CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 03/02/2026, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1001/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, RE
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 446/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1344/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027683592 IVA-ALIQUOTE 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027683592 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027683592 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2382/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento cartella di pagamento n. 29120200027683592, notificata a mezzo pec il 16/09/2022 e i ruoli esattoriali nn. 250127/2020, 250170/2020, 550052/2020, 250144/2020 e 250153/2020,con la quale l'Agenzia delle Entrate, SC, aveva intimato il pagamento complessivo di € 235.710,64 per somme riferite a
II.DD. e IVA-Altro riferiti agli anni 2016 -2017- 2018.
A sostegno del proprio ricorso eccepiva:
MOTIVI A SOSTEGNO DELL'ILLEGITTIMITÀ DELL'IMPUGNATO RUOLO E LA SUA FORMAZIONE QUALE
ATTO PRODROMICO.
1) Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente dell'atto prodromico. Invalidità insanabile del titolo esecutivo impugnato e la sua formazione.
MOTIVI A SOSTEGNO DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA.
2) Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente. Invalidità insanabile della cartella di pagamento.
3) Invalidità insanabile notificazione. Violazione art. 16 ter L. 228/2012, artt. 4 e 6 D.L. 179/2012 conv. L.
221/2012 e art. 26, comma 2, DPR 602/73. Notificazione pec effettuata da indirizzo non risultante da pubblici registri.
4) Difetto di motivazione. Violazione art. 3 L. 241/90 e art. 7 L. 212/2000.
5) Richiesta ordinanza produzione documentale ex art. 26, comma 5, DPR 602/73 siccome punto decisivo della controversia.
6) Esame diretto degli elementi costitutivi documentazione prodotta ex adverso. Soluzione art. 112 c.p.c.
7) Insussistenza pretesa creditoria.
8) Conformità legale resa da soggetto privo della potestà di autenticazione di atti dallo stesso formati. Violazione artt. 3, 24 e 111 Cost. Violazione art. 7, comma 4, D.Lgs. 546/92. Inammissibilità/inidoneità produzione documentale. Necessità produzione originali ex art. 26, comma 5, DPR 602/73. 9) Prescrizione pretesa creditoria e decadenza del potere accertativo dell'ente impositore.
2.-In data 13/10/2023 l'Agenzia delle Entrate, SC si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni.
3.-In data 10/05/2024, la società Ricorrente_1 depositava memoria illustrativa, con i seguenti rilievi:
1) Verifica del principio del contraddittorio. Irregolare formazione contraddittorio ex art. 101 e 111 Cost. Sussistenza. Inammissibilità costituzione nel primo giudizio dell'AdER.
2) PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA. IL PROCEDIMENTO NEL PRIMO GIUDIZIO NON PUÒ ESSERE INIZIATO O PROSEGUITO EX ARTT. 77 E 81 C.P.C. (SS.UU. N. 7514/2022). IRREGOLARE
FORMAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 101 C.P.C. E ART. 111 COSTITUZIONE. INAMMISSIBILITÀ COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE. VIZIO LEGITIMATIO AD PROCESSUM DEL PROCURATORE SPECIALE AUTORIZZATO PER PROCURA SPECIALE EX ART. 77 CPC. VIZIO LEGITIMATIO AD CAUSAM EX ART. 81 C.P.C. DEL DIFENSORE LEGALE COSTITUITO SFORNITO AB IMIS DI VALIDA PROCURA AD LITEM. DIFETTO IUS
POSTULANDI. OMESSA CONTESTUALITÀ PROCURA ALL'ATTO PROCESSUALE (CASS. 19100/2017). RILEVABILITÀ EX OFFICIO. GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA SUPREMA CORTE ACCOLTA DALLA CTR SICILIA E DALLA CTP DI AGRIGENTO. VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 12 E 18 D. LGS. 546/1992 E ARTT. 77, 81, 83, 101 E 115 C.P.C.
3) Violazione o falsa applicazione art. 125, comma 3, c.p.c. e art. 18, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 546/92. Inammissibilità costituzione in giudizio di AdER. Contestata radicale nullità procura ad litem. Inapplicabilità sanatoria ex art. 182 c.p.c. Omessa sottoscrizione da difensore munito di apposito incarico. Omessa sottoscrizione legale rappresentante della società in carica. Irregolare formazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost. Omessa contestualità procura all'atto processuale.
4) Decadenza istanza chiamata in causa. Tardività costituzione in giudizio agente della riscossione. Violazione art. 23 D.Lgs. 546/92. Omessa prova sussistenza titolo esecutivo.
5) Tardivita' costituzione in giudizio di ADER. Violazione art. 23, comma 3, D.Lgs. 546/92. Inammissibilita' eccezioni processuali e di merito non rilevabili ex officio.
6) Violazione art. 39 D.Lgs n. 112/1999, art 23 D.Lgs 546/1992, artt 101,102 e 106 c.p.c. Omessa prova sussistenza titolo esecutivo e sua formazione impugnato.
7) Omesso perfezionamento processo notificatorio. Difetto onere della prova. Inidoneità produzione probatoria. Omesso deposito ricevuta di accettazione. Disconoscimento espresso e specifico ex artt. 2712 e 2719 c.c. della produzione documentale adverso.
8) Inammissibilita' della difesa e rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate-SC mediante avvocato del libero foro. Assenza nel ricorso e nella procura speciale alle liti delle ragioni di necessita' di deroga rispetto al patrocinio esclusivo dell'Avvocatura dello Stato (SS.UU. n. 30008/2019). Violazione art. 11, co 2, D.Lgs n. 546/1992.
9) Dichiarazione di rinunzia ai motivi dell'impugnazione.
4.-La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, rigettava il ricorso con la sentenza n.
1344/1/2024, emessa in data 23/05/2024, depositata il 04/06/2024.
5.-La società Ricorrente_1 S.R.L., ha proposto appello per la riforma della citata sentenza a questa Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia ritenendo infondata in fatto ed in diritto la Sentenza emessa in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento.
Impugna per i seguenti motivi:
1) Verifica del principio del contraddittorio. Irregolare formazione contraddittorio ex art. 101 e 111 Cost. Sussistenza. Inammissibilità costituzione nel primo giudizio dell'AdER. Violazione art. 112 c.p.c.
2) Punto decisivo della controversia.
Il procedimento nel primo giudizio non poteva essere iniziato o proseguito ex artt. 77 e 81 c.p.c. (SS.UU. N. 7514/2022).
Irregolare formazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e art. 111 Costituzione. Inammissibilità costituzione nel giudizio di primo grado dell'Agenzia delle Entrate, SC.
Vizio legitimatio ad processum del procuratore speciale autorizzato per procura speciale ex art. 77 cpc.
Vizio legitimatio ad causam ex art. 81 c.p.c. del difensore legale costituito sfornito ab imis di valida procura ad litem.
Difetto ius postulandi. Omessa contestualità procura all'atto processuale (Cass. n. 19100/2017).
Rilevabilità ex officio.
Giurisprudenza consolidata Suprema Corte accolta dalla CTR Sicilia e dalle Corti di merito.
Violazione o falsa applicazione artt. 12 e 18 d.lgs. 546/1992 e artt. 77, 81, 83, 101 e 115 c.p.c.
3) Violazione o falsa applicazione art. 125, comma 3, c.p.c. e art. 18, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 546/92. Inammissibilità costituzione in giudizio di AdER. Contestata radicale nullità procura ad litem. Inapplicabilità sanatoria ex art. 182 c.p.c. Omessa sottoscrizione da difensore munito di apposito incarico. Omessa sottoscrizione legale rappresentante della società in carica. Irregolare formazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost. Omessa contestualità procura all'atto processuale. Violazione 112 c.p.c.
4) Decadenza istanza chiamata in causa. Tardività costituzione in giudizio agente della riscossione. Violazione art. 23 D.Lgs. 546/92. Omessa prova sussistenza titolo esecutivo. Violazione art. 112 c.p.c.
5) Violazione art. 23, comma 3, del D.lgs. 546/1992. Tardività costituzione nel primo giudizio di parte resistente. Inammissibilità eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili ex officio.
6) Omesso perfezionamento processo notificatorio. Difetto onere della prova. Inidoneità produzione probatoria. Omesso deposito ricevuta di accettazione notifica pec. Disconoscimento espresso e specifico ex artt. 2712 e 2719 c.c. della produzione documentale adverso.
7) Inammissibilita' della difesa e rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate-SC mediante avvocato del libero foro. Assenza nel ricorso e nella procura speciale alle liti delle ragioni di necessita' di deroga rispetto al patrocinio esclusivo dell'Avvocatura dello Stato (SS.UU. n. 30008/2019).
Violazione art. 11, co 2, D.Lgs n. 546/1992.
8) Motivazione ultrapetita. Violazione art. 36 D.Lgs 546/1992.
9) Omesso accoglimento proposta impugnazione nel primo giudizio. Omessa condanna alle spese di lite. Chiede la riforma della sentenza impugnata e la condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore, che si dichiara antistatario.
6.-L'Agenzia delle Entrate – SC (AdER), intimata si costituisce in giudizio, con controdeduzioni depositate il 28/02/2025 contestando punto per punto tutto quanto dedotto ed eccepito da parte ricorrente, chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza appellata e la condanna alle spese da liquidarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
La controversia viene quindi sottoposta all'esame di questa Corte nel corso dell'udienza del 19 dicembre
2025. (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mente di quanto previsto dall'art. 132 c. 2 n. 4 cpc e dell'art. 118 delle Disposizioni di attuazione del cpc, per ragioni di economia processuale e di scrittura i diversi motivi di appello vengono succintamente esaminati.
7.L'Appello è infondato e va respinto.
8. Sulla dedotta nullità della notifica dell'appello
La notifica dell'impugnazione effettuata direttamente all'Agenzia delle Entrate – SC, anziché al procuratore costituito nel giudizio di primo grado, è nulla ai sensi dell'art. 330 c.p.c., ma tale nullità risulta sanata dalla tempestiva costituzione in giudizio della parte appellata.
9. Sul dedotto difetto di rappresentanza sostanziale e processuale
Dalla documentazione in atti risulta provato che il sig. Nominativo_1 era munito di procura notarile speciale conferita in data 22.06.2023, antecedente al rilascio della procura alle liti all'Avv. Nominativo_2, avvenuto il 13.10.2023.
Pertanto, la rappresentanza dell'Ente resistente deve ritenersi pienamente valida, anche tenuto conto dell'art. 182 c.p.c., che attribuisce efficacia sanante ex tunc alla produzione in giudizio dell'atto di conferimento della procura.
10. Sulla legittimità del patrocinio da parte di avvocato del libero foro
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sent. n. 30008/2019, l'Agenzia delle Entrate –
SC può avvalersi, in via paritetica rispetto all'Avvocatura dello Stato, di avvocati del libero foro, ai sensi dell'art. 1, comma 8, D.L. 193/2016 e dell'art.
4-novies D.L. 34/2019.
Ne consegue la piena legittimità della difesa svolta dall'Avv. Nominativo_2 nell'interesse dell'Ente.
11. Sulla presunta tardività della costituzione in primo grado
Non è fondata neppure la censura concernente la pretesa tardività della costituzione in giudizio di AdER.
L'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 consente la produzione documentale fino a venti giorni prima della trattazione;
nella specie, l'Agenzia si è costituita in data 13.10.2023, ben prima dell'udienza del 23.05.2024, sicché la costituzione e gli atti difensivi risultano rituali e tempestivi.
12. Sulla validità della notifica via PEC della cartella impugnata
La Corte ritiene pienamente valida la notifica della cartella di pagamento via PEC, avvenuta all'indirizzo risultante dai pubblici registri e comprovata dalla produzione del file eml contenente la ricevuta di avvenuta consegna.
Secondo costante giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 10266/2018; Cass. n. 6015/2023; Cass. n. 15979/2022), eventuali irregolarità formali nella notifica telematica non determinano la nullità dell'atto ove, come nel caso di specie, sia stato raggiunto lo scopo e il destinatario abbia potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
13. Sul merito della pretesa tributaria
La società appellante non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'intervenuta prescrizione o decadenza delle somme iscritte a ruolo, né sussiste alcun vizio di motivazione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 7 L.
212/2000.
14.-La sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto e deve pertanto essere confermata integralmente.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellata dichiaratosi antistataria.
P.Q.M.
Rigetta appello.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate
- SC, che liquida in complessivi euro 3.800,00 oltre oneri accessori di legge se dovuti, in favore dell'avv. Difensore_2 che si dichiara antistataria.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
L'estensore ll Presidente Dr.
AN ST Dr. NO IN
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, RE
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 446/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1344/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027683592 IVA-ALIQUOTE 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027683592 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027683592 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2382/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento cartella di pagamento n. 29120200027683592, notificata a mezzo pec il 16/09/2022 e i ruoli esattoriali nn. 250127/2020, 250170/2020, 550052/2020, 250144/2020 e 250153/2020,con la quale l'Agenzia delle Entrate, SC, aveva intimato il pagamento complessivo di € 235.710,64 per somme riferite a
II.DD. e IVA-Altro riferiti agli anni 2016 -2017- 2018.
A sostegno del proprio ricorso eccepiva:
MOTIVI A SOSTEGNO DELL'ILLEGITTIMITÀ DELL'IMPUGNATO RUOLO E LA SUA FORMAZIONE QUALE
ATTO PRODROMICO.
1) Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente dell'atto prodromico. Invalidità insanabile del titolo esecutivo impugnato e la sua formazione.
MOTIVI A SOSTEGNO DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA.
2) Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente. Invalidità insanabile della cartella di pagamento.
3) Invalidità insanabile notificazione. Violazione art. 16 ter L. 228/2012, artt. 4 e 6 D.L. 179/2012 conv. L.
221/2012 e art. 26, comma 2, DPR 602/73. Notificazione pec effettuata da indirizzo non risultante da pubblici registri.
4) Difetto di motivazione. Violazione art. 3 L. 241/90 e art. 7 L. 212/2000.
5) Richiesta ordinanza produzione documentale ex art. 26, comma 5, DPR 602/73 siccome punto decisivo della controversia.
6) Esame diretto degli elementi costitutivi documentazione prodotta ex adverso. Soluzione art. 112 c.p.c.
7) Insussistenza pretesa creditoria.
8) Conformità legale resa da soggetto privo della potestà di autenticazione di atti dallo stesso formati. Violazione artt. 3, 24 e 111 Cost. Violazione art. 7, comma 4, D.Lgs. 546/92. Inammissibilità/inidoneità produzione documentale. Necessità produzione originali ex art. 26, comma 5, DPR 602/73. 9) Prescrizione pretesa creditoria e decadenza del potere accertativo dell'ente impositore.
2.-In data 13/10/2023 l'Agenzia delle Entrate, SC si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni.
3.-In data 10/05/2024, la società Ricorrente_1 depositava memoria illustrativa, con i seguenti rilievi:
1) Verifica del principio del contraddittorio. Irregolare formazione contraddittorio ex art. 101 e 111 Cost. Sussistenza. Inammissibilità costituzione nel primo giudizio dell'AdER.
2) PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA. IL PROCEDIMENTO NEL PRIMO GIUDIZIO NON PUÒ ESSERE INIZIATO O PROSEGUITO EX ARTT. 77 E 81 C.P.C. (SS.UU. N. 7514/2022). IRREGOLARE
FORMAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 101 C.P.C. E ART. 111 COSTITUZIONE. INAMMISSIBILITÀ COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE. VIZIO LEGITIMATIO AD PROCESSUM DEL PROCURATORE SPECIALE AUTORIZZATO PER PROCURA SPECIALE EX ART. 77 CPC. VIZIO LEGITIMATIO AD CAUSAM EX ART. 81 C.P.C. DEL DIFENSORE LEGALE COSTITUITO SFORNITO AB IMIS DI VALIDA PROCURA AD LITEM. DIFETTO IUS
POSTULANDI. OMESSA CONTESTUALITÀ PROCURA ALL'ATTO PROCESSUALE (CASS. 19100/2017). RILEVABILITÀ EX OFFICIO. GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA SUPREMA CORTE ACCOLTA DALLA CTR SICILIA E DALLA CTP DI AGRIGENTO. VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 12 E 18 D. LGS. 546/1992 E ARTT. 77, 81, 83, 101 E 115 C.P.C.
3) Violazione o falsa applicazione art. 125, comma 3, c.p.c. e art. 18, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 546/92. Inammissibilità costituzione in giudizio di AdER. Contestata radicale nullità procura ad litem. Inapplicabilità sanatoria ex art. 182 c.p.c. Omessa sottoscrizione da difensore munito di apposito incarico. Omessa sottoscrizione legale rappresentante della società in carica. Irregolare formazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost. Omessa contestualità procura all'atto processuale.
4) Decadenza istanza chiamata in causa. Tardività costituzione in giudizio agente della riscossione. Violazione art. 23 D.Lgs. 546/92. Omessa prova sussistenza titolo esecutivo.
5) Tardivita' costituzione in giudizio di ADER. Violazione art. 23, comma 3, D.Lgs. 546/92. Inammissibilita' eccezioni processuali e di merito non rilevabili ex officio.
6) Violazione art. 39 D.Lgs n. 112/1999, art 23 D.Lgs 546/1992, artt 101,102 e 106 c.p.c. Omessa prova sussistenza titolo esecutivo e sua formazione impugnato.
7) Omesso perfezionamento processo notificatorio. Difetto onere della prova. Inidoneità produzione probatoria. Omesso deposito ricevuta di accettazione. Disconoscimento espresso e specifico ex artt. 2712 e 2719 c.c. della produzione documentale adverso.
8) Inammissibilita' della difesa e rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate-SC mediante avvocato del libero foro. Assenza nel ricorso e nella procura speciale alle liti delle ragioni di necessita' di deroga rispetto al patrocinio esclusivo dell'Avvocatura dello Stato (SS.UU. n. 30008/2019). Violazione art. 11, co 2, D.Lgs n. 546/1992.
9) Dichiarazione di rinunzia ai motivi dell'impugnazione.
4.-La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, rigettava il ricorso con la sentenza n.
1344/1/2024, emessa in data 23/05/2024, depositata il 04/06/2024.
5.-La società Ricorrente_1 S.R.L., ha proposto appello per la riforma della citata sentenza a questa Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia ritenendo infondata in fatto ed in diritto la Sentenza emessa in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento.
Impugna per i seguenti motivi:
1) Verifica del principio del contraddittorio. Irregolare formazione contraddittorio ex art. 101 e 111 Cost. Sussistenza. Inammissibilità costituzione nel primo giudizio dell'AdER. Violazione art. 112 c.p.c.
2) Punto decisivo della controversia.
Il procedimento nel primo giudizio non poteva essere iniziato o proseguito ex artt. 77 e 81 c.p.c. (SS.UU. N. 7514/2022).
Irregolare formazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e art. 111 Costituzione. Inammissibilità costituzione nel giudizio di primo grado dell'Agenzia delle Entrate, SC.
Vizio legitimatio ad processum del procuratore speciale autorizzato per procura speciale ex art. 77 cpc.
Vizio legitimatio ad causam ex art. 81 c.p.c. del difensore legale costituito sfornito ab imis di valida procura ad litem.
Difetto ius postulandi. Omessa contestualità procura all'atto processuale (Cass. n. 19100/2017).
Rilevabilità ex officio.
Giurisprudenza consolidata Suprema Corte accolta dalla CTR Sicilia e dalle Corti di merito.
Violazione o falsa applicazione artt. 12 e 18 d.lgs. 546/1992 e artt. 77, 81, 83, 101 e 115 c.p.c.
3) Violazione o falsa applicazione art. 125, comma 3, c.p.c. e art. 18, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 546/92. Inammissibilità costituzione in giudizio di AdER. Contestata radicale nullità procura ad litem. Inapplicabilità sanatoria ex art. 182 c.p.c. Omessa sottoscrizione da difensore munito di apposito incarico. Omessa sottoscrizione legale rappresentante della società in carica. Irregolare formazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost. Omessa contestualità procura all'atto processuale. Violazione 112 c.p.c.
4) Decadenza istanza chiamata in causa. Tardività costituzione in giudizio agente della riscossione. Violazione art. 23 D.Lgs. 546/92. Omessa prova sussistenza titolo esecutivo. Violazione art. 112 c.p.c.
5) Violazione art. 23, comma 3, del D.lgs. 546/1992. Tardività costituzione nel primo giudizio di parte resistente. Inammissibilità eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili ex officio.
6) Omesso perfezionamento processo notificatorio. Difetto onere della prova. Inidoneità produzione probatoria. Omesso deposito ricevuta di accettazione notifica pec. Disconoscimento espresso e specifico ex artt. 2712 e 2719 c.c. della produzione documentale adverso.
7) Inammissibilita' della difesa e rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate-SC mediante avvocato del libero foro. Assenza nel ricorso e nella procura speciale alle liti delle ragioni di necessita' di deroga rispetto al patrocinio esclusivo dell'Avvocatura dello Stato (SS.UU. n. 30008/2019).
Violazione art. 11, co 2, D.Lgs n. 546/1992.
8) Motivazione ultrapetita. Violazione art. 36 D.Lgs 546/1992.
9) Omesso accoglimento proposta impugnazione nel primo giudizio. Omessa condanna alle spese di lite. Chiede la riforma della sentenza impugnata e la condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore, che si dichiara antistatario.
6.-L'Agenzia delle Entrate – SC (AdER), intimata si costituisce in giudizio, con controdeduzioni depositate il 28/02/2025 contestando punto per punto tutto quanto dedotto ed eccepito da parte ricorrente, chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza appellata e la condanna alle spese da liquidarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
La controversia viene quindi sottoposta all'esame di questa Corte nel corso dell'udienza del 19 dicembre
2025. (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mente di quanto previsto dall'art. 132 c. 2 n. 4 cpc e dell'art. 118 delle Disposizioni di attuazione del cpc, per ragioni di economia processuale e di scrittura i diversi motivi di appello vengono succintamente esaminati.
7.L'Appello è infondato e va respinto.
8. Sulla dedotta nullità della notifica dell'appello
La notifica dell'impugnazione effettuata direttamente all'Agenzia delle Entrate – SC, anziché al procuratore costituito nel giudizio di primo grado, è nulla ai sensi dell'art. 330 c.p.c., ma tale nullità risulta sanata dalla tempestiva costituzione in giudizio della parte appellata.
9. Sul dedotto difetto di rappresentanza sostanziale e processuale
Dalla documentazione in atti risulta provato che il sig. Nominativo_1 era munito di procura notarile speciale conferita in data 22.06.2023, antecedente al rilascio della procura alle liti all'Avv. Nominativo_2, avvenuto il 13.10.2023.
Pertanto, la rappresentanza dell'Ente resistente deve ritenersi pienamente valida, anche tenuto conto dell'art. 182 c.p.c., che attribuisce efficacia sanante ex tunc alla produzione in giudizio dell'atto di conferimento della procura.
10. Sulla legittimità del patrocinio da parte di avvocato del libero foro
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sent. n. 30008/2019, l'Agenzia delle Entrate –
SC può avvalersi, in via paritetica rispetto all'Avvocatura dello Stato, di avvocati del libero foro, ai sensi dell'art. 1, comma 8, D.L. 193/2016 e dell'art.
4-novies D.L. 34/2019.
Ne consegue la piena legittimità della difesa svolta dall'Avv. Nominativo_2 nell'interesse dell'Ente.
11. Sulla presunta tardività della costituzione in primo grado
Non è fondata neppure la censura concernente la pretesa tardività della costituzione in giudizio di AdER.
L'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 consente la produzione documentale fino a venti giorni prima della trattazione;
nella specie, l'Agenzia si è costituita in data 13.10.2023, ben prima dell'udienza del 23.05.2024, sicché la costituzione e gli atti difensivi risultano rituali e tempestivi.
12. Sulla validità della notifica via PEC della cartella impugnata
La Corte ritiene pienamente valida la notifica della cartella di pagamento via PEC, avvenuta all'indirizzo risultante dai pubblici registri e comprovata dalla produzione del file eml contenente la ricevuta di avvenuta consegna.
Secondo costante giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 10266/2018; Cass. n. 6015/2023; Cass. n. 15979/2022), eventuali irregolarità formali nella notifica telematica non determinano la nullità dell'atto ove, come nel caso di specie, sia stato raggiunto lo scopo e il destinatario abbia potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
13. Sul merito della pretesa tributaria
La società appellante non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'intervenuta prescrizione o decadenza delle somme iscritte a ruolo, né sussiste alcun vizio di motivazione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 7 L.
212/2000.
14.-La sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto e deve pertanto essere confermata integralmente.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellata dichiaratosi antistataria.
P.Q.M.
Rigetta appello.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate
- SC, che liquida in complessivi euro 3.800,00 oltre oneri accessori di legge se dovuti, in favore dell'avv. Difensore_2 che si dichiara antistataria.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
L'estensore ll Presidente Dr.
AN ST Dr. NO IN