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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 22/01/2024 al n. 165/2024
R.G., promossa con ricorso depositato in data 22/01/2024
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ALLAI SILVIA, elettivamente domiciliata in VIA DEL COMMERCIO 1 SAN
GIORGIO BIGARELLO presso lo studio dell'avv. ALLAI SILVIA
ricorrente
CONTRO
C.F. ), CP_1 C.F._2
convenuto/contumace
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 10/04/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, tenuto Parte_1
conto delle suddette sopravvenute circostanze, modificare le condizioni fissate a
seguito dello scioglimento del matrimonio tra la Sig.ra e il Parte_1
Sig. disponendo l'affidamento super esclusivo del figlio CP_1 Per_1
alla madre con facoltà di visita da parte del padre alla presenza dei
[...]
Servizi Sociali competenti e disponendo l'aumento dell'assegno di mantenimento
per il figlio a carico del padre ad almeno euro 150,00. Vinte le spese di
giudizio”
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/01/2024, la ricorrente chiedeva che fosse modificata la sentenza di divorzio emessa in Francia in data 31/01/2023.
Allegava che il proprio ex marito da cui aveva divorziato fosse rimasto a vivere in Francia da cui lei era dovuta andare via a causa delle condotte violente da lui poste in essere di cui si da atto nella sentenza francese di divorzio.
La notifica del ricorso introduttivo si perfezionava presso il luogo di lavoro del convenuto, purtuttavia egli non si costituiva.
La domanda svolta dalla ricorrente è fondata e va accolta.
pagina 2 di 5 La contumacia del convenuto dimostrano il suo disinteresse per il presente procedimento inoltre il fatto che egli viva in Francia rende inutilmente complicata una gestione condivisa del figlio atteso che vi sono una serie di incombenze, (sanitarie, scolastiche, ecc.) che necessiterebbero del consenso di entrambi i genitori se l'affido restasse condiviso. Il fatto che il convenuto non abbia ritenuto di partecipare al presente giudizio rende impossibile formulare un giudizio positivo prognostico sul fatto che in caso di bisogno egli presterebbe il consenso per le incombenze che quotidianamente possono riguardare la vita del figlio.
Il figlio va quindi affidato in via esclusiva alla madre nella forma super-esclusiva affinché ella possa assumere tutte le decisioni che riguardano il figlio senza doversi prima confrontare con il padre per raccoglierne il consenso visto il totale disinteresse dimostrato.
Per lo stesso motivo, nulla va disposto in relazione al diritto di visita del padre il quale se vorrà vedere il figlio potrà prendere contatto direttamente con la madre e concordare i tempi di visita direttamente con lei.
L'assegno unico va attribuito interamente alla madre che si occupa in via esclusiva del figlio.
Va posto a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di euro 200 mensili rivalutabili agli indici ISTAT anche alla luce che il padre continua certamente a svolgere il medesimo lavoro presso il salone di parrucchiere presso cui ha ricevuto la notifica di questo procedimento così che se ne può dedurre, in assenza di prova contraria che il convenuto non ha fornito,
pagina 3 di 5 che egli abbia un reddito almeno non inferiore a quello che percepiva nel 20221
pari ad euro 1.280 come da lui dichiarato.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, evidenziando in particolare che per la metà vanno compensate tra le parti poiché il presente procedimento si presentava come necessitato.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) A modifica della sentenza di divorzio emessa in data 31/01/2023;
2) Affida in via super esclusiva il figlio minore alla madre Persona_1
(C.F. ) affinché ella possa Parte_1 C.F._1
adottare tutte le decisioni anche quelle più importanti nell'interesse del figlio senza preventivamente ottenere il consenso dell'altro genitore;
3) Pone a carico di (C.F. ) CP_1 C.F._2
l'obbligo di versare entro il 5 di ogni mese a favore di Parte_1
(C.F. ) un contributo per il mantenimento del figlio pari C.F._1
ad euro 200,00 rivalutabile annualmente agli indici ISTAT con primo aggiornamento a gennaio 2025;
4) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova;
5) Condanna (C.F. ) a CP_1 C.F._2
rifondere a (C.F. ) le spese di Parte_1 C.F._1
pagina 4 di 5 lite del presente procedimento che si liquidano per la quota della metà in €
3.808,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A. con pagamento a favore dello
Stato;
Così deciso in Mantova, il 10/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 22/01/2024 al n. 165/2024
R.G., promossa con ricorso depositato in data 22/01/2024
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ALLAI SILVIA, elettivamente domiciliata in VIA DEL COMMERCIO 1 SAN
GIORGIO BIGARELLO presso lo studio dell'avv. ALLAI SILVIA
ricorrente
CONTRO
C.F. ), CP_1 C.F._2
convenuto/contumace
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 10/04/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, tenuto Parte_1
conto delle suddette sopravvenute circostanze, modificare le condizioni fissate a
seguito dello scioglimento del matrimonio tra la Sig.ra e il Parte_1
Sig. disponendo l'affidamento super esclusivo del figlio CP_1 Per_1
alla madre con facoltà di visita da parte del padre alla presenza dei
[...]
Servizi Sociali competenti e disponendo l'aumento dell'assegno di mantenimento
per il figlio a carico del padre ad almeno euro 150,00. Vinte le spese di
giudizio”
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/01/2024, la ricorrente chiedeva che fosse modificata la sentenza di divorzio emessa in Francia in data 31/01/2023.
Allegava che il proprio ex marito da cui aveva divorziato fosse rimasto a vivere in Francia da cui lei era dovuta andare via a causa delle condotte violente da lui poste in essere di cui si da atto nella sentenza francese di divorzio.
La notifica del ricorso introduttivo si perfezionava presso il luogo di lavoro del convenuto, purtuttavia egli non si costituiva.
La domanda svolta dalla ricorrente è fondata e va accolta.
pagina 2 di 5 La contumacia del convenuto dimostrano il suo disinteresse per il presente procedimento inoltre il fatto che egli viva in Francia rende inutilmente complicata una gestione condivisa del figlio atteso che vi sono una serie di incombenze, (sanitarie, scolastiche, ecc.) che necessiterebbero del consenso di entrambi i genitori se l'affido restasse condiviso. Il fatto che il convenuto non abbia ritenuto di partecipare al presente giudizio rende impossibile formulare un giudizio positivo prognostico sul fatto che in caso di bisogno egli presterebbe il consenso per le incombenze che quotidianamente possono riguardare la vita del figlio.
Il figlio va quindi affidato in via esclusiva alla madre nella forma super-esclusiva affinché ella possa assumere tutte le decisioni che riguardano il figlio senza doversi prima confrontare con il padre per raccoglierne il consenso visto il totale disinteresse dimostrato.
Per lo stesso motivo, nulla va disposto in relazione al diritto di visita del padre il quale se vorrà vedere il figlio potrà prendere contatto direttamente con la madre e concordare i tempi di visita direttamente con lei.
L'assegno unico va attribuito interamente alla madre che si occupa in via esclusiva del figlio.
Va posto a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di euro 200 mensili rivalutabili agli indici ISTAT anche alla luce che il padre continua certamente a svolgere il medesimo lavoro presso il salone di parrucchiere presso cui ha ricevuto la notifica di questo procedimento così che se ne può dedurre, in assenza di prova contraria che il convenuto non ha fornito,
pagina 3 di 5 che egli abbia un reddito almeno non inferiore a quello che percepiva nel 20221
pari ad euro 1.280 come da lui dichiarato.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, evidenziando in particolare che per la metà vanno compensate tra le parti poiché il presente procedimento si presentava come necessitato.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) A modifica della sentenza di divorzio emessa in data 31/01/2023;
2) Affida in via super esclusiva il figlio minore alla madre Persona_1
(C.F. ) affinché ella possa Parte_1 C.F._1
adottare tutte le decisioni anche quelle più importanti nell'interesse del figlio senza preventivamente ottenere il consenso dell'altro genitore;
3) Pone a carico di (C.F. ) CP_1 C.F._2
l'obbligo di versare entro il 5 di ogni mese a favore di Parte_1
(C.F. ) un contributo per il mantenimento del figlio pari C.F._1
ad euro 200,00 rivalutabile annualmente agli indici ISTAT con primo aggiornamento a gennaio 2025;
4) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova;
5) Condanna (C.F. ) a CP_1 C.F._2
rifondere a (C.F. ) le spese di Parte_1 C.F._1
pagina 4 di 5 lite del presente procedimento che si liquidano per la quota della metà in €
3.808,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A. con pagamento a favore dello
Stato;
Così deciso in Mantova, il 10/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 5 di 5