Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 03/02/2026, n. 1001
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente dell'atto prodromico

    La Corte ritiene pienamente valida la notifica della cartella di pagamento via PEC, avvenuta all'indirizzo risultante dai pubblici registri e comprovata dalla produzione del file eml contenente la ricevuta di avvenuta consegna. Eventuali irregolarità formali nella notifica telematica non determinano la nullità dell'atto ove sia stato raggiunto lo scopo e il destinatario abbia potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La società appellante non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'intervenuta prescrizione o decadenza delle somme iscritte a ruolo, né sussiste alcun vizio di motivazione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000.

  • Rigettato
    Richiesta produzione documentale

    La società appellante non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'intervenuta prescrizione o decadenza delle somme iscritte a ruolo, né sussiste alcun vizio di motivazione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000.

  • Rigettato
    Esame diretto degli elementi costitutivi documentazione prodotta

    La società appellante non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'intervenuta prescrizione o decadenza delle somme iscritte a ruolo, né sussiste alcun vizio di motivazione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000.

  • Rigettato
    Insussistenza pretesa creditoria

    La società appellante non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'intervenuta prescrizione o decadenza delle somme iscritte a ruolo, né sussiste alcun vizio di motivazione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000.

  • Rigettato
    Conformità legale resa da soggetto privo della potestà di autenticazione

    La società appellante non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'intervenuta prescrizione o decadenza delle somme iscritte a ruolo, né sussiste alcun vizio di motivazione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000.

  • Rigettato
    Prescrizione pretesa creditoria e decadenza potere accertativo

    La società appellante non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'intervenuta prescrizione o decadenza delle somme iscritte a ruolo, né sussiste alcun vizio di motivazione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000.

  • Rigettato
    Verifica del principio del contraddittorio e irregolare formazione del contraddittorio

    La notifica dell'impugnazione effettuata direttamente all'Agenzia delle Entrate – SC, anziché al procuratore costituito nel giudizio di primo grado, è nulla ai sensi dell'art. 330 c.p.c., ma tale nullità risulta sanata dalla tempestiva costituzione in giudizio della parte appellata. La Corte ritiene pienamente valida la notifica della cartella di pagamento via PEC, avvenuta all'indirizzo risultante dai pubblici registri e comprovata dalla produzione del file eml contenente la ricevuta di avvenuta consegna. Eventuali irregolarità formali nella notifica telematica non determinano la nullità dell'atto ove, come nel caso di specie, sia stato raggiunto lo scopo e il destinatario abbia potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Vizio legitimatio ad processum e ad causam

    Dalla documentazione in atti risulta provato che il sig. Nominativo_1 era munito di procura notarile speciale conferita in data 22.06.2023, antecedente al rilascio della procura alle liti all'Avv. Nominativo_2, avvenuto il 13.10.2023. Pertanto, la rappresentanza dell'Ente resistente deve ritenersi pienamente valida, anche tenuto conto dell'art. 182 c.p.c., che attribuisce efficacia sanante ex tunc alla produzione in giudizio dell'atto di conferimento della procura.

  • Rigettato
    Inammissibilità costituzione in giudizio di AdER e nullità procura ad litem

    Dalla documentazione in atti risulta provato che il sig. Nominativo_1 era munito di procura notarile speciale conferita in data 22.06.2023, antecedente al rilascio della procura alle liti all'Avv. Nominativo_2, avvenuto il 13.10.2023. Pertanto, la rappresentanza dell'Ente resistente deve ritenersi pienamente valida, anche tenuto conto dell'art. 182 c.p.c., che attribuisce efficacia sanante ex tunc alla produzione in giudizio dell'atto di conferimento della procura.

  • Rigettato
    Decadenza istanza chiamata in causa e tardività costituzione agente della riscossione

    Non è fondata neppure la censura concernente la pretesa tardività della costituzione in giudizio di AdER. L'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 consente la produzione documentale fino a venti giorni prima della trattazione; nella specie, l'Agenzia si è costituita in data 13.10.2023, ben prima dell'udienza del 23.05.2024, sicché la costituzione e gli atti difensivi risultano rituali e tempestivi.

  • Rigettato
    Tardività costituzione in giudizio di ADER

    Non è fondata neppure la censura concernente la pretesa tardività della costituzione in giudizio di AdER. L'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 consente la produzione documentale fino a venti giorni prima della trattazione; nella specie, l'Agenzia si è costituita in data 13.10.2023, ben prima dell'udienza del 23.05.2024, sicché la costituzione e gli atti difensivi risultano rituali e tempestivi.

  • Rigettato
    Omesso perfezionamento processo notificatorio e inidoneità produzione probatoria

    La Corte ritiene pienamente valida la notifica della cartella di pagamento via PEC, avvenuta all'indirizzo risultante dai pubblici registri e comprovata dalla produzione del file eml contenente la ricevuta di avvenuta consegna. Eventuali irregolarità formali nella notifica telematica non determinano la nullità dell'atto ove, come nel caso di specie, sia stato raggiunto lo scopo e il destinatario abbia potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Inammissibilità della difesa e rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate-SC mediante avvocato del libero foro

    Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sent. n. 30008/2019, l'Agenzia delle Entrate – SC può avvalersi, in via paritetica rispetto all'Avvocatura dello Stato, di avvocati del libero foro, ai sensi dell'art. 1, comma 8, D.L. 193/2016 e dell'art. 4-novies D.L. 34/2019. Ne consegue la piena legittimità della difesa svolta dall'Avv. Nominativo_2 nell'interesse dell'Ente.

  • Rigettato
    Motivazione ultrapetita

    La sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto e deve pertanto essere confermata integralmente.

  • Rigettato
    Omesso accoglimento proposta impugnazione e omessa condanna alle spese

    La sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto e deve pertanto essere confermata integralmente. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellata dichiaratosi antistataria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 03/02/2026, n. 1001
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1001
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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