Sentenza 18 giugno 2003
Massime • 4
A norma dell'art. 2720 cod. civ. l'efficacia probatoria dell'atto ricognitivo, avente natura confessoria, si esplica (così come appunto quella della confessione) soltanto in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, nei casi espressamente previsti dalla legge. Ne consegue che a tale atto non può pertanto riconoscersi valore di prova circa l'esistenza del diritto di proprietà o (al di fuori dei casi previsti) di altri diritti reali.
In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse; tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.
In materia contrattuale, il principio in base al quale per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà immobiliare è richiesta la forma scritta "ad substantiam" importa che l'atto scritto costituisca lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà produttiva degli effetti del negozio. Ne consegue che, in tale ipotesi, la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti ( la quale concorre alla formazione del negozio con efficacia pari alla volontà dell'altro ) non può essere sostituita da una dichiarazione confessoria dell'altra parte, non valendo tale dichiarazione ne' quale elemento integrante il contratto ne' - quand'anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto- come prova del medesimo.
L'acquisto derivativo della proprietà di un bene immobile postula un contratto, a contenuto traslativo, intervenuto con il precedente titolare del diritto e soggetto alla forma scritta "ad substantiam", mentre, in difetto di questo, non può discendere da un negozio di mero accertamento, il quale può eliminare incertezze sulla situazione giuridica, ma non già sostituirne il titolo costitutivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2003, n. 9687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9687 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Donato - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI UI, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 5, presso l'avv. Enrico Romanelli, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Francesco Capretti, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI SE, elettivamente domiciliato in Roma, via Arezzo n. 38, presso l'avv. Maurizio Messina, che lo difende unitamente all'avv. Tullio Castelli, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, n. 282/99 del 24 marzo - 6 maggio 1999 (R.G. 14276/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 marzo 2003 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Romanelli Guido per delega dell'avv. Enrico Romanelli per il ricorrente e l'avv. Antonio Matonti per delega dell'avv. Maurizio Messina per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi Consolo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 15 maggio 1991 LI UI conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Brescia, il fratello LI SE. Esponeva l'attore che il 23 maggio 1979 le parti avevano sottoscritto un documento nel quale si davano atto che l'azienda di carrozzeria, gestita sotto la ditta "LI SE" era, in realtà, di proprietà di entrambi per pari quota e che entrambi erano, altresì, comproprietari del terreno in Capriolo, intestato al solo SE e del fabbricato su di esso costruito in quanto per l'acquisto del primo e la realizzazione del secondo erano stati impiegati i proventi della comune attività lavorativa. Nella stessa occasione, premesso che l'edificio si componeva al primo piano (il piano terra era adibito a officina) di due appartamenti, uno già ultimato e l'altro ancora da terminare, si prevedeva che quest'ultimo sarebbe stato completato a spese comuni entro l'anno 1981 e che sarebbe stato destinato al fratello UI, mentre l'altro, già finito, sarebbe stato occupato da SE. Precisato quanto sopra l'attore evidenziava, ancora, che terminati i lavori nel 1983, esso concludente benché occupasse l'appartamento sin dal 1984, non era riuscito a ottenerne la intestazione, pur avendo fatto fronte, mediante esborsi personali e la rinunzia agli utili dell'attività comune, alle spese necessarie per ultimarlo. Chiedeva, pertanto, l'attore che il tribunale dichiarasse che l'area a suo tempo acquistata da LI SE nonché l'intero edificio realizzato sullo stesso erano di proprietà, quanto alla quota del 50%, di esso attore e trasferisse, altresì, ad esso concludente la proprietà o della quota di metà (o del l'intero) dell'appartamento in origine a lui destinato senza obbligo di ulteriore corrispettivo. Costituitosi in giudizio il convenuto LI SE eccepiva che la scrittura privata ex adverso invocata era un contratto a prestazioni corrispettive nel quale, a fronte dell'obbligo di esso concludente di intestare al fratello la quota del 50% delle proprietà immobiliari descritte in citazione, sussisteva l'obbligo, per l'attore, di pagare il 50% di tutti i debiti della carrozzeria e di quelli contratti per la costruzione dell'edificio. Non avendo l'attore adempiuto il proprio obbligo, proseguiva il convenuto, doveva ritenersi pienamente giustificata la mancata intestazione allo stesso del 50% della proprietà immobiliare, e - in ogni caso - il diritto di controparte a ottenere l'intestazione dell'unità immobiliare era estinto per prescrizione. In via subordinata, nell'eventualità fossero stare ritenute fondate le ragioni dell'attore, il convenuto chiedeva che il fratello fosse condannato al pagamento delle somme che, secondo la scrittura invocata da controparte, lo stesso si era impegnato a versare. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 5 aprile - 17 maggio 1995 in accoglimento della domanda attrice dichiarava l'attore comproprietario, per il 50% degli immobili oggetto di controversia.
Gravata tale pronunzia dal soccombente LI SE la corte di appello di Brescia, con sentenza 24 marzo - 6 maggio 1999 in accoglimento del proposto gravame e in totale riforma della decisione del primo giudice rigettava le domande proposte da LI UI con atto 15 maggio 1991, compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 4 dicembre 1999, ha proposto ricorso, affidato a due motivi, LI UI, con atto 1 febbraio 2000.
Resiste, con controricorso, illustrato da memoria, LI SE. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva con il documento sottoscritto il 23 maggio 1979 LI UI e SE, fratelli, da un lato, si sono dati "reciprocamente atto che l'attività di carrozzeria" gestita sotto la ditta "LI SE", "è esercitata come società di fatto tra i sottoscritti stessi, pertanto .. LI SE riconosce ad ogni effetto che .. LI UI è comproprietario della quota del 50% dell'azienda predetta suo socio in quote uguali in tale attività", dall'altro, LI SE ha riconosciuto "di essere vero proprietario dell'area e del fabbricato ... solo per la quota di un mezzo, mentre la restante quota di un mezzo è di esclusiva spettanza di ... LI UI, giacché nell'acquisto dell'area e nelle spese di costruzione del fabbricato sono stati utilizzati denari ricavati dall'esercizio della società di fatto" relativa alla carrozzeria, mentre "a sua volta ... LI UI si obbliga a provvedere per la quota di un mezzo al pagamento di tutti i debiti contratti sia per la gestione della carrozzeria, che per la costruzione del fabbricato, assumendo a proprio carico gli oneri relativi sia alla restituzione del capitale che al pagamento degli interessi, sempre in proporzione della predetta quota".
Il riferito documento è stato interpretato, dalla corte di appello di Brescia, per quanto ancora rilevante al fine del decidere nel senso:
- da un lato, che ancorché LI UI si fosse assunto una precisa obbligazione di contenuto patrimoniale, quest'ultima non era prevista ne' quale corrispettivo di una speculare attribuzione avente a oggetto la quota immobiliare, ne' quale condizione per il dispiegarsi di un ipotetico effetto reale del negozio e, quindi, il negozio in questione non costituisce titolo per il trasferimento della quota del 50% della proprietà dell'immobile in favore di ZZ UI;
- dall'altro, che il negozio in questione ha semplice valore ricognitivo di una preesistente situazione, di un atto, cioè riconducibile alla categoria dei negozi di accertamento di un rapporto reale e privo, per l'effetto di qualsiasi effetto traslativo;
- da ultimo, che erroneamente i primi giudici hanno ritenuto l'esistenza di un interposizione reale di persona (per avere acquistato LI SE in nome proprio il terreno oggetto di controversia in forza di un negozio fiduciario con il fratello UI, che prevedeva in capo al primo, l'obbligo di successivamente trasferire al secondo la quota del 50% della proprietà del compendio immobiliare) non potendo un siffatto contratto contrariamente a quanto affermato dal tribunale essere provato a mezzo di presunzioni.
Precisato quanto sopra, hanno ancora osservato i giudici di secondo grado, se manca in atti la prova dell'esistenza di un negozio fiduciario, deve affermarsi, altresì, che la prova della proprietà rivendicata pro quota da LI UI non può rinvenirsi in modo immediato nell'atto ricognitivo sottoscritto dai fratelli. L'efficacia probatoria di quest'ultimo, infatti, non può invero essere più estesa di quella prevista per la confessione, che ha riguardo solamente ai fatti, produttivi di situazioni o rapporti giuridici, sfavorevoli al dichiarante, mentre non può riguardare il semplice riconoscimento di queste situazioni o rapporti, essendo tale effetto espressamente stabilito dalla legge solo con riferimento a casi tipicamente considerati, mentre in tema di proprietà nessun effetto la legge attribuisce all'atto ricognitivo, per cui deve escludersi che quest'ultimo, ove sia riferito al suddetto diritto reale, possa assumere valore di prova circa l'esistenza del diritto medesimo.
2. Con il primo motivo il ricorrente LI UI censura la sentenza sopra riassunta denunziando "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2730, 1987, 1350 e 1351 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. (e) contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.". Si assume, infatti, in buona sostanza, da parte del ricorrente:
- la situazione di comproprietà - contrariamente a quanto affermato dalla sentenza in questa sede gravata - è un fatto, nel senso voluto dall'art. 2730 c.c. quale che ne sia l'origine e anche se riguardo un immobile e la stessa, pertanto, può essere oggetto di confessione;
- nel caso in cui il negozio di accertamento ha ad oggetto la stessa esistenza, incerta o controversa, di un determinato rapporto, esso viene a recidere ogni legame di dipendenza della situazione giuridica asseverata con l'eventuale rapporto originario, atteso che l'oggetto del negozio di accertamento è la situazione giuridica incerta e la causa di esso consiste proprio nel superamento di tale situazione di incertezza;
- il contratto in questione, oltre a contenere un atto ricognitivo della comproprietà preesistente ha anche un contesto e valore sostanziale di contratto preliminare di assegnazione di una parte dell'immobile a ciascuno dei comproprietari, reciprocamente promittenti e promissarii trattandosi di atto scritto lo stesso è pienamente valido, e contiene in sè la prova (scritta) della comproprietà, giacché può essere oggetto di divisione solo ciò che è già comune.
3. Il motivo è infondato, sotto tutti i molteplici profili in cui si articola.
3.1. In termini opposti, rispetto a quanto del tutto apoditticamente affermato dalla difesa del ricorrente, in particolare, giusta quanto assolutamente pacifico presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, deve ribadirsi che il principio che per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà immobiliare è richiesta la forma scritta ad substantiam importa che l'atto scritto costituisca lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà produttiva degli effetti del negozio.
Deriva, da quanto sopra, che la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti - la quale concorre alla formazione del negozio con efficacia pari alla volontà dell'altro - non può essere sostituita da una dichiarazione confessoria dell'altra parte, la quale non può essere utilizzata ne' come elemento integrante il contratto ne' (quand'anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto) come prova di questo, quando sia per esso richiesta la prova scritta ad substantiam (Cass. 28 maggio 1997 n. 4709). In altri termini, l'atto di ricognizione, previsto dall'art. 2720 c.c., ha un'efficacia probatoria limitata ai fatti, produttivi di situazioni o rapporti giuridici, sfavorevoli al dichiarante e non può spiegarsi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge: pertanto deve escludersi che esso, riferito al diritto di proprietà o (al di fuori dei casi espressamente previsti) ad altri diritti reali, assuma valore di prova circa la esistenza di tali diritti (Cass. 20 febbraio 1992 n. 2088. Sempre nel senso che la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti - la quale concorre alla formazione del negozio con efficienza pari alla volontà dell'altro - non può essere sostituita da una dichiarazione confessoria dell'altra parte, che non può essere utilizzata ne' come elemento integrante il contratto ne' (quand'anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto), come prova di questo, quando sia per esso richiesta la prova scritta ad substantiam, altresì, Cass. 7 marzo 1990 n. 1811). Pacifico quanto precede, atteso che i giudici del merito, nel ritenere irrilevante al fine di fine di fare acquisire a LI UI la comproprietà del 50% del complesso immobiliare per cui è controversia, la dichiarazione confessoria resa da LI SE unico proprietario dell'immobile stesso, in forza dell'atto di acquisto da lui posto in essere con il precedente proprietario si sono puntualmente adeguati al riferito principio, è evidente l'infondatezza del primo motivo di ricorso, primo profilo.
3.2. Correttamente, ancora, i giudici del merito hanno escluso che LI UI possa ritenersi proprietario, pro quota, degli immobili per cui è controversia in forza della scrittura 23 maggio 1979, intesa questa quale negozio bilaterale di accertamento. Deve ribadirsi, infatti, ulteriormente, che l'acquisto derivativo della proprietà di un bene immobile postula un contratto, a contenuto traslativo, intervenuto con il precedente titolare del diritto e soggetto alla forma scritta ad substantiam, mentre, in difetto di questo, non può discendere da un negozio di mero accertamento, il quale può eliminare incertezze sulla situazione giuridica, ma non sostituirne il titolo costitutivo (in termini, Cass. 16 dicembre 1987 n. 9358, resa in una fattispecie pressoché identica alla presente, nella quale in particolare, acquistato da un coniuge un suolo edificatorio su tale terreno era stato costruito un edificio, con prevalente denaro dell'altro e i coniugi stessi, mediante scrittura privata sottoscritta da entrambi, dando atto di quanto sopra, avevano accertato la loro comune proprietà sul bene immobile risultante, costituito da casa e terreno). Come evidenziato sopra, infatti, per il trasferimento della proprietà immobiliare mediante contratto è richiesta, ad substantiam, la forma scritta e questa va riferita a tutti gli elementi fondamentali del negozio, tra i quali è essenziale la volontà attuale delle parti di determinare tale effetto giuridico. È pertanto irrilevante, sotto l'indicato profilo, che le parti, sia pure per iscritto, facciano riferimento ad un precedente rapporto, non documentato, da cui dovrebbe trarsi la conseguenza da esse assunta.
3.3. Quanto alla "interpretazione" del contratto 23 maggio 1979 e al mancato riconoscimento dello stesso quale "preliminare", denunziato dal ricorrente con l'ultima parte del primo motivo, si osserva che il procedimento di qualificazione di un contratto consta di due fasi, la prima delle quali, consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362 e ss. c.c. (cfr. Cass. 15 ottobre 2001 n. 125158). La seconda, per contro, concernente l'inquadramento della comune volontà, come accertata, nello schema legale corrispondente, si risolve nell'applicazione di norme giuridiche, e, pertanto, può formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per ciò che riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo.
Deriva, da quanto precede, pertanto, che il sindacato di legittimità può essere utilmente sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica del contratto (per tutte, cfr. Cass. 25 gennaio 2001 n. 1054). Pacifico quanto precede, si osserva, che i giudici di merito hanno ricostruito la volontà delle parti, in sede di predisposizione del documento 23 maggio 1979, nel senso che "le parole stesse usate dalle parti dimostrano pertanto che, per quanto attiene al terreno e all'edificio sullo stesso costruito, le stesse parti non intendevano in alcun modo porre in essere, mediante quella scrittura privata, una modificazione della realtà giuridica...".
Il ricorrente non censura in alcun modo le considerazioni svolte dai giudici del merito per giungere alla riferita conclusione (e, omette, altresì, come denunziato dalla parte controricorrente, anche di trascrivere nel ricorso il contenuto delle clausole che assume erroneamente interpretate dai giudici del merito): è evidente, pertanto, che il ricorrente si limita a svolgere considerazioni inammissibili e non idonee a giustificare una riforma della decisione impugnata.
Lo stesso, infatti, cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, che non è un giudizio di merito di terzo grado, si limita a opporre, alla ricostruzione dei fatti (nella specie la comune volontà dei fratelli LI in sede di predisposizione del documento 23 maggio 1979) una propria, soggettiva, personale, ricostruzione degli stessi fatti ed è palese che la censura esula da quelli che sono i limiti posti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (Nel senso che il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5, c.p.c., mediante il quale si deduca il vizio di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di esaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sul piano logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fattà dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, Cass. 21 marzo 2001 n. 4025, specie in motivazione, nonché Cass. sez. un., 11 giugno 1998 n. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997 n. 12960).
4. Con il secondo motivo parte ricorrente denunzia, ancora, "omessa pronuncia su domanda subordinata, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.". Si osserva, in particolare, che "è inesatta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la scrittura privata 23 maggio 1979 avrebbe soltanto scopo e contenuto ricognitivo confessorio, in quanto essa contiene, altresì, un preciso reciproco impegno di assegnazione di una parte dell'immobile a ciascuno dei fratelli". "In particolare - prosegue il ricorrente - a favore del UI LI era prevista l'assegnazione di uno degli appartamenti costituenti il primo piano del fabbricato eretto a spese comuni tra i fratelli, mentre l'altro sarebbe stato assegnato al SE". "Nelle nostre conclusioni - conclude sul punto parte ricorrente - avevamo formulato anche una specifica richiesta subordinata di trasferimento a LUIGI LI della proprietà esclusiva di tale appartamento, richiesta fondata appunto sull'impegno preliminare collegato con il precedente accertamento. Avendo il tribunale accolto la domanda principale ... non ha avuto bisogno di portare il proprio esame sulla subordinata la quale è rimasta impregiudicata. La Corte, invece, riformando la sentenza, avrebbe dovuto prendere in considerazione la richiesta ma non l'ha fatto, incorrendo perciò in un palese errore di omessa pronuncia, cui dovrà porre rimedio il giudice del rinvio".
5. Il motivo è inammissibile, perché relativo a questione nuova (cfr. Cass. 31 marzo 2000 n. 3928), che, sebbene prospettata in primo grado, non apparteneva al dibattito del giudizio di secondo grado e, pertanto, non riproponibile, in sede di legittimità (Cass. 19 maggio 1999 n. 482). Giusta la testuale previsione di cui all'art. 346, c.p.c. "le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate".
In mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale la parte, che voglia evitare la presunzione di rinuncia di cui alla ricordata disposizione deve reiterare le domande e le eccezioni, in senso proprio, non accolte in primo grado è pacifico - presso una più che consolidata giurisprudenza di legittimità - che queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse.
La proposizione, tuttavia, per se libera da forme, deve essere fatta in modo specifico, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte e alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Cass. 30 maggio 1996 n. 5028; Cass. 16 maggio 1997 n. 4944. cfr., altresì, Cass. 20 febbraio 1998 n. 1798, nonché Cass. 17 dicembre 1999 n. 14267). Certo quanto sopra è palese la inammissibilità del motivo in esame, che prospetta una questione nuova, estranea al giudizio di secondo grado, atteso che in questo (cfr. conclusioni riportate nella epigrafe della sentenza impugnata) LI UI si era limitato a chiedere il "rigetto dell'appello avversario" nonché "in parziale riforma della sentenza appellata" la condanna della controparte alla rifusione delle spese del primo giudizio. Anche a prescindere da quanto precede si osserva, comunque, che ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che riproponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 5 ottobre 1998 n. 9861; Cass. 13 novembre 1996 n. 9941). Non controverso quanto precede, atteso che la questione specifica non risulta trattata dalla sentenza gravata e considerato, altresì, che il ricorrente non ha indicato in quale sede, nel corso del giudizio di secondo grado, abbia sollecitato l'esame della domanda subordinata, già proposta nell'atto introduttivo del giudizio e rimasta assorbita per effetto dell'accoglimento della domanda principale, è palese, anche sotto tale, concorrente, profilo, la inammissibilità della censura in esame.
6. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi.
Sussistono giusti motivi onde disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
dispone, tra le parti, la totale compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2003