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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3794 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 62/2021, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025, tra:
- (C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._1
procura in calce al ricorso introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati
FABIO D'AURIA (C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 Parte_1
, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Biscardi n. 31 C.F._3
presso lo studio dell'avvocato Pasquale Mellone
- ricorrente-
e
1 - (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato Alba Di
Lascio (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia C.F._4
n° 81 presso l'Avvocatura Regionale
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la , Controparte_2
con il quale ha premesso:
- di coltivare due fondi agricoli siti nel Comune di Angri (Sa), riportati in catasto al foglio 2,
p.lla 36 (in affitto), ed alle p.lle 210, 211, 1228 e 1230 (di proprietà);
- che tali fondi sono coltivati a lattuga incappucciata ed a cipollotto nocerino;
- che in data 28.09.2020 si è verificato un evento alluvionale a seguito del quale il rio
Sguazzatorio ha rotto l'argine spondale ed ha riversato tutto il suo carico idraulico sui fondi limitrofi, tra i quali quelli di esso ricorrente, che sono stati invasi da acque putride e da materiale melmoso, subendo danni alle colture, al terreno e all'impianto irriguo.
Ha quindi avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei danni CP_2
subiti, ivi inclusi quelli morali per asserita violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro.
…
Si è costituita in giudizio la , la quale ha sollevato l'eccezione di carenza Controparte_2
di legittimazione attiva ed ha inoltre contestato la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che l'alveo in oggetto non è un corso d'acqua naturale, avendo invece natura artificiale;
ha quindi asserito che la responsabilità della sua manutenzione fosse di competenza esclusiva del;
ed ha infine eccepito la Controparte_3
genericità della richiesta risarcitoria, la mancanza di prova e l'infondatezza nel merito del ricorso.
Ha inoltre chiesto (ed ottenuto) l'autorizzazione alla chiamata in causa del , ma CP_3
non l'ha mai effettuata.
…
Ammessa la prova per testi ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi dell'art. 203 c.p.c., parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni dinanzi al
2 consigliere delegato (con il deposito telematico di note scritte dei difensori ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4.06.2024) nei termini che seguono:
“Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della responsabilità esclusiva della CP_2
nel verificarsi dell'evento per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella
[...]
persona del suo L.R.P.T. – a pagare al ricorrente i danni subiti, per la perdita delle colture danneggiate (lattuga e semenzaio di cipolle), nonché per i danni al terreno ed all'impianto irriguo, nella misura che riterrà in Sua Giustizia, da determinarsi, ove necessario con criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la stima e la documentazione offerta dal CTP
Dott. nei suoi elaborati versati in atti, con rivalutazione ISTAT ed Persona_1
interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data dell'allagamento (28 settembre
2020) fino all'effettivo soddisfo”.
Parte resistente non ha, invece, precisato le proprie.
Successivamente la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è parzialmente fondata.
La circostanza che il ricorrente sia proprietario del fondo sito in Angri (Sa), riportato in catasto al foglio 2, p.lla 210 di mq. 818, p.lla 211 di mq, 204, p.lla 1228 di mq. 573 e p.lla
1230 di mq. 135, è comprovata dalla visura catastale allegata alla consulenza tecnica di parte.
La circostanza che egli conduca inoltre in affitto il fondo indicato in catasto al foglio 2, p.lla
36 di mq. 9.561, è invece dimostrata dal contratto di affitto di fondo rustico depositato agli atti.
A tali risultanze documentali si aggiunga che i testi escussi hanno confermato che i fondi per cui è causa venivano effettivamente coltivati dall'odierno ricorrente.
La circostanza che in data 28 settembre 2020 il rio Sguazzatorio sia esondato, allagando i terreni circostanti, ivi compreso quelli del ricorrente, è dimostrata dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente e (l'agronomo che ha redatto la Testimone_1 Persona_1
perizia di parte), i quali hanno anche precisato che i terreni de quibus erano adibiti, al
3 momento del fatto, a coltivazione di lattuga e cipolle, e che, a seguito dell'inondazione, dette colture sono andate distrutte, con danni anche al sistema di irrigazione.
I detti testi, inoltre, hanno riferito che il letto del canale si presentava ricoperto di vegetazione spontanea e di detriti.
Il ha aggiunto di aver scattato personalmente le fotografie allegate alla perizia di Per_1
parte (che mostrano, per l'appunto, terreni interamente ricoperti di acqua e fango).
Sulla scorta della citata documentazione e delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) si può, quindi, ritenere provato che, in data 28.09.2020, il fondo agricolo del ricorrente si è allagato in conseguenza dell'esondazione del rio Sguazzatorio, venendo invaso da melma e rifiuti e subendo danni alle coltivazioni in quel momento esistenti in loco, al terreno ed all'impianto irriguo.
…
Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del Rio Sguazzatoio (o Sguazzatorio) è
(anche) la . Controparte_2
Nei primi anni del XIX secolo, nell'ambito delle grandi opere di sistemazione operate dai l fine di risolvere la problematica della bonifica e della sanificazione della piana del CP_4
, fu prevista la realizzazione di canalizzazioni a destra ed a sinistra del corso CP_3
principale, al fine di intercettare le acque della piana e di convogliarle in un unico recapito: il risultato di tale sistemazione è attualmente visibile nei due controfossi realizzati alla destra e alla sinistra del fiume (Controfosso destro e Controfosso sinistro), che sono collegati CP_3
alla fitta rete di bonifica del medio e che recapitano le acque nel corso principale, a CP_3
valle del centro di Scafati.
Prima dell'immissione nel fiume i due controfossi vanno a confluire in un unico CP_3
colatore, denominato Rio Sguazzatoio.
Orbene, il d.lgs. 112/98 non solo ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica: tale circostanza fa sì che sui canali di bonifica certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse non escludono, bensì si aggiungono a quelle della (nel senso di una concorrente CP_2
responsabilità di e nel caso di compresenza, nel comprensorio, di corsi CP_3 CP_2
4 d'acqua naturali e artificiali, che vanno a costituire tutt'insieme una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 353/16: “Se un corso d'acqua – nella specie torrente Solofrana (Regione
Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi
d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il , che lo utilizza come elemento integrativo irriguo CP_3
dei canali artificiali e naturali e con funzione scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con la quale titolare della proprietà demaniale – rectius, CP_2
quale titolare della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”; nel senso di una corresponsabilità di e CP_2
nel caso di opere artificiali destinate a raccogliere le acque naturali ricadenti nel CP_3
comprensorio, cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 305/16: “Il consorzio di bonifica è il soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali di un corso
d'acqua che costituisca elemento integrante di canali e sia irreggimentato con opere artificiali, destinate a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di competenza, in funzione di bonifica del comprensorio;
tuttavia, la competenza del di bonifica non esclude una CP_3
solidale responsabilità della per la mancata delimitazione delle acque dell'intero CP_2
comprensorio e per l'omessa custodia delle stesse e dell'alveo torrentizio, che abbia comportato una maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua”; cfr. ancora, nel senso di una corresponsabilità tra e pur in presenza di una delega CP_2 CP_3
della prima a favore del secondo, Cass., Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011, secondo la quale, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito).
5 A conferma di quanto testé detto circa la sussistenza sul canale per cui è causa di poteri di gestione e di custodia da parte della va evidenziato che parte ricorrente ha prodotto CP_2
un decreto dirigenziale con il quale era la ad assumersi la spesa per lavori di CP_2
somma urgenza disposti sul canale in questione dal Consorzio di Bonifica Integrale
Comprensorio Sarno.
…
In quanto custode del corso d'acqua per cui è processo la è responsabile, ai sensi CP_2
degli artt. 2051 e 2055 c.c., per i danni subiti dal ricorrenti in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto ed è anzi emersa, dalle dichiarazione dei testi, una responsabilità omissiva della nella manutenzione del canale, che si trovava, al CP_2
momento del fatto, in pessimo stato manutentivo.
…
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico dei fondi del ricorrente, dell'evento dannoso oggetto di ricorso;
- l'imputabilità di tale evento dannoso alla convenuta in quanto custode Controparte_2
del corso d'acqua de quo, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini, resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dal ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso,
è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per
6 cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto va infatti sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma dell'agronomo , consulente tecnico Persona_1
agrario.
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni conseguenti alla perdita delle colture di lattuga e di cipolla in semenzaio;
ha inoltre operato una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante (rimozione e trasporto a discarica dei rifiuti, operazioni e trattamenti per il ripristino della coltivabilità e della fertilità del terreno).
In particolare, il consulente ha calcolato un danno complessivo pari ad € 80.828,00, derivante dalla somma delle seguenti voci:
- danno alle colture € 49.003,00(€ 36.218,00 per la lattuga su mq.
9.100 prezzo medio di vendita di 3,98 €/mq, € 2.192,00 per semenzaio di cipolla su mq.
1.600 prezzo medio di
7 vendita 1,37 €/mq, € 10.593,00 per mancata coltura succedanea cipolle su mq. 10.700 prezzo medio di vendita 0.99 €/mq);
- danno ai terreni € 31.825,00 (ripulitura della superficie da detriti vari € 12.626,00, ripristino quote superficiali € 10.058,00, ripristino fertilità € 6.741,00, ripristino impianto di irrigazione
€ 2.450,00).
Per quanto riguarda la voce di danno relativa alla perdita delle colture presenti all'epoca dell'evento il consulente tecnico di parte ha calcolato le suesposte somme considerando la resa media a metro quadrato ed il prezzo medio di vendita, detratti i costi non sostenuti.
Ebbene, la cifra indicata dal tecnico non può essere riconosciuta integralmente in quanto non vi è prova che l'intera superficie considerata fosse effettivamente destinata alle coltivazioni indicate.
Ed invero, le dichiarazioni dei testi sono alquanto generiche, in quanto, se da un lato confermano che in seguito all'evento esondativo le colture in atto andarono distrutte, al contempo esse non forniscono alcuna indicazione precisa riguardo l'estensione delle colture ivi esistenti e di quelle, conseguentemente, irrimediabilmente danneggiate.
In particolare, sul punto il teste ha affermato: “il terreno era coltivato a Testimone_1
lattuga e cipolle in semenzaio;
la coltivazione era piena di fango e di acqua inquinata per cui è andata distrutta;
il ricorrente dopo ha dovuto asportare la coltivazione marcita, ripristinare il terreno e l'impianto di irrigazione”.
Il teste , invece, ha aggiunto: “conoscevo già la ditta ed il terreno, nel Persona_1
periodo precedente all'allagamento, ed entrambe le colture erano in buono stato vegetativo…ho programmato e preventivato i lavori di ripristino dei terreni ma non li ho seguiti personalmente. In ogni caso, qualche tempo dopo, passando nei pressi dei luoghi, ho constatato che vi era del personale che stava svolgendo le attività e cumuli di materiale asportato”.
Né a tale deficit probatorio supplisce un'idonea prova documentale, atteso che il ricorrente non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'effettiva quantità delle produzioni ricavate negli anni precedenti all'evento nonché l'ammontare dei ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita;
nemmeno sono stati prodotti documenti comprovanti l'acquisto delle piantine asseritamente andate distrutte.
8 Allo stesso modo, non sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi (calcolati in perizia sulla base dei prezziari ufficiali) sostenuti per gli interventi di pulizia e di trasporto dei rifiuti a discarica ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno, nonostante che, alla luce del tempo trascorso dai fatti, sia verosimile che le attività necessarie per la bonifica siano già state espletate e che l'impianto irriguo sia stato sostituito o riparato.
Tutto quanto detto non toglie che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi (e più sopra riassunte) e sulla base delle foto in atti, si possa ritenere provato che il fondo di parte ricorrente abbia subito una cospicua invasione di acqua, melma e detriti, che ha cagionato la perdita/distruzione parziale del raccolto ed ha inoltre comportato la necessità di esborsi per la loro asportazione e trasporto in discarica (per quanto verosimilmente effettuate in economia), nonché che ha anche comportato, sia sulla base dell'id quod plerumque accidit sia sulla base di quanto hanno riferito i testi, la necessità di bonificare e concimare il terreno nonché, ancora, la necessità di sostituire/riparare l'impianto irriguo.
Ne consegue che i detti danni possono da questo Tribunale essere valutati equitativamente, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., anche grazie al supporto della propria componente tecnica, ed essere così liquidati in euro 15.500,00 per mancato guadagno a seguito dei danni subiti dalle coltivazioni ed in euro 12.500,00 per spese da sostenere per liberare il terreno da melma e detriti, per ripristinarne la fertilità e per sostituire/riparare l'impianto irriguo: il tutto pari a circa il 40% delle somme indicate in consulenza (tenuto conto che dal corredo fotografico in atti emerge indubbiamente la presenza di coltivazioni di significativa estensione), da queste ultime interamente detratte le somme indicate a titolo di mancata coltura succedanea di cipolle.
Nulla può infatti essere riconosciuto a tale titolo.
Il consulente di parte si è limitato ad affermare in consulenza che “l'alterazione riscontrata obbligava ad effettuare un'approfondita e laboriosa risistemazione degli immobili, revocando
l'opportunità di procedere alla coltivazione successiva, perdendosi di fatto un ulteriore ciclo produttivo quantificato come mancata coltura succedanea”, ma non sono state allegate o provate specifiche ragioni tecnico-agrarie atte a dimostrare che la corretta esecuzione degli interventi di ripristino indicati in perizia non garantisse al terreno la possibilità di fornire una successiva immediata produzione delle coltivazioni in atto.
9 Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, avanzata nel ricorso introduttivo, essa è da intendersi abbandonata, atteso che in sede di precisazione delle conclusioni è stato chiesto il risarcimento del solo danno patrimoniale
…
In definitiva, può riconoscersi al ricorrente l'importo complessivo di euro 28.000,00.
Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (28.09.2020) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi compensativi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1,
n° 12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
10 …
Non vi sono, infine, ragioni ostative a che venga accolta la richiesta del ricorrente di ordinare, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza, anche alla luce dell'importo non elevato per cui vi è condanna.
…
Quanto alle spese processuali, ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per una compensazione di esse nella misura del 50%, tenuto conto che la richiesta risarcitoria è stata riconosciuta in misura di gran lunga ridotta rispetto a quanto richiesto (come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 32061/22,
l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale di esse)
Per il residuo 50% spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente, e con Controparte_2
distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori IO e dichiaratisi Parte_1
antistatari, della somma di euro 272,50 per spese vive (545,00:2) e della somma di euro
3.100,00 per onorari (fase di studio: euro 1.500,00; fase introduttiva: euro 800,00; fase istruttoria: euro 2.000,00; fase decisionale: euro 1.900,00; totale euro 6.200,00 : 2 = euro
3.100,00), attenendosi a valori ricompresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella
12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza, che rientra nel detto scaglione pur tenendo conto di rivalutazione ed interessi che, ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali, vanno calcolati solo fino alla data della domanda: cfr. Cass., sez. 3, n° 2274 del 04/02/2005), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
11 Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma Controparte_1
complessiva di euro 28.000,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
(indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 28.09.2020 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dal
28.09.2020 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- dichiara compensate tra le parti, al 50%, le spese del presente giudizio e, per il resto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
pagamento, a favore del ricorrente e con distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori
IO e dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in Parte_1
euro 272,50 per spese vive ed in euro 3.100,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.07.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
12
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 62/2021, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025, tra:
- (C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._1
procura in calce al ricorso introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati
FABIO D'AURIA (C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 Parte_1
, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Biscardi n. 31 C.F._3
presso lo studio dell'avvocato Pasquale Mellone
- ricorrente-
e
1 - (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato Alba Di
Lascio (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia C.F._4
n° 81 presso l'Avvocatura Regionale
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la , Controparte_2
con il quale ha premesso:
- di coltivare due fondi agricoli siti nel Comune di Angri (Sa), riportati in catasto al foglio 2,
p.lla 36 (in affitto), ed alle p.lle 210, 211, 1228 e 1230 (di proprietà);
- che tali fondi sono coltivati a lattuga incappucciata ed a cipollotto nocerino;
- che in data 28.09.2020 si è verificato un evento alluvionale a seguito del quale il rio
Sguazzatorio ha rotto l'argine spondale ed ha riversato tutto il suo carico idraulico sui fondi limitrofi, tra i quali quelli di esso ricorrente, che sono stati invasi da acque putride e da materiale melmoso, subendo danni alle colture, al terreno e all'impianto irriguo.
Ha quindi avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei danni CP_2
subiti, ivi inclusi quelli morali per asserita violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro.
…
Si è costituita in giudizio la , la quale ha sollevato l'eccezione di carenza Controparte_2
di legittimazione attiva ed ha inoltre contestato la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che l'alveo in oggetto non è un corso d'acqua naturale, avendo invece natura artificiale;
ha quindi asserito che la responsabilità della sua manutenzione fosse di competenza esclusiva del;
ed ha infine eccepito la Controparte_3
genericità della richiesta risarcitoria, la mancanza di prova e l'infondatezza nel merito del ricorso.
Ha inoltre chiesto (ed ottenuto) l'autorizzazione alla chiamata in causa del , ma CP_3
non l'ha mai effettuata.
…
Ammessa la prova per testi ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi dell'art. 203 c.p.c., parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni dinanzi al
2 consigliere delegato (con il deposito telematico di note scritte dei difensori ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4.06.2024) nei termini che seguono:
“Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della responsabilità esclusiva della CP_2
nel verificarsi dell'evento per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella
[...]
persona del suo L.R.P.T. – a pagare al ricorrente i danni subiti, per la perdita delle colture danneggiate (lattuga e semenzaio di cipolle), nonché per i danni al terreno ed all'impianto irriguo, nella misura che riterrà in Sua Giustizia, da determinarsi, ove necessario con criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la stima e la documentazione offerta dal CTP
Dott. nei suoi elaborati versati in atti, con rivalutazione ISTAT ed Persona_1
interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data dell'allagamento (28 settembre
2020) fino all'effettivo soddisfo”.
Parte resistente non ha, invece, precisato le proprie.
Successivamente la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è parzialmente fondata.
La circostanza che il ricorrente sia proprietario del fondo sito in Angri (Sa), riportato in catasto al foglio 2, p.lla 210 di mq. 818, p.lla 211 di mq, 204, p.lla 1228 di mq. 573 e p.lla
1230 di mq. 135, è comprovata dalla visura catastale allegata alla consulenza tecnica di parte.
La circostanza che egli conduca inoltre in affitto il fondo indicato in catasto al foglio 2, p.lla
36 di mq. 9.561, è invece dimostrata dal contratto di affitto di fondo rustico depositato agli atti.
A tali risultanze documentali si aggiunga che i testi escussi hanno confermato che i fondi per cui è causa venivano effettivamente coltivati dall'odierno ricorrente.
La circostanza che in data 28 settembre 2020 il rio Sguazzatorio sia esondato, allagando i terreni circostanti, ivi compreso quelli del ricorrente, è dimostrata dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente e (l'agronomo che ha redatto la Testimone_1 Persona_1
perizia di parte), i quali hanno anche precisato che i terreni de quibus erano adibiti, al
3 momento del fatto, a coltivazione di lattuga e cipolle, e che, a seguito dell'inondazione, dette colture sono andate distrutte, con danni anche al sistema di irrigazione.
I detti testi, inoltre, hanno riferito che il letto del canale si presentava ricoperto di vegetazione spontanea e di detriti.
Il ha aggiunto di aver scattato personalmente le fotografie allegate alla perizia di Per_1
parte (che mostrano, per l'appunto, terreni interamente ricoperti di acqua e fango).
Sulla scorta della citata documentazione e delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) si può, quindi, ritenere provato che, in data 28.09.2020, il fondo agricolo del ricorrente si è allagato in conseguenza dell'esondazione del rio Sguazzatorio, venendo invaso da melma e rifiuti e subendo danni alle coltivazioni in quel momento esistenti in loco, al terreno ed all'impianto irriguo.
…
Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del Rio Sguazzatoio (o Sguazzatorio) è
(anche) la . Controparte_2
Nei primi anni del XIX secolo, nell'ambito delle grandi opere di sistemazione operate dai l fine di risolvere la problematica della bonifica e della sanificazione della piana del CP_4
, fu prevista la realizzazione di canalizzazioni a destra ed a sinistra del corso CP_3
principale, al fine di intercettare le acque della piana e di convogliarle in un unico recapito: il risultato di tale sistemazione è attualmente visibile nei due controfossi realizzati alla destra e alla sinistra del fiume (Controfosso destro e Controfosso sinistro), che sono collegati CP_3
alla fitta rete di bonifica del medio e che recapitano le acque nel corso principale, a CP_3
valle del centro di Scafati.
Prima dell'immissione nel fiume i due controfossi vanno a confluire in un unico CP_3
colatore, denominato Rio Sguazzatoio.
Orbene, il d.lgs. 112/98 non solo ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica: tale circostanza fa sì che sui canali di bonifica certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse non escludono, bensì si aggiungono a quelle della (nel senso di una concorrente CP_2
responsabilità di e nel caso di compresenza, nel comprensorio, di corsi CP_3 CP_2
4 d'acqua naturali e artificiali, che vanno a costituire tutt'insieme una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 353/16: “Se un corso d'acqua – nella specie torrente Solofrana (Regione
Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi
d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il , che lo utilizza come elemento integrativo irriguo CP_3
dei canali artificiali e naturali e con funzione scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con la quale titolare della proprietà demaniale – rectius, CP_2
quale titolare della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”; nel senso di una corresponsabilità di e CP_2
nel caso di opere artificiali destinate a raccogliere le acque naturali ricadenti nel CP_3
comprensorio, cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 305/16: “Il consorzio di bonifica è il soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali di un corso
d'acqua che costituisca elemento integrante di canali e sia irreggimentato con opere artificiali, destinate a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di competenza, in funzione di bonifica del comprensorio;
tuttavia, la competenza del di bonifica non esclude una CP_3
solidale responsabilità della per la mancata delimitazione delle acque dell'intero CP_2
comprensorio e per l'omessa custodia delle stesse e dell'alveo torrentizio, che abbia comportato una maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua”; cfr. ancora, nel senso di una corresponsabilità tra e pur in presenza di una delega CP_2 CP_3
della prima a favore del secondo, Cass., Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011, secondo la quale, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito).
5 A conferma di quanto testé detto circa la sussistenza sul canale per cui è causa di poteri di gestione e di custodia da parte della va evidenziato che parte ricorrente ha prodotto CP_2
un decreto dirigenziale con il quale era la ad assumersi la spesa per lavori di CP_2
somma urgenza disposti sul canale in questione dal Consorzio di Bonifica Integrale
Comprensorio Sarno.
…
In quanto custode del corso d'acqua per cui è processo la è responsabile, ai sensi CP_2
degli artt. 2051 e 2055 c.c., per i danni subiti dal ricorrenti in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto ed è anzi emersa, dalle dichiarazione dei testi, una responsabilità omissiva della nella manutenzione del canale, che si trovava, al CP_2
momento del fatto, in pessimo stato manutentivo.
…
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico dei fondi del ricorrente, dell'evento dannoso oggetto di ricorso;
- l'imputabilità di tale evento dannoso alla convenuta in quanto custode Controparte_2
del corso d'acqua de quo, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini, resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dal ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso,
è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per
6 cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto va infatti sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma dell'agronomo , consulente tecnico Persona_1
agrario.
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni conseguenti alla perdita delle colture di lattuga e di cipolla in semenzaio;
ha inoltre operato una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante (rimozione e trasporto a discarica dei rifiuti, operazioni e trattamenti per il ripristino della coltivabilità e della fertilità del terreno).
In particolare, il consulente ha calcolato un danno complessivo pari ad € 80.828,00, derivante dalla somma delle seguenti voci:
- danno alle colture € 49.003,00(€ 36.218,00 per la lattuga su mq.
9.100 prezzo medio di vendita di 3,98 €/mq, € 2.192,00 per semenzaio di cipolla su mq.
1.600 prezzo medio di
7 vendita 1,37 €/mq, € 10.593,00 per mancata coltura succedanea cipolle su mq. 10.700 prezzo medio di vendita 0.99 €/mq);
- danno ai terreni € 31.825,00 (ripulitura della superficie da detriti vari € 12.626,00, ripristino quote superficiali € 10.058,00, ripristino fertilità € 6.741,00, ripristino impianto di irrigazione
€ 2.450,00).
Per quanto riguarda la voce di danno relativa alla perdita delle colture presenti all'epoca dell'evento il consulente tecnico di parte ha calcolato le suesposte somme considerando la resa media a metro quadrato ed il prezzo medio di vendita, detratti i costi non sostenuti.
Ebbene, la cifra indicata dal tecnico non può essere riconosciuta integralmente in quanto non vi è prova che l'intera superficie considerata fosse effettivamente destinata alle coltivazioni indicate.
Ed invero, le dichiarazioni dei testi sono alquanto generiche, in quanto, se da un lato confermano che in seguito all'evento esondativo le colture in atto andarono distrutte, al contempo esse non forniscono alcuna indicazione precisa riguardo l'estensione delle colture ivi esistenti e di quelle, conseguentemente, irrimediabilmente danneggiate.
In particolare, sul punto il teste ha affermato: “il terreno era coltivato a Testimone_1
lattuga e cipolle in semenzaio;
la coltivazione era piena di fango e di acqua inquinata per cui è andata distrutta;
il ricorrente dopo ha dovuto asportare la coltivazione marcita, ripristinare il terreno e l'impianto di irrigazione”.
Il teste , invece, ha aggiunto: “conoscevo già la ditta ed il terreno, nel Persona_1
periodo precedente all'allagamento, ed entrambe le colture erano in buono stato vegetativo…ho programmato e preventivato i lavori di ripristino dei terreni ma non li ho seguiti personalmente. In ogni caso, qualche tempo dopo, passando nei pressi dei luoghi, ho constatato che vi era del personale che stava svolgendo le attività e cumuli di materiale asportato”.
Né a tale deficit probatorio supplisce un'idonea prova documentale, atteso che il ricorrente non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'effettiva quantità delle produzioni ricavate negli anni precedenti all'evento nonché l'ammontare dei ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita;
nemmeno sono stati prodotti documenti comprovanti l'acquisto delle piantine asseritamente andate distrutte.
8 Allo stesso modo, non sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi (calcolati in perizia sulla base dei prezziari ufficiali) sostenuti per gli interventi di pulizia e di trasporto dei rifiuti a discarica ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno, nonostante che, alla luce del tempo trascorso dai fatti, sia verosimile che le attività necessarie per la bonifica siano già state espletate e che l'impianto irriguo sia stato sostituito o riparato.
Tutto quanto detto non toglie che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi (e più sopra riassunte) e sulla base delle foto in atti, si possa ritenere provato che il fondo di parte ricorrente abbia subito una cospicua invasione di acqua, melma e detriti, che ha cagionato la perdita/distruzione parziale del raccolto ed ha inoltre comportato la necessità di esborsi per la loro asportazione e trasporto in discarica (per quanto verosimilmente effettuate in economia), nonché che ha anche comportato, sia sulla base dell'id quod plerumque accidit sia sulla base di quanto hanno riferito i testi, la necessità di bonificare e concimare il terreno nonché, ancora, la necessità di sostituire/riparare l'impianto irriguo.
Ne consegue che i detti danni possono da questo Tribunale essere valutati equitativamente, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., anche grazie al supporto della propria componente tecnica, ed essere così liquidati in euro 15.500,00 per mancato guadagno a seguito dei danni subiti dalle coltivazioni ed in euro 12.500,00 per spese da sostenere per liberare il terreno da melma e detriti, per ripristinarne la fertilità e per sostituire/riparare l'impianto irriguo: il tutto pari a circa il 40% delle somme indicate in consulenza (tenuto conto che dal corredo fotografico in atti emerge indubbiamente la presenza di coltivazioni di significativa estensione), da queste ultime interamente detratte le somme indicate a titolo di mancata coltura succedanea di cipolle.
Nulla può infatti essere riconosciuto a tale titolo.
Il consulente di parte si è limitato ad affermare in consulenza che “l'alterazione riscontrata obbligava ad effettuare un'approfondita e laboriosa risistemazione degli immobili, revocando
l'opportunità di procedere alla coltivazione successiva, perdendosi di fatto un ulteriore ciclo produttivo quantificato come mancata coltura succedanea”, ma non sono state allegate o provate specifiche ragioni tecnico-agrarie atte a dimostrare che la corretta esecuzione degli interventi di ripristino indicati in perizia non garantisse al terreno la possibilità di fornire una successiva immediata produzione delle coltivazioni in atto.
9 Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, avanzata nel ricorso introduttivo, essa è da intendersi abbandonata, atteso che in sede di precisazione delle conclusioni è stato chiesto il risarcimento del solo danno patrimoniale
…
In definitiva, può riconoscersi al ricorrente l'importo complessivo di euro 28.000,00.
Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (28.09.2020) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi compensativi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1,
n° 12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
10 …
Non vi sono, infine, ragioni ostative a che venga accolta la richiesta del ricorrente di ordinare, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza, anche alla luce dell'importo non elevato per cui vi è condanna.
…
Quanto alle spese processuali, ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per una compensazione di esse nella misura del 50%, tenuto conto che la richiesta risarcitoria è stata riconosciuta in misura di gran lunga ridotta rispetto a quanto richiesto (come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 32061/22,
l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale di esse)
Per il residuo 50% spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente, e con Controparte_2
distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori IO e dichiaratisi Parte_1
antistatari, della somma di euro 272,50 per spese vive (545,00:2) e della somma di euro
3.100,00 per onorari (fase di studio: euro 1.500,00; fase introduttiva: euro 800,00; fase istruttoria: euro 2.000,00; fase decisionale: euro 1.900,00; totale euro 6.200,00 : 2 = euro
3.100,00), attenendosi a valori ricompresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella
12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza, che rientra nel detto scaglione pur tenendo conto di rivalutazione ed interessi che, ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali, vanno calcolati solo fino alla data della domanda: cfr. Cass., sez. 3, n° 2274 del 04/02/2005), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
11 Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma Controparte_1
complessiva di euro 28.000,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
(indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 28.09.2020 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dal
28.09.2020 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- dichiara compensate tra le parti, al 50%, le spese del presente giudizio e, per il resto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
pagamento, a favore del ricorrente e con distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori
IO e dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in Parte_1
euro 272,50 per spese vive ed in euro 3.100,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.07.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
12