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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 899/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente
IA NI, TO
DIOTALLEVI GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1890/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Lo Studio Del Difensore_3 - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Presso Lo Studio Del Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 C/o Lo Studio Del Difensore_3 - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Presso Lo Studio Del Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 298/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 19/09/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036H00703-2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036H00703-2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ0C6H01558-2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha proposto appello avverso la decisione del primo giudice che ha rigettato il proprio ricorso avverso due avvisi di accertamento relativi a maggiori Ires, Irap ed IVA anno 2015, in conseguenza dell'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da due società ritenute mere cartiere dal primo giudice.
I motivi di gravame sono i seguenti:
Infondatezza della presunzione di inesistenza oggettiva delle operazioni in questione;
mancata valutazione da parte del giudice delle prove fornite dalla contribuente circa l'esistenza delle operazioni in questione;
contraddittoria qualificazione delle operazioni da parte dell'Ufficio come oggettivamente inesistenti, al contrario di quanto contestato in sede di verifica dalla Guardia di finanza;
Illegittima applicazione della sanzioni;
Il primo giudice non avrebbe tenuto conto della rilevanza quale giudicato dell'assoluzione penale del rappresentante legale della stessa per non aver commesso il fatto.
All'esito della precedente udienza è stata disposta con ordinanza il deposito da parte della contribuente di copia della sentenza di assoluzione del rappresentante legale della stessa. La società ha adempiuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Infatti, in primo luogo, l'Ufficio era dotato di piena competenza a riqualificare come oggettivamente inesistenti le operazioni in questione rispetto a quanto ritenuto nella verifica effettuata dalla GdF. Circa il carattere di mere cartiere delle due società in questione risulta da altre verifiche effettuate da quest'ultima presso le stesse, in quanto risultate prive di personale, di sede e di documentazione attestante lo svolgimento di attività. La società non ha poi fornito prova di aver concretamente ricevuto le prestazioni in esame. Come fatto rilevare dal primo giudice, le sanzioni sono state correttamente applicate.
Circa la presunta valenza di giudicato della sentenza penale di assoluzione del rappresentante legale della società, ai sensi del nuovo art. 21-bis d.lgs n. 74 del 2000, occorre evidenziare in primo luogo come l'imputazione penale fa riferimento alla inesistenza soggettiva delle operazioni in questione, mentre dall'Ufficio è stata contestata alla società l'inesistenza oggettiva delle operazioni. Trattasi perciò di fatto diverso.
Inoltre, il rappresentante legale non ha commesso il fatto costituente reato, ma ciò non vuol dire che il fatto, cioè l'uso di fatture da parte della società per operazioni inesistenti, non sia stato realizzato dalla società attraverso altri soggetti che fanno riferimento alla stessa.
Perciò il gravame va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello del contribuente. Spese a carico di parte soccombente che si liquidano in € 4.000,00.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente
IA NI, TO
DIOTALLEVI GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1890/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Lo Studio Del Difensore_3 - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Presso Lo Studio Del Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 C/o Lo Studio Del Difensore_3 - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Presso Lo Studio Del Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 298/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 19/09/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036H00703-2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036H00703-2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ0C6H01558-2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha proposto appello avverso la decisione del primo giudice che ha rigettato il proprio ricorso avverso due avvisi di accertamento relativi a maggiori Ires, Irap ed IVA anno 2015, in conseguenza dell'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da due società ritenute mere cartiere dal primo giudice.
I motivi di gravame sono i seguenti:
Infondatezza della presunzione di inesistenza oggettiva delle operazioni in questione;
mancata valutazione da parte del giudice delle prove fornite dalla contribuente circa l'esistenza delle operazioni in questione;
contraddittoria qualificazione delle operazioni da parte dell'Ufficio come oggettivamente inesistenti, al contrario di quanto contestato in sede di verifica dalla Guardia di finanza;
Illegittima applicazione della sanzioni;
Il primo giudice non avrebbe tenuto conto della rilevanza quale giudicato dell'assoluzione penale del rappresentante legale della stessa per non aver commesso il fatto.
All'esito della precedente udienza è stata disposta con ordinanza il deposito da parte della contribuente di copia della sentenza di assoluzione del rappresentante legale della stessa. La società ha adempiuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Infatti, in primo luogo, l'Ufficio era dotato di piena competenza a riqualificare come oggettivamente inesistenti le operazioni in questione rispetto a quanto ritenuto nella verifica effettuata dalla GdF. Circa il carattere di mere cartiere delle due società in questione risulta da altre verifiche effettuate da quest'ultima presso le stesse, in quanto risultate prive di personale, di sede e di documentazione attestante lo svolgimento di attività. La società non ha poi fornito prova di aver concretamente ricevuto le prestazioni in esame. Come fatto rilevare dal primo giudice, le sanzioni sono state correttamente applicate.
Circa la presunta valenza di giudicato della sentenza penale di assoluzione del rappresentante legale della società, ai sensi del nuovo art. 21-bis d.lgs n. 74 del 2000, occorre evidenziare in primo luogo come l'imputazione penale fa riferimento alla inesistenza soggettiva delle operazioni in questione, mentre dall'Ufficio è stata contestata alla società l'inesistenza oggettiva delle operazioni. Trattasi perciò di fatto diverso.
Inoltre, il rappresentante legale non ha commesso il fatto costituente reato, ma ciò non vuol dire che il fatto, cioè l'uso di fatture da parte della società per operazioni inesistenti, non sia stato realizzato dalla società attraverso altri soggetti che fanno riferimento alla stessa.
Perciò il gravame va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello del contribuente. Spese a carico di parte soccombente che si liquidano in € 4.000,00.