Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2003, n. 9687
CASS
Sentenza 18 giugno 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

A norma dell'art. 2720 cod. civ. l'efficacia probatoria dell'atto ricognitivo, avente natura confessoria, si esplica (così come appunto quella della confessione) soltanto in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, nei casi espressamente previsti dalla legge. Ne consegue che a tale atto non può pertanto riconoscersi valore di prova circa l'esistenza del diritto di proprietà o (al di fuori dei casi previsti) di altri diritti reali.

In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse; tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.

In materia contrattuale, il principio in base al quale per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà immobiliare è richiesta la forma scritta "ad substantiam" importa che l'atto scritto costituisca lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà produttiva degli effetti del negozio. Ne consegue che, in tale ipotesi, la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti ( la quale concorre alla formazione del negozio con efficacia pari alla volontà dell'altro ) non può essere sostituita da una dichiarazione confessoria dell'altra parte, non valendo tale dichiarazione ne' quale elemento integrante il contratto ne' - quand'anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto- come prova del medesimo.

L'acquisto derivativo della proprietà di un bene immobile postula un contratto, a contenuto traslativo, intervenuto con il precedente titolare del diritto e soggetto alla forma scritta "ad substantiam", mentre, in difetto di questo, non può discendere da un negozio di mero accertamento, il quale può eliminare incertezze sulla situazione giuridica, ma non già sostituirne il titolo costitutivo.

Commentari5

  • 1Contratto preliminare e superamento della condominialità
    Giuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 2 marzo 2026

    1. Il caso: cortili contesi tra uso esclusivo e pretesa comunione La vicenda prende avvio dall'iniziativa giudiziale di alcuni condomini che rivendicavano la comproprietà di aree cortilizie. Gli attori sostenevano di esserne comproprietari in quanto eredi di un precedente proprietario e affermavano che tali spazi dovevano considerarsi beni comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 c.c.; gli stessi condomini lamentavano inoltre che un altro condomino ne aveva fatto un uso esclusivo da oltre dieci anni, installando un dehor nella parte antistante e utilizzando la parte retrostante come magazzino, impedendo loro qualsiasi forma di godimento. A parere degli attori, l'uso esclusivo da parte …

     Leggi di più…

  • 2Sentenza Cassazione Civile n. 23428 del 25
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. II, 25/08/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 25/08/2021), n.23428 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARRATO Aldo – Presidente – Dott. PICARONI Elisa – Consigliere – Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 29164/2016 proposto da: P.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA FIORE, rappresentato e difeso dall'avvocato ITALO GALLIGANI; – ricorrente – contro PA.FR., P.P., EREDI DI P.U. E DELLA MADRE M.A.A., …

     Leggi di più…

  • 3Come si rinuncia a una servitù?
    Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 febbraio 2024

  • 4Art. 969 c.c.: Ricognizione
    Virginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 4 settembre 2023

  • 5Come si dividono le spese del sottotetto
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 aprile 2023
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2003, n. 9687
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9687
Data del deposito : 18 giugno 2003

Testo completo