Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n.112/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere Consigliere ausiliario
- dr. Maria Filippa Leone
ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto "mansioni superiori_differenze retributive",
tra Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e Appellantedif. da avv. Gaetano Chiavetta e Paolo Federico Fedele
contro rappr. e dif. da avv. Lorenzo Scarano Controparte_1
CP_2, in persona del legale rappresentante p..t. Appellati
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 16 marzo 2020 la Parte 1
[...] in persona del legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 21
,
gennaio 2020 dal Giudice del lavoro di Taranto, con la quale veniva rigettata la domanda del Caparvi di inquadramento in mansioni superiori (dall'Area 3 di appartenenza, livello 4, attualmente rivestita, CCNL per le imprese creditizie, dall'1.1.2014 mansioni di quadro di 4° livello o in via gradata di 1° livello, mentre veniva accolta per quanto di ragione la domanda di corresponsione del lavoro straordinario prestato.
Si è costituito il CP 1 contestando la esattezza del computo del lavoro straordinario prestato e chiedendo per il resto il rigetto dell'appello.
La causa, all'udienza del 22 febbraio 2025, è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
---§§000§§---
E' opportuno sul punto rilevare quanto statuito dal Giudice di primo grado: "Nel merito, la domanda ora in esame è parzialmente fondata. Deve premettersi che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, "il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di avere ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una
-
inversione dell'onere della prova": cfr. Cass. 16.2.2009 n. 3714. Nel caso in esame, sulla base della espletata prova testimoniale, deve ritenersi che, nel periodo all'uopo indicato in ricorso, ovvero dall'1.10.2014 al 31.7.2017, l'istante abbia prestato mediamente un'ora di lavoro oltre il normale orario in tutti i giorni lavorativi settimanali per sei mesi l'anno, in cui si registrava una maggiore attività, e che invece nei restanti sei mesi dell'anno abbia prestato un'ora di lavoro in più soltanto per due o tre giorni a settimana: si veda, in tal senso, la deposizione resa dalla teste responsabile del team di cui facevaTestimone 1 parte l'istante e quindi particolarmente attendibile.
Sulla base dei conteggi attorei, correttamente elaborati e non specificamente contestati, sul punto, da parte convenuta (circa l'onere di specifica contestazione, cfr. Cass. 18.5.2015 n. 10116, Cass. 18.2.2011 n. 4051 e Cass. 19.1.2006 n. 945), ma previa riduzione degli importi ivi determinati in proporzione alla minore quantità di lavoro straordinario emersa all'esito dell'istruttoria, spettano all'istante, al suddetto titolo, euro 13.805,09.
Conclusivamente, deve condannarsi la convenuta società a pagare la suddetta somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38/SU), con decorrenza ex art. 429 co. 3 c.p.c. dal giorno della maturazione dei diritti, nonché alla conseguente regolarizzazione contributiva nei confronti dell
---§§000§§---
Sul punto parte appellante, come si è detto contesta dapprima l'an del dovuto in termini di lavoro straordinario: premesso che l'appellante ha svolto attività lavorativa dal 11.1.1993, ed ora addetto presso la sede di Taranto, affermando che il Tribunale non ha tenuto in conto le difese della banca già spiegate in primo grado, non valutando in particolare la normativa aziendale relativa al Parte 2 con il meccanismo autorizzativo necessario alla legittima prestazione del conseguente riconoscimento economico.
Dal 2012, alla luce della situazione economico-patrimoniale della Pt_1 è direttiva generale quella di limitare il più possibile il ricorso al lavoro straordinario. Con accordo di 2° livello del 2012 la Banca ha concordato con le controparti sindacali diverse misure per il contenimento del costo del lavoro, disponendo in particolare che "Prestazioni aggiuntive/straordinari: limitazione del ricorso alle prestazioni aggiuntive, che saranno richieste dall'Azienda solo nei casi di particolare necessità e urgenza;
in dette particolari ipotesi non saranno autorizzate prestazioni inferiori a 1 ora e per quelle di durata superiore a detto limite frazioni inferiori a 30 minuti (v. documentazione in atti, punto 4 pag. 7).
Tale misura è stata prorogata anche nel successivo Accordo di 2° livello del 2015.
Due mail dell'epoca (11 e 22 gennaio 2013, agli atti) evidenziano la necessità che la preventiva autorizzazione doveva essere fornita dal Direttore operativo previa formale richiesta a mezzo mail, che il teste Tes 2 diretto superiore del caparvi e sentito come teste, non ha riferito di aver richiesto via mail che l'odierno appellante si trattenesse in ufficio oltre l'ordinario orario di lavoro specificando le ragioni di particolare necessità ed urgenza e che tale richiesta sia mai stata autorizzata dal Direttore operativo con la conseguenza che la permanenza in ufficio del CP 1 oltre l'ordinario orario di lavoro non può essere riconosciuta sul piano economico proprio perché non preventivamente richiesta ed autorizzata.
Ad ogni buon conto, con riferimento al quantum, il Giudice di prime cure ha errato nella quantificazione del dovuto.
Invero, al CP 1 sono state autorizzate prestazioni oltre l'orario di lavoro e riconosciute 23 ore cpl di banca ore negli anni 2015 e 2016 (d0c. 10); per tali prestazioni oltre l'orario di lavoro comunque eseguite sino al 2016 sono state regolarmente saldate, mentre la sentenza appellata ha liquidato quelle dall'1.10.2004 al 31.7.2017, mentre al più avrebbe potuto liquidare solo quelle dal 1.1.2017 al 31.7.2017.
Erronei infine i conteggi contenuti nella sentenza di primo grado, perché anche utilizzando i conteggi di parte avversaria ed il medesimo periodo, si perverrebbe correttamente alla liquidazione di € 11.074,28 come da conteggi allegati.
---§§000§§---
Parte appellata Controparte 1 nella propria memoria difensiva, eccepisce in primis che tutte le doglianze contenute nell'atto di appello sono pressochè identiche a quelle rassegnate nella memoria di costituzione in primo grado. Inoltre la al momento del deposito delle note difensive e dell'udienza di Parte 1
, discussione, non ha aveva alcun rilievo in ordine alla domanda di pagamento del lavoro straordinario.
- contesta l'appellato-In questa sede di gravame, ancora la Pt 1 appellante contesta genericamente la contestazione dei conteggi già effettuata in primo grado, limitandosi a rilevane l'erroneità senza entrare nel merito: solo in questa sede d'appello, e per la prima volta, conteggi che non possono non qualificarsi come documenti nuovi, che come è noto non è consentito produrre in sede di appello, con evidente irritualità.
Chiede pertanto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
---§§000§§---
Tutto ciò premesso, rileva questa Corte quanto segue.
Emerge intanto una contraddittorietà interna nella esposizione dell'an e del quantum nella esposizione dell'appellante: se infatti quanto all'an afferma vigorosamente che non vi sono i presupposti perché il Pt 3 possa vantare alcunchè in termini di lavoro straordinario, successivamente nella esposizione del quantum quantifica le possibili spettanze: ci si attenderebbe che la domanda sia formulata in via subordinata, ma di ciò non vi è traccia;
ed ammette la possibilità per il Giudice di riconoscimento del lavoro straordinario.
V'è ancora un altro elemento, assolutamente dirimente per la soluzione della presente controversia: la circostanza, già emersa dalla lettura degli atti da parte di questa Corte ed evidenziata dal patrono di parte appellata, della inammissibile introduzione in sede di appello di documenti nuovi, quali sono i conteggi della per la prima volta prodotti in sede di Parte 1 gravame e dunque inammissibili. La sentenza di primo grado, nella parte motivazionale relativa al lavoro straordinario, risulta a giudizio di questa Corte accuratamente motivata, in quanto il Giudice di prime cure, oltre alla lettura degli atti, ha tenuto pienamente conto delle risultanze della prova testimoniale (come peraltro accuratamente sintetizzata nella memoria difensiva di questo grado di appello) per giungere alla valutazione della effettività del lavoro straordinario prestato, evidentemente tenendo anche conto di pagamenti versati dalla Pt 1 ma ad altro titolo (ed in tal senso appare corretta la considerazione in questa sede di appello formulata dall'appellato, e cioè la presenza di una “banca delle ore" e dunque l'erogazione di somme a titolo diverso dal lavoro straordinario).
E sulla scorta degli elementi acquisiti ("Nel caso in esame, sulla base della espletata prova testimoniale, deve ritenersi che, nel periodo all'uopo indicato in ricorso, ovvero dall'1.10.2014 al 31.7.2017, l'istante abbia prestato mediamente un'ora di lavoro oltre il normale orario in tutti i giorni lavorativi settimanali per sei mesi l'anno, in cui si registrava una maggiore attività, e che invece nei restanti sei mesi dell'anno abbia prestato un'ora di lavoro in più soltanto per due o tre giorni a settimana: si veda, in tal senso, la deposizione resa dalla teste Testimone 1 responsabile del team di cui faceva parte l'istante e quindi particolarmente attendibile"), e "Sulla base dei conteggi attorei, correttamente elaborati e non specificamente contestati, sul punto, da parte convenuta (circa l'onere di specifica contestazione, cfr. Cass. 18.5.2015 n. 10116, Cass. 18.2.2011 n. 4051 e Cass. 19.1.2006 n. 945), ma previa riduzione degli importi ivi determinati in proporzione alla minore quantità di lavoro straordinario emersa all'esito dell'istruttoria, spettano all'istante, al suddetto titolo, euro 13.805,09" ha correttamente definito la controversia.
Il ragionamento del Giudice a quo risulta pertanto correttamente sviluppato, aderente agli atti di causa, attento alle testimonianze rese, e pertanto immune da qualsivoglia censura.
Consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate e distratte come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato. Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante
,in persona del legale rappresentante p.t.., Parte_1 al pagamento in favore dell'appellato Controparte 1 delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 12 febbraio 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella