Decreto presidenziale 1 agosto 2024
Decreto presidenziale 17 agosto 2024
Ordinanza collegiale 16 novembre 2024
Ordinanza collegiale 18 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 11 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 22 aprile 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Decreto presidenziale 16 luglio 2025
Decreto presidenziale 16 luglio 2025
Decreto presidenziale 16 luglio 2025
Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00257/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da TA TO OI, GI Di CO, rappresentate e difese dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Luca Presutti, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di CA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Harald Bonura, Paola Di Marco, Giuliano Fonderico, Gianlorenzo Ioannides, con domicilio eletto presso lo studio di Giuliano Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;
nei confronti
LO AS, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Esposito, AB Rulli, IAa GIni, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia; ED MO, RI TA OT, IA TA, LE PE, RA AM, DE UL, PA RT, EU IA, IA IG, SE D'AN, SA LL, AL D'LO, LO MA, NI NT, MA OR, RIrita ON NE, ER OT, LA RO, LL LI, ER EN, IA D'EC, PE NO, AB AP, RI LU OL, DR VA, GI OR ASa, AD SC, FA IO, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Esposito, AB Rulli, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
AB DE Trecco, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
di TE AT, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Pellegrini, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
per l'annullamento
di tutti gli atti ed i provvedimenti relativi alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di CA dell’8 e 9 giugno 2024 ed in particolare del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale e di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale del 2.7.2024 e di chiusura in pari data del verbale stesso e dei relativi allegati, di tutti i verbali delle sezioni elettorali del Comune di CA, e comunque dei verbali delle sezioni nn. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 102, 105, 108, 109, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 139, 142, 145, 147, 148, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 165, 166, 167, 168, 169; per quanto occorra della deliberazione di C.C. n. 54 del 19.7.24 di convalida degli eletti e di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e/o connessi; il tutto con conseguente annullamento delle elezioni e loro ripetizione; ovvero, in via subordinata e salvo gravame, con annullamento delle operazioni elettorali delle sole sezioni nn. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 102, 105, 108, 109, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 139, 142, 145, 147, 148, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 165, 166, 167, 168, 169 e loro ripetizione, in ogni caso previo annullamento delle elezioni e del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale e di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale del 2.7.2024 e di chiusura in pari data del verbale stesso, della deliberazione di C.C. n. 54 del 19.7.2024 di convalida degli eletti e di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e/o connessi; ovvero, in via ulteriormente subordinata, previa verifica e correzione dell’esatto numero di voti conseguiti dai candidati sindaci, con convocazione del secondo turno elettorale, ex art. 72, comma 5, D.Lgs. 267/2000.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Sig.ra TE AT;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di CA;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei Sigg.ri LO AS e di ED MO, RI TA OT, IA TA, LE PE, RA AM, DE UL, PA RT, EU IA, IA IG, SE D'AN, SA LL, AL D'LO, LO MA, NI NT, MA OR, RIrita ON NE, ER OT, LA RO, LL LI, ER EN, IA D'EC, PE NO, AB AP, RI LU OL, DR VA, GI OR ASa, AD SC, FA IO;
Viste le ordinanze n.333 del 2024, n.379 del 2024, n.72 del 2025, n.166 del 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art.130 c.p.a.;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 5 giugno 2025 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premessa in fatto, e svolgimento del processo.
In data 8 e 9 giugno 2024 si sono tenute le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di CA.
Il Presidente dell’Ufficio Centrale, dopo avere dichiarato che la maggioranza assoluta dei voti validi è di n. 30.952 e accertato che il candidato LO AS ha riportato la maggioranza assoluta di voti validi, pari a n. 31.536, alle ore 11,15 del giorno 2 luglio 2024 lo ha proclamato eletto alla carica di Sindaco di CA.
Dunque il numero di 584 voti in più rispetto a 30.952, salvo l’esito del riconteggio di cui si dirà nella parte in diritto, deve essere individuato come soglia ai fini della prova di resistenza, nel presente giudizio, avendo consentito la elezione al primo turno ed evitato il cd. ballottaggio.
Le ricorrenti, OI TA TO, in qualità di cittadina elettrice di CA, e Di CO GI, in qualità di cittadina elettrice di CA e di candidata non eletta alla carica di consigliere comunale per la Lista LO TA Sindaco di CA, hanno impugnato l’esito di tali elezioni, e in particolare, a tal fine, hanno denunciato innanzitutto i seguenti tre vizi, qui elencati sezione per sezione:
MOTIVO N. 1: Nei verbali relativi a n. 82 sezioni su n. 170: - o risulta impossibile verificare la corrispondenza tra le schede autenticate, da un lato, e quelle utilizzate per il voto oltre quelle non utilizzate, dall’altro; - oppure tale corrispondenza è espressamente esclusa.
1.1 MANCATA INDICAZIONE DELLE SCHEDE AUTENTICATE.
Sez. 44 (manca l’indicazione delle schede autenticate e bollate prima della votazione, risultando in tal modo perduta la tracciabilità di numerose schede autenticate, incluse quelle non utilizzate, considerato l’elevato numero degli aventi diritto al voto (951) e delle presumibili schede scrutinate (non indicate);
Sez. 55 (manca l’indicazione delle schede autenticate e bollate prima della votazione, come pure del totale degli elettori, delle schede avanzate non autenticate, delle schede autenticate e non utilizzate per la votazione, delle schede bianche e nulle, delle schede scrutinate, del totale dei voti validi ai candidati sindaci e del totale dei voti di lista validi).
Sez. 59 (manca il numero delle schede autenticate prima della votazione, non risultando consentita la verifica della corrispondenza numerica con le scrutinate ed autenticate non utilizzate); Sez. 64 (manca il numero delle schede autenticate prima della votazione (pag. 10) ed il totale delle schede avanzate e non autenticate (pag. 9);
Sez. 89 Ospedale (manca il numero delle schede autenticate prima della votazione; inoltre, le pagine del verbale relative alle operazioni di raccolta del voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura sono completamente vuote (pagg. 95 – 102, non risultano indicati il numero delle schede consegnate (pag. 7), quello delle schede avanzate (pag. 9), quello del totale degli elettori (pag. 9), quello degli elettori che complessivamente hanno votato nella sezione (pag. 29), quello delle schede scrutinate (pag. 51);
Sez. 95 (mancano le schede autenticate prima dell’inizio della votazione (pag. 10), che rendono impossibile la verifica della corrispondenza tra le scrutinate (346) e le schede autenticate e non utilizzate (202);
Sez. 122 (mancano le schede autenticate prima della votazione che rendono impossibile verificare la corrispondenza tra i voti ai sindaci (538), le bianche (3) e le nulle (11), pari a 552 e le schede 6 autenticate ed avanzate, pari a 403, per un totale di 955 schede;
Sez. 145 (mancano le schede autenticate prima della votazione, mentre sono indicate 2 schede autenticate nel corso della votazione, non risultando consentita la verifica della corrispondenza delle schede autenticate prima della votazione, con quelle votate per i sindaci (257), con le bianche (3) e le nulle (11) e con quelle autenticate ma non utilizzate (172).
1.2 MANCATA INDICAZIONE DELLE SCHEDE AUTENTICATE NON UTILIZZATE.
Sez. 2 (898 autenticate - 565 scrutinate: mancano 333 schede autenticate non utilizzate);
Sez. 9 (487 autenticate di cui 484 prima e 3 nel corso della votazione – 321 scrutinate (l’Ufficio Centrale ha elevato i voti ai sindaci da 292 a 293): mancano 166 schede autenticate non utilizzate);
Sez. 14 (532 autenticate - 315 scrutinate: mancano 217 schede autenticate non utilizzate);
Sez. 15 (330 autenticate – 324 scrutinate: mancano 6 schede autenticate non utilizzate; ulteriormente indicativa delle irregolarità delle operazioni di voto la constatazione che, rispetto n. 517 elettori della sezione, il Presidente abbia inopinatamente autenticato e bollato 330 schede, solo 6 in più rispetto ai 324 elettori che si sono presentati per votare);
Sez. 22 (898 autenticate – 352 verosimilmente scrutinate: mancano 546 schede autenticate non utilizzate);
Sez. 24 (558 autenticate – 391 verosimilmente scrutinate: mancano 167 schede autenticate non utilizzate);
Sez. 28 (500 autenticate – 370 scrutinate: mancano 130 schede autenticate non utilizzate);
Sez. 37 (516 autenticate – 341 verosimilmente scrutinate: mancano 175 schede autenticate non utilizzate);
Sez. 53 (568 autenticate – 358 scrutinate: mancano 210 schede autenticate non utilizzate);
Sez. 57 (829 autenticate – 562 voti ai sindaci, bianche e nulle: mancano 267 schede autenticate non utilizzate);
Sez. 58 (683 autenticate – 427 voti ai sindaci e nulle: mancano 256 schede autenticate non utilizzate);
Sez. 79 (749 autenticate – 458 schede scrutinate: mancano 291 schede autenticate non utilizzate);
Sez. 84 (600 autenticate – 380 schede scrutinate: mancano 220 schede autenticate non utilizzate);
Sez. 93 (642 autenticate – 389 utilizzate per la votazione: mancano 253 schede autenticate non utilizzate);
Sez. 96 (600 autenticate – 368 utilizzate per la votazione: mancano 232 schede autenticate non utilizzate);
Sez. 108 (569 autenticate – 328 utilizzate per la votazione: mancano 241 schede autenticate non utilizzate);
Sez. 125 (485 autenticate – 332 utilizzate per la votazione: mancano 153 schede autenticate non utilizzate);
Sez. 127 (485 autenticate – 292 utilizzate per la votazione: mancano 7 193 schede autenticate non utilizzate);
Sez. 129 (568 autenticate – 355 utilizzate per la votazione: mancano 213 schede autenticate non utilizzate);
Sez. 130 (637 autenticate – 384 utilizzate per la votazione: mancano 253 schede autenticate non utilizzate);
Sez. 137 (700 autenticate – 540 utilizzate per la votazione: mancano 160 schede autenticate non utilizzate);
Sez. 139 (700 autenticate – 427 scrutinate: mancano 273 schede autenticate non utilizzate;
Sez. 148 (Nel verbale è presente esclusivamente il numero delle schede autenticate prima della votazione, pari a 700; tutto il resto del verbale è vuoto; a ciò aggiungasi che, in assenza di evidenza di bianche e nulle, l’Ufficio Centrale ha attribuito 416 voti ai sindaci, mentre dal registro per l’annotazione del numero della tessera elettorale rinvenuto in sede di accesso è risultato conteggiato il voto di 429 elettori);
Sez. 155 (440 autenticate – 272 votanti: mancano 168 schede autenticate non utilizzate);
Sez. 156 (523 autenticate – 348 voti ai sindaci, bianche e nulle: mancano 175 schede autenticate non utilizzate; in questa sezione, all’esito dell’accesso richiesto e consentito dal Presidente del Tribunale, non sono state rinvenute nella busta n. 2/COM le liste degli elettori della sezione ed il registro per l’annotazione del numero della tessera elettorale, che attestano il numero degli elettori che hanno votato);
Sez. 165 (430 autenticate – 266 voti ai sindaci, bianche e nulle: mancano 164 schede autenticate non utilizzate; in questa sezione, all’esito dell’accesso richiesto e consentito dal Presidente del Tribunale, non sono state rinvenute nella busta n. 2/COM le liste degli elettori della sezione ed il registro per l’annotazione del numero della tessera elettorale, che attestano il numero degli elettori che hanno votato);
Sez. 168 (650 autenticate – 397 voti ai sindaci, bianche e nulle: mancano 253 schede autenticate non utilizzate; in questa sezione, all’esito dell’accesso richiesto e consentito dal Presidente del Tribunale, non sono state rinvenute nella busta n. 2/COM le liste degli elettori della sezione ed il registro per l’annotazione del numero della tessera elettorale, che attestano il numero degli elettori che hanno votato);
1.3 MANCANZA DI CORRISPONDENZA TRA SCHEDE AUTENTICATE, AUTENTICATE NON UTILIZZATE E SCRUTINATE O VOTANTI TOTALI
Sez. 3 (autenticate non utilizzate 9, mentre dovrebbero essere 215, pari a complessive 541 autenticate e bollate – 326 schede scrutinate: mancano 206 schede autenticate);
Sez. 9 (autenticate non utilizzate 202, mentre dovrebbero essere 201, pari a complessive 522 8 autenticate e bollate – 321 votate e/o scrutinate (l’Ufficio Centrale ha elevato i voti ai sindaci da 307 a 308): è presente 1 scheda autenticata in più);
Sez. 13 (autenticate non utilizzate 24, mentre dovrebbero essere 27, pari a complessive 352 autenticate e bollate – 325 scrutinate: mancano 3 schede autenticate); in questa sezione, all’esito dell’accesso richiesto e consentito dal Presidente del Tribunale, non sono state rinvenute nella busta n. 2/COM le liste degli elettori della sezione ed il registro per l’annotazione del numero della tessera elettorale, che attestano il numero degli elettori che hanno votato;
Sez. 17 (autenticate non utilizzate 196, mentre dovrebbero essere 199, pari a complessive 570 autenticate e bollate – 371 scrutinate: mancano 3 schede autenticate);
Sez. 19 (autenticate non utilizzate 205, mentre dovrebbero essere 238, pari a complessive 600 autenticate e bollate – 362 scrutinate: mancano 33 schede autenticate);
Sez. 20 (autenticate non utilizzate 26, mentre dovrebbero essere 167, pari a complessive 524 autenticate e bollate – 357 scrutinate: mancano 141 schede autenticate);
Sez. 21 (autenticate non utilizzate 165, mentre dovrebbero essere 199, pari a complessive 524 autenticate e bollate – 299 scrutinate: mancano 34 schede autenticate);
Sez. 25 (autenticate non utilizzate 159, mentre dovrebbero essere 162, pari a complessive 552 autenticate e bollate – 390 scrutinate: mancano 3 schede autenticate);
Sez. 30 (autenticate non utilizzate 268, mentre dovrebbero essere 191, pari a complessive 620 autenticate e bollate – 429 scrutinate: sono presenti 77 schede autenticate in più; in questa sezione, all’esito dell’accesso richiesto e consentito dal Presidente del Tribunale, non sono state rinvenute nella busta n. 2/COM le liste degli elettori della sezione ed il registro per l’annotazione del numero della tessera elettorale, che attestano il numero degli elettori che hanno votato);
Sez. 31 (la corrispondenza tra schede autenticate (630), schede scrutinate (397) e schede autenticate non utilizzate (233) è irrealistica, tenuto conto che i voti validi ai sindaci non possono essere 388 (pag. 52), se i voti di lista sono 375 ed i “di cui” sono 11, per un totale di 386 e che le schede scrutinate non possono essere 397 (pag. 51), come pure il totale dei votanti (pag. 29) se i voti validi ai sindaci (388), sommati alle bianche (3) ed alle nulle (8), è pari a 399);
Sez. 35 (autenticate non utilizzate 175, mentre dovrebbero essere 176, pari a complessive 529 autenticate e bollate – 353 votate (341 sindaci + 12 bianche e nulle): manca 1 scheda autenticata);
Sez. 39 (autenticate non utilizzate 261, mentre dovrebbero essere 41, pari a complessive 400 bollate – 359 votate: sono presenti 220 schede autenticate in più);
Sez. 41 (autenticate non utilizzate 16, mentre dovrebbero essere 200, pari a complessive 634 autenticate e bollate – 434 scrutinate: mancano 184 schede autenticate);
Sez. 42 (autenticate non utilizzate 202, mentre dovrebbero essere 203, pari a complessive 584 autenticate e bollate – 381 scrutinate (366 sindaci + 13 nulle + 2 bianche): manca 1 scheda autenticata);
Sez. 43 (autenticate non utilizzate 279, mentre dovrebbero essere 227, pari a complessive 652 autenticate e bollate – 425 scrutinate: sono presenti 52 schede autenticate in più);
Sez. 45 (autenticate non utilizzate 307, mentre dovrebbero essere 289, pari a complessive 581 autenticate e bollate – 292 scrutinate (283 ai sindaci, 8 nulle e 1 bianca): sono presenti 8 schede autenticate in più);
Sez. 46 (autenticate non utilizzate 317, mentre dovrebbero essere 279, pari a complessive 812 autenticate e bollate – 533 voti validi (515 ai sindaci e 18 nulle e bianche, indicate solo nel riepilogo): sono presenti 38 schede autenticate in più; in questa sezione, all’esito dell’accesso richiesto e consentito dal Presidente del Tribunale, non sono state rinvenute nella busta n. 2/COM le liste degli elettori della sezione ed il registro per l’annotazione del numero della tessera elettorale, che attestano il numero degli elettori che hanno votato);
Sez. 47 (autenticate non utilizzate 27, mentre dovrebbero essere 152, pari a complessive 475 autenticate e bollate – 323 schede scrutinate: mancano 125 schede autenticate; in questa sezione, all’esito dell’accesso richiesto e consentito dal Presidente del Tribunale, non sono state rinvenute nella busta n. 2/COM le liste degli elettori della sezione ed il registro per l’annotazione del numero della tessera elettorale, che attestano il numero degli elettori che hanno votato);
Sez. 51 (autenticate non utilizzate 202, mentre dovrebbero essere 203, pari a complessive 637 autenticate e bollate – 434 schede scrutinate: manca 1 scheda autenticata); Sez. 52 (autenticate non utilizzate 38, mentre dovrebbero essere 214, pari a complessive 563 autenticate e bollate – 349 schede scrutinate: mancano 176 schede autenticate);
Sez. 56 (autenticate non utilizzate 211, mentre dovrebbero essere 198, pari a complessive 604 autenticate e bollate – 406 schede scrutinate (sindaci, bianche, nulle e contestate non assegnate): sono presenti 13 schede in più);
Sez. 66 (autenticate non utilizzate 269, mentre dovrebbero essere 272, pari a complessive 742 autenticate e bollate – 470 schede scrutinate: mancano 3 schede autenticate); Sez. 68 (autenticate non utilizzate 273, mentre dovrebbero essere 274, pari a complessive 720 autenticate e bollate – 446 voti ai sindaci, bianche e nulle: manca 1 scheda autenticata);
Sez. 71 (autenticate non utilizzate 221, mentre dovrebbero essere 218, pari a complessive 585 autenticate e bollate – 367 scrutinate: sono presenti 3 schede autenticate in più); Sez. 72 (autenticate non utilizzate 54, mentre dovrebbero essere 197, pari a complessive 497 autenticate e bollate – 300 voti ai sindaci, bianche e nulle: mancano 143 schede autenticate);
Sez. 73 (autenticate non utilizzate 310, mentre dovrebbero essere 312, pari a complessive 802 autenticate e bollate – 490 scrutinate: mancano 2 schede autenticate);
Sez. 74 (autenticate non utilizzate 164, mentre dovrebbero essere 165, pari a complessive 540 autenticate e bollate – 375 scrutinate: manca a scheda autenticata);
Sez. 76 (autenticate non utilizzate 227, mentre dovrebbero essere 229, pari a complessive 700 autenticate e bollate – 471 scrutinate: mancano 2 schede autenticate);
Sez. 78 (autenticate non utilizzate 254, mentre dovrebbero essere 253, pari a complessive 666 autenticate e bollate – 413 voti ai sindaci, bianche e nulle rinvenuti nel riepilogo: è presente 1 scheda in più; in questa sezione, all’esito dell’accesso richiesto e consentito dal Presidente del Tribunale, non sono state rinvenute nella busta n. 2/COM le liste degli elettori della sezione ed il registro per l’annotazione del numero della tessera elettorale, che attestano il numero degli elettori che hanno votato);
Sez. 91 (autenticate non utilizzate 243, mentre dovrebbero essere 241, pari a complessive 553 autenticate e bollate – 312 voti ai sindaci, bianche, nulle ed annullate durante la votazione: sono presenti 2 schede in più;
Sez. 92 (autenticate non utilizzate 264, mentre dovrebbero essere 265, pari a complessive 550 autenticate e bollate – 285 voti ai sindaci, bianche e nulle: è presente 1 scheda in più);
Sez. 105 (autenticate non utilizzate 20, mentre dovrebbero essere 304, pari a complessive 576 autenticate e bollate – 272 voti ai sindaci, bianche e nulle: mancano 284 schede autenticate);
Sez. 117 (autenticate non utilizzate 44, mentre dovrebbero essere 268, pari a complessive 552 autenticate e bollate – 284 voti ai sindaci, bianche e nulle: mancano 224 schede autenticate);
Sez. 119 (autenticate non utilizzate 611, mentre dovrebbero essere 301, pari a complessive 611 autenticate e bollate – 310 voti ai sindaci, bianche e nulle: sono presenti 310 schede autenticate in più);
Sez. 120 (autenticate non utilizzate 326, mentre dovrebbero essere 1090, pari a complessive 1543 autenticate e bollate prima (779) e nel corso (764) della votazione – 453 voti ai sindaci, bianche e nulle: sono presenti 764 schede autenticate in più);
Sez. 121 (autenticate non utilizzate 383, mentre dovrebbero essere 338, pari a complessive 854 autenticate e bollate 11 – 516 voti ai sindaci, bianche e nulle: sono presenti 45 schede autenticate in più);
Sez. 128 (autenticate non utilizzate 29, mentre dovrebbero essere 220, pari a complessive 471 autenticate e bollate – 251 voti ai sindaci, bianche e nulle: mancano 191 schede autenticate);
Sez. 132 (autenticate non utilizzate 185, mentre dovrebbero essere 186, pari a complessive 566 autenticate e bollate – 380 voti ai sindaci, bianche e nulle: manca 1 scheda autenticata);
Sez. 142 (autenticate non utilizzate 346, mentre dovrebbero essere 348, pari a complessive 982 autenticate e bollate – 634 voti ai sindaci, bianche e nulle: mancano 2 schede autenticate);
Sez. 147 (autenticate non utilizzate 246, mentre dovrebbero essere 245, pari a complessive 642 autenticate e bollate – 397 voti ai sindaci, bianche, nulle e n. 2 contestate non assegnate: è presente una scheda autenticata in più);
Sez. 153 (autenticate non utilizzate 254, mentre dovrebbero essere 250, pari a complessive 515 autenticate e bollate – 350 voti ai sindaci, bianche e nulle: sono presenti 4 schede autenticate in più);
Sez. 157 (autenticate non utilizzate 169, mentre dovrebbero essere 179, pari a complessive 515 autenticate e bollate – 336 voti ai sindaci: mancano 10 schede autenticate; in questa sezione, all’esito dell’accesso richiesto e consentito dal Presidente del Tribunale, non sono state rinvenute nella busta n. 2/COM le liste degli elettori della sezione ed il registro per l’annotazione del numero della tessera elettorale, che attestano il numero degli elettori che hanno votato);
Sez. 158 (autenticate non utilizzate 248, mentre dovrebbero essere 220, pari a complessive 521 autenticate e bollate – 301 voti ai sindaci: sono presenti 28 schede autenticate in più);
Sez. 159 (autenticate non utilizzate 191, mentre dovrebbero essere 192, pari a complessive 521 autenticate e bollate – 329 voti ai sindaci, bianche e nulle: manca 1 scheda autenticata);
Sez. 161 (autenticate non utilizzate 201; i voti espressi per i sindaci (263), le bianche (1), le nulle (4) e le schede autenticate ma non utilizzate (201) sono complessivamente pari a 469 schede, mentre le autenticate prima della votazione sono 400. Di conseguenza risultano presenti nella sezione 69 schede in più rispetto a quelle che risulterebbero autenticate prima e nel corso della votazione;
Sez. 166 (autenticate non utilizzate 244, mentre dovrebbero essere 245, pari a complessive 535 autenticate e bollate – 290 voti ai sindaci, bianche e nulle: manca 1 scheda autenticata);
Sez. 167 (autenticate non utilizzate 224, mentre dovrebbero essere 225, pari a complessive 603 autenticate e bollate – 378 voti ai sindaci, bianche e nulle: manca 1 scheda autenticata).
Al fine di sostenere la fondatezza di questi tre primi ordini di censure, tutti rientranti nel primo motivo, parte ricorrente ritiene che, secondo la giurisprudenza (che cita nel ricorso), in presenza di un adeguato quadro indiziario, sarebbe possibile annullare le operazioni di voto, ove risultino mancanti schede dichiarate come autenticate e non utilizzate e ciò si accompagni ad anomalie nella verbalizzazione (omessa verbalizzazione delle schede autenticate, non corrispondenza delle schede, autenticazione di schede in numero superiore o inferiore agli elettori iscritti, mancata corrispondenza tra schede autenticate in totale e tra quelle autenticate, utilizzate e non utilizzate).
Qualora vi fossero molteplici discordanze in ordine a tali elementi, inoltre, dovrebbero essere annullate le operazioni elettorali, a prescindere dalla prova di resistenza; e nel caso di specie tali irregolarità avrebbero riguardato oltre il 50% delle sezioni con correlativa scomparsa o non tracciabilità di migliaia di schede autenticate.
Sempre per avvalorare il primo motivo di ricorso, si sottolinea che alle illustrate violazioni si sarebbe poi spesso accompagnata la violazione della regola di cui all’art. 47, D.P.R. 570/1960, che impone di non autenticare un numero di schede superiore a quello degli elettori iscritti.
1.4 NELLE SEGUENTI SEZIONI, INFATTI, SAREBBERO STATE AUTENTICATE SCHEDE IN NUMERO SUPERIORE AGLI ELETTORI ISCRITTI.
nella sezione 90 (Ospedale), priva di indicazione del numero di elettori ma comunque con un numero prevedibile di solo poche decine di elettori, il Presidente ha ritenuto di farne autenticare l’abnorme numero di 400;
nella sezione 96, 600, con 589 elettori,
nella sezione 19, 600, con 565 elettori,
nella sezione 54, 750, con 703 elettori,
nella sezione 73, 800, con 744 elettori,
nella sezione 92, 550, con 504 elettori,
nella sezione 80, 850, con 812 elettori,
nella sezione 84, 600, con 558 elettori,
nella sezione 133, 700, con 658 elettori,
nella sezione 109, 804, con 703 elettori,
nella sezione 139, 700, con 648 elettori,
nella sezione 140, 700, con 670 elettori.
A tal proposito, le ricorrenti sottolineano anche che, dietro l'apparente minimo scarto tra il numero delle schede autenticate come risultante dai verbali delle sezioni, quello delle schede autenticate adoperate effettivamente dagli elettori e di quelle non utilizzate, effettivamente rinvenute dalla FE, potrebbe nascondersi il fenomeno della c.d. scheda ballerina.
E a tal fine citano il principio secondo cui la mancanza di schede autenticate non potrebbe essere dequotata a mera irregolarità, potendo ciò incidere in modo significativo sull’attendibilità dell’esito delle operazioni elettorali.
MOTIVO N. 2: nelle seguenti sezioni mancherebbe la indicazione del numero delle schede non autenticate consegnate e/o avanzate, con conseguente impossibile tracciabilita’. Mancanza dei verbali di consegna delle schede di voto in numerose sezioni.
Sez. 13 (manca il numero di schede consegnate e comunque il numero indicato di schede avanzate non autenticate non può essere di 400, tenuto conto che gli elettori della sezione sono indicati in 526 e le schede scrutinate in 325); in questa sezione, all’esito dell’accesso richiesto e consentito dal Presidente del Tribunale, non sono state rinvenute nella busta n. 2/COM le liste degli elettori della sezione ed il registro per l’annotazione del numero della tessera elettorale, che attestano il numero degli elettori che hanno votato;
Sez. 14 (manca il numero di schede consegnate);
Sez. 24 (consegnate 558, autenticate 558, avanzate non autenticate 139); Sez. 28 (manca il numero delle schede avanzate non autenticate);
Sez. 30 (manca il numero delle schede consegnate);
Sez. 32 (manca il numero delle schede avanzate non autenticate);
Sez. 42 (manca il numero delle schede consegnate e delle schede avanzate non autenticate);
Sez. 43 (manca il numero delle schede consegnate);
Sez. 44 (manca il numero delle schede avanzate non autenticate);
Sez. 45 (manca il numero delle schede consegnate);
Sez. 47 (manca il numero delle schede consegnate);
Sez. 58 (manca il numero delle schede consegnate e delle schede avanzate non autenticate);
Sez. 64 (manca il numero delle schede avanzate non autenticate);
Sez. 66 (manca il numero delle schede consegnate);
Sez. 73 (manca il numero delle schede consegnate e delle schede avanzate non autenticate);
Sez. 76 (manca il numero delle schede consegnate e delle schede avanzate non autenticate);
Sez. 79 (manca il numero delle schede avanzate non autenticate);
Sez. 98 (manca il numero delle schede consegnate);
Sez. 99 (manca il numero delle schede consegnate);
Sez. 115 (manca il numero delle schede consegnate);
Sez. 120 (manca il numero delle schede consegnate);
Sez. 123 (manca il numero delle schede consegnate e delle schede avanzate non autenticate);
Sez. 127 (manca il numero delle schede consegnate);
Sez. 145 (manca il numero delle schede consegnate);
Sez. 147 (non corrisponde il numero delle schede consegnate (642) con quelle avanzate non autenticate (58) tenuto conto che quelle autenticate prima della votazione sono 64);
Sez. 150 (manca il numero delle schede consegnate e delle schede avanzate non autenticate);
Sez. 155 (manca il numero delle schede consegnate);
Sez. 166 (manca il numero delle schede consegnate);
Sez. 169 (manca il numero delle schede consegnate e delle schede avanzate non autenticate).
A tal proposito, la parte ricorrente documenta di aver chiesto il 25 giugno 2024 al Comune copia del verbale di consegna delle schede di voto (vergini) da parte dell’ufficio centrale elettorale a ciascuna delle 170 sezioni.
In risposta a tale istanza, il Comune ha trasmesso, in data 3 luglio 2024, di tali verbali, solo quelli nella sua disponibilità, che però sono solo quelli relativi alle Sezioni 12, 25, 31, 37, 38, 46, 49, 65, 73, 94, 136, 159, 163 e 166.
Per le altre sezioni, ben 156 su 170, tali verbali dunque mancherebbero.
Ciò avrebbe determinato la impossibilità di tracciare non solo le schede di voto vergini (mancando il dato a monte del numero esatto consegnato alle sezioni), ma anche le schede autenticate (mancando un elemento di controllo di schede totali ricevute dalla sezione).
Tale vulnus alla tracciabilità delle schede sarebbe reso più grave dalla prova che in alcune sezioni il voto è stato appunto espresso con schede non autenticate, e in particolare:
nella sez. 59 ben n. 10 schede sono state dichiarate nulle perché prive di bollo della sezione e di firma dello scrutatore (“… non conformi al modello …”)
nella sez. 36 n. 11 schede sono state dichiarate nulle, sia perché presentano scritture o segni, sia perché prive di bollo della sezione e di firma dello scrutatore (“… non conformi al modello …”).
Ciò, secondo la parte ricorrente, sarebbe un principio di prova di un utilizzo della cd. scheda ballerina finanche non autenticata.
MOTIVO N. 3: in alcune sezioni l’ufficio centrale elettorale si sarebbe spinto oltre una mera correzione di errori aritmetici contenuti nei verbali di sezione, rielaborando i risultati in modo privo di rigore scientifico e dunque opinabile. Richiesta di rinnovazione dello spoglio e riconteggio dei voti.
Dal verbale dell’Ufficio centrale elettorale, le ricorrenti rilevano che quest’ultimo in caso di contrasto tra tabelle di scrutinio (rossa, voti di lista, e nera, voti a candidati singoli) e il verbale della sezione, ha dato preferenza alle tabelle, ove concordi (e nulla si eccepisce su questo), ma, in caso di coincidenza tra una tabella e il verbale e contrasto con l’altra, ha ritenuto prevalente il verbale, e in caso di contrasto tra le tabelle tra loro e il verbale, ha dato sempre prevalenza a quest’ultimo. Tali due modi di procedere sarebbero arbitrari.
Sulla base di ciò, le ricorrenti hanno contestato, al buio (non disponendo ancora dei verbali corretti a matita dall’Ufficio centrale), i risultati delle sezioni in cui queste correzioni sono avvenute, per la evenienza in cui fossero stati applicati gli ultimi due criteri indicati: sezioni 8, 9, 12, 22, 32, 35, 37, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 73, 70, 99, 93, 88, 85, 84, 83, 72, 82, 108, 114, 123, 128, 134, 135, 148, 153, 155, 157.
In queste sezioni, rilevano le ricorrenti, si dovrebbe riprocedere allo spoglio e poi al riconteggio dei voti, proprio perché l’attività dell’Ufficio elettorale, sulla base delle tabelle e del verbale, non ha fornito risultati attendibili.
MOTIVO N. 4: in alcune sezioni non sono stati rinvenute le liste degli elettori delle sezioni e i registri per l’annotazione del numero di tessera elettorale degli elettori che hanno votato.
Ciò sarebbe avvenuto nelle Sez. 13; Sez. 16; Sez. 30; Sez. 46; Sez. 47; Sez. 54; Sez. 75; Sez. 78; Sez. 109; Sez. 126; Sez. 156; Sez. 157; Sez. 163; Sez. 165.
Ciò determinerebbe la nullità delle operazioni elettorali in tali sezioni, atteso che l’art. 53, comma 2, D.P.R. 570/1960 stabilisce che “ le liste devono essere, a pena di nullità della votazione, vidimate in ciascun foglio e chiuse il piego sigillato insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali ”.
MOTIVO 5: violazione, in alcune sezioni, dell’art. 68, d.p.r. 570/1990, secondo cui il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti. E comunque contraddittorietà nei risultati elettorali.
5.1IN ALCUNE SEZIONI IL NUMERO DELLE SCHEDE NON CORRISPONDE AL NUMERO DEI VOTANTI.
Tale censura è riferita alle seguenti sezioni:
Sez. 3 (voti validi ai sindaci 322, bianche 2 e nulle 3 sono 327 schede, mentre il numero dei votanti della sezione e delle schede scrutinate è 326: è presente un voto in più);
Sez. 9 (voti validi ai sindaci 308, bianche 1 e nulle 12 sono 321 schede, mentre il numero dei votanti della sezione e delle schede scrutinate è 320: è presente un voto in più);
Sez. 17 (voti validi ai sindaci 364, bianche e nulle 7 sono 371, mentre il numero delle schede scrutinate è 372: manca 1 voto);
Sez. 22 (voti validi ai sindaci 351 - così elevati da 350 dall’Ufficio Centrale - oltre ad 1 nulla sono 352, mentre il numero delle schede scrutinate è 151: sono presenti 201 voti in più; manca, inoltre, l’indicazione del totale dei votanti);
Sez. 31 (i voti validi ai sindaci non possono essere 388 (pag. 52), se i voti di lista sono 375 ed i “di cui” sono 11, per un totale di 386 e le schede scrutinate non possono essere 397 (pag. 51), come pure il totale dei votanti (pag. 29) se i voti validi ai sindaci (388), sommati alle bianche (3) ed alle nulle (8), è pari a 399: sono presenti 2 voti in più);
Sez. 35 (il numero totale dei votanti (pag. 29) non può essere pari a 351, se i voti totali ai sindaci (341) e le bianche (2) e nulle (10) sono pari a 353: mancano 2 voti);
Sez. 37 (L’ufficio Centrale ha elevato i voti totali dei sindaci (245) portandoli a 331, ma in tal caso le schede scrutinate ed i votanti (non indicati) non possono essere 340, considerate 10 schede bianche e nulle, ma dovrebbero essere 341: manca 1 voto);
Sez. 42 (Il numero delle schede scrutinate è 382 (pag. 51), mentre ne sono 381 (366 sindaci + 13 nulle + 2 bianche);
Sez. 43 (Dal registro per l’annotazione del numero della tessera elettorale rinvenuto in sede di accesso risultano avere votato 428 elettori, mentre nel verbale risultano scrutinate 435 schede ed il totale dei votanti indicato in n. 715 (pag. 29). In ogni caso, le schede scrutinate non possono essere 435, ma 425 (5 bianche + 420 ai sindaci);
Sez. 47 (Le schede scrutinate sono 323, mentre dovrebbero essere 320 (317 voti ai sindaci + 3 nulle). I votanti non possono essere 475 (pag. 29); in questa sezione, all’esito dell’accesso richiesto e consentito dal Presidente del Tribunale, 23 non sono state rinvenute nella busta n. 2/COM le liste degli elettori della sezione ed il registro per l’annotazione del numero della tessera elettorale, che attestano il numero degli elettori che hanno votato;
Sez. 56 (Le schede scrutinate ed i votanti non possono essere 405, se i voti espressi sono 406 (395+11);
Sez. 58 (Le schede scrutinate non possono essere 430, considerato che i voti ai sindaci con le bianche e le nulle sono 427);
Sez. 84 (Le schede scrutinate vengono indicate, erroneamente, in n. 380, tenuto conto che i voti ai sindaci sono 339 e le nulle 5, per un totale di 344 schede utilizzate per la votazione);
Sez. 125 (manca una scheda tra le scrutinate (332) tenuto conto che oltre agli iscritti (332) ha votato nella sezione anche un non iscritto (pag. 29, punto 2, lett. d), per un totale di 333);
Sez. 155 (dal registro per l’annotazione del numero della tessera elettorale rinvenuto in sede di accesso risulta conteggiato il voto di 272 elettori, rispetto al dato dei 255 voti ai sindaci, oltre 4 bianche).
5.2 ERRORI NEL CALCOLO DEI VOTI DISGIUNTI.
Osservano le ricorrenti che è possibile il voto disgiunto (cioè un voto a un candidato a sindaco diverso da quello della coalizione a cui pure si è dato il voto); ma in tal caso, poiché il voto per il candidato sindaco deve essere necessariamente uno, per ogni voto disgiunto deve essere sottratto il voto al sindaco della coalizione.
In altre parole, ad ogni voto disgiunto attribuito ad un sindaco da un elettore di una lista diversa deve corrispondere un voto sottratto al sindaco della medesima lista.
Per controllare che tali operazioni siano corrette, dunque, al termine del conteggio di tutti i voti disgiunti, la somma di tali voti dovrebbe essere uguale a quelli sottratti a tutti i candidati sindaco come voti di coalizione.
Nelle seguenti sezioni tale verifica avrebbe dunque dimostrato un errore nel conteggio dei voti:
Sez. 9 (A fronte di 5 voti disgiunti attribuiti a RI, a AS (-3) e TA (-1) ne risultano sottratti 4 (tabella riepilogativa disgiunti);
Sez. 21 (A fronte di 6 voti disgiunti attribuiti a RI, a TA (-4) e AS (-3) ne risultano sottratti 7 (tabella riepilogativa disgiunti);
Sez. 22 (A fronte di 1 voto disgiunto sottratto a RI, lo stesso voto non risulta attribuito ad altro candidato (tabella riepilogativa disgiunti);
Sez. 30 (A fronte di 12 voti disgiunti attribuiti a TA (+3) e RI (+9), a AS (-7) e US (-2) ne risultano sottratti solo 9 (tabella riepilogativa disgiunti);
Sez. 31 (A fronte dei n. 10 voti disgiunti acquisiti da RI, AS ne perde solo 8 (tabella riepilogativa 24 disgiunti);
Sez. 35 (A fronte dei n. 11 voti disgiunti acquisiti da RI (+7) e TA (+4), a AS (-8) ed a US (-1) ne risultano detratti solo 9 (tabella riepilogativa disgiunti);
Sez. 38 (L’Ufficio Centrale ha ridotto i voti validi di lista portandoli a 288 da 289, riducendo i voti di lista di RI da 47 a 46. A fronte di tale riduzione, dei n. 5 voti disgiunti acquisiti da TA (+2) e da RI (+3), a US (-1) e AS (-3) ne risultano detratti solo 4 (tabella riepilogativa disgiunti);
Sez. 41 (A fronte dei 14 voti sottratti a AS, gli stessi non risultano attribuiti ad alcun altro candidato sindaco (tabella riepilogativa disgiunti);
Sez. 44 (A fronte dei n. 12 voti sottratti a AS (- 9) ed a TA (- 3), a US (+ 4) ed a RI (+ 5) ne risultano attribuiti solo 9 (tabella riepilogativa disgiunti);
Sez. 58 (A fronte di 8 disgiunti attribuiti a RI, ne risultano sottratti 11, di cui 8 a AS e 3 a TA (tabella riepilogativa disgiunti);
Sez. 79 (A fronte dei 13 voti acquisiti dai candidati US (+1) e TA (+12) a AS ne risultano sottratti solo 3 (tabella riepilogativa disgiunti);
Sez. 80 (A fronte dei n. 14 voti disgiunti detratti a AS, a TA (+3) ed a RI (+ 9) ne risultano attribuiti solo n. 12 (tabella riepilogativa disgiunti);
Sez. 81 (A fronte degli 8 voti disgiunti detratti a AS, a US (+1) ed a RI (+6) ne risultano attribuiti solo 7 (tabella riepilogativa disgiunti);
Sez. 83 (L’Ufficio Centrale ha elevato i voti dei sindaci portandoli da 339 a 367 e quelli delle liste, portandoli da 326 a 353: a fronte dei 7 attribuiti a US (+3) e AT (+4) a AS (-2) e TA (-4) ne risultano detratti solo 6 (tabella riepilogativa disgiunti);
Sez. 84 (Le correzioni apportate dall’Ufficio Centrale determinano la sottrazione a tutti i candidati di voti disgiunti (Tabella riepilogativa disgiunti US -3; RI -5; TA -6; AS -4);
Sez. 85 (L’Ufficio Centrale ha elevato i voti dei sindaci portandoli da 359 a 394; i disgiunti sono errati, tenuto conto che dei 15 attribuiti a AS, TA (-6), RI (-3) e US (-1) ne risultano sottratti solo 10 (tabella riepilogativa disgiunti);
Sez. 88 (L’Ufficio Centrale ha elevato i voti dei sindaci portandoli da 248 a 258; i disgiunti sono errati, tenuto conto che i 4 voti detratti a TA (-3) e US (-1) non risultano attribuiti ad altri candidati (tabella riepilogativa disgiunti);
Sez. 93 (A fronte di n. 9 attribuiti a RI (+8) e US (+1) a TA ne risultano detratti solo 5 (tabella riepilogativa disgiunti);
Sez. 98 (A fronte dei 9 attribuiti a US (+2), a RI (+5) e TA (+2), solo 6 ne risultano sottratti a AS (tabella riepilogativa disgiunti);
Sez. 99 (A fronte dei 3 voti disgiunti attribuiti a RI, nessun 25 voto risulta sottratto ad altri candidati (tabella riepilogativa disgiunti);
Sez. 102 (A fronte dei 10 disgiunti attribuiti a RI (+6) e AS (+4), nessun voto risulta sottratto ad altri candidati (tabella riepilogativa disgiunti);
Sez. 115 (In questa sezione nessuno tra i 411 votanti ha espresso un solo voto esclusivamente per un candidato sindaco: circostanza irrealistica ed indicativa della presenza di errori nelle attività di scrutinio; inoltre, a fronte di 11 disgiunti attribuiti 1 a US e 10 a RI, ne risultano detratti solo 2 a TA (tabella riepilogativa disgiunti);
Sez. 147 (A fronte dei 9 sottratti a US (-1) a AS (-5) ed a TA (-3), a RI ne risultano attribuiti solo 8 (tabella riepilogativa disgiunti);
Sez. 152 (A fronte dei n. 4 disgiunti attribuiti a TA, ne risultano sottratti solo 2, 1 a US e 1 a AS (tabella riepilogativa disgiunti);
Sez. 157 (A fronte di 2 voti disgiunti detratti a US, ne risulta attribuito uno solo a TA (tabella riepilogativa disgiunti).
5.3 ALTRI ERRORI SINTOMATICI DI UNA ERRATA DISTRIBUZIONE DEI VOTI DISGIUNTI (CHE NEI VERBALI DEVONO ESSERE INDICATI SOTTO LA COLONNA: “ DI CUI ESPRESSI SOLO IN FAVORE DEL CANDIDATO SINDACO” ).
Nelle seguenti sezioni sarebbero presenti errori di tale natura:
Sez. 25 (La mancata distribuzione dei “di cui” (pag. 52 del verbale) tra i candidati, pari alla differenza tra il totale dei voti validi ai sindaci - 383 - ed il totale dei voti alle liste - 367 - rende impossibile l’attribuzione in positivo o in negativo dei voti disgiunti ed indecifrabile il risultato elettorale);
Sez. 32 (Dal verbale si rileva che quasi un elettore su tre della sezione avrebbe votato solo i sindaci, senza esprimere alcun voto per le liste (i “di cui” - pag. 52 del verbale - sono ben 96, rispetto ai 249 voti di lista validi). Trattasi di circostanza statisticamente senza precedenti ed indicativa di errori nell’attribuzione dei voti ai sindaci ed alle liste);
Sez. 43 (L’assenza dei “di cui” (pag. 52 del verbale) non consente di determinare il numero dei voti disgiunti; è comunque a dir poco irrealistico ed indicativo della presenza di errori che su 425 elettori nessuno abbia votato solo un sindaco e nessuno abbia votato un sindaco diverso da quello riconducibile ad una sua lista);
Sez. 47 (E’ impossibile operare una verifica degli equilibri del voto disgiunto perché nel verbale non sono riportati i “di cui” e nel riepilogo (pag. 88) non sono ripartiti tra i candidati a sindaco: condizione, questa, che rende indecifrabile il risultato elettorale;
Sezioni 14, 54, 72, 95 e 133 (In queste sezioni nessuno dei votanti avrebbe espresso 26 un solo voto disgiunto; circostanza, questa, oggettivamente irrealistica, tenuto conto dell’andamento del voto nella totalità delle restanti sezioni – tabella riepilogativa disgiunti;
Sez. 59 (In questa sezione su 571 votanti non è stato rinvenuto nemmeno un voto disgiunto o “di cui”, a causa dell’omessa compilazione del relativo spazio contenuto a pag. 52 del verbale: condizione, questa, che rende indecifrabile il risultato elettorale;
Sez. 76 (Anche in questa sezione è impossibile operare una verifica degli equilibri del voto disgiunto, perché nel verbale non sono riportati i “di cui” nel relativo spazio a pag. 52 del verbale, sebbene risultino dallo stesso verbale ben n. 66);
Sez. 114 (In questa sezione il verbale non indica i “di cui” (pag. 52 del verbale) e l’Ufficio Centrale è intervenuto modificando i voti ai sindaci, senza indicare i “di cui”; di conseguenza, è impossibile verificare quanti voti sono stati espressi esclusivamente ai sindaci e se e quanti disgiunti sono stati espressi, risultando così indecifrabile il risultato elettorale);
Sez. 148 (Anche in questa sezione è impossibile la rilevazione dei voti disgiunti e dei “di cui” (pag. 52 del verbale), sia dal verbale di sezione, che dalle correzioni dell’Ufficio Centrale, risultando così indecifrabile il risultato elettorale);
Sez. 155 (E’ impossibile la rilevazione dei “di cui” e dei voti disgiunti, sia dal verbale di sezione, che dalle correzioni dell’Ufficio Centrale, risultando così indecifrabile il risultato elettorale).
Il candidato sindaco AS sarebbe il più pregiudicato dai voti disgiunti, avendo riportato il 50,95% delle preferenze, a fronte del 53,19% ottenuto dalle liste che lo hanno sostenuto, dunque una verifica in tal senso in questa tornata elettorale sarebbe quantomai necessaria secondo le ricorrenti, essendo il fenomeno del voto disgiunto non solo diffuso ma anche influente.
Per verificare ciò non sarebbe sufficiente una mera attività di confronto tra le tabelle di scrutinio e il verbale (attività già svolta dall’Ufficio elettorale con risultati, come esposto, contestabili), ma sarebbe necessario ripetere lo scrutinio e il riconteggio.
Nel ricorso sono state inoltre avanzate le seguenti istanze istruttorie:
a) verificare che il numero delle schede autenticate e non utilizzate corrisponda al numero degli elettori che non hanno votato;
b) accertare che la somma delle schede autenticate e di quelle avanzate in possesso corrisponda al numero di schede consegnate riportate nel verbale di consegna;
c) verificare l'effettiva corrispondenza tra le schede consegnate, autenticate, scrutinate e autenticate ma non utilizzate;
d) verificare - acquisendo dalla competente FE le necessarie informazioni in ordine al numero di schede contenute nei plichi predisposti per le consegne alle singole sezioni - il numero delle schede consegnate nelle Sezioni 13, 14, 24, 28, 30, 32, 42, 43, 44, 45, 47, 58, 64, 66, 73, 76, 79, 98, 99, 115, 120, 123, 127, 145, 147, 150, 155, 166 e 169 (motivo sub 2) e quello delle schede avanzate non autenticate ed accertare se le differenze corrispondono al numero degli elettori che hanno votato;
e) disporre l’acquisizione delle liste degli elettori delle sezioni ed i registri per l’annotazione del numero di tessera elettorale degli elettori che hanno votato delle sezioni Sez. 13; Sez. 16; Sez. 30; Sez. 46; Sez. 47; Sez. 54; Sez. 75; Sez. 78; Sez. 109; Sez. 126; Sez. 156; Sez. 157; Sez. 163; Sez. 165, non rinvenuti e di quelle delle sezioni 43, 148 e 155, nelle quali è stato riscontrato un numero di votanti significativamente diverso da quello riportato nei corrispondenti verbali di sezione (come da n. 3 dichiarazioni sostitutive di atto notorio allegate);
f) disporre l’acquisizione dei verbali corretti a matita dall’Ufficio centrale e delle tabelle di scrutinio rosse e nere;
g) disporre la verificazione dei voti ai candidati sindaco mediante la ripetizione dello spoglio nelle sezioni di cui ai motivi 3) e 5);
h) disporre ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria, in conseguenza di quanto riferito e contestato nel ricorso.
Le ricorrenti hanno dunque concluso chiedendo l’annullamento e la correzione per quanto di ragione degli esiti delle operazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale.
Con atto depositato il 25.8.2024, si è costituita ad adiuvandum TE AT, candidata alla carica di Consigliere Comunale nella lista del Partito Democratico, la quale nella odierna procedura elettorale ha conseguito 559 voti di preferenza così risultando la prima dei non eletti nella lista di riferimento.
La medesima ha precisato di avere interesse dunque alla ripetizione del voto, e che il suo intervento è adesivo dipendente, dunque limitato a illustrare e sostenere le ragioni delle ricorrenti, senza introdurre motivi nuovi.
A tal fine precisa che tutte le anomalie segnalate dalle ricorrenti sono di carattere sostanziale e non meramente formale, in quanto idonee a fa dubitare dell’affidabilità del risultato elettorale.
Si è costituito il candidato sindaco eletto LO AS, che ha rilevato, con memoria del 16.9.2024, tra l’altro, in rito: - la inammissibilità del ricorso per genericità (non sarebbero provate documentalmente le irregolarità dedotte nè che esse possano determinare un sovvertimento del risultato; - risulterebbe solo suggestivamente ipotizzato il sistema della cd. scheda ballerina, senza alcun elemento probatorio; - mancherebbe dunque la prova di resistenza; - mancherebbe la puntuale indicazione delle pagine dei verbali nelle parti ritenute viziate; - il risultato delle operazioni di voto come accertato dal verbale dell’Ufficio elettorale centrale farebbe prova fino a querela di falso (ragione per cui non potrebbe essere accolta la istanza di riesame istruttorio, avendo peraltro essa carattere meramente esplorativo); - l’elevatissimo numero di sezioni oggetto di contestazione sarebbe appunto indizio della natura esplorativa del ricorso; - le censure non sarebbero in grado di vincere il principio della cd. strumentalità delle forme.
Nel merito, inoltre, ha dedotto: - quanto alla mancata indicazione delle schede autenticate e di quelle autenticate e non utilizzate, si tratterebbe di mere irregolarità in difetto di prova di condotte illecite, si tratterebbe inoltre di dati comunque ricavabili dai verbali; - i vari dati numerici contenuti nei verbali su schede autenticate, autenticate ma non utilizzate, scrutinate e numero di votanti, ove errati o contrastanti sarebbero comunque correggibili dagli altri dati emergenti dai verbali o in ogni caso frutto di evidenti errori materiali; - manca ogni elemento di prova in ordine al fenomeno della cd. scheda ballerina; - quanto alla mancata verbalizzazione delle schede ricevute dalla sezione, ciò non corrisponderebbe ad alcun obbligo di legge e in ogni caso la omessa verbalizzazione in questo caso sarebbe una mera irregolarità come sancito da precedenti giurisprudenziali (e cita Consiglio di Stato sentenza 10869 del 2022); - manca inoltre la prova della perdita di tracciabilità e dello smarrimento di tali schede, il dato sarebbe comunque ricostruibile attraverso altri dati riportati nel verbale; - quanto alle oltre 20 schede non autenticate utilizzate per il voto, si tratterebbe di un numero esiguo e inoltre non potrebbe essere ricondotto al fenomeno della scheda ballerina perché questo riguarda solo la fuoriuscita dal seggio di schede autenticate; - in tutti i casi segnalati di uso di schede non autenticate inoltre il voto sarebbe stato sempre annullato; - quanto alla presunta illegittimità dell’attività di correzione operata dall’Ufficio centrale, si tratterebbe di operazioni effettuate alla presenza di rappresentanti di lista anche dei ricorrenti che nulla hanno eccepito e inoltre sarebbe espressione di un principio generale quello secondo cui l’Ufficio deve dare prevalenza alle tabelle di scrutinio; - mancherebbe poi ogni prova di resistenza sulla utilità della censura dedotta in merito; - quanto al mancato rinvenimento delle liste degli elettori e dei registri per l’annotazione del numero delle tessere elettorali dei votanti, il controinteressato deposita la nota, datata 8 agosto 2024, con la quale il Tribunale di CA attesta che i suddetti verbali sono conservati presso l’archivio, in ogni caso l’art. 53 del d.P.R. n. 570/1960 è stato modificato e non sanziona più, nella vigente formulazione, con la nullità la mancanza dei documenti in esame; - quanto alle difformità denunciate tra numero di schede e cittadini che si sono recati a votare, solo i verbali delle sezioni 84 e 155 contengono alcune incongruenze che, però, in ragione della più che esigua entità, non possono incidere sull’esito elettorale; - anche le contestazioni sul voto disgiunto riguarderebbero pochissimi voti, e dunque non sono in grado di superare la cd. prova di resistenza.
Il controinteressato ha pertanto dedotto che la richiesta istruttoria non sarebbe accoglibile, in quanto non sorretta da elementi indiziari idonei a far presumere con sufficiente grado di precisione l’inaffidabilità dei dati contenuti nei verbali impugnati.
Si è costituito anche il Comune di CA, rilevando, in sostanza, che le violazioni denunciate si risolvono: - o in meri refusi/sviste formali, agevolmente comprensibili dalla lettura degli stessi verbali; - o in minimi errori di calcolo, del tutto inidonei a influire sulla genuinità dell’esito della consultazione elettorale; - o in mere ipotesi formulate dalle stesse ricorrenti, in difetto di qualsiasi prova.
Il Comune ha inoltre rilevato che, secondo la giurisprudenza, la prova della non corrispondenza tra il numero di schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e le schede autenticate ma non utilizzate, per avere rilievo, deve essere sostanziale e non basata su meri dati numerici o errori contenuti nei verbali sezionali (e cita in proposito Cons. Stato, sent. n. 721/2024; Id., sent. n. 6668/2022; Id., sent. n. 5284/2016; Cons. Giust. Amm., sent. n. 46/2014).
Le incongruenze tra i dati indicati nei verbali in difetto di prova di effetti sostanziali sarebbero solo vizi formali non invalidanti, così come l’autenticazione di schede elettorali in numero superiore o inferiore ai votanti iscritti nella sezione.
Sarebbero vizi formali anche le omissioni nella verbalizzazione.
Il Comune ha anche depositato un’attestazione dell’8.6.2024, con indicato, per ciascuna sezione, il numero di schede consegnate, incluse relative scorte (risultano consegnate solo 100 schede di scorta alla sezione 161 e 100 schede di scorta alla sezione 121, come poi confermato in sede di verificazione, di cui si dirà nel prosieguo).
Questo, secondo il Comune stesso, sarebbe comunque idoneo a colmare la eventuale omessa verbalizzazione da parte del presidente del seggio delle schede ricevute.
In ogni caso, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, nella maggior parte delle ipotesi i dati asseritamente mancanti sarebbero desumibili da altri dati riportati nello stesso verbale.
Per il metodo usato dall’Ufficio centrale, il Comune ha osservato che, in caso di contrasto tra tutti i documenti tra loro, cioè le due tabelle di scrutinio e il verbale, correttamente è stata data prevalenza a quest’ultimo in quanto fidefacente.
Inoltre l’Ufficio centrale ha effettuato regolarmente le correzioni a matita, proprio per consentire un eventuale più approfondito controllo ex post.
In ogni caso, anche la contestata attività in tal senso dell’Ufficio centrale non supererebbe la prova di resistenza: “la somma dei voti attribuiti dall’Ufficio elettorale al candidato sindaco risultato eletto al primo turno e a tutte le liste che lo sostenevano è 66; la somma dei voti attribuiti dall’Ufficio centrale al candidato sindaco arrivato secondo e a tutte le liste che lo sostenevano è 50”.
Sarebbe poi infondata la censura riguardante la mancanza per alcune sezioni delle liste degli elettori e i registri per l’annotazione del numero delle tessere elettorali dei votanti: a tal fine il Comune allega una relazione dell’8.8.2024, dalla quale si desume che il responsabile dell’ufficio elettorale del Comune si è recato presso il Tribunale ove ha rinvenuto i documenti in questione ivi custoditi.
Le denunciate difformità tra numero dei votanti e numero delle schede rinvenute, poi sussisterebbe solo nei verbali delle sezioni 84 e 155 ma ammonterebbero, nel loro complesso, a poche decine di voti, e pertanto sarebbero irrilevanti, in quanto del tutto inidonee a determinare alcuna modifica sul risultato elettorale.
Gli errori nell’attribuzione dei voti disgiunti, pure denunciato dai ricorrenti, sussisterebbero solo con riferimento alle sezioni 9, 22, 30, 38, 79, 83, 84, 93, 99, 102, 147, 157, e la differenza ammonterebbe a poche decine di voti, anche in tal caso numero insufficiente per superare la prova di resistenza.
Quanto alla mancata indicazione, in alcune verbali di sezione, di quanti voti siano stati espressi solo in favore di un determinato candidato sindaco (quindi disgiunto), e non anche delle liste a suo sostegno, il Comune deposita le schede riepilogative “Adempimento 11/a” (allegandolo al doc. 6), a firma dei Presidenti dei seggi, dalle quali emergerebbero tutti i dati in questione.
Ad ogni modo, anche in questo caso il numero complessivo dei voti in questione non sarebbe in grado di superare la prova di resistenza.
Il Comune ha poi dedotto la inammissibilità del ricorso adesivo dipendente della interveniente che avrebbe potuto proporre ricorso autonomo nei termini, che però se così convertito sarebbe, nel caso di specie, inammissibile per genericità.
E infine ha contestato la natura esplorativa della istanza istruttoria.
Con memoria del 13 settembre 2024, le ricorrenti hanno richiamato il precedente del AR CA (ordinanza 260 del 2024), secondo cui, se non è esattamente accertabile il numero di schede autenticate e non utilizzate, di quelle non autenticate e di quelle autenticate e utilizzate per la votazione, la cui somma deve corrispondere a quelle complessivamente consegnate alla sezione, che a sua volta deve coincidere con quelle restituite, si tratta di un vizio sostanziale e non puramente formale.
Hanno poi rilevato che:
- non sono state oggetto di contestazione le censure relative alle sezioni 22, 28, 32, 43, 55, 79 e 150;
- per le sezioni 13, 17, 21, 25, 30, 31, 43, 74, 92, 158, 166 e 167 (relative alla denunciata mancanza di corrispondenza tra schede autenticate, autenticate non utilizzate e scrutinate o votanti totali), la difesa del Comune si è limitata a replicare che si tratterebbe di “errori di calcolo”, che invece non sarebbero tali e che comunque risulterebbero idonei ad influenzare il risultato elettorale, ove si consideri che, da soli, hanno interessato oltre 200 schede;
- per le altre sezioni insistono nel ritenere non desumibile dal verbale il numero delle schede autenticate; così come a ritenere non emendabili nello stesso verbale i dati mancanti o erronei;
- quanto alla contestazione del modus agendi dell’Ufficio centrale, le medesime hanno replicato che i rappresentanti di lista in realtà non avrebbero assistito alle operazioni dell’Ufficio Centrale e, comunque, non avrebbero potuto eccepire nulla sul verbale, prima che fosse formato.
Insistono quindi nel ritenere illegittima la correzione anche nel caso in cui vi è contrasto non solo con il verbale, ma anche tra le due tabelle di scrutinio.
Inoltre, sempre secondo le ricorrenti, dal rapporto del 9.8.2024, e allegata tabella (allegato 3 del Comune di CA) trasmesso dalla FE, che il Comune ha depositato e di cui si è detto, troverebbe conferma la scomparsa di numerose schede, e in particolare:
- nel verbale della Sez. 24 il numero delle schede consegnate è indicato in n. 558, avendone la FE consegnate 600: mancano, quindi, 42 schede;
- nel verbale della Sez. 90 il numero delle schede consegnate è indicato in n. 450, avendone la FE consegnate 550: mancano, quindi, 100 schede;
- nel verbale della Sez. 161 il numero delle schede consegnate è in n. 400, avendone la FE consegnate 500: mancano, quindi, 100 schede;
- nel verbale della Sez. 162 risultano, al più ed a tutto concedere, censite 530 schede, mentre la FE ne ha consegnate 550: mancano, quindi, 20 schede;
- nel verbale della Sez. 169 risultano, al più ed a tutto concedere, censite 762 schede, mentre la FE ne ha consegnate 800: mancano, quindi, 38 schede.
Conseguentemente, dal rapporto tra quanto riportato nel documento fornito dalla FE e quanto riportato nei verbali delle sole Sezioni 24, 90, 161, 162 e 169 - per le quali è stata contestata nel ricorso la scomparsa dei verbali di consegna (mod. n. 18/com) - risulterebbe già acquisita la prova documentale della scomparsa di ben n. 300 schede consegnate ai Presidenti delle sezioni.
In ordine alla mancanza dei registri le ricorrenti prendono atto della dichiarazione congiunta dei responsabili dei rispettivi servizi del Comune e del Tribunale di CA, dalla quale si evince che solo il 14.8.24 i registri originariamente mancanti sono stati rinvenuti, dunque, s’intende, rinunciano al relativo motivo.
Le ricorrenti poi sottolineano che il Comune ha preso atto dell’esistenza di diversi errori nell’attribuzione dei voti disgiunti.
Con motivi aggiunti depositati il 27.9.2024, le ricorrenti, anche alla luce del deposito del più volte ricordato verbale di consegna della FE, hanno integrato e modificato il secondo motivo di ricorso, precisando che:
- nella Sezione 24 la FE risulta avere consegnato 600 schede, mentre nel verbale ne risultano consegnate solo n. 558: mancano, quindi, 42 schede;
- nella Sezione 90 la FE risulta avere consegnato 550 schede, mentre nel verbale ne risultano consegnate solo n. 450 (peraltro tutte inopinatamente bollate e autenticate, sebbene gli elettori fossero solo 30): mancano, quindi, 100 schede;
- nella Sezione 145 la FE risulta avere consegnato 450 schede e nel verbale non è indicato in numero delle schede bollate e autenticate: ove anche fossero 441 (ma la circostanza è da escludere perché la pagina 10 del verbale è vuota) le avanzate non autenticate non potrebbero essere solo 8: mancherebbe, quindi, comunque 1 scheda.
- nella Sezione 161 la FE risulta avere consegnato 500 schede, mentre nel verbale ne risultano consegnate solo n. 400: mancano, quindi, 100 schede.
Per un totale di 243 schede scomparse.
Sempre con riferimento al secondo motivo di ricorso, rilevano poi che tale rapporto ha consentito di accertare la correttezza del numero delle schede avanzate e non autenticate in alcune sezioni (Sezioni nn. 14, 30, 43, 44, 45, 47, 66, 98, 99, 115, 120, 123, 127, 147, 155 e 166), mentre per altre la mancanza della indicazione delle schede avanzate non autenticate resterebbe sempre un dato non ricostruibile (Sezioni 24, 28, 32, 42, 58, 64, 73, 76, 79, 150, 162 e 169).
Dal medesimo rapporto della FE, e dalla allegata tabella, del 9.8.2024, emergerebbe che sono state consegnate al Comune, a titolo di “scorta”, ben 1050 schede aggiuntive, che a sua volta il Comune ha fatto pervenire nel corso della votazione ai Presidenti di sezione che ne hanno fatto richiesta.
Tuttavia, la contestata scomparsa dei verbali di consegna (mod. m. 18/com) in n. 156 sezioni su complessive n. 170 impedirebbe di determinare il numero delle schede di “scorta” poi effettivamente consegnate ai Presidenti di sezione e di quelle avanzate.
Conseguentemente - essendovi la prova che nella Sez. 59 n. 10 schede sono state annullate perché votate pur non essendo autenticate – dovrebbe presumersi che alcune schede di scorta siano state illegittimamente utilizzate per il voto, e ciò imporrebbe di estendere l’attività di verificazione anche alla scorta consegnata al Comune, posto che: - i verbali di consegna (mod. n. 18/com) non sono stati rinvenuti; - in nessun verbale di sezione risulta annotata la ricezione di schede in misura superiore a quella indicata nella relazione della FE.
Dalla visione dei verbali di adempimento 11/a (il riepilogo di quanto riportato nel verbale sezionale, che il Presidente della Sezione trasmette al Comune per la pubblicazione dei risultati), risulterebbero confermate le seguenti irregolarità, denunciate con il 5° motivo di ricorso:
- L’adempimento 11/a relativo alla Sezione 41 riporta vistose cancellature e correzioni, oltre a modifiche rilevanti dei “ di cui ” (pag. 52 del verbale sezionale) riferiti ai singoli 9 candidati sindaci, tenuto conto che, mentre a AS ne risulta aggiunto 1, a tutti gli altri candidati ne risultano sottratti ben 15 (US – 3, RI – 11 e TA – 1);
- L’adempimento 11/a relativo alla Sezione 47 modifica radicalmente quanto riportato a pag. 52 del verbale sezionale, che riportava solo i “di cui” e, complessivamente, anche i voti ai sindaci;
- L’adempimento 11/relativo alla Sezione 55 riscrive il verbale sezionale, riportando tutto quanto non risultava ivi riportato, in relazione ai voti alle liste (pag. 53), ai voti ai Sindaci ed ai “di cui” (pag. 52) ed alle schede nulle (pag. 35);
- L’adempimento 11/relativo alla Sezione 76 riporta numerose correzioni, oltre a modifiche ai voti alle liste (pag. 54, da 391 a 418) ed ai “di cui” (pag. 52, da 0 a 39, dei quali ben 24 al solo candidato AS);
- L’adempimento 11/a relativo alla Sezione 84 riporta numerose correzioni, oltre a modifiche ai voti alle liste (pag. 54, da 336 a 326), ai “di cui” (pag. 52), che da 31 diventano 13 ed ai voti attribuiti (pag. 52);
- L’adempimento 11/a relativo alla Sezione 85 riporta innumerevoli correzioni, oltre a modifiche ai “di cui” (pag. 52) che da 34 diventano 9;
- L’adempimento 11/a relativo alla Sezione 98 riporta correzioni e cancellazioni, oltre ad una modifica dei “di cui” (pag. 52) che da 11 diventano 14;
- L’adempimento 11/a relativo alla Sezione 114 non reca la sottoscrizione del Presidente e riporta correzioni, in parte incomprensibili, oltre ad una modifica dei “di cui” (pag. 52), che da 0 diventano 10;
- L’adempimento 11/a relativo alla Sezione 115 riporta numerose correzioni, oltre ad una modifica dei “di cui” (pag. 52) che da 0 diventano 9;
- L’adempimento 11/a relativo alla Sezione 148 riscrive il verbale sezionale, riportando tutto quanto non risultava ivi riportato, in relazione ai voti alle liste (pag. 53), ai voti ai Sindaci ed ai “di cui” (pag. 52) ed alle schede bianche (pag. 34) e nulle (pag. 35);
- L’adempimento 11/a relativo alla Sezione 155 riscrive il verbale sezionale, riportando tutto quanto non risultava ivi riportato, in relazione ai voti alle liste (pag. 53), ai voti ai Sindaci ed ai "di cui" (pag. 52) ed alle schede nulle (pag. 35).
Con ordinanza collegiale n.333 del 16.11.2024, questo Tribunale ha:
- dichiarato infondata l’eccezione di rito di inammissibilità del ricorso per genericità, tenuto conto del numero esiguo dei voti che hanno permesso al candidato sindaco AS di superare il 50%, ottenendo così l’elezione al primo turno, a fronte della consistenza delle censure mosse alle operazioni elettorali;
- dichiarato infondata l’eccezione di rito di inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum della Sig.ra AT, in qualità di prima candidata a consigliere comunale del PD non eletta, essendo possibile l’intervento adesivo dipendente ad adiuvandum nel processo amministrativo, ex artt.28, 50 c.p.a. (cfr. tra le altre TAR Campania, III, n.6892 del 2023);
- dichiarato infondata l’eccezione di rito di inammissibilità dei motivi aggiunti per incompatibilità col processo elettorale, potendo essere proposti, come nel caso di specie, i motivi aggiunti che costituiscono esplicitazione, puntualizzazione o svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non sono ammessi nuovi motivi derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal Giudice in relazione alle originarie censure, così conciliandosi i contrapposti interessi in gioco dell'effettività della tutela giurisdizionale e della celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve, in ogni caso, assicurare (cfr., in termini, Cons. Stato, II, n.110 del 2022);
- disposto una verificazione di cui ai seguenti punti (rilevando la rinuncia delle ricorrenti alla richiesta istruttoria di cui al punto e), e della integrazione della istanza istruttoria contenuta nei motivi aggiunti):
a) verificare che il numero delle schede autenticate e non utilizzate corrisponda al numero degli elettori che non hanno votato;
b) accertare che la somma delle schede autenticate e di quelle avanzate in possesso corrisponda al numero di schede consegnate riportate nel verbale di consegna;
c) verificare l'effettiva corrispondenza tra le schede consegnate, autenticate, scrutinate e autenticate ma non utilizzate;
d) verificare - acquisendo dalla competente FE le necessarie informazioni in ordine al numero di schede contenute nei plichi predisposti per le consegne alle singole sezioni - il numero delle schede consegnate nelle Sezioni 13, 14, 24, 28, 30, 32, 42, 43, 44, 45, 47, 58, 64, 66, 73, 76, 79, 98, 99, 115, 120, 123, 127, 145, 147, 150, 155, 166 e 169 (motivo sub 2) e quello delle schede avanzate non autenticate e accertare se le differenze corrispondono al numero degli elettori che hanno votato;
f) disporre l’acquisizione dei verbali corretti a matita dall’Ufficio centrale e delle tabelle di scrutinio rosse e nere;
g) disporre la verificazione dei voti ai candidati sindaco mediante la ripetizione dello spoglio nelle sezioni di cui ai motivi 3) e 5);
i) verificare il numero delle schede di scorta consegnate dalla FE al Comune utilizzate e in quali sezioni.
Il Viceprefetto Vicario dott. Gaetano Losa, della FE di CA, è stato investito delle funzioni di verificatore.
Con successiva ordinanza collegiale n.379 del 18.12.2024, il Tribunale, su richiesta di chiarimenti del verificatore nominato, ha cosi disposto:
-il punto g) fa correttamente riferimento anche al motivo sub 3 del ricorso introduttivo, dove sono espressamente e dettagliatamente indicate le Sezioni per le quali dovrà procedersi alla rinnovata attività di scrutinio e riconteggio dei voti;
-i punti a), b), c) fanno riferimento al motivo sub 1 del ricorso introduttivo, il punto d) al motivo sub 2 del ricorso introduttivo, il punto f) al motivo sub 3 del ricorso introduttivo, il punto g) ai motivi sub 3, 5 del ricorso introduttivo, il punto i) corrisponde al numero 1 della richiesta istruttoria proposta nei primi motivi aggiunti;
-la Sezione 36 non risulta espressamente e singolarmente indicata nei motivi impugnatori, la Sezione 90 è indicata nel motivo sub 1 del ricorso introduttivo e nel motivo sub 1 dei primi motivi aggiunti, coi conseguenti adempimenti istruttori;
-il punto e) vale come richiesta istruttoria contenuta nel ricorso introduttivo ed è abbinato al motivo sub 4 del ricorso, ma non è oggetto di verificazione;
-la Sezione 150 è indicata nel motivo sub 2 del ricorso introduttivo, coi conseguenti adempimenti istruttori, la Sezione 163 è indicata nei motivi sub 2, 4 del ricorso introduttivo, ma senza adempimenti.
Con ulteriori ordinanze n.72 del 2025 e n.166 del 2025 venivano rispettivamente concessa una proroga dei temini al verificatore e richieste specificazioni come supplemento istruttorio.
Nel frattempo, a seguito dell’attività di verificazione, la parte ricorrente, ritenendo emergere ulteriori vizi, il 23 gennaio 2025, il 6 febbraio 2025, il 28 febbraio 2025 presentava un secondo, un terzo, un quarto gruppo di motivi aggiunti.
Le parti producevano ulteriori memorie a conferma dei rispettivi assunti nonchè repliche difensive.
Come si evince dalla relazione del verificatore, in data 10 dicembre 2024, con l’ausilio e la collaborazione di automezzi e personale della Polizia di Stato, il materiale elettorale oggetto di esame istruttorio è stato trasportato dal Tribunale ai locali della FE di CA, per essere custodito nel deposito del materiale elettorale le cui chiavi sono rimaste nell’esclusiva disponibilità del medesimo Viceprefetto Vicario.
E’ stato inoltre istituito un gruppo di lavoro con personale della FE per compiere le operazioni in ausilio del verificatore stesso.
In totale sono state oggetto di verificazione 109 sezioni su 170 complessive.
Come esposto dal verificatore nella premessa alla propria relazione, le operazioni di verificazione di cui alle lettere a), b) e c) sono state estese a tutte le sezioni richiamate dal motivo di ricorso n. 1, senza fare distinzione tra i sub motivi di cui ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3, nonché a quelle indicate al punto 1.4 del primo motivo nella presente sentenza (il verificatore afferma di individuarle all’interno del primo motivo a pag. 14 del ricorso, poiché le ricorrenti non le hanno classificate con autonomo sottoparagrafo).
Le operazioni di verificazione di cui alla lettera d) sono state estese a tutte le sezioni richiamate nel motivo n. 2; quelle di cui alla lettera f) a tutte le sezioni richiamate nel motivo n. 3; quelle di cui alla lettera g) a tutte le sezioni richiamate nei motivi nn. 3 e 5.
Per quanto riguarda le operazioni di cui alla lettera i), il verificatore ha rappresentato che siccome “ il TAR ha rilevato che la stessa “corrisponde al numero 1 della richiesta istruttoria proposta nei motivi aggiunti”, senza individuare specifiche sezioni di riferimento, … si è proceduto per ogni sezione controllata a verificare se vi fossero schede di scorta consegnate dal Comune e quante ne siano state eventualmente utilizzate, chiedendo al Comune di produrre copia dei verbali in loro possesso ”.
Alla udienza del 5 giugno 2024 la causa è passata in decisione.
1.-Sulle questioni in rito.
Si premette che il Collegio conferma, in rito, il rigetto delle eccezioni già esaminate nella richiamata ordinanza collegiale n.333 del 16 novembre 2024, per le medesime ragioni ivi indicate.
A ciò si deve tuttavia aggiungere che sono invece inammissibili i secondi, terzi e quarti motivi aggiunti (quelli depositati in data 23 gennaio 2025, 6 febbraio 2025 e 28 febbraio 2025), proposti dalla parte ricorrente, la quale riteneva emergere ulteriori vizi a seguito dell’avvio, dello svolgimento e della conclusione dell’attività di verificazione.
Tali motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili, proprio perchè non sono consentite nuove censure derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice sulla base dei motivi iniziali, dovendosi conciliare i contrapposti interessi in gioco dell'effettività della tutela giurisdizionale e della celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve, in ogni caso, assicurare (cfr. ancora Cons. Stato, II, n.110 del 2022).
I motivi aggiunti possono costituire un mero svolgimento ed esplicitazione di censure ritualmente proposte, non essendo invece consentito allargare l’ambito del giudizio ad ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie (così, da ultimo, Cons. St., sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6126) “coi motivi aggiunti non possono dedursi in base alle risultanze della verificazione disposta dal giudice, vizi inediti e, cioè, vizi che non trovano sufficiente e adeguato riscontro in quelli dedotti col ricorso introduttivo (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 21 dicembre 2016, n. 4863; Cons. St., sez. V, 13 aprile 2016, n. 1477), vizi che, nel caso di specie, miravano a contestare la legittimità delle schede per uno specifico, ben distinto e circostanziato motivo, che era stato analiticamente indicato nel ricorso”.
2.-Esame nel merito del primo e secondo motivo del ricorso introduttivo e del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti.
2.1.-Cornice di primo orientamento in diritto.
Passando al merito, e in particolare, ai primi due motivi del ricorso introduttivo e al primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, deve essere innanzitutto chiarito che il Collegio aderisce ai seguenti prevalenti principi giurisprudenziali (da ultimo affermati da Consiglio di Stato sentenza 9407 del 2023, e nella giurisprudenza ivi richiamata), che si richiamano qui in via generale (come cd. “cornice di primo orientamento”, cfr. CGARS sentenza 403 del 2020), onde evitare un appesantimento della esposizione e ripetizione delle ragioni di diritto, sezione per sezione; fermo restando che sono questi i principi applicati per discernere le sezioni in cui le censure sono state accolte da quelle in cui invece si è ritenuto che non raggiungessero la soglia critica (essendo numerosi i casi di irregolarità ritenute non invalidanti):
- nel procedimento elettorale vige il principio di strumentalità delle forme, così che l’invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il “ raggiungimento dello scopo cui il medesimo atto è prefigurato ”, mentre non possono comportare l’annullamento delle stesse operazioni mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto; tale principio deve essere applicato congiuntamente con quello di conservazione delle operazioni elettorali a tutela del risultato elettorale;
- il principio di strumentalità delle forme, coniugato con i principi generali di conservazione dell’atto, comporta l’applicazione dell’istituto dell’illegittimità non invalidante nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l’interesse alla stabilità del risultato elettorale, così che la regola fondamentale nella materia elettorale è il rispetto della volontà dell’elettore e dell’attribuzione, ove possibile, di significato alla consultazione elettorale. Ne consegue che le regole formali contenute nella disciplina di settore devono considerarsi strumentali, in guisa che la loro violazione diviene significativa solo ove si dimostri una sostanziale “ inattendibilità del risultato finale ”;
- ulteriore precipitato di tali principi è che costituiscono irregolarità non sostanziali, inidonee a determinare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali, i vizi formali nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o da questi emergenti, che riguardino, di volta in volta, la corrispondenza tra il numero degli iscritti e dei votanti, il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, la congruenza tra voti di preferenza e voti di lista, dal momento che la deduzione dell’omessa o inesatta verbalizzazione di tali dati non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali allorché non si denunci anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto; non sono elementi in sé decisivi per inficiare le operazioni di voto: l’omessa specificazione del numero delle schede inizialmente autenticate e successivamente non votate;
- ciò premesso, è stato tuttavia sottolineato che “ le irregolarità di verbalizzazione possono giustificare l’annullamento delle elezioni solo quando la non corrispondenza numerica fra schede autenticate, schede votate e non utilizzate sia sul piano quantitativo significativa, al punto tale da superare la prova di resistenza ” (in difetto di elementi di prova anche indiziari di un uso illecito delle schede smarrite o non verbalizzate, elementi indiziari che non possono ritenersi in re ipsa nella mancanza di coerenza dei dati riportati, cfr. Consiglio di Stato ibidem);
- coerentemente, sul piano della prova di resistenza, il Consiglio di Stato ha altresì affermato (richiamando Cons. Stato, Sez. III, 30 giugno 2016, n. 2950), anche in un caso in cui si era rivelato impossibile chiarire quale sorte abbia avuto il notevole numero di schede che risultano consegnate alle sezioni e non utilizzate, che tale circostanza avrebbe potuto portare all’annullamento delle operazioni elettorali solo ove fosse stata “ dimostrata la sua concreta incidenza sul risultato elettorale, non essendo sufficiente un mero dubbio ”;
- in sostanza le irregolarità riguardanti la impossibilità di rintracciare le schede, sul piano sostanziale e non solo formale, o devono riguardare un numero di schede tale da superare la prova di resistenza, oppure vi deve essere un indizio in ordine al loro uso illegittimo come “schede ballerine”;
- il Collegio, nella presente controversia, ha interpretato tale principio nel modo più possibile conservativo della volontà del corpo elettorale: basandosi sul risultato della verificazione, ha considerato mere irregolarità tutti quei casi in cui, benché fossero presenti errori di verbalizzazioni, incongruenze e omissioni, era tuttavia possibile, ricostruire, come ha fatto, volta per volta, il verificatore (dichiarando di poter trovare comunque una “corrispondenza”, e spiegando le ragioni presuntive di un errore di verbalizzazione), una tracciabilità delle schede e un’attendibilità del risultato elettorale; benché sulla base di verbali esterni o di presunzioni di errore risultanti dalle altre operazioni verbalizzate;
- si è tenuto inoltre ben presente il surricordato principio, secondo cui, in materia elettorale, il dovuto contemperamento, tra l’esigenza di ripristinare la legalità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale, non consente di pronunciare l’annullamento degli atti della procedura, laddove l’illegittimità non determini alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza (cd. prova di resistenza);
- anche le irregolarità concernenti un eventuale difetto di conservazione e di inammissibile circolazione del materiale elettorale, che devono essere denunciate con ricorso o motivi aggiunti e non con mere memorie non notificate, hanno, secondo la giurisprudenza, effetto invalidante autonomo e che prescinde dalla prova di resistenza, solo ove si dimostri in concreto un’attività illecita tesa a sovvertire o comunque a influenzare il risultato elettorale (e di ciò si parlerà più diffusamente, anche nella parte relativa ai plichi denunciati come manomessi).
2.2.-Applicazione dei principi in concreto con riferimento alle singole sezioni oggetto di contestazione.
Con il primo motivo, le ricorrenti hanno denunciato che nei verbali relativi a n. 82 sezioni su n. 170: - o risulta impossibile verificare la corrispondenza delle schede autenticate, da un lato, e quelle utilizzate per il voto oltre quelle non utilizzate, dall’altro; - oppure tale corrispondenza è espressamente esclusa.
In sostanza, o la impossibilità di tracciare le schede oppure lo smarrimento di alcune schede.
Visti i notevoli e ricorrenti errori nella verbalizzazione nelle varie sezioni, al fine di determinare l’esatto numero di schede consegnate effettivamente alle sezioni, si è considerato generalmente prevalente il verbale della FE stessa (sebbene, come pure chiarito dal verificatore, tale verbale consista in realtà in un ordine alla tipografia di consegna di un numero preciso di schede alle varie sezioni). Ciò, tranne i casi in cui, nel contrasto tra questo tabulato della FE e il verbale della sezione che indica le schede ricevute, quest’ultimo appaia direttamente o indirettamente coerente e affidabile. In questo caso si è ritenuto prevalente il verbale della sezione.
Gli errori, e le omissioni, in urna e fuori urna, come sono indicati dal Consiglio di Stato nella sentenza 9407 del 2023, nel caso di specie non riguardavano poche sezioni, ma la maggior parte di quelle esaminate, come emerge da una lettura della verificazione sezione per sezione.
Per tale ragione si è scelto, come premesso, un criterio conservativo, vuoi anche presuntivo, per cercare di conservare il risultato, proprio per evitare, quanto più possibile, che il diffuso comportamento non corretto di singoli, preposti alle operazioni, possa riuscire a condizionare, determinandone la invalidazione, il risultato delle elezioni, a scapito del corpo elettorale (su questo condivisibile principio, cfr. CGARS sentenza 403 del 2020).
Sulla possibilità di usare un criterio presuntivo, per la correzione e interpretazione dei dati contenuti nei verbali, si rinvia pure a CGARS sentenza 403 del 2020.
Come noto, i dati esposti nei verbali possono essere corretti nel corso della verificazione, atteso che essi fanno fede fino a querela di falso delle operazioni svolte, ma non della esattezza e correttezza dei numeri riportati che possono essere frutto di errori materiali (cfr. CGARS sentenza 403 del 2020).
Sempre per garantire al massimo il rispetto della volontà popolare e per cercare di conservare il più possibile il risultato elettorale, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra espressi, il Collegio ha altresì aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la mera autenticazione di un numero di schede in più o in meno rispetto agli elettori iscritti (nonostante rigida scansione procedimentale di cui all’articolo 47 del dpr 570 del 1960: “ Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente. Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione .”), quando non accompagnata ad altre anomalie che impediscono di raggiungere lo scopo di garantire la correttezza e affidabilità delle operazioni elettorali, sebbene non in linea con la regola standard (proprio perché incide sul controllo delle schede autenticate), non è di per sé causa di annullabilità delle operazioni.
Sulla base di questo principio deve intendersi motivato il rigetto per tutte quelle numerose sezioni affette da tali anomali denunciate dai ricorrenti.
Non si è ritenuto di disporre, a esempio, l’annullamento per la sezione 84 (o in casi simili), nella quale ultima non solo non sono state indicate le schede consegnate ma sono state anche autenticate 600 schede, quindi 41 in più rispetto agli elettori iscritti.
Così come non si è ritenuto di accogliere la domanda di annullamento per le rispettive sezioni, nonostante siano state, a esempio, autenticate 44 schede in più nella sezione 92, 39 schede in più nella sezione 133, e 52 nella sezione 139 (e i casi sono numerosi).
Dunque, quando sono stati rinvenuti indizi o elementi comunque sintomatici di un possibile mero errore materiale (che non si accompagna ad altri gravi carenze che possono pregiudicare alla radice la funzione del verbale di assicurare l’attendibilità della documentazione delle operazioni e del risultato), il dato riportato nel verbale è stato ritenuto pur sempre emendabile (prevalentemente sulla base dell’approfondita relazione e analisi del verificatore in merito), così come la omissione è stata ritenuta colmabile: in tutti quei casi, pertanto, il Collegio ha ritenuto il verbale stesso correttamente rettificato con la verificazione.
Il criterio utilizzato è quello dello standard di prova del più probabile che non, in ordine a un mero errore materiale, o a una omissione, emendabile.
Si veda a esempio la sezione 13 e la sezione 17.
Nella sezione 13 sono state verbalizzate 353 schede autenticate, ma ne sono state rinvenute 350 nel plico; nella 17 sono state verbalizzate 570 ma rinvenute 568.
Tuttavia, come riportato dal verificatore, la verbalizzazione di 3 schede in più nella sezione 13 e 2 in più nella 17 può essere verosimilmente dovuta proprio alla corrispondente errata verbalizzazione in più, desumibile, rispettivamente, dalla coincidenza di aver autenticato 3 e 2 schede in corso di operazioni.
Sono indubbiamente elementi sintomatici di un possibile errore di verbalizzazione; piuttosto che dello smarrimento di 3 e 2 schede autenticate, rispettivamente.
Così pure nella sezione 105, sempre per dare contezza del criterio di giudizio uniforme adottato, si è ritenuto, con il verificatore, che, viste le operazioni successive condotte dalla sezione (autenticazione di ulteriori 5 schede durante le operazioni), si possa ragionevolmente supporre che per mero errore non sia stato poi aggiornato il dato delle schede non autenticate avanzate.
In tal senso, e con questo uniforme standard di prova, il Collegio ha cercato di dare massima attuazione possibile dei summenzionati principi, finalizzati a conservare quanto più possibile il risultato elettorale, applicando il principio di strumentalità delle forme in modo estensivo così come da giurisprudenza del Consiglio di Stato, da ultimo citata.
Ciò, tuttavia, con l’ovvio limite di non poter giungere a sposare il principio dell’”inutilità delle forme”, nei casi in cui, pur attraverso l’opera di correzione dell’ufficio centrale elettorale e l’analisi successiva del verificatore, la verbalizzazione, anche alla luce di quanto poi effettivamente rinvenuto nel plico, non assicurava quel minimo di certezza in ordine alla correttezza e all’esatto svolgimento delle operazioni elettorali.
In questi casi il principio di strumentalità delle forme contrasta con quello del raggiungimento dello scopo della verbalizzazione, e dunque del raggiungimento di uno standard minimo accettabile, di genuinità e affidabilità del risultato elettorale.
Il Collegio, dunque, ha potuto applicare il principio di conservazione anche nella sezione n. 21, nella 35 (in questa sezione il numero dei votanti è stato corretto a matita, probabilmente dall’Ufficio centrale elettorale da 351 a 353, ma il verificatore ha considerato corretto il numero di 351 indicato nel verbale, che poi corrisponde ai voti scrutinati di nuovo dal medesimo verificatore, incluse le schede nulle o bianche), nella 47, e nella 72.
In casi simili, non si è ritenuto che fosse raggiunto lo standard di prova del più probabile che non, in ordine al fatto che si possa essere perso effettivamente il controllo di alcune schede, dal totale o solo da numero di quelle autenticate, potendosi piuttosto ritenere più probabile che sia stato verbalizzato erroneamente un numero di schede, anche autenticate, diverso da quello effettivo, poi riscontrabile dal controllo dei plichi.
Anche nella sezione 91, a esempio, è stata rinvenuta una scheda votata in meno rispetto a quanto dichiarato nel verbale, ma condivisibilmente il verificatore ha ricondotto l’errore nell’aver considerato come votata anche la scheda ritirata.
In tutti i casi simili, il Collegio si è attenuto a questo standard di prova, che ha riscontrato essere stato fatto proprio dal verificatore nella quasi totalità dei casi dal medesimo esaminati.
Nella sezione 96, ancora, risulta correttamente verbalizzato il numero delle schede consegnate e quello delle schede autenticate, ma non è possibile risalire alla verbalizzazione dei votanti (mancando il dato delle schede autenticate non utilizzate e dei votanti; mentre quello delle schede non autenticate avanzate è palesemente frutto di errore materiale, ed è invece corretto quello delle schede nulle e delle schede deteriorate): il verificatore ha ritenuto di rinvenire corrispondenza (quindi di poter affermare l’attendibilità del risultato), in questo caso, e il Collegio condivide, poiché non essendovi altri contrasti nella verbalizzazione, si può essere effettivamente trattato solo di un errore di omessa verbalizzazione, che non suscita rilevanti dubbi sulla correttezza delle operazioni.
Nei casi come la sezione 119, poi, l’errore materiale (nel caso di specie quello delle schede autenticate non utilizzate) è del tutto manifesto, perché sottraendo il numero verbalizzato di schede autenticate a quello verbalizzato dei votanti il risultato delle schede autenticate e non utilizzate che doveva essere verbalizzato è 301, come costatato dall’apertura del plico, e non 611 come erroneamente indicato nel verbale (e a ulteriore riprova che si sia trattato di errore vi è la circostanza che tale numero coincide con quello verbalizzato delle schede autenticate e degli elettori).
Allo stesso modo, il mero errore materiale è manifesto nella sezione 147, in cui sono indicate nel verbale 642 schede consegnate (invece delle 700 di cui al tabulato della FE), ma se si sommano quelle verbalizzate come autenticate e come non autenticate avanzate si ottiene appunto il numero corretto di 700. E lo stesso può dirsi per la sezione 156, ove sono indicate erroneamente 27 schede non autenticate avanzate, ma sottraendo le totali ricevute (550) alle autenticate (360) si ottiene appunto il numero corretto di 190, che è quello rinvenuto nel plico.
Anche nella sezione 120 (ove non sono indicate le schede consegnate, ma il dato è rinvenibile attraverso altri elementi del verbale), è indicato un votante in più rispetto al dato rinvenuto nel plico, ma il verificatore ha correttamente ritenuto di poter ricondurre tale discordanza a un mero errore di verbalizzazione, perché risulta una scheda nulla, bianca o contestata in più nel verbale, rispetto a quanto rinvenuto nel plico.
Questi criteri, esplicati con i suddetti esempi, dunque hanno indotto il Collegio a non annullare le operazioni nelle altre numerose sezioni pure oggetto di simili contestazioni nella verbalizzazione, secondo, dunque, il criterio di massima seguito dalla FE nella verificazione depositata il 4.3.2025, che si condivide per le ragioni illustrate, e a cui pertanto si rinvia.
Giova precisare, essendovi uno specifico rilievo del Comune resistente in proposito, che la verificazione ha avuto uno spettro molto ampio, proprio perché erano altrettante ampie, articolate e circostanziate le censure contenute nel ricorso e nei primi motivi aggiunti.
Gran parte delle stesse ha infatti avuto riscontro fattuale, pur non essendo state ritenute fondate in diritto.
La particolarità della presente vicenda, del resto, come sottolineato, è caratterizzata proprio dal notevolissimo, complessivo, disordine nella verbalizzazione, chiaramente confermato dalla verificazione, che dunque non è stata affatto esplorativa, ma semmai ha avuto proprio la funzione opposta di poter individuare, e limitare, attraverso una profonda analisi, i soli casi in cui questo disordine ha raggiunto livelli tali da concretizzarsi in un vero e proprio vizio sostanziale.
Ciò premesso, sulla base di questi principi, sono stati rinvenuti i seguenti casi di errori che invece non sono apparsi emendabili.
Questo è avvenuto allorché né il verificatore né il Collegio sono riusciti a rinvenire “ interpretazioni alternative delle risultanze disponibili ” (CGARS sentenza 403 del 2020), anche esterne al verbale, per poter ricostruire la operazione elettorale nella sua globalità e dunque la genuinità del risultato.
Se il verbale, incompleto o errato, non è colmabile con elementi, anche esterni e finanche presuntivi, resta oggettivamente un’inaccettabile incertezza su ciò che è effettivamente avvenuto durante le operazioni elettorali.
Superare anche tali ipotesi, richiamandosi ad astratti principi di strumentalità delle forme, vorrebbe dire, come già sottolineato, coniare il diverso principio della “ inutilità delle forme ”, e accettare qualsiasi risultato, fotografare solo lo stato di fatto, con una presunzione assoluta di genuinità.
Il cd. controllo sociale, particolarmente presente nelle competizioni elettorali, come giustamente evidenziato dalla giurisprudenza (cfr. CGARS sentenza 403 del 2020), può valere a escludere una prova per presunzioni di atti illeciti (come la cd. scheda ballerina).
Ciò comporta, come valorizzato da questo Tribunale anche nella vicenda in esame, che - non potendosi presumere, in materia elettorale, la presenza della cosiddetta 'scheda ballerina' (che, ove dimostrata, può far presumere che lo smarrimento di una sola scheda abbia alterato ripetutamente e più volte il risultato del voto) - la prova di resistenza richiede uno shock test pro capite (ogni vizio riguardante la tracciabilità, la scomparsa/apparizione di una scheda, vale uno), e non strutturale o moltiplicativo.
Tuttavia, ove il verbale è errato e/o lacunoso, ma non vi è modo di ricostruire diversamente ciò che è effettivamente avvenuto (con un accertabile grado di probabilità), non annullare in quel caso il risultato aprirebbe le porte ad affermare l’assoluta inutilità della verbalizzazione stessa, e dunque finanche la validità di elezioni in cui tutti i verbali di sezione sono in bianco, o addirittura assenti, e non vi sono elementi per dimostrare la correttezza delle operazioni se non lo stato di fatto in cui si trovano le schede all’apertura dei plichi.
E’ ben presente l’interesse a conservare il risultato, anche per esigenze di spesa pubblica e di credibilità istituzionale (CGARS sentenza 403 del 2020), ma verrebbe minato alla base il principio democratico e del voto popolare se si accettasse qualsiasi risultato, anche non verificabile nella sua genuinità, delegando in toto al corpo elettorale il compito di vigilare e controllare l’operato degli addetti alle sezioni elettorali.
Al fine di dare attuazione più rigorosa al principio di strumentalità delle forme, amplificato nelle due ultime pronunce del CGARS e del Consiglio di Stato, appena richiamate, il Tribunale ha disposto, con successiva ordinanza n.166 del 22.4.2025, un ulteriore supplemento di verificazione, al fine di chiedere appunto al verificatore stesso una ulteriore verifica, diciamo di secondo grado, per valutare ancora i casi in cui il contrasto, tra verbalizzazione e schede rinvenute nel plico, era irrisolvibile (cioè il verbale non presentava sintomi di errore di verbalizzazione se non il contrasto con le schede rinvenute nel plico che, però, come illustrato, non è un criterio accettabile); e in particolare con riguardo al dato più sensibile delle schede autenticate.
Il verificatore ha risposto al quesito tuttavia limitandosi a depositare una tabella dove ha indicato le sezioni in cui tale contrasto era irrisolvibile, senza alcuna spiegazione, e spesso in contrasto con quanto invece diffusamente motivato nella prima relazione.
Questo supplemento di verificazione, dunque, non è stato svolto correttamente e in modo utile e chiaro, tanto è vero che entrambe le parti lo hanno contestato (cfr. punto 18 dell’ultima memoria del Comune: “ risolvibilità, pure pare utile evidenziare nuovamente, che il verificatore non ha affrontato nel supplemento istruttorio, ma che aveva egli stesso riconosciuto nella relazione conclusiva originariamente depositata ”; ma anche la parte ricorrente ne contesta ampiamente l’esito; e così la parte controinteressata, cfr. pag. 2 della penultima memoria: “ Occorre segnalare che il TAR aveva, infatti, richiesto espressamente di selezionare soltanto le sezioni nelle quali appariva irrisolvibile l’eventuale divergenza tra le schede autenticate verbalizzate - distinte in utilizzate e non utilizzate - e le schede autenticate rinvenute nel plico. Tuttavia, il Vice Prefetto, invece di compiere tale necessaria selezione, ha inserito, nel proprio prospetto, anche tutte le sezioni nelle quali, nella originaria relazione di verificazione, era stata verificata la piena convergenza tra i dati elettorali .”).
Tale supplemento istruttorio, dunque, che aveva la riferita funzione di ausilio per il Collegio, non ha raggiunto tale scopo, e pertanto il Tribunale ne prescinde ai fini della decisione, avendo poi dunque dovuto provvedere in proprio a questo riscontro e analisi ulteriore, come evidenziato nella presente sentenza, e il cui esito, come pure illustrato già finora, ha comunque confermato la correttezza dell’analisi del verificatore stesso nella sua prima relazione.
Nella seguente elencazione, si darà altresì conto dei casi in cui è stato, con sufficiente certezza, rinvenuto nei plichi un numero di schede in più o in meno rispetto a quelle consegnate effettivamente alla sezione, o comunque dei casi in cui appare chiaro che alcune schede sono state proprio smarrite, e dunque non vi è solo un difetto di attendibile tracciamento nel verbale.
E’ evidente che nei casi in cui ciò è avvenuto si deve affermare la fondatezza, a seconda dei casi, dei primi due motivi di ricorso, sotto diverso profilo.
Anche in tale circostanza, si è applicato il principio del più probabile che non, al fine di determinare se, nei singoli casi, la mancanza di una scheda era riconducibile davvero a uno smarrimento o piuttosto a un errore di verbalizzazione iniziale.
A esempio, nella sezione 2, pure attinta da tale tipo di censura nel ricorso, la verbalizzazione, come illustrato in sede di verificazione (e come si evince anche dalla tabella relativa a quella sezione indicata nella medesima verificazione), è apparsa attendibile, quanto a tale specifico profilo, e dunque non vi sono ragioni per dubitare che, come appunto verbalizzato, siano state consegnate al seggio 949 schede e non 950 come stabilito dalla FE (come si illustrerà più avanti, nel caso di verbalizzazione delle schede ricevute e di contrasto con il tabulato della FE di una o due schede, si è ritenuto rientrare nell’id quod plerumque accidit uno scostamento fisiologico nella possibile preparazione dei pacchi di schede da consegnare, se tale non coincidenza non si è accompagnata ad altri elementi di non corrispondenza).
Quindi dall’esame del verbale non può presumersi lo smarrimento di una scheda.
In tale sezione, tuttavia, appaiono fondate le ulteriori censure dei motivi 1 e 2 del ricorso introduttivo: nel plico, tra i voti giudicati validi, sono state rinvenute 24 schede non bollate, il che determina sia una non corretta verbalizzazione (evidentemente almeno 24 delle 898 schede dichiarate come autenticate non lo erano veramente) sia un rafforzamento, come sottolineato da parte ricorrente, della censura di cui al motivo 2 del ricorso: l’uso improprio accertato di schede non autenticate (non solo non tracciate ma anche ritenute valide ai fini della votazione).
In quella sezione 2, ben 24 schede non bollate sono state ritenute valide, e non è stato effettuato il riconteggio da parte del verificatore: s’impone quindi l’annullamento delle operazioni della sezione per questo aspetto diverso dalla erronea verbalizzazione delle schede ricevute, perché non è dato conoscere in che misura il fenomeno può aver interessato e condizionato il voto in quella stessa sezione.
Anche nella sezione 44 il verbale di sezione indica la ricezione di 1001 schede, mentre secondo il verbale della FE (che in realtà, si ripete, è un ordine di consegna rivolto alla tipografia) dovrebbero essere 1000. Nel plico ne sono state rinvenute effettivamente 1001. Anche in tal caso, con i medesimi criteri, è parso più plausibile che l’errore possa essere riferibile a un errore di consegna effettiva di una scheda in più.
Sicchè in tal caso non può ritenersi ingiustificato il ritrovamento di una scheda in più (le operazioni di voto in quella sezione sono state dunque annullate per ragioni diverse dalla presenza di una scheda in più).
Anche per la sezione 24 si è deciso di poter conservare il risultato elettorale: qui il tabulato della FE, stando a quanto indicato dal verificatore, indica la consegna di 600 schede, pari a quelle rinvenute nel plico, e il numero verbalizzato di 558 schede è parso verosimilmente riconducibile a un mero errore, desumendo ciò dal fatto che tale numero corrisponde al dato delle schede autenticate.
Diverso è invece il caso delle sezioni 25 (-1), 42 (-4), 45 (-38), 47 (+1), 51 (-202), 73 (-2), 78 (-6), 90 (-100), 95 (-1), 137 (+5), 145 (-1), e 170 (-1) (accanto è indicata la divergenza di schede in più o in meno rinvenute nel plico, rispetto a quante dovrebbero essere state consegnate effettivamente alla sezione).
In queste sezioni appare accertata, per le ragioni sotto illustrate, una divergenza tra le schede che la FE ha fatto consegnare alla sezione e quelle rinvenute nel plico, per un totale di 362 schede di cui non si conosce la provenienza o la destinazione.
Un caso a sé è rappresentato dalla sezione n. 90 (ospedaliera).
In questa sezione (che dunque apparirebbe un caso analogo all’appena citata sezione 44), il verbale di sezione indica la ricezione di 450 schede, così come ne sono state poi rinvenute nel plico.
Tuttavia il verbale di consegna della FE nel prevedeva 550.
Il Collegio, come già esposto, nei casi in cui il verbale di sezione è apparso coerente, e ha riportato un numero lievemente diverso di schede ricevute dalla FE (che poi sono state rinvenute nel plico), ha ritenuto prevalente quanto attestato dal seggio (potendo essere appunto verosimile un piccolo errore di una o due unità nel conteggio delle schede da consegnare, a esempio da parte della stessa tipografia).
In questo caso però è attestata la mancanza di ben 100 schede rispetto a quanto stabilito nel verbale di consegna delle FE (un errore di conteggio può essere “ fisiologico ” se nell’ordine dell’unità, dovendosi presumere attenzione massima vista la importanza della operazione), e la situazione merita particolare precauzione, trattandosi di una sezione del tutto peculiare (quella ospedaliera).
Si deve dare conto anche del fatto che il Collegio non ha basato la propria decisione, come pure invece invocato da parte ricorrente, sul principio di non contestazione.
Al Giudice amministrativo non è demandato il mero ruolo di risolvere controversie, come al giudice civile, ma quello di accertare quanto più possibile anche la vicenda fattuale che ha costituito la base dell’esercizio del potere, perché sullo sfondo del processo amministrativo vi è pur sempre il corretto perseguimento dell’interesse pubblico.
A disciplinare la funzione della giustizia amministrativa, per quanto qui d’interesse, non vi sono solo gli articoli 24 (pienezza della tutela), 101 (soggezione del giudice solo alla legge), e 111 (giusto processo) della Costituzione, ma anche l’articolo 100, secondo cui il giudice amministrativo assicura la giustizia nell’amministrazione.
Dunque il processo amministrativo non assicura solo la giustizia “nei confronti” dell’Amministrazione (ex art. 103 della Costituzione), cioè la risoluzione della controversia, ma la sentenza che definisce il giudizio ha una “funzione conformativa” dell’agire amministrativo (ex art. 100 della Costituzione).
Il giudice amministrativo non è mero arbitro tra le parti, come quello civile, perché il suo giudicato ha una funzione conformativa che trascende la composizione della lite.
In tale duplice ontologica natura del giudicato amministrativo, conformativa e di composizione della lite, risiede la specialità del giudice; dunque ciò giustifica la disciplina del principio di non contestazione, nel giudizio amministrativo, come criterio sussidiario e di semplificazione, meramente accessorio, conservando pur sempre il giudice poteri istruttori d’ufficio.
Nel caso di specie, poi, essendo stata svolta una verificazione che ha coperto l’intero spettro delle censure sollevate da parte ricorrente, e avendo avuto il giudice accesso diretto ai fatti, invocare il principio di non contestazione significherebbe pretenderne l’applicazione alle questioni di diritto, il che ovviamente non è consentito.
Si deve poi però precisare anche che, in materia elettorale, il principio di specificità dei motivi è attenuato, nel senso che, pur non ritenendosi ammesse censure meramente esplorative, si deve tenere conto del fatto che la parte ricorrente spesso non ha un pieno, diretto e completo accesso ai fatti e agli atti dedotti (Consiglio di Stato adunanza plenaria 32 del 2014).
Per tale ragione, il Collegio ha ritenuto di poter trattare congiuntamente il primo e il secondo motivo di ricorso e il primo ricorso per motivi aggiunti, nel senso che lo scopo di tali censure era comunque teso a denunciare la impossibilità di tracciare con sufficiente grado di affidabilità le schede coinvolte nelle operazioni elettorali; dunque se ciò, poi, in sede di verificazione, ha comportato anche l’accertamento che sono state finanche smarrite delle schede o rinvenute nella sezione schede in più, la censura stessa ne risulta rafforzata, non essendovi tra esse una diversità ontologica ma uno stretto collegamento funzionale.
Per ogni sezione sottoelencata, si è tenuto conto, ovviamente, delle osservazioni alla verificazione svolte dalle parti, resistente e controinteressata, con memorie successive.
Per quanto concerne la parte ricorrente, invece, si è proceduto all’assorbimento nel caso in cui sono state annullate le operazioni nelle sezioni indicate, mentre il rigetto, in tutti gli altri casi, deve intendersi motivato sulla base dei principi e criteri espressi nella presente motivazione, illustrati attraverso sezioni modelli-tipo di cui si è detto specificamente (ciò per contenere la presente esposizione in limiti dimensionali accettabili, data la mole delle censure e difese delle parti, e delle sezioni esaminate) nonché della scelta del Collegio di attribuire maggiore affidabilità a quanto attestato dal verificatore stesso, nella prima relazione.
In altri termini, ci si limita, per esigenza di sintesi, a esporre singolarmente le questioni delle sole sezioni per le quali i motivi indicati vengono accolti, per le altre devono dunque intendersi respinti.
Fatte tutte queste premesse sui principi ritenuti applicabili alle questioni oggi in esame, e sui criteri-tipo applicati per il riscontro delle censure, si elencano di seguito le sezioni in cui, a parere del Collegio, si sono verificati vizi che trascendono aspetti meramente formali, e può dunque affermarsi che non è stato raggiunto lo scopo di fornire un sufficiente grado di certezza in ordine all’autenticità, attendibilità e genuinità delle operazioni e del risultato elettorale:
1. nella sezione 2, ben 24 schede non bollate sono state rinvenute tra quelle votate e ritenute valide dal seggio (del vizio di questa sezione si è già detto sopra). Il Comune, nella propria tabella riepilogativa di cui al doc. 8, afferma: “ Probabile errore nella fase dell’autenticazione delle schede, non rilevato dai componenti del seggio elettorale. Il numero di schede non autenticate è del tutto irrilevante rispetto al totale ”. Appare evidente che tale rilievo non coglie nel segno: la rilevanza, e la prova di resistenza, vanno valutate nel complesso delle censure e delle sezioni in cui esse hanno fondamento;
2. anche nella sezione 25 il vizio appare sostanziale perché il numero delle schede consegnate dalla FE e risultanti dal verbale di sezione è di 600, ed è stata rinvenuta materialmente una scheda in meno nel plico. Questo dunque è un dato oggettivo. Stando alla verbalizzazione, poi, che comunque presenta non poche incongruenze, quella mancante nel plico sembrerebbe essere una scheda non autenticata ma al contempo risulta verbalizzata come autenticata una scheda in più di quelle rinvenute nel plico. La difesa del Comune su questa sezione afferma (vedasi sempre scheda riepilogativa delle contestazioni di cui al doc. 8): “ Il numero di schede autenticate non utilizzate reperito è corretto. Il numero indicato nel verbale era evidentemente un refuso ”. Da quanto esposto, viceversa, tutto depone univocamente per il fatto che alla sezione erano state consegnate proprio 600 schede, come risultante anche dal tabulato della FE;
3. nella sezione 28 è stata rinvenuta nel plico una scheda di voto in più rispetto a quelle verbalizzate e non è stata rinvenuta la scheda verbalizzata come deteriorata o ritirata. Sarebbe del tutto arbitraria qualsiasi tipo di correzione e/o interpretazione del verbale. Si tratta di un vizio grave anche perché se i votanti sono stati effettivamente quelli indicati nel verbale (e dalla verificazione non emerge il contrario), non si comprende come sia finita una scheda di voto in più nell’urna. Il Comune in proposito afferma: “ Probabile errore nel computo di una scheda restituita dall’elettore perché deteriorata ”. Viceversa si sottolinea che il verificatore ha attestato che nel plico non è stata rinvenuta la scheda verbalizzata come deteriorata, e ciò aggiunge incertezze e inaffidabilità al processo elettorale;
4. nella sezione 31 risulta, nel plico, rispetto al verbale, un votante in più e una scheda autenticata in meno. In tal caso il verbale sembra coerente nel riportare una scheda autenticata e non utilizzata in più e un votante in meno (perché sono state autenticate schede pari al numero di elettori ammessi e il numero delle schede autenticate e non utilizzate e quello dei votanti nel verbale coincide con il totale delle schede autenticate), sicché quello che è contenuto del plico non è spiegabile se non attribuendo in modo arbitrario un errore al verbale (così ragionando si annullerebbe del tutto la funzione di verbalizzazione, giungendo a privare lo stesso verbale di alcuno scopo di controllo e certificazione delle operazioni). Anche in tal caso va sottolineato che si tratta di un vizio grave anche perché se i votanti sono stati effettivamente quelli indicati nel verbale (e dalla verificazione non emerge il contrario), non si comprende come sia finita una scheda di voto in più nell’urna. Sul punto il Comune afferma: “ Probabile errore nel computo dei votanti da parte del Presidente di sezione .”. La correttezza intrinseca della verbalizzazione, di cui si è riferito, non suggerisce viceversa un “probabile” errore materiale;
5. nella sezione 42, nel plico, mancano materialmente quattro schede (rispetto al verbale di consegna della FE: il verbale della sezione per di più non indica le schede consegnate), e di queste, stando al verbale, 3 dovrebbero essere schede autenticate e votate. Sul punto il Comune afferma: “ Probabile presenza di quattro schede in meno nel plico consegnato dalla FE rispetto al numero indicatovi, dovuto a un errore nel conteggio delle schede operato dalla tipografia, non correttamente rilevato dal Presidente del seggio elettorale ”. Tuttavia proprio la omessa verbalizzazione delle schede ricevute impedisce di ritenere “probabile” tale errore, atteso che l’unico dato esterno è proprio il verbale di assegnazione delle schede alla sezione da parte della FE. Non si può presumere un errore solo per giustificare a posteriori una mancanza, se non vi sono elementi quantomeno presuntivi in tal senso (così come la ricorrente è onerata di un principio di prova, a esempio anche in ordine alla cd. scheda ballerina, allo stesso modo la resistente deve fornire un principio di prova al fine di giustificare che la mancanza di schede è dovuta a un errore a monte nella consegna, peraltro, in questo caso non rientrante nel limite fisiologico, di si è detto).
6. nella sezione 43 risulta un votante in meno nel verbale, rispetto alle schede votate rinvenute nel plico, il verbale inoltre risulta abbastanza incoerente quanto al rapporto tra schede autenticate con gli altri dati ivi esposti. Anche in tal caso va sottolineato che si tratta di errore vizio grave anche perché se i votanti sono stati effettivamente quelli indicati nel verbale (e dalla verificazione non emergono elementi sufficienti in ordine a un mero errore materiale), non si comprende come sia finita una scheda di voto in più nell’urna. Il verificatore ha inoltre rilevato che nel plico risultano 100 schede autenticate in meno rispetto a quanto indicato nel verbale. Anche in questo caso non vi sono elementi per rinvenire con sufficiente grado di probabilità un errore specifico, neanche in via presuntiva. Per questa sezione risulta che come presidente è stato designato un delegato del Sindaco uscente LO AS, in via d’urgenza, ex articolo 20 Tu 570 del 1960, perché quello designato dalla Corte d’appello non si sarebbe presentato (il verbale di delega è del 7 giugno 2024, il giorno prima dell’inizio delle votazioni). Anche in tal caso il Comune non riesce a giustificare tali gravi incongruenze tra verbale e contenuto dei plichi (se non limitandosi a prendere atto di ciò che è stato rinvenuto nei plichi). Si consideri, inoltre, che, come accertato in sede di verificazione, il verbale riportava 715 votanti (gli ammessi al voto nella sezione sono 714), ed è stato corretto a matita dall’ufficio elettorale in 435 mentre i voti rinvenuti nel plico sono uno in più, 436, e sono state autenticate, come da verbale, 652 schede, e poi ne sono state rinvenute 615. Dunque, se da un lato non vi è modo di trovare nel verbale dati affidabili per addivenire a un probabile errore di verbalizzazione del numero dei votanti (peraltro corretto dall’Ufficio centrale), il verbale stesso, alla luce di tutti questi vizi, si presenta del tutto inidoneo al raggiungimento dello scopo di conferire sufficiente certezza alle operazioni. Si consideri che in questa sezione non sono neanche indicate le schede effettivamente ricevute. Anche in tal caso, o si considera la verbalizzazione delle operazioni come un inutile orpello, o si deve prendere atto che l’inestricabile contraddittorietà, tra i dati del verbale e tra questi e il contenuto del plico, non garantisce sufficiente autenticità e controllo delle operazioni;
7. nella sezione 44 risultano verbalizzati due votanti in meno rispetto al riscontro nei plichi; oltre a 304 schede autenticate in più, sempre rispetto a quanto rinvenuto nei plichi (e tuttavia il dato indicato nel verbale del numero di schede autenticate corrisponde al numero degli elettori iscritti, dunque dovrebbe avere una certa affidabilità). In questa sezione si può ritenere che effettivamente siano state consegnate 1001 schede (una in più di quelle risultanti da verbale di consegna della FE), perché il verbale è coerente sul punto con il contenuto del plico, ma su tutto il resto non vi sono elementi probabili e univoci per attribuire le gravi discordanze a un presumibile errore di verbalizzazione, e dunque risolvere il tutto in mere irregolarità che non minino in radice lo scopo della verbalizzazione stessa. Anche in tal caso la difesa del Comune, discostandosi dall’esito della verificazione, si limita ad affermare coerenza con quanto rinvenuto nei plichi (se si considera il contenuto del plico come elemento che va preso per quello che è, e che è in grado di dare certezza alle operazioni, tuttavia, si è già detto, tanto varrebbe eliminare del tutto la verbalizzazione delle stesse). E anche in tal caso va sottolineato che la divergenza tra votanti del verbale e votanti nel plico è vizio grave e sostanziale anche perché se i votanti sono stati effettivamente quelli indicati nel verbale (e dalla verificazione non emergono presunzioni in senso contrario), non si comprende come siano finite due schede di voto in più nell’urna;
8. nella sezione 45 mancano, nel plico, 38 schede rispetto a quanto indicato nel verbale di consegna della FE (il verbale anche in questo caso non indica affatto il numero di schede ricevute, ma risulta che la FE ne ha fatte consegnare 600 e nel plico ne sono state rinvenute 562), e come accertato dal verificatore si tratta di 38 schede autenticate e non utilizzate. Sul punto il Comune afferma: “ Con ogni probabilità le 38 schede autenticate non utilizzate mancanti sono state riposte in un plico diverso rispetto a quello corretto, il quale non era compreso tra quelli oggetto della verificazione ”. Anche in tal caso la generica formula di mero stile “ con ogni probabilità ” nasconde l’assenza di ogni sufficiente allegazione probatoria in tal senso;
9. anche per la sezione 46 il verificatore non è riuscito a trovare elementi per correggere in modo univoco il verbale, perché il numero delle schede autenticate rinvenute è risultato di 260 schede in meno di quelle verbalizzate, con un dato molto distante dai votanti iscritti alla sezione (gli elettori sono 810 più uno comunitario e il verbale di sezione indica coerentemente l’autentica di 810 schede, ma poi nel plico ve ne sono solo 550 autenticate: né si può ritenere che il verbalizzante abbia errato nell’indicare il numero degli elettori, pure indicato, al posto delle schede autenticate, omettendo il cittadino comunitario, perché poi le schede non autenticate avanzate sono coerentemente indicate come 40 (850 – 810), il che depone per una verbalizzazione consapevole; inoltre sono state rinvenute due schede votate in meno rispetto ai votanti dichiarati nel verbale. Si potrebbe al più ritenere che il verbale è stato redatto formalmente senza poi controllare effettivamente il numero di schede realmente autenticate ecc…, ma questo illuminerebbe le operazioni di una luce ancora più debole proprio in ordine all’affidabilità delle stesse. E anche in tal caso va sottolineato che la divergenza tra votanti del verbale e votanti nel plico è vizio grave e sostanziale anche perché se i votanti sono stati effettivamente quelli indicati nel verbale (e dalla verificazione non emergono presunzioni in senso contrario), non si comprende come siano finite due schede di voto in più nell’urna;
10. nella sezione 47 è stata rinvenuta una scheda in più rispetto a quanto indicato nel verbale di consegna della FE. A differenza di quanto illustrato per la sezione 44, qui il verbale non indica il numero di schede ricevute e la FE ne indica 500 come consegnate, dunque non può che prendersi atto che nel plico c’è semplicemente una scheda in più di quelle che dovrebbero esserci. Anche se lo scostamento è di una sola unità in questo caso proprio la mancanza di verbalizzazione delle schede ricevute dalla sezione impedisce di poter desumere un errore da parte di chi ha materialmente chiuso nel pacco e consegnato le schede alla sezione (incidentalmente, qui si rileva che nel verbale risultano indicate 3 schede autenticate in più rispetto a quelle rinvenute, ma anche in tal caso, con lo stesso criterio adottato per le sezioni 13, 17, 21 e 35, il verificatore ha ritenuto, correttamente ad avviso del Collegio, che tale errato contenuto sarebbe riconducibile a un mero errore materiale, dovuto al fatto che sono state autenticate tre schede in corso di operazioni, e dunque vi è un elemento che può far presumere un errore di verbalizzazione). Anche per questa sezione risulta che come presidente è stato designato un delegato del Sindaco uscente LO AS, in via d’urgenza, ex articolo 20 Tu 570 del 1960, perché quello designato dalla Corte d’appello non si sarebbe presentato (il verbale di delega è del 7 giugno 2024, il giorno prima dell’inizio delle votazioni). In ordine alla censura accolta, il Comune ha rilevato: “Probabile presenza di una scheda in più nel plico consegnato dalla FE rispetto al numero indicatovi, dovuto a un errore nel conteggio delle schede operato dalla tipografia, non correttamente rilevato dal Presidente del seggio elettorale.” . Anche in tal caso, dunque, pur in assenza di una verbalizzazione da parte del seggio delle schede ricevute, il Comune pretende di ricondurre la presenza di una scheda in più a un errore nella consegna da parte dell’incaricato della FE (si consideri comunque che, come da verbale 18/com, i pacchi contenenti le schede dovrebbero essere chiusi e sigillati con il timbro della FE; in tutte le ipotesi delle sezioni qui esaminate, pertanto, si dovrebbe usare molta moderazione e poca leggerezza nel ricondurre le difformità a errori nel calcolo delle schede consegnate da parte della FE);
11. nella sezione 51 il verificatore non ha trovato materialmente nel plico le 202 schede che, stando al verbale, sarebbero state autenticate e non utilizzate. Quindi deve affermarsi che mancano 202 schede autenticate. Il Comune resistente ha affermato che tali schede sarebbero “evidentemente” confluite nei plichi di quelle per le elezioni europee, ma di ciò non è stato fornito alcun concreto e idoneo principio di prova. In proposito il Comune ha avanzato istanza istruttoria, sia in giudizio sia nel corso del verbale di verificazione relativo a quella sezione, ritenendo che le schede autenticate della sezione in esame potessero essere confluite nei plichi di quelle delle concomitanti elezioni europee, o meglio, ad avviso del Comune, sarebbero stati proprio invertiti i plichi delle due operazioni elettorali (punto 9 dell’ultima memoria). Un indizio, a supporto di tale affermazione, è stato ritenuto sussistere in relazione al ritrovamento nella busta 3/COM, che doveva conservare le schede autenticate invece smarrite, di alcune schede delle elezioni europee. Il Collegio ha ritenuto di non disporre ulteriore istruttoria, atteso che, come correttamente sottolineato da parte ricorrente, una eventuale sostituzione poteva giustificarsi se fossero state scambiate le buste debitamente sigillate, non che solo alcune schede della competizione europea fossero all’interno della busta di quella comunale. Il fatto che le schede autenticate abbiano subito una migrazione e siano sfuggite al controllo del seggio, peraltro, prescinde dal luogo ove esse possano essere alla fine rinvenute. Così ragionando si dovrebbe ritenere del tutto neutra anche la circostanza che alcune schede di una sezione vengano poi rinvenute presso un’altra sezione (e che la tesi del Comune si spinga anche fino a ciò, emerge a esempio anche dalla ultima memoria al punto 8, ove ammette: “ Poiché le schede non possono autogenerarsi, quelle asseritamente “apparse” in alcune sezioni (peraltro in numero che talvolta, nelle tesi di controparte, supera addirittura quello delle schede che risultano consegnate alla stessa sezione) non potrebbero che provenire dalle schede “scomparse” in altre sezioni; ciò che imporrebbe, per l’appunto, la modalità di sommatoria algebrica delle stesse ”. Si noti per di più che il verbale del seggio e quello della FE attestano la consegna di 700 schede, ma nel plico ne sono state rinvenute 497 (434 + 63), quindi a rigore ne mancherebbero 203, non solo le 202 dichiarate come autenticate. Anche per questa sezione risulta che come presidente è stato designato un delegato del Sindaco uscente LO AS, in via d’urgenza, ex articolo 20 Tu 570 del 1960, perché quello designato dalla Corte d’appello non si sarebbe presentato (il verbale di delega è del 7 giugno 2024, il giorno prima dell’inizio delle votazioni). Per questa sezione, anche la difesa del Sindaco eletto LO AS afferma appunto che: “ si è solo riscontrato un errore da parte del Presidente della Sezione che ha, senza dubbio, inserito le schede autenticate non utilizzate delle elezioni comunali nel plico destinato alle schede delle elezioni europee. Tale errore è dimostrato dal rinvenimento all’interno delle buste, che avrebbero dovuto contenere le schede autenticate non utilizzate per le elezioni comunali, di un pacco di schede rosse per le elezioni del Parlamento europeo, che si sono svolte contestualmente nel medesimo seggio, come documentato nel verbale di verificazione della Sezione 51 versato in atti dal comune di CA ”.
12. nella sezione 55 sono del tutto mancanti i dati relativi agli elettori, alle schede autenticate, autenticate non utilizzate, non autenticate e avanzate. I votanti risultano 400 dal verbale (e per di più il dato risulta inserito a matita, come riferito dal verificatore, dunque molto probabilmente dall’ufficio elettorale centrale), ma le schede votate rinvenute nel plico sono 401. Nel plico non sono state rinvenute schede autenticate non utilizzate. Secondo i principi enunciati in premessa in tale caso appare potersi affermare che il verbale non ha raggiunto lo scopo di dare un minimo di certezza e verificabilità alle operazioni elettorali. Anche in tal caso, come da tabella di cui all’allegato 8, la difesa del Comune si basa semplicemente sulla dequotazione totale della funzione del verbale, pretendendo sostanzialmente di dover prendere atto di quello che si trova poi nel plico;
13. nella sezione 57 nel verbale è riportato un votante in più rispetto alle schede rinvenute nel plico (il verbale non è correggibile, né si può ritenere in modo non arbitrario che si sia trattato di errore materiale, perché tutti gli altri dati coincidono ma non è indicato il numero delle schede autenticate e non utilizzate; e, stando alle differenze sui dati indicati, le schede autenticate e non utilizzate dovrebbero essere 267 mentre nel plico ce ne sono 266; e questo aggiunge coerenza al verbale nel ritenere che i votanti siano stati uno in più di quanto rinvenibile nel plico). Anche in tal caso il Comune non affronta il problema di provare un errore della verbalizzazione e la sua rilevanza, ma si limita a riscontrare quanto ovviamente si trova nel plico. E anche in tal caso va sottolineato che la divergenza tra votanti del verbale e votanti nel plico è vizio grave e sostanziale anche perché se i votanti sono stati effettivamente quelli indicati nel verbale (e dalla verificazione non emerge il contrario), non si comprende come sia finita una scheda di voto in più nell’urna;
14. nella sezione 71 risultano nel plico 3 schede autenticate in più rispetto a quanto indicato nel verbale (si evidenzia, solo incidentalmente, che dal verbale risultano consegnate in totale 599 schede, che sono pari a quelle rinvenute nel plico ma il verificatore non ha specificato quante schede risultano dal verbale di consegna della FE, ma si può presumere 600, essendo sempre questo un numero pari; in tal caso però non vi è prova univoca dello smarrimento di una scheda mancando questo accertamento da parte del verificatore, e inoltre risultando comunque coerente il verbale con il contenuto del plico). Risulta inoltre un votante in più nel verbale, rispetto alle schede di voto rinvenute nel plico, e anche a tal proposito va sottolineato che la divergenza tra votanti del verbale e votanti nel plico è vizio grave e sostanziale anche perché se i votanti sono stati effettivamente quelli indicati nel verbale (e dalla verificazione non emerge il contrario), non si comprende come sia finita una scheda di voto in più nell’urna. Il Comune, in merito al contrasto tra verbalizzazione e contenuto del plico (sui votanti e sulle schede autenticate), si limita di nuovo a richiamare il contenuto del plico senza farsi carico di tale contrasto. Si consideri inoltre, in proposito, che il numero delle schede autenticate dichiarato nel verbale è di 485, dunque pari agli elettori ammessi alla sezione (mentre nel plico ne sono state rinvenute, come illustrato, 3 in più). Ne consegue che tale dato di verbalizzazione appare affidabile essendo coerente con la regola di autenticare un numero di schede pari agli elettori iscritti, e non v’è dunque ragione univoca per immaginare un errore nella verbalizzazione. Anche per questa sezione risulta che come presidente è stato designato un delegato del Sindaco uscente LO AS, in via d’urgenza, ex articolo 20 Tu 570 del 1960, perché quello designato dalla Corte d’appello non si sarebbe presentato (il verbale di delega è del 7 giugno 2024, il giorno prima dell’inizio delle votazioni);
15. nella sezione 73, sono state rinvenute due schede in meno nel plico, e stando alla verbalizzazione si tratterebbe di schede autenticate. Sul punto il Comune afferma: “ Probabili errori del Presidente del seggio elettorale nel non rilevare la presenza di “due schede” in meno nel plico consegnato dalla FE rispetto al numero indicatovi, dovuto a un errore nel conteggio delle schede operato dalla tipografia, e nell’operare il computo dei votanti. Gli errori sono di entità tale da essere irrilevanti sia rispetto ai risultati della sezione, sia rispetto al risultato complessivo .”. Anche in tal caso, tuttavia, non v’è motivo di ritenere, se non in modo del tutto pretestuoso e sfornito di minimo supporto anche indiziario, che vi sia stato un errore nella consegna: il verbale non dichiara quante schede totali sono state consegnate alla sezione, ma da quello della FE ne risultano 800, mentre nel plico ve ne sono 798, il che conferma lo smarrimento di 2 schede autenticate. Inoltre risulta dal plico un votante in più rispetto a quelli verbalizzati. Anche in tal caso, dunque, il binomio tra quanto verbalizzato e quanto rinvenuto invece nel plico non assicura certezza alle operazioni elettorali;
16. Nella sezione 74, il dato errato della verbalizzazione delle schede non autenticate avanzate è emendabile, con i criteri sopra enunciati come per le altre sezioni di cui si è detto, essendo probabilmente riconducibile a un mero errore materiale (il verificatore riferisce che ciò può essere dovuto al fatto che sono state autenticate proprio due schede in corso di operazioni). Resta tuttavia, come evidenziato dal verificatore, il rinvenimento di una scheda votata in più rispetto a quanto verbalizzato (e anche in tal caso, come in tutti quelli qui elencati, ciò non è attribuibile, se non arbitrariamente, a un errore di verbalizzazione, piuttosto che a un difetto nel processo di tracciamento e conservazione delle schede). Si tratta, come per gli altri casi analoghi esaminati, di un vizio grave anche perché se i votanti sono stati effettivamente 375, non si comprende come sia finita una scheda di voto in più nell’urna. Anche in tal caso, come da tabella riassuntiva in allegato 8, il Comune limita i suoi rilievi nel senso di dare prevalenza al contenuto del plico, e non si cura di motivare in ordine a tale irrisolvibile contrasto;
17. nella sezione 78, rispetto a quanto indicato nel verbale di consegna della FE, mancano nel plico 6 schede e nel verbale della sezione non sono indicate le schede consegnate. Nel plico inoltre risulta un votante in più e 5 schede autenticate in meno (il che può indurre a ritenere che la maggior parte delle schede mancanti siano autenticate). E anche a tal proposito va sottolineato che la divergenza tra votanti del verbale e votanti nel plico è di per sé vizio grave e sostanziale anche perché se i votanti sono stati effettivamente quelli indicati nel verbale (e dalla verificazione non emerge il contrario), non si comprende come si finita una scheda di voto in più nell’urna. Il verificatore non è risuscito a trovare giustificazione in modo attendibile ai dati errati indicati nel verbale, sicchè appare dimostrato lo smarrimento di 6 schede, probabilmente per lo più autenticate. Sul punto il Comune afferma: “ Probabili errori del Presidente del seggio elettorale nel non rilevare la presenza di sei schede in meno nel plico consegnato dalla FE rispetto al numero indicatovi, dovuto a un errore nel conteggio delle schede operato dalla tipografia, e nell’operare il computo dei votanti. Gli errori sono di entità tale da essere irrilevanti sia rispetto ai risultati della sezione, sia rispetto al risultato complessivo .” In mancanza di verbalizzazione da parte del presidente del seggio delle schede ricevute, e in mancanza di altre allegazioni probatorie, tuttavia, non può che farsi affidamento al verbale con cui la FE ha disposto l’assegnazione delle schede alla sezione. Sul punto il verificatore, pur rilevando la “non corrispondenza”, ha sottolineato che “il verbale delle operazioni elettorali, pur non riportando il numero delle schede ricevute, inizialmente segna 666 schede autenticate più 28 in avanzo per un totale di 694 schede”. Il Collegio ritiene, con il verificatore, che ciò nonostante la “non corrispondenza” non appare risolvibile, atteso che, a fronte di un tabulato di consegna della FE, dunque quantomeno di una presunzione di consegna di 700 schede, la verbalizzazione incompleta e del tutto indiretta delle schede maneggiate dalla sezione non appare elemento univoco alternativo. Tanto più che, sempre come riportato nella verificazione, quelle autenticate inoltre appaiono essere contraddittoriamente 667 (di cui una ulteriore in corso di operazioni). In altri termini il verbale non appare rigoroso e univoco al punto da superare il dato di consegna di 700 schede da parte della FE.
18. nella sezione 89 (sezione ospedaliera) risulta nel plico una scheda votata in più rispetto a quanto indicato nel verbale (che non indica neanche le schede nulle e annullate, invece rinvenute nel plico, e neanche quelle autenticate). Anche a tal proposito va sottolineato che la divergenza tra votanti del verbale e votanti nel plico è di per sé vizio grave e sostanziale anche perché se i votanti sono stati effettivamente quelli indicati nel verbale (e dalla verificazione non emerge il contrario), non si comprende come si finita una scheda di voto in più nell’urna. In questa sezione dunque il verbale non ha raggiunto lo scopo di garantire un sufficiente grado di certezza delle operazioni elettorali, come attestato dal verificatore che non ha potuto riscontrare la corrispondenza (“ non è possibile stabilire la corrispondenza mancando il dato relativo agli elettori ”). Si noti, inoltre, che si tratta di sezione ospedaliera, in cui è oltremodo necessario un rigore nella verbalizzazione per assicurare la correttezza delle operazioni elettorali, cfr. l’articolo 43 del dpr 570 del 1960: “ Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio ”. Su questa sezione il Comune nulla dice nel doc. 8 cit. in merito a tale insanabile mancanza di corrispondenza tra verbale e plico, riferendosi solo al contenuto di quest’ultimo. Anche per questa sezione risulta che come presidente è stato designato un delegato del Sindaco uscente LO AS, in via d’urgenza, ex articolo 20 Tu 570 del 1960, perché quello designato dalla Corte d’appello non si sarebbe presentato (il verbale di delega è del 7 giugno 2024, il giorno prima dell’inizio delle votazioni). La parte ricorrente, nelle proprie osservazioni alla verificazione, osserva: Nel verbale di verificazione dell’8.1.2025, sulla base di quanto riportato nel verbale trasmesso all’Ufficio centrale, è riportato che “… il Presidente … dichiara che 4 scrutatori hanno firmato 50 schede ciascuno, per un totale di n. 200 schede …” (Doc. 22); conseguentemente, nella Relazione conclusiva le schede autenticate prima della votazione, non indicate, andavano indicate nel numero di n. 200, esattamente come rilevato il giorno 8.1.25 nel corso della verificazione. Risultano, quindi, rinvenute n. 100 schede autenticate in meno ed al loro posto risultano rinvenute n. 100 schede non autenticate . Anche in tal caso il Collegio ritiene, come illustrato in via generale nelle premesse, di non dover indagare, per assorbimento, la questione, non influendo essa sull’annullamento delle operazioni della sezione né sulla prova di resistenza;
19. nella sezione 90 (altra sezione ospedaliera), risultano verbalizzate 450 schede ricevute e nel plico ne sono state rinvenute materialmente 450, ma nel verbale della FE ne risultano consegnate 550. Appaiono dunque ragionevolmente mancare 100 schede. In questo caso anche se vi è la verbalizzazione di 450 schede, appare del tutto inverosimile che vi sia stato un errore di consegna da parte dell’incaricato della FE di ben 100 schede (si sottolinea in proposito un criterio già illustrato ricavabile non solo dal senso comune ma anche dalla funzione delle forme nel procedimento elettorale: ritenere accettabile un tale margine di errore comporterebbe il risultato ancor più grave di dover annullare gran parte delle sezioni in cui non è stato affatto verbalizzato il numero delle schede consegnate). Il Comune replica nei seguenti termini: “ Il verbale della sezione da atto di aver ricevuto 450 schede; nel corso della verificazione sono state rinvenute 450 schede. Il dato indicato nel verbale di consegna della FE è quindi evidentemente un errore ”. Con la presente sentenza si è usato il criterio di dare prevalenza al verbale allorquando sono state appunto verbalizzate le schede ricevute e l’errore di consegna, che si è dovuto postulare per trovare una “corrispondenza” è risultato rientrare in un margine tollerabile e corrispondente a un verosimile scarto di pochissime schede: si è già sottolineato che comunque, come da verbale 18/com, i pacchi contenenti le schede dovrebbero essere chiusi e sigillati con il timbro della FE; in tutte le ipotesi delle sezioni qui esaminate, pertanto, si dovrebbe usare molta moderazione e poca leggerezza nel ricondurre le difformità a errori nel calcolo delle schede consegnate da parte della FE, coinvolgendo questo presupposto, alla radice, la intera affidabilità del procedimento elettorale. In due sezioni in cui ciò è avvenuto e risulta documentato, infatti, la 121 e la 161, è emerso, sempre dalla verificazione, che i presidenti lo hanno comunicato espressamente, chiedendo la consegna delle schede mancanti, prelevate da quelle di scorta;
20. nella sezione 95 il verbale della sezione non indica il numero di schede ricevute, e nel plico vi è una scheda in meno rispetto a quanto indicato nel verbale di consegna della FE. Si può inoltre presumere che la scheda mancante sia autenticata, poiché nel plico è presente una scheda autenticata in meno rispetto a quanto verbalizzato dalla sezione. Il verbale è del tutto coerente con i dati in esso riportati, salvo appunto il riscontro oggettivo che nel plico manca però una scheda autenticata. Appare in sostanza smarrita una scheda autenticata. Sul punto il Comune afferma: “ Il numero di schede bollate e autenticate reperite all’esito della verificazione coincide con quello indicato nella copia del verbale in possesso della FE ”. Tuttavia, come accertato e relazionato dal verificatore nel verbale di consegna della FE le schede consegnate risultano essere 600 e non 599 come rinvenute invece nel plico;
21. nella sezione 117, senza alcuna plausibile giustificazione, risultano rinvenute nel plico 4 schede autenticate in più rispetto a quelle verbalizzate, mentre ci sono quattro schede non autenticate in meno sempre rispetto a quelle verbalizzate. Resta dunque il dubbio sulla correttezza delle operazioni, perché non vi sono elementi per ritenere che vi sia stato un semplice errore di verbalizzazione (peraltro, a riprova proprio dell’assenza di errori nel verbale, vi è che il numero delle schede autenticate indicato in esso coincide perfettamente con quello degli elettori ammessi a votare nella sezione), oppure che l’errore o altre irregolarità riguardino invece altre fasi del procedimento. Sul punto il Comune, nel doc. 8 di sintesi delle repliche alla verificazione, si limita ad affermare che “ Vi è piena corrispondenza tra tutti i dati .”;
22. nella sezione 137 sono state rinvenute 5 schede in più nei plichi rispetto a quelle consegnate dalla FE (sia nel verbale di sezione che in quello della FE sono indicate 950 schede ma nel plico ne sono state rinvenute 955). Stando al numero di schede autenticate indicate nel verbale le 5 schede rinvenute in più sono autenticate (pur non essendo chiara sul punto la verificazione, dalla tabella di pagina 135 di essa, relativa alla sezione, si evince che le 5 schede rinvenute nel plico, e autenticate, dovrebbero essere state anche oggetto di voto, perché i votanti verbalizzati sono 540 e le schede votate rinvenute nel plico sono 545). In tale occasione il Comune, nelle proprie difese (doc. 8), assume apoditticamente che vi sia stato un errore sia nel verbale di consegna della FE sia in quello del seggio in cui si attesta le schede ricevute (in entrambi le schede sono 950, mentre nel plico ne sono state rinvenute 955). Evidentemente, postulare che, in due momenti diversi, sia l’incaricato della FE sia il presidente di seggio, abbiano commesso il medesimo errore non contando 5 schede, appare una ricostruzione che, sotto il profilo probabilistico, ha notevolissime chance in meno di apparire verosimile, rispetto a dedurre che invece siano arrivate alla sezione 5 schede in più, e siano state autenticate e votate. Il fatto che emerga l’arrivo in una sezione di schede in più, peraltro autenticate e poi anche utilizzate per il voto, imporrebbe maggiore severità nel valutare i casi, non solo di schede mancanti ma anche di difetto di sufficiente tracciamento delle schede, in altre sezioni. Se non vi è prova della cd. scheda ballerina, infatti, emerge a tratti un possibile “spostamento” di schede in varie sezioni;
23. nella sezione 140, senza plausibile giustificazione, nel plico sono state rinvenute 5 schede autenticate in più rispetto al verbale (e coerentemente 5 schede non autenticate in meno). Anche in tal caso sarebbe arbitrario ritenere che vi sia stato un mero errore di verbalizzazione, ragionevolmente rilevabile, perché sono state autenticate schede in numero pari agli elettori ammessi al voto nella sezione, come previsto dall’articolo 47 del dpr 570 del 1960. Sul punto, il Comune riferisce genericamente, nella più volte citata tabella riassuntiva delle osservazioni alla verificazione, che “ Vi è piena corrispondenza tra tutti i dati ”;
24. nella sezione 145, non è indicato nel verbale il numero delle schede consegnate (e neanche il numero delle schede autenticate, ma quest’ultimo dato è ricavabile indirettamente attraverso altre cifre riportate, cioè riempiendo i vuoti attraverso la interpolazione dei dati presenti: schede autenticate non utilizzate 172 più votanti 271, per un totale di 443 schede autenticate, poi effettivamente rinvenute nel plico), ma dal verbale di consegna delle FE dovrebbero essere state consegnate alla sezione 450 schede, mentre nel plico ne sono state rinvenute solo 449, dunque manca materialmente una scheda, probabilmente non autenticata (dal verbale risultano avanzare 8 schede non autenticate, ma nel plico ve ne sono 6; mentre le schede autenticate in totale risultano 443 sia nel verbale – sommando il dato dei votanti e quello delle schede autenticate e non utilizzate - sia nel plico). Il Comune in proposito afferma: “ Il verbale di sezione da indirettamente atto di aver ricevuto dalla prefettura 449 schede (v. pag. 141, nota 159, della relazione del verificatore) .”. In tale nota il verificatore afferma: “ nel verbale il Presidente dà atto di aver distribuito tra gli scrutatori 441 schede, più 8 in avanzo, per un totale di 449 schede ”. Ad avviso del Collegio, analogamente a quanto avvenuto per le altre sezioni ove non è verbalizzato espressamente il numero delle schede ricevute, non può presumersi che queste siano in misura minore di quanto risultante dal verbale della FE, solo perché ne sono poi tracciate un numero minore durante altre attività della sezione (come il procedimento di autenticazione), perché non si può stabilire quando sia avvenuto l’eventuale smarrimento. Postulare che il numero delle schede ricevute sia desumibile da operazioni successive, significa affermare in modo aprioristico e immotivato che nessuno smarrimento vi può essere stato tra la consegna e l’inizio di tali operazioni (e infatti il verificatore, correttamente afferma: “ non può stabilirsi se vi sia o meno corrispondenza, ma si evidenzia che risulta esservi una scheda in meno rispetto al n. di schede indicato nel verbale di consegna della FE ”);
25. nella sezione 157, si è dichiarato di aver autenticato 515 schede (tre in più degli elettori, in corso di operazioni), ma nel plico sono state rinvenute 550 schede autenticate (dunque 35 in più), e non v’è modo di ricondurre tale discordanza in modo univoco a un mero errore di verbalizzazione: non sono indicate le schede non autenticate avanzate, e il verificatore ha rinvenuto 38 schede autenticate raggruppate separatamente con un biglietto con su scritto “non autenticate avanzate”. Il che evidenzia anche un del tutto insufficiente livello di controllo delle schede elettorali e delle relative operazioni. Il verificatore, difatti, afferma condivisibilmente: “ non vi è corrispondenza con quanto indicato nel verbale ”. Il Comune in proposito afferma: “ Vi è piena corrispondenza tra tutti i dati. ”;
26. nella sezione 166 è stata rinvenuta una scheda autenticata in meno rispetto a quanto indicato nel verbale (pure una scheda non autenticata in meno, per un totale di due schede in meno) e anche in questo caso non è possibile rinvenire elementi che possano ricondurre tale divergenza a un mero errore di verbalizzazione (il verbale infatti non indica le schede ricevute e indica di aver autenticato un numero di schede pari agli elettori ammessi a votare nella sezione più due schede in sostituzione di quelle, poi effettivamente rinvenute nel plico, deteriorate), senza con ciò accettare gravi margini di incertezza in ordine al fatto che tale correzione sia giusta e non invece del tutto arbitraria. Infatti il verificatore si limita a constatare che “ non vi è corrispondenza con quanto dichiarato in verbale, essendo presente 1 scheda autenticata in meno ”. Il Comune sul punto afferma: “ Vi è piena corrispondenza tra tutti i dati .”;
27. nella sezione 169, nel verbale non è riportato il numero delle schede ricevute, da quello della FE risulta che dovevano essere 800, ma nel plico ne sono state rinvenute 799, quindi è stata materialmente smarrita una scheda anche in questo caso. Peraltro, in questa sezione risulta dal verbale che sono state autenticate 763 schede, pari al numero degli elettori ammessi alla sezione, ma poi nel plico ne sono state rinvenute 3 in meno. Sul punto il Comune afferma: “ Probabile presenza di una scheda in meno nel plico consegnato dalla FE rispetto al numero indicatovi, dovuto a un errore nel conteggio delle schede operato dalla tipografia, non correttamente rilevato dal Presidente del seggio elettorale .”. Il problema è che la sezione non ha proprio verbalizzato le schede ricevute, e questo ovviamente non può andare a vantaggio della elasticità nel controllo (nel senso che, siccome non sono state verbalizzate le schede ricevute, è corretto il dato che troviamo poi effettivamente aprendo i plichi; anche se questo è in contrasto con il verbale della FE).
2.3.-Considerazioni conclusive sulle ragioni di accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, e del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, nei limiti esposti.
Da quanto precede si evidenzia che, sommando nel complesso le succitate sezioni, in cui sono ravvisabili vizi sostanziali di assoluto difetto di tracciamento delle schede (quindi ipotesi in cui quantomeno il verbale non ha raggiunto lo scopo che gli è proprio), o di dimostrato smarrimento di alcune di esse o addirittura di rinvenimento nei plichi di schede in più, si supera ampiamente la soglia della prova di resistenza.
In altri termini, in aderenza ai principi espressi da Consiglio di Stato sentenza 9407 del 2023, in questo caso il numero di schede sulle quali vi è assoluta incertezza supera di per sé il numero necessario ai fini della prova di resistenza, senza alcun bisogno di ipotizzare un effetto moltiplicatore ipotetico dell’uso, di tutte o di alcune di esse, come cd. scheda ballerina (che peraltro è solo una delle modalità di illecito nel procedimento elettorale).
Nei casi analiticamente illustrati, infatti:
- o il verbale, non solo è assolutamente inidoneo allo scopo di fornire certezza sulla gestione delle schede, ma anzi pone insanabili dubbi e contraddizioni su tale gestione: sezioni 2 (24), 28 (2), 31 (2), 43 (101), 44 (306), 46 (260), 55 (1), 57 (2), 71 (4), 74 (1), 89 (1), 117 (8), 140 (5), 157 (35), 166 (1), per un totale di 753 schede sulla cui tracciabilità restano ampi e irrisolvibili dubbi (e si noti che, a tal fine, non sono considerati gli analoghi vizi pure presenti in alcune sezioni le cui operazioni vengono invece annullate per l’altro assorbente vizio della presenza materiale di schede in più o in meno);
- oppure mancano materialmente delle schede dal plico, che dunque sono state smarrite o comunque sono materialmente sfuggite al controllo, oppure in esso vi sono materialmente delle schede in più: sezioni 25 (-1), 42 (-4), 45 (-38), 47 (+1), 51 (-203), 73 (-2), 78 (-6), 90 (-100), 95 (-1), 137 (+5), 145 (-1), e 169 (-1), per un totale di 363 schede, e in particolare 357 scomparse in alcune sezioni e 6 rinvenute in più in altre.
A tal proposito, giovano alcune ulteriori precisazioni, alla luce degli specifici casi di accoglimento delle censure, e in aggiunta a quanto indicato nella premessa cd. cornice di primo orientamento.
Innanzitutto, in disparte quanto si dirà a breve, sia in generale sia anche sulla prova di resistenza, nelle sezioni in cui si è dato rilievo a casi in cui l’inidoneità del verbale si è manifestata attraverso scarti di pochissime unità, e si è deciso comunque di procedere all’annullamento, tale inidoneità al raggiungimento dello scopo ha coinvolto la verbalizzazione del numero dei voti (sezioni 28, 31, 55, 57, 71, 74, 89) oppure si è accompagnata alla omessa verbalizzazione dei voti validi oltre che delle schede ricevute (sezione 166); e, per tutte è stato comunque il riscontro, sulla base della verificazione, della impossibilità di trovare un modo per ricondurre tali discordanze a un errore di verbalizzazione (dunque il contrasto tra verbale e contenuto del plico non ha trovato giustificazione).
Anche nelle sezioni in cui si è dato rilievo allo smarrimento di una o due schede in più o al rinvenimento di una sola scheda in più rispetto a quelle che risultano essere consegnate, a parte quanto si dirà pure in seguito, ciò si è sempre accompagnato a gravissime lacune nella verbalizzazione: nella sezione 25 il verbale presenta gravi incongruenze come si evince dalla verificazione; nelle sezioni 47, 73, 95, 145 e 169, il verbale della sezione non ha addirittura affatto riportato il dato delle schede ricevute; e anche nelle sezioni 42, 45 e 78, in cui come visto sono pure state rinvenute schede in più o in meno rispetto a quelle consegnate, non è stato verbalizzato dalla sezione il numero delle schede ricevute.
Quindi in queste sezioni il fatto di per sé grave dell’apparizione/sparizione di schede è reso ancora più grave dalla prova di un controllo e una gestione delle operazioni del tutto superficiale (benché in altre sezioni, in cui erano presenti simili vizi di verbalizzazione, ma in cui è mancata la prova dell’effetto di schede apparse/scomparse, il Collegio non ha ritenuto di invalidare il risultato per il principio di conservazione, proprio per difetto di prova di un effetto sostanziale sulla procedura).
Il fatto che alcune schede siano scomparse in alcune sezioni e rinvenute in più in altre non dimostra ovviamente in modo univoco l’esistenza di fenomeni dolosi funzionali alla migrazione delle stesse, ma è sicuramente in grado di incidere sulla genuinità del risultato elettorale, sull’attendibilità delle operazioni; sorgono oggettivamente dei dubbi che non sono compatibili con l’affidabilità del risultato.
Tale aspetto, del resto, appare alquanto sottovalutato dalla difesa del Comune nella propria ultima memoria, allorché al punto 8, già citato, ammette: “ Poiché le schede non possono autogenerarsi, quelle asseritamente “apparse” in alcune sezioni (peraltro in numero che talvolta, nelle tesi di controparte, supera addirittura quello delle schede che risultano consegnate alla stessa sezione) non potrebbero che provenire dalle schede “scomparse” in altre sezioni; ciò che imporrebbe, per l’appunto, la modalità di sommatoria algebrica delle stesse ”.
Sembra in altri termini volersi affermare che, se una scheda sparisce da una sezione e appare in un'altra, il dato dovrebbe essere considerato del tutto neutro; viceversa, osserva il Collegio, tale flusso disvelerebbe un effetto inquinante ben più grave della semplice apparizione e sparizione di schede o dell’insufficiente tracciamento delle stesse nei verbali sezionali.
Il fatto che la verificazione potrebbe aver messo alla luce (si sottolinea al netto dei casi in cui la non corrispondenza dei numeri poteva effettivamente essere ricondotta a meri errori) un possibile flusso di schede non tracciato ( off grid ), impone quantomeno massima cautela nell’esaminare i casi in cui, pur non essendo provata addirittura una presenza nella sezione di schede in più o in meno, rispetto a quelle consegnate dalla FE in modo ufficiale, tuttavia il verbale delle operazioni di sezione (anche qui al netto di tutti quei casi in cui le difformità potevano essere ricondotte a possibili errori materiali, secondo il principio di conservazione) non consente di raggiungere lo scopo di garantire sufficiente grado di affidabilità nel tracciamento delle schede stesse e delle operazioni compiute su di esse, ma anzi pone fondati dubbi.
Anche se ciò, sulla base degli elementi emersi in giudizio, ovviamente non supera la soglia indiziaria (neanche con lo standard probatorio del più probabile che non qui applicabile) di una regia dolosa.
Anche per tali ragioni, i gravi vizi nelle verbalizzazioni nelle sezioni indicate (2,28,31,43,44,46,55,57,71,74,89,117,140,157 e 166), pur rilevando di per sé come numero assoluto di schede coinvolte ai fini della prova di resistenza, va considerato in connessione al fenomeno appena descritto, e dunque alla rafforzata esigenza di certezza del tracciamento e delle operazioni compiute.
In tali sezioni, oltre al rilievo numerico delle schede coinvolte nel vizio di non affidabile e univoca tracciabilità, bisogna poi valutare che lo stesso verbale, nonostante il controllo conservativo dell’ufficio centrale, del verificatore e del Collegio, mantiene contraddizioni non emendabili, e dunque non ha raggiunto lo scopo di dare un sufficiente grado di certezza alle operazioni.
Dunque non andrebbe posta strumentalmente la questione della tracciabilità della sola scheda in più o in meno, ma quella della inaffidabilità complessiva derivante dal binomio verbale-effettivo contenuto del plico, che non appare sufficiente a garantire il controllo, ex post, sulla correttezza e genuinità delle operazioni di voto.
Non c’è bisogno di invocare fenomeni illeciti, come appunto la cd. scheda ballerina, ma ci si riferisce al rischio di contagio procedimentale: anche uno scarto minimo, se frutto di procedura compromessa (schede non bollate, incoerenze nella verbalizzazione sulle operazioni, ecc.), può rivelare una vulnerabilità sistemica nella sezione, quando non è stato possibile attribuire a tale “non corrispondenza” il carattere univoco di mero errore isolato.
Sul punto si veda anche Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, NA YE vs IA (ricorso n. 18705/06, sentenza 8 aprile 2010, articolo 3 del Protocollo n. 1 della Convenzione): §74 “… è necessario innanzitutto valutare separatamente la gravità e l'entità della presunta irregolarità elettorale prima di determinarne l'effetto sull'esito complessivo delle elezioni .”; § 86: “ A tal riguardo, la Corte ricorda il codice di buone pratiche in materia elettorale della Commissione di Venezia, che mette in guardia contro l'eccessivo formalismo nell'esame dei ricorsi elettorali, in particolare per quanto riguarda la ricevibilità dei ricorsi ”; §89: “… La sua denuncia menzionava anche altre presunte gravi irregolarità, tra cui apparenti incongruenze in diversi protocolli PEC (Commissione elettorale di distretto) che rivelavano potenziali manomissioni su larga scala delle schede elettorali a livello Commissione elettorale di distretto ”; §90: “ La Corte riconosce che, a causa della complessità del processo elettorale e dei relativi limiti di tempo che richiedono lo snellimento di varie procedure relative alle elezioni, le autorità nazionali competenti possono essere tenute a esaminare i ricorsi relativi alle elezioni entro termini relativamente brevi al fine di evitare di ritardare il processo elettorale. Per le stesse ragioni pratiche, gli Stati possono ritenere inopportuno esigere che tali autorità si attengano a una serie di garanzie procedurali molto rigorose o che emettano decisioni molto dettagliate. Tuttavia, tali considerazioni non possono contribuire a compromettere l'efficacia della procedura di ricorso e occorre garantire che sia compiuto uno sforzo reale per affrontare il merito delle denunce individuali discutibili relative a irregolarità elettorali e che le decisioni pertinenti siano sufficientemente motivate ”.
La sentenza YE c. Azerbaijan del 2010 interpreta l’art. 3 del Protocollo n. 1 della CEDU (diritto a elezioni libere e regolari), con principi generali e astratti, non legati ovviamente al solo al contesto azero.
DE resto, se il legislatore ha previsto una scansione procedimentale rigorosa e puntuale per l’autenticazione e la conservazione delle schede, vuol dire che l’ha ritenuta fondamentale per assicurare la correttezza e genuinità delle operazioni di voto (cfr. a es. l’articolo 47 del dpr 570 del 1960: “… il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente. Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione. Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa. Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore. Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda. Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali. Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa ”).
A fronte di queste esplicite e rigorose garanzie, pur ammettendo la irrilevanza, sul piano della validità e non del comportamento, dell’autenticazione di un numero di schede diverso dagli elettori ammessi (e infatti il Collegio non ha ritenuto tali casi come vizio invalidante così come i casi in cui il verbale non riportava il numero delle schede ricevute dalla sezione), nel momento in cui il verbale non riesce affatto a garantire la prova della regolarità delle operazioni e in particolare della corretta gestione delle schede, e neanche si riescono a ricondurre eventuali sue omissioni o errori a mere sviste ( accidental slip, clerical or arithmetical mistakes , secondo i principi internazionali di diritto amministrativo), il verbale non ha raggiunto lo scopo cui è destinato, e dunque non si può accettare il risultato qual che sia, relegando tutte le minime garanzie procedimentali a vuote forme.
Il rispetto della volontà popolare conduce sì alla conservazione del risultato pur in presenza di mere irregolarità ma al contempo impone di garantire un sufficiente grado di certezza sulla correttezza e genuinità del risultato.
Con riguardo alle procedure che i componenti del seggio elettorale devono effettuare e verbalizzare, assicurandone certezza e stabilità, del resto, non si può immaginare astrattamente sempre e comunque un ruolo di supplenza del cd. controllo sociale diffuso (valido invece per i casi più eclatanti e sistemici di cd. scheda ballerina, diffusi e su larga scala, e con metodi che presuppongono un profondo e ramificato controllo del territorio).
Peraltro, quello della cd. scheda ballerina (più volte evocato in questo ricorso, ma senza adeguato e univoco supporto probatorio, in grado di superare la soglia del mero sospetto) è solo il più eclatante e conosciuto fenomeno (anche grazie a varie rappresentazioni cinematografiche), e presuppone generalmente una regia organizzata.
Viceversa la oggettiva e riscontrata apparizione di schede non tracciate in alcune sezioni, così come la sparizione di alcune di esse in altre, può celare ogni tipo di alterazione, anche in urna, non necessariamente dolosa, e neanche necessariamente posta in essere a vantaggio della parte vittoriosa o di uno degli altri candidati, ma comunque in grado di compromettere lo standard minimo di certezza sul risultato, ponendo inaccettabili e irrisolvibili dubbi.
Anche l’insufficiente o inattendibile tracciamento delle operazioni sulle schede pone dubbi sulla genuinità del risultato (le schede autenticate verbalizzate, che poi non sono state rinvenute nel plico, sono state sostituite con schede non autenticate? sono state illecitamente utilizzate per sostituire alcuni voti nell’urna? i voti verbalizzati e poi non rinvenuti nel plico che fine hanno fatto? e quelli rinvenuti in più in che modo hanno alterato il risultato?).
La inconciliabilità dei due fattori di controllo, verbalizzazione-contenuto del plico, ove non riconducibile a mero errore, rende impossibile il controllo stesso e apre a varie ipotesi tutte inaccettabili, e astrattamente in grado di influire sul risultato elettorale.
La istruttoria non ha fornito riscontro diretto alla prospettazione di parte ricorrente, documentata anche con alcune fotografie in atti e contestata dalle controparti (che ritengono che le foto prodotte siano di pessima qualità e che dalla verbalizzazione delle operazioni di verificazione, salvo accenni, tali circostanze non emergano con evidenza e univocità), secondo cui alcune buste, anche in varie sezioni tra quelle succitate in cui i vizi hanno superato la soglia del rilievo sostanziale, sarebbero risultate non correttamente sigillate o addirittura manomesse.
Il Collegio non ha ritenuto di disporre un supplemento istruttorio in merito perché, come ricordato dalla giurisprudenza (CGARS 403 del 2020), tale circostanza, anche ove dimostrata, non vale di per sé a determinare la invalidità delle operazioni elettorali (con la motivazione che si tratterebbe di attività illegale successiva alle stesse e potrebbe essere anche strumentalmente posta in essere per tentare di fare annullare tutte le operazioni).
Dunque, allo stato, non può affermarsi e neanche escludersi che vi sia stata un’attività postuma che, colposamente o dolosamente, abbia determinato la lacerazione dei plichi (e infatti, come si illustrerà più avanti, trattando del relativo motivo, il Collegio ha ritenuto di seguire l’insegnamento giurisprudenziale che, in casi simili, ritiene opportuno la segnalazione alla Procura della Repubblica).
Neanche si può disquisire ex professo, coerentemente, in ordine al se, ove fosse avvenuta e fosse dolosa, tale illecita attività abbia avuto lo scopo strumentale di tentare di far annullare le operazioni (ipotesi anche da considerare secondo la richiamata giurisprudenza) oppure di manomettere il contenuto dei plichi per far “quadrare i conti” anche in vista del disposto controllo in sede di verificazione (come pure solo evocato da parte ricorrente a pag. 36 della memoria del 3 marzo 2025: “ in n. 18 sezioni (le nn. 22, 25, 28, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 64, 72, 84, 109, 155, 157, 159, 169) le schede sono state rinvenute all’interno di plichi visibilmente – ed in alcuni casi platealmente – manomessi, prima dell’inizio delle attività di verificazione, ragionevolmente grazie al lunghissimo periodo intercorso tra il 15.11.2024 (data di adozione dell’Ordinanza n. 333/2024) e la data in cui le attività di verificazione sono potute finalmente iniziare (23.12.2024) ”).
A parte la irrilevanza, di cui si è detto, questa non è neanche la sede deputata, mancando tutti i mezzi istruttori per un pieno accesso ai fatti.
Nell’ambito del primo e secondo motivo di ricorso qui in esame, tuttavia, quantomeno in via preventiva, ne esce rafforzata la esigenza di non relegare aprioristicamente qualsiasi incoerenza dei numeri o della verbalizzazione come mero errore materiale irrilevante.
Le rilevate inconciliabilità nel binomio del controllo (verbale-contenuto nel plico), in altri termini, non possono essere forzatamente ricondotte sempre a un presunto errore, ove ciò non è possibile, aprendosi viceversa un ampio e non delimitabile vaglio di ipotesi che può includere anche accadimenti a valle delle operazioni di verbalizzazione delle schede, in qualsiasi momento del processo elettorale: sarebbe una petizione di principio superficiale pretendere semplicisticamente di correggere sempre il verbale (come se questo non avesse nessuna funzione e nessuna utilità).
In ogni caso, sommando tutte le schede coinvolte nelle sezioni sopra illustrate, anche con una semplice operazione matematica, il risultato è evidente e supera ampiamente la prova di resistenza (superando nel complesso ampiamente le 1000 unità di schede coinvolte), e ciò senza considerare tutte le ulteriori numerosissime irregolarità che hanno caratterizzato la presente tornata, e che il Collegio e il verificatore hanno ritenuto non sostanziali, al fine di conservare il risultato elettorale (si rinvia su questo aspetto alla prima relazione di verificazione).
Una volta che la prova di resistenza è superata, le operazioni elettorali devono essere ripetute in tutte le sezioni in cui si è riscontrato il vizio ritenuto grave, pur se ha coinvolto poche schede, non solo per tutto quanto si è sopra esposto, ma anche perché sarebbe del tutto arbitraria una decisione diversa (finendo per rimettere all’arbitrio del giudice per quali sezioni disporre l’annullamento e per quali no, sulla base di un dato quantitativo individuale, avulso dal complesso di cui si è detto).
Superata appunto la prova di resistenza, l’interesse tutelato è la piena autenticità del voto nella interezza del corpo elettorale.
La circostanza che, in una procedura elettorale su larga scala, alcuni errori possano essere fisiologici è del tutto condivisa dal Collegio, purché, da un lato, si tratti appunto di errori che possono essere riconoscibili anche presuntivamente come tali, e dall’altro, si adegui tale principio al caso concreto (altrimenti diventa una petizione di principio che non guida il ragionamento ma lo chiude prima di iniziare).
E l’adeguamento al caso concreto non può che tenere conto dell’interesse sotteso al ricorso nel caso in esame.
Detto in altri termini, un margine di incertezza e, diciamo, di imprecisione può essere giudicato fisiologico e tollerabile se non è in grado, quantitativamente, di alterare il risultato.
Questa rilevanza quantitativa, tuttavia, prescinde dalla generica dimensione del corpo elettorale coinvolto, come pretendono di affermare le parti resistenti e controinteressata: è sullo scarto quantitativo che ha determinato il risultato finale che va valutato se l’incertezza supera la certezza, non sulla base della dimensione complessiva del corpo elettorale.
Quindi non ha alcun valore giuridico, a esempio, il richiamo alla differenza di dimensioni tra la città di Riccione e quella di CA, pure operato dal Comune di CA (al fine di pretendere un’applicazione non corretta dei principi enunciati da Consiglio di Stato sentenza 9407 del 2023).
Anche se il corpo elettorale è amplissimo, ciò che conta è lo scarto finale tra i candidati: non si può tollerare, e relegarlo a fenomeno “fisiologico”, un margine di incertezza più ampio dello scarto di voti che è stato decisivo per i candidati.
Ed ecco che la questione torna a essere inquadrata nel giusto ambito della prova di resistenza, di cui si è già detto e sulla cui base va valutato anche il rischio accettabile e dunque quello che può essere considerato “fisiologico” e quello che invece non può avere tale qualificazione, in concreto.
A tal fine, dunque, non è argomento centrato ricorrere a categorie sociali ed economiche (la dimensione sociale delle elezioni, la credibilità istituzionale, il presunto controllo sociale, il costo della ripetizione delle stesse), che rischiano di imporre barriere concettuali alla piena e concreta considerazione degli interessi presenti nel giudizio, non permettendo un approfondito e realmente motivato esame delle doglianze in ossequio agli esposti principi Cedu.
E ciò accadrebbe proprio se si finisse per bollare in modo aprioristico tutti i ricorsi elettorali come “ una sorta di “trappola” in cui far cadere un risultato elettorale non gradito, al fine di ottenere la rinnovazione della consultazione e, con essa, una nuova chance di vittoria ”, come si spinge a postulare, sempre come petizione di principio, la difesa del Comune resistente (cfr. AR Brescia sentenza 24 del 2024, di cui il Comune resistente riporta quell’affermazione in modo non pertinente al caso in questione, visto che in quella sentenza si adotta proprio il criterio presuntivo qui utilizzato dal Collegio per verificare se e quando l’errore di verbalizzazione può essere ricondotto a mero errore materiale o comunque è ininfluente sul piano della prova di resistenza: “ Infondata è anche la censura dedotta dal ricorrente con il secondo motivo, relativa alla circostanza che nel seggio n. 5 risulterebbe una discordanza tra il numero dei votanti (731) e il numero delle schede scrutinate (733). Va osservato, al riguardo che inizialmente, nel verbale delle operazioni, era stato annotato, in relazione ai votanti della sezione, il numero di 733 elettori (356 uomini e 378 donne), poi tali numeri sono stati barrati e corretti con 731 (354 uomini e 377 donne). Visto che alla fine hanno votato 733 elettori, è verosimile che il dato corretto fosse il primo (733) e che sia stata la correzione ad essere errata. In ogni caso, si tratta di uno scostamento numericamente marginale (2 voti), del tutto inidoneo ad incidere sullo scarto differenziale di voti che separa la lista vincitrice dalle due liste concorrenti ”).
Peraltro, proprio nella più volte richiamata sentenza 9407 del 2023, del Consiglio di Stato, sono rinvenibili principi analoghi a quelli che sono stati qui affermati sia nelle premesse sia nell’applicazione al caso concreto: “ Pur non potendo negarsi l’esistenza di tali irregolarità e pur dovendo condividersi il rilievo del primo giudice secondo cui la pretesa inesperienza di coloro che hanno svolto la delicata funzione di presidente delle relative sezioni elettorali non è di per sé causa di giustificazione o di sterilizzazione delle irregolarità riscontrate… Esse … si sono sostanziate in meri errori di verbalizzazione, come si ricava dal fatto che nella relazione di verificazione, risulta sempre una piena corrispondenza nelle schede riconteggiate nel corso della predetta verificazione nelle Sezioni oggetto di contestazione… le irregolarità di verbalizzazione possono giustificare l’annullamento delle elezioni solo quando la non corrispondenza numerica fra schede autenticate, schede votate e non utilizzate sia sul piano quantitativo significativa: il che non si rinviene nel caso di specie in cui complessivamente la discrepanza è di sole 26 schede inferiore al numero dei voti (48) superiori al 50% dei voti validi che ha consentito la elezione al primo turno della candidata a sindaco …., non risultando così superata la c.d. prova di resistenza ”.
In quel caso, gli errori riscontrati (e peraltro riconducibili appunto a meri errori di verbalizzazione in sede di verificazione, a differenza del caso di specie in cui si tratta di casi per i quali il verificatore ha accertato una “non corrispondenza”, e dunque non è riuscito a ricondurli a meri errori materiali, come invece avvenuto per numerose altre sezioni, secondo le direttive appunto impartite nella sentenza del Consiglio di Stato in esame) non superavano la metà del numero necessario per la prova di resistenza: nel caso di specie sono ampiamente superiori al doppio della prova di resistenza.
Devono essere pertanto accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, nei limiti esposti, e solo quanto alle sezioni appena elencate, con conseguente riedizione in parte qua delle procedure elettorali con riferimento a esse.
2.4.-Rigetto delle censure riguardanti le cd. schede di scorta.
Sempre con il motivo n. 2 la parte ricorrente denunciava la non tracciabilità delle schede sotto altro profilo (diverso dagli appena esaminati aspetti della inadeguata e contraddittoria verbalizzazione di sezione o della non corrispondenza tra schede consegnate ai seggi e poi rinvenute nei plichi), riguardante le schede di scorta.
Tale aspetto è stato oggetto della lettera i) della verificazione (cfr. pag. 4 della relazione del verificatore: “ Per quanto riguarda l’istanza di cui alla lettera i), il TAR ha rilevato che la stessa “corrisponde al numero 1 della richiesta istruttoria proposta nei motivi aggiunti”, senza individuare specifiche sezioni di riferimento, per cui si è proceduto per ogni sezione controllata a verificare se vi fossero schede di scorta consegnate dal Comune e quante ne siano state eventualmente utilizzate, chiedendo al Comune di produrre copia dei verbali in loro possesso. ”).
Esso si riferisce al secondo motivo di ricorso come integrato dai primi motivi aggiunti.
Il verificatore, in particolare (vds. pag. 4 della prima relazione depositata), a tal fine, ha proceduto verificando per ogni sezione esaminata se vi fossero schede di scorta consegnate dal Comune e quante ne siano state eventualmente utilizzate, chiedendo al Comune di produrre copia dei verbali in suo possesso in caso di esito positivo.
L’esito è stato poi esposto al paragrafo 4 della medesima relazione, “ riportando solo ed esclusivamente le sezioni nelle quali è stata riscontrata la presenza di schede di scorta ”, in cui si attesta quanto segue: “ Istanza di verificazione ai sensi della lettera i): SEZ. 121: in merito a questa sezione il Presidente del seggio ha dichiarato in verbale di aver ricevuto 800 schede anziché le 900 indicate dalla FE, per cui viene riportato di aver richiesto al Comune 100 schede di scorta. SEZ. 161: in merito a questa sezione il Presidente del seggio ha dichiarato in verbale di aver ricevuto 400 schede anziché le 500 indicate dalla FE, per cui viene riportato di aver richiesto al Comune 100 schede di scorta ”.
Dunque il verificatore avrebbe accertato che sono state consegnate 100 “schede di scorta” alla sezione 121 e 100 alla 161, in entrambi i casi per raggiungere il numero di schede indicato dalla FE (e ciò coincide con quanto risultante dall’attestazione dell’8.6.2024 depositata dal Comune di CA).
La n. 100 non è stata oggetto di verifica per gli altri motivi, mentre la 161 si, e nella relazione si dà atto anche di questa circostanza, e cioè che il Presidente della sezione aveva dichiarato di aver ricevuto solo 400 schede nonostante il verbale di assegnazione della FE ne contemplasse 500, e di aver quindi richiesto la consegna di altre 100 schede.
In questa sezione il verificatore non ha riscontrato le anomalie denunciate.
E’ ben vero che nella sezione n. 2 sono state votate e inserite ben 24 schede non bollate, tuttavia, se ciò vale a ritenere illegittime le operazioni di quella sezione, perché la irregolarità delle operazioni ha raggiunto una soglia tale da mettere in dubbio l’intera operazione (24 schede dei votanti sono verbalizzate come autenticate mentre risultano non autenticate), non v’è invece prova diretta che siano corrispondentemente sparite schede autenticate e sostituite con schede di scorta provenienti da altre sezioni in cui sono state consegnate (anche se, dal più volte citato rapporto della FE, e allegata tabella, del 9.8.2024, emergerebbe che sono state consegnate al Comune, a titolo di “scorta”, ben 1050 schede aggiuntive, appare risultare che a sua volta il Comune avrebbe fatto pervenire nel corso della votazione solo 100 “schede di scorta” alla sezione 121 e 100 alla 161).
Come già illustrato, si è ritenuto di annullare le operazioni nella sezione n. 2, a differenza della n. 36 e n. 59, perché nella prima le 24 schede non bollate utilizzate per il voto sono state ritenute valide, con ciò dimostrando una profonda inaffidabilità delle operazioni come condotte in quella sezione, mentre nelle altre due le schede non bollate sono state annullate.
Solo nel primo caso dunque permane un profondo e irrisolvibile dubbio sull’affidabilità delle operazioni elettorali e della loro documentazione.
Occorre, peraltro, evidenziare, a sostegno dei rilievi operati dal Tribunale in tutti quei casi in cui non vi è stata corrispondenza tra verbale della FE di assegnazione delle schede e verbale delle sezioni di ricezione delle schede, che proprio la verificazione di cui alla lett. i) ha reso presumibile che i Presidenti di seggio, in caso di errore nelle assegnazioni, richiedevano schede di scorta: motivo in più per conferire la dovuta affidabilità al tabulato di consegna della FE.
3.-Accoglimento, nei limiti del riconteggio, del terzo e quinto motivo di ricorso, e presa d’atto della rinuncia al quarto. Effetti del riconteggio nei limiti della domanda: impossibilità di estenderne gli effetti positivi alla parte controinteressata e al Comune resistente, vista la omessa presentazione di ricorso incidentale.
Il motivo 3 e il motivo 5 devono essere esaminati assieme, mentre il numero 4 in sostanza è stato rinunciato al pari delle relative istanze istruttorie.
Con essi, e le sottocensure ivi esposte, si mirava in sostanza a far valere sia l’esigenza di procedere a un riconteggio dei voti sia a dimostrare, con elementi sintomatici, che l’assegnazione dei voti presentava delle incongruenze.
La decisione di tali motivi dunque può essere ricondotta a quello che è stato l’esito del riconteggio operato dalla FE nella verificazione.
Sulla base di un mero vizio sintomatico, difatti, non si può correggere un risultato elettorale, ma semmai, come avvenuto, si può disporre una verificazione.
L’esito di tale verificazione, dunque, da un lato assorbe le censure di parte ricorrente, dall’altro le rende inammissibili laddove quest’ultima si fosse limitata a chiedere una correzione o un annullamento sulla sola base del mero vizio sintomatico, senza fare istanza istruttoria corrispondente sul riconteggio.
Ciò premesso, passando ad analizzare, appunto, l’esito del riconteggio dei voti ai candidati a Sindaco, occorre dare atto (avendo il Collegio ascoltato sulla questione anche le difese delle parti alla udienza del 5 giugno 2025), preliminarmente, che, pur essendo emersi dalla verificazione anche (sia pur minori) casi in cui non sono stati attribuiti voti validi al candidato Sindaco eletto, non è possibile per il Tribunale modificare a vantaggio del controinteressato, o del Comune resistente, il risultato elettorale, in difetto di un ricorso incidentale.
Il giudizio elettorale, infatti, non è volto ad operare una rinnovazione generalizzata dello scrutinio elettorale, ma deve rispondere – nell’ambito di una giurisdizione che permane indiscutibilmente di diritto soggettivo – alla domanda di tutela formulata dalla parte ricorrente; mentre la resistente e il controinteressato, non avendo proposto alcun ricorso incidentale, hanno di fatto manifestato acquiescenza rispetto all’esito della competizione elettorale, anche una volta appreso dell’altrui impugnativa (AR Friuli Venezia Giulia sentenza 103 del 2022, che richiama, a tale proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2018, n. 1559, secondo cui “nel processo amministrativo il principio della domanda traccia il perimetro del thema decidendum e del thema probandum (come ribadito dalla sentenza n. 5/2015 dell’Adunanza Plenaria) e, in questi termini, vincola la decisione del giudice. Il principio deve ritenersi valido anche nel caso qui in esame, in quanto la giurisdizione del giudice amministrativo in materia elettorale ha pur sempre natura soggettiva e il limite della sua cognizione è segnato, pertanto, dal tenore della domanda azionata dalla parte” ).
In mancanza di un ricorso incidentale che estenda la cognizione del giudice, l’eventuale emersione di ulteriori irregolarità all’esito dell’attività istruttoria non può assumere rilievo ai fini del decidere: “la cennata natura soggettiva della giurisdizione elettorale impedisce, infatti, di tenere conto di elementi e di dati, per quanto emersi anche in sede di verificazione, che non siano stati oggetto di puntuale, tempestiva impugnazione da parte dei soggetti controinteressati, che vogliano avvantaggiarsene senza, però, avere assolto i propri oneri processuali. Né l’oggettivo favor veritatis può diventare un pretesto, anche in questa materia, per eludere siffatti oneri” (Cons. St., sez. III, 20 giugno 2017, n. 2996) .
Nel caso di specie, l’esito del riconteggio dei voti ha comportato la modifica del risultato elettorale, come esposto nella verificazione per ciascuna sezione, togliendo o aggiungendo voti ai candidati sindaco.
Per brevità e per evitare errori di compilazione si rinvia a quanto esposto nella verificazione stessa, tenuto conto che non vi è contestazione tra le parti su questo riconteggio operato in quella sede.
Sono tuttavia necessarie le seguenti precisazioni, inclusa una migliore precisazione di quanto si è detto a proposito dell’omesso ricorso incidentale:
1.- per le ragioni appena esposte dovrà, dunque, essere considerato il riconteggio solo in favore dei candidati a Sindaco rientranti nel perimetro di interesse per il quale è stato proposto il presente ricorso (tutti tranne il candidato a Sindaco AS, mirandosi appunto con il ricorso ad accorciare la differenza di voti che ha consentito la elezione al primo turno); di tale riconteggio non potrà pertanto beneficiare solo il candidato a sindaco LO AS (al medesimo, in sostanza, non potranno essere attribuiti quei voti in più che ha individuato il verificatore);
2.-ovviamente a nessuno dei candidati a Sindaco potranno essere attribuiti i voti in più, risultanti dal riconteggio, per quelle 27 sezioni le cui operazioni sono state qui annullate, e per le quali dunque dovranno essere ripetute le operazioni elettorali: dovendo essere ripetute le operazioni di voto, nessuno dei voti di tali sezioni potrà essere considerato, vuoi originari vuoi a seguito di riconteggio.
Il risultato del riconteggio nelle sezioni dove il voto non deve essere ripetuto, nei limiti e termini sopra esposti, costituisce la legittima base di partenza dei voti di ciascun candidato, su cui dovrà poi essere calcolato chi sarà il vincitore all’esito delle nuove votazioni nelle sezioni oggetto di annullamento.
Anche una volta superata la prova di resistenza, per quanto esposto nell’analisi dei primi due motivi di ricorso (che viene superata, per come esposto, anche a prescindere dalla correzione dei risultati con il riconteggio, data la mole delle schede coinvolte), resta comunque fermo l’interesse di parte ricorrente a tale corretto riconteggio, proprio perchè esso dovrà essere la base di partenza su cui accertare, al termine della ripetizione delle operazioni nelle sezioni nelle quali vengono qui annullate, l’esito finale della competizione elettorale, con conseguente elezione alla prima tornata o meno.
4.-Ancora sulla questione della dedotta manomissione, e/o incuria nella conservazione, dei plichi contenenti le schede elettorali. Rigetto della censura e trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Tornando all’esame della questione delle buste che, secondo prospettazione di parte ricorrente, sarebbero state manomesse o comunque danneggiate, occorre rilevare che la medesima, come già accennato, lamenta ciò non solo nell’ambito dei motivi aggiunti ritenuti inammissibili, ma anche come sviluppo e conferma in fatto dei primi due motivi del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti.
Lamenta, in particolare, che ciò riguarderebbe le sezioni 9 ( busta schede bianche senza timbri e firme, a sua volta contenuta in altra busta strappata su entrambi i lati ), 22 ( schede non utilizzate autenticate e non autenticate in busta rinvenuta aperta ), 25 ( schede avanzate, sia autenticate, che non autenticate, in busta rinvenuta aperta ), 28 ( schede bianche e nulle in busta aperta e richiusa con timbri non coincidenti, a sua volta in busta risultata aperta; busta schede avanzate rinvenuta senza timbri e firme di chiusura ), 31 ( schede autenticate avanzate rinvenute in busta senza timbri e firme di chiusura ), 42 ( alla busta contenente i voti validi, risultava apposto un timbro non di colore nero, ma di colore blu che, adeguatamente ingrandito, non sembra riconducibile a quello dell’Ufficio centrale ), 43 ( la busta contenente i voti validi è stata rinvenuta aperta e senza timbri e firme di chiusura ), 44 ( la busta contenente i voti validi è stata rinvenuta quasi completamente strappata ed aperta ), 45 ( la busta contenente i voti validi è risultata aperta e richiusa due volte, la seconda volta senza timbri e firme di chiusura; anche la busta delle schede nulle e bianche è risultata aperta ), 46 ( le schede bianche e le nulle sono state rinvenute all’interno di una busta che presentava “… una lacerazione … della lunghezza di 9,5 cm. e 6,1 cm. di profondità …” con all’interno la relativa busta 5-ter/COM, che è risultata senza timbri e firme di chiusura, inoltre la busta contenente i voti validi, la n. 6/COM, risultava aperta e poi richiusa con timbri di chiusura illeggibili e la busta 3/COM, delle schede avanzate, era anch’essa aperta e poi richiusa, in questa sezione il Presidente ha abbandonato il seggio alle ore 19,26 del 10.6.25 e “di questo - sebbene sembra che l’attività sia proseguita con le funzioni del Vice Presidente - l’Ufficio centrale ha informato la competente Procura della Repubblica (Verb. Uff. Centr.)” ), 47 ( la busta contenente le schede valide, 6/COM, è stata rinvenuta chiusa senza timbri e firme di chiusura ), 51 ( la busta 3/COM, delle schede avanzate, è stata rinvenuta priva di timbri e firme di chiusura, e la busta 6/COM, delle schede con i voti validi, è stata rinvenuta con parziali aperture ), 64 ( la busta 5- ter/COM, schede nulle e bianche, non presentava firme di chiusura ed era custodita all’interno di una busta, la 5/COM, che nella parte posteriore risultava richiusa con scotch carta, timbri non leggibili e una firma diversa dalle altre, apposta con un pennarello nero e la busta 3/COM, schede avanzate, non presentava timbri e firme di chiusura ), 72 ( la busta con le schede valide, 6/COM, è stata rinvenuta richiusa due volte, sul fronte con scotch carta, timbri e firme e sul retro senza timbri e firme di chiusura, mentre la n. 5/COM è risultata aperta e richiusa, con uno scotch di carta non in uso al seggio, largamente sovrapposto alle firme di chiusura ), 73 ( la busta 5/COM è stata rinvenuta sul fronte con uno strappo e sul retro aperta e richiusa, con sovrapposizione a timbri e firme di chiusura precedentemente apposti, mentre la busta contenente le schede valide, 6/COM, è stata rinvenuta con uno strappo ed un’apertura sufficiente all’inserimento di una mano ), 84 ( la busta contenente le schede valide (la n. 6/COM) è stata rinvenuta con due aperture, una laterale ricoperta con scotch di carta e con timbro e firma di chiusura e l’altra priva di timbri e firme di chiusura (Doc. 48, pag. 24). Anche la busta 5/COM è stata rinvenuta con uno strappo parzialmente richiuso con uno strato di scotch di carta (Doc. 48, pag. 25) ), 109 ( Le schede avanzate sono state rinvenute in numero corrispondente, ma all’interno di una busta (la n. 3/COM) che è risultata aperta e richiusa, in quanto i timbri non si sovrappongono, come agevolmente rilevabile ampliando l’immagine (Doc. 48, pag. 27) ), 123 ( la busta 3/COM, quella contenente le schede avanzate, è stata rinvenuta aperta e richiusa con scotch di colore nero e timbri e firme non pi˘ sovrapponibili (Doc. 48, pag. 28) ), 155 ( Le buste 3/COM, 5/COM e 5-ter/COM di questa sezione sono risultate, la prima, senza timbri e firme di chiusura; la seconda, riaperta e richiusa; la terza, senza timbri e firme di chiusura (Doc. 48, pagg. 29-31) ), 157 ( la busta n. 5/COM che conteneva la busta 5- ter/COM Ë stata rinvenuta aperta, avendo lo stesso verificatore riscontrato un’apertura di circa 8 cm, come rilevabile anche dalle accluse foto (Doc.ti 45 e 48, pag. 32-34), la stessa busta 5-ter/COM è stata rinvenuta senza timbri e firme di chiusura (Doc. 48, pagg. 32-34) e la busta 3/COM, che conteneva le avanzate, Ë stata rinvenuta con una lacerazione sulla parte superiore (Doc. 48, pag. 32) ), 159 ( La busta 6/COM, contenente le schede valide, è stata rinvenuta con una vistosa apertura nella parte centrale della sigillature (Doc. 48, pagg. 34-35), di dimensione ampiamente sufficiente a consentire l’inserimento di una mano ), 161 ( in questa sezione la busta 3/COM è stata rinvenuta in un plico senza timbri e firme di chiusura (Doc. 48, pag. 36) ), 169 ( Come riportato nel verbale della seduta di verificazione del 20.1.25 (Doc. 43), il “Vicario” ha personalmente rilevato che la busta 3/COM risultava aperta con un taglio di 8 cm: una dimensione tale da risultare ampiamente sufficiente all’inserimento di una mano. Anche la busta 5-ter/COM risultava senza timbri e firme di chiusura, inserita all’interno della busta 5/COM che la FE ha ritenuto “… chiusa con scotch carta, timbrata con serie numerica non leggibile e solo siglata …” (Doc. 43) ).
Su tali aspetti, si è già accennato, la giurisprudenza di secondo grado ha avuto recentemente modo di affermare quanto segue (CGARS sentenza 403 del 2020): “ I dati materiali di cui si tratta, per quanto potenzialmente sintomatici di possibili comportamenti individuali illeciti (onde il T.A.R. ha debitamente disposto la trasmissione della propria sentenza alla Procura della Repubblica territorialmente competente), costituirebbero la conseguenza di condotte che si porrebbero, però, solo come un posterius rispetto alle operazioni elettorali costituenti oggetto d’impugnazione. Sì che i dati stessi, nell’impossibilità di identificarne di volta in volta il responsabile, e pertanto gli scopi e le conseguenze dirette e mediate di ipotetici accessi abusivi ai contenuti dei plichi interessati, non possono essere valorizzati alla stregua di indici confermativi delle illegittimità dedotte con l’impugnativa di primo grado (in particolare, non si vede come gli stessi potrebbero essere riguardati quale dato corroborativo delle illazioni fatte dall’attuale appellato circa l’avvenuto impiego della c.d. scheda ballerina). Costituiva, d’altra parte, onere del primitivo ricorrente quello d’inquadrare il preciso significato indiziario delle risultanze in discorso, precisando quindi gli effetti delle relative condotte individuali nell’ambito di una coerente argomentazione tecnico-giuridica atta a dimostrare, per il tramite dell’irregolarità emersa, l’esistenza di un corrispondente vizio di legittimità delle operazioni elettorali in scrutinio. Onere che non è stato adempiuto, per essersi l’appellato limitato a richiamarsi alle dianzi viste irregolarità dello stato dei plichi senza andare, in pratica, al di là della loro constatazione e pur minuziosa sottolineatura. Senza dire, infine, che, ove nella giurisprudenza venisse data continuità a enunciazioni tese ad annettere dignità di concausa invalidante, a risultanze del genere indicato, anche quando non possa riconoscersi loro una precisa valenza probatoria dell’esistenza di specifici vizi di legittimità del procedimento elettorale, si renderebbe allora fin troppo facile, per una qualsiasi lista che abbia motivo di ritenere di poter soccombere in una competizione elettorale, precostituirsi le condizioni per una fortunata impugnazione delle elezioni stesse, con il risultato ultimo della possibilità di una strutturale e generalizzata destabilizzazione politico-amministrativa locale ”.
Tali situazione, nel caso di specie, a differenza di quello esaminato dalla sezione siciliana del Consiglio di Stato, riguarderebbero un numero significativamente maggiore di sezioni.
Si deve qui confermare che, tuttavia, si tratta comunque di circostanze che non valgono di per sé a determinare l’annullamento delle operazioni di voto (proprio alla luce di tale giurisprudenza che li colloca appunto a valle delle operazioni di scrutinio), quantomeno se non si dimostra che tipo di influenza abbiano potuto concretamente avere sul risultato finale.
Ciò nondimeno, anche sulla base di quanto suggerito da tale giurisprudenza, sia con riferimento a tali presunte manomissioni e danneggiamenti sia con riferimento a casi di mancata presentazione o allontanamento dalle funzioni presso il seggio elettorale sia, ancora, per i casi di smarrimento di documentazione e dei verbali, si ritiene opportuno trasmettere tutti gli atti alla locale Procura della Repubblica, per una eventuale verifica, nell’ambito delle proprie competenze, circa la sussistenza di ipotesi di reato.
5.-Conclusioni ed effetti della sentenza.
Per tutte le ragioni esposte, il primo, secondo, terzo e quinto motivo di ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono fondati, in parte, nei limiti illustrati:
-per le 27 sezioni sopra analiticamente illustrate (sezioni 2, 28, 31, 43, 44, 46, 55, 57, 71, 74, 89, 117, 140, 157, 166, nonché sezioni 25, 42, 45, 47, 51, 73, 78, 90, 95, 137, 145, e 169), con conseguente annullamento delle votazioni e del risultato della procedura elettorale qui gravata, con annullamento degli atti di proclamazione degli eletti dei candidati a Sindaco e Consiglieri Comunali e di nomina;
-per tutte le sezioni in cui è avvenuto il riconteggio, diverse da quelle di cui al precedente alinea, il cui esito, esposto nella verificazione, dovrà essere valutato secondo i criteri esposti.
Ne consegue l’obbligo di ripetere il procedimento elettorale per le medesime 27 sezioni, fermo restando per le altre il risultato elettorale precedente, come corretto in sede di verificazione e con le precisazioni contenute nella presente sentenza.
La ripetizione del voto dovrà avvenire (cfr. sull’ammissibilità della ripetizione parziale delle elezioni, già Cons. Stato, V, n.3323 del 2007) in base agli elettori effettivamente iscritti nelle liste elettorali delle predette sezioni al momento della ripetizione delle elezioni, considerando che il corpo elettorale è unitario e naturalmente modificabile nel corso del tempo (per l’ammissione al voto dei cittadini che hanno nel frattempo raggiunto la maggiore età, per le cancellazioni per morte o altre cause, senza alterazione dello stesso, cfr. ancora sul punto Cons. Stato, II, n.6906 del 2021).
Si precisa, inoltre, che, fino alla nuova proclamazione, a seguito del rinnovo parziale delle elezioni, gli attuali organi elettivi comunali continuano a esercitare le loro funzioni, per quanto attiene all’ordinaria amministrazione e agli atti urgenti e indifferibili, in adesione al principio di continuità dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, V, n.665 del 2014 e arg. ex Cons. Stato, A.P. n.6 del 1993).
Tutti gli altri motivi del ricorso introduttivo sono in parte assorbiti o respinti, quanto ai motivi 1 e 2, in parte dichiarati inammissibili (3 e 5), e in parte dichiarati estinti per rinuncia (motivo 4); il tutto come analiticamente indicato nella presente motivazione.
Sono dichiarati inammissibili i secondi, terzi e quarti motivi aggiunti.
Le spese sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della particolarità e complessità delle questioni affrontate.
Quelle della verificazione sono invece poste a integrale carico del Comune di CA, per il principio di causalità della lite.
Al riguardo, vista la richiesta di liquidazione del compenso, in applicazione dell’art.66 c.p.a., del D.P.R. n.115 del 2002, del D.M. n.140 del 2012, si ritiene di dover liquidare al verificatore il relativo predetto emolumento, da quantificarsi, tenuto conto del valore della pratica e delle difficoltà implicate nonché dell’impegno profuso e del risultato ottenuto, considerato inoltre che il verificatore medesimo si è avvalso della compagine amministrativa interna alla FE di CA, in €5.500,00 (Cinquemilacinquecento/00).
La medesima parte ricorrente è sollevata dal pagamento della somma di cui all’art.13 all.2 c.p.a., per il superamento dei limiti dimensionali massimi della sua ultima memoria (cfr. deposito del 5 aprile 2025), tenuto conto della complessità della controversia, della rilevanza degli interessi ivi coinvolti, della consistenza degli atti prodotti dalle parti in giudizio e dell’ampiezza dell’attività istruttoria svolta.
Si consideri in proposito che, spesso, anche le altre parti, per contenere gli scritti difensivi, in ragione della voluminosità degli atti considerati e delle difese avversarie, sono ricorse a continui rinvii a precedenti rilievi e osservazioni anche sulle medesime sezioni, e questo, al di là del dato formale della lunghezza di ogni scritto, ha reso molto arduo per il Collegio rinvenire tutte le questioni e le repliche esposte al fine di fornire piena considerazione a tutti le opinioni.
In altri termini, spesso la lunghezza di un atto non solo è necessaria ma anche auspicabile ove abbia lo scopo di rendere al giudice, volta per volta, una sintesi completa, e rispondente al principio di autonomia degli atti processuali, di quanto già proposto e di quanto via via precisato e replicato in riferimento alle identiche questioni.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente, nei modi e termini di cui motivazione, il ricorso n.238/2024 indicato in epigrafe e i primi motivi aggiunti al medesimo.
Dichiara inammissibili i secondi, terzi e quarti motivi aggiunti.
Liquida in favore del verificatore, Dr. Gaetano Losa, la somma di €5.500,00 (Cinquemilacinquecento/00), da porsi a carico del Comune di CA e ordina alla predetta Amministrazione di effettuare il relativo pagamento.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Dispone la trasmissione, a cura della Segreteria del Tribunale, di tutti gli atti del giudizio, inclusa la presente pronuncia, alla Procura della Repubblica di CA.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in CA nelle camere di consiglio dei giorni 5 e 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
IA Balloriani, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA Balloriani Silvio Lomazzi | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO