Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/12/2025, n. 32590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32590 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
AULA 'B'
Numero registro generale 6093/2025 Numero sezionale 4056/2025 Numero di raccolta generale 32590/2025 Data pubblicazione 14/12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Oggetto
Ctu spese
esonero
R.G.N. 6093/2025
Cron.
Rep.
Ud. 07/10/2025
PU
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIA ESPOSITO
- Presidente -
Dott. FABRIZIA GARRI
-Rel. Consigliere-
Dott. ROSSANA MANCINO
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO
Dott. SIMONA MAGNANENSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- Consigliere - - Consigliere -
- Consigliere -
sul ricorso 6093-2025 proposto da: VADALA' TIZIANA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANCARLO DI GENIO;
- ricorrente -
contro
2025
I.N.P.S.
-
4056
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI;
- controricorrente -
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, del 09/01/2025 R.G.N. 38774/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
Firmato Da: FABRIZIA GARRI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 680185d0c7339931- Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 417c0306599
Oscuramento disposto
Numero registro generale 6093/2025 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DottŅumero sezionale 4056/2025 Numero di raccolta generale 32590/2025 STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento del Data pubblicazione 14/12/2025 ricorso;
udito l'avvocato ITALA DI PAOLA per delega verbale avvocato
GIANCARLO DI GENIO;
udito l'avvocato MANUELA MASSA.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Roma - in sede di omologa ex art. 445 bis 4° comma c.p.c. dell'accertamento negativo del requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni di cui alla legge n. 104 del 1992 - ha posto a carico della ricorrente le spese di ctu ritenendo che non si versasse in materia di "spese, competenze ed onorari" sostenuti dall'altra parte cui esclusivamente fa riferimento la norma che prevede l'ipotesi dell'esonero dal pagamento delle spese processuali se letta in combinato disposto con la regola generale alla quale deroga e che, dettando una disciplina speciale, non è suscettibile di applicazione analogica.
2. Per la cassazione del decreto in punto di attribuzione delle spese di consulenza ricorre IZ VA che articola un motivo.
3. L'Inps resiste con controricorso eccependo l'inammissibilità del motivo per mescolanza e sovrapposizione di censure eterogenee (360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per essere stata omessa la trascrizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e stante la mancata indicazione della sede processuale dove reperirla. Sul merito della questione si rimette e chiede la compensazione delle spese.
4. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
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Oscuramento disposto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Numero registro generale 6093/2025 Numero sezionale 4056/2025 Numero di raccolta generale 32590/2025 Data pubblicazione 14/12/2025
1. Con il ricorso è denunciata la violazione, falsa applicazione ed insufficiente motivazione dell'art. 42 comma 11 d.l. 269/03 e 152 disp. att. c.p.c. in relazione all'art 360 n. 3 e 5 c.p.c.
1.1. Ad avviso del ricorrente il decreto nella parte in cui ha posto le spese di consulenza tecnica a carico della ricorrente, in deroga all'art. 152 disp. att. c.p.c., nonostante il deposito di una valida dichiarazione (contenuta nella procura alle liti, sottoscritta dalla ricorrente, corredata da documento di riconoscimento e espressamente richiamata nel ricorso introduttivo per ATP) sarebbe incorso nella denunciata violazione di legge sia perché la dichiarazione resa in calce alla procura era stata comunque allegata al ricorso.
1.2. Inoltre, la ricorrente osserva che la fruizione del beneficio della deroga al criterio della soccombenza è subordinata, innanzitutto, al possesso di un requisito sostanziale, ovverosia la titolarità di un reddito imponibile al limite ivi indicato e che sia desumibile come nella specie dall'esame del ricorso per consentire ogni possibile controllo.
1.3. Deduce ancora che, in relazione all'assunto del giudicante che l'art. 152 sopra richiamato, non esoneri dal pagamento delle spese di consulenza tecnica, ex art. 91 c.p.c., la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha esteso la disciplina esonerativa anche alle spese di consulenza tecnica, stabilendo che "l'onere delle spese di consulenza tecnica d'ufficio non si sottrae alla comune disciplina delle spese processuali e che pertanto le stesse, a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non possono gravare sul soccombente nei confronti del quale sussistono le condizioni per l'esonero della richiamata disposizione".
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
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Numero di raccolta generale 32590/2025 Data pubblicazione 14/12/2025
Numero registro generale 6093/2025 2.1. Il motivo, prospettato in osservanza dei principi dumero sezionale 4056/2025 specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 e 369 cod. proc. civ., ha ad oggetto la sola statuizione in punto spese di CTU contenuta in un decreto di omologa pronunciato a conclusione della fase di ATPO ex art. 445 bis, comma 4, cod. proc. civ.
2.2. Premessa dunque l'ammissibilità del ricorso va qui ribadito che secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità (cfr. da ultimo Cass. n. 1387 del 2025) l'onere delle spese di consulenza tecnica d'ufficio non si sottrae alla comune disciplina delle spese processuali e pertanto le stesse, a norma dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ, non possono gravare sul soccombente nei confronti del quale sussistano le condizioni per l'esonero previste dalla richiamata disposizione (v. anche Cass. 30147 del 2024, ma già Cass. n. 16902 del 2022, 31544 del 2019 e n. 16515 del 2016).
2.2. Specificatamente e con riferimento a procedimento di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. si è confermato che le spese di consulenza tecnica di ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria.
3. Orbene, nella fattispecie in esame, il giudice del merito non si è attenuto a tale consolidato principio, e conseguentemente il ricorso deve essere accolto ed il decreto di omologa che ha onerato la ricorrente avente pacificamente i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. delle spese della consulenza tecnica di ufficio, in assenza di profili di manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa, va cassato senza rinvio, poiché il Tribunale ha onerato parte ricorrente delle spese di CTU senza disporre, in concreto, del relativo potere, alla luce
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Numero registro generale 6093/2025
del tenore letterale del disposto dell'art. 152 disp. att. cod. procNumero sezionale 4056/2025 Numero di raccolta generale 32590/2025 civ. in forza del quale, "nei giudizi promossi per ottenere Data pubblicazione 14/12/2025 prestazioni previdenziali o assistenziali la parte...non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari..." (per la riconducibilità alla fattispecie dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. della condanna alle spese di lite in caso di dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Cass. n. 11511 del 2024, n. 23920 del 2023, n. 12454 del 2022). Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto nella parte relativa alla liquidazione delle spese. Condanna l'Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 250,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma nell'Adunanza camerale del 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Fabrizia Garri
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Il Presidente Lucia Esposito
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Data pubblicazione 14/12/2025 Numero di raccolta generale 32590/2025 Numero sezionale 4056/2025 Numero registro generale 6093/2025