Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 26/06/2025, n. 12680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12680 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12680/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04371/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4371 del 2025, proposto da
OP LA, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Barosio, Luigi M. Angeletti e Serena Dentico, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Barosio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
contro
Comune di Fubine Monferrato (AL), non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
all’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione I civile del 14.9.2023, pubblicata il 2.11.2023, n. 30399, emessa sui ricorsi riuniti iscritti al n. di R.G. 29662/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 7 aprile 2025, parte ricorrente agiva ex artt. 112 e seguenti c.p.a., per ottenere la condanna del Comune di Fubine Monferrato a prestare esatta ottemperanza all’ordinanza, emessa all’esito della camera di consiglio del 14 settembre 2023 ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., n. 30399, pubblicata in data 2 novembre 2023, con cui la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso e, tra gli altri, condannato parte intimata al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite relative del giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre spese e oneri accessori. L’ordinanza, spedita in forma esecutiva in data 19 dicembre 2023, era stata in pari data notificata al Comune presso la sede reale.
Con un solo motivo di ricorso, parte ricorrente chiedeva condannarsi nuovamente l’ente locale di cui sopra sussistendo, a suo giudizio, tutti i presupposti previsti dall’art 112, comma 2, lett. c ), c.p.a. (e le condizioni di procedibilità stabilite dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996) ed evidenziando altresì:
- di aver già proposto, dinanzi a questo Tribunale, il giudizio di ottemperanza in relazione alla descritta pronuncia della S.C. di Cassazione e che lo stesso sarebbe stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 2623 pubblicata in data 4 febbraio 2025;
- che, a suo parere, erroneamente quel Collegio avrebbe ritenuto l’insussistenza della prova del giudicato della richiamata pronuncia del giudice ordinario, in quanto: i ) la stessa sorgerebbe ex se come definitiva; ii ) l’art. 391 bis c.p.c. prevedrebbe che “ la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il passaggio il giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto ”; iii) la segreteria del Giudice di legittimità non rilascerebbe la certificazione attestante il passaggio in giudicato delle pronunce rese dalla Corte di Cassazione; iv) solo i provvedimenti di merito adottati dalla S.C. di Cassazione sarebbero suscettibili di revocazione, e quello che in questa sede ci occupa sarebbe invece una pronuncia di rito (inammissibilità); v) le circostanze appena allegate sarebbero state confermate, a esclusione di quella di cui ai subb iii) e iv), dal Consiglio di Stato, sent. n. 2400/2025, il quale avrebbe peraltro precisato che la prova del passaggio in giudicato della sentenza della S.C. di Cassazione può essere acquisita aliunde , ossia anche dall’omessa allegazione, da parte del ricorrente in ottemperanza, di aver proposto il giudizio di revocazione;
- per quanto concerne, invece, la circostanza di cui al precedente punto iii ), essa sarebbe stata attestata con un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato dalla Cancelleria della S.C. il 17 febbraio 2025 con cui quell’Ufficio dichiarava che “ la Corte di cassazione non rilascia [certificazione di] passaggio in giudicato delle sentenze” .
Concludeva, quindi, parte ricorrente per l’accoglimento del ricorso (non prima di aver confutato l’eventuale indisponibilità di somme per il pagamento dell’importo dovuto al ricorrente) con la richiesta di condanna all’esatto adempimento e di nomina, in caso di persistente inottemperanza, del commissario ad acta.
Benché ritualmente intimato, il Comune di Fubine Monferrato non si costituiva in giudizio.
Alla camera di consiglio del 18 giugno 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il gravame proposto è meritevole di positivo apprezzamento.
Depone in tal senso la circostanza, sopravvenuta alla decisione n. 2623/2025 di questa Sezione, che la Cancelleria della Suprema Corte abbia attestato, con messaggio di PEC successivo alla pubblicazione della sentenza da ultimo richiamata, come essa non rilasci certificazioni di passaggio in giudicato delle statuizioni della Corte di Cassazione, giacché “L a pubblicazione della sentenza della Corte che rigetti o dichiari inammissibile il ricorso avverso la pronuncia che ha definito il giudizio presupposto determina ipso facto il passaggio in giudicato di tale pronuncia, senza che rilevi la pendenza del termine per impugnare la sentenza della Corte Suprema per revocazione”.
Tanto ritiene il Collegio utilmente valorizzabile al fine di escludere l’operatività, nel caso di specie, del divieto di bis in idem e consentire, quindi, al ricorrente di avanzare nuovamente la domanda di ottemperanza precedentemente dichiarata inammissibile.
La medesima circostanza induce, quindi, a ritenere sussistenti anche i presupposti per l’accoglimento della domanda proposta in quanto:
- la declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione della sentenza n. 1185/2022 della Corte di Appello di Torino ad opera dell'ordinanza n. 30399/2023 della sez. I civ. della Corte di Cassazione ha comportato, ipso iure , il passaggio in giudicato della statuizione di merito recante la condanna del Comune di Fubine Monferrato al pagamento delle somme pretese dal ricorrente;
- i termini per la proposizione della domanda di revocazione della citata ordinanza della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 391- bis c.p.c., risultano spirati sin dal 3 maggio 2024;
- l’ordinanza di cui trattasi risulta notificata alla sede reale del Comune, in forma esecutiva, il 19 dicembre 2023.
In definitiva, quindi, il ricorso proposto va accolto e, per l’effetto, va ordinato al Comune di Fubine Monferrato di provvedere, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, a prestare piena ed esatta ottemperanza all’ordinanza n. 30399/2023 della Corte di Cassazione.
In caso di persistente inottemperanza, si nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Prefetto p.t. di Alessandria, con facoltà di delega a funzionario dipendente, affinché, entro i 60 giorni successivi, provveda all’esecuzione del giudicato e si pone il relativo compenso a carico del Comune intimato.
Attesa la particolarità del presente giudizio, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per dichiarare irripetibili le spese di lite, in assenza di costituzione in giudizio di controparte, con salvezza dell’obbligo del Comune intimato di restituire l’importo pagato dal ricorrente a titolo di contributo unificato per l’instaurazione del presente giudizio ai sensi dell’art. 13, comma 6- bis.1 del d.P.R n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Fubine Monferrato di prestare piena ed intera ottemperanza all’ordinanza n. 30399/2023 della sezione I civile della Corte di Cassazione entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore;
- in caso di persistente inottemperanza, nomina il Commissario ad acta nella persona del Prefetto p.t. di Alessandria, con facoltà di delega, affinché, entro i successivi sessanta giorni, provveda a dare esecuzione alla decisione di ottemperanza su istanza di parte ricorrente attestante il protrarsi dell’inerzia da parte del Comune intimato a carico del quale deve essere posto il compenso spettante al Commissario;
- dichiara irripetibili le spese sostenute da parte ricorrente per l’instaurazione del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO