Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 899
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Infondatezza della presunzione di inesistenza oggettiva delle operazioni

    L'Ufficio era competente a riqualificare le operazioni come oggettivamente inesistenti. Le società emittenti le fatture sono risultate essere mere cartiere, prive di personale, sede e documentazione. La società contribuente non ha fornito prova di aver concretamente ricevuto le prestazioni.

  • Rigettato
    Contraddittoria qualificazione delle operazioni

    L'Ufficio era dotato di piena competenza a riqualificare le operazioni come oggettivamente inesistenti rispetto a quanto ritenuto nella verifica effettuata dalla GdF.

  • Rigettato
    Illegittima applicazione delle sanzioni

    Come fatto rilevare dal primo giudice, le sanzioni sono state correttamente applicate.

  • Rigettato
    Valenza di giudicato dell'assoluzione penale del rappresentante legale

    L'imputazione penale fa riferimento all'inesistenza soggettiva delle operazioni, mentre l'accertamento tributario riguarda l'inesistenza oggettiva, trattandosi di fatti diversi. Inoltre, l'assoluzione del rappresentante legale per non aver commesso il fatto non esclude che l'uso di fatture per operazioni inesistenti sia stato realizzato dalla società attraverso altri soggetti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 899
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 899
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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