35920120003096759000, asseritamente notificato il 06/12/2012, CP_ per il presunto mancato pagamento di contributi IVS, ente impositore sede di Lecce, relativo all'anno 2012, per euro 1.196,05; c) Avviso di addebito n. 35920130001008686000, asseritamente notificato il 17/04/2013, CP_ per mancato pagamento di contributi IVS, ente impositore sede di Lecce, relativo agli anni
2011,2012 per euro 2.269,37; d) Avviso di addebito n. 35920130002409653000, asseritamente notificato il 14/12/2013 CP_ per il presunto mancato pagamento di contributi IVS, ente impositore sede di Lecce, relativo all'anno 2012 per euro 2.337,26; e) Avviso di addebito n. 35920140001795028000, asseritamente notificato il 19/09/2014, CP_ per il presunto mancato pagamento dei contributi IVS, ente impositore sede di Lecce, relativo agli anni 2013 e 2014, per euro 1.254,05;
f) Avviso di addebito n. 35920140004487475000, asseritamente notificato il 19/01/2015, per il presunto mancato pagamento dei contributi IVS, relativo all'anno 2014, ente impositore CP_ sede di Lecce, per euro 2.541,97;
g) Avviso di addebito n. 35920150000109582000, asseritamente notificato il 13/05/2015, CP_ per il presunto mancato pagamento dei contributi IVS, ente impositore sede di Lecce, relativo all'anno 2013 e 2014, per euro 3.183,71; h) Avviso di addebito n. 35920150000715100000, asseritamente notificato il 22/09/2015, CP_ per il presunto mancato pagamento dei contributi IVS, ente impositore sede di Lecce, relativo all'anno 2014 e 2015, per euro 1.240,85; i) Avviso di addebito n. 35920160000304057000, asseritamente notificato il 20/04/2016, CP_ per il presunto mancato pagamento dei contributi IVS, ente impositore sede di Lecce, relativo all'anno 2015 e 2016, per euro 2.445,98;
1
k) Avviso di addebito n. 35920170001422767000, asseritamente notificato il 03/10/2017, CP_ per il presunto mancato pagamento dei contributi IVS, ente impositore sede di Lecce, relativi agli anni 2016 e 2017, per euro 4.729,01;
l) Avviso di addebito n. 35920180000706246000, asseritamente notificato il 04/07/2018, CP_ per il presunto mancato pagamento dei contributi IVS, ente impositore sede di Lecce, relativi agli anni 2017, per euro 3.475,37;
m) Avviso di addebito n. 35920180003872286000, asseritamente notificato il 21/09/2019, CP_ per il presunto mancato pagamento dei contributi IVS, ente impositore sede di Lecce, relativi agli anni 2017, per euro 2.284,40;
n) Avviso di addebito n. 3592019000838853000, asseritamente notificato il 25/06/2019, CP_ per il presunto mancato pagamento dei contributi IVS, ente impositore sede di Lecce, relativi agli anni 2018, per euro 2.261,92; o) Avviso di addebito n. 35920190004047353000, asseritamente notificato il 05/12/2019, CP_ per il presunto mancato pagamento dei contributi IVS, ente impositore sede di Lecce, relativi agli anni 2019, per euro 2.218,54. Con la suddetta opposizione ha, in particolare, eccepito: 1) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi;
2) la decadenza ex art. 25 D. Lgs. n. 46/99; 3) l'infondatezza nel merito delle pretese creditorie azionate;
4) la prescrizione quinquennale dei crediti. L' e , costituitisi, hanno contestato nel merito CP_1 Controparte_2 la fondatezza delle deduzioni avversarie e hanno concluso per il rigetto dell'opposizione. Con note di trattazione scritta depositate il 10.4.2025, l' ha puntualizzato CP_1 quanto segue: “l'Ufficio amministrativo fa presente che sono stati annullati totalmente gli AVA di cui alle lettere m, n e o del ricorso e parzialmente l'AVA di cui alla lettera l e che la circostanza del fallimento e la cessazione dei requisiti per l'iscrizione nella Gestione non sono mai stati oggetto di comunicazione all' nonostante la regolare CP_1 notifica degli avvisi di addebito, con conseguente aggravio di adempimenti a carico dell' . Si allega la documentazione inerente alla cancellazione in autotutela del Pt_2 signor dalla Gestione Commercianti alla data del 23.6.2017 per fallimento, con Pt_1 conseguente annullamento degli avvisi di addebito di competenza successiva”. Istruita in via documentale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata, quindi, decisa in data odierna per il tramite della presente sentenza.
Ricostruita la vicenda litigiosa nei termini che precedono, è in primo luogo da dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla parte della domanda che involge la contribuzione correlata alla iscrizione del nella gestione commercianti, Pt_1 pretesa dall' in relazione al periodo successivo al 23.6.2017, essendo stata in via CP_1 amministrativa disposta la relativa cancellazione, con conseguente annullamento degli addebiti di competenza successiva a tale data. Tanto premesso è poi da ritenere infondata la doglianza che involge l'asserita mancata notifica dei titoli prodromici, laddove la documentazione prodotta dall' CP_1 appunto, comprova la rituale notifica per il tramite del servizio postale di ciascuno degli avvisi di addebito elencati in premessa. A tale ultimo riguardo, occorre ad ogni buon conto rammentare, alla stregua di quanto del tutto condivisibilmente ribadito da Cassazione civile, sez. lav., 9.2.2022, n.
2 4160, che: “10. la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
11. il regime differenziato della notificazione diretta ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost. n. 175 del 2018); 12. a mente della disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e del D.M. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario (circostanza che, peraltro, nella presente vicenda litigiosa non risulta contestata), senz'altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
13. … pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti)”. Si vedano altresì, sul punto, Cassazione civile, sez. VI , 5.12.2017, n. 29022: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica”; Cassazione civile, sez. VI, 21.2.2020, n. 4556: “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall' art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982 , la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.”; Cassazione civile, sez. VI, 3.9.2019, n. 22058:
“Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell' art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria
3 firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”. Essendovi, quindi, prova della rituale notifica dei titoli in questione non possono che essere dichiarati inammissibili i motivi di opposizione che involgono, sul piano formale, il profilo della decadenza ex art. 25 D. Lgs. n. 46/99, e, sul piano sostanziale il
“difetto assoluto di imposta” e la prescrizione dei crediti eventualmente maturata anteriormente alla notifica delle cartelle e/o degli avvisi di addebito, stante lo spirare del termine di quaranta giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 24 D. L. n. 46/99. Quanto alla perentorietà di tale ultimo termine, occorre, infatti, considerare (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 8931 del 19 aprile 2011) che essa, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, è desumibile dalla finalità di rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo;
tale disciplina, inoltre, “non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso); ciò con la puntualizzazione che, “in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività della opposizione ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi “aliunde”, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto” (vds. Cass. Lav. Sez. 6, ordinanza n. 19226 del 19.7.2018).
Tanto puntualizzato, è, dunque, da esaminare l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dalla parte opponente in relazione al decorso di un termine superiore al quinquennio a far data dalla notifica degli avvisi di addebito. Sotto tale profilo, occorre premettere, che, se per un verso, l'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, sicché l'inutile decorso di detto termine comporta, come detto, l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione, per altro verso, laddove - come in relazione all'eccezione in esame - venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è, appunto, la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, configurandosi la relativa doglianza quale “opposizione all'esecuzione” (come tale non assoggettata ai termini perentori sopra indicati), essa è, in ogni caso, da considerare ammissibile e non può che essere apprezzata nel merito (cfr. Cass. 12 aprile 2002 n. 5279). Occorre, poi, aggiungere, che, in relazione ai crediti per contributi previdenziali di cui si discute, non può che venire in rilievo il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995, non risultando, a tale riguardo, condivisibile la tesi per cui, una volta intervenuta la “irretrattabilità” della cartella di pagamento, operi il termine decennale dell'actio iudicati (vds. Cass. sez. unite, n. 23397/16, che ha, in
4 termini convincenti sul punto chiarito: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine id prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quell'ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dall'1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella CP_1 di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”; vds., altresì, Cassazione civile, sez. VI, 17.3.2020, n. 7409, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lg. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito CP_1 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto ”). Pt_2
Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte opponente risulta fondata con riferimento ai crediti di cui agli avvisi di addebito di cui alle lettere da a) a d) della elencazione di cui in premessa. A tale riguardo, in senso favorevole alla tesi attorea, infatti, milita la risolutiva circostanza che nessun atto interruttivo sia stato documentato in relazione al quinquennio decorrente dalla data di notifica degli atti in questione (risalente, rispettivamente, al 10.10.2012, 6.12.2012, 17.4.2013, 14.12.2013), con il corollario che i relativi crediti non possono che essere dichiarati estinti per intervenuta prescrizione. Ad una diversa soluzione si deve, invece, pervenire con riferimento alle pretese creditorie azionate per il tramite degli ulteriori avvisi di addebito elencati in premessa, laddove dalla documentazione prodotta da Controparte_2 specificatamente risulta che il termine quinquennale che viene in rilievo sia stato validamente e tempestivamente interrotto nel mese di gennaio 2019 per il tramite della notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920189009609783000 e, poi, entro il mese di settembre 2023, per il tramite della notifica della intimazione di pagamento impugnata nell'ambito del presente giudizio. L'accoglimento della opposizione proposta nei circoscritti termini sopra riassunti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 22.9.2023, da Parte_1 nei confronti di ed così provvede:
[...] Controparte_2 CP_1 dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla parte dell'opposizione relativa ai crediti di cui agli avvisi n. 35920180003872286000, n. 3592019000838853000, n.
5 35920190004047353000 e ai crediti pretesi dall' per il tramite dell'avviso n. CP_1
35920180000706246000, in relazione alla contribuzione dovuta sino al 23.6.2017; accoglie l'opposizione proposta per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 05920229004562037000 limitatamente alla parte avente ad oggetto i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 3520120002379851000, n. 35920120003096759000, n. 35920130001008686000, n. 35920130002409653000, dichiarando non dovute dal le somme con essi pretese per intervenuta prescrizione;
rigetta la Pt_1 parte residua dell'opposizione, condannando la parte opponente al pagamento dei crediti di cui agli ulteriori avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata;
spese di lite integralmente compensate. Lecce, 16 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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